Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0083/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/83 della Commissione del 16 gennaio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/01/2022 In vigore dal: 16/01/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/83 della Commissione del 16 gennaio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/83 of 16 January 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

21.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 14/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/83 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Articoli consistenti in un tessuto a maglia tubolare, elastico (fibre sintetiche combinate con un filo in gomma), in forma di anello di un diametro di circa 4,5 cm e una larghezza di circa 2 cm (quando aperti). Gli articoli sono lavorati a maglia tubolare e sono tagliati a una determinata larghezza (predefinita) (2 cm). Dato il filo di gomma inserito nel tessuto elastico, i bordi degli articoli si arrotolano, assumendo la forma di elastici per capelli, pronti all'uso. (Cfr. immagini) ( *1 ) 6117 80 10 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 b) e 10 della sezione XI e dal testo dei codici NC 6117 , 6117 80 e 6117 80 10 . I prodotti finiti si ottengono lavorando a maglia un tessuto tubolare e tagliandolo a una larghezza definita in modo da ottenere un anello elastico pronto all'uso (si veda la nota 7 b) della sezione XI). Considerando il loro carattere tessile, gli articoli devono essere considerati come un accessorio di abbigliamento confezionato allo stesso titolo, ad esempio, di scialli, sciarpe, mantiglie, cravatte e cravatte a farfalla confezionati. Inoltre, la nota 10 della sezione XI specifica che i manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma devono essere classificati in tale sezione. La classificazione alla voce 9615 è esclusa, in quanto gli articoli di questa voce sono generalmente costituiti da materie plastiche, avorio, osso, corno, scaglie di tartaruga, metallo, ecc. [vedi anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alla voce 9615  (3) e la nota esplicativa della nomenclatura combinata relativa alla voce 9615 ]. Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 6117 80 10 come accessori di abbigliamento confezionati, a maglia elastica o a maglia gommata. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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