Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0099/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/99 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 15/01/2026 In vigore dal: 15/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di perossisolfati dalla Cina e quali criteri ha utilizzato la Commissione europea per determinarli?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/99 della Commissione, del 15 gennaio 2026, mantiene in vigore i dazi antidumping sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese. I dazi rimangono pari al 24,5% per il produttore esportatore inserito nel campione e del 71,8% per tutte le altre società cinesi. La Commissione ha condotto un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti, analizzando il rischio di reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate. La decisione si basa su un'analisi approfondita della capacità produttiva cinese (stimata in circa 400.000 tonnellate con oltre 200.000 tonnellate di capacità inutilizzata), del confronto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e un valore normale costruito secondo l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento (UE) 2016/1036, che prevede l'applicazione di criteri speciali quando nel paese esportatore esistono distorsioni significative del mercato.

La Commissione ha ritenuto opportuno applicare la procedura delle "distorsioni significative" per la Cina, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo per determinare il valore normale esente da distorsioni. Questo approccio è stato necessario perché i prezzi e i costi interni cinesi non riflettono le forze di libero mercato, a causa dell'intervento pubblico sostanziale nel settore chimico cinese, dell'influenza dello Stato sui prezzi dell'energia, delle materie prime, del lavoro e del capitale. La Commissione ha calcolato il valore normale sulla base dei costi di produzione turchi (materie prime, energia, lavoro) integrati con margini di spesa generale e profitto, determinando un valore normale di 9.673,71 CNY/tonnellata.

L'analisi ha evidenziato che i prezzi all'esportazione cinesi verso paesi terzi (Taiwan, Corea del Sud, Brasile, Thailandia) risultano inferiori al valore normale dal 44,1% al 57,2%, confermando la pratica di dumping. Nonostante le importazioni cinesi nell'Unione siano scese quasi a zero durante il periodo dell'inchiesta (0,01% del mercato), la Commissione ha concluso che esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, considerando l'attrattiva del mercato dell'Unione (prezzi 1,8-2,3 volte superiori ai prezzi cinesi verso altri paesi), la significativa capacità inutilizzata cinese e le restrizioni commerciali in altri mercati (Stati Uniti e India).

L'industria dell'Unione, rappresentata da due soli produttori (RheinPerChemie GmbH e United Initiators GmbH), ha mantenuto una quota di mercato stabile durante il periodo in esame nonostante il calo della domanda complessiva (-26%) e l'aumento significativo dei costi di produzione (+44%), principalmente dovuti all'incremento dei prezzi dell'energia. Le misure antidumping hanno consentito all'industria dell'Unione di preservare la propria posizione competitiva in un contesto di mercato difficile.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/99 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/99 of 15 January 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/99 16.1.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/99 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base», in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (CE) n. 1184/2007 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») è stato concesso a due società, a una delle quali è stato applicato un dazio antidumping individuale del 24,5 %. L’altra società non risultava avere praticato dumping ed è stata esclusa dalle misure. A tutte le altre società è stato applicato un dazio del 71,8 %. L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) Nel dicembre 2013, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato le misure antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 ( 3 ) . (3) Nel gennaio 2020, in seguito al secondo riesame in previsione della scadenza, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure con il regolamento (UE) 2020/39 ( 4 ) . (4) Nel marzo 2020, in seguito a un’inchiesta antielusione la Commissione, con il regolamento (UE) 2020/477 ( 5 ) , ha modificato il regolamento (UE) 2020/39 e ha assoggettato la società esclusa dalle misure a un’aliquota del dazio del 71,8 %. (5) Attualmente sono in vigore dazi antidumping pari al 24,5 % sulle importazioni dal produttore esportatore inserito nel campione e un’aliquota del 71,8 % su tutte le altre società della Repubblica popolare cinese. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore ( 6 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (7) La domanda di riesame è stata presentata il 16 ottobre 2024 da due produttori dell’Unione (RheinPerChemie GmbH e United Initiators GmbH, di seguito denominati «richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (8) Il 17 gennaio 2025, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 7 ) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (9) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguarda il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (10) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese, gli importatori indipendenti noti dell’Unione e le autorità della RPC in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti ha richiesto un’audizione. 1.6. Campionamento (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC e degli importatori indipendenti in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Nessun produttore esportatore si è manifestato per collaborare all’inchiesta di riesame. Campionamento degli importatori (13) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (14) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha deciso che non era necessario ricorrere al campionamento. Non sono pervenute osservazioni in merito a tale decisione. 1.7. Risposte al questionario (15) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (16) La Commissione ha messo a disposizione online ( 8 ) i questionari per tutti gli esportatori, i produttori dell’Unione e gli utilizzatori. (17) I due produttori dell’Unione hanno risposto al questionario. 1.8. Verifica (18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: Produttori dell’Unione — RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Germania, — United Initiators GmbH, Germania. 1.9. Fase successiva della procedura (19) Il 20 ottobre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (20) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (21) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) («prodotto oggetto del riesame»). (22) I persolfati sono utilizzati principalmente come iniziatori di polimerizzazione nella produzione di polimeri per un’ampia gamma di applicazioni. Un altro importante settore di impiego è la preparazione delle superfici, in particolare come agente di incisione nella preparazione dei circuiti stampati. Le forti proprietà ossidanti dei persolfati sono utilizzate in un’ampia gamma di industrie e applicazioni, tra cui la cosmesi (decolorazione dei capelli e pulizia di protesi dentarie), la sbozzimatura dei tessuti, la produzione di pasta e carta, i disinfettanti per piscine, la sintesi organica e la bonifica del suolo. 