Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0041/2025

Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da f

Pubblicato: 19/12/2024 In vigore dal: 19/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), (rifusione) EN: Regulation (EU) 2025/41 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 on import, export and transit measures for firearms, essential components and ammunition, implementing Article 10 of the United Nations Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol) (recast)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/41 22.1.2025 REGOLAMENTO (UE) 2025/41 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) al fine di stabilire norme comuni in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. (2) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio ( 3 ) la Commissione ha firmato, a nome dell'Unione europea, il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ( 4 ) («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco») il 16 gennaio 2002. (3) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati parte al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005. (4) Al fine di attuare il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 258/2012. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è stato ratificato dall'Unione con decisione 2014/164/UE del Consiglio ( 5 ) . (5) Gli Stati parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco sono tenuti a istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco. (6) Né il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco né il presente regolamento si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui tale applicazione pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite. (7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale disposizione non può essere interpretata nel senso di conferire agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del TFUE mediante un mero richiamo a tali interessi. Gli Stati membri che intendono ricorrere alla deroga di cui all'articolo 346 TFUE devono pertanto dimostrare che tale deroga è necessaria ai fini della protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza. Il presente regolamento non incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . (8) Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore per uso militare, strategie di sicurezza, traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro ed esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 7 ) e la decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio ( 8 ) . (9) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni riguardanti armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore destinati, nel quadro diretto o indiretto di relazioni contrattuali o sulla base di certificati di utente finale, alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche. L'esclusione dovrebbe contemplare le operazioni riguardanti tali merci destinate allo sviluppo, al collaudo, alla produzione, alla manutenzione o alla presentazione in cui sono coinvolti soggetti privati, allorché il prodotto finale sia esclusivamente progettato per le forze armate, la polizia o le autorità pubbliche o loro fornito. L'esclusione non dovrebbe essere applicabile agli articoli della categoria C inviati a paesi terzi, quali armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati o attenuatori di rumore. (10) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) , che concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione. Il presente regolamento si applica solo all'importazione nel territorio doganale dell'Unione, al transito e all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione. Le armi da fuoco, i componenti essenziali, le munizioni, le armi d'allarme e da segnalazione e le armi da fuoco disattivate immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione sono pertanto soggetti ai requisiti della direttiva (UE) 2021/555. Inoltre, il presente regolamento non disciplina la proprietà di armi né il rilascio di licenze per privati, armaioli e intermediari. La direttiva (UE) 2021/555 stabilisce le norme relative all'acquisizione e alla detenzione, ivi comprese le licenze per privati, armaioli e intermediari. (11) Il presente regolamento non pregiudica il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, istituito dal regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) . (12) Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri nel quadro delle misure restrittive adottate con decisione o posizione comune del Consiglio né quelli imposti dalla posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio ( 11 ) . (13) Nessuna disposizione del presente regolamento limita i poteri attribuiti e derivanti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) o dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 13 ) . (14) Data la natura delle merci contemplate dal presente regolamento, non è possibile applicare alcune semplificazioni doganali, quali la dichiarazione orale. (15) Quando le armi da fuoco non sono provviste di adeguata marcatura conformemente all'articolo 8 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di distruggere, a spese dell'importatore, le armi da fuoco trattenute. (16) Le armi da fuoco, i componenti essenziali e le loro munizioni dovrebbero essere dichiarati per l'immissione in libera pratica solo se provvisti di adeguata marcatura conformemente alla direttiva (UE) 2021/555. In attesa della marcatura, gli importatori dovrebbero vincolare le armi da fuoco a un altro regime doganale, come il deposito, il perfezionamento attivo o le zone franche, nell'ambito della quale dovrebbero adempiere il requisito di marcatura, nei propri locali o in altri locali autorizzati, come centri di prova nazionali, in linea con la normativa doganale dell'Unione. Tuttavia le persone la cui attività consista nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione, nella modifica o nella trasformazione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni dovrebbero essere autorizzate a marcare le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 senza ritardo dopo la loro immissione in libera pratica, in quanto tale direttiva lo consente e impedisce l'immissione sul mercato di merci sprovviste di marcatura. Tali persone dovrebbero tuttavia rispettare il requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, che indica la necessità di apportare marcature per le importazioni alle armi da fuoco. (17) Le armi da fuoco disattivate dovrebbero essere dichiarate per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea nel caso di persone non stabilite autorizzate a tal fine dal presente regolamento solo se accompagnate dal pertinente certificato di disattivazione e marcate conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione ( 14 ) . In attesa del ricevimento di tale certificato o della corretta marcatura, gli importatori dovrebbero vincolare le armi da fuoco disattivate a un altro regime doganale, come il deposito o le zone franche, nell'ambito della quale dovrebbero poter chiedere alle autorità competenti a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555 di verificare la disattivazione e di rilasciare il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. (18) In fase di concessione delle autorizzazioni all'importazione o all'esportazione nonché di importazione ed esportazione di armi d’allarme e da segnalazione, solo le armi d'allarme e da segnalazione conformi agli standard previsti dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione ( 15 ) dovrebbero essere considerate armi d'allarme e da segnalazione, e non armi da fuoco. I dispositivi che possono essere facilmente trasformati in armi da fuoco dovrebbero sempre essere classificati come armi da fuoco conformemente alla nomenclatura doganale e trattati come armi da fuoco dalle autorità doganali e dalle autorità competenti. Per evitare rischi di sviamenti, è necessario garantire la coerenza delle prassi delle autorità doganali nazionali nella classificazione dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione al momento dell'importazione. (19) Dovrebbe essere necessaria un'autorizzazione all'importazione affinché armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. A causa dell'elevato rischio di fabbricazione illecita di armi da fuoco a partire da prodotti importati semilavorati e sprovvisti di marcatura, solo armaioli e intermediari in possesso dell'apposita licenza dovrebbero essere autorizzati a importare armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati. (20) I controlli del casellario giudiziale di coloro che richiedono autorizzazioni all'importazione dovrebbero essere altrettanto rigorosi di quelli effettuati per le richieste di autorizzazioni all'esportazione, e gli Stati membri dovrebbero ottenere le informazioni relative ai precedenti penali tramite il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio ( 16 ) . Le autorità competenti dovrebbero verificare se le armi da fuoco importate siano registrate come smarrite, rubate o altrimenti ricercate a fini di sequestro tramite il sistema d'informazione Schengen (SIS). L'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) stabilisce l'accesso dei servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco al SIS II. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero essere considerate servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco. (21) I precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 18 ) dovrebbero costituire un motivo per vietare l'importazione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore. (22) Le persone non stabilite nel territorio doganale dell'Unione possono ottenere un'autorizzazione a importare ed esportare temporaneamente armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate o attenuatori di rumore a fini di esposizioni, riparazioni, caccia, tiro sportivo o rievocazioni storiche. Le informazioni relative a tali armi da fuoco o altri articoli dichiarati per l'ammissione temporanea dovrebbero essere indicate chiaramente, per consentire alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di procedere efficacemente all'appuramento e limitare il rischio che tali armi da fuoco o altri articoli rimangano illegalmente nel territorio doganale dell'Unione. (23) L'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco consente agli Stati parte di adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanee per scopi legittimi e verificabili. Di conseguenza, il presente regolamento facilita le autorizzazioni per le spedizioni multiple, le misure di transito e l'importazione e l'esportazione temporanee a fini di esposizioni, valutazioni, riparazioni, caccia, tiro sportivo e rievocazioni storiche. (24) Vi è il rischio di sviamenti di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore, originari di un paese terzo e che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano in regime di transito doganale con destinazione finale in un paese terzo. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero pertanto autorizzare espressamente tale transito nel territorio doganale dell'Unione prima che abbia luogo. (25) Al fine di limitare gli oneri amministrativi, le persone nell'Unione autorizzate a detenere armi da fuoco dovrebbero, in casi specifici, essere esenti dall'obbligo di ottenere le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione. Tuttavia, per motivi di sicurezza e per facilitare i controlli, la tracciabilità dovrebbe essere mantenuta in questi casi. (26) Al fine di migliorare la certezza giuridica e la prevedibilità dei movimenti, è opportuno ottenere il consenso di ogni Stato membro interessato dal movimento previsto prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione all'importazione. Dovrebbe essere richiesto un consenso analogo qualora il punto di rientro previsto delle merci esportate temporaneamente si trovi nel territorio di uno Stato membro differente. (27) Il presente regolamento consente agli Stati membri di adottare misure nel settore dell'importazione, purché tali misure siano adottate in conformità del TFUE. Tali divieti o restrizioni non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio. La Commissione dovrebbe essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni alle quali tali misure dovrebbero essere autorizzate dalla Commissione. (28) È necessario chiarire che una persona che intenda esportare armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore è titolare di un'autorizzazione all'esportazione. La richiesta di tale autorizzazione dovrebbe essere ammissibile solo per gli esportatori autorizzati a detenere tali merci o a svolgere attività di armaioli o intermediari per tali merci conformemente alla direttiva (UE) 2021/555. (29) Le persone che esportano nell'ambito delle loro attività commerciali dovrebbero poter beneficiare di un'autorizzazione all'esportazione valida per un massimo di tre anni, anche se coperta da più autorizzazioni all'importazione a breve termine successive rilasciate dai paesi terzi d'importazione. È opportuno introdurre ulteriori autorizzazioni generali dell'Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza, tranne per quanto riguarda le armi da fuoco più pericolose. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre autorizzazioni generali nazionali all'esportazione qualora lo ritengano necessario. (30) Prima di autorizzare un'esportazione, è importante verificare che il paese terzo d'importazione abbia autorizzato l'importazione corrispondente e che nessuno dei paesi terzi di transito abbia obiezioni al movimento specifico. Al fine di migliorare la certezza e la prevedibilità giuridiche, il consenso del paese terzo di transito dovrebbe essere considerato espresso se non sono pervenute obiezioni al transito. Le decisioni degli Stati membri di richiedere il consenso esplicito devono essere trasparenti per tutti gli operatori economici. Dovrebbe spettare all'esportatore fornire alle autorità competenti i documenti pertinenti. (31) È necessario armonizzare le norme in materia di prove dell'importazione nel paese terzo di destinazione. Alle persone che esportano dovrebbe pertanto essere richiesto di fornire all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore nel paese terzo d'importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione. (32) Quando concedono le autorizzazioni, gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi relativi a misure restrittive imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi. Nella misura in cui tali obblighi internazionali sono attuati nel diritto nazionale, è opportuno chiarire che il presente regolamento non impedisce l'applicazione di tale diritto. (33) Prima di autorizzare un'esportazione, è importante verificare che nessun altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato un’operazione sostanzialmente identica. Al fine di facilitare tale verifica, gli Stati membri, dovrebbero scambiarsi informazioni sui casi di rifiuto. Oltre allo scambio di informazioni sui casi di rifiuto per via elettronica, gli Stati membri dovrebbero verificare altresì le banche dati pertinenti esistenti, come la banca dati sull'esportazione di armi convenzionali (COARM). (34) È necessario provvedere affinché le condizioni per la concessione di una autorizzazione continuino a essere rispettate per tutta la durata dell'autorizzazione, come nel caso delle autorizzazioni, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a detenere o acquisire un'arma da fuoco all'interno dell'Unione. (35) Le autorità competenti dovrebbero informare le autorità doganali di qualsiasi annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione. L'obbligo di mettere a disposizione tali informazioni dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure di ricorso applicabili ai sensi del diritto nazionale. (36) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere alle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento. Se tale conferma non può essere ottenuta per un qualsiasi motivo, tali informazioni dovrebbero essere registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze per futura consultazione. (37) È necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti per quanto riguarda i controlli successivi alla spedizione. (38) Per le finalità del presente regolamento, al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore, è della massima importanza che le autorità competenti abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). Tale accesso dovrebbe essere limitato e proporzionato all'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) concedano tale accesso. (39) Per consentire di applicare un approccio di valutazione basato sul rischio per le armi da fuoco, componenti essenziali, le munizioni, le armi d'allarme e da segnalazione, le armi da fuoco disattivate, le armi da fuoco semilavorate, i componenti essenziali semilavorati e gli attenuatori di rumore elencati nell'allegato I che entrano o escono dal mercato dell'Unione, e per garantire che i controlli siano efficaci e siano effettuati conformemente ai requisiti del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali dovrebbero cooperare strettamente e scambiarsi informazioni. (40) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un migliore utilizzo dei canali di comunicazione esistenti nonché attraverso il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco e attraverso la cooperazione internazionale. (41) I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dai regolamenti (UE) 2016/679 ( 20 ) e (UE) 2018/1725 ( 21 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. (42) È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell'Unione. (43) L' acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo [SCH/Com-ex (99) 10] ( 22 ) , secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nella sua raccomandazione del 17 aprile 2018 sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di casi di rifiuto, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione. Il presente regolamento dovrebbe consentire alla Commissione di raccogliere tali dati direttamente dai sistemi elettronici istituiti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le statistiche dovrebbero essere rese anonime e concepite in modo tale da non poter trarre conclusioni su specifici armaioli, anche indirettamente. (44) La Commissione dovrebbe raccogliere i dati degli Stati membri e pubblicarli nel quadro di una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione dovrebbe essere resa pubblica e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. (45) Prima della pubblicazione della relazione annuale, la Commissione deve consultare il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco per verificare che al progetto di relazione non siano state aggiunte informazioni commercialmente sensibili. (46) È opportuno istituire un sistema elettronico per il rilascio di licenze per digitalizzare le procedure di cui al presente regolamento. È importante che una persona che ha il diritto di chiedere un'autorizzazione sia registrata in tale sistema prima di avviare la procedura di domanda. Poiché il sistema elettronico per il rilascio di licenze costituisce la base tecnica per l'attuazione del presente regolamento, esso dovrebbe funzionare pienamente quanto prima. (47) Qualora gli Stati membri mantengano i loro sistemi nazionali elettronici di autorizzazione esistenti, il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento dovrebbe essere in grado di interconnettersi con tali sistemi nazionali elettronici di autorizzazione. Tale interconnessione dovrebbe garantire il trasferimento delle informazioni sulle autorizzazioni concesse attraverso i sistemi nazionali elettronici al sistema elettronico per il rilascio di licenze. (48) L'applicazione generale del presente regolamento dovrebbe essere agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ) («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»). A tal fine e conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2399, la Commissione dovrebbe modificare la parte A dell'allegato di tale regolamento. Quando le merci sono temporaneamente importate o esportate mediante un carnet ATA, di cui all'appendice I dell'allegato A della convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul) ( 24 ) , le autorità competenti dovrebbero ricevere informazioni sull'uso del carnet ATA. Sebbene tali informazioni non possano essere scambiate automaticamente nella misura in cui il carnet ATA digitale non è applicato da tutte le parti contraenti, è opportuno valutare un'ulteriore automazione sulla base della potenziale interoperabilità con il sistema elettronico per la gestione dei carnet ATA, il sistema e-ATA. (49) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti. (50) Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico. (51) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. (52) È opportuno che il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ) si applichi anche alle persone che segnalano violazioni delle norme relative all'importazione e all'esportazione di armi da fuoco. (53) Al fine di istituire l'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione e l'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tali tipi di autorizzazione, di determinare la parte del carnet ATA in cui deve essere indicato il riferimento all'autorizzazione, di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per cui è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, e di allineare l’allegato I del presente regolamento all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 26 ) e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555 nonché di adattare gli allegati II, III e IV del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche dei regimi doganali, è opportuno delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 27 ) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (54) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ) . (55) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. (56) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. (57) Nel caso di restrizioni quantitative nazionali, le autorizzazioni concesse dalla Commissione interessano solo il territorio di un determinato Stato membro. Pertanto, tenuto conto dell'ambito geografico limitato della restrizione, nonché dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, è giustificato che la Commissione conceda tali autorizzazioni mediante un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 di tale regolamento. (58) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ) . (59) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di migliorare la tracciabilità, e quindi la sicurezza degli scambi commerciali di armi da fuoco, senza ostacolare indebitamente tali scambi, è necessario e opportuno disciplinare le autorizzazioni all'importazione, all'esportazione e al transito di armi da fuoco per uso civile. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione all'importazione e all'esportazione e le misure di importazione, esportazione e transito per le merci elencate, ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco»). Articolo 2 Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «merci elencate»: le armi da fuoco, i componenti essenziali, le munizioni, le armi d'allarme e da segnalazione, le armi da fuoco disattivate, le armi da fuoco semilavorate, i componenti essenziali semilavorati e gli attenuatori di rumore elencati nell'allegato I; 2) «arma da fuoco»: un'arma da fuoco quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2021/555; 3) «attenuatore di rumore»: un dispositivo progettato o adattato per ridurre il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; 4) «componente essenziale»: un componente essenziale quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2021/555; 5) «armi da fuoco semilavorate»: armi da fuoco non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo delle rispettive armi da fuoco finite, che non possono essere utilizzate, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di tali armi da fuoco finite; 6) «componenti essenziali semilavorati»: componenti essenziali non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo dei rispettivi componenti essenziali finiti, che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di tali componenti essenziali finiti; 7) «munizione»: una munizione quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2021/555; 8) «armi da fuoco disattivate»: le armi da fuoco disattivate quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2021/555; 9) «armi d'allarme e da segnalazione»: le armi d'allarme e da segnalazione quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2021/555; 10) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o, laddove ammesso dalla normativa vigente, un'associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica; 11) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio doganale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013; 12) «merci unionali»: le merci unionali quali definite all'articolo 5, punto 23), del regolamento (UE) n. 952/2013; 13) «merci non unionali»: le merci non unionali quali definite all'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013; 14) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; 15) «normativa doganale»: la normativa doganale quale definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013; 16) «formalità doganali»: le formalità doganali quali definite all'articolo 5, punto 8), del regolamento (UE) n. 952/2013; 17) «controlli doganali»: i controlli doganali quali definiti all'articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013; 18) «dichiarazione in dogana»: una dichiarazione in dogana quale definita all'articolo 5, punto 12), del regolamento (UE) n. 952/2013; 19) «entrata»: l'entrata fisica di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione; 20) «importazione»: l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione e il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, ovvero il loro vincolo a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013; 21) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'importazione in dogana oppure, in caso di transito, il titolare del regime; 22) «esportazione»: un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013, incluse le situazioni specificate all'articolo 269, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento; 23) «riesportazione»: una riesportazione ai sensi degli articoli 270, 271 e 274 del regolamento (UE) n. 952/2013; 24) «uscita»: l'uscita fisica delle merci dal territorio doganale dell'Unione; 25) «esportatore»: a) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione in dogana e che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per «esportatore» si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; b) qualsiasi persona fisica o giuridica che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione di riesportazione, una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione e che, al momento dell'accettazione della dichiarazione o della notifica di riesportazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per «esportatore» si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci elencate al di fuori del territorio doganale dell'Unione; o c) qualora né la lettera a) né la lettera b) siano applicabili, qualsiasi persona fisica che viaggia con merci elencate facenti parte dei suoi effetti personali; 26) «dichiarante»: un dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013; 27) «armaiolo»: un armaiolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 9), della direttiva (UE) 2021/555; 28) «intermediario»: un intermediario quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2021/555; 29) «esposizione»: una esposizione o manifestazione consimile quale descritta all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 30 ) , senza la vendita di merci elencate da e verso paesi terzi; 30) «esportazione temporanea»: l'esportazione di merci elencate dal territorio doganale dell'Unione con l'intenzione di importare nuovamente tali merci nel territorio doganale dell'Unione; 31) «perfezionamento attivo»: il perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013; 32) «transito»: i regimi di transito ai sensi del titolo VII, capo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013; 33) «ammissione temporanea»: l'ammissione temporanea ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013; 34) «trasbordo»: un movimento che comporta l'operazione fisica di scarico di merci elencate da un mezzo di trasporto su un altro mezzo di trasporto; 35) «traffico illecito»: l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di merci elencate verso o a partire dal territorio di uno Stato membro ovvero attraverso di esso verso il territorio di un paese terzo o a partire da esso, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) lo Stato membro interessato non lo autorizza conformemente al presente regolamento; b) le merci elencate non sono provviste di marcatura conformemente alle norme relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1; o c) le merci elencate sono dichiarate per l'immissione in libera pratica senza la marcatura richiesta dalle norme relative alla marcatura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, a meno che non siano esenti conformemente al paragrafo 2 o 3 di detto articolo; 36) «autorità competente»: le autorità nazionali di cui all'articolo 40, paragrafo 2; 37) «sistema elettronico per il rilascio di licenze»: il sistema di cui all'articolo 34. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle norme dettagliate sulle caratteristiche tecniche di attenuatori di rumore, armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati ai sensi del paragrafo 1, punti 3), 5) e 6), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3. Articolo 3 Ambito di applicazione Il presente regolamento non si applica: a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali; b) alle merci elencate di categoria A, purché siano incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 31 ) , esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione, a meno che non siano temporaneamente esportate o riesportate conformemente all'articolo 22 del presente regolamento; c) alle merci elencate di categoria B, purché siano incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, esportate o riesportate dal territorio dell'Unione e destinate alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche; d) alle merci elencate di categoria A, B e C destinate alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri; e) alle armi da fuoco antiche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899. Articolo 4 Deroghe alle formalità doganali dell'Unione 1.   Le merci elencate non sono: a) vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013; b) soggette a un'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013; c) soggette all'autovalutazione di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013; d) oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati specifico di cui all'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446; e) oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; o f) oggetto di una dichiarazione orale o di qualsiasi altro atto di cui agli articoli da 135 a 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2.   Per quanto riguarda le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate ancora valide a norma dell'articolo 345, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 32 ) , il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo non si applica alle merci elencate. CAPO II REQUISITI IN MATERIA DI ENTRATA E IMPORTAZIONE Articolo 5 Compiti degli importatori 1.   Gli importatori: a) garantiscono che le merci elencate destinate all'importazione siano conformi i) alle norme relative alla marcatura di cui all'articolo 6; ii) alle norme relative alla disattivazione di cui all'articolo 7, se del caso; e iii) alle norme relative alla non trasformabilità di cui all'articolo 8, se del caso; b) tengono a disposizione dell'autorità competente, per il periodo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013, tutti i documenti conformemente alle norme di cui alla lettera a) del presente paragrafo e la documentazione pertinente a norma degli articoli 9, 11 e 12 del presente regolamento; c) a seguito di una richiesta dell'autorità competente, forniscono a tale autorità l'autorizzazione all'esportazione del paese terzo d'esportazione o, se del caso, l'eccezione da tale autorizzazione; d) qualora abbiano motivo di ritenere che le merci elencate possano non essere conformi al presente regolamento, alla direttiva (UE) 2021/555 o agli atti giuridici basati su detti atti, ne informano senza ritardo l'autorità competente; e e) cooperano con l'autorità competente, anche a seguito di una richiesta, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni previste negli atti di cui alla lettera d). 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli importatori previsti dalla direttiva (UE) 2021/555 o dagli atti giuridici basati su tale direttiva. Articolo 6 Marcatura all'importazione 1.   Le armi da fuoco sprovviste di marcatura conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco che entrano nel territorio doganale dell'Unione non possono essere importate o riesportate. 2.   Le merci elencate possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica solo se soddisfano i requisiti in materia di marcatura di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, tranne per siffatte merci importate dagli armaioli, cui è consentito conformarsi a tali requisiti senza ritardo dopo l'immissione in libera pratica. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle merci elencate che rivestono una particolare importanza storica, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2021/555. Articolo 7 Armi da fuoco disattivate 1.   I dispositivi dichiarati come armi da fuoco disattivate sono dichiarati per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea conformemente all'articolo 10 del presente regolamento solo se sono accompagnati dal pertinente certificato di disattivazione e provvisti di marcatura, conformemente all'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555. 2.   L'importatore fornisce all'autorità competente copia del certificato di disattivazione mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. Articolo 8 Armi d'allarme e da segnalazione 1.   Un'autorizzazione all'importazione per le armi d'allarme e da segnalazione è concessa dall'autorità competente solo se il dispositivo è conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/555 o è un modello elencato come arma d'allarme e da segnalazione non trasformabile nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un elenco aperto dei modelli di armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo e un elenco aperto dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione, ma di cui è nota la trasformabilità. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3. Articolo 9 Autorizzazione all'importazione 1.   Fatti salvi gli articoli 11 e 12, per l'entrata nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali elencate nell'allegato I è necessaria un'autorizzazione all'importazione. L'autorizzazione all'importazione è concessa dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione finale. 2.   L'autorizzazione all'importazione contiene le informazioni elencate nell'allegato II ed è rilasciata tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze in uno dei seguenti tipi: a) autorizzazione singola per una spedizione di una o più merci elencate, valida al massimo per 1 anno; b) autorizzazione multipla per spedizioni multiple di una o più merci elencate, valida al massimo per 3 anni; c) autorizzazione generale dell'Unione per le merci elencate di categoria B o C, a disposizione degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 valida per le importazioni dai paesi di origine specificati. 3.   Qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate, ad eccezione delle armi da fuoco semilavorate e dei componenti essenziali semilavorati, ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione. 4.   Solo gli armaioli e gli intermediari hanno il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione per armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati. 5.   Se una persona fisica o giuridica non ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'importazione a norma del paragrafo 3 o 4, l'autorità competente non accetta domande da tale persona. Articolo 10 Procedura di autorizzazione all'importazione 1.   L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, e nel caso di domande riguardanti merci elencate di categoria A, tale termine può essere esteso a 110 giorni lavorativi. 2.   L'autorità competente rifiuta di concedere un'autorizzazione all'importazione se: a) il richiedente è una persona fisica e ha precedenti penali per una condotta che integra gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione; b) il richiedente è una persona giuridica e una delle seguenti persone aventi legami con detta persona giuridica ha precedenti penali di cui alla lettera a): i) il richiedente; o ii) le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione; c) l'arma da fuoco da importare è stata dichiarata smarrita, rubata, oggetto di indagine o altrimenti ricercata a fini di sequestro nelle pertinenti banche dati dell'Unione, nazionali o internazionali; d) vi sono chiare indicazioni che suggeriscono che almeno una delle persone coinvolte nell'operazione costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica oppure che le persone di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo non sono in grado di rispettare gli obblighi loro imposti dalla direttiva (UE) 2021/555, dal presente regolamento o da eventuali autorizzazioni rilasciate riguardo alle loro armi da fuoco. 3.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'importazione, l'autorità competente tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. L'articolo 24 si applica mutatis mutandis . 4.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri ottengono le informazioni relative a precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri mediante il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri verificano che l'arma da fuoco in questione non figuri nel sistema d'informazione Schengen. 6.   L'autorità competente annulla, sospende, modifica o revoca un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adotta tali decisioni, l'autorità competente mette l'informazione a disposizione delle autorità doganali senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 7.   In caso di rifiuto di concessione di un'autorizzazione all'importazione da parte dell'autorità competente, la decisione finale e la relativa motivazione di tale autorità sono registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. 8.   L'autorità competente verifica che le condizioni relative alle autorizzazioni all’importazione siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni all’importazione concesse per una durata superiore a 2 anni sono verificate dopo 2 anni. Articolo 11 Autorizzazione all'importazione di merci non unionali che entrano temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione 1.   Le merci non unionali elencate nell'allegato I possono entrare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione se accompagnate da un'autorizzazione all'importazione singola richiesta da un importatore non stabilito nel territorio doganale dell'Unione. 2.   Agli importatori non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione può essere concessa un'autorizzazione di importazione singola per le merci elencate solo in caso di: a) ammissione temporanea per la valutazione, l'esposizione o il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le merci elencate restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che dette merci siano riesportate a tale persona; b) ammissione temporanea da parte di cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali, purché forniscano all'autorità competente: i) i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo nel territorio doganale dell'Unione; ii) una descrizione delle merci elencate destinate a essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione nonché le ragioni che giustificano il tipo e la quantità di tali merci, che sono pertinenti rispetto ai motivi dell'ammissione temporanea; la quantità di munizioni è limitata a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi; iii) informazioni sul punto di uscita e sulla data di uscita previsti di tali merci; c) merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano in regime di transito doganale con destinazione finale in un paese terzo. Le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica. Qualora la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica abbia luogo in più di uno Stato membro, l'autorizzazione è concessa dall'autorità competente del primo Stato membro in cui ha luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica. L'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo comma è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione. 3.   La domanda di autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 2 include: a) una prova o una dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione; b) l'indicazione di una delle tre finalità di cui al paragrafo 2; c) la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione, o documento equivalente, a detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'esportazione dal paese terzo o, se del caso, prova dell'eccezione da tale autorizzazione; e d) i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e il modello, ove possibile. 4.   L'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica per il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione generale nazionale all'importazione che autorizzi direttamente l'importazione temporanea delle merci elencate di categoria C nel loro territorio ai fini di cui al paragrafo 2, lettera b), in casi specifici in cui cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi siano stati invitati a svolgere un'attività nei locali dell'organizzatore. Gli importatori si conformano agli obblighi di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelli relativi alla richiesta di un'autorizzazione all'importazione singola, e rispettano i termini e le condizioni definiti nell'autorizzazione generale nazionale all'importazione. 6.   La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i requisiti minimi dei termini e delle condizioni da includere nelle autorizzazioni generali nazionali all'importazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3. Articolo 12 Semplificazione amministrativa 1.   