Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione del 6 gennaio 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia
Quali sono i dazi antidumping provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Turchia e come vengono calcolati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/9 istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo (HRFS) di ferro e acciai, originari della Turchia. Questi dazi vengono applicati per contrastare le pratiche di dumping, cioè la vendita di prodotti a prezzi inferiori al valore normale, che danneggiano l'industria dell'Unione. I margini di dumping provvisori variano a seconda del produttore turco: Habas 4,8%, Gruppo Erdemir 5,4%, Çolakoğlu 7,6%, mentre per i produttori che hanno collaborato ma non inclusi nel campione è del 5,9%, e per tutti gli altri produttori turchi del 7,6% (il margine più elevato). Il calcolo si basa sul confronto tra il valore normale (prezzo praticato sul mercato interno turco) e il prezzo all'esportazione verso l'Unione, con adeguamenti per costi di trasporto, assicurazione e altri fattori. L'inchiesta ha rilevato che le importazioni turche hanno quasi triplicato la loro quota di mercato dal 2,8% nel 2016 all'8,1% nel periodo dell'inchiesta, con margini di undercutting significativi (1,3-2,9%) rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, causando pregiudizio notevole attraverso la riduzione dei prezzi e della redditività dei produttori europei.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione del 6 gennaio 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/9 of 6 January 2021 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Turkey
Testo normativo
7.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 3/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/9 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2021
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 14 maggio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («HRFS» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta»), originari della Turchia («il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»), pubblicando un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«l’avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 31 marzo 2020 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)
Il 12 giugno 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Turchia e ha avviato un’inchiesta separata. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
1.2.
Registrazione
(4)
Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione
(
4
)
(«il regolamento relativo alla registrazione») e a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
1.3.
Parti interessate
(5)
Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità turche, gli importatori noti, gli utilizzatori nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto audizioni con diversi utilizzatori e con rappresentanti dei produttori esportatori turchi nella fase di apertura.
1.4.
Campionamento
(7)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.4.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(8)
Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione con sedi in tre diversi Stati membri che rappresentavano circa il 34 % della produzione totale stimata nell’Unione e oltre il 40 % del volume delle vendite nell’Unione dei produttori che si sono manifestati. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
(9)
Solo il produttore esportatore Çolakoğlu Metalurji A.Ş. («Colakoglu») ha presentato osservazioni entro il termine. Colakoglu ha affermato che il campione proposto di produttori dell’Unione non è rappresentativo perché i) le società incluse nel campione non rappresentano il maggior volume di produzione né il maggior volume di vendite nell’Unione; ii) il campione proposto è troppo piccolo; iii) non assicura una corretta ripartizione geografica; e iv) il campione include deliberatamente «parti che si trovavano già in una situazione apparentemente insoddisfacente a causa di circostanze esterne». Ha quindi proposto di aggiungere al campione ArcelorMittal Spagna, ArcelorMittal Belgio e Acciaieria Arvedi S.P.A. Italia.
(10)
Per quanto riguarda la prima argomentazione, come indicato nella nota al fascicolo
t120.003571,
la Commissione ha basato il suo campione sui maggiori volumi di prodotti e vendite nell’Unione. Il fatto che alcuni altri produttori presentassero valori massimi elevati di volumi per alcune gamme indicate nella versione consultabile delle loro risposte all’accertamento non significa che abbiano effettivamente prodotto e/o venduto di più.
(11)
In secondo luogo, la Commissione ritiene che un campione che rappresenta circa il 34 % della produzione totale stimata nell’Unione e oltre il 40 % del volume delle vendite nell’Unione dei produttori che si sono manifestati sia sufficientemente rappresentativo. Gli esempi forniti da Colakoglu di casi in cui la Commissione ha deciso di includere nel campione più parti rientrano in un quadro legislativo che permetteva alla Commissione di operare con scadenze più lunghe. L’inclusione nel campione di più produttori dell’Unione avrebbe rappresentato un indebito aggravio e avrebbe impedito di completare l’inchiesta in tempo utile.
(12)
In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che il campione rappresentasse una buona distribuzione geografica poiché le tre parti incluse nel campione si trovano in tre diversi Stati membri.
(13)
Infine, l’ultima argomentazione di Colakoglu non è suffragata da elementi di prova. Come spiegato sopra, il campione è stato selezionato in base ai volumi di produzione e di vendite nell’Unione nonché alla rappresentatività geografica.
(14)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto ingiustificate le osservazioni di Colakoglu sulla rappresentatività del campione. Il campione provvisorio composto da tre produttori dell’Unione è stato quindi considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione ed è stato confermato in qualità di campione definitivo.
1.4.2.
Campionamento degli importatori
(15)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(16)
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito ad essere incluso nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Non sono pervenute osservazioni su tale decisione.
1.4.3.
Campionamento dei produttori esportatori in Turchia
(17)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti in Turchia a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Turchia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(18)
Cinque produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di società in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
1.5.
Esame individuale
(19)
Un produttore esportatore turco che aveva riconsegnato il modulo di campionamento aveva chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il giorno dell’apertura, la Commissione ha reso disponibile online
(
5
)
il questionario per i produttori esportatori. Quando ha annunciato il campione la Commissione ha inoltre informato i produttori esportatori non inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere a tale questionario se desideravano che la loro posizione fosse esaminata individualmente. Tuttavia la società che aveva inizialmente richiesto l’esame individuale non ha fornito risposta al questionario. Non è stato pertanto concesso alcun esame individuale.
1.6.
Risposte al questionario
(20)
La Commissione ha inviato un questionario al denunciante e ha invitato i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, l’importatore indipendente che ha restituito il modulo di campionamento e un altro importatore che si è manifestato, diversi utilizzatori e i tre produttori esportatori turchi inclusi nel campione a compilare i pertinenti questionari resi disponibili online
(
6
)
.
(21)
Inoltre, poiché il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova delle distorsioni relative alle materie prime in Turchia per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario aggiuntivo al governo della Turchia in merito a tale questione.
(22)
Hanno risposto al questionario i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, il denunciante, l’utilizzatore Marcegaglia Carbon Steel S.P.A., l’utilizzatore San Polo Lamiere S.P.A., quattro utilizzatori del gruppo Network Steel, l’importatore indipendente Network Steel S.L., i tre produttori esportatori inclusi nel campione e il governo della Turchia.
1.7.
Visite di verifica
(23)
In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria.
(24)
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare provvisoriamente il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle seguenti società/parti:
i produttori dell’Unione e la relativa associazione
—
ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, Germania
—
Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Paesi Bassi
—
ArcelorMittal Mediterranée SAS, Fos-sur-Mer, Francia
(
7
)
—
ArcelorMittal France, Dunkerque, Francia
—
Eurofer, Bruxelles, Belgio
Importatori
—
Network Steel S.L., Madrid, Spagna
Produttori esportatori in Turchia e operatori commerciali collegati
—
Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. («Habas»)
—
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. e l’operatore commerciale collegato Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. («Cotas») (denominati congiuntamente «Colakoglu»)
—
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. («Erdemir»); İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. («Isdemir»); e il centro di servizi collegato Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. («Ersem») (denominati congiuntamente «gruppo Erdemir»).
(25)
Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, si è svolta una consultazione con il governo della Turchia in videoconferenza.
(26)
A seguito del controllo incrociato a distanza del gruppo Erdemir, tenuto conto di alcune carenze nelle informazioni sui costi di trasporto fornite dal gruppo, la Commissione ha deciso di sostituire tali costi con i dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, come spiegato nei considerando da 56 a 59.
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(27)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(28)
Il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
(29)
I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto in esame:
i)
i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
ii)
i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
iii)
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e
iv)
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
(30)
Gli HRFS sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni in molti settori economici, tra cui l’edilizia, le costruzioni navali e l’energia. Sono utilizzati ad esempio nella produzione di attrezzature agricole, acciaio per armature, componenti per l’edilizia, elettrodomestici e prodotti elettrici, nel settore automobilistico, ecc.
2.2.
Prodotto simile
(31)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno turco; e
—
il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(32)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.3.
Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(33)
Un produttore di carrelli elevatori e componenti per carrelli elevatori e macchine edili ha richiesto l’esclusione dei prodotti in acciaio a barre lunghe laminati a caldo dal prodotto oggetto dell’inchiesta
(
8
)
. La Commissione constata che i prodotti in acciaio a barre lunghe laminati a caldo non rientrano nell’ambito della presente inchiesta perché una barra laminata a caldo di lunghezza da 6 a 12 metri è un prodotto di acciaio lungo e non un prodotto piatto.
3.
DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(34)
Tre società, tra cui un gruppo, sono state incluse nel campione.
(35)
Tutte le vendite sul mercato interno e all’esportazione nell’Unione da parte di Habas sono state vendite dirette ad acquirenti indipendenti.
(36)
Colakoglu ha venduto sul mercato interno direttamente ad acquirenti indipendenti, mentre tutte le esportazioni nell’Unione del prodotto in esame da parte di Colakoglu, durante il periodo dell’inchiesta, sono state effettuate tramite una società collegata, Cotas, con sede in Turchia.
(37)
Il gruppo Erdemir è composto da tre società direttamente coinvolte nell’inchiesta: i produttori esportatori Erdemir e Isdemir e il centro di servizio Ersem. Sia Erdemir che Isdemir hanno fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta, lo hanno venduto sul mercato interno e lo hanno esportato nell’Unione e in paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta. Ersem ha acquistato il prodotto oggetto dell’inchiesta da Erdemir e/o Isdemir e lo ha rivenduto sul mercato interno con o senza ulteriore trasformazione (come il taglio trasversale e longitudinale di rotoli in fogli e nastri).
