Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Prestazione Universale. Ulteriori indicazioni operative
Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. Prestazione Universale. Ulteriori indicazioni operative
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 18-03-2025
Messaggio n. 949
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in
materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione
della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n.
33”. Prestazione Universale. Ulteriori indicazioni operative
Premessa
Con il messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024 sono state fornite le prime indicazioni
operative per la gestione della nuova prestazione economica, riconosciuta alle persone anziane
non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento, denominata Prestazione
Universale (cfr. gli artt. da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29).
L’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024 prevede che le modalità attuative e
operative della Prestazione Universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, devono
essere disciplinate con decreto attuativo emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro l'Economia e delle finanze.
Tale decreto, sottoscritto dai Ministeri competenti, è in corso di registrazione presso la Corte
dei Conti.
Tanto premesso, in attesa della registrazione del decreto attuativo, acquisito il parere
favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si
forniscono ulteriori indicazioni per la gestione della Prestazione Universale.
1. Diritto di opzione
La Prestazione Universale è una prestazione a favore dei soggetti anziani con età anagrafica
pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento, in possesso di un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sociosanitario ordinario non superiore
a 6.000 euro a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo.
La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento di
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’articolo 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “Deleghe al Governo in materia di
politiche in favore delle persone anziane”, stabilisce che l’interessato per poter usufruire della
Prestazione Universale deve espressamente optare a favore di questa, e che la medesima,
quando fruita, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e le
ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021.
Come specificato nel messaggio n. 4490/2024, per quanto attiene alle ulteriori prestazioni di
cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021, l’interessato in sede di domanda deve
espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione delle
predette prestazioni.
L’esercizio dell’opzione comporta, pertanto, la conseguente cessazione dell’erogazione delle
prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021, da parte degli Ambiti
Territoriali Sociali (ATS).
In particolare, si specifica che l’opzione attiene esclusivamente agli eventuali ulteriori contributi
di cui al secondo periodo del citato comma 164, erogati dagli ATS per remunerare il lavoro di
cura svolto dagli operatori titolari di un rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi
nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per
l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale.
In tale senso la procedura verrà implementata con l’invio automatico della comunicazione agli
ATS di riferimento dell’informazione relativa all’opzione esercitata dall’interessato. Nelle more
ciascuna Sede dovrà procedere a trasmettere specifica PEC agli ATS competenti ai fini della
notifica della dichiarazione rilasciata dal richiedente la Prestazione Universale nel caso di
accoglimento della relativa domanda (elenco consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali nella sezione “Ambiti Territoriali Sociali”). Analoga comunicazione via PEC
sarà comunque trasmessa agli ATS anche in caso di dichiarazione negativa ai fini del controllo
di veridicità della dichiarazione rilasciata.
2. Reversibilità della scelta e rinuncia
Come previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29/2024, la scelta a favore
della Prestazione Universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare alla
medesima con il conseguente ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, secondo
periodo, della legge n. 234/2021 presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita
funzione disponibile sul portale dell’Istituto. In tale caso, l’INPS provvede alla sospensione della
quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l’indennità di
accompagnamento.
Contestualmente, l’INPS comunica al competente ATS la rinuncia alla Prestazione Universale
per assicurare il conseguente ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già
riconosciuti in precedenza. L’ATS provvederà a comunicare all’INPS l’esito del ripristino e la
relativa decorrenza ai fini dell’eventuale pagamento della Prestazione Universale - quota
integrativa - spettante per il periodo intercorrente fra la data di sospensione e la data di
effettivo ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere, da parte degli ATS, al ripristino in tempi certi e
definiti, gli stessi provvederanno a darne notizia all’Istituto ai fini della riattivazione della
Prestazione Universale - quota integrativa - nelle more del ripristino delle prestazioni di cui
all’articolo 1, comma 164.
Sarà cura degli ATS fornire tempestivamente all’INPS la comunicazione di avvenuto rispristino
dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza ai fini della
conseguente decadenza dalla Prestazione Universale.
