Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0235/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

Pubblicato: 08/02/2021 In vigore dal: 08/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono i formati e i codici standardizzati che gli Stati membri devono utilizzare per le dichiarazioni doganali, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali secondo il Regolamento UE?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 modifica il precedente Regolamento (UE) 2015/2447 per armonizzare i formati e i codici dei dati comuni utilizzati nelle operazioni doganali all'interno dell'Unione Europea. Questo riguarda principalmente gli Stati membri, gli operatori economici (importatori, esportatori, spedizionieri, trasportatori) e le autorità doganali che devono scambiarsi informazioni attraverso sistemi informatici. Il regolamento stabilisce che tutte le dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale devono essere presentate utilizzando formati standardizzati (alfanumerici, numerici, con lunghezze specifiche) e codici comuni definiti in allegati tecnici, garantendo l'interoperabilità dei sistemi doganali elettronici tra i diversi Stati membri. In pratica, gli operatori economici devono adeguare i loro software e i loro processi di trasmissione dati alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato B del regolamento, che definisce dettagliatamente ogni campo dati (numero di articolo, regime doganale, descrizione merci, dazi, ubicazione, mezzi di trasporto, ecc.) con il relativo formato e cardinalità.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/235 of 8 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards formats and codes of common data requirements, certain rules on surveillance and the competent customs office for placing goods under a customs procedure

Testo normativo

23.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63/386 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare gli articoli 8, 58 e 161, considerando quanto segue: (1) L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 2 ) per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ha dimostrato la necessità di modificare il regolamento di esecuzione al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l’archiviazione delle informazioni e per lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere modificato in modo che i formati e i codici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( 3 ) si applichino quando gli Stati membri utilizzano i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale dell’Unione stabiliti in tale regolamento delegato. (3) È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per concedere agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione conformemente ai formati e ai codici in esso contemplati un certo periodo di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti in materia di formati e codici stabiliti nel presente regolamento. Più specificamente, si dovrebbe concedere loro un periodo di tempo fino all’avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( 4 ) . (4) È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 affinché gli Stati membri siano tenuti ad inviare dati al sistema elettronico di sorveglianza in un formato corrispondente a quello utilizzato per le dichiarazioni doganali pertinenti e che possa essere trattato dal sistema di sorveglianza esistente della Commissione. (5) La norma di cui all’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che indica quale sia l’ufficio doganale competente per dichiarare l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 5 ) , dovrebbe essere modificata per chiarire che essa deve essere applicata a decorrere dalla data di applicazione di tale regime IVA. Tale data è stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ( 6 ) . (6) L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. A fini di armonizzazione è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) l’articolo 2 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento. 2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( *1 ) . ( *1 ) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 ( GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1 ).»;" d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis : «4 bis .   