2.2. Prodotto in esame Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese. 2.3. Prodotto simile (23) Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto in esame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame in previsione della scadenza fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (24) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (25) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di persolfati dalla RPC sono scomparse quasi completamente dal mercato dell’Unione. Secondo Eurostat, le importazioni di persolfati dalla RPC rappresentavano circa lo 0,01 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame ( 9 ) , rispetto alla quota di mercato del 25 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. Le importazioni dalla RPC sono rimaste stabili nel 2022 e nel 2023, ma sono diminuite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (26) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC; rapporto tra prezzi all’esportazione verso paesi terzi e valore normale costruito per la RPC e attrattiva del mercato dell’Unione. (27) Come indicato al considerando 12, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, potrebbe applicare l’articolo 18 del regolamento di base alle conclusioni riguardanti la RPC. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni a tale riguardo ( 10 ) . (28) Di conseguenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni fornite nella domanda di riesame, sui dati pubblicamente disponibili della Turchia, selezionata come paese rappresentativo, compresi i dati dell’Istituto di statistica turco ( 11 ) , dell’Autorità turca per il mercato dell’energia, dell’Ufficio investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia ( 12 ) e Trading Economics ( 13 ) , nonché i dati di Orbis Bureau van Dijk («Orbis») ( 14 ) e Global Trade Atlas («GTA») ( 15 ) . (29) Per analizzare il rischio di reiterazione del dumping, in particolare ai fini del confronto dei prezzi, la Commissione ha innanzitutto determinato il valore normale come illustrato in dettaglio nelle sezioni da 3.2 a 3.5. 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, per le importazioni di persolfati originari della RPC (30) Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (31) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (32) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente, il 27 luglio 2025, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha presentato osservazioni a tale riguardo. (33) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , primo trattino, del regolamento di base. (34) Il 15 aprile 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota») ( 16 ) . Le parti interessate hanno avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni. (35) Con la nota, la Commissione ha anche informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. (36) Sempre nella nota, la Commissione ha informato le parti interessate che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe basato gli altri costi diretti e le spese generali di produzione sulle informazioni concernenti l’industria dell’Unione fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e su ulteriori informazioni fornite dai richiedenti, esprimendole in percentuali. (37) La Commissione ha anche informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base di informazioni prontamente disponibili per un produttore turco, Alkim Alkali Kimya, che durante l’ultimo esercizio finanziario 2023 era redditizio, con dati finanziari disponibili e un livello ragionevole di SGAV e profitti. (38) Nella nota la Commissione ha infine invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e a suggerire altri paesi, a condizione che fornissero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni. 3.2.1. Valore normale (39) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (40) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (41) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.2. Esistenza di distorsioni significative (42) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l’utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative. (43) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi seguenti che indicano l’esistenza di distorsioni significative. (44) I richiedenti hanno rilevato che esistono distorsioni significative per quanto concerne tutti gli elementi del costo di produzione dei perossisolfati. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che la situazione esistente al momento del riesame in previsione della scadenza più recente della Commissione per quanto riguarda le importazioni di perossisolfati in Cina non è cambiata. (45) In particolare, nella domanda i richiedenti hanno menzionato distorsioni relative ai prezzi dell’energia elettrica, in quanto i costi dell’energia elettrica rappresentano una quota significativa dei costi di fabbricazione dei perossisolfati. I richiedenti hanno inoltre menzionato l’esistenza di distorsioni nei prezzi delle principali materie prime per la produzione di perossisolfati, vale a dire: solfato di ammonio, ammoniaca liquida, acido solforico, idrossido di sodio e idrossido di potassio. Nella domanda i richiedenti hanno altresì sottolineato l’intervento statale che influisce sulla catena di approvvigionamento di tali materie prime in tutta la Cina, osservando che, di conseguenza, i prezzi per l’approvvigionamento di tali materie prime non sono soggetti alle forze del libero mercato. (46) La domanda menzionava inoltre l’influenza dello Stato in alcuni dei produttori esportatori cinesi. I richiedenti hanno anche sostenuto che l’interferenza dello Stato è evidente in tutti i fattori produttivi del prodotto oggetto del riesame, osservando che anche il capitale, i terreni e il lavoro sono interessati da distorsioni, come evidenziato nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza. La domanda menzionava inoltre il quattordicesimo piano quinquennale cinese per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, che nella sezione IV.2. cita specificamente l’obiettivo di «creare le condizioni per l’identificazione di parchi chimici, indirizzare i governi locali nell’individuazione di una serie di parchi chimici e guidare il raggruppamento e lo sviluppo standardizzato delle imprese chimiche […]». (47) Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore chimico nella RPC, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato. La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore chimico non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano avviate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le società della RPC. (48) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto in esame la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare detta conclusione. (49) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Cina («relazione»), elaborata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (50) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (51) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.3. Paese rappresentativo (52) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 17 ) ; — produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 18 ) ; — disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo. — Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (53) Come spiegato al considerando 34, la Commissione ha emesso una nota per descrivere i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informare le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (54) Nella nota la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui il livello di reddito secondo la Banca mondiale, Global Trade Atlas («GTA»), l’Istituto di statistica turco, l’Ufficio investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia e Orbis Bureau van Dijk («Orbis»). (55) Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico, nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno esaminato la Turchia quale potenziale paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC ( 19 ) . La Turchia era classificata dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, nel quale è noto che avviene la produzione del prodotto oggetto del riesame. (56) Per quanto riguarda la produzione del prodotto oggetto del riesame, secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza ( 20 ) il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in Turchia in quantità significative e presumibilmente mediante un processo di produzione analogo. Il prodotto oggetto del riesame è venduto sia sul mercato interno che su quello internazionale. La Commissione ha individuato anche Giappone, India e Taiwan quali produttori del prodotto oggetto del riesame. Tali paesi però non soddisfacevano il criterio dello sviluppo economico analogo a quello della RPC. (57) Per quanto riguarda la disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo, come indicato nella domanda, i dati sui principali fattori produttivi, sulle statistiche relative alle importazioni e sui prezzi dell’energia erano prontamente accessibili per la Turchia. (58) Come spiegato nella nota e nel considerando 37, la Commissione ha individuato una società in Turchia, Alkim Alkali Kimya, che fabbricava il prodotto oggetto del riesame ed era redditizia durante l’ultimo esercizio finanziario 2023, con dati finanziari disponibili ( 21 ) . (59) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. (60) Nella nota le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e di Alkim Alkali Kimya come produttore in Turchia e sulle fonti di dati. Le parti interessate sono state inoltre invitate a suggerire altri paesi, purché fornissero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni. (61) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (62) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dell’industria dell’Unione e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota. (63) La Commissione ha anche dichiarato nella nota che, al fine di calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. (64) La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati dell’Istituto di statistica turco, di Trading Economics e dell’Ufficio investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente dell’energia elettrica e del lavoro. (65) La Commissione ha infine dichiarato che per stabilire le SGAV e i profitti avrebbe utilizzato i dati finanziari del produttore turco di cui al considerando 37. (66) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all’elenco dei fattori produttivi contenuto nella nota. 3.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.4.1. Fattori produttivi (67) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e le successive informazioni fornite dai richiedenti e raccolte durante le visite di verifica e in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o di osservazioni sulla nota, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi dei persolfati Fattore produttivo Codice delle merci in Turchia Fonte dei dati Unità di misura Valore unitario esente da distorsioni (CNY) Materie prime Ammoniaca (anidra) 2814 10 GTA ( 22 ) kg 3,49 Acido solforico / oleum 2807 00 GTA kg 0,88 Idrossido di sodio (in soluzione acquosa) 2815 12 GTA kg 3,83 Idrossido di potassio 2815 20 GTA kg 6,99 Energia Energia elettrica N/D Istituto di statistica turco ( 23 ) kWh 0,61 Lavoro (manodopera) Costo del lavoro N/D Istituto di statistica turco ore 88,64 3.4.2. Materie prime (68) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che figurano nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, poiché non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sulle materie prime utilizzate per produrre i prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (69) Per quanto riguarda i dazi all’importazione, la Commissione ha aggiunto i dazi all’importazione alla media ponderata del prezzo all’importazione di ciascuna materia prima in base al rispettivo codice delle merci e al rispettivo paese di origine. Per determinare l’aliquota del dazio all’importazione applicabile, la Commissione si è basata sulle informazioni raccolte da Market Access Map ( 25 ) . (70) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato informazioni prontamente disponibili per stimare i costi normalmente sostenuti da una società in Turchia per il trasporto dei fattori produttivi da un fornitore alla propria sede. La Commissione ha basato tale stima sui costi di trasporto interno relativi alle importazioni in Turchia, pubblicati nell’ultima relazione Doing Business ( 26 ) ( 27 ) . Tali costi di trasporto interno sono inclusi nel costo esente da distorsioni di cui alla tabella 1. 3.4.3. Lavoro (manodopera) (71) Dopo ulteriori considerazioni la Commissione ha deciso di basare la determinazione delle ore di lavoro necessarie per produrre una tonnellata del prodotto oggetto del riesame sui dati verificati dei richiedenti. La Commissione ha stabilito che la produzione di una tonnellata di persolfati richiede [8,5 – 9,0] ore di lavoro. La Commissione ha inoltre utilizzato i dati sul costo del lavoro per il 2022 ( 28 ) adeguati per tenere conto dell’inflazione sulla base degli indici del costo del lavoro ( 29 ) pubblicati dall’Istituto di statistica turco per determinare il costo del lavoro esente da distorsioni nel paese rappresentativo nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il costo orario medio del lavoro per ETP ( 30 ) nel periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a 88,64 CNY/ora. 3.4.4. Energia elettrica (72) Il prezzo dell’energia elettrica per gli utilizzatori industriali in Turchia è pubblicato dall’Istituto di statistica turco nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in Kuruș/kWh ( 31 ) . Le informazioni disponibili indicano una tariffa industriale media per il 2024 (il periodo dell’inchiesta di riesame) di 0,61 CNY/kWh ( 32 ) . 3.4.5. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (73) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (74) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati verificati dei richiedenti, la Commissione ha quindi stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo diretto totale, ossia il costo che include il consumo di materie prime ed energia e il costo diretto e indiretto del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. (75) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società turca Alkim Alkali Kimya. Dopo la pubblicazione della nota, i risultati finanziari della società per l’esercizio finanziario 2024 sono diventati prontamente disponibili. La società è stata redditizia anche nel 2024, l’anno corrispondente al periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, al costo di produzione esente da distorsioni sono state aggiunte le voci seguenti: a) SGAV pari al 5,17 % del costo del venduto applicate alla somma dei costi di produzione; b) un profitto pari al 9,00 % del costo del venduto applicato ai costi di produzione. 3.5. Calcolo del valore normale (76) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (77) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore produttivo (materie prime, energia elettrica e lavoro) per la fabbricazione di persolfati. Il consumo unitario di ciascun fattore produttivo è stato moltiplicato per il costo esente da distorsioni basato sui dati del paese rappresentativo. La somma del costo esente da distorsioni delle materie prime, dell’energia elettrica e del lavoro rappresenta il costo di fabbricazione esente da distorsioni. (78) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. (79) Le spese generali di produzione dei richiedenti sono state espresse come percentuale del loro costo di fabbricazione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. Le spese generali di produzione rappresentavano il [20-24] % del costo di fabbricazione. Aggiungendo le spese generali di produzione esenti da distorsioni al costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni. (80) Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base delle informazioni finanziarie della società turca Alkim Alkali Kimya per il 2024, come spiegato al considerando 75. Le SGAV e i profitti rappresentavano rispettivamente il 5,17 % e il 9 % del costo delle vendite. Le rispettive percentuali di SGAV e profitti esenti da distorsioni sono state applicate in aggiunta al costo di produzione esente da distorsioni. (81) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, che ha reso impossibile ottenere il prezzo all’esportazione verso l’Unione o verso paesi terzi per tipo di prodotto, la Commissione ha determinato un unico valore normale come media dei valori normali stabiliti per tipo di prodotto al livello di 9 673,71 CNY/tonnellata. 3.6. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC (82) In assenza di collaborazione, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame. (83) Nella RPC sono stati individuati 13 produttori del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame ( 33 ) . I richiedenti hanno stimato la loro capacità produttiva a circa 400 000 tonnellate sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili sui siti web dei produttori cinesi. Nella domanda di riesame i richiedenti hanno stimato che il mercato interno della Cina ha una dimensione di circa 146 000 tonnellate ( 34 ) sulla base di informazioni di mercato ( 35 ) . Tenendo conto delle dimensioni del mercato cinese dei persolfati, servito dalla produzione interna e dalle importazioni, e delle esportazioni dei produttori cinesi di persolfati ( 36 ) , la capacità inutilizzata è stata stimata a oltre 200 000 tonnellate. Una capacità produttiva di simile entità implica che la Cina, da sola, potrebbe coprire il consumo totale dell’Unione, pari a circa 35 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame ( 37 ) . (84) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina era tra i maggiori produttori di persolfati a livello mondiale e disponeva di una consistente capacità inutilizzata, che potrebbe essere facilmente esportata verso l’Unione qualora le misure fossero abrogate. 3.7. Rapporto tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il valore normale 3.7.1. Valore normale (85) La Commissione ha determinato il valore normale come spiegato nelle sezioni da 3.2 a 3.5. 3.7.2. Prezzo all’esportazione (86) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione verso paesi terzi è stato determinato sulla base delle statistiche commerciali del GTA. (87) La Commissione ha pertanto individuato Taiwan, la Corea del Sud, il Brasile e la Thailandia (nell’ordine dei volumi delle esportazioni) come i principali mercati di esportazione per i persolfati cinesi nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni in questi quattro paesi rappresentavano il 54 % delle importazioni mondiali di persolfati originari della RPC. (88) La media ponderata del prezzo all’importazione per paese (Taiwan, Corea del Sud, Thailandia) a livello cif è stata corretta a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto interno. (89) La Commissione ha basato la riduzione del prezzo cif al livello franco fabbrica per il nolo marittimo e l’assicurazione sul coefficiente di conversione da cif a fob pubblicato dall’OCSE nella banca dati ITIC ( 38 ) . Il coefficiente medio applicabile è stato determinato individualmente per ciascuno dei tre paesi e sulla base della descrizione del prodotto corrispondente al prodotto oggetto del riesame. (90) Per il Brasile, il prezzo all’importazione dei persolfati originari della RPC era disponibile nel GTA a livello fob e cif. Il prezzo franco fabbrica quindi è stato determinato detraendo il costo del trasporto interno dal prezzo all’importazione in Brasile a livello fob. (91) La Commissione ha stimato il costo del trasporto interno sulla base dei dati relativi alle esportazioni dalla RPC pubblicati nella più recente relazione Doing Business ( 39 ) . (92) I prezzi all’esportazione a livello franco fabbrica determinati come specificato nei considerando da 86 a 91 variavano da 5 883,33 CNY/tonnellata per il Brasile a 6 481,25 CNY/tonnellata per la Thailandia. 3.7.3. Confronto e differenza di prezzo (93) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito, stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all’esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica. (94) La Commissione ha inoltre espresso la differenza di prezzo in percentuale del prezzo cif prevalente in ciascuno dei principali mercati di esportazione. (95) Su tale base la Commissione ha concluso che la RPC esportava persolfati verso il principale mercato di esportazione a un prezzo notevolmente inferiore al valore normale. La differenza di prezzo, espressa in percentuale del prezzo all’importazione nei quattro mercati principali a livello cif, variava dal 44,1 % per la Thailandia al 57,2 % per Taiwan. (96) La Commissione ha ritenuto che tali risultanze riflettessero la politica dei prezzi degli esportatori cinesi di persolfati sui mercati di esportazione in generale. La Commissione ha concluso che, qualora le misure cessino di esistere, le esportazioni cinesi verso l’Unione sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. 