Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0051/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/51 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

Pubblicato: 11/12/2025 In vigore dal: 11/12/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2026/51 alla struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali nel sistema delle accise?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/51 della Commissione, entrato in vigore il 15 gennaio 2026 e applicabile dal 12 febbraio 2026, modifica il precedente Regolamento (UE) n. 612/2013 per adeguare la struttura tecnica dei messaggi elettronici scambiati nel sistema informatizzato delle accise. La normativa si applica agli Stati membri e ai soggetti che operano nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa (depositari autorizzati, destinatari registrati, speditori registrati, speditori certificati e destinatari certificati). Le modifiche sono necessarie per allineare il sistema alle estensioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2020/262, che ha ampliato il sistema informatizzato anche ai movimenti di prodotti ad accisa assolta (esportazioni e consegne commerciali tra Stati membri) e ai relativi operatori economici. In pratica, il regolamento aggiorna i formati e le procedure di trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni, ai depositi fiscali, alle autorizzazioni temporanee e alle statistiche, correggendo incongruenze e dati obsoleti nel registro centrale gestito dalla Commissione europea. Per le aziende e i commercialisti, ciò significa adeguare i sistemi informatici aziendali alle nuove specifiche tecniche entro la data di applicazione, garantendo la corretta compilazione dei messaggi secondo le tabelle dettagliate allegate al regolamento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/51 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/51 of 11 December 2025 amending Commission Implementing Regulation (EU) No 612/2013 as regards the structure of messages relating to data of economic operators and tax warehouses, related statistics and reporting in the field of excise duties exchanged pursuant to Council Regulation (EU) No 389/2012

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/51 15.1.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/51 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda la struttura dei messaggi relativi ai dati degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e comunicazioni in materia di accise scambiate a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ( 1 ) , in particolare l'articolo 22, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 2 ) stabilisce la procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri nonché per il controllo e la sorveglianza di tali movimenti mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ("sistema informatizzato"). (2) A norma del regolamento (UE) n. 389/2012, gli Stati membri sono tenuti a gestire i registri elettronici delle autorizzazioni detenuti dagli operatori economici e dai depositi fiscali che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Le informazioni contenute in tali registri nazionali sono scambiate automaticamente attraverso un registro centrale gestito dalla Commissione europea che fa anch'esso parte del sistema d'informatizzazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione ( 4 ) stabilisce le modalità tecniche nonché le norme e le procedure relative al registro centrale e ai registri nazionali. (3) La direttiva (UE) 2020/262 ha esteso il sistema informatizzato alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esportati al di fuori dell'Unione e alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali ("movimenti ad accisa assolta") e il registro centrale delle autorizzazioni è stato debitamente modificato per includere gli operatori economici che effettuano movimenti ad accisa assolta. Di conseguenza, alcuni dati del sistema informatizzato sono diventati obsoleti o hanno richiesto una modifica. È pertanto necessario rivedere il sistema informatizzato per correggere eventuali incongruenze rilevate. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. (5) Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 e di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data in cui la versione del sistema informatizzato di cui al regolamento delegato (UE) 2026/50 della Commissione ( 5 ) diventa operativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 12 febbraio 2026. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj . ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise ( GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2026/50 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i dati dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad ( GU L, 2026/50, 15.