Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0120/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026

Pubblicato: 13/01/2026 In vigore dal: 13/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono i prezzi rappresentativi e i dazi all'importazione applicabili ai melassi nel settore dello zucchero a partire dal 15 gennaio 2026?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione europea fissa i prezzi rappresentativi e i dazi doganali applicabili alle importazioni di melassi nell'Unione europea, distinguendo tra melassi di canna (codice NC 1703 10 00) e melassi di barbabietola (codice NC 1703 90 00). La normativa si applica a tutti gli importatori di melassi provenienti da paesi terzi e rappresenta lo strumento attraverso il quale l'UE regola l'accesso equo al mercato interno per questi prodotti del settore zucchieriero. Per i melassi di canna, il prezzo rappresentativo è fissato a 22,47 EUR per 100 kg netti, mentre per i melassi di barbabietola è di 9,93 EUR per 100 kg netti; in entrambi i casi, i dazi all'importazione sono azzerati (0 EUR), il che significa che il dazio ordinario della tariffa doganale comune è sospeso. Questa sospensione dei dazi è una misura di protezione del mercato interno che sostituisce l'aliquota tariffaria ordinaria, garantendo che gli importatori paghino solo il prezzo rappresentativo senza ulteriori oneri doganali, a condizione che il prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) non superi determinate soglie stabilite dalla normativa.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/120 of 13 January 2026 fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 15 January 2026

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/120 15.1.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/120 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2026 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare gli articoli 183 e 193 bis , considerando quanto segue: (1) L’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione ( 2 ) stabilisce che il prezzo di costo, assicurazione e nolo (cost, insurance and freight, «cif») all’importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. (2) I prezzi cif all’importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell’articolo 32 di tale regolamento di esecuzione. (3) I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (4) A norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ( 3 ) , se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione devono essere sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (5) I dazi all’importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835. (6) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all’importazione a norma dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (7) I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657 della Commissione ( 4 ) stabilisce i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 23 dicembre 2025. (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657. (10) Al fine di garantire che i melassi importati abbiano un accesso equo al mercato dell’Unione, è necessario che il presente regolamento si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2026 Per la Commissione A nome della presidente Elisabeth WERNER Direttrice generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo ( GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione ( GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657 della Commissione, del 19 dicembre 2025, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 23 dicembre 2025 ( GU L, 2025/2657, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2657/oj ). ALLEGATO PREZZI RAPPRESENTATIVI, IMPORTI DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE E IMPORTI DEI DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE PER I MELASSI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO APPLICABILI A DECORRERE DAL 15 GENNAIO 2026 (in EUR) Codice NC ( 1 ) Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto considerato Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto considerato ( 2 ) Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato 1703 10 00 22,47 0 - 1703 90 00 9,93 0 - ( 1 ) Importo fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. ( 2 ) Questo importo sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/120/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/120 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale di melassi e deve applicare i dazi all'importazione nel settore dello zucchero. Importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali lo consultano per determinare i prezzi rappresentativi, le sospensioni tariffarie, i dazi addizionali all'importazione e la corretta classificazione doganale secondo i codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

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