Nei casi in cui alla rinuncia della Prestazione Universale non segua, senza soluzione di
continuità, il ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in
precedenza, il beneficiario può comunque rinunciare all’erogazione da parte dell’INPS della
quota integrativa, fino al ripristino dei contributi stessi.
Inoltre, al percettore della Prestazione Universale, che rinunci alla stessa e che non abbia
percepito, prima di accedere a tale beneficio, i contribuiti di cui all’articolo 1, comma 164,
continuerà a essere garantita l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Al fine di escludere la duplicazione di fruizione di prestazioni incompatibili, i titolari della
Prestazione Universale, in sede di domanda, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, di percepire/non percepire altri contributi riassorbibili di cui all’articolo 1, comma
164, della legge n. 234/2021.
L’INPS, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del medesimo D.P.R. effettua controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.
3. Controlli automatizzati sui requisiti di accesso alla prestazione
A seguito dell’invio della domanda vengono effettuati in automatico i controlli sui requisiti di
accesso e, se positivi, nella procedura di gestione della prestazione viene evidenziato lo stato di
avanzamento della pratica. In particolare, vengono rilevati:
a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti, e l’inoltro della richiesta
alla Commissione Medico Legale dell’INPS per l’individuazione del livello assistenziale
gravissimo;
b) l’invio alla Struttura territoriale competente nelle ipotesi di insussistenza di uno o più
requisiti.
Si rappresenta che l’invio alla Struttura territoriale è previsto per tutte le ipotesi in cui la
domanda non superi i controlli automatizzati e centralizzati. In tali casi è la Struttura
territoriale dell’Istituto a effettuare le dovute ulteriori verifiche. Se anche a seguito di tale
ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla legge, la
Struttura territoriale emette il provvedimento di reiezione della richiesta di prestazione.
3.1 Controllo sull’attestazione ISEE
Il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso al momento della
presentazione della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), in
corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
Per i soli mesi di gennaio e febbraio è possibile, in mancanza dell’ISEE sociosanitario dell’anno
corrente valido, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Dal mese di marzo, invece, il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’ISEE
valido per l’anno in corso, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. Il pagamento
riprenderà regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte
del richiedente, della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), correttamente attestata e
non superiore a 6.000 euro, valida per l’anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso di una nuova DSU a cui consegue un
ISEE superiore a 6.000 euro il beneficio decade.
Nelle ipotesi in cui il controllo automatizzato non intercetti un ISEE sociosanitario nello stato di
“Completa ed attestata”, la domanda viene inoltrata alla Struttura territoriale competente per
le opportune verifiche. In caso di esito positivo dei controlli la domanda viene inviata al
controllo successivo.
3.2 Controllo sul pagamento dell’indennità di accompagnamento
Il controllo relativo alla titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento è effettuato sulla
base delle informazioni a disposizione negli archivi dell’Istituto. Se la procedura verifica la
presenza del pagamento dell’indennità di accompagnamento, il controllo si considera positivo e
la domanda, qualora siano soddisfatti anche tutti gli altri requisiti amministrativi, viene
inoltrata al Centro Medico Legale dell’INPS per l’istruttoria sanitaria, relativa all’individuazione
del livello di bisogno assistenziale gravissimo. Qualora, invece, il pagamento dell’indennità di
accompagnamento non risultasse presente o risultasse sospeso, la domanda viene inoltrata alla
Struttura territoriale competente dell’Istituto per la relativa istruttoria. In caso di esito positivo
dei controlli l’istanza viene trasmessa al Centro Medico Legale per le valutazioni di competenza.
4. Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
Con il messaggio n. 4490/2024 è stato illustrato il criterio per l’individuazione del livello di
bisogno assistenziale gravissimo.
Con il presente messaggio, in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 19
dicembre 2024, n. 200, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in
data 24 dicembre 2024, che ha adottato le conclusioni approvate dalla Commissione tecnico
scientifica nominata il 16 ottobre 2024, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla
valutazione del "Livello di bisogno Assistenziale Gravissimo". che è determinato sulla base di un
doppio criterio:
- criterio sanitario, relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità "di
livello gravissimo";
- criterio sociale, riguardo alle criticità e problematiche della condizione familiare e socio-
assistenziale del soggetto.