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/50/oj ). ALLEGATO «ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 1. I dati dei messaggi elettronici utilizzati ai fini del sistema informatizzato sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle del presente allegato, nelle quali: a) la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1); b) la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati; c) la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato; d) la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è: i) “R” (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è “O” (opzionale) o “C” (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere “R” (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente; ii) “O” (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che presenta il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi; iii) “C” (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio; iv) “D” (dipendente), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F; e) la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti; f) la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio; g) la colonna G fornisce: i) per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere “x” indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1); e ii) per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: — a alfabetico; — n numerico; — an alfanumerico; Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali; iii) per i dati indicanti l'ora e/o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime»; la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora. 2. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato: a) e-AD: documento amministrativo elettronico; b) e-DAS: documento amministrativo elettronico semplificato; c) ARC: codice di riferimento amministrativo; d) SEED: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data — la banca dati elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 389/2012]; e) Codice NC: codice della nomenclatura combinata. 3. Le definizioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato: a) “Data di inizio dell'autorizzazione” è la data a partire dalla quale un operatore economico è autorizzato dallo Stato membro responsabile a produrre, immagazzinare, spedire o ricevere prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262; b) “Data di scadenza dell'autorizzazione” è la data a partire dalla quale un operatore economico non è più autorizzato dallo Stato membro responsabile; c) “Data di inizio della validità” è la data a partire dalla quale lo Stato membro responsabile dichiara che la sede di un operatore economico è valida per produrre, spedire o ricevere prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262; d) “Data di scadenza della validità” è la data a partire dalla quale la sede di un operatore economico cessa di essere valida. Tabella 1 Richiesta generale (di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2) A B C D E F G 1 ATTRIBUTI R a Tipo di richiesta R I valori possibili sono: 1 = (riservato) 2 = Richiesta di dati di riferimento 3 = (riservato) 4 = (riservato) 5 = Richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici 6 = Richiesta di ricerca di elenco di e-AD/e-DAS 7 = Richiesta di statistiche SEED 8 = Richiesta di ricerca di elenco di e-AD 9 = Richiesta di ricerca di elenco di e-DAS n1 b Denominazione del messaggio di richiesta C — “R” se <Tipo di richiesta> è “2” — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) I valori possibili sono: “C_COD_DAT” = elenco comune di codici “C_PAR_DAT” = parametri comuni del sistema “ALL” = per la struttura completa a..9 c Ufficio richiedente R [cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] an8 2 RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD/E-DAS C — “R” se <Tipo di richiesta> è “6”, “8” o “9” — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) a Codice Stato membro R [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 2.1 AR_CRITERIO PRIMARIO R 99x a Codice del tipo di criterio primario R I valori possibili sono: 1 = ARC 2 = Marchio del prodotto 3 = Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = (riservato) 7 = (riservato) 8 = Città del destinatario 9 = Città dello speditore 10 = Città del garante 11 = (riservato) 12 = Città del luogo di consegna 13 = Città del deposito fiscale di spedizione 14 = Città del trasportatore 15 = Codice NC del prodotto 16 = Data della fattura 17 = Codice accisa del destinatario 18 = Codice accisa dello speditore 19 = Codice accisa del garante 20 = (riservato) 21 = (riservato) 22 = Codice accisa del deposito fiscale di destinazione 23 = Codice accisa del deposito fiscale di spedizione 24 = (riservato) 25 = Codice del prodotto sottoposto ad accisa 26 = Durata del tragitto 27 = Stato membro di destinazione 28 = Stato membro di spedizione 29 = Nome del destinatario 30 = Nome dello speditore 31 = Nome del garante 32 = (riservato) 33 = Nome del luogo di consegna 34 = Nome del deposito fiscale di spedizione 35 = Nome del trasportatore 36 = Numero della fattura 37 = Codice postale del destinatario 38 = Codice postale dello speditore 39 = Codice postale del garante 40 = (riservato) 41 = Codice postale del luogo di consegna 42 = Codice postale del deposito fiscale di spedizione 43 = Codice postale del trasportatore 44 = Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell'e-AD/e-DAS) 45 = Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore) 46 = Tipo di trasporto 47 = (riservato) 48 = (riservato) 49 = Codice IVA del destinatario 50 = (riservato) 51 = Codice IVA del trasportatore 