3.8. Attrattiva del mercato dell’Unione (97) Secondo la domanda di riesame ( 40 ) , il mercato dell’Unione è potenzialmente attraente per gli esportatori cinesi in virtù delle sue dimensioni relativamente ampie e dei prezzi più elevati, che possono generare profitti superiori rispetto ad altri paesi terzi. Il prezzo di vendita dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame ([1 500-2 000] EUR/tonnellata) era [1,8-2,3] volte superiore ai prezzi all’esportazione cinesi (ricalcolati a livello cif frontiera dell’Unione) verso i quattro mercati principali. Sebbene i volumi delle esportazioni cinesi nell’Unione si siano ridotti negli ultimi anni, i produttori cinesi fabbricano volumi significativi del prodotto oggetto del riesame e, in caso di scadenza delle misure, ripristinerebbero le esportazioni nell’Unione. (98) Inoltre negli Stati Uniti sono in vigore misure di difesa commerciale, mentre l’India attualmente sta conducendo un’inchiesta antidumping sulle importazioni di persolfati. Di conseguenza, le esportazioni di persolfati cinesi verso tali mercati sono/saranno probabilmente più difficili, per cui aumenterà ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale potrebbero essere riorientate tali esportazioni in caso di scadenza delle misure. (99) Pertanto in caso di scadenza delle misure in vigore nell’UE, i produttori cinesi sarebbero fortemente motivati a potenziare le loro esportazioni di persolfati nell’Unione, probabilmente a prezzi di dumping. 3.9. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (100) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore. In particolare il livello dei valori normali stabiliti per la Cina, il livello dei prezzi all’esportazione verso i mercati di paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure in vigore. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (101) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (102) Al fine di tutelare la riservatezza a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, i dati relativi ai due produttori dell’Unione sono presentati in forma indicizzata o in intervalli di valori. (103) Le informazioni sulle importazioni sono state analizzate a livello di codici NC per i tre tipi principali di prodotto simile (persolfato di ammonio, persolfato di sodio, persolfato di potassio) e a livello di codici TARIC per il quarto tipo (perossimonosolfato di potassio). 4.2. Consumo dell’Unione (104) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat, a livello di codici NC e di codici TARIC. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione. (105) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo dell’Unione (in tonnellate) 45 241 39 604 31 918 33 497 Indice 100 88 71 74 Fonte: risposte al questionario ed Eurostat (106) Nel corso del periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 26 %. Tale diminuzione è stata più marcata nei primi due anni del periodo in esame e può essere attribuita alla ripresa economica generale dalla pandemia di COVID-19. A causa di tale ripresa, il 2021 è stato un anno di forte espansione per la maggior parte delle industrie, compresa l’industria a valle per i persolfati, seguita da un rallentamento nei settori dell’edilizia e della disinfezione, che sono tra gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame dopo la pandemia. Nel 2022 e nel 2023 inoltre si è registrata una riduzione delle scorte in tutti i settori, in quanto la situazione della catena di approvvigionamento è generalmente migliorata e si sono accumulate scorte ingenti nel periodo della pandemia con la perturbazione delle catene di approvvigionamento. L’anno 2024 (il periodo dell’inchiesta di riesame) è stato tuttavia caratterizzato da una lieve ripresa del mercato. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (107) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di Eurostat, che ha evidenziato un quantitativo minimo di importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (108) Le importazioni dal paese interessato sono diminuite drasticamente nel periodo in esame. È probabile che tale diminuzione sia collegata all’istituzione, nel 2020, di misure nei confronti della società inizialmente esentata dalle misure antidumping. (109) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) 78 43 43 3 Indice 100 55 55 3 Quota di mercato (%) 0,17 0,11 0,13 0,01 Indice 100 63 78 5 Fonte: Eurostat 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (110) Dato che il volume delle importazioni dal paese interessato era trascurabile, la Commissione ha constatato che i prezzi non erano rappresentativi. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che non sarebbe significativo analizzare l’evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Per lo stesso motivo, non era significativo calcolare l’undercutting dei prezzi di tali importazioni. 4.3.3. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC (111) Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di perossisolfati da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Turchia Volume (in tonnellate) 5 254 4 153 2 204 4 342 Indice 100 79 42 83 Quota di mercato (%) 11,6 10,5 6,9 13,0 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 440 1 929 1 693 1 475 Indice 100 134 118 102 India Volume (in tonnellate) 3 819 2 588 2 661 2 072 Indice 100 68 70 54 Quota di mercato (%) 8,4 6,5 8,3 6,2 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 603 1 932 1 995 1 753 Indice 100 121 124 109 Stati Uniti d’America Volume (in tonnellate) 3 313 4 358 3 448 2 163 Indice 100 132 104 65 Quota di mercato (%) 7,3 11,0 10,8 6,5 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 995 2 677 2 287 2 326 Indice 100 134 115 117 Tutti gli altri paesi esclusa la RPC Volume (in tonnellate) 3 680 2 665 2 614 2 651 Indice 100 72 71 72 Quota di mercato (%) 8,1 6,7 8,2 7,9 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 321 1 754 1 559 1 508 Indice 100 133 118 114 Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC Volume (in tonnellate) 16 066 13 763 10 928 11 227 Indice 100 86 68 70 Quota di mercato (%) 35,6 34,8 34,2 33,5 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 566 2 131 1 921 1 698 Indice 100 136 123 108 Fonte: banca dati Eurostat (112) Durante il periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi sono diminuite del 30 %. Il maggior volume di importazioni proveniva dalla Turchia, dall’India e dagli Stati Uniti d’America. (113) Le importazioni dalla Turchia sono rimaste consistenti per tutto il periodo in esame, anche se con variazioni di volume. Nel 2023 si è registrato un forte calo delle importazioni dalla Turchia, che però sono nuovamente aumentate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le importazioni dall’India e dagli Stati Uniti d’America sono diminuite nel periodo in esame, registrando un calo rispettivamente del 46 % e del 35 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (114) Anche la quota di mercato dei paesi terzi è diminuita, passando dal 35,6 % nel 2021 al 33,5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (115) Il prezzo delle importazioni da tutti i paesi terzi ad eccezione della RPC, rispetto a quello dell’industria dell’Unione, era inferiore di [50-200] EUR/kg durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione (116) A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. 