Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0225/2024

Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola

Pubblicato: 04/01/2024 In vigore dal: 04/01/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola EN: Commission Regulation (EU) 2024/225 of 4 January 2024 establishing a fisheries closure for Norway lobster in functional unit 30 of division 9a for vessels flying the flag of Spain

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/225 10.1.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/225 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2024 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ) , in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il 2023. (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023. (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti 1.   Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock. 2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata. 3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2024 Per la Commissione a nome della presidente Virginijus SINKEVIČIUS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ALLEGATO N. 21/TQ194 Stato membro Spagna Stock NEP/*9U30 Specie Scampo ( Nephrops norvegicus ) Zona Unità funzionale 30 della divisione 9a Data di chiusura 13 dicembre 2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/225/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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