Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0184/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/184 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Pubblicato: 28/01/2025 In vigore dal: 28/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/184 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/184 of 28 January 2025 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 regarding the creation, modification and management of certain tariff quotas following the Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/184 29.1.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/184 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2025 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 2 ) , in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 3 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ( 4 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). (3) A norma della decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio ( 5 ) , l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile è stato concluso il 18 marzo 2024. (4) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo interinale dovrebbero trovare riscontro negli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e nell’allegato I regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. (5) Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell’apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale e per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate prima dell’entrata in vigore dell’accordo interinale e le nuove prove dell’origine rilasciate conformemente allo stesso. (6) Per conformarsi all’entrata in vigore dell’accordo interinale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2025. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: (1) all’articolo 42, il sesto comma è sostituito dal seguente: «In conformità all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, approvato con decisione (UE) 2024/3016 ( *1 ) del Consiglio, è aperto un contingente tariffario per l’importazione nell’Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. ( *1 ) Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ( GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj ).»;" (2) l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «Articolo 67 Contingenti tariffari In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Conformemente all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, è aperto un contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 per le importazioni nell’Unione dal Cile nel settore delle uova, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell’allegato XI del presente regolamento.» ; (3) all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6.   Per convertire il peso del prodotto in equivalente uova in guscio nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte A bis.» ; (4) gli allegati I, VIII, XI e XVI sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1.   Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è di 4 004 167 kg (peso del prodotto). Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1° luglio 2024 e il 31 gennaio 2025 nell’ambito di tale contingente tariffario. 2.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. 3.   I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per il contingente tariffario 09.4181 restano validi fino al termine del loro periodo di validità. 4.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945 è ridotto dei quantitativi cumulati che sono stati immessi in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1921 e 09.1944. 5.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922, è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito dei suddetti contingenti tariffari. 6.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1923. 7.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1947 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1947 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1925. 8.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1955 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1955 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1926. 9.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1957 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1957 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1927. 10.   Per il periodo contingentale 2025, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1948 , 09.1949 , 09.1956 , 09.1958 , 09.1959 , 09.1953 e 09.1954 sono i quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale. 11.   Soltanto le prove dell’origine rilasciate conformemente all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sono accettabili per le spedizioni di prodotti in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea alla data di entrata in applicazione del presente regolamento. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ). ( 5 ) Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ( GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj ). ALLEGATO I Gli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: (1) nell’allegato I dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4402, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403: «09.4403 Uova Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» (2) nell’allegato VIII, la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è sostituita dalla seguente: «Numero d’ordine 09.4181 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Periodo contingentale Dal 1° luglio al 30 giugno Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Origine Cile Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Cile Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile e certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Quantitativo in chilogrammi 2024-2025: 4 004 167  kg (peso del prodotto) 2025-2026 e anni successivi: 5 200 000  kg (peso del prodotto) Codici NC 0201 10 00 , 0201 20 20 , 0201 20 30 , 0201 20 50 , 0201 20 90 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 10 , 0202 20 30 , 0202 20 50 , 0202 20 90 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 , 0206 10 95 , 0206 29 91 , 0210 20 10 , 0210 20 90 , 0210 99 51 , 1602 50 10 e 1602 90 61 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale No Cauzione per i titoli di importazione 12 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Per “carne congelata” si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.» (3) nell’allegato XI, dopo il numero d’ordine 09.4402 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4403: «Numero d’ordine 09.4403 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Uova e ovoprodotti Origine Cile Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Quantitativo in chilogrammi 2025: quantitativo proporzionale di 500 000  kg (equivalente uova in guscio) 2026 e anni successivi: quantitativo proporzionale di 500 000  kg (equivalente uova in guscio) Codici NC 0407 11 00 , 0407 19 11 , 0407 19 19 , 0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 e 3502 19 90 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 20 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI, parte A bis , del presente regolamento.» (4) Nell’allegato XVI, dopo la parte A è inserita la parte A bis seguente: «Parte A bis Fattori di conversione per i contingenti di uova e ovoprodotti aperti nel quadro dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4403, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione seguenti. Codici NC Fattore di conversione 0407 11 00 100  % 0407 19 11 100  % 0407 19 19 100  % 0407 21 00 100  % 0407 29 10 100  % 0407 90 10 100  % 0408 11 80 246  % 0408 19 81 116  % 0408 19 89 116  % 0408 91 80 452  % 0408 99 80 116  % 3502 11 90 856  % 3502 19 90 116  %» ALLEGATO II L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: a) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine», dopo il numero d’ordine 09.0832 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945: «Numero d’ordine 09.1945 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Carni suine 0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 1601 00 91 , 1601 00 99 , 1602 41 10 , 1602 42 10 , 1602 49 11 , 1602 49 13 , 1602 49 15 , 1602 49 19 , 1602 49 30 , 1602 49 50 e 1602 90 51 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 21 200 000  kg (peso del prodotto) 2026 e anni successivi: 21 200 000  kg (peso del prodotto) Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» b) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», la tabella relativa ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922 è sostituita dalla seguente: «Numero d’ordine 09.2115 09.216 09.1922 Base giuridica specifica Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio , del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Carni ovine 0204 “capretto” come definito all’articolo 31 del presente regolamento Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 12 927 000  kg (equivalente peso carcassa) 2026 e anni successivi: quantitativo proporzionale di 12 927 000  kg (equivalente peso carcassa) Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento» c) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946: «Numero d’ordine 09.1946 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Carni di pollame 0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 14 99 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 27 99 , 0207 41 20 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 30 , 0207 42 80 , 0207 44 10 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 10 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 71 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 10 , 0207 52 90 , 0207 54 10 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 10 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 71 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 10 , 0207 60 21 , 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 , 1602 32 11 e 1602 39 21 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 32 200 000  kg (peso del prodotto) 2026: 32 200 000  kg 2027: 32 200 000  kg 2028 e anni successivi: 41 200 000  kg (peso del prodotto) Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» d) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli», dopo la tabella con il numero d’ordine 09.0027 sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1947 e 09.1948: «Numero d’ordine 09.1947 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Aglio 0703 20 00 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg 2026 e anni successivi: 2 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.1948 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Olio di oliva 1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80 , 1509 90 00 , 1510 00 10 e 1510 00 90 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 11 000 000  kg 2026 e anni successivi: 11 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» e) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1949 e 09.1955: «Numero d’ordine 09.1949 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Amido e i prodotti derivati 1108 11 00 , 1108 12 00 , 1108 13 00 , 1108 14 00 , 1108 19 10 , 1108 19 90 , 1109 00 00, 2905 43 00 , 2905 44 11 , 2905 44 19 , 2905 44 91 , 2905 44 99 , 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3824 60 11 , 3824 60 19 , 3824 60 91 e 3824 60 99 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 300 000  kg 2026 e anni successivi: 300 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.1955 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Cereali trasformati 1104 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 2 100 000  kg 2026: 2 150 000  kg 2027: 2 200 000  kg Il contingente tariffario cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028. Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» f) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1956: «Numero d’ordine 09.1956 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Prodotti ad elevato contenuto di zucchero 0403 20 49 , 1702 30 10 , 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 10 , 1702 40 90 , 1702 50 00 , 1702 60 10 , 1702 60 80 , 1702 60 95 , 1702 90 30 , 1704 90 99 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 1806 20 95 , 1901 90 95 , 1901 90 99 , 2006 00 31 , 2006 00 38 , 2007 91 10 , 2101 12 98 , 2101 20 98 , ex 2106 90 98 e 3302 10 29 . Dal 2024 al 2030 anche 1702 90 50 , 1702 90 71 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1702 90 80 , 1702 90 95 , 2106 90 30 , 2106 90 55 e 2106 90 59 Codici TARIC 2106 90 98 26, 2106 90 98 34, 2106 90 98 53, 2106 90 98 60, 2106 90 98 69 Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 1 000 000  kg 2026 e anni successivi: 1 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» g) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1957, 09.1958 e 09.1959: «Numero d’ordine 09.1957 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Funghi preparati 2003 10 20 e 2003 10 30 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 1 050 000  kg 2026: 1 075 000  kg 2027: 1 100 000  kg 2028: 1 125 000  kg 2029: 1 150 000  kg 2030: 1 175 000  kg 2031: 1 200 000  kg Il contingente tariffario cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2032. Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.1958 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Succhi di mela 2009 79 11 e 2009 79 91 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg 2026 e anni successivi: 2 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.1959 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Preparazioni a base di frutta 2007 10 10 , 2007 91 30 , 2007 99 20 , ex 2007 99 31 , ex 2007 99 33 , ex 2007 99 39 , 2008 30 19 e 2008 40 19 Codici TARIC 2007 99 31 25, 2007 99 31 99 2007 99 33 25, 2007 99 33 99, 2007 99 39 01 2007 99 39 02, 2007 99 39 03, 2007 99 39 04 2007 99 39 05, 2007 99 39 06, 2007 99 39 07 2077 99 39 08, 2007 99 39 80 e 2007 99 39 85 Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 10 000 000  kg 2026 e anni successivi: 10 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» h) alla sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1953: «Numero d’ordine 09.1953 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Mais dolce 2001 90 30 , 2004 90 10 e 2005 80 00 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 800 000  kg 2026 e anni successivi: 800 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» i) nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico di Origine agricola», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1954: «Numero d’ordine 09.1954 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio , del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile Designazione dei prodotti e codici NC Etanolo 2207 10 00 e 2207 20 00 Codici TARIC --- Origine Cile Quantitativo 2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg 2026 e anni successivi: 2 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1° gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabile Condizioni specifiche Non applicabili» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/184/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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