52 = Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2) n..2 2.1.1. AR_VALORE PRIMARIO R 99x a Valore R Se <Codice del tipo di criterio primario> è “46” (tipo di trasporto), è utilizzato un <Codice del modo di trasporto> esistente nell'elenco <MODI DI TRASPORTO>. an..255 3 RICHIESTA STAT C — “R” se <Tipo di richiesta> è “7” — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) a Tipo di statistica R I valori possibili sono: 1 = Operatori economici attivi/inattivi e cancellati 2 = Scadenze pendenti 3 = Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale 4 = Attività sottoposta ad accisa 5 = Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise n1 3.1 Codice dell'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI R 99x a Codice Stato membro R [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 4 PERIODO STAT C — “R” se <Tipo di richiesta> è “7” — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) a Anno R n4 b Semestre C Per 4 b , c e d : i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi: — <Semestre> — <Trimestre> — <Mese> ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano. I valori possibili sono: 1 = Primo semestre 2 = Secondo semestre n1 c Trimestre C I valori possibili sono: 1 = Primo trimestre 2 = Secondo trimestre 3 = Terzo trimestre 4 = Quarto trimestre n1 d Mese C I valori possibili sono: 1 = Gennaio 2 = Febbraio 3 = Marzo 4 = Aprile 5 = Maggio 6 = Giugno 7 = Luglio 8 = Agosto 9 = Settembre 10 = Ottobre 11 = Novembre 12 = Dicembre n..2 5 SINCRONIZZAZIONE DEL RIFERIMENTO — “R” se <Tipo di richiesta> è “2” o “5” — Non si applica negli altri casi. (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) a Periodo a decorrere dalla data R – Questo campo deve essere precedente o uguale al campo 5b. Nel caso in cui sia richiesta un'estrazione, i campi “Periodo a decorrere dalla data” e/o “Periodo ad oggi” saranno utilizzati per richiedere eventi validi nel periodo specificato. Al contrario, se è richiesta una ricerca, i campi “Periodo a decorrere dalla data” e/o “Periodo ad oggi” saranno utilizzati per richiedere eventi modificati e pubblicati nel periodo specificato. ( Cfr. riquadro 5c ) data b Periodo ad oggi R – Nel caso in cui sia richiesta un'estrazione, i campi “Periodo a decorrere dalla data” e/o “Periodo ad oggi” saranno utilizzati per richiedere eventi validi nel periodo specificato. Al contrario, se è richiesta una ricerca, i campi “Periodo a decorrere dalla data” e/o “Periodo ad oggi” saranno utilizzati per richiedere eventi modificati e pubblicati nel periodo specificato. ( Cfr. riquadro 5c ) data c Estrazione O – I valori possibili sono: — 0: per la ricerca (o mancante per consentire la retrocompatibilità); — 1: per l'estrazione; — 2: per registrazioni non validate. n1 d Codice Stato membro O – [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 6 RIFERIMENTO RICHIESTA C — “R” se <Tipo di richiesta> è “2” — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) a Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni O I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero n1 6.1 Codice dell'ELENCO DEI CODICI O 99x a Elenco di codici richiesto O I valori possibili sono: 1 = Unità di misura 2 = Tipi di eventi 3 = Tipi di prove 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = Codici lingue 7 = Amministrazioni nazionali 8 = Codici paesi 9 = Codici imballaggio 10 = Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo 11 = Motivi dell'interruzione 12 = (riservato) 13 = Modi di trasporto 14 = Unità di trasporto 15 = Zone viticole 16 = Codici delle operazioni vitivinicole 17 = Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa 18 = Prodotti sottoposti ad accisa 19 = Codici NC 20 = Corrispondenza codice NC - prodotto sottoposto ad accisa 21 = Motivo della cancellazione 22 = Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD/e-DAS 23 = Spiegazione del ritardo 24 = (riservato) 25 = Persone che presentano una relazione sull'evento 26 = Motivi del rifiuto 27 = Motivi del ritardo del risultato 28 = Azioni collegate alla richiesta 29 = Motivi della richiesta 30 = (riservato) 31 = (riservato) 32 = (riservato) 33 = (riservato) 34 = Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa 35 = (riservato) 36 = Tipo di documento 37 = (riservato) 38 = (riservato) 39 = Motivi della richiesta di chiusura manuale 40 = Motivi del rifiuto di chiusura manuale 41 = Amministrazione nazionale - grado Plato n..2 Tabella 2 Operazioni sul registro degli operatori economici (di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 3) A B C D E F G 1 ATTRIBUTI R a Tipo di messaggio R I valori possibili sono: 1 = Aggiornamento degli operatori economici (Notifica di cambiamenti a SEED) 2 = Divulgazione degli aggiornamenti degli operatori economici 3 = Ricerca di operatori economici 4 = Estrazione di operatori economici n1 2 AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE O 9999x a Codice accisa dell'operatore R ( Cfr. elenco codici 1 nell'allegato II . Il <Codice accisa dell'operatore> deve essere unico nell'elenco <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>). an13 b Codice IVA O an..14 c Data di inizio dell'autorizzazione R data d Data di scadenza dell'autorizzazione O