Chiunque sia in possesso di una carta europea d'arma da fuoco o chiunque sia altrimenti autorizzato, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate può importare queste ultime nel territorio doganale dell'Unione senza un'autorizzazione all'importazione conformemente all'articolo 9 del presente regolamento in caso di: a) l’importazione delle merci elencate precedentemente esportate temporaneamente in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), a condizione che: i) il numero di riferimento o il numero dell'autorizzazione semplificata all'esportazione rilasciata dall'autorità competente in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, o all'articolo 23, paragrafo 1, sia comunicato mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente di destinazione al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; ii) le merci importate fossero anche le merci esportate; iii) le merci siano importate entro 90 giorni dall'esportazione; iv) il momento e il punto di entrata previsti nel territorio doganale dell'Unione siano comunicati mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente di destinazione al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; b) l’importazione delle merci elencate incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ove siano state precedentemente esportate temporaneamente a scopo di valutazione, esposizione e riparazione, a condizione che: i) la licenza all'esportazione temporanea concessa ai sensi della posizione comune 2008/944/PESC sia comunicata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; ii) le merci importate fossero anche le merci esportate; iii) le merci siano importate entro 90 giorni dall'esportazione; iv) il momento e il punto di entrata previsti nel territorio doganale dell'Unione siano comunicati mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'autorità competente al più tardi 10 giorni lavorativi prima del rientro previsto nel territorio doganale dell'Unione; c) rientro nel territorio doganale dell'Unione di merci unionali precedentemente vincolate a un regime di transito doganale per attraversare un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione con destinazione finale nell'Unione. 2.   Una persona che importa merci conformemente al presente articolo è la stessa persona che ha esportato le merci e nella dichiarazione in dogana indica il numero di riferimento della dichiarazione in dogana utilizzata per portare temporaneamente le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione nonché il numero di riferimento o il numero dell'autorizzazione all'esportazione semplificata fornita dall'autorità competente conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, o all'articolo 23, paragrafo 1. 3.   L'autorità competente di destinazione rifiuta l'importazione e registra senza ritardo tale rifiuto nel sistema elettronico per il rilascio di licenze nei seguenti casi: a) il richiedente non soddisfa i criteri in materia di semplificazione amministrativa di cui al presente articolo; o b) vi sono indicazioni fondate del fatto che almeno una delle persone coinvolte nelle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), compresa la persona che invita il richiedente a partecipare all'attività al di fuori del territorio doganale dell'Unione, costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica. Articolo 13 Consultazione degli Stati membri interessati dal movimento previsto 1.   In caso di movimenti nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali elencate nell'allegato I, la domanda di autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9 o 11 contiene informazioni sui movimenti previsti, compresi, se del caso, i vari Stati membri in cui avrà luogo la valutazione, l'esposizione, la riparazione ovvero il tiro sportivo, la caccia o la rievocazione storica. 2.   L'autorità competente che concede l'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9 o 11 chiede l'approvazione dell'autorità competente degli altri Stati membri indicati nella domanda di autorizzazione all'importazione relativa al movimento previsto. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro consultato può sollevare obiezioni in merito a un movimento che attraversa il suo territorio entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui sono state fornite le informazioni riguardanti il movimento previsto. L'assenza di obiezioni è considerata al pari di un'approvazione. In caso di obiezioni da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro in merito alla concessione di una tale autorizzazione, lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda rifiuta quest'ultima. Per la comunicazione tra le autorità competenti viene utilizzato il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 3.   La persona che detiene l'autorizzazione notifica senza ritardo eventuali modifiche del movimento previsto all'autorità competente che concede l'autorizzazione mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, tale autorità competente decide se accettare o rifiutare le modifiche notificate conformemente alle norme per la concessione dell'autorizzazione e secondo la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2. 4.   Nel caso delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), se il punto di rientro previsto non è situato nel territorio dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, tale autorità competente informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto di tale movimento, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In casi debitamente giustificati connessi a problemi di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto può sollevare obiezioni in merito a tale movimento che attraversa il suo territorio entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui sono state fornite le informazioni riguardanti il rientro previsto. L'assenza di obiezioni è considerata al pari di un'approvazione. Le eventuali obiezioni dell'autorità competente dello Stato membro del punto di rientro previsto in merito alla concessione di una tale semplificazione amministrativa vincolano lo Stato membro di destinazione. Articolo 14 Restrizioni nazionali all'importazione Fatti salvi altri atti giuridici dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di restrizioni quantitative alle importazioni necessarie per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ovvero per motivi di proprietà industriale e commerciale. Articolo 15 Autorizzazione ad adottare restrizioni nazionali all'importazione Alle condizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, la Commissione autorizza uno Stato membro ad adottare le misure di cui all'articolo 14. Articolo 16 Notifica alla Commissione 1.   Lo Stato membro che intenda adottare le misure di cui all'articolo 14 ne dà notifica alla Commissione. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende la documentazione pertinente e un'indicazione delle misure da adottare, compresi i loro obiettivi e qualsiasi altra informazione rilevante. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno 6 mesi prima dell'adozione della misura nazionale. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti, la Commissione può chiedere informazioni supplementari. 4.   La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, su richiesta, la documentazione di accompagnamento, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 18. 5.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per autorizzare l'adozione di misure nazionali, la Commissione può chiedere informazioni supplementari. Articolo 17 Autorizzazione ad adottare misure 1.   La Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare restrizioni all'importazione, a meno che non concluda che le misure in questione: a) sarebbero in conflitto con il diritto dell'Unione, e il conflitto non riguarda incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri; b) sarebbero incoerenti con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione in materia di politica commerciale comune conformemente alle disposizioni generali di cui alla parte V, titoli I e II, TFUE. 2.   La Commissione concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 43, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di 120 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 16. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 120 giorni lavorativi decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. 3.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e a Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 2. 4.   Qualora non conceda un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi. Articolo 18 Riservatezza delle informazioni trasmesse 1.   Quando notifica alla Commissione la sua intenzione di adottare misure a norma dell'articolo 14, uno Stato membro può specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate conformemente al diritto dell'Unione applicabile. 3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che nessuna informazione classificata fornita a norma dell'articolo 16 sia declassata o declassificata senza il previo consenso scritto dell'originatore. CAPO III REQUISITI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE, RIESPORTAZIONE E USCITA Articolo 19 Autorizzazione all'esportazione 1.   Un'autorizzazione all'esportazione è necessaria per far uscire le merci elencate dal territorio doganale dell'Unione. 2.   Qualsiasi esportatore autorizzato, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate ha il diritto di chiedere un'autorizzazione all'esportazione. L'autorizzazione all’esportazione è concessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. 3.   L'autorizzazione all'esportazione contiene le informazioni di cui all'allegato III ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze in una delle forme seguenti: a) un'autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più merci elencate a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; b) un'autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più merci elencate a uno o più utilizzatori finali o destinatari identificati di uno o più paesi terzi; c) un'autorizzazione generale nazionale all'esportazione che autorizza direttamente l'esportazione delle merci elencate da parte degli esportatori stabiliti nel territorio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione generale nazionale all'esportazione, se soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento e rispettano i termini e le condizioni definiti nell'autorizzazione generale nazionale all'esportazione; o, d) un'autorizzazione generale dell'Unione a disposizione soltanto degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 per le esportazioni delle merci elencate di categoria B o C verso paesi di destinazione specificati. 4.   Se le merci elencate si trovano in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione, tale circostanza è indicata nella domanda. L'autorità competente dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione consulta l'autorità o le autorità competenti dell'altro o degli altri Stati membri in questione, fornendo le informazioni pertinenti riguardanti la domanda di autorizzazione all'esportazione. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati contattati tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze, eventuali obiezioni alla concessione di tale autorizzazione, che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. 5.   Qualora una persona non abbia il diritto di chiedere un'autorizzazione all'esportazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente non accetta la domanda. 6.   Gli Stati membri possono adottare autorizzazioni generali nazionali all'esportazione che stabiliscono i requisiti nazionali per l'esportazione delle merci elencate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi autorizzazione generale nazionale all'esportazione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), indicandone i motivi. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri della descrizione delle merci controllate, dei paesi di destinazione, e delle condizioni e dei requisiti relativi all'uso. Gli Stati membri notificano inoltre senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica delle autorizzazioni generali nazionali così adottate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 20 Procedura di autorizzazione all'esportazione 1.   L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che non eccede i 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, tale termine può essere esteso dall'autorità competente a 110 giorni lavorativi. 2.   Il richiedente presenta all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione la documentazione necessaria comprovante che: a) il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione; e b) l'eventuale paese terzo di transito o gli eventuali paesi terzi di transito non hanno obiettato al transito. La lettera b) del presente comma non si applica: a) alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto; e b) in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, la rievocazione storica, il tiro sportivo, la valutazione, le esposizioni e la riparazione. 3.   Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 19, l'autorità competente verifica la documentazione presentata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Se non perviene alcuna obiezione al transito conformemente al paragrafo 2, primo comma, lettera b), entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta, si considera che il paese terzo o i paesi terzi di transito consultati non abbiano obiezioni al transito. 5.   Per quanto riguarda le armi da fuoco disattivate, il richiedente fornisce il certificato di disattivazione di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555 all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. 6.   L'autorità competente può concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco elencate nell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da una dichiarazione dell'utente conformemente all'allegato IV rilasciata dall'importatore del paese di destinazione finale. In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci elencate su un mercato locale, tale società è considerata l'utente ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce all'autorità competente di valutare le domande di autorizzazione all'esportazione che riguardano esportazioni verso i rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di autorizzazione all'esportazione che riguardano esportazioni verso gli utenti effettivi. 7.   Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione singola non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo. Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione multipla non supera i 3 anni. Qualora l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo non specifichi un periodo di validità, il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione non supera 1 anno, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati. Articolo 21 Tracciabilità delle armi da fuoco 1.   