4.1 Criterio sanitario
Per quanto attiene alla valutazione del criterio sanitario per il riconoscimento della "disabilità
gravissima" la competenza è attribuita a un’apposita Commissione medica costituita, di norma,
da 3 medici individuati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS competente per
territorio.
Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel
caso non sia disponibile un medico specializzato in medicina legale può essere nominato
presidente un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in
organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale.
La Commissione medica è da considerarsi valida quando è costituita da almeno i seguenti due
medici: un presidente (responsabile del Centro Medico Legale o suo delegato) e un altro
medico dell’INPS.
Ai fini della valutazione, la Commissione medica opera con le seguenti modalità:
- giudizio di mera compatibilità della documentazione agli atti rispetto alle definizioni precise
e puntuali delle condizioni patologiche contenute nell'articolo 3 e negli Allegati n. 1 e n. 2 del
decreto interministeriale 26 settembre 2016 (Allegato n. 1);
o
- giudizio di valutazione medico-legale sull’ulteriore condizione prevista dal D.M. n. 200/2024
di "necessità di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone
contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può
portare a complicanze gravi o anche alla morte". La "necessità di assistenza continua 24 ore su
24" deve essere intesa come "sorveglianza attiva" e ininterrotta, non esclusivamente medico-
infermieristica e non necessariamente correlata a una condizione di dipendenza vitale da
apparecchiature o dispositivi medici che sostengono o sostituiscono funzioni vitali. Tale
requisito riguarda anziani che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere
sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche o,
comunque, bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità
psico-fisica.
L’accertamento, svolto dal Centro Medico Legale INPS, della disabilità di livello gravissimo è
effettuata agli atti (cfr. l’art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), sulla base delle informazioni sanitarie a
disposizione negli archivi dell’Istituto e della documentazione che deve essere allegata
dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato. Il D.M.
n. 200/2024 elenca la tipologia documentale che può essere utile ai fini della valutazione
sanitaria:
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- percorso assistenziale integrato;
- cure palliative domiciliari;
- centro residenziale di Cure palliative – Hospice;
- assistenza ospedaliera;
- servizi di prestazione sociale.
La Commissione medica, se ritiene la documentazione insufficiente, può richiedere una
integrazione documentale, ai fini di maggiore specificità ed esaustività rispetto al requisito della
“continuità assistenziale".
4.2 Criterio sociale
Il criterio sociale attiene alla valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo ed è
determinato sulla base del punteggio attribuito alle risposte inserite, nel questionario presente
nella domanda, dal richiedente la Prestazione Universale secondo le indicazioni previste dal
D.M. n. 200/2024.
Il questionario descrive il contesto della condizione familiare e socio-abitativa del cittadino. Le
domande, come evidenziato nel messaggio n. 4490/2024, riguardano la composizione del
nucleo familiare, la presenza di eventuali contributi già riconosciuti dalle Amministrazioni locali
non rientranti fra quelli previsti dall’articolo 1, comma 164, secondo periodo, della legge n.
234/2021, l’avere già attivato delle misure di assistenza a favore dell’interessato da parte delle
strutture pubbliche territoriali. Le risposte al questionario, che saranno soggette a verifica ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, determinano in automatico un punteggio finale ai fini del
riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo qualora raggiunga la soglia minima di
riferimento pari al valore di 8.
Le verifiche inerenti alla dichiarazione di responsabilità presentata dall’interessato in sede di
domanda sono di competenza degli uffici amministrativi.
Come indicato nel citato messaggio n. 4490/2024, ai fini del riconoscimento del livello di
bisogno assistenziale gravissimo devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra
indicate, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno
assistenziale gravissimo con valore almeno pari a 8.
Il verbale finale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella
quale è indicato il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale di livello gravissimo, con
contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione
Universale.