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis , del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.»; 2) l’articolo 55 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica: a) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( *2 ) ; b) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. ( *2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione ( GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168 ).»;" 3) all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»; 4) nell’indice, dopo l’articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato: a) il titolo dell’allegato B è sostituito dal seguente: «Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»; b) dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente: «Allegato C — Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis )»; 5) l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 6) dopo l’allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento; 7) dopo l’allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 ( GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione ( GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168 ). ( 5 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 ). ( 6 ) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ( GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7 ). ALLEGATO I «ALLEGATO B FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2) NOTE INTRODUTTIVE (1) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. (2) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico. (3) La cardinalità a livello di intestazione della dichiarazione (D) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali. (4) La cardinalità a livello di spedizione master (MC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione master. (5) La cardinalità a livello di articolo della spedizione master (MI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione master. (6) La cardinalità a livello di spedizione house (HC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione house. (7) La cardinalità a livello di articolo della spedizione house (HI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione house. (8) La cardinalità a livello di spedizione delle merci (GS) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di spedizione delle merci. (9) La cardinalità a livello di articolo di merce per agenzia governativa (SI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo di merce per agenzia governativa. (10) Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II o i codici nazionali, ove previsti. (11) I codici nazionali possono essere utilizzati dagli Stati membri per i dati 11 10 000 000 Regime aggiuntivo, 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodati 12 03 002 000 Tipo e 12 03 005 000), 12 04 000 000 Riferimento complementare (sottodato 12 04 002 000 Tipo), 14 03 000 000 Dazi e imposizioni (sottodato 14 03 039 000 Tipo di imposta e sottodato 14 03 040 005 Unità di misura e qualificatore), 18 09 000 000 Codice delle merci (sottodato 18 09 060 000 Codice aggiuntivo nazionale), 16 04 000 000 Regione di destinazione e 16 10 000 000 Regione di spedizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici. (12) Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali. Esempi di lunghezze e formati del campo: a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa a..4 fino a 4 caratteri alfabetici n..5 fino a 5 caratteri numerici an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore. (13) Sono utilizzati i seguenti riferimenti a elenchi di codici definiti in norme internazionali o in atti giuridici dell'Unione: Nome abbreviato Fonte Definizione 1. Codice del tipo di imballaggio Raccomandazione 21 dell'UN/ECE Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ECE 2. Codice valuta ISO 4217 Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217 3. Codice GEONOM Regolamento (UE) …/… della Commissione I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese ( GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2 ). Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice “XI”. 4. UN/LOCODE Raccomandazione 16 dell'UNECE UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE 5. Numero ONU Accordo ADR Numero ONU di cui all'allegato A, parte 3, tabella A (Elenco delle merci pericolose) dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada 6. Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto Raccomandazione 28 dell'UNECE Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell'UNECE 7. Codice della natura dell'operazione Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2010 della Commissione Codice della natura dell'operazione quale definito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione 8. Codici UPU dell'indicazione della natura dell'articolo Elenco codici 136 dell'UPU Codici UPU (Unione postale universale) delle indicazioni della natura dell'articolo UPU, come specificati nell'elenco di codici 136 dell'UPU 9. Codici CUS ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche) Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici. TITOLO I Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche CAPO 1 Formati Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati Numero del sottodato Denominazione del sottodato/della sottocategoria di dati Denominazione del sottodato/della sottocategoria di dati Denominazione del sottodato Formato Elenco dei codici nel titolo II (S/N) Note 11 01 000 000 Tipo di dichiarazione an..5 S 11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare a1 S 11 03 000 000 Numero di articolo n..5 N 11 04 00 0000 Indicatore di circostanze particolari an3 S 11 05 000 000 Indicatore di reintroduzione n1 S 11 06 000 000 Spedizione frazionata N 11 06 001 000 Indicatore di spedizione frazionata n1 S 11 06 002 000 MRN precedente an18 N 11 07 000 000 Sicurezza n1 S 11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta n1 S 11 09 000 000 Regime N 11 09 001 000 Regime richiesto an2 S 11 09 002 000 Regime precedente an2 S 11 10 000 000 Regime aggiuntivo an3 S I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2. 