data e Codice del tipo di operatore R I valori possibili sono: 1 = Depositario autorizzato 2 = Destinatario registrato 3 = Speditore registrato 4 = Speditore certificato 5 = Destinatario certificato Il valore del dato <Codice del tipo di operatore> non può essere modificato dopo aver creato l'AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE. n1 f Numero di riferimento dell'ufficio delle accise R [cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] an8 g Identificativo globale dell'operatore in ambito accise O (cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II) an22 2.1 AZIONE R a Operazione R I valori possibili sono: - C = Creare - U = Aggiornare - I = Annullare - D = Cancellare Per l'operazione D (Cancellare) la <Data di attivazione> (cfr. <Data di attivazione> nel riquadro 4.1b) è la data corrente della richiesta di cancellazione. a1 b Data di attivazione R data c Identificazione dell'azione R L'identificazione dell'azione è l'identificazione dell'evento nel messaggio di scambio di informazioni. Anche se il contenuto dell'identificazione dell'azione può essere scelto liberamente dal produttore del cambiamento, deve essere unico nell'ambito dell'operazione. Si tratta di un attributo tecnico aggiunto per identificare l'evento nell'operazione correlata (messaggio) e destinato a consentire una definizione unica dei casi di errore. an..20 d Responsabile della gestione dei dati O an..35 e Data e ora della modifica C — “R” per tipo di messaggio 2, 3 e 4. — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a) dateTime 2.2 NOME E INDIRIZZO R 99x a Nome R an..182 b NAD_LNG R [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 2.2.1. INDIRIZZO R a Codice del paese R [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 b Via R an..65 c Numero civico O an..11 d Città R an..50 e Codice postale R an..10 2.3 RUOLO DELL'OPERATORE O 9x a Codice del ruolo dell'operatore R I valori possibili sono: 1 = Autorizzato ad effettuare consegne dirette 2 = Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262. Le associazioni sono le seguenti: n1 TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL' OPERATORE DEPOSI-TARIO AUTO-RIZZATO DESTINA-TARIO REGISTRA-TO SPEDITORE REGISTRA-TO Autorizzato ad effettuare consegne dirette X X Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262 X X 2.4 CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA C Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente. 999x a Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa R (cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II) Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE> a1 2.5 PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA C Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente. 999x a Codice del prodotto sottoposto ad accisa R [cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE> Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE Il codice dei prodotti sottoposti ad accisa S600 si applica solo all'e-DAS a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE. an..4 2.6 DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO) C — “R” se il <Codice del tipo di operatore> è “Depositario autorizzato” — Non si applica negli altri casi (cfr. codice del tipo di operatore nel riquadro 2e) 99x a Riferimento del deposito fiscale R (cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II) Il “Riferimento del deposito fiscale” è uno dei <DEPOSITO FISCALE. Riferimento del deposito fiscale> in modo che esista almeno una versione attiva avente l'intervallo di validità che interseca l'intervallo di validità dell'<AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, dopo la data di attivazione di quest'ultima, di almeno un giorno an13 3 DEPOSITO FISCALE O 999999x a Riferimento del deposito fiscale R (cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II) Il “Riferimento del deposito fiscale” deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>. Il “Riferimento del deposito fiscale” è lo stesso del <DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO). Riferimento del deposito fiscale> in uno o più gruppi di dati del tipo <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> del “Depositario autorizzato” conforme anche alla regola 204. an13 b Data di inizio della validità R data c Data di scadenza della validità O data d Numero di riferimento dell'ufficio delle accise R [cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] an8 3.1 AZIONE R a Operazione R I valori possibili sono: - C = Creare - U = Aggiornare - I = Annullare - D = Cancellare Per l'operazione D (Cancellare) la <Data di attivazione> (cfr. <Data di attivazione> nel riquadro 4.1b) è la data corrente della richiesta di cancellazione. a1 b Data di attivazione R data c Identificazione dell'azione R L'identificazione dell'azione è l'identificazione dell'evento nel messaggio di scambio di informazioni. Anche se il contenuto dell'identificazione dell'azione può essere scelto liberamente dal produttore del cambiamento, deve essere unico nell'ambito dell'operazione. Si tratta di un attributo tecnico aggiunto per identificare l'evento nell'operazione correlata (messaggio) e destinato a consentire una definizione unica dei casi di