Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
EN: Commission Regulation (EU) 2024/225 of 4 January 2024 establishing a fisheries closure for Norway lobster in functional unit 30 of division 9a for vessels flying the flag of Spain
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/225
10.1.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/225 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2024
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
(
1
)
, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio
(
2
)
fissa i contingenti per il 2023.
(2)
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.
(3)
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
1. Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
).
ALLEGATO
N.
21/TQ194
Stato membro
Spagna
Stock
NEP/*9U30
Specie
Scampo (
Nephrops norvegicus
)
Zona
Unità funzionale 30 della divisione 9a
Data di chiusura
13 dicembre 2023
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/225/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0225/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.