Regolamento (UE) 2026/176 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile
Regolamento (UE) 2026/176 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile
EN: Commission Regulation (EU) 2026/176 of 26 January 2026 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards transitional measures for export of meat-and-bone meal as a fuel for combustion
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/176
27.1.2026
REGOLAMENTO (UE) 2026/176 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2026
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
(
1
)
, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme per la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. L'articolo 12, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 dovrebbero essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica oppure utilizzate come combustibile. L'articolo 43 di detto regolamento stabilisce norme sull'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.
(2)
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione
(
2
)
stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. L'allegato XIV, capo V, di tale regolamento stabilisce norme per l'esportazione di determinati prodotti derivati, comprese le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile.
(3)
Nel 2021 le autorità competenti dell'Irlanda hanno comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di farine di carne e ossa. Esse hanno chiesto che per un periodo transitorio fossero autorizzati i flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento nel Regno Unito. Con regolamento (UE) 2021/899
(
3
)
la Commissione ha concesso la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2023.
(4)
Nel 2023 le autorità competenti dell'Irlanda hanno informato la Commissione che, a causa di diversi ritardi nella pianificazione, il calendario previsto per la costruzione non poteva essere rispettato. Con regolamento (UE) 2023/2613
(
4
)
la Commissione ha pertanto esteso il periodo transitorio fino al 30 giugno 2025.
(5)
All'inizio di giugno 2025 le autorità competenti dell'Irlanda hanno informato la Commissione che, a causa di ritardi cumulativi nella costruzione degli impianti, sarebbero stati necessari altri due anni per realizzare la propria capacità di combustione per lo smaltimento delle farine di carne e ossa. È pertanto opportuno estendere ulteriormente il periodo transitorio fino al 30 giugno 2027. La Commissione ritiene che tale periodo sia adeguato per portare a termine la costruzione degli impianti.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011.
(7)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
luglio 2025 per garantire la continuità tra il precedente periodo transitorio e il periodo transitorio previsto dal presente regolamento, nonché per garantire la certezza del diritto per quanto riguarda l'esportazione di farine di carne e ossa dall'Irlanda al Regno Unito.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (
GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (
GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/899/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (
GU L, 2023/2613, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2613/oj
).
ALLEGATO
Nella tabella di cui all'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, alla riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2027, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento avvenissero già prima del 1
o
gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/176/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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