12 01 000 000 Documento precedente N 12 01 001 000 Numero di riferimento an..70 N 12 01 002 000 Tipo an4 N I codici sono reperibili nella banca dati TARIC. 12 01 003 000 Tipo di colli an..2 N Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1. 12 01 004 000 Numero di colli n..8 N 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore an..4 N Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4. 12 01 006 000 Quantità n..16,6 N 12 01 079 000 Informazioni aggiuntive an..35 N 12 01 007 000 Identificatore dell'articolo n..5 N 12 02 000 000 Menzioni speciali N 12 02 008 000 Codice an5 S I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato a1an4. 12 02 009 000 Testo an..512 N 12 03 000 000 Documento giustificativo N 12 03 001 000 Numero di riferimento an..70 N 12 03 002 000 Tipo an4 N I codici di documenti, certificati e autorizzazioni dell'Unione o internazionali sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3. Per documenti, certificati e autorizzazioni nazionali gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3. 12 03 010 000 Nome dell'autorità di emissione an..70 N 12 03 005 000 Unità di misura e qualificatore — an..4 N Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4. 12 03 006 000 Quantità — n..16,6 N 12 03 011 000 Data di validità an..19 N 12 03 012 000 Valuta a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 12 03 013 000 Numero di riga dell'articolo nel documento n..5 N 12 03 014 000 Importo n..16,2 N 12 03 079 000 Informazioni aggiuntive an..35 N 12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo N 12 04 001 000 Numero di riferimento an..70 N 12 04 002 000 Tipo an4 N I codici dell'Unione sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3. 12 05 000 000 Documento di trasporto N 12 05 001 000 Numero di riferimento an..70 N 12 05 002 000 Tipo an4 N I codici sono reperibili nella banca dati TARIC. 12 06 000 000 Numero del carnet TIR an..12 N 12 07 000 000 Riferimento della richiesta di rinvio an..17 N 12 08 000 000 Numero di riferimento/UCR an..35 N 12 09 000 000 LRN an..22 N 12 10 000 000 Dilazione di pagamento an..35 N 12 11 000 000 Deposito N 12 11 002 000 Tipo a1 S 12 11 015 000 Identificativo an..35 N 12 12 000 000 Autorizzazione N 12 12 002 000 Tipo an..4 N I codici sono reperibili nella banca dati TARIC. 12 12 001 000 Numero di riferimento an..35 N 12 12 080 000 Titolare dell'autorizzazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 01 000 000 Esportatore N 13 01 016 000 Nome an..70 N 13 01 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II. 13 01 018 000 Indirizzo N 13 01 018 019 Via e numero an..70 N 13 01 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 01 018 021 Codice postale an..17 N 13 01 018 022 Città an..35 N 13 02 000 000 Speditore N 13 02 016 000 Nome an..70 N 13 02 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione. 13 02 028 000 Tipologia di persona n1 S 13 02 018 000 Indirizzo N 13 02 018 019 Via e numero an..70 N 13 02 018 023 Via an..70 N 13 02 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 02 018 025 Numero an..35 N 13 02 018 026 Casella postale an..70 N 13 02 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 02 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 02 018 021 Codice postale an..17 N 13 02 018 022 Città an..35 N 13 02 029 000 Comunicazione N 13 02 029 015 Identificativo an..512 N 13 02 029 002 Tipo an..3 S 13 02 074 000 Persona di contatto 13 02 074 016 Nome an..70 N 13 02 074 075 Numero di telefono an..35 N 13 02 074 076 Indirizzo di posta elettronica an..256 N 13 03 000 000 Destinatario N 13 03 016 000 Nome an..70 N 13 03 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione. 13 03 028 000 Tipologia di persona n1 S Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato 13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore). 