Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 188987/2022

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022: Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Pubblicato: 01/01/2022 In vigore dal: 01/01/2022 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate al provvedimento 188987/2022 e quali termini devono rispettare i contribuenti per revocare l'istanza di riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2024 modifica la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, originariamente disciplinata dal provvedimento 188987/2022. Le principali modifiche riguardano l'estensione dei termini per l'accesso alla procedura: il termine ultimo per il riversamento spontaneo è stato posticipato dal 30 settembre 2022 al 30 luglio 2024, mentre i termini per i versamenti sono stati differiti al 16 dicembre 2024, 2025 e 2026. Il provvedimento introduce una nuova funzionalità nel modello di domanda: la casella "Revoca Istanza" che consente ai contribuenti di revocare l'istanza originaria o sostitutiva, purché non abbiano ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. La revoca deve essere presentata entro il 30 giugno 2024 e il contribuente può successivamente presentare una nuova istanza entro il 30 luglio 2024. Questa modifica risponde all'esigenza di consentire ai contribuenti che hanno utilizzato indebitamente crediti di imposta R&S di regolarizzare la propria posizione attraverso il riversamento spontaneo, beneficiando di una procedura semplificata e di termini dilazionati per il pagamento.

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Riferimento normativo

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022: Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Testo normativo

Prot. n. 169262/2024 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022: Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022, avente ad oggetto “Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146”, sono apportate le modifiche di seguito riportate, per le variazioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: - al punto 6.1 la data “30 settembre 2022” è sostituita con la seguente “30 luglio 2024”. - al punto 8.1: o la data “16 dicembre 2022”, ovunque presente, è sostituita con la seguente “16 dicembre 2024”; o la data “16 dicembre 2023” è sostituita con la seguente “16 dicembre 2025”; 2 o la data “16 dicembre 2024” è sostituita con la seguente “16 dicembre 2026”. - al punto 8.2 la data “17 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “17 dicembre 2024”. - al punto 8.3 la data “16 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “16 dicembre 2024”. - al punto 9.4 la data “17 dicembre 2022” è sostituita con la seguente “17 dicembre 2024”. 2. Approvazione del nuovo modello 2.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello, per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce quello di cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022. 2.2 Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva. La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza. 3. Aggiornamento delle specifiche tecniche 3.1 Le specifiche tecniche ed i controlli relativi alla trasmissione telematica dei dati del modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 259689 del 4 luglio 2022, sono state aggiornate. Gli aggiornamenti, come previsto dal punto 2.1 del richiamato provvedimento, sono pubblicati all’interno del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3.2 Le istanze eventualmente trasmesse con la versione precedente del modello, fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione, sono ritenute comunque validamente presentate. Motivazioni Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo 3 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda. Di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, è consentita mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”. La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata. La revoca dell’istanza sostituiva non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo. Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione, sono ritenute comunque valide. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi; 4 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini; Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015; Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. Legge 30 dicembre 2018, n. 145: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Legge 22 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in 5 favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati”); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 29 marzo 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente

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Il provvedimento disciplina la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo, istituto previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di presentazione dell'istanza, le modalità di revoca, i versamenti rateali e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, nonché le sanzioni amministrative tributarie applicabili in caso di utilizzo indebitato di crediti d'imposta.

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