3.2.
Valore normale
(38)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile di ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno del prodotto simile sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.
(39)
Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sul mercato interno sono risultate rappresentative.
(40)
La Commissione ha successivamente identificato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione riguardanti i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
(41)
La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
(42)
Per uno dei tre esportatori inclusi nel campione, tutte le vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto identici o comparabili a quelli esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta erano rappresentative. Per gli altri due esportatori inclusi nel campione, per alcuni tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non si sono verificate vendite sul mercato interno oppure le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto erano inferiori al 5 % in volume, quindi non rappresentative.
(43)
La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno rispetto al totale delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ogni tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. Tale operazione era necessaria per decidere se la Commissione, ai fini del calcolo del valore normale di ciascun tipo di prodotto a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, potesse non tener conto delle vendite sul mercato interno non remunerative in quanto non eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali.
(44)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto in tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta, a prescindere dal fatto che tali vendite sul mercato interno siano o meno remunerative, se:
a)
il volume delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto sul mercato interno, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto;
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(45)
Al contrario, il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative del tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
a)
il volume delle vendite remunerative sul mercato interno di tale tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto; o
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(46)
L’analisi delle vendite sul mercato interno dei tre esportatori inclusi nel campione ha mostrato che dal 17 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore alla media ponderata del costo di produzione. Di conseguenza, a seconda del tipo di prodotto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 44, o come media ponderata delle sole vendite remunerative nella situazione descritta al considerando 45.
(47)
Se per un tipo di prodotto non vi erano vendite in quantità rappresentative o non vi erano affatto vendite sul mercato interno secondo le previsioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e se non vi erano vendite di un tipo di prodotto simile eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali o erano insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(48)
Per i tipi di prodotto per i quali non vi erano vendite sul mercato interno del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, o solo vendite insufficienti, il valore normale è stato costruito aggiungendo quanto segue alla media ponderata del costo di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta:
a)
la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inclusi nel campione per le vendite sul mercato interno del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta; e
b)
la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.
(49)
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per tali tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(50)
I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come operatori commerciali, come descritto ai considerando da 34 a 37.
(51)
Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato il prodotto direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il loro prezzo all’esportazione è stato pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Il terzo produttore esportatore incluso nel campione ha esportato il prodotto in esame nell’Unione esclusivamente tramite una società collegata con sede in Turchia.
3.4.
Confronto
(52)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica.
(53)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi del credito e commissioni.
(54)
Un produttore esportatore ha esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata con sede in Turchia che fungeva da operatore commerciale, con la quale ha sostenuto di costituire un’unica entità economica. La Commissione ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza dell’UE, sussiste un’entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società, incaricata della distribuzione dei suoi prodotti, che esso controlla economicamente. L’inchiesta ha però rivelato che l’operatore commerciale collegato non corrispondeva a tali criteri, in quanto esso non costituiva il canale di vendita o di esportazione esclusivo del produttore, che esportava sia il prodotto in esame sia altri prodotti direttamente su mercati di paesi terzi nonché altri prodotti nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Per tali motivi la richiesta è stata respinta.
(55)
Di conseguenza, per stabilire il prezzo all’esportazione franco fabbrica di tale produttore esportatore il prezzo all’esportazione è stato adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La Commissione ha quindi sottratto dal prezzo all’esportazione le spese SGAV dell’operatore commerciale correlato che non costituiva un’entità economica unica con il produttore esportatore, ed anche un profitto equivalente al profitto di un importatore indipendente nell’Unione, stabilito in base alle informazioni disponibili nel fascicolo della presente inchiesta oltre che in base alle risultanze di una precedente inchiesta sulle importazioni di prodotti simili al prodotto oggetto dell’inchiesta
(
9
)
.
(56)
Durante il controllo incrociato a distanza di un produttore esportatore incluso nel campione la Commissione ha riscontrato che la società aveva omesso informazioni importanti riguardanti i costi di trasporto sostenuti per la vendita del prodotto in esame sul mercato interno. La Commissione non ha pertanto potuto valutare se fossero corretti i costi di trasporto che si chiedeva di utilizzare per l’adeguamento ai fini del valore normale.
(57)
Con una lettera del 1
o
dicembre 2020, la Commissione ha informato la società interessata dell’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda tali costi di trasporto. La Commissione ha informato altresì il governo della Turchia mediante una Nota Verbale. La società ha presentato osservazioni e documenti giustificativi l’8 dicembre 2020, affermando che la Commissione ha rispecchiato correttamente i controlli effettuati durante il controllo incrociato a distanza nella versione sensibile del rapporto sui controlli incrociati a distanza condiviso con la società. La società ha però argomentato che il rapporto sui controlli incrociati a distanza non indicava alcun caso di informazioni fuorvianti pervenute, né di informazioni di cui la società avesse rifiutato la presentazione. La società obiettava inoltre che l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base non era giustificata nella situazione specifica e corroborava tale sua osservazione con diverse argomentazioni. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2020 il governo della Turchia ha sollevato argomenti simili a quelli della società interessata e ha citati giurisprudenza precedente dell’OMC in relazione all’uso dell’articolo 18 a sostegno dell’opinione che i criteri per applicare i dati disponibili non erano soddisfatti nel caso in questione.
(58)
A tale riguardo la Commissione ha ricordato che lo scopo di un rapporto sui controlli incrociati a distanza è presentare gli eventi e i fatti del controllo incrociato a distanza e non quello di presentare conclusioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che il rapporto fosse completo anche se non indicava che la Commissione ritenesse fuorvianti alcune informazioni. Inoltre i documenti giustificativi presentati dalla società non contenevano informazioni nuove tali da modificare sostanzialmente la situazione. Da ultimo, la società ha presentato diverse argomentazioni unicamente nella versione riservata delle proprie osservazioni in quanto basate su informazioni riservate e specificamente attinenti alla società. Tali asserzioni sono esaminate nella divulgazione provvisoria delle informazioni specificamente rivolta alla società.
(59)
Le informazioni e le argomentazioni presentate dalla società o del governo della Turchia, citate al considerando 57, non contenevano alcun dato tale da modificare la decisione della Commissione. Questa ha quindi confermato la propria intenzione di trattare le informazioni sui costi di trasporto sostenuti dalla società per le vendite sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base nella fase provvisoria dell’inchiesta.
(60)
Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno richiesto un adeguamento per il regime di restituzione dei dazi a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che l’esistenza di un regime di restituzione dei dazi per taluni fattori produttivi nel paese interessato implica che su tutte le loro vendite sul mercato interno gravi un’imposta indiretta rispetto alle vendite all’esportazione.
(61)
Il denunciante ha presentato osservazioni in opposizione alla richiesta.
(62)
In Turchia si applica un dazio all’importazione sulle bramme e sui rottami di acciaio, entrambi fattori produttivi per la realizzazione di HRFS. In base al regime di perfezionamento attivo (RPA) i produttori nazionali sono però esentati dal pagamento di tale dazio se le bramme o i rottami di ferro importati sono utilizzati per realizzare prodotti finiti che sono da ultimo esportati. I due esportatori inclusi nel campione hanno affermato che l’importo dei dazi che avrebbero pagato se gli HRFS finiti fossero stati venduti sul mercato interno anziché esportati dovrebbe essere tenuto presente al fine di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.
(63)
Tuttavia dall’inchiesta è emerso che nessuno dei due esportatori inclusi nel campione ha pagato dazi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta, in quanto hanno rispettato l’impegno di esportazione collegato a ciascuna autorizzazione RPA, pertanto l’adeguamento per il regime di restituzione dei dazi richiesto rappresentava solo un costo teorico. Per questo motivo la richiesta è stata considerata infondata e quindi respinta.
(64)
Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto alla Commissione di utilizzare un metodo mensile o trimestrale per stabilire i loro margini di dumping individuali. Hanno affermato che questo approccio è giustificato da due ragioni principali: i) le fluttuazioni del costo di produzione e ii) la svalutazione della lira turca durante il periodo dell’inchiesta.
(65)
Per quanto riguarda la prima argomentazione, le due società hanno affermato che vi sono state variazioni significative nel prezzo delle materie prime durante il periodo dell’inchiesta, che a loro volta hanno determinato una variazione significativa del loro costo di produzione mensile/trimestrale. Pertanto il calcolo del loro margine di dumping su base annua media standard implicherebbe che le vendite sul mercato interno all’inizio e alla fine del periodo dell’inchiesta sono in perdita, anche se effettuate al di sopra dei loro costi effettivi.
(66)
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, le due società hanno affermato che il periodo dell’inchiesta è stato caratterizzato da fluttuazioni significative del tasso di inflazione della Turchia, in particolare durante il primo semestre, e che la lira turca si è notevolmente svalutata nel corso del periodo dell’inchiesta.
(67)
Il denunciante ha presentato osservazioni sostenendo che la richiesta di un calcolo del dumping su base mensile o trimestrale non è giustificata nel caso in esame. Per quanto riguarda la variazione del costo di produzione, il denunciante ha argomentato che la variazione trimestrale non era significativa in quanto la differenza tra i costi del primo, terzo e quarto trimestre non superava il 10 % e inoltre le fluttuazioni dei costi rientrano nel normale corso dell’attività commerciale. Per quanto riguarda il livello di inflazione in Turchia, il denunciante ha affermato che le due società hanno considerato l’inflazione solo nella prima metà del periodo dell’inchiesta, mentre il tasso medio di inflazione in Turchia nel 2019, e quindi durante il periodo dell’inchiesta, era del 15 %, il che non è definibile come «iperinflazione» e non è tale da giustificare un calcolo del dumping su base mensile o trimestrale.
