Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0091/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione del 21 gennaio 2022 che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 21/01/2022 In vigore dal: 21/01/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione del 21 gennaio 2022 che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/91 of 21 January 2022 defining the criteria for determining that a ship produces reduced quantities of waste and manages its waste in a sustainable and environmentally sound manner in accordance with Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/91 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2022 che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Ai fini della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/883, dovrebbero essere utilizzati i criteri di cui all’allegato. (2) I criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato corrispondono agli sforzi essenziali per ridurre i rifiuti. Essi dovrebbero pertanto essere obbligatori. (3) I criteri aggiuntivi di cui alla sezione 2 dell’allegato possono essere applicati per incentivare pratiche e attrezzature specifiche, che possono anche essere utili per ridurre i rifiuti. Tali criteri dovrebbero pertanto essere facoltativi. (4) Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali tengono conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883. 2.   Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possono tenere conto dei criteri di cui alla sezione 2 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116 . ALLEGATO SEZIONE 1 Elenco dei criteri obbligatori di cui all’articolo 1, paragrafo 1 Criteri Elementi correlati Allegato correlato della convenzione MARPOL Possibili mezzi di verifica ( 1 ) Separazione a bordo conformemente alla risoluzione MEPC.295(71) e garanzia del conferimento in impianti portuali di raccolta adeguati conformi all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883. Funzionamento e gestione Allegato V Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, ricevuta di conferimento dei rifiuti, piano di gestione dei rifiuti solidi specifico per tipo di nave approvato dalla società di classificazione della nave, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale. Politiche di acquisto ecosostenibili (riducendo l’uso di materiali da imballaggio, ad esempio utilizzando imballaggi alla rinfusa, ed evitando la plastica monouso) Gestione Allegato V Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, piano di gestione dei rifiuti solidi specifico per tipo di nave approvato dalla società di classificazione della nave, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale. SEZIONE 2 Elenco dei criteri facoltativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Criteri Elementi correlati Allegato correlato della convenzione MARPOL Possibili mezzi di verifica ( 2 ) Uso di combustibili alternativi ( 3 ) e di altre fonti di energia durante il viaggio fino al porto di scalo o all’ormeggio (ad esempio energia elettrica da terra, energia eolica, energia solare) Progettazione delle navi, tecnologia e funzionamento Allegato I Green Award, bollettini di consegna del combustibile, registro degli idrocarburi, certificato statutario o di classe, piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP). Uso di un sistema «White Box» < 5ppm (per controllare e monitorare lo scarico delle acque di sentina dalla nave) Tecnologia e funzionamento Allegato I Certificato di classe, documentazione di omologazione Separatore di acque oleose (OWS) < 5 ppm Tecnologia e funzionamento Allegato I Certificato di classe, documentazione di omologazione, Green Award, Clean Shipping Index (CSI), Green Marine, Blue Angel OWS < 5 ppm + sistema di allarme e arresto automatico per le navi < 10 000 GT Tecnologia e funzionamento Allegato I Certificato di classe, documentazione di omologazione, Green Award, CSI, Green Marine, Blue Angel Le navi non utilizzano apparecchiature di filtraggio degli idrocarburi per gli scarichi, ma separano tutte le acque di sentina e i fanghi e successivamente li scaricano negli impianti portuali di raccolta. Funzionamento Allegato I Registro degli idrocarburi, ricevute di conferimento dei rifiuti Sistema di trattamento delle acque reflue in conformità alla risoluzione MEPC.227(64) dell’Organizzazione marittima internazionale per tutte le navi, ad eccezione delle navi da passeggeri che operano in zone speciali di cui all’allegato IV della convenzione MARPOL Tecnologia, funzionamento e gestione Allegato IV Dichiarazione UE di conformità a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o certificato di classe. Inoltre, verifica periodica in condizioni d’uso da parte di verificatori indipendenti. Le navi non scaricano le acque reflue in mare e consegnano tutte le acque reflue non trattate e/o trattate e/o i fanghi di depurazione agli impianti portuali di raccolta Funzionamento Allegato IV Ricevute di conferimento dei rifiuti Riutilizzo e riciclaggio a bordo Funzionamento e gestione Allegato V ISO 21070, Green Marine, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale. ( 1 ) Possono essere accettati sistemi aggiuntivi in base ai quali le navi possono dimostrare di soddisfare i criteri. ( 2 ) Possono essere accettati sistemi aggiuntivi in base ai quali le navi possono dimostrare di soddisfare i criteri. ( 3 ) Come definiti nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ( GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146 ).

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