errore. an..20 d Responsabile della gestione dei dati O an..35 e Data e ora della modifica C — “R” per tipo di messaggio 2, 3 e 4. — Non si applica negli altri casi. (cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a) dateTime 3.2 NOME E INDIRIZZO R 99x a Nome R an..182 b NAD_LNG R [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 3.2.1. INDIRIZZO R a Codice del paese R [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 b Via R an..65 c Numero civico O an..11 d Città R an..50 e Codice postale R an..10 3.3 CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA C Almeno uno dei gruppi di dati <CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente. 999x a Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa R (cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II) Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE> a1 3.4 PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA C Almeno uno dei gruppi di dati <CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente. 999x a Codice del prodotto sottoposto ad accisa R [cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE> Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE an..4 4 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA O 9999x a Riferimento dell'autorizzazione temporanea R (cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II) an13 a1 Codice del tipo di operatore R I valori possibili sono: - 1 = Destinatario registrato temporaneamente - 2 = Speditore certificato occasionale - 3 = Destinatario certificato occasionale n1 b Numero di riferimento dell'ufficio di rilascio R [cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] an8 c Data di scadenza R data d Indicatore di autorizzazione temporanea riutilizzabile R I valori possibili sono: - 0 = No o Falso - 1 = Sì o Vero n1 e Codice IVA O an..14 f Data di inizio dell'autorizzazione R data g Indicatore di piccolo produttore di vino O I valori possibili sono: - 0 = No o Falso - 1 = Sì o Vero n1 4.1 AZIONE R a Operazione R I valori possibili sono: - C = Creare - U = Aggiornare - I = Annullare - D = Cancellare Per l'operazione D (Cancellare) la <Data di attivazione> (cfr. <Data di attivazione> nel riquadro 4.1b) è la data corrente della richiesta di cancellazione. a1 b Data di attivazione R data c Identificazione dell'azione R L'identificazione dell'azione è l'identificazione dell'evento nel messaggio di scambio di informazioni. Anche se il contenuto dell'identificazione dell'azione può essere scelto liberamente dal produttore del cambiamento, deve essere unico nell'ambito dell'operazione. Si tratta di un attributo tecnico aggiunto per identificare l'evento nell'operazione correlata (messaggio) e destinato a consentire una definizione unica dei casi di errore. an..20 d Responsabile della gestione dei dati O an..35 e Data e ora della modifica C — “R” per tipo di messaggio 2, 3 e 4. — Non si applica negli altri casi. (cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a) dateTime 4.2 OPERATORE collegato all'autorizzazione temporanea D — “O” per le autorizzazioni di destinatario certificato occasionale da collegare a un'autorizzazione di speditore certificato occasionale — “R” negli altri casi a Codice accisa dell'operatore C — “R” se <Autorizzazione temporanea - Piccolo produttore di vino> non è presente o è falsa — “O” negli altri casi Un identificatore esistente < Codice accisa dell'operatore> nell'insieme < AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — “Depositario autorizzato” O “Speditore registrato” per le autorizzazioni di <Destinatario registrato temporaneamente> OPPURE — “Speditore certificato” per le autorizzazioni di <Destinatario certificato occasionale> OPPURE — “Destinatario certificato” per le autorizzazioni di <Speditore certificato occasionale>. Inoltre lo Stato membro dell'<AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> deve essere diverso dallo Stato membro per il quale l'< AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> è registrata. OPPURE Un identificatore esistente < Codice accisa dell'operatore> nell'insieme < AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — “Speditore certificato occasionale” per le autorizzazioni di <Destinatario certificato occasionale> OPPURE — “Destinatario certificato occasionale” per le autorizzazioni di <Speditore certificato occasionale>. Inoltre lo Stato membro dell''<AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> correlata deve essere diverso dallo Stato membro per il quale l'< AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> è registrata. an13 b Nome dell'operatore R an..182 c Via R an..65 d Numero civico O an..11 e Codice postale R an..10 f Città R an..50 g NAD_LNG R [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 4.3 DATI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA R 999x a Codice del prodotto sottoposto ad accisa R [cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE Il codice dei prodotti sottoposti ad accisa S600 si applica solo all'e-DAS a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE. Se <Autorizzazione temporanea – Piccolo produttore di vino> è presente ed è vera ALLORA il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere: — “W200” OPPURE — “W300” an..4 b Quantitativo R n..15,3 4.4 NOME E INDIRIZZO R 99x a Nome R an..182 b NAD_LNG R [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 4.4.1. INDIRIZZO R a Codice del paese R [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 b Via R an..65 c Numero civico O an..11 d Codice postale R an..10 e Città R an..50 Tabella 3 Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici (di cui all'articolo 4) A B C D E F G 1 Invio del messaggio Operazioni sul registro degli operatori economici R (cfr. tabella 2 per dettagli) 2 ERRORE FUNZIONALE R 9999x a Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici Codice del motivo R I valori possibili sono: - 0 = Altro - 8 = Autorizzazione dell'operatore già esistente (creazione) - 9 = Deposito fiscale già esistente (creazione) - 10 = Autorizzazione temporanea già esistente (creazione) - 11 = Autorizzazione dell'operatore non trovata (aggiornamento/cancellazione) - 12 = Deposito fiscale non trovato (aggiornamento/cancellazione) - 13 = Autorizzazione temporanea non trovata (aggiornamento/cancellazione) - 26 = Duplicato constatato - 27 = Incoerenza tra numero di accisa e ufficio delle accise - 41 = Solo un depositario autorizzato può essere autorizzato a utilizzare un deposito fiscale - 42 = Riferimento del deposito fiscale non valido - 43 = Riferimento del depositario autorizzato del deposito fiscale mancante - 44 = Codice accisa dell'operatore mancante - 45 = Valore non valido per il codice del prodotto sottoposto ad accisa - 46 = Il paese dell'autorizzazione temporanea e lo speditore/il destinatario dichiarato sono gli stessi - 112 = Valore (codice) errato - 115 = Non supportato in questa posizione n..3 b Motivo dell'errore R an..350 c Posizione dell'errore O an..350 d Identificazione dell'azione R an..20 e Valore iniziale dell'attributo O an..350 Tabella 4 Statistiche SEED (di cui all'articolo 7, paragrafo 2) A B C D E F G 1 ATTRIBUTI R a Identificatore di correlazione della richiesta R Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro. an..44 2 STATISTICS_PERIOD R a Anno R n4 b Semestre C Per 2 b , c e d : i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi: — <Semestre> — <Trimestre> — <Mese> ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano. I valori possibili sono: - 1 = Primo semestre - 2 = Secondo semestre n1 c Trimestre C I valori possibili sono: - 1 = Primo semestre - 2 = Secondo trimestre - 3 = Terzo trimestre - 4 = Quarto trimestre n1 d Mese C I valori possibili sono: - 1 = Gennaio - 2 = Febbraio - 3 = Marzo - 4 = Aprile - 5 = Maggio - 6 = Giugno - 7 = Luglio - 8 = Agosto - 9 = Settembre - 10 = Ottobre - 11 = Novembre - 12 = Dicembre n..2 3 STATISTICHE PER STATO MEMBRO O 99x a Codice Stato membro R [cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] a2 b Numero di operatori economici attivi O n..15 c Numero di operatori economici inattivi O n..15 d Numero di scadenze pendenti O n..15 e Numero di depositi fiscali O n..15 f Numero di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise O n..15 h Numero di operatori economici cancellati O n..15 3.1 TIPO DI OPERATORE O 9x a Codice del tipo di operatore R I valori possibili sono: - 1 = Depositario autorizzato - 2 = Destinatario registrato - 3 = Speditore registrato - 4 = Speditore certificato - 5 = Destinatario certificato n1 b Numero di operatori economici R n..15 3.2 ATTIVITÀ DELLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA O 9x a Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa R (cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II) a1 b Numero di operatori economici R n..15 3.3 ATTIVITÀ DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA O 9999x a Codice del prodotto sottoposto ad accisa R [cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] an..4 b Numero di operatori economici R n..15 4 STATISTICHE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI O a Numero totale di operatori economici attivi O n..15 b Numero totale di operatori economici inattivi O n..15 c Numero totale di scadenze pendenti O n..15 d Numero totale di depositi fiscali O n..15 e Numero totale di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise O n..15 f Numero totale di operatori economici cancellati O n..15 4.1 TIPO DI OPERATORE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI O 9x a Codice del tipo di operatore R I valori possibili sono: - 1 = Depositario autorizzato - 2 = Destinatario registrato - 3 = Speditore registrato - 4 = Speditore certificato - 5 = Destinatario certificato n1 b Numero totale di operatori economici R n..15 4.2 ATTIVITÀ DELLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI O 9x a Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa R (cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II) a1 b Numero totale di operatori economici R n..15 4.3 ATTIVITÀ DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI O 9999x a Codice del prodotto sottoposto ad accisa R [cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636] an..4 b Numero totale di operatori economici R n..15 ». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/51/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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