(68)
La Commissione ha analizzato le richieste dei produttori esportatori e ha rilevato che: i) la variazione mensile/trimestrale del costo di produzione ha riguardato principalmente un solo trimestre del periodo dell’inchiesta, mentre le vendite del prodotto in esame hanno avuto luogo durante l’intero periodo, e la variazione complessiva dei costi non era abbastanza significativa da giustificare il calcolo del dumping su base trimestrale; ii) il tasso medio di inflazione (15 %
(
10
)
) e la svalutazione della lira turca (inferiore al 20 % principalmente nel secondo trimestre
(
11
)
) nel periodo dell’inchiesta non erano di tale ampiezza da giustificare uno scostamento dalla consueta prassi della Commissione di calcolare il margine di dumping su base annuale. Pertanto la richiesta di un calcolo mensile o trimestrale del dumping è stata respinta.
3.5.
Margini di dumping
(69)
Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(70)
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
4,8 %
Gruppo Erdemir
—
Ereğli ve Çelik Fabrikalari T.A.S. — İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
5,4 %
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
7,6 %
(71)
Per i due produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i tre produttori esportatori inclusi nel campione.
(72)
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, Ağir Haddecilik A.Ş. e Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş., è pari al 5,9 %.
(73)
Per tutti gli altri produttori esportatori della Turchia la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell’Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.
(74)
Il livello di collaborazione è alto nel presente caso, perché le importazioni riferite ai produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito circa l’87 % delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore incluso nel campione che presenta il margine più elevato.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(75)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori noti dell’Unione appartenenti a 14 gruppi. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(76)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in misura pari a circa 74,6 milioni di tonnellate, compresa la produzione destinata al mercato vincolato. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, segnatamente le risposte al questionario sottoposte a controllo incrociato a distanza ricevute da Eurofer e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(77)
Come indicato al considerando 8, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano circa il 34 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(78)
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura dovesse essere preso in considerazione nell’analisi l’utilizzo successivo (vincolato o non vincolato) della produzione del prodotto simile dell’industria dell’Unione.
(79)
L’industria dell’Unione è integrata verticalmente in misura significativa. Gli HRFS sono considerati un materiale intermedio per la produzione di vari prodotti a valle a valore aggiunto, ossia i prodotti laminati a freddo. La Commissione ha constatato che il 52 % della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata all’uso vincolato.
(80)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio nel caso in esame. Nel mercato vincolato il prodotto in esame è considerato una materia prima per la produzione di vari prodotti a valle a valore aggiunto e i prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi in base a varie politiche tariffarie. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame ed è venduta a prezzi di mercato libero.
(81)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli HRFS e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
(82)
La Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e a quello vincolato e ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati riferiti al mercato libero. Gli indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.
(83)
È stato però possibile esaminare altri indicatori economici in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva legata agli HRFS, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Gli indicatori sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Questi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero.
4.3.
Consumo dell’Unione
4.3.1.
Consumo del mercato libero nell’Unione
(84)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite riportati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi, come riportate da Eurostat.
(85)
Il consumo dell’Unione sul mercato libero durante il periodo in esame ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo del mercato libero dell’Unione (in tonnellate)
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Consumo dell’Unione, mercato libero
35 507 255
34 704 015
36 593 172
35 157 748
Indice
100
98
103
99
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat
(86)
Tra il 2016 e il 2018 i consumi del mercato libero sono aumentati del 3 %, ma in seguito sono diminuiti. Il consumo totale del mercato libero è diminuito complessivamente dell’1 % nel periodo in esame.
4.3.2.
Consumo vincolato nel mercato dell’Unione
(87)
La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell’Unione basandosi sull’uso vincolato di tutti i produttori noti dell’Unione. Su tale base il consumo vincolato dell’Unione nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo vincolato nel mercato dell’Unione (in tonnellate)
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Consumo vincolato dell’Unione
45 706 179
46 957 017
46 552 480
42 675 368
Indice
100
103
102
93
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione
(88)
Il consumo del mercato vincolato è aumentato leggermente fino al 2018, dopodiché è diminuito. Il consumo vincolato totale è diminuito di 7 punti percentuali durante il periodo in esame.
4.3.3.
Consumo totale
(89)
Il consumo complessivo (la somma del consumo del mercato vincolato e del mercato libero) ha mostrato la seguente evoluzione durante il periodo in esame:
Tabella 3
Consumo totale (mercato vincolato e mercato libero) (in tonnellate)
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
81 213 434
81 661 032
83 145 652
77 833 116
Indice
100
101
102
96
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat
(90)
La tabella precedente mostra che il consumo totale è aumentato leggermente nel 2017 e nel 2018, ma è diminuito del 4 % in totale rispetto al 2016. Il consumo vincolato ha rappresentato quasi il 55 % del consumo totale nel periodo dell’inchiesta.
4.4.
Importazioni dalla Turchia
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Turchia
(91)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione.
(92)
Le importazioni dalla Turchia hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni e quota di mercato
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla Turchia (in tonnellate)
999 732
1 836 513
2 830 548
2 843 116
Indice
100
184
283
284
Quota di mercato sul mercato libero
2,8 %
5,3 %
7,7 %
8,1 %
Indice
100
188
275
287
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat
(93)
Le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 184 % nel periodo in esame, quasi triplicando la loro quota sul mercato libero che è aumentata dal 2,8 % nel 2016 all’8,1 % nel periodo dell’inchiesta.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dalla Turchia e undercutting dei prezzi
(94)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. La media ponderata del prezzo delle importazioni dalla Turchia ha registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Turchia
363
490
539
493
Indice
100
135
148
136
Fonte:
Eurostat
(95)
I prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati passando da 363 EUR/tonnellata nel 2016 a 493 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta, con un aumento del 36 %. Il prezzo medio delle importazioni è aumentato segnatamente nel 2017 ma anche nel 2018, a causa di un aumento significativo del prezzo delle principali materie prime, in particolare rottami ma anche minerali di ferro e coke. Si è registrata una differenza significativa (7,5 %) tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, come mostrato nella tabella 10.
(96)
La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
a)
la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori turchi inclusi nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello CIF, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione; e
b)
la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica.
(97)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.
(98)
Sulla base di quanto precede, le importazioni oggetto di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno mostrato margini di undercutting medio ponderati compresi tra l’1,3 % e il 2,9 %. In quanto merce, gli HRFS sono molto sensibili al prezzo e si compete principalmente in termini di prezzo. Inoltre, i prezzi sono noti sul mercato e un produttore incluso nel campione ha dichiarato durante il controllo incrociato a distanza che una piccola differenza di prezzo indice gli acquirenti a cambiare fornitori. In tale contesto i margini di undercutting sono considerati significativi.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(99)
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(100)
Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(101)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario di Eurofer relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state sottoposte a controlli incrociati a distanza e considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(102)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(103)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
(104)
Il denunciante ha chiesto alla Commissione di avviare l’analisi delle tendenze del pregiudizio a partire dal 2017 perché il 2016 (il primo anno del periodo in esame nella presente inchiesta) è stato un «anno non rappresentativo», per il quale è stato accertato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da diversi paesi. Infatti in seguito a un’inchiesta il cui periodo copriva la prima metà del 2016 sono state istituite nell’ottobre 2017 misure antidumping definitive sulle importazioni di HRFS da Brasile, Iran, Russia e Ucraina
(
12
)
. Nell’aprile e nel giugno 2017 erano inoltre stati istituiti, rispettivamente, misure antidumping e dazi compensativi nei confronti della Repubblica popolare cinese
(
13
)
. La Commissione ha deciso di presentare i dati in questa fase secondo la sua prassi normale, includendo quindi anche il 2016. Tuttavia la Commissione osserva che la valutazione dell’andamento degli indicatori di pregiudizio è stata effettuata tenendo presente che la situazione dell’industria dell’Unione nel 2016 risentiva ancora effettivamente gli effetti delle pratiche di dumping e dalle sovvenzioni menzionate e ha mostrato chiari segni di ripresa dopo l’istituzione nel 2017 delle misure antidumping e compensative definitive nei confronti di tali importazioni.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(105)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
77 715 486
80 720 236
79 489 096
74 635 884
Indice
100
104
102
96
Capacità produttiva (in tonnellate)
92 948 209
94 639 237
95 741 308
96 051 969
Indice
100
102
103
103
Utilizzo degli impianti
84 %
85 %
83 %
78 %
Indice
100
102
99
93
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat
(106)
Durante il periodo in esame, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito di circa il 4 % o approssimativamente 3 milioni di tonnellate, mentre la capacità produttiva è aumentata del 3 %, quasi pari al calo della produzione. Pertanto l’utilizzo degli impianti è diminuito del 7 %, dall’84 % del 2016 al 78 % del periodo dell’inchiesta.
(107)
L’utilizzo degli impianti riguarda tutti gli HRFS nel complesso, compresa la produzione per uso vincolato. L’aumento della produzione e della capacità tra il 2016 e il 2017 riflette il miglioramento delle condizioni del mercato dell’Unione a seguito delle misure antidumping nei confronti delle importazioni da Ucraina, Russia, Iran e Brasile. Nella seconda parte del periodo in esame gli aumenti di capacità sono piuttosto il risultato di una maggiore efficienza e della rimozione di strozzature.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(108)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato libero
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Vendite dell’industria dell’Unione (in tonnellate)
27 017 986
27 811 745
28 438 028
27 670 198
Indice
100
103
105
102
Quota di mercato
76,1 %
80,1 %
77,7 %
78,7 %
Indice
100
105
102
103
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat
(109)
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero è aumentato del 2 % e la sua quota di mercato del 3 %, passando dal 76,1 % nel 2016 al 78,7 % durante il periodo dell’inchiesta. L’aumento della quota di mercato tra il 2018 e il 2019 (il periodo dell’inchiesta) si spiega con il fatto che, sullo sfondo di una diminuzione del volume totale del mercato libero, un gran numero di transazioni precedentemente considerate vincolate sono divenute transazioni relative al mercato libero in seguito al disinvestimento indicato nel considerando 150. Pertanto, come indicato nel considerando 111, le vendite vincolate sono diminuite mentre la quota di mercato libero dei produttori dell’Unione è aumentata a causa della diversa struttura dei produttori dell’Unione.
