Regolamento di esecuzione (UE) 2021/11 della Commissione del 7 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea
Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2021/11 ai contingenti tariffari per le esportazioni di legname dalla Russia verso l'Unione europea?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/11 modifica le regole di gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'UE, in seguito all'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio nel 2012. La normativa si applica agli importatori europei di legname di conifere (abete rosso e pino) provenienti dalla Russia e disciplina come vengono assegnati i diritti di importazione a prezzi ridotti. La principale modifica riguarda la protezione degli importatori tradizionali: nella prima parte di ogni periodo contingentale, i loro diritti di importazione massimi non possono essere inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori (fissati al 1,5% del contingente). Inoltre, il regolamento aggiorna la nomenclatura tariffaria e i codici TARIC per allinearli alla classificazione attualmente applicata in Russia, distinguendo otto categorie di prodotti in base a specie (abete rosso e pino), diametro e lunghezza del legname.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/11 della Commissione del 7 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/11 of 7 January 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 498/2012 on the allocation of tariff-rate quotas applying to exports of wood from the Russian Federation to the European Union
Testo normativo
8.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 5/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/11 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo
(
1
)
, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all’Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all’esportazione di specifici tipi di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni verso l’Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione
(
2
)
(«l’accordo») e nel protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo
(
3
)
(«il protocollo»). L’accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011. Sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.
(2)
A norma dell’articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione
(
4
)
stabilisce le regole che disciplinano l’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui sarà espletata la procedura per la conclusione del protocollo.
(3)
Pur se continua l’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla loro conclusione, l’esperienza maturata durante l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
(4)
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingentale i diritti all’importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.
(5)
A norma dell’articolo 3 del protocollo, la classificazione dei prodotti interessati si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica applicata in Russia. Gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 fanno riferimento ai pertinenti codici tariffari dei prodotti interessati. Considerando che la nomenclatura è stata modificata in seguito all’applicazione provvisoria del protocollo, è necessario introdurre tali modifiche negli allegati per rispecchiare la nomenclatura tariffaria e statistica attualmente applicata nella Federazione russa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III.
(6)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:
1)
all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica inoltre la seguente definizione: “gruppo di prodotti” designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso e pino. I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata
(
*1
)
(“NC”) e codici TARIC figurano nell’allegato I.
(
*1
)
Conformemente al regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione (
GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1
).»;"
2)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario assegnata ai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell’importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell’1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.»;
3)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3
.
(
3
)
GU L 57 del 29.2.2012, pag. 5
.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea (
GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28
).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Codici tariffari della Federazione russa e corrispondenti codici NC e TARIC di cui all’articolo 2
Codice NC
Codice TARIC
Codice tariffario russo
Descrizione dettagliata
1.
ex 4403 23 10
10
4403 23 110 0
Legname di abete rosso della specie
Picea abies
Karst. o di abete bianco
Abies alba
Mill., di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
ex 4403 23 90
10
4403 23 190 0
2.
ex 4403 23 10
10
4403 23 110 0
Legname di abete rosso della specie
Picea abies
Karst. o di abete bianco
Abies alba
Mill., di diametro non superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
ex 4403 23 90
10
4403 23 190 0
3.
ex 4403 24 00
10
4403 24 100 0
Legname di abete rosso della specie
Picea abies
Karst. o di abete bianco
Abies alba
Mill., grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, di diametro non inferiore a 15 cm
4.
ex 4403 24 00
10
4403 24 100 0
Altro legno di abete rosso del tipo
Picea abies
Karst. o di abete bianco
Abies alba
Mill.
5.
ex 4403 21 10
10
4403 21 110 0
Legno di pino della specie
Pinus sylvestris
L. di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, di lunghezza non inferiore a 1,0 m
ex 4403 21 90
10
4403 21 190 0
6.
ex 4403 21 10
10
4403 21 110 0
Legno di pino della specie
Pinus sylvestris
L. di diametro superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
ex 4403 21 90
10
4403 21 190 0
7.
ex 4403 22 00
10
4403 22 100 0
Legno di pino della specie
Pinus sylvestris
L. (grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato) di diametro non inferiore a 15 cm
8.
ex 4403 22 00
10
4403 22 100 0
Altro legno di pino della specie
Pinus sylvestris
L.
»
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Coefficienti correttivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2
Codice tariffario russo
Coefficiente correttivo
4403 23 11 00
4403 23 19 00
4403 24 10 00
0,88
4403 21 11 00
4403 21 19 00
4403 22 10 00
0,87
»
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