L'autorizzazione all'esportazione, l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le informazioni seguenti: a) le date di rilascio e di scadenza, se del caso; b) il luogo di rilascio; c) il paese o i paesi di esportazione e di uscita; d) il paese o il territorio terzo di destinazione; e) se pertinente, il paese, i paesi o i territori terzi attraverso i quali le merci elencate sono trasportate; f) il destinatario; g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione; h) i dettagli che consentono l'identificazione delle merci elencate e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco o ai componenti essenziali; e i) il proprietario delle merci oggetto dell'autorizzazione all'esportazione e dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, se l'esportatore è un intermediario. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo in questione, sono fornite anticipatamente dall'esportatore al paese, ai paesi o ai territori terzi attraverso i quali le merci sono trasportate, al più tardi entro la spedizione. 3.   Le merci elencate possono essere esportate solo se provviste di marcatura, conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555. Articolo 22 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'esportazione 1.   In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione all'esportazione per l'esportazione temporanea, o per la riesportazione, delle merci elencate nei casi seguenti: a) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi di armi da fuoco legalmente in loro possesso, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché forniscano all'autorità competente d'uscita, attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze, almeno 10 giorni lavorativi prima di portare le merci elencate fuori dal territorio doganale dell'Unione, gli elementi seguenti: i) i motivi del loro viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo nel paese terzo di destinazione; ii) una carta europea d'arma da fuoco che contempli le armi da fuoco, come indicato all'articolo 17 della direttiva (UE) 2021/555; iii) informazioni sulle armi da fuoco, tra quelle che figurano nella carta europea d'arma da fuoco, e sulle altre merci diverse dalle armi da fuoco elencate nell'allegato I che sono destinate a uscire dal territorio doganale dell'Unione nonché le ragioni che giustificano il tipo e la quantità di tali merci, che sono pertinenti rispetto ai motivi del viaggio; la quantità di munizioni è limitata a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi; b) la riesportazione, da parte di cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia, rievocazione storica o tiro sportivo, a condizione che: i) le merci elencate restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e siano riesportate a tale persona; ii) le merci elencate siano riesportate entro 90 giorni dall'entrata nel territorio doganale dell'Unione; iii) il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione sia fornito all'autorità doganale all'uscita e l'esportatore indichi nella dichiarazione di riesportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea; c) merci non unionali che escono dal territorio doganale dell'Unione dopo aver attraversato il territorio di uno o più Stati membri mentre sono vincolate a un regime di transito doganale qualora sia l'ufficio doganale di partenza che quello di destinazione si trovino in un paese terzo; d) merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione mentre circolano in regime di transito doganale attraverso un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione con destinazione finale nell'Unione, a condizione che: i) il trasferimento sia autorizzato a norma della direttiva (UE) 2021/555, se necessario; e ii) il movimento previsto sia notificato all'autorità competente di destinazione con 10 giorni lavorativi di anticipo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. In deroga al primo comma, lettera a), punto ii), nel caso del trasporto aereo, i cacciatori, i partecipanti a rievocazioni storiche o i tiratori sportivi esibiscono la carta europea d'arma da fuoco all'autorità competente del paese in cui le pertinenti merci elencate sono consegnate alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione. 2.   L'autorità competente fornisce alla persona che presenta informazioni conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), un numero di riferimento mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 3.   Per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi l'autorità competente di uno Stato membro sospende la procedura di esportazione o, se necessario, impedisce in altro modo che le merci elencate lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbia ragione di sospettare che i motivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, presentati da cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche o tiratori sportivi, non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 24. Per motivi debitamente giustificati, tale periodo di sospensione può essere esteso dall'autorità competente a 30 giorni lavorativi. Quest'ultima comunica la sua decisione di autorizzare lo svincolo delle merci elencate, o di intraprendere ulteriori azioni, all'autorità doganale mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. Articolo 23 Autorizzazione semplificata all'esportazione 1.   Un'autorizzazione semplificata all'esportazione può essere richiesta in caso di: a) riesportazione, entro 180 giorni, delle merci elencate dopo la loro ammissione temporanea per la valutazione, l'esposizione o il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che tali merci restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e siano riesportate a tale persona e che l'esportatore indichi nella dichiarazione di riesportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo; b) riesportazione delle merci elencate tenute in deposito temporaneo entro il termine di cui all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 952/2013; c) esportazione temporanea delle merci elencate a scopo di valutazione, esposizione o riparazione, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali merci. 2.   Una domanda di autorizzazione semplificata all'esportazione è presentata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze e comprende quanto segue: a) l'indicazione di una delle tre finalità elencate al paragrafo 1; b) il nome, il numero di identificazione, l'indirizzo e i recapiti dell'esportatore; c) i dettagli di ogni arma da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e, ove possibile, il modello e l'anno di fabbricazione; d) la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'importazione dal paese terzo; o, se del caso, un riferimento all'autorizzazione, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate; e e) in caso di riesportazione delle merci elencate precedentemente importate temporaneamente, il riferimento alla dichiarazione in dogana sulla base della quale tali merci erano state introdotte nel territorio doganale dell'Unione. 3.   L'autorità competente tratta le domande di autorizzazione semplificata all'esportazione entro un termine che non eccede i 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui essa dispone di tutte le informazioni necessarie. Per motivi debitamente giustificati, tale termine può essere esteso a 40 giorni lavorativi. L'autorizzazione semplificata all'esportazione è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 4.   Affinché il richiedente ottenga l'autorizzazione semplificata all'esportazione, si applicano le condizioni seguenti: a) il paese terzo o i paesi terzi di transito non hanno sollevato obiezioni al transito, come indicato all'articolo 20, paragrafi 2 e 4; b) l'autorità competente ha proceduto alla verifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3; e c) il richiedente ha presentato all'autorità competente il certificato di disattivazione, come indicato all'articolo 20, paragrafo 5. 5.   Il periodo di validità di un'autorizzazione semplificata all'esportazione rilasciata conformemente al paragrafo 1, lettera c), non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo, oppure 1 anno, nel caso in cui detto paese terzo non specifichi un periodo di validità o sia applicabile un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione all'importazione. Articolo 24 Obblighi delle autorità competenti 1.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui: a) gli obblighi e gli impegni dei rispettivi Stati membri in qualità di parte dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia; b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC; c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti. 2.   Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto del fatto che il richiedente disponga o meno di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e il rispetto dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione. 3.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione ai sensi del presente regolamento, l'autorità competente adempie tutti gli obblighi relativi a misure restrittive imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi, come anche il diritto nazionale che dà attuazione a tali obblighi. 4.   Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione, l'autorità competente tiene conto di tutti casi di rifiuto emanate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti di altri Stati membri. La suddetta autorità competente può anzitutto consultare la o le altre autorità competenti interessate. Se, a seguito di tale consultazione, la predetta autorità competente decide di concedere un'autorizzazione, ne informa la o le altre autorità competenti interessate, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la sua decisione. Tale scambio di informazioni avviene senza ritardo e mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   Le autorità competenti verificano che le condizioni delle autorizzazioni all’esportazione e le autorizzazioni semplificate all’esportazione che rilasciano siano soddisfatte in funzione della gestione dei rischi. Le condizioni delle autorizzazioni concesse per una durata superiore a 2 anni sono verificate dopo 2 anni. Articolo 25 Rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di autorizzazioni all'esportazione 1.   Le autorità competenti rifiutano di concedere autorizzazioni all'esportazione o autorizzazioni semplificate all'esportazione qualora si verifichi una delle condizioni seguenti: a) gli obblighi e gli elementi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non sono rispettati; b) il richiedente è una persona fisica e ha precedenti penali per una condotta che integra gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione; c) l'arma da fuoco da esportare è stata dichiarata smarrita, rubata o altrimenti ricercata a fini di sequestro; d) il richiedente è una persona giuridica e una delle seguenti persone aventi legami con detta persona giuridica ha precedenti penali di cui alla lettera b): i) il richiedente; o ii) le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione; e) vi sono chiare indicazioni che suggeriscono che almeno una delle persone coinvolte nell'operazione costituisce una minaccia per la sicurezza o una minaccia per l'incolumità pubblica oppure che le persone di cui alla lettera b) o d) del presente paragrafo non sono in grado di rispettare gli obblighi loro imposti dalla direttiva (UE) 2021/555, dal presente regolamento o da eventuali autorizzazioni rilasciate riguardo alle loro armi da fuoco. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri ottengono le informazioni relative a precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri mediante il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri verificano che l'arma da fuoco non figuri nel sistema d'informazione Schengen. 4.   Una autorità competente annulla, sospende, modifica o revoca un'autorizzazione all'esportazione o un'autorizzazione semplificata all'esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adotta una tale decisione, una autorità competente mette tale informazione a disposizione dell'autorità doganale senza ritardo mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione da parte dell'autorità competente, quest'ultima mette a disposizione delle altre autorità competenti senza ritardo la sua decisione finale al termine del periodo di sospensione, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 6.   In caso di rifiuto di concessione di un'autorizzazione all'esportazione o di un'autorizzazione semplificata all'esportazione da parte dell'autorità competente, quest'ultima registra senza ritardo la sua decisione finale nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. 7.   Tutte le informazioni scambiate a norma del presente articolo sono condivise conformemente all'articolo 28 per quanto attiene alla loro riservatezza. Articolo 26 Prova del ricevimento 1.   Entro 45 giorni dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni delle merci elencate nel paese terzo di importazione, presentando i pertinenti documenti doganali di importazione. Tali documenti sono forniti mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 2.   In mancanza di prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione chiede senza ritardo all'autorità doganale di esportazione una conferma del fatto che le formalità doganali relative all'uscita delle merci elencate sono state espletate e che le merci elencate sono uscite dal territorio doganale dell'Unione. 3.   Se le autorità doganali confermano l'espletamento delle formalità doganali e l'uscita, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione chiede alla pertinente autorità del paese terzo d'importazione di confermare l'entrata delle merci nel suo territorio doganale. 4.   Se non è in grado di ottenere la conferma dell'entrata da parte del paese terzo d'importazione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. CAPO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLI Articolo 27 Controlli successivi alla spedizione 1.   L'autorità competente che concede un'autorizzazione all'esportazione per le merci elencate può effettuare controlli successivi alla spedizione per garantire che la loro esportazione sia in linea con gli impegni assunti nella dichiarazione dell'utente di cui all'allegato IV e che le merci siano arrivate alla destinazione finale prevista. 2.   