13 03 018 000 Indirizzo N 13 03 018 019 Via e numero an..70 N 13 03 018 023 Via an..70 N 13 03 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 03 018 025 Numero an..35 N 13 03 018 026 Casella postale an..70 N 13 03 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 03 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 03 018 021 Codice postale an..17 N 13 03 018 022 Città an..35 N 13 03 029 000 Comunicazione N 13 03 029 015 Identificativo an..512 N 13 03 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 04 000 000 Importatore N 13 04 016 000 Nome an..70 N 13 04 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 04 018 000 Indirizzo N 13 04 018 019 Via e numero an..70 N 13 04 018 029 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 04 018 021 Codice postale an..17 N 13 04 018 022 Città an..35 N 13 05 000 000 Dichiarante N 13 05 016 000 Nome an..70 N 13 05 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 05 018 000 Indirizzo N 13 05 018 019 Via e numero an..70 N 13 05 018 023 Via an..70 N 13 05 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 05 018 025 Numero an..35 N 13 05 018 026 Casella postale an..70 N 13 05 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 05 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 05 018 021 Codice postale an..17 N 13 05 018 022 Città an..35 N 13 05 029 000 Comunicazione N 13 05 029 015 Identificativo an..512 N 13 05 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 05 074 000 Persona di contatto N 13 05 074 016 Nome an..70 N 13 05 074 075 Numero di telefono an..35 N 13 05 074 076 Indirizzo di posta elettronica an..256 N 13 06 000 000 Rappresentante N 13 06 016 000 Nome an..70 N 13 06 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione 13 06 030 000 Status n1 S 13 06 018 000 Indirizzo N 13 06 018 023 Via an..70 N 13 06 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 06 018 025 Numero an..35 N 13 06 018 026 Casella postale an..70 N 13 06 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 06 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 06 018 021 Codice postale an..17 N 13 06 018 022 Città an..35 N 13 06 029028 Comunicazione N 13 06 029 015 Identificativo an..512 N 13 06 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 06 074 000 Persona di contatto N 13 06 074 016 Nome an..70 N 13 06 074 075 Numero di telefono an..35 N 13 06 074 076 Indirizzo di posta elettronica an..256 N 13 07 000 000 Titolare del regime di transito N 13 07 016 000 Nome an..70 N 13 07 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 07 078 000 Numero di identificazione del titolare del carnet TIR an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 07 018 000 Indirizzo N 13 07 019 019 Via e numero an..70 N 13 07 020 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 07 021 021 Codice postale an..17 N 13 07 022 022 Città an..35 N 13 07 074 000 Persona di contatto N 13 07 074 016 Nome an..70 N 13 07 074 075 Numero di telefono an..35 N 13 07 074 076 Indirizzo di posta elettronica an..256 N 13 08 000 000 Venditore N 13 08 016 000 Nome an..70 N 13 08 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1301 017 000 Numero di identificazione. 13 08 028 000 Tipologia di persona n1 S Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato 13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore). 13 08 018 000 Indirizzo N 13 08 018 019 Via e numero an..70 N 13 08 018 023 Via an..70 N 13 08 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 08 018 025 Numero an..35 N 13 08 018 026 Casella postale an..70 N 13 08 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 08 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 08 018 021 Codice postale an..17 N 13 08 018 022 Città an..35 N 13 08 029 000 Comunicazione N 13 08 029 015 Identificativo an..512 N 13 08 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 09 000 000 Acquirente N 13 09 016 000 Nome an..70 N 13 09 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1301 017 000 Numero di identificazione. 13 09 028 000 Tipologia di persona n1 S Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato 13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore). 13 09 018 000 Indirizzo N 13 09 018 019 Via e numero an..70 N 13 09 018 023 Via an..70 N 13 09 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 09 018 025 Numero an..35 N 13 09 018 026 Casella postale an..70 N 13 09 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 09 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 09 018 021 Codice postale an..17 N 13 09 018 022 Città an..35 N 13 09 029 000 Comunicazione N 13 09 029 015 Identificativo an..512 N 13 09 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 10 000 000 Persona che notifica l'arrivo N 13 10 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 10 029 000 Comunicazione N 13 10 029 015 Identificativo an..512 N 13 10 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 11 000 000 Persona che presenta le merci N 13 11 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 12 000 000 Trasportatore N 13 12 016 000 Nome an..70 N 13 12 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1301 017 000 Numero di identificazione. 