Tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010
Tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010
Testo normativo
Prot. n. 18269/2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Tracciato unico delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed
integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013
e al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Tracciato unico per la comunicazione mensile ed annuale all’Archivio dei rapporti
finanziari
1.1 Le comunicazioni mensile e annuale delle informazioni finanziarie e dei dati contabili
rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 sono effettuate in base al tracciato e alle specifiche
tecniche stabilite dal presente provvedimento.
1.2 A partire dalla medesima data, la trasmissione delle informazioni di aggiornamento
mensile è effettuata tramite l’infrastruttura S.I.D. di cui al provvedimento del 25 marzo
2013. Restano confermati i termini delle comunicazioni mensili previsti dai
provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.
2. Modifiche ed integrazioni ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
25 marzo 2013 in materia di comunicazioni annuali dei saldi e movimenti e del 20
dicembre 2010 in materia di comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari
2.1 Il punto 3.1 del provvedimento del 25 marzo 2013 è sostituito dal seguente:
“3.1 La comunicazione di cui al presente provvedimento è effettuata annualmente entro
il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”.
2.2 Dopo il punto 3.3 del provvedimento del 25 marzo 2013 è aggiunto il seguente:
“3.4 Le informazioni di cui al presente provvedimento relative all’anno 2013 sono
trasmesse entro il 28 febbraio 2015 e le informazioni relative all’anno 2014 entro il 29
maggio 2015”.
2.3 A partire dalla data di cui al punto 1.1, gli allegati al provvedimento del 20 dicembre
2010 sono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento.
2.4 A partire dalla data di cui al punto 1.1, gli allegati al provvedimento del 25 marzo 2013,
ad eccezione degli allegati n. 1, n. 3 e n. 4, sono sostituiti dagli allegati al presente
provvedimento.
3. Operatori finanziari interessati da operazioni straordinarie, scissioni totali e cessioni
del ramo finanziario o di azienda
3.1. Il punto 4 del provvedimento del 20 dicembre 2010 è sostituito dalle disposizioni di cui
al presente provvedimento.
3.2. Nei casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in altro soggetto
obbligato, l’operatore la cui attività è cessata a seguito di fusione, incorporazione,
scissione, cessione di ramo finanziario, cessione di azienda o che ad altro titolo
confluisce in altro operatore finanziario trasferisce, entro 60 giorni dall’evento, il
proprio Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative dei rapporti finanziari,
all’intermediario incorporante o risultante dalla fusione, o al cessionario, il quale
garantisce la conservazione delle informazioni ricevute e la integrazione delle stesse con
le proprie rilevazioni ed archivi. L’operatore di confluenza comunica entro 60 giorni
dalla predetta acquisizione nell’Archivio la presa in carico dei rapporti e delle
operazioni fuori conto dell’operatore la cui attività è cessata, utilizzando il tracciato
allegato n. 2 al presente provvedimento.
3.3. Il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione o
che ad altro titolo subentrano nell’attività finanziaria trasmettono le informazioni
integrative annuali di cui al provvedimento del 25 marzo 2013 comunicando oltre ai
rapporti di propria competenza anche i rapporti del soggetto confluito, compresi quelli
cessati.
3.4. Il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione o
che ad altro titolo subentrano nell’attività finanziaria è tenuto a gestire gli esiti
eventualmente ricevuti dal soggetto confluito e trasmessi ai sensi del punto 7.4 del
provvedimento del 25 marzo 2013.
3.5. Il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione o
che ad altro titolo subentrano nell’attività finanziaria forniscono riscontro alle richieste
di indagini finanziarie attivate ai sensi dell’articolo 32, primo comma, n.7) del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 51, secondo
comma, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relative a dati, notizie e documenti inerenti le posizioni acquisite, anche con riferimento
a periodi antecedenti alle operazioni di cui ai punti precedenti.
4. Operatori finanziari che cessano l’attività senza confluenza in altro operatore
finanziario
4.1. Gli operatori che cessano la propria attività senza confluenza in altro soggetto operatore
finanziario mantengono attiva la propria utenza S.I.D. e trasmettono entro 90 giorni
dalla cessazione i dati, di cui al provvedimento del 25 marzo 2013, relativi al periodo
infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.
5. Operatori finanziari sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria
5.1. Gli operatori sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria
mantengono attiva la propria utenza S.I.D. e trasmettono ordinariamente le informazioni
nei termini e con le modalità stabilite dal presente provvedimento. Entro 90 giorni dalla
conclusione della fase di liquidazione o dall’approvazione del riparto finale trasmettono
i dati, di cui al provvedimento del 25 marzo 2013, relativi al periodo infrannuale in cui
hanno svolto attività finanziaria.
6. Consolidamento delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei
rapporti finanziari
6.1. Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti non sono
consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai
termini stabiliti ai punti 1 e 2 del presente provvedimento ovvero dalla ricezione degli
esiti di elaborazione trasmessi dall’anagrafe tributaria.
6.2. L’anagrafe tributaria rende disponibili entro 60 giorni dai termini stabiliti ai punti 1 e 2
del presente provvedimento gli esiti di elaborazione delle informazioni trasmesse.