Le autorità competenti e le autorità doganali cooperano tra loro e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per verificare il rispetto degli impegni assunti nella dichiarazione dell'utente di cui all'allegato IV e l'arrivo delle merci elencate alla destinazione finale prevista. Se del caso possono essere effettuati controlli successivi alla spedizione nei paesi terzi, a condizione che questi ultimi siano d'accordo, attraverso la cooperazione con le autorità amministrative di tali paesi terzi. Gli Stati membri possono chiedere il sostegno della Commissione nell'esecuzione di tali controlli. Articolo 28 Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità 1.   La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni per garantire la corretta attuazione del presente regolamento. 2.   Le informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi e dei controlli, pertinenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, in relazione al sospetto di traffico illecito delle merci elencate, sono scambiate e trattate come segue: a) le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali; b) le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali e la Commissione; c) le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono scambiate tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di altri Stati membri. 3.   Lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo sono effettuati mediante il sistema istituito a tal fine dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Quando le autorità doganali scambiano informazioni riservate, esse le comunicano altresì alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 952/2013. 4.   Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti avviene con mezzi nazionali stabiliti o mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   Alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis , il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ( 33 ) . Articolo 29 Procedure all'importazione e all'esportazione 1.   Nell'espletare le formalità doganali per le merci elencate, il dichiarante indica nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di riesportazione un riferimento all'autorizzazione concessa dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, 11, 19 o 23 ovvero il numero di riferimento fornito dall'autorità competente conformemente all'articolo 22. Quando è utilizzato un carnet ATA per espletare le formalità doganali, tale informazione è fornita in una delle sue parti. 2.   Tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle merci elencate al presente regolamento sono fornite dall'importatore o esportatore, conformemente alla richiesta dell'autorità competente, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova tale autorità competente o in inglese. 3.   Quando l'interconnessione di cui all'articolo 34, paragrafo 7, è operativa, l'autorità doganale verifica, al momento dell'accettazione di una dichiarazione in dogana o di una dichiarazione di riesportazione per le merci elencate, la validità dell'autorizzazione attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. La verifica è effettuata per via elettronica e automaticamente. 4.   Quando l'autorità doganale svincola le merci elencate a un regime doganale o a una riesportazione, lo svincolo è comunicato per via elettronica e automaticamente al sistema elettronico per il rilascio di licenze attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, una volta operativa l'interconnessione di cui all'articolo 34, paragrafo 7. Quando le merci elencate sono vincolate a un regime di ammissione temporanea, sono temporaneamente esportate oppure sono riesportate utilizzando un carnet ATA, l'autorità doganale registra le informazioni relative allo svincolo delle merci nel sistema elettronico per il rilascio di licenze. 5.   Fatte salve le competenze attribuitele ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, un'autorità doganale non svincola le merci elencate a un regime doganale o a una riesportazione, e informa entro 24 ore mediante i mezzi nazionali stabiliti o il sistema elettronico per il rilascio di licenze l'autorità competente, che adotta una decisione sul trattamento di tali merci, qualora l'autorità doganale competente abbia dubbi sul fatto che le merci rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento o abbia ragione di sospettare che: a) al momento della concessione dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell'autorizzazione; o c) in altre circostanze, le merci elencate non siano conformi al presente regolamento. L'autorità competente risponde all'autorità doganale mediante i mezzi nazionali stabiliti o attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze entro 10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Per motivi debitamente fondati, tale termine può essere esteso a 30 giorni lavorativi. Qualora l'autorità competente non risponda entro il termine stabilito, l'autorità doganale svincola le merci elencate conformemente all'articolo 194 del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 30 Individuazione di una spedizione non conforme 1.   Se individua una spedizione di merci elencate che non è conforme agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, l'autorità doganale adotta le misure opportune per assicurare che tali merci restino sotto controllo doganale ed entro 24 ore ne informa l'autorità competente. 2.   L'autorità competente decide entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi in merito alla gestione di tali merci elencate e informa l'autorità doganale della sua decisione di autorizzare lo svincolo di tali merci o di adottare ulteriori misure. Per motivi debitamente fondati, tale termine può essere esteso a 30 giorni lavorativi. 3.   L'autorità doganale garantisce che la decisione dell'autorità competente relativa alle merci elencate sotto controllo doganale sia eseguita conformemente alla normativa doganale. 4.   Qualora le merci elencate non conformi siano state spedite da o verso un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata individuata la spedizione di tali merci informa senza ritardo, mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze, l'autorità competente dello Stato membro di spedizione o di destinazione circa le misure adottate in relazione a tali merci e i relativi motivi. 5.   In caso di ragionevole sospetto di traffico illecito di merci elencate, le merci sono sequestrate o trattenute e le informazioni relative alle merci sequestrate o trattenute durante i controlli doganali sono condivise senza ritardo dall'autorità doganale: a) con l'autorità competente dello Stato membro dell'autorità doganale; e b) con le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 40, paragrafo 2, attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. 6.   I dati relativi al sequestro o al trattenimento comprendono, non appena disponibili, le informazioni seguenti: a) i dettagli dell'arma da fuoco o delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, nonché i quantitativi; b) la categoria o le categorie dell'arma da fuoco o delle armi da fuoco, conformemente all'allegato I; c) ove disponibili, informazioni sulla fabbricazione, comprese le riattivazioni di armi da fuoco disattivate, le trasformazioni di armi d'allarme e da segnalazione, armi da fuoco fabbricate a mano o artigianali, armi da fuoco fabbricate mediante fabbricazione additiva e altre informazioni di rilievo; d) il paese di origine; e) il paese di spedizione; f) il paese di destinazione; g) il mezzo di trasporto compresi, a seconda dei casi, «container», «camion o furgone», «veicolo personale», «autobus», «treno», «aviazione commerciale», «aviazione generale» o «merci e pacchi postali», unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato, e alla nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto; e, h) il luogo e il tipo del sequestro o del trattenimento, compresi, a seconda dei casi, «interno», «valico di frontiera», «frontiera terrestre», «aeroporto» o «porto marittimo». 7.   L'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento non osta a che l'autorità doganale applichi l'articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Laddove l'autorità doganale proceda alla distruzione delle merci elencate secondo quanto deciso dall'autorità competente, i costi della distruzione sono sostenuti conformemente all'articolo 198, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. 8.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, il sistema da utilizzare per raccogliere dati statistici annuali sul sequestro e sul trattenimento delle merci elencate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3. CAPO V AMMINISTRAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COOPERAZIONE Articolo 31 Memorizzazione delle informazioni per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e la riesportazione delle merci elencate 1.   Gli Stati membri conservano, per almeno 20 anni, tutte le informazioni relative all'importazione, all'esportazione e alla riesportazione delle merci elencate che siano necessarie per rintracciare e identificare tali merci e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, mutatis mutandis , le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1. 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle importazioni o alle esportazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b). Articolo 32 Statistiche e relazione annuale 1.   Ogni anno, al più tardi entro il 31 ottobre, la Commissione, consultandosi con il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all'articolo 39, paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e rende pubblica tale relazione. La relazione contiene le informazioni seguenti: a) il numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione concesse nell'anno precedente nel territorio doganale dell'Unione, a livello di Stato membro; b) la quantità di merci elencate importate nel territorio doganale dell'Unione, e da esso esportate, nel corso dell'anno precedente, suddivise per categoria e sottocategoria secondo l'elenco dell'allegato I, per origine e per paese di destinazione a livello di Stato membro; c) il valore in dogana delle importazioni e delle esportazioni di cui alla lettera b), a livello di Unione; d) il numero di casi di rifiuto di autorizzazioni nel corso dell'anno precedente e i relativi motivi; e) il numero dei sequestri e la quantità di merci elencate sequestrate o trattenute, suddivise per categoria, nel corso dell'anno precedente; f) il numero di controlli successivi alla spedizione a livello di Stato membro nel corso dell'anno precedente e il relativo esito; e g) il numero di violazioni e sanzioni connesse all'applicazione del presente regolamento a livello di Stato membro nel corso dell'anno precedente. 2.   La Commissione ha accesso ai dati statistici raccolti nel sistema elettronico per il rilascio di licenze e nel sistema da stabilire conformemente all'articolo 30, paragrafo 8. 3.   Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g). 4.   Le statistiche e la relazione annuale di cui al paragrafo 1 non contengono dati personali, informazioni commercialmente sensibili o informazioni di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Articolo 33 Spese amministrative Gli Stati membri possono applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione delle domande di autorizzazione. Articolo 34 Sistema elettronico per il rilascio di licenze 1.   La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico sicuro e criptato per il rilascio di licenze per quanto riguarda le autorizzazioni all'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e le autorizzazioni semplificate all'esportazione, nonché le registrazioni, le informazioni e le decisioni ivi afferenti a norma degli articoli 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 e 30. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui al primo comma fornisce almeno le seguenti funzionalità: a) registrazione delle persone che hanno il diritto di chiedere un'autorizzazione, un'esenzione o una semplificazione amministrativa a norma del presente regolamento prima di presentare la prima domanda e, se del caso, l'inclusione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 nel profilo di registrazione; b) procedura elettronica per la richiesta, la concessione, il rilascio o la conservazione di un'autorizzazione, di un'esenzione o di una semplificazione amministrativa a norma del presente regolamento; c) interconnessione con i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze mediante i quali negli Stati membri è possibile effettuare la richiesta, la concessione e il rilascio di autorizzazioni, esenzioni o semplificazioni amministrative a norma del presente regolamento, nonché il trasferimento delle informazioni provenienti da tali sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze; d) interconnessione con le autorità doganali nazionali attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399, ivi compresa la gestione quantitativa delle merci autorizzate, se necessario; e) definizione, da parte delle autorità competenti e delle autorità doganali, del profilo di rischio delle persone autorizzate o registrate conformemente al presente regolamento ai fini dell'importazione, dell'esportazione o della riesportazione delle merci elencate e del profilo di tali merci, compresi avvisi automatici che notificano la mancanza della prova di ricevimento; f) assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione ai fini dello scambio di informazioni e statistiche relative all'uso del sistema elettronico per il rilascio di licenze; g) scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche per quanto riguarda il rifiuto di concedere un'autorizzazione e i relativi motivi, ai fini dell'attuazione del presente regolamento; h) comunicazione tra le autorità competenti e le persone che chiedono un'autorizzazione, un'esenzione, o una semplificazione amministrativa e caricamento delle prove di ricevimento; i) comunicazione tra le autorità competenti, la Commissione e le autorità doganali per l'attuazione del presente regolamento; j) raccolta di dati statistici, esclusi i dati personali, quali il numero di autorizzazioni, la quantità e il valore delle importazioni e delle esportazioni effettive, il numero dei casi di rifiuto di concedere un'autorizzazione per quanto riguarda le merci elencate e i relativi motivi, anche suddivise per origine e per destinazione. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative al trattamento dei dati personali e allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 3. 3.   