13 12 018 000 Indirizzo N 13 12 018 023 Via an..70 N 13 12 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 12 018 025 Numero an..35 N 13 12 018 026 Casella postale an..70 N 13 12 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 12 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 12 018 021 Codice postale an..17 N 13 12 018 022 Città an..35 N 13 12 029 000 Comunicazione N 13 12 029 015 Identificativo an..512 N 13 12 029 002 Tipo an..3 S Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato 13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore). 13 12 074 000 Persona di contatto N 13 12 074 016 Nome an..70 N 13 12 074 075 Numero di telefono an..35 N 13 12 074 076 Indirizzo di posta elettronica an..256 N 13 13 000 000 Parte destinataria della notifica N 13 13 016 000 Nome an..70 N 13 13 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione. 13 13 028 000 Tipologia di persona n1 S Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato 13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore). 13 13 018 000 Indirizzo N 13 13 018 023 Via an..70 N 13 13 018 024 Via - riga supplementare an..70 N 13 13 018 025 Numero an..35 N 13 13 018 026 Casella postale an..70 N 13 13 018 027 Sottodivisione an..35 N 13 13 018 020 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 13 13 018 021 Codice postale an..17 N 13 13 018 022 Città an..35 N 13 13 029 000 Comunicazione N 13 13 029 015 Identificativo an..512 N 13 13 029 002 Tipo an..3 N 13 14 000 000 Attori supplementare della catena di approvvigionamento N 13 14 031 000 Ruolo a..3 S 13 14 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1301 017 000 Numero di identificazione. 13 15 000 000 Dichiarante complementare N 13 15 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 15 032 000 Tipo di presentazione complementare an..3 S 13 16 000 000 Riferimento fiscale aggiuntivo N 13 16 031 000 Ruolo an3 S 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA an..17 N 13 17 000 000 Persona che presenta il manifesto doganale delle merci N 13 17 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 18 000 000 Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali N . 13 18 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 19 000 000 Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea N 13 19 017 000 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 20 000 000 Persona che presta la garanzia N 13 20 017 000 Numero di identificazione an..17 La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 13 21 000 000 Persona che paga il dazio doganale N 13 21 017 000 Numero di identificazione an..17 La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 14 01 000 000 Condizioni di consegna N 14 01 035 000 Codice INCOTERM a3 S I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. 14 01 036 000 UN/LOCODE an..17 N Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. 14 01 020 000 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 14 01 037 000 Luogo an..35 N 14 02 000 000 Spese di trasporto N 14 02 038 000 Metodo di pagamento a1 S 14 03 000 000 Dazi e imposte N 14 03 039 000 Tipo di imposta an3 S I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2. 14 03 038 000 Metodo di pagamento a1 S 14 03 042 000 Importo della tassa da versare n..16,2 N 14 03 040 000 Base imponibile N 14 03 040 041 Aliquota n..17,3 N 14 03 040 005 Unità di misura e qualificatore an..4 N Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4. 14 03 040 006 Quantità n..16,6 N 14 03 040 014 Importo n..16,2 N 14 03 040 043 Importo dell'imposta n..16,6 N 14 16 000 000 Importo totale di dazi e imposte n..16,2 N 14 17 000 000 Unità monetaria interna a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 14 04 000 000 Aggiunte e detrazioni N 14 04 008 000 Codice a2 S 14 04 014 000 Importo n..16,2 N 14 05 000 000 Valuta della fattura a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 14 06 000 000 Importo totale fatturato n..16,2 N 14 07 000 000 Indicatori di valutazione an4 S 14 08 000 000 Importo dell'articolo fatturato n..16,2 N 14 09 000 000 Tasso di cambio n..12,5 N 14 10 000 000 Metodo di valutazione n1 S 14 11 000 000 Preferenza n3 S 14 12 000 000 Valore postale N 14 12 012 000 Codice valuta a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 14 12 0140 00 Importo n..16,2 N 14 13 000 000 Spese postali N 14 13 012 000 Codice valuta a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 14 13 014 000 Importo n..16,2 N 14 14 000 000 Valore intrinseco N 14 14 012 000 Codice valuta a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 14 14 014 000 Importo n..16,2 N 14 15 000 000 Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione N 14 15 012 000 Codice valuta a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 14 15 014 000 Importo n..16,2 N 15 01 000 000 Data e ora stimate di partenza an..19 N 15 02 000 000 Data e ora effettive di partenza an..19 N 15 03 000 000 Data e ora stimate di arrivo an..19 N 15 04 000 000 Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico an..19 N 15 05 000 000 Data e ora effettive di arrivo an..19 N 15 06 000 000 Data della dichiarazione an..19 N 15 07 000 000 Periodo di validità richiesto per la prova n..3 N 15 08 000 000 Data e ora di presentazione delle merci an..19 N 15 09 000 000 Data di accettazione an..19 N 16 02 000 000 Stato membro destinatario N 16 02 020 000 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 03 000 000 Paese di destinazione a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese. 16 04 000 000 Regione di destinazione an..35 N I codici sono definiti dallo Stato membro interessato. 