4.4.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (117) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in tonnellate) [30 000 – 40 000 ] [30 000 – 40 000 ] [20 000 - 30 000 ] [20 000 - 30 000 ] Indice 100 84 54 68 Capacità produttiva (in tonnellate) [40 000 -45 000 ] [40 000 -45 000 ] [35 000 -40 000 ] [35 000 -40 000 ] Indice 100 97 91 91 Utilizzo degli impianti (%) 85,7 74,7 51,2 64,5 Indice 100 87 59 75 Fonte: risposte al questionario (118) La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame è diminuita costantemente nel 2022 e nel 2023 e ha registrato una lieve ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso la produzione è diminuita del 32 % nel periodo in esame. Questo calo della produzione può essere attribuito a una correzione post-COVID della domanda dopo il 2021. (119) La capacità produttiva totale dell’Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame. L’evidente cambiamento in termini di capacità è dipeso principalmente da problemi della catena di approvvigionamento e da chiusure e riaperture periodiche di linee di produzione. (120) L’utilizzo medio degli impianti ha seguito un andamento analogo a quello della produzione e della domanda. Nel complesso l’utilizzo degli impianti è diminuito del 25 % durante il periodo in esame, con un calo nei primi due anni del periodo in esame e una ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.4.2. Volume delle vendite e quota di mercato (121) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) [20 000 -30 000 ] [20 000 -30 000 ] [20 000 -30 000 ] [20 000 -30 000 ] Indice 100 89 72 77 Quota di mercato (indice) 100 101 102 103 Fonte: risposte al questionario (122) Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha seguito un andamento analogo a quello del consumo dell’Unione. Nel complesso il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 23 % durante il periodo in esame, con un calo nei primi due anni e un inizio di ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (123) La quota di mercato totale dell’industria dell’Unione è rimasta piuttosto stabile nel periodo in esame, con un aumento costante ma molto modesto su base annua. 4.4.3. Crescita (124) Il calo del consumo nel periodo in esame è stato del 26 %. In tale contesto l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere la propria quota di mercato e a registrare un modesto incremento del 3 % nel periodo in esame. 4.4.4. Occupazione e produttività (125) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti [110 – 160 ] [110 – 160 ] [110 – 160 ] [110 – 160 ] Indice 100 97 91 82 Produttività (tonnellate/dipendente) 241 209 144 202 Indice 100 87 60 84 Fonte: risposte al questionario (126) Nel periodo in esame l’occupazione è diminuita del 18 %. Anche la produttività della forza lavoro dei produttori dell’Unione, misurata in termini di produzione annua (tonnellate) per dipendente, è diminuita del 16 %, a causa del calo più elevato della produzione (-31 %) rispetto al calo dell’occupazione (-18 %). 4.4.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (127) Come spiegato in precedenza, poiché nel periodo in esame le importazioni dalla RPC sono state praticamente nulle, l’entità del margine di dumping non ha potuto essere valutata. (128) Il fatto che l’industria dell’Unione sia stata in grado di mantenere e aumentare leggermente la propria quota di mercato nel periodo in esame, in un contesto di maggiori costi dovuti al drastico aumento del prezzo dell’energia nell’Unione, potrebbe essere attribuito alle misure in vigore. 4.4.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (129) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) [1 500 – 2 000 ] [2 000 -2 500 ] [2 000 -2 500 ] [1 500 – 2 000 ] Indice 100 134 133 112 Costo unitario di produzione [1 300 – 1 800 ] [2 000 -2 500 ] [2 500 -3 000 ] [2 000 -2 500 ] Indice 100 148 175 144 Fonte: risposte al questionario (130) Nel periodo in esame il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 44 %. Il massiccio aumento del costo di produzione nel 2022 e nel 2023 è stato causato principalmente dall’incremento anomalo dei prezzi dell’energia, il principale fattore di costo della fabbricazione del prodotto simile nell’Unione. Come spiegato inoltre al considerando 106, la contrazione della domanda ha comportato un aumento dei costi indiretti (spese generali di produzione) su base unitaria. Nello stesso periodo i prezzi sono cresciuti solo del 12 %, cosicché l’industria dell’Unione non è stata in grado di compensare l’aumento dei costi. 4.4.7. Scorte (131) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) [3 000 -3 500 ] [4 000 -4 500 ] [1 000 – 1 500 ] [2 000 – 2 500 ] Indice 100 126 46 63 Fonte: risposte al questionario (132) I volumi delle scorte finali, ad eccezione del 2022, hanno seguito l’andamento della produzione. Nel complesso i produttori dell’Unione hanno mantenuto un livello di scorte basso (al di sotto del 10 % della produzione). 4.4.8. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (133) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività (indice) 100 45 -44 -8 Flusso di cassa (indice) 100 44 22 19 Investimenti (indice) 100 113 113 57 Utile sul capitale investito (indice) 100 33 -17 -4 Fonte: risposte al questionario (134) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori dell’Unione è diminuita notevolmente, passando da un risultato molto positivo nel 2021 a una forte perdita nel 2023. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la redditività ha iniziato a migliorare, ma non ha raggiunto il punto di pareggio. Tale tendenza era in linea con quelle precedentemente descritte per la produzione e le vendite nei considerando 118 e 122. (135) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è fortemente peggiorato nel corso del 2022 e del 2023, con un dimezzamento in entrambi gli anni. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il flusso di cassa netto ha iniziato a stabilizzarsi, sebbene a un livello molto basso, ossia circa 81 punti percentuali al di sotto dell’inizio del periodo in esame. (136) Gli investimenti sono rimasti a un livello comparabile nei primi tre anni del periodo in esame e hanno evidenziato un forte calo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Si è trattato di una conseguenza diretta del calo della redditività e del flusso di cassa. In effetti, nei primi anni del periodo in esame la situazione dell’industria dell’Unione, benché in netto deterioramento, consentiva ancora investimenti. Dopo l’esercizio in perdita 2023, gli investimenti nell’anno successivo sono stati compromessi. (137) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso ha registrato lo stesso andamento della redditività, come descritto al considerando 134. 