In caso di accoglimento, viene successivamente inviata al beneficiario la lettera di liquidazione
della relativa prestazione.
5. Composizione della Prestazione Universale: quota fissa e quota integrativa.
Obbligo di spesa della quota integrativa
Come precisato nel messaggio n. 4490/2024, la Prestazione Universale è composta dalle
seguenti due quote:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui
all'articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del
medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980, che viene erogata secondo le modalità già in uso
per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
b) una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, per un importo attualmente pari a
850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili, che viene erogata tramite specifico
pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione
Universale”.
Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della registrazione
presso la Corte dei Conti del decreto attuativo di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo n. 29/2024, la quota integrativa è finalizzata a:
1. remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per
almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di
lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo n. 81/2015;
o
2. acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti
qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche
previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. I servizi che
possono essere acquistati, e che non devono essere di natura sanitaria e infermieristica, sono
quelli di seguito elencati:
Area socioassistenziale
servizi di cura e di igiene della persona;
servizi di lavanderia;
servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio;
servizi per la cura e l’aiuto nella gestione della propria abitazione;
servizi per l’accompagnamento a visite;
servizi per lo svolgimento di piccole commissioni;
servizi per il disbrigo pratiche amministrative.
Area sociale
servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali;
servizi per l’aiuto al mantenimento di abilità pratiche;
servizi di sostegno psicologico/educativo;
servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza.
Le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate
contemporaneamente all’interno dello stesso mese.
Il mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra
indicate comporta la decadenza dal beneficio.
I relativi controlli sono in parte automatizzati e vengono effettuati trimestralmente, prendendo
come riferimento le scadenze relative al pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.
In particolare, per quanto attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro
domestico instaurati da parte del beneficiario della Prestazione Universale si deve fare
direttamente riferimento a quanto presente negli archivi dell’Istituto, sia in merito alla regolare
instaurazione del rapporto di lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il
richiedente è, comunque, tenuto ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre
di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative
al rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal
lavoratore per avvenuta riscossione della retribuzione.
Per quanto attiene, invece, all’eventuale fruizione dei servizi di cui all’elenco sopra indicato,
viene verificato che l’importo della spesa complessiva sostenuta nel trimestre sia
maggiore/uguale rispetto all’entità della quota integrativa erogata nel medesimo periodo. Resta
a carico del titolare della Prestazione Universale allegare, trimestralmente entro le scadenze
sopra evidenziate, la copia delle fatture elettroniche regolarmente quietanzate inerenti alla
spesa sostenuta attraverso il servizio dedicato, secondo le modalità che verranno specificate
con successiva circolare applicativa.
La documentazione può essere inoltrata sia direttamente dal richiedente, per il tramite
dell’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto previa autenticazione con la propria identità
digitale, o per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato ai sensi della legge 30
marzo 2001, n. 152. Si evidenzia, comunque, che il richiedente deve conservare l’originale
delle buste paga quietanzate così come gli originali delle fatture inerenti ai servizi fruiti,
comprensive delle ricevute di avvenuto pagamento.
A tale ultimo fine, l’Istituto effettua controlli a campione con richiesta di esibizione degli
originali; la mancata esibizione degli stessi comporta la decadenza dalla prestazione per il
periodo interessato e il recupero di quanto indebitamente percepito.
6. Competenza istruzioni operative e contabili
Tenuto conto di quanto rappresentato in ordine ai controlli amministrativi che devono essere
attivati da parte delle singole Sedi, l’attività amministrativa di gestione della prestazione in
argomento è incardinata nella “Agenzia prestazioni e servizi individuali” delle Direzioni
provinciali, Filiali metropolitane e provinciali, nonché nelle Agenzie complesse, all’interno della
macro-attività denominata “Attività successive al primo pagamento”. Le modalità di
valorizzazione delle attività svolte, nonché le relative istruzioni contabili, saranno fornite con
successiva circolare a seguito della registrazione presso la Corte dei Conti del decreto attuativo
di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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