Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 344600/2013

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2013 dall’Amministrazione del Senato della Repubblica e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte della medesima Amministrazione

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2013 dall’Amministrazione del Senato della Repubblica e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte della medesima Amministrazione - pdf

Testo normativo

Prot. 2014/110813 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2013 dall’Amministrazione del Senato della Repubblica e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte della medesima Amministrazione. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti dall’amministrazione del Senato della Repubblica. 1.1. L’amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all’Agenzia delle Entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti nell’anno 2013, somme e valori assoggettati a ritenute d’acconto ai sensi dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1.2. I dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro il 30 settembre 2014, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2014 Semplificato, approvate con provvedimento del 17 febbraio 2014, pubblicato il 17 febbraio 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modifiche. 2. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale. 2.1 L’Amministrazione del Senato della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale nell’anno 2014, con le modalità previste per la generalità dei sostituti d’imposta ovvero secondo le modalità definite all’articolo 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40. 3. Disposizioni finali 3.1. A seguito di richiesta dell’Amministrazione del Senato della Repubblica potranno essere concordati, tra la predetta Amministrazione e l’Agenzia delle Entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate. Motivazioni Il presente provvedimento viene emanato in base all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il predetto articolo 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all’art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all’Agenzia delle Entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria. Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all’art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. 2 Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l’amministrazione del Senato della Repubblica, con nota dell’ 11 agosto 2014, prot. n. 791/RAG. Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nell’anno 2013. Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte dell’amministrazione del Senato della Repubblica. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis); Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma); Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, 3 nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37); Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40, del 18 febbraio 2004: Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti dall’amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi a1 periodi di imposta 2001 e 2002; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2014, pubblicato il 17 febbraio 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2014 Semplificato, relativi all’anno 2013. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 29 agosto 2014 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi 4

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