(110)
Nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Volume vincolato e quota di mercato
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Volume del mercato vincolato dell’Unione (in tonnellate)
45 706 179
46 957 017
46 552 480
42 675 368
Indice
100
103
102
93
Produzione totale dell’industria dell’Unione (in tonnellate)
77 715 486
80 720 236
79 489 096
74 635 884
Indice
100
104
102
96
Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione
59 %
58 %
59 %
57 %
Indice
100
99
100
97
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat
(111)
Il mercato vincolato dell’industria dell’Unione (composto da HRFS che l’industria dell’Unione utilizza per prodotti a valle senza cessione) nell’Unione è diminuito del 7 % o circa 3 milioni di tonnellate nel periodo in esame. La quota di mercato del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa come percentuale della produzione totale dell’Unione) è diminuita del 3 % durante il periodo dell’inchiesta, dal 59 % al 57 %. Ciò è dovuto al calo della domanda di prodotti a valle e alle vendite di linee di produzione che utilizzavano il prodotto oggetto dell’inchiesta (cfr. considerando 150).
4.5.2.3. Crescita
(112)
Le cifre già riportate a proposito della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato indicano tutte che a partire dal 2017 sono in atto forti tendenze al ribasso, controbilanciate da un leggero aumento del consumo del mercato libero durante lo stesso periodo. L’industria dell’Unione è cresciuta, ma solo in misura molto modesta, unicamente se si assume come anno di partenza il 2016, per il quale è stato accertato che essa aveva ricevuto pregiudizio dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da altri paesi.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(113)
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:
Tabella 9
Occupazione e produttività
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
39 144
43 963
40 299
39 178
Indice
100
112
103
100
Produttività (tonnellate/dipendente)
1 985
1 836
1 973
1 905
Indice
100
92
99
96
Fonte:
Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione
(114)
Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione correlato alla produzione di HRFS ha oscillato nel periodo in esame, ma è rimasto nel complesso stabile. In considerazione del calo della produzione, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte all’anno, è diminuita del 4 % nel periodo in esame.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(115)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla Turchia, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.
(116)
Gli HRFS sono già stati al centro di inchieste antidumping. Nel 2016 la situazione dell’industria dell’Unione risentiva ancora in misura notevole delle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina. Le misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni da tali paesi sono state istituite nell’ottobre 2017
(
14
)
. Le misure antidumping nei confronti della Cina sono state istituite nell’aprile 2017, seguite da dazi compensativi nel giugno 2017
(
15
)
.
(117)
Come indicato nel considerando 104, la situazione dell’industria dell’Unione nel 2016 era effettivamente ancora influenzata dalle pratiche di dumping menzionate e ha mostrato chiari segni di ripresa dopo l’istituzione nel 2017 delle misure antidumping definitive nei confronti di tali importazioni. Per quanto riguarda il resto del periodo in esame era in corso una ripresa, come indicato tra l’altro dai migliori livelli di redditività (riportati più oltre), che però si è arrestata nel 2019.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(118)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nel mercato libero (EUR/tonnellata)
391
531
574
533
Indice
100
136
147
136
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)
413
497
540
560
Indice
100
121
131
136
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(119)
I prezzi di vendita unitari medi sono aumentati in modo significativo nel 2017 rispetto al 2016. Infatti, mentre i prezzi di vendita nell’Unione hanno subito una forte contrazione nel 2016
(
16
)
a causa delle importazioni oggetto di massicce pratiche di dumping provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, l’industria dell’Unione ha potuto riportare i suoi prezzi di vendita a livelli normali dopo l’istituzione delle misure antidumping contro le suddette importazioni nel 2017
(
17
)
. I prezzi di vendita nel 2017 e nel 2018 hanno inoltre risentito del forte aumento dei costi delle materie prime, in particolare il costo del minerale di ferro e del coke, che ha determinato un drastico aumento del costo di produzione dell’industria dell’Unione nel 2018, pari al 31 % rispetto al 2016.
(120)
Durante il periodo dell’inchiesta, però, i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione si sono ridotti di oltre il 7 %, passando da 574 EUR/tonnellata nel 2018 a 533 EUR/tonnellata, mentre il suo costo di produzione aumentava del 3,7 %, passando da 540 EUR/tonnellata nel 2018 a 560 EUR/tonnellata. Pertanto, se nel 2017 e nel 2018 l’industria dell’Unione era riuscita a trasferire i maggiori costi sopportati ai suoi acquirenti e a rimanere redditizia, durante il periodo dell’inchiesta non ha più potuto farlo.
(121)
Poiché buona parte del prodotto in esame è molto sensibile al prezzo, i produttori dell’Unione hanno dovuto seguire il forte calo dei prezzi offerto ai mercati dai produttori esportatori turchi e ridurre in modo significativo i prezzi di vendita, nonostante l’aumento dei costi, al fine di salvaguardare l’utilizzo degli impianti e le quote di mercato.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(122)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Costo medio del lavoro per dipendente
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
(EUR)
74 295
78 101
79 241
83 187
Indice
100
106
107
112
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(123)
Durante il periodo in esame, il costo del lavoro medio per dipendente è aumentato del 12 %. Ciò dimostra che i produttori dell’Unione non sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro, nonostante il deterioramento delle condizioni di mercato durante il periodo dell’inchiesta.
4.5.3.3. Scorte
(124)
Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Scorte
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
1 033 364
1 207 363
843 448
862 918
Indice
100
117
82
84
Scorte finali in percentuale della produzione
5,1 %
5,7 %
4,2 %
4,4 %
Indice
100
110
81
85
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(125)
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 16 %. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi state ritenute un indicatore di pregiudizio importante in questo caso. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come si può vedere sopra, questo indicatore è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, ossia intorno al 5 % del volume di produzione
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(126)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)
-3,6 %
6,8 %
6,8 %
-6,0 %
Indice
-100
190
190
-170
Flusso di cassa (in EUR)
- 140 233 455
441 133 402
621 258 785
- 308 384 431
Indice
-100
315
443
-220
Investimenti (in EUR)
144 626 230
234 309 366
210 822 274
156 161 956
Indice
100
162
146
108
Utile sul capitale investito
-3,1 %
9,7 %
10,2 %
-13,0 %
Indice
-100
317
331
-424
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(127)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.
(128)
La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, nonostante l’iniziale aumento dei profitti nel 2017 e nel 2018. Come spiegato nel considerando 120 i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti durante il periodo dell’inchiesta mentre il costo di produzione continuava ad aumentare. Di fatto, durante il periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono scesi a livelli inferiori al costo di produzione. La redditività è diminuita dal 6,8 % nel 2018 a -6 % durante il periodo dell’inchiesta.
(129)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha presentato un andamento che è in larga misura in linea con la redditività e l’utile sul capitale investito. È stato positivo dal 2017 al 2018, con un picco nel 2018, ed è diventato negativo nel periodo dell’inchiesta, quando la redditività ha raggiunto il punto più basso del periodo in esame. La capacità di ottenere capitale è stata compromessa dal calo dei profitti.
(130)
L’utile sul capitale investito è il profitto (o la perdita) espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha seguito la stessa tendenza della redditività.
(131)
Il livello degli investimenti annuali è aumentato dell’8 % durante il periodo in esame, ma nel 2019 si è ridotto raggiungendo livelli appena superiori a quelli del 2016. In generale gli investimenti sono stati diretti unicamente al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari. Sono stati significativi anche gli investimenti legati alle questioni di salute, sicurezza e ambiente.
4.5.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(132)
Sebbene il consumo del mercato libero sia leggermente diminuito durante il periodo in esame (-1 %), il volume di vendita dell’industria dell’Unione nel mercato libero è aumentato del 2 % e la sua quota di mercato per il mercato libero è passata dal 76,1 % al 78,7 %. Questi piccoli miglioramenti in termini di volumi di vendite e quota di mercato sono però riscontrabili solo al confronto con il 2016, quando l’industria dell’Unione subiva il pregiudizio causato dal dumping costituito dalle importazioni da altri paesi. Va anche osservato che il disinvestimento indicato nel considerando 150 ha comportato un aumento puramente cosmetico delle vendite del mercato libero. La produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono tuttavia diminuiti rispettivamente del 4 % e del 7 % durante il periodo in esame. Tra il 2018 e il 2019 vi sono stati cali più pronunciati della produzione e dell’utilizzo degli impianti, accompagnati da minori vendite nel mercato libero. L’industria dell’Unione è cresciuta a partire dal 2017, con una ripresa dall’effetto delle importazioni sleali ora assoggettate a misure antidumping e antisovvenzioni, ma è crollata durante il periodo dell’inchiesta.
(133)
Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente durante il periodo in esame (+36 %), principalmente a causa di un forte aumento dei prezzi delle materie prime.