La Commissione fornisce l'accesso al sistema elettronico per il rilascio di licenze: a) alle autorità doganali e alle autorità competenti ai fini dell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento e della normativa doganale; b) alle persone che chiedono un'autorizzazione, un'esenzione, o una semplificazione amministrativa; c) ai servizi competenti della Commissione ai fini della manutenzione del sistema, dello scambio di dati a norma del paragrafo 1, lettere e) e f), e della raccolta di dati conformemente al paragrafo 1, lettere i) e j). Le persone di cui al primo comma, lettera b), hanno accesso unicamente alle informazioni che le riguardano. 4.   La Commissione provvede all'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze e i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze, se sono stati istituiti. 5.   Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. 6.   Il sistema elettronico per il rilascio di licenze è reso operativo entro il 12 febbraio 2027. 7.   Ai fini della verifica e della comunicazione di cui, rispettivamente, all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, il sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399 collega il sistema elettronico per il rilascio di licenze all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tale interconnessione è istituita entro il 12 febbraio 2031. Articolo 35 Obblighi di informazione e comunicazione 1.   Entro il 1 o luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui modelli di armi d'allarme e da segnalazione che sono stati controllati conformemente all'articolo 8. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all'articolo 39. 2.   Ogni 2 anni gli Stati membri informano il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco di cui all'articolo 39, mediante relazioni, in merito ai risultati del monitoraggio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 24, paragrafo 5. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco. CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 36 Procedure sicure 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata. 2.   Gli Stati membri possono altresì, ove opportuno, garantire la verifica e la convalida attraverso i canali diplomatici. Articolo 37 Compiti delle autorità competenti 1.   Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle loro autorità competenti di: a) far rispettare, con tutte le misure necessarie, l'applicazione del presente regolamento, comprese, ove opportuno, la confisca e la vendita o la distruzione delle merci elencate; b) raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante le merci elencate; e c) verificare che gli obblighi di una persona ai sensi del presente regolamento siano correttamente adempiuti, il che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di tale persona e di altre persone interessate all'operazione in questione. 2.   Su richiesta di un paese terzo d'esportazione che è uno Stato parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione, l'autorità competente dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione all'importazione utilizzata per l'esportazione dal paese terzo conferma l'importazione o il deposito temporaneo delle merci elencate interessate dall'autorizzazione all'importazione. Articolo 38 Applicazione 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle persone che segnalano violazioni del presente regolamento. Articolo 39 Gruppo di coordinamento 1.   È istituito un gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco («gruppo di coordinamento») presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo è composto dai rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2. 2.   Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante delle autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Il trattamento e l'uso delle informazioni conformemente al presente paragrafo sono conformi al regolamento (CE) n. 515/97 articolo 28, paragrafo 5, per quanto attiene alla loro riservatezza. 3.   Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento. Articolo 40 Compiti di esecuzione 1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento. 2.   Entro il 12 agosto 2025 ciascuno Stato membro designa e informa gli altri Stati membri e la Commissione circa l'autorità o le autorità nazionali competenti per l'attuazione del presente regolamento. 3.   In base alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle autorità di cui al suddetto paragrafo e lo aggiorna in caso di eventuali cambiamenti. 4.   Su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni 10 anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione. La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro il 12 febbraio 2030. Articolo 41 Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 al fine di: a) integrare il presente regolamento con le norme che istituiscono un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione; b) integrare il presente regolamento con le norme che istituiscono un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento per gli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando il formato, l'uso e la validità geografica di tale tipo di autorizzazione; c) integrare il presente regolamento stabilendo la parte del carnet ATA in cui il riferimento alle autorizzazioni concesse dall'autorità competente o i numeri di riferimento forniti dall'autorità competente devono essere indicati dal dichiarante conformemente all'articolo 29, paragrafo 1; d) modificare l'allegato I del presente regolamento in base alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2021/555; e) modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento. Articolo 42 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 41 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 41 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 43 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 44 Periodo transitorio 1.   Fino al 12 febbraio 2029, per l'attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni seguenti: a) il numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione che ha concesso nel corso dell'anno precedente; b) il numero di casi di rifiuto di autorizzazioni all'esportazione nel corso dell'anno precedente e i relativi motivi; e c) il numero di violazioni e sanzioni connesse all'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. 2.   Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione delle merci elencate, fatti salvi gli articoli 9, 11, 19 e 23 e concesse prima del 12 febbraio 2029 restano valide per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere da tale data. 3.   Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione delle merci elencate, richieste prima del 12 febbraio 2029 e pendenti a tale data, sono concesse conformemente alle disposizioni applicabili prima di tale data. Tali autorizzazioni sono valide per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere da tale data. 4.   Le restrizioni quantitative all'importazione delle merci elencate di cui all'articolo 14, in vigore negli Stati membri all'11 febbraio 2025, sono notificate alla Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16 e 17. Gli Stati membri procedono a tale notifica entro il 12 agosto 2028. Articolo 45 Abrogazione Il regolamento (UE) n. 258/2012 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V del presente regolamento. Articolo 46 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 6, gli articoli da 14 a 18, l'articolo 30, paragrafo 8, gli articoli 34 e 35, gli articoli da 38 a 44 e l'articolo 46 si applicano a decorrere dall'11 febbraio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente BÓKA J. ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2024. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni ( GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ( GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5 ). ( 4 ) GU L 89 del 25.3.2014, pag. 10 . ( 5 ) Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ( GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7 ). ( 6 ) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ( GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1 ). ( 7 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ( 8 ) Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni ( GU L 14 del 18.1.2021, pag. 4 ). ( 9 ) Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1 ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ( GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1 ). ( 11 ) Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi ( GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79 ). ( 12 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 13 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 ). ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili ( GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62 ). ( 15 ) Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 15 del 17.1.2019, pag. 22 ). ( 16 ) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario ( GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23 ). ( 17 ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ( GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56 ). ( 18 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1 ). ( 19 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 ). ( 20 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ). ( 21 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ( 22 ) Decisione del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi [SCH/Com-ex (99) 10] ( GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469 ). ( 23 ) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 ( GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1 ). ( 24 ) GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4 . ( 25 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ( GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17 ). ( 26 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 27 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 . ( 28 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 ). ( 29 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). ( 30 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 ). ( 31 ) Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023) (PESC) ( OJ C, C/2024/1945 del 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1945/oj ). ( 32 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 33 ) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1 ). ALLEGATO I I:   Elenco delle armi da fuoco e munizioni, conformemente alla direttiva (UE) 2021/555. DESCRIZIONE CODICE NC Categoria A — Armi da fuoco proibite (1) Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo. 9301 10 00 9301 20 00 9306 90 10 (2) Armi da fuoco automatiche. 9301 90 00 (3) Armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto. ex 9302 00 00 ex 9303 10 00 ex 9303 90 00 9301 90 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 (4) Munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni. 9306 30 30 9306 90 10 ex 9306 21 00 (5) Munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi. ex 9306 30 10 9306 30 30 (6) Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi da fuoco semiautomatiche. 9301 90 00 ex 9302 00 00 (7) Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale: a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se: — un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco; o — un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito; ex 9302 00 00 b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se: — un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco; o — un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito. ex 9303 30 00 9301 90 00 ex 9303 90 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 (8) Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi. 9301 90 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (9) Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica. 9301 90 00 ex 9302 00 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione (1) Armi da fuoco corte a ripetizione. ex 9302 00 00 (2) Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale. ex 9302 00 00 (3) Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm. ex 9302 00 00 (4) Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale. ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (5) Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto (7), lettera a). ex 9302 00 00 (6) Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto (7), lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi. ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (7) Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm. ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 (8) Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica. ex 9302 00 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (9) Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto (6), (7) o (8). ex 9302 00 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione (1) Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto (7). ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (2) Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata. ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (3) Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A o B. ex 9303 30 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 90 00 (4) Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale non inferiore a 28 cm. ex 9302 00 00 (5) Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica. ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 ex 9303 30 00 ex 9303 90 00 (6) Armi da fuoco rientranti nella categoria A, B o in questa categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. ex 9304 00 00 (7) Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018. 