Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 91/2013

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi, di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi, di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 - pdf

Testo normativo

Protocollo n. 2015/ 164098 Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi, di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta 1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, concesso a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 2. Procedura di controllo automatizzato 2.1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse. 2.2. Con le stesse modalità telematiche di cui al punto 2.1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all’Agenzia delle entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’Agenzia delle entrate. 2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi dei punti 2.1 e 2.2, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Motivazioni L’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, riconosce un credito d’imposta a vantaggio delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014, sono state adottate le 2 disposizioni applicative della predetta misura agevolativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare, l’articolo 6 del citato decreto 2 dicembre 2014 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo, al comma 2, che lo stesso è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia. Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. 3 Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.” che, all’articolo 7, disciplina le “Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore”; Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, detta le “Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 23 dicembre 2015 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi 4

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