(134)
I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati più dei costi nel 2017 e nel 2018, il che ha consentito ai produttori dell’Unione di riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle precedenti pratiche di dumping e di raggiungere una redditività del 6,8 %. Tuttavia tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha diminuito i suoi prezzi di vendita in media del 7 %, nonostante l’aumento dei costi (+4 %). Ciò ha avuto un effetto devastante sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è scesa da +6,8 % nel 2018 a -6 % nel 2019.
(135)
Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, e di conseguenza il livello degli investimenti è diminuito notevolmente nel periodo dell’inchiesta rispetto agli anni precedenti.
(136)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(137)
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha assicurato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, risultati dell’esportazione dell’industria dell’Unione, consumo vincolato, evoluzione della domanda e dei prezzi delle materie prime.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(138)
Le importazioni dalla Turchia sono quasi triplicate durante il periodo in esame, passando da circa 1 000 000 di tonnellate nel 2016 (che rappresentano una quota di mercato del 2,8 %) a 2 843 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, che rappresentano una quota di mercato dell’8,1 % (cfr. tabella 4). Tali importazioni crescenti sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Ciò ha avuto forti ripercussioni sull’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, nel quale, sullo sfondo di un aumento dei costi e di una pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia, essa è stata costretta a ridurre i prezzi di vendita, con il risultato di una riduzione fortissima della redditività, che è passata da +6,8 % a forti perdite (redditività: -6 %) e del conseguente peggioramento degli indicatori finanziari.
(139)
Diverse parti hanno affermato che non vi era alcuna correlazione tra le importazioni turche e il pregiudizio subito dai denuncianti. La Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione ha riconosciuto che nel 2017 e 2018, approfittando di condizioni di mercato relativamente buone e delle nuove misure di difesa commerciale in vigore nei confronti di cinque paesi, l’industria dell’Unione ha potuto realizzare buoni profitti nonostante il volume crescente delle importazioni dalla Turchia a prezzi bassi. È stato però nel 2019, rispetto al 2018, che l’industria dell’Unione ha dovuto fissare i propri prezzi molto al di sotto dei costi per poter mantenere la propria quota di mercato nonostante la depressione dei prezzi esercitata dalle importazioni turche a prezzi inferiori. Esiste quindi una chiara correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(140)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Importazioni da paesi terzi
Paese
anno
anno
anno
Periodo dell’inchiesta
Federazione russa
Volume (in tonnellate)
2 026 321
744 941
1 618 946
1 407 644
Indice
100
37
80
69
Quota di mercato
5,7 %
2,1 %
4,4 %
4,0 %
Indice
100
38
78
70
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
336
468
497
445
Indice
100
139
148
132
Serbia
Volume (in tonnellate)
348 619
465 158
733 711
860 952
Indice
100
133
210
247
Quota di mercato
1,0 %
1,3 %
2,0 %
2,4 %
Indice
100
137
204
249
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
386
498
547
479
Indice
100
129
142
124
India
Volume (in tonnellate)
443 493
1 121 530
918 334
847 592
Indice
100
253
207
191
Quota di mercato
1,2 %
3,2 %
2,5 %
2,4 %
Indice
100
259
201
193
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
404
493
533
464
Indice
100
122
132
115
Brasile
Volume (in tonnellate)
657 682
370 567
266 870
114 142
Indice
100
56
41
17
Quota di mercato
1,9 %
1,1 %
0,7 %
0,3 %
Indice
100
58
39
18
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
363
494
531
485
Indice
100
136
146
134
Ucraina
Volume (in tonnellate)
1 080 094
609 792
131 958
106 866
Indice
100
56
12
10
Quota di mercato
3,0 %
1,8 %
0,4 %
0,3 %
Indice
100
58
12
10
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
331
466
472
424
Indice
100
141
142
128
Iran
Volume (in tonnellate)
928 896
76 707
56 026
3 377
Indice
100
8
6
0
Quota di mercato
2,6 %
0,2 %
0,2 %
0,0 %
Indice
100
80
6
0
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
305
428
489
504
Indice
100
140
160
165
Cina
Volume (in tonnellate)
1 031 310
8 511
636
538
Indice
100
1
0
0
Quota di mercato
2,9 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Indice (EUR/tonnellata)
100
1
0
0
Prezzo medio
325
678
3 503
3 189
Indice
100
209
1 078
981
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
973 121
1 658 551
1 598 115
1 303 324
Indice
100
170
164
134
Quota di mercato
2,7 %
4,8 %
4,4 %
3,7 %
Indice
100
174
159
135
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
385
495
562
526
Indice
100
129
146
136
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Turchia
Volume (in tonnellate)
7 489 536
5 055 756
5 324 596
4 644 434
Indice
100
68
71
62
Quota di mercato
21,1 %
14,6 %
14,6 %
13,2 %
Indice
100
69
69
63
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
345
487
531
478
Indice
100
141
154
139
Fonte:
Eurostat
(141)
Durante il periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi è diminuita dal 21,1 % al 13,2 %. La riduzione generale delle importazioni da paesi diversi dalla Turchia è dovuta principalmente all’istituzione di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni da Cina, Brasile, Iran, Ucraina e Russia nel 2017. La portata delle misure va dall’8,1 % al 35,9 % per la Cina (compreso l’effetto combinato dei dazi compensativi) e da 17,6 a 96,5 EUR/tonnellata per gli altri quattro paesi. I prezzi nella tabella precedente non includono tali dazi antidumping e compensativi.
(142)
Dopo la Turchia, i principali paesi esportatori nel periodo dell’inchiesta sono stati la Russia (soggetta a dazi antidumping), la Serbia e l’India.
(143)
Le importazioni dalla Russia ammontavano a meno della metà delle importazioni dalla Turchia durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre i prezzi delle importazioni dalla Russia, dopo aver aggiunto il dazio antidumping applicabile a tali importazioni, erano superiori ai prezzi delle importazioni dalla Turchia, sebbene talvolta inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione. Di conseguenza la forza della pressione esercitata dalle importazioni dalla Russia, tenuto conto della loro quota di mercato, non poteva complessivamente non esercitare pressione sui produttori dell’Unione nella stessa misura delle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia.
(144)
Le importazioni dalla Serbia e dall’India avevano una quota di mercato complessiva del 4,8 % durante il periodo dell’inchiesta (il 60 % della quota di mercato della Turchia). Le importazioni dalla Serbia sono aumentate del 147 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dall’India sono aumentate nel 2017, ma in seguito sono diminuite del 25 % rispetto a tale picco. I prezzi medi delle importazioni dalla Serbia e dall’India erano inferiori ai prezzi medi delle importazioni dalla Turchia, ma non è possibile trarre conclusioni in merito alla domanda se tali importazioni abbiano anche costituito undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione, date fra l’altro le incognite sul mix di prodotti di tali importazioni
(
18
)
. In ogni caso la forza della pressione esercitata da tali importazioni, tenuto conto della loro quota di mercato, non poteva complessivamente non esercitare pressione sui produttori dell’Unione nella stessa misura delle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia.
(145)
Le importazioni dagli altri paesi sono state molto modeste e a prezzi mediamente più elevati rispetto alle importazioni dalla Turchia.
(146)
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni da altri paesi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni turche oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(147)
Il volume e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione a parti indipendenti nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 15
Vendite all’esportazione
2016
2017
2018
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni(in tonnellate)
1 597 262
1 550 220
1 434 739
1 872 411
Indice
100
97
90
117
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
382
502
554
465
Indice
100
132
145
122
Fonte:
Eurofer (volumi) e produttori dell’Unione inclusi nel campione (prezzi)
(148)
I produttori dell’Unione hanno aumentato del 17 % nel periodo in esame i volumi delle esportazioni, che si sono attestati leggermente al di sotto di 1,9 milioni di tonnellate nel 2019. Le esportazioni si effettuano spesso in base a contratti a lungo termine e l’inchiesta ha rivelato che questi documenti contemplano prevalentemente un mix di prodotti più orientato verso la parte inferiore della tipologia rispetto alle vendite nell’Unione. Ciononostante, in particolare durante il periodo dell’inchiesta le esportazioni dell’industria dell’Unione sono riuscite a compensare parzialmente i volumi di vendita persi sul mercato dell’Unione e hanno aiutato i produttori dell’Unione ad assorbire i costi fissi e di altro tipo.
(149)
Complessivamente però i volumi esportati dall’industria dell’Unione rappresentavano solo circa il 7 % del volume delle vendite sul mercato libero dell’Unione nel periodo dell’inchiesta; su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto dei risultati dell’esportazione dei produttori dell’Unione sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era al massimo marginale.
5.2.3.
Consumo vincolato
(150)
Come indicato nella tabella 1 il consumo vincolato è diminuito del 7 % durante il periodo in esame. Tale calo è avvenuto principalmente nella seconda metà del periodo in esame e dipendeva parzialmente dal fatto che un produttore dell’Unione ha venduto nel 2019 ad una società non collegata un certo numero di linee che erano alimentate dal prodotto oggetto dell’inchiesta
(
19
)
. Inoltre durante il periodo in esame è diminuito il consumo di acciaio in alcuni settori produttivi a valle. La Commissione non ha potuto quantificare la riduzione in ogni settore.
(151)
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che il ruolo svolto dall’evoluzione del consumo vincolato sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era al massimo marginale.
5.2.4.
Evoluzione della domanda
(152)
Come indicato nella tabella 2 il consumo del mercato libero all’inizio e alla fine del periodo in esame era fondamentalmente invariato.
(153)
Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’evoluzione del consumo del mercato libero non ha potuto contribuire al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione,
5.2.5.
Prezzi delle materie prime
(154)
Come spiegato al punto 4.5.3.1, l’aumento dei prezzi delle materie prime è stato la causa di gran lunga più importante dell’aumento del costo di produzione dei produttori dell’Unione durante il periodo in esame.