16 05 000 000 Luogo di consegna N 16 05 036 000 UN/LOCODE an..17 N Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. 16 05 020 000 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 05 037 000 Luogo an..35 N 16 06 000 000 Paese di spedizione a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 07 000 000 Paese di esportazione a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 08 000 000 Paese di origine a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 09 000 000 Paese di origine preferenziale an..4 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. Se la prova dell'origine si riferisce a una regione/un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. 16 10 000 000 Regione di spedizione an..9 N I codici sono definiti dallo Stato membro interessato. 16 11 000 000 Paesi di transito dei mezzi di trasporto N 16 11 020 000 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 12 000 000 Paese di transito della spedizione N 16 12 020 000 Paese a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 13 000 000 Luogo di carico N 16 13 036 000 UN/LOCODE an..17 N Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. 16 13 020 000 Paese a2 N Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 13 037 000 Luogo an..35 N 16 14 000 000 Luogo di scarico N 16 14 036 000 UN/LOCODE an..17 N Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. 16 14 020 000 Paese a2 N Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 14 037 000 Luogo an..35 N 16 15 000 000 Ubicazione delle merci N Può essere utilizzato un solo tipo di ubicazione delle merci. 16 15 045 000 Tipo di ubicazione a1 S 16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione a1 S 16 15 036 000 UN/LOCODE an..17 N Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. 16 15 047 000 Ufficio doganale N 16 15 047 001 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 16 15 048 000 GNSS N 16 15 048 049 Latitudine an..17 N 16 15 048 050 Longitudine an..17 N 16 15 051 000 Operatore economico N 16 15 051 017 Numero di identificazione an..17 N La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01. 16 15 052 000 Numero di autorizzazione an..35 N 16 15 053 000 Identificativo supplementare an..4 N 16 15 018 000 Indirizzo N 16 15 018 019 Via e numero an..70 N 16 15 018 021 Codice postale an..17 N 16 15 018 022 Città an..35 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 15 018 020 Paese a2 N 16 15 081 000 Indirizzo codice postale 16 15 081 021 Codice postale an..17 N 16 15 081 025 Numero civico an..35 N 16 15 081 020 Paese a2 N 16 15 074 000 Persona di contatto N 16 15 074 016 Nome an..70 N 16 15 074 075 Numero di telefono an..35 N 16 15 074 076 Indirizzo di posta elettronica an..256 N 16 16 000 000 Luogo di accettazione N 16 16 036 000 UN/LOCODE an..17 N Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. 16 16 020 000 Paese a2 N Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 16 037 000 Luogo an..35 N 16 17 000 000 Itinerario vincolante n1 S 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita N 17 01 001 000 Numero di riferimento an8 N La struttura dell'identificativo dell'ufficio doganale è definita nel titolo II. 17 02 000 000 Ufficio doganale di esportazione N 17 02 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 03 000 000 Ufficio doganale di partenza N 17 03 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 04 000 000 Ufficio doganale di transito N 17 04 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 05 000 000 Ufficio doganale di destinazione N 17 05 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 06 000 000 Ufficio doganale di uscita per il transito N 17 06 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 07 000 000 Ufficio doganale di prima entrata N 17 07 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 08 000 000 Ufficio doganale di prima entrata effettivo N 17 08 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 09 000 000 Ufficio doganale di presentazione N 17 09 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 17 10 000 000 Ufficio doganale di controllo N 17 10 001 000 Numero di riferimento an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 18 01 000 000 Massa netta n..16,6 N 18 02 000 000 Unità supplementari n..16,6 N 18 03 000 000 Massa lorda totale n..16,6 N 18 04 000 000 Massa lorda n..16,6 N 18 05 000 000 Descrizione delle merci an..512 N 18 06 000 000 Imballaggio N 18 06 003 000 Tipo di colli an2 N Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1. 