Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0139/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/139 della Commissione, del 16 gennaio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione alla denominazione di origine Valais/Wallis iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra

Pubblicato: 16/01/2025 In vigore dal: 16/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/139 della Commissione, del 16 gennaio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione alla denominazione di origine Valais/Wallis iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/139 of 16 January 2025 granting protection in the Union to the Appellation of Origin Valais / Wallis registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/139 24.1.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/139 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2025 che garantisce la protezione nell’Unione alla denominazione di origine «Valais/Wallis» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 14 marzo 2024 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «Valais/Wallis», oggetto della domanda depositata dalla Svizzera, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra. (3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale della denominazione di origine «Valais/Wallis» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni. (4) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale della denominazione di origine «Valais/Wallis» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che esse sono soddisfatte. (5) Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «Valais/Wallis». (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Valais/Wallis», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe «vino». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj . ( 2 ) GU C, C/2024/2687, 12.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2687/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/139/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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