(155)
Un aumento dei prezzi delle materie prime non costituisce di per sé una causa di pregiudizio, in quanto è solitamente accompagnato da un successivo aumento dei prezzi di vendita. Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’aumento dei costi delle materie prime di per sé non ha causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.
5.2.6.
Altri fattori
(156)
Alcune parti hanno menzionato altri fattori come causa della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Un utilizzatore ha collegato i minori profitti al deterioramento dei risultati dell’industria siderurgica mondiale nel 2019. Un altro utilizzatore ha citato come causa la «sovraccapacità in tutti i prodotti», pur affermando che i produttori dell’Unione si concentrano sulle specialità e sono colpiti dalla debolezza della domanda in un settore in crisi, segnatamente il settore automobilistico.
(157)
Le prime due affermazioni sono vaghe e non suffragate da fatti. La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che i risultati e le eventuali sovraccapacità dell’industria siderurgica mondiale non hanno contribuito in modo sostanziale al pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.
(158)
La Commissione ha inoltre ritenuto non corretta l’ultima affermazione in quanto i produttori dell’Unione servono tutti i settori che utilizzano acciaio, non solo quello automobilistico. In questa fase la Commissione non dispone di informazioni sulle dimensioni dei diversi settori che utilizzano acciaio nei diversi anni compresi nel periodo in esame. D’altro canto, come indicato nel punto 5.2.4, il consumo complessivo del mercato libero è rimasto alquanto stabile nel periodo in esame. È stato quindi concluso in via provvisoria che l’evoluzione della domanda non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(159)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Turchia. A seguito del dumping turco l’industria dell’Unione, subito dopo aver iniziato a riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping
(
20
)
, si è trovata nuovamente a dover subire un pregiudizio a causa di importazioni oggetto di dumping.
(160)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
(161)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dalla Turchia hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(162)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all’industria dell’Unione in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
6.1.
Margine di underselling
(163)
La Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») elencate nell’allegato I bis, e di ottenere un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).
(164)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(165)
Il denunciante ha ritenuto che un profitto di riferimento ragionevole dovrebbe essere compreso tra il 10 % e il 15 %. L’associazione turca degli esportatori di acciaio ÇİB ha ritenuto tale intervallo troppo elevato e ha proposto invece i profitti di riferimento utilizzati dalla Commissione nelle inchieste concluse nel 2017 per lo stesso prodotto, che erano del 7 % e del 7,9 %. Un produttore dell’Unione incluso nel campione ha ritenuto che il profitto di riferimento minimo non dovesse essere inferiore al 7,9 % utilizzato in un’inchiesta precedente.
(166)
La Commissione non ha potuto stabilire un margine di profitto sulla base di nessuno degli anni precedenti all’aumento delle importazioni dalla Turchia, poiché in quegli anni l’industria dell’Unione ha subito un afflusso di importazioni oggetto di dumping da altri paesi e pertanto nessuno di tali anni poteva ritenersi di situazione concorrenziale normale sul mercato dell’Unione. In considerazione di ciò, la Commissione ha esaminato la redditività raggiunta nel 2017. Nel 2017 il livello delle importazioni dalla Turchia era già aumentato di 1 milione di tonnellate rispetto all’anno precedente, tuttavia sarebbe aumentato di 1 altro milione di tonnellate nel 2018 e nel 2019. Inoltre nel 2017 l’industria dell’Unione si trovava chiaramente in una situazione decisamente migliore rispetto agli anni precedenti a causa dell’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di HRFS originari di Cina, Brasile, Iran, Russia e Ucraina e delle condizioni di mercato favorevoli di quell’anno. Pertanto, in assenza di altre informazioni, la Commissione ha deciso di utilizzare in via provvisoria come base del profitto di riferimento il profitto medio conseguito nel 2017, pari al 6,8 %.
(167)
In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la richiesta di due produttori dell’Unione inclusi nel campione relativa agli investimenti pianificati che non sono stati attuati durante il periodo in esame. Sulla base delle prove documentali ricevute, che è stato possibile riconciliare con i sistemi contabili delle società, la Commissione ha accettato in via provvisoria tale richiesta e ha aggiunto gli importi corrispondenti al profitto di tali produttori dell’Unione. Di conseguenza, il profitto di riferimento definitivo era un margine compreso tra il 6,8 % e l’8,0 %.
(168)
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione, come ultimo passaggio, ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali e dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo compreso tra 2 e 12 EUR/tonnellata, oltre al costo effettivo del rispetto di tali convenzioni durante periodo dell’inchiesta. Tale differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole.
(169)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 167) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.
(170)
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione del paese interessato, determinata in base ai singoli tipi di prodotti per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all’importazione. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella seguente.
Paese
Società
Margine di dumping
Margine di underselling
Turchia
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
7,6 %
19,3 %
Gruppo Erdemir:
—
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.
—
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
5,4 %
23,5 %
Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
4,8 %
20,9 %
Ağir Haddecilik A.Ş.
5,9 %
21,2 %
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.
5,9 %
21,2 %
Tutte le altre società
7,6 %
23,5 %
6.2.
Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(171)
Come spiegato nell’avviso di apertura dell’inchiesta, il denunciante ha fornito alla Commissione prove sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la presente inchiesta ha esaminato le distorsioni asserite al fine di valutare se, ove pertinente, un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente ad eliminare il pregiudizio.
(172)
Dato che però i margini tali da eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non sia necessario affrontare tale aspetto.
6.3.
Conclusioni
(173)
In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Turchia
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
7,6 %
Gruppo Erdemir:
—
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
5,4 %
Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
4,8 %
Ağir Haddecilik A.Ş.
5,9 %
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.
5,9 %
Tutte le altre società
7,6 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(174)
Malgrado l’accertamento di un dumping pregiudizievole, la Commissione ha esaminato la domanda se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(175)
L’industria dell’Unione è composta da più di 20 produttori in 16 Stati membri e impiega 39 178 persone (cfr. punto 4.5.2.4). La stragrande maggioranza dei produttori dell’Unione ha sostenuto la denuncia. Nessun produttore si è opposto all’apertura dell’inchiesta.
(176)
Come concluso ai punti 4.5.4 e 5.3, la situazione dell’intera industria dell’Unione si è deteriorata a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia. Il pregiudizio è stato notevole in particolare per quanto riguarda ila redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, che hanno subito perdite significative durante il periodo dell’inchiesta.
(177)
Le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Turchia dovrebbero ripristinare condizioni di commercio equo sul mercato dell’Unione e consentire all’industria dell’Unione di ottenere livelli di redditività sostenibili per un’industria a così alta intensità di capitale. Si prevede che di conseguenza i produttori dell’Unione potranno riprendersi dalla situazione pregiudizievole, investire ulteriormente e rispettare i loro diversi impegni, compresi quelli sociali e ambientali.
(178)
La mancata istituzione di misure comporterebbe perdite maggiori all’interno dell’industria dell’Unione, ne metterebbe in pericolo la redditività e probabilmente porterebbe alla chiusura degli impianti di produzione e a licenziamenti.
(179)
La Commissione conclude pertanto che l’istituzione di misure provvisorie sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(180)
Sebbene la Commissione abbia contattato più di 20 potenziali importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta e associazioni pertinenti al momento dell’apertura, alla fine solo un importatore indipendente ha risposto al questionario e ha collaborato all’inchiesta. Si tratta della società Network Steel S.L., che occupa meno di 20 persone. Il suo fatturato relativo agli HRFS era compreso tra 50 e 80 milioni di EUR nel 2019. Durante il periodo dell’inchiesta, rappresentava dal 3,5 % al 5,2 % delle importazioni di HRFS dalla Turchia. Network Steel S.L. è contraria all’istituzione di misure in quanto, nell’Unione, gli HRFS sono già pesantemente interessati dai dazi antidumping e antisovvenzioni in vigore nei confronti della Cina e dai dazi antidumping nei confronti di Brasile, Ucraina, Russia e Iran. Ha affermato che, dall’introduzione delle misure di salvaguardia del settore siderurgico, a causa di contingenti tariffari insufficienti e del requisito di deposito quando un contingente raggiunge un livello critico, gli importatori dell’Unione sono di fronte a un numero ridotto di fornitori e sono continuamente esposti al rischio di carenza dell’offerta, il che rende la loro attività imprenditoriale più imprevedibile e problematica.
(181)
Data l’importanza delle importazioni turche nelle attività correlate agli HRFS di Network Steel S.L., la Commissione ha ritenuto che l’istituzione di misure antidumping modeste potrebbe avere un impatto, sebbene molto limitato, sui suoi risultati qualora la parte mantenga il suo attuale gruppo di fornitori. Quanto alle asserzioni della parte relative alla carenza di HRFS, esse sono contraddette dalle numerose fonti di approvvigionamento di HRFS (sia nell’Unione che al di fuori dell’Unione, come ulteriormente esposto al punto 7.3) e quindi respinte.