4.5. Conclusioni sul pregiudizio (138) Il volume delle importazioni dal paese interessato è stato trascurabile nel periodo in esame. (139) L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato che la situazione generale dell’industria dell’Unione era pregiudizievole. Durante il periodo in esame la maggior parte degli indicatori ha evidenziato un andamento negativo, più pronunciato per quelli finanziari, quali la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito. (140) L’industria dell’Unione ha risentito del calo del consumo nel periodo in esame e anche dell’aumento dei costi dell’energia sempre nel periodo in esame. Con l’aumento del consumo e il calo del costo di produzione, la situazione economica dell’industria dell’Unione ha mostrato qualche segnale di ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. (141) Il fatto che l’industria dell’Unione abbia beneficiato delle misure è dimostrato solo dal mantenimento e dal lieve aumento della sua quota di mercato durante il periodo in esame, in concomitanza con una contrazione della domanda. (142) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione, pur trovandosi in una situazione di vulnerabilità, non ha subito un pregiudizio notevole dovuto all’incidenza delle importazioni oggetto di dumping, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (143) Nella sezione che precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene le importazioni dal paese interessato durante il periodo in esame, in considerazione dei loro volumi modesti, non siano state la causa diretta della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, la Commissione ha valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure. (144) A tale proposito la Commissione si è basata sulle informazioni rese disponibili dai richiedenti e su eventuali altre informazioni presenti nel fascicolo. La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC; il rapporto tra i prezzi delle esportazioni cinesi in paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC (145) Come concluso al considerando 83, i produttori della RPC dispongono di notevoli capacità produttive e di una significativa capacità inutilizzata stimata, che supera ampiamente il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 5.2. Attrattiva del mercato dell’Unione e livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi (146) L’Unione è il maggior importatore mondiale del prodotto oggetto del riesame ( 41 ) . (147) In altri paesi terzi quali gli Stati Uniti e l’India inoltre sono in vigore o in corso di istituzione misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame, che rendono più complicato per i produttori esportatori cinesi esportare verso questi mercati, per cui aumenta ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale tali esportazioni potrebbero essere riorientate. (148) Un altro elemento a dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione è la strategia di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi. In tale contesto è stata effettuata un’analisi sulla base di un confronto tra i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti e i prezzi cif praticati dai produttori cinesi a paesi terzi, adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione (1 %) e dei dazi convenzionali (5,5 %). Tale analisi si è basata su tutti i prezzi cinesi all’esportazione indicati per i paesi terzi (esclusa l’Unione) nel Global Trade Atlas. Da tale analisi è emerso che i prezzi all’esportazione cinesi erano inferiori dal 47 % al 52 % rispetto ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione. Di conseguenza, è ragionevole prevedere che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi entreranno nel mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione, arrecando pregiudizio all’industria dell’Unione. (149) Anche le pratiche di elusione accertate dal regolamento (UE) 2020/477 per i fabbricanti del prodotto in esame nella RPC costituiscono un altro elemento che dimostra l’attrattiva del mercato dell’Unione. 5.3. Conclusioni (150) Considerando le elevate capacità inutilizzate presenti nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi, come sintetizzato ai considerando da 145 a 149, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di perossisolfati a basso prezzo saranno disponibili per la vendita/il riorientamento nell’Unione già a breve termine. (151) Di conseguenza l’industria dell’Unione, che è attualmente in grado di soddisfare la domanda dell’Unione, potrebbe registrare perdite sia in termini di volume delle vendite che di quote di mercato sul mercato dell’Unione. (152) Su tale base, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL’UNIONE A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (153) Come concluso nella sezione 4, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Come concluso nella sezione 5 tuttavia la revoca delle misure comporterebbe un nuovo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Cina che determinerebbe rapidamente la reiterazione del pregiudizio. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione, poiché i suoi produttori dovrebbero essere in grado di mantenere i volumi di vendita e la quota di mercato, e di migliorare la sua redditività e la sua situazione economica complessiva. Al contrario, la cessazione delle misure potrebbe minacciare la sostenibilità dell’industria dell’Unione, in quanto vi sono motivi per attendersi uno spostamento delle esportazioni cinesi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli che causerebbe la reiterazione del pregiudizio. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti (154) Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta. (155) La mancanza di collaborazione degli importatori non ha consentito alla Commissione di valutare se i loro risultati fossero negativi o se non fossero in grado di trasferire gli eventuali aumenti di prezzo. (156) L’inchiesta ha confermato che gli importatori possono facilmente acquistare da diverse fonti attualmente disponibili sul mercato, in particolare dalla Turchia, dall’India e dagli Stati Uniti d’America. Con la proroga delle misure non si intende escludere dal mercato le importazioni cinesi, bensì solo garantire che tali esportazioni non siano effettuate a prezzi di dumping, causando pregiudizio. (157) Di conseguenza, in assenza di elementi di prova che invaliderebbero tale risultanza, e in considerazione del fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono state trascurabili, la Commissione ha concluso che gli importatori non risentirebbero in modo sproporzionato del mantenimento delle misure. 6.3. Interesse degli utilizzatori (158) Gli utilizzatori non hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto analizzare l’incidenza delle misure esistenti sulla loro situazione. (159) Dall’inchiesta iniziale è emerso che l’incidenza del prodotto oggetto del riesame sui costi dei prodotti a valle è piuttosto marginale e che l’effetto del dazio antidumping era trascurabile ( 42 ) . Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che invaliderebbero le conclusioni raggiunge nelle inchieste precedenti, secondo cui l’incidenza del dazio sulla loro attività commerciale sarebbe marginale. 6.