9303 10 00 ex 9303 20 10 ex 9303 20 95 II:   Armi da fuoco e munizioni diverse da quelle elencate nella parte I e loro componenti essenziali. (1) Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico. ex 9705 10 00 ex 9706 10 00 ex 9706 90 00 (2) Munizione: l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato. ex 3601 00 00 9306 21 00 ex 9306 29 00 ex 9306 30 10 ex 9306 30 30 ex 9306 30 90 ex 9306 90 10 ex 9306 90 90 (3) Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco, anche semilavorato, comprese le armi da fuoco semilavorate. ex 9305 10 00 ex 9305 20 00 ex 9305 91 00 ex 9305 99 00 III:   Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili (1) Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui all'articolo 8 del presente regolamento. ex 9303 90 00 ex 9304 00 00 IV:   Attenuatori di rumore (1) Attenuatori di rumore. ex 9305 10 00 Ai fini del presente allegato si intende per: a) «arma da fuoco corta»: un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; b) «arma da fuoco lunga»: qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte; c) «arma da fuoco automatica»: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare a raffica azionando una sola volta il grilletto; d) «arma da fuoco semiautomatica»: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto; e) «arma da fuoco a ripetizione»: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo; f) «arma da fuoco a colpo singolo»: un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna. (1) Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune. (2) Quando è indicato il codice «ex», l'ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente. ALLEGATO II (di cui all'articolo 9 del presente regolamento) Quando concedono autorizzazioni all'importazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito. La presente autorizzazione all'importazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione fino alla sua scadenza. UNIONE EUROPEA IMPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) 2025/41] ( 1 ) ). Tipo di autorizzazione Singola Multipla Generale nazionale Movimenti prima dell'importazione applicabili? Sì Regime di transito per merci non unionali applicabile? Sì Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili Armi da fuoco disattivate con certificato Armi da fuoco disattivate senza certificato 1 1. Importatore n. (se del caso, numero EORI) 2. Numero identificativo dell'autorizzazione ( 2 ) 3. Data di scadenza Autorizzazione 4. Dettagli sul punto di contatto 5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI) 6. Autorità di rilascio 7. Agente(i)/rappresentante(i) n. [se diverso(i) dall'importatore] (se del caso, numero EORI) 8. Paese(i) d'importazione Codice ( 3 ) 9. Paese(i) di esportazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'esportazione Codice ( 3 ) 10. Destinatario(i) finale(i) [se conosciuto(i) al momento della spedizione] (se del caso, numero EORI) 11. Paesi terzi da cui passa la spedizione (se del caso) Codice ( 3 ) 12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nel regime di importazione doganale Codice ( 3 ) 13. Descrizione degli articoli 14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura conforme al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco conforme alla direttiva UE sulle armi da fuoco [direttiva (UE) 2021/555 ( 4 ) ] 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 17. Uso finale 18. Data del contratto (se del caso) 19. Regime doganale 20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo) Disponibile per informazioni prestampate A discrezione degli Stati membri Da completare a cura dell'autorità di rilascio Firma Timbro Autorità di rilascio Luogo e data UNIONE EUROPEA 1 bis. 1. Importatore 2. Numero d'identificazione 9. Paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione Autorizzazione 5. Destinatario 13.1 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.2 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.3 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.4 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.5 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.6 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione. 21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità) 24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione 25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione 22. In cifre 23. In lettere per la quantità/il valore detratti 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ( 1 ) Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) ( GU L, 2025/41, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj ( 2 ) Da completare a cura dell'autorità competente. ( 3 ) Cfr. regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1 ). ALLEGATO III (di cui all'articolo 19 del presente regolamento) Quando concedono autorizzazioni all'esportazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito. Si tratta di un'autorizzazione all'esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione fino alla sua scadenza. UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) 2025/41 ( 1 ) ] Tipo di autorizzazione Singola Multipla Transito intra-UE dopo l'esportazione applicabile Sì Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili Armi da fuoco disattivate 1. Proprietario (se del caso) 1. Richiedente/esportatore n. (se del caso, numero EORI) 2. Numero identificativo dell'autorizzazione ( 2 ) 3. Data di scadenza Autorizzazione 4. Dettagli sul punto di contatto 5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI) 6. Autorità di rilascio 7. Agente(i)/rappresentante(i) n. [se diverso(i) dal richiedente/titolare dell'autorizzazione) (se del caso, numero EORI] 8. Paese(i) d'esportazione Codice ( 3 ) 9. Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione Codice ( 3 ) 10. Destinatario(i) finale(i) [se conosciuto(i) al momento della spedizione] (se del caso, numero EORI) 11. Paesi terzi da cui passa la spedizione (se del caso) Codice ( 3 ) 12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nel regime di esportazione doganale Codice ( 3 ) 13. Descrizione degli articoli 14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 17. Uso finale 18. Data del contratto (se del caso) 19. Regime di esportazione doganale 20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo) Disponibile per informazioni prestampate A discrezione degli Stati membri Da completare a cura dell'autorità di rilascio Firma Timbro Autorità di rilascio Luogo e data UNIONE EUROPEA 1 bis. 1. Richiedente/esportatore 2. Numero d'identificazione 9. Paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione Autorizzazione 5. Destinatario 13.1 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.2 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.3 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.4 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.5 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli 13.6 Descrizione degli articoli 14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri) 13 bis. Marcatura 15. Valuta e valore 16. Quantità degli articoli Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione. 21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità) 24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione 25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione 22. In cifre 23. In lettere per la quantità/il valore detratti 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ( 1 ) Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) ( GU L, 2025/41, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj ). ( 2 ) Da completare a cura dell'autorità competente. ( 3 ) Cfr. regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1 ). ALLEGATO IV Modulo relativo alla dichiarazione dell'utente La dichiarazione dell'utente deve comprendere almeno le informazioni seguenti: a) i dati dell'esportatore (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese); b) i dati dell'utente (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese); c) il paese di destinazione finale; d) una descrizione delle merci compreso, se disponibile, il riferimento al numero del contratto o al numero d'ordine indicato nel contratto; e) ove del caso, la quantità o il valore delle merci destinate all'esportazione; f) la firma, il nome e il titolo dell'utente; g) l'autorità nazionale competente nel paese di destinazione finale; h) se richiesto dal diritto o dalla pratica nazionali di un paese terzo, un'autorizzazione all'importazione o una certificazione rilasciate dalle autorità nazionali competenti (compresi la data, il nome, il titolo e la firma originale del funzionario che rilascia l'autorizzazione); i) la data di rilascio della dichiarazione dell'utente; j) ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo alla dichiarazione dell'utente; k) l'impegno che i prodotti saranno usati soltanto a fini civili; e l) ove del caso, dati dell'intermediario pertinente (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). ALLEGATO V Tavola di concordanza Regolamento (UE) n. 258/2012 Il presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, frase introduttiva Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva — Articolo 2, paragrafo 1, punto 1) Articolo 2, punto 1) Articolo 2, paragrafo 1, punto 2) Articolo 2, punto 2) — — Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) Articolo 2, punto 3) Articolo 2, paragrafo 1, punto 4) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 5) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 6) Articolo 2, punto 4) Articolo 2, paragrafo 1, punto 7) Articolo 2, punto 5) Articolo 2, paragrafo 1, punto 8) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 9) Articolo 2, punto 7) Articolo 2, paragrafo 1, punto 10) Articolo 2, punto 9) Articolo 2, paragrafo 1, punto 11) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 12) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 13) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 14) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 15) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 16) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 17) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 18) Articolo 2, punto 10) — — Articolo 2, paragrafo 1, punto 19) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 20) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 21) Articolo 2, punto 6) Articolo 2, paragrafo 1, punto 22) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 23) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 24) Articolo 2, punto 8) Articolo 2, paragrafo 1, punto 25) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 26) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 27) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 28) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 29) Articolo 2, punto 11) Articolo 2, paragrafo 1, punto 30) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 31) Articolo 2, punto 12) — — Articolo 2, paragrafo 1, punto 32) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 33) Articolo 2, punto 13) Articolo 2, paragrafo 1, punto 34) Articolo 2, punto 15) Articolo 2, paragrafo 1, punto 35) Articolo 2, punto 16) — — Articolo 2, paragrafo 1, punto 36) — Articolo 2, paragrafo 1, punto 37) — Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f) Articolo 3, lettere a), b), c) e d) Articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e) — Articolo 3, paragrafo 2 — — Articolo 4 — Articolo 5 — Articolo 6 — Articolo 7 — Articolo 8 — Articolo 9 — Articolo 10 — Articolo 11 — Articolo 12 — Articolo 13 — Articolo 14 — Articolo 15 — Articolo 16 — Articolo 17 — Articolo 18 — Articolo 19, paragrafo 1 — Articolo 19, paragrafo 2, prima frase Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase Articolo 19, paragrafo 2, seconda frase Articolo 4, paragrafo 2 — Articolo 4, paragrafo 1, prima frase Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 2, punto 14) Articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b) e d) — Articolo 19, paragrafo 3, lettera c) Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 19, paragrafo 4 — Articolo 19, paragrafi 5 e 6 Articolo 5 Articolo 41, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera d) — Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e) Articolo 6 Articolo 42 — Articolo 20, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) — Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 20, paragrafo 2, primo comma Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 20, paragrafo 1 — Articolo 20, paragrafo 5 — Articolo 20, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 5, prima frase Articolo 20, paragrafo 7, prima frase — Articolo 20, paragrafo 7, seconda frase Articolo 7, paragrafo 5, seconda frase Articolo 20, paragrafo 7, terza frase Articolo 7, paragrafo 6 — Articolo 8 Articolo 21, paragrafi 1 e 2 — Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i) Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i), ii) e iii) Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera b) — Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iii) — Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d) — Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 1 — Articolo 23, paragrafi da 2 a 5 Articolo 10 Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 24, paragrafo 4 — Articolo 24, paragrafo 5 — Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) Articolo 25, paragrafo 4, prima frase Articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma — — Articolo 25, paragrafi 2 e 3 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 25, paragrafo 4, seconda frase — Articolo 25, paragrafo 5 — Articolo 25, paragrafo 6 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 25, paragrafo 7 Articolo 12, primo comma Articolo 31, paragrafo 1 Articolo 12, secondo comma Articolo 31, paragrafo 2 — Articolo 31, paragrafo 3 — Articolo 26, paragrafo 1 — Articolo 26, paragrafo 2, prima frase Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 3 — Articolo 26, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafi 2 e 3 — — Articolo 27 Articolo 14 Articolo 36 Articolo 15 Articolo 37, paragrafo 1 — Articolo 37, paragrafo 2 Articolo 16 Articolo 38, paragrafo 1 — Articolo 38, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 29, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 29, paragrafo 2 — Articolo 29, paragrafi 3 e 4 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 29, paragrafo 5, lettere a) e b) — Articolo 29, paragrafo 5, lettera c) Articolo 17, paragrafo 4 — Articolo 18, paragrafo 1 — Articolo 18, paragrafo 2 — Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 28, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 28, paragrafo 5 — Articolo 30 — Articolo 32 — Articolo 34 — Articolo 35 Articolo 20 Articolo 39 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 40, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 40, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 40, paragrafo 4, prima e seconda frase — Articolo 40, paragrafo 4, terza frase — Articolo 43 — Articolo 44 — Articolo 45 Articolo 22, primo comma Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 22, secondo comma Articolo 46, paragrafo 2 Articolo 22, terzo comma Articolo 46, paragrafo 3 Allegato I Allegato I — Allegato II Allegato II Allegato III — Allegato IV — Allegato V ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/41/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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