(182)
Data la quota minore di importazioni rappresentata da questo unico importatore indipendente che ha collaborato, non è opportuno estendere le risultanze per quanto riguarda Network Steel S.L. a tutti gli importatori indipendenti di HRFS. Tuttavia, in astratto, le misure antidumping al livello stabilito potrebbero avere ripercussioni negative su alcuni importatori indipendenti. Tale impatto non dovrebbe però essere nel complesso significativo e dipenderà fortemente dal modello aziendale degli importatori, dalla varietà delle loro fonti di approvvigionamento e dalla misura in cui i maggiori costi vengono trasferiti ai loro clienti. Pertanto qualsiasi impatto negativo delle misure sull’insieme degli importatori indipendenti dovrebbe essere limitato e non superare l’effetto positivo delle misure sui produttori di HRFS dell’Unione.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(183)
Alcuni utilizzatori dell’Unione sono in concorrenza, tra l’altro, con le società collegate dei produttori dell’Unione sui mercati a valle del prodotto oggetto dell’inchiesta, che lo utilizzano come materia prima per la produzione di prodotti a valle quali acciaio piatto laminato a freddo, acciaio rivestito, profilati cavi, tubi saldati e profilati di diverse qualità, oltre ad impiegarlo come prodotto industriale per un’ampia gamma di applicazioni, anche in edilizia, nelle costruzioni navali, per i contenitori di gas e i recipienti a pressione.
(184)
Quattro utilizzatori collegati a Network Steel S.L. situati in Portogallo e in Spagna si sono manifestati e si sono opposti all’istituzione di misure. Poiché la parte fondamentale delle risposte al questionario di tali utilizzatori è comune a quella di Network Steel S.L., le loro affermazioni sono state trattate al punto 7.2.
(185)
Il consorzio di utilizzatori e importatori di HRFS dell’Unione («il consorzio»)
(
21
)
, un’organizzazione ad hoc costituita allo scopo di difendere l’interesse di determinati utilizzatori nel presente procedimento, ha presentato osservazioni contrarie all’istituzione di dazi sostenendo che sarebbero dannosi per gli interessi degli utilizzatori dell’Unione
(
22
)
. Inoltre due utilizzatori dell’Unione (Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. e San Paolo Lamiere S.P.A.) hanno fornito risposte individuali al questionario. Le argomentazioni fornite in tali risposte al questionario sono state incluse nelle osservazioni presentate dal consorzio e sono pertanto valutate congiuntamente.
(186)
In primo luogo, il consorzio ha osservato che, salvo poche eccezioni, le principali fonti di approvvigionamento di HRFS nell’Unione negli ultimi anni sono attualmente soggette a dazi antidumping e/o compensativi
(
23
)
. In questo contesto il consorzio ha affermato che gli utilizzatori dell’Unione non avevano altra scelta che rifornirsi di HRFS dai restanti paesi terzi fornitori che non erano interessati dalle misure di difesa commerciale. Tra questi la Turchia era considerata, a quanto asserito, l’unico paese esportatore in grado di soddisfare la domanda degli utilizzatori dell’Unione. Il consorzio ha affermato che le importazioni dalla Turchia avevano semplicemente colmato il vuoto lasciato dai principali paesi esportatori colpiti dalle misure di difesa commerciale e che quindi l’istituzione di misure precluderebbe inevitabilmente al mercato dell’Unione l’unica fonte di approvvigionamento stabile e affidabile attualmente disponibile per gli utilizzatori dell’Unione. Il consorzio ha concluso che l’istituzione di misure antidumping porterebbe a una carenza di approvvigionamento di HRFS nell’Unione e che sarebbe quindi contraria all’interesse degli utilizzatori indipendenti di HRFS dell’Unione.
(187)
In primo luogo, l’obiettivo dei dazi antidumping e compensativi è ripristinare le condizioni di parità nel mercato dell’Unione, in questo caso per gli HRFS. La Commissione ha istituito misure contro cinque paesi poiché aveva stabilito che tali paesi erano impegnati in pratiche commerciali sleali e, pertanto, causavano o minacciavano di causare pregiudizio all’industria dell’Unione. L’istituzione di misure è stata ritenuta necessaria nell’interesse generale dell’Unione.
(188)
La Commissione ha inoltre osservato che le informazioni disponibili nel fascicolo dimostrano che la scelta di acquistare HRFS al di fuori dell’Unione non è limitata alla Turchia. In primo luogo, vi sono diversi paesi che hanno costantemente rifornito il mercato dell’Unione negli ultimi anni e che potrebbero aumentare ulteriormente la loro presenza nel mercato dell’Unione
(
24
)
. La Commissione ha inoltre osservato che la produzione di HRFS è presente in numerosi paesi del mondo, oltre a quelli che attualmente riforniscono il mercato dell’Unione. In linea di principio, questi paesi potrebbero disporre di una capacità sufficiente per entrare nel mercato dell’Unione, qualora vi sia domanda, come già avveniva in passato e come riconosciuto da un utilizzatore indipendente dell’Unione nella sua risposta al questionario
(
25
)
. La Commissione ha inoltre osservato che la composizione dell’insieme di importazioni in termini di origine si è continuamente evoluta negli ultimi anni, adattandosi alle diverse esigenze e circostanze prevalenti nel mercato dell’Unione, comprese azioni normative come l’istituzione di misure di difesa commerciale.
(189)
A tale riguardo la Commissione ha valutato l’andamento delle importazioni di HRFS nell’Unione in base all’origine a partire da un periodo precedente all’aumento delle importazioni oggetto di dumping (anni 2013-2014) che ha portato all’adozione di misure antidumping, rispettivamente nel 2016
(
26
)
e 2017. Dall’analisi è emerso che in media una decina di paesi esportatori ha fornito la maggior parte di HRFS al mercato dell’Unione. La distribuzione delle importazioni tra tali paesi, comprese le origini e la quota delle importazioni, è tuttavia variata nel corso degli anni. Infatti nel 2018, nonostante le misure antidumping in vigore nei confronti di cinque paesi, le importazioni sono aumentate del 18 % rispetto al 2017 e sono state solo leggermente inferiori ai livelli del 2016, anno in cui si sono registrati tuttavia volumi significativi di importazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione, come stabilito dalle rispettive inchieste dell’epoca
(
27
)
.
(190)
La disponibilità e la diversificazione di HRFS di origini diverse sono ulteriormente dimostrate dalle informazioni fornite da alcuni utilizzatori nella risposta al questionario. Tali informazioni indicano che gli utilizzatori sono in grado di aumentare sostanzialmente gli acquisti, in volumi rilevanti, di HRFS di origini diverse da un anno all’altro, anche da paesi soggetti a misure antidumping, nonché di aggiungere nuove origini alle loro fonti di approvvigionamento
(
28
)
. Le risposte al questionario ricevute dagli utilizzatori mostrano anche un’ampia varietà di fonti di approvvigionamento, inclusa (principalmente) l’industria dell’Unione. Pertanto queste informazioni confermano che gli utilizzatori dell’Unione sono in grado di adattarsi alle circostanze del mercato e possono adeguare rapidamente le fonti di approvvigionamento ove necessario. Inoltre la Commissione osserva che nulla nel fascicolo indica che, anche se il volume delle importazioni turche diminuisse sostanzialmente a seguito delle misure antidumping, altri paesi esportatori non sarebbero in grado di sostituirle nel mercato.
(191)
Oltre alla sufficiente disponibilità di fonti di importazione, la Commissione ha stabilito nella presente inchiesta l’esistenza di considerevoli capacità inutilizzate tra i produttori dell’Unione, che sarebbero in grado di aumentare il volume delle loro vendite ad utilizzatori indipendenti nell’Unione.
(192)
Infine la Commissione ha anche osservato che, di per sé, l’istituzione di misure antidumping non significa che le importazioni originarie del paese interessato cesseranno, e neppure che diminuiranno in modo significativo, ma unicamente che saranno importate a prezzi equi. Come riconosciuto dal consorzio, l’istituzione di misure antidumping non ha impedito alle importazioni russe di entrare nel mercato dell’Unione in quantità rilevanti (era il secondo paese esportatore nel periodo dell’inchiesta) e le importazioni dal Brasile e dall’Ucraina hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione, anche se in quantità minori. Alla luce dei livelli di dumping accertati e del conseguente livello di dazi antidumping, non vi è motivo di presumere che le importazioni dalla Turchia cesseranno una volta istituite le misure antidumping.
(193)
Alla luce degli elementi di cui sopra, la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni relative alla presunta mancanza di fonti di approvvigionamento alternative a disposizione degli utilizzatori e degli importatori dell’Unione e al rischio correlato di carenza di approvvigionamento in caso di istituzione delle misure.
(194)
Il consorzio ha inoltre affermato che l’istituzione di dazi antidumping contro le importazioni dalla Turchia, «persino un dazio molto basso», inciderebbe in modo sproporzionato sugli utilizzatori dell’Unione la cui redditività in alcuni casi sarebbe a rischio, in quanto non potrebbero assorbire l’aumento dei costi causato dalle misure e continuare a essere competitivi sul mercato a valle. Un dazio antidumping, ha affermato il consorzio, avrebbe un impatto diretto e significativo sui costi degli utilizzatori e tali aumenti dei costi non possono essere trasferiti alle industrie a valle.
(195)
La Commissione ha innanzitutto osservato che gli utilizzatori dei principali mercati a valle, come l’industria automobilistica, il settore degli apparecchi industriali o il settore edilizio, non si sono manifestati. A questo proposito, la Commissione ha fatto riferimento a una dichiarazione del denunciante in base alla quale si sosteneva che i dazi antidumping avrebbero un impatto molto basso sui mercati a valle e sui prodotti di consumo come le lavatrici. Tuttavia le informazioni disponibili nel fascicolo, in particolare nelle risposte al questionario degli utilizzatori, mostrano che gli acquisti dalla Turchia rappresentano costantemente una quota relativamente modesta (7 % - 14 %) degli acquisti totali di tali utilizzatori nel periodo dell’inchiesta. Dato il livello piuttosto basso del dazio proposto, le fonti di approvvigionamento alternative disponibili e il peso piuttosto basso delle importazioni turche nel segmento di attività relativo agli HRFS degli utilizzatori, l’impatto delle misure su tali utilizzatori, se del caso, sarebbe molto limitato. Per gli utilizzatori che si sono manifestati le misure complessive comporterebbero un aumento dei costi che varia da meno dell’1 % fino al 2,5 % per gli utilizzatori più colpiti, relativamente alle attività pertinenti se manterranno la stessa modalità di approvvigionamento. Inoltre non vi sono nel fascicolo elementi di prova che indichino che gli utilizzatori non sarebbero in grado di trasferire un potenziale aumento di prezzo contenuto. Allo stesso modo non sono presenti nel fascicolo elementi a suffragio del timore che la competitività degli utilizzatori dell’UE ne risentirebbe rispetto alle importazioni a valle da paesi terzi.