7. Invio sostitutivo delle posizioni comunicate all’Archivio dei rapporti
7.1. Gli operatori finanziari che per particolari motivi organizzativi o tecnici necessitino di
un aggiornamento di un rilevante numero di posizioni comunicate all’archivio dei
rapporti finanziari, possono richiedere all’Agenzia delle Entrate di effettuare un invio
sostitutivo delle posizioni da aggiornare.
7.2. Il software di controllo necessario alla comunicazione dell’invio sostitutivo è rilasciato,
a seguito dell’accoglimento della richiesta dal competente Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate.
7.3. A partire dal 1° gennaio 2016, la trasmissione sostitutiva è effettuata secondo il
tracciato e le specifiche tecniche di cui al presente provvedimento.
8. Esclusioni soggettive
8.1. A partire dal 1° gennaio 2015 le casse peota iscritte all’elenco tenuto presso la Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 112, comma 7, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono
esonerati dagli adempimenti segnaletici all’Archivio dei rapporti finanziari e
dall’obbligo di tenuta della casella di posta elettronica certificata ai sensi del
Provvedimento del 22 dicembre 2005.
9. Allegati
9.1. Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento.
Motivazioni
Il provvedimento introduce, con decorrenza 1° gennaio 2016, un nuovo tracciato che va
ad unificare i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono
all’Archivio dei rapporti finanziari. Allo stato attuale, infatti, gli intermediari effettuano, in
relazione al medesimo rapporto, due distinte comunicazioni:
• mensilmente, attraverso il servizio Entratel o Fisconline, inviano le anagrafiche dei
soggetti che hanno instaurato rapporti di natura finanziaria. Va rilevato che la normativa che
ha istituito l’Archivio (decreto legge n. 223/2006) non ha previsto l’indicazione del numero
di rapporto ma soltanto della sua esistenza e natura, pertanto gli operatori segnalano i
soggetti loro clienti collegandoli ad una chiave informatica biunivoca tra Agenzia e
intermediario segnalante;
• annualmente, attraverso l’infrastruttura S.I.D., inviano i dati contabili dei rapporti, il
numero del rapporto nonché le suddette chiavi univoche assegnate nell’invio mensile a
ciascuno dei soggetti partecipanti al rapporto.
Le eventuali incongruenze tra le informazioni segnalate nell’invio annuale e in quello
mensile sono segnalate automaticamente all’operatore inviante.
Con l’attuazione del nuovo tracciato:
• le segnalazioni mensili conterranno anche il numero del rapporto oltre alle
informazioni del tipo e natura e dei soggetti collegati;
• la segnalazione sarà effettuata esclusivamente con il canale S.I.D. che garantisce
degli alti standard di sicurezza per la comunicazione approvati dal Garante per la protezione
dei dati personali;
• gli esiti derivanti dall’esistenza di una doppia segnalazione saranno del tutto eliminati
e pertanto gli esiti saranno limitati ad incongruenze sostanziali del rapporto.
In particolare, il provvedimento apporta le seguenti novità:
a. Ai punti 1 e 2 vengono confermati i termini di aggiornamento delle informazioni
mensili, previste dai provvedimenti istitutivi dell’Archivio nonché stabiliti i termini per
l’invio dei dati annuali 2013, 2014 e quello ordinario (15 febbraio dell’anno successivo). La
decorrenza del nuovo tracciato è stabilita dal 1° gennaio 2016;
b. Ai punti 3, 4 e 5 del provvedimento vengono stabilite e razionalizzate le regole che
gli operatori devono osservare in caso di operazioni straordinarie o in caso di cessazione e
liquidazione con l’adozione di regole analoghe a quelle previste in materia di tenuta
dell’Archivio Unico Informatico;
c. Al punto 6 viene stabilito un termine per il consolidamento delle informazioni inviate
all’Archivio; decorso detto termine l’operatore che abbia necessità di apportare delle
modifiche alle informazioni trasmesse lo potrà effettuare soltanto con la procedura di invio
sostitutivo di cui al punto 7 e solo dopo essere stato autorizzato dall’Ufficio competente
dell’Agenzia delle Entrate;
d. Al punto 8 viene, infine, stabilita l’esclusione, con decorrenza dalla pubblicazione del
provvedimento, dei soggetti cd. “casse peota” a seguito degli ultimi provvedimenti di
Bankitalia che hanno stabilito la cancellazione dei sopracitati soggetti dall’elenco generale
ex art. 106 del TUB e per loro minima rilevanza finanziaria, trattandosi molto spesso di
associazioni non riconosciute non aventi una struttura amministrativa e risorse adeguate e
proporzionate agli adempimenti richiesti dalla normativa in parola.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);
Decreto interministeriale 27 giugno 2000;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo
comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo
comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e
undicesimo comma).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n.
2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con
provvedimento del 21 dicembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n.
2007/9647, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con
provvedimento dell’11 gennaio 2007.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n.
2008/31934.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n.
2010/174173.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, prot. n.
2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con
provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10 febbraio 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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