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (160) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di perossisolfati originari della RPC. 7. MISURE ANTIDUMPING (161) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al rischio della reiterazione del dumping, al rischio della reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sui persolfati originari della RPC. (162) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. La società soggetta al dazio antidumping individuale inferiore deve presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (163) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (164) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni della società che beneficia dell’aliquota individuale del dazio inferiore dopo il mantenimento delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota del dazio individuale e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (165) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 43 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (166) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. (167) In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 44 ) , qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (168) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai 71,8 A820 United Initiators Shanghai Co., Ltd. 24,5 A821 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 71,8 A999 3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di persolfati venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 265 del 11.10.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1184/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 338 del 17.12.2013, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1343/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/39/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/477 della Commissione del 31 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 100 dell’1.4.2020, pag. 25 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/477/oj ). ( 6 ) GU C, C/2024/2798, 23.4.2024 . ( 7 ) GU C, C/2025/360, 17.1.2025 . ( 8 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2773 . ( 9 ) Cfr. sezione 4.3.1 del presente regolamento. ( 10 ) Tron.tdi numero d’ordine t25.001384. ( 11 ) https://www.tuik.gov.tr/Home/Index . ( 12 ) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/default.aspx . ( 13 ) https://shorturl.at/SKGzX . ( 14 ) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis . ( 15 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 16 ) Tron.tdi numero d’ordine t25.004521. ( 17 ) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 18 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 19 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 5.1.7, pag. 30. ( 20 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 5.1.7, pag. 30. ( 21 ) https://www.alkim.com.tr/files/file/dosya-w2GBtAY9UVevn0g-annual-report-2023.pdf . ( 22 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 23 ) https://www.tuik.gov.tr/Home/Index . ( 24 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 25 ) Market Access Map. Disponibile all’indirizzo https://www.macmap.org/ (ultima consultazione: 22 luglio 2025). ( 26 ) Doing Business 2020 . Profilo economico – Turchia, pag. 51. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf (ultima consultazione: 22 luglio 2025). ( 27 ) La Turchia non è stata interessata dalla presunta manipolazione dei dati nelle relazioni Doing Business del 2018 e del 2020. Cfr. Investigation of Data Irregularities in Doing Business 2018 e Doing Business 2020 . Disponibile all’indirizzo https://thedocs.worldbank.org/en/doc/84a922cc9273b7b120d49ad3b9e9d3f9-0090012021/original/DB-Investigation-Findings-and-Report-to-the-Board-of-Executive-Directors-September-15-2021.pdf (ultima consultazione: 1 o settembre 2025). ( 28 ) Ore di lavoro settimanali effettive e costo medio mensile del lavoro per attività economica. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571 (ultima consultazione: 22 luglio 2025). ( 29 ) Indici del costo del lavoro (2021 = 100) (pubblicati il 22 maggio 2025). Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione: 22 luglio 2025). ( 30 ) Equivalenti a tempo pieno. ( 31 ) https://www.tuik.gov.tr/Home/Index . ( 32 ) Per calcolare il prezzo medio nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha preso come base di partenza il prezzo unitario in ₺/MWh per il 2024 (₺ 2,699). ( 33 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 1.11, pag. 9 e allegato 1.11. ( 34 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, allegato consultabile 4.1.2. ( 35 ) Relazione di mercato Advancy per il 2022 basata su dati commerciali, interviste di esperti e analisi di Advancy. Advancy è una società di consulenza specializzata, tra l’altro, nell’industria chimica; cfr. https://www.advancy.com/chemicals-advanced-materials/ . ( 36 ) I dati sulle importazioni e sulle esportazioni sono stati ricavati dal GTA. Disponibile all’indirizzo http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm (ultima consultazione: 23 luglio 2025). ( 37 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 2.3, pag. 11. ( 38 ) OCSE Data Explorer. Costi di trasporto internazionale e assicurazione del commercio di merci. Disponibile all’indirizzo https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=ITIC&pg=0&snb=1&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_ITIC%40DF_ITIC&df[ag]=OECD.SDD.TPS&dq=.....A.&pd=%2C&to[TIME_PERIOD]=false (ultima consultazione: 30 luglio 2025). ( 39 ) Doing Business 2020 . Profilo economico – Cina, pag. 84. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf (ultima consultazione: 26 febbraio 2025). ( 40 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, sezione 1.2, pag. 5. ( 41 ) Sulla base di statistiche estratte dal GTA. ( 42 ) Regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/390/oj ). ( 43 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. ( 44 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/99/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0099/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2026/99 applica dazi antidumping definitivi su perossisolfati cinesi utilizzando la procedura delle "distorsioni significative" di cui all'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento (UE) 2016/1036, determinando il valore normale sulla base di costi di un paese rappresentativo (Turchia) anziché sui prezzi interni cinesi. Commercialisti e consulenti che operano nel settore chimico e nel commercio internazionale devono considerare come questa normativa influisce su dumping, margini di prezzo, valore normale costruito, capacità produttiva, e come le distorsioni di mercato nei paesi esportatori modificano i cri

Normative correlate

Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic… Provvedimento AdE 241 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026 Provvedimento AdE 9680911 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata … Provvedimento AdE 9570497 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026 Provvedimento AdE 9914393 Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dat… Provvedimento AdE 605