(196)
Il consorzio ha inoltre affermato che nel 2019 il 22 % delle importazioni totali di HRFS era soggetto a misure di difesa commerciale e che, se le importazioni turche (che rappresentano il 38 % delle importazioni di HRFS nel 2019) fossero state oggetto di misure, il 60 % delle importazioni totali di HRFS nell’Unione sarebbe soggetto alle misure. Il consorzio ha quindi affermato che l’istituzione di misure antidumping renderebbe gli utilizzatori dell’Unione completamente dipendenti dalle forniture dei produttori dell’Unione, rafforzando così ulteriormente la posizione dell’industria dell’Unione nel mercato degli HRFS.
(197)
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione di un dazio antidumping provvisorio non impedirebbe di per sé agli utilizzatori dell’Unione di continuare ad acquistare dalla Turchia, anche se a livelli di prezzo tali da compensare i margini di dumping stabiliti dall’inchiesta. La Commissione ha ricordato che esiste un esempio chiaro e recente nel mercato degli HRFS nell’Unione, che dimostra che l’istituzione di dazi antidumping non impedisce di per sé alle importazioni di entrare nel mercato dell’Unione in volumi rilevanti, come osservato dallo stesso consorzio riferendosi ai volumi delle importazioni dalla Russia nonostante le misure antidumping in vigore. Questo fatto è evidente anche nell’affermazione del consorzio con cui ha riconosciuto che le importazioni soggette a misure antidumping rappresentavano non meno del 22 % delle importazioni totali di HRFS nel 2019. In ogni caso, gli utilizzatori dell’Unione continuerebbero ad avere la possibilità di diversificare le loro fonti di approvvigionamento tra diversi paesi esportatori come spiegato in precedenza. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui l’istituzione delle misure antidumping renderebbe gli utilizzatori dell’Unione completamente dipendenti dalle forniture dei produttori dell’Unione o impedirebbe loro di importare dalla Turchia quantitativi rilevanti, in quanto infondata.
(198)
Nella fase provvisoria, la Commissione ha pertanto concluso che gli effetti di una potenziale istituzione di dazi sugli utilizzatori non superano gli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione. In effetti l’analisi di cui sopra mostra piuttosto che l’istituzione di dazi avrebbe prevalentemente un impatto modesto, comunque eventuale, sugli utilizzatori di HRFS.
7.4.
Altri fattori
(199)
Diverse parti hanno sollevato questioni relative alla competitività e alla concorrenza. Alcune parti hanno espresso il timore di un oligopolio (rafforzato) nell’Unione mentre altre si sono lamentate del fatto che i produttori dell’Unione pongono i centri di servizi siderurgici e gli utilizzatori indipendenti in una situazione meno competitiva rispetto a quelli collegati.
(200)
La Commissione ha ritenuto ingiustificato il timore di un oligopolio alla luce del numero di acciaierie e gruppi di acciaierie nell’Unione. I produttori dell’Unione mostrano una sana competizione al loro interno e continueranno a competere con le importazioni da altri paesi, che non cesseranno. Quanto alla seconda argomentazione, i denuncianti l’hanno contestata in quanto le loro operazioni con i centri di servizi siderurgici collegati si svolgono a normali condizioni di mercato. La Commissione ha ritenuto l’argomentazione infondata, in particolare nella misura in cui l’industria dell’Unione fornisce quantità significative ai centri di servizi siderurgici e agli utilizzatori indipendenti che hanno fornito le risposte al questionario.
7.5.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(201)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono elementi di interesse dell’Unione tali da precludere l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia in questa fase dell’inchiesta.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(202)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(203)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping di cui al considerando 170. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al margine di dumping.
(204)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Turchia
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
7,6 %
Gruppo Erdemir:
—
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
5,4 %
Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
4,8 %
Ağir Haddecilik A.Ş.
5,9 %
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.
5,9 %
Tutte le altre società
7,6 %
(205)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(206)
Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile.
(207)
Per ridurre al minimo il rischio di potenziale elusione in virtù delle differenze tra le aliquote di dazio istituite in via provvisoria, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali. Le società cui sono stati riconosciuti tassi individuali dei dazio antidumping devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere assoggettate al dazio antidumping provvisorio applicabile a «tutte le altre società».
(208)
Per quanto la presentazione di tale fattura sia necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare alle importazioni le aliquote individuali provvisorie del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono tenere presente. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(209)
Qualora le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, fra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(210)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping istituito provvisoriamente per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
9.
REGISTRAZIONE
(211)
Come indicato al considerando 4, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di HRFS. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(212)
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe terminare.
(213)
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(214)
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
(215)
Sono pervenute osservazioni riguardanti il calcolo del dumping da parte di due produttori esportatori. Nessuna delle osservazioni è stata ritenuta dovuta a errore materiale.
(216)
Sono pervenute osservazioni riguardanti il calcolo del pregiudizio da parte di un produttore dell’Unione incluso nel campione. Un’osservazione riguardava un errore materiale nel calcolo del prezzo di riferimento di tale produttore incluso nel campione. L’errore è stato corretto ma la correzione non ha comportato modifiche dei margini di pregiudizio.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(217)
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
(218)
Le risultanze dell’inchiesta relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
i)
i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
ii)
i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
iii)
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e
iv)
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Turchia
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
7,6 %
C602
Gruppo Erdemir:
—
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
5,4 %
C603
Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
4,8 %
C604
Ağir Haddecilik A.Ş.
5,9 %
C605
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.
5,9 %
C606
Tutte le altre società
7,6 %
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue:
«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso la Commissione devono provvedere entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono provvedere entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere sull’opportunità di accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti importati per il consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia,
GU C 166 del 14.5.2020, pag. 9
.
(
3
)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia,
GU C 197 del 12.6.2020, pag. 4
.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione, del 12 novembre 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (
GU L 379 del 13.11.2020, pag. 47
).
(
5
)
Tale questionario, come quelli per i produttori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione, è disponibile all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458.
(
6
)
Ibidem.
(
7
)
ArcelorMittal Mediterranée e ArcelorMittal France sono due diversi soggetti giuridici che rappresentano la produzione di HRFS di ArcelorMittal in Francia e che dispongono quindi ciascuna della propria contabilità di bilancio sottoposta separatamente a revisione.
(
8
)
Documento presentato il 19 giugno 2020, numero di memorizzazione t20.004238.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
), considerando 569.
(
10
)
Disponibile all'indirizzo https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2019&locations=TR&start=1960&view=chart (ultima visualizzazione: 11 dicembre 2020).
(
11
)
Disponibile all'indirizzo https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-try.en.html (ultima visualizzazione: 11 dicembre 2020).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68
); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
14
)
Cfr. nota 13.
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68
); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
16
)
Cfr. tra l'altro la tabella 7 e il considerando 339 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
).
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione (cfr. nota 4).
(
18
)
Si osserva che i prezzi medi rilevati da Eurostat delle importazioni dalla Turchia erano inferiori del 7,5 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, mentre il confronto per tipo svolto nella presente inchiesta ha fatto emergere margini di undercutting molto inferiori, che oscillano tra l'1,3 % e il 2,9 %.
(
19
)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2169.
(
20
)
Per maggiori dettagli sulle precedenti inchieste su questo prodotto, cfr. il punto 4.5.2.5.
(
21
)
Ai singoli membri del consorzio è stato concesso l'anonimato (documento del 31 luglio 2020, numero di memorizzazione t20.005357).
(
22
)
Documento presentato dal consorzio di utilizzatori di HRFS il 2 luglio 2020, numero di memorizzazione t20.004517.
(
23
)
I paesi soggetti a misure antidumping e/o compensative sono: Brasile, Cina, Iran, Russia e Ucraina.
(
24
)
Questi paesi hanno aumentato di quasi 1,5 milioni di tonnellate le loro importazioni di HRFS tra il periodo precedente l'istituzione delle misure antidumping (vale a dire prima del 2016) e il periodo dell'inchiesta.
(
25
)
Risposta al questionario (versione consultabile) di San Polo Lamiere, p. 20 (22 giugno 2020, numero di memorizzazione 20.004293).
(
26
)
Il 7 ottobre 2016 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni cinesi (
GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33
).
(
27
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68
); e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
).
(
28
)
Risposta al questionario (versione consultabile) di Marcegaglia Carbon Steel S.P.A., tabella C, del 29 giugno 2020, numero di memorizzazione t20.004420).
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Il Regolamento UE 2021/9 è lo strumento normativo di riferimento per chi opera nel commercio internazionale di acciai e prodotti siderurgici, affrontando questioni di dumping, dazi antidumping provvisori e definitivi, margini di dumping e undercutting dei prezzi. Importatori, esportatori e operatori della filiera siderurgica devono considerare questi dazi nelle loro strategie commerciali, insieme alle regole sulla determinazione del valore normale, prezzo all'esportazione, campionamento dei produttori e analisi del pregiudizio all'industria dell'Unione secondo il regolamento di base UE 2016/1036.
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