18 06 004 000 Numero di colli n..8 N 18 06 054 000 Marchi di spedizione an..512 N 18 07 000 000 Merci pericolose N 18 07 055 000 Numero UN an4 N Numero UN di cui alla nota introduttiva 13 numero 5. 18 08 000 000 Codice CUS an9 N Codice CUS di cui alla nota introduttiva 13 numero 9. 18 09 000 000 Codice delle merci N 18 09 056 000 Codice della sottovoce del sistema armonizzato an6 N 18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata an2 N 18 09 058 000 Codice TARIC an2 N Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione). 18 09 059 000 Codice addizionale TARIC an4 N Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi). 18 09 060 000 Codice addizionale nazionale an..4 N Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati. 18 10 000 000 Tipo di merci a..3 N Codici UPU indicanti la natura dell'articolo di cui alla nota introduttiva 13 numero 8. 19 01 000 000 Indicatore del container n1 S 19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto an..17 N 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera n1 S 19 04 000 000 Modo di trasporto interno n1 S Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera. 19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza N 19 05 061 000 Tipo di identificazione n2 S 19 05 017 000 Numero di identificazione an..35 N 19 05 062 000 Nazionalità a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 19 06 000 000 Mezzo di trasporto all'arrivo - 19 06 061 000 Tipo di identificazione n2 S Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione. 19 06 017 000 Numero di identificazione an..35 N 19 07 000 000 Materiale di trasporto N 19 07 063 000 Numero di identificazione del container an..17 N 19 07 044 000 Riferimento delle merci n..5 N 19 07 064 000 Tipo di identificazione e dimensioni del container an..10 S 19 07 065 000 Stato di riempimento del container an..3 S 19 07 066 000 Codice del tipo di fornitore del container an..3 S 19 08 000 000 Mezzo di trasporto attivo alla frontiera N 19 08 061 000 Tipo di identificazione n2 S Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione. 19 08 017 000 Numero di identificazione an..35 N 19 08 062 000 Nazionalità a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 19 08 067 000 Tipo di mezzo di trasporto an..4 N Codice del tipo di mezzo di trasporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6. 19 09 000 000 Mezzo di trasporto passivo alla frontiera N 19 09 061 000 Tipo di identificazione n2 S Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 1 905 061 000 Tipo di identificazione. 19 09 017 000 Numero di identificazione an..35 N 19 09 062 000 Nazionalità a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 19 09 067 000 Tipo di mezzo di trasporto an..4 N Codice del tipo di mezzo di trasporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6. 19 10 000 000 Sigilli N 19 10 068 000 Numero di sigilli n..4 N 19 10 015 000 Identificativo an..20 N 19 11 000 000 Numero di identificazione del contenitore an..35 N 99 01 000 000 Numero d'ordine del contingente an6 N 99 02 000 000 Tipo di garanzia an1 S 99 03 000 000 Riferimento della garanzia N 99 03 069 000 GRN an..24 N 99 03 070 000 Codice di accesso an..4 N 99 03 012 000 Valuta a3 N Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2. 99 03 071 000 Importo da coprire n..16,2 N 99 03 072 000 Ufficio doganale di garanzia an8 N L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 01 001 000 Numero di riferimento. 99 03 073 000 Altro riferimento della garanzia an..35 N 99 04 000 000 Garanzia non valida in a2 N Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 99 05 000 000 Natura dell'operazione n..2 N Codice della natura dell'operazione di cui alla nota introduttiva 13 numero 7. 99 06 000 000 Valore statistico n..16,2 N CAPO 2 Cardinalità Cardinalità per i livelli di dichiarazione MC 1x (per dichiarazione) MI 9,999x (per MC) HC 99,999x (per MC for entry) HC 999x (per MC per il transito) HI 9,999x (per HC) GS 1x (per dichiarazione in esportazione e importazione) GS 9,999x (per dichiarazione complementare riepilogativa) GS 1x (per HC) SI 9,999x (per GS) Cardinalità per le categorie di dati Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati Denominazione Nome/denominazione del dato Nome Nome/ denominazione del dato Cardinalità Dichiarazione Cardinalità MC Cardinalità MI Cardinalità HC Cardinalità HI Cardinalità GS Cardinalità SI 11 01 000 000 Tipo di dichiarazione 1x 1x 11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare 1x 11 03 000 000 Numero di articolo 1x 1x 1x 11 04 000 000 Indicatore di circostanze particolari 1x 11 05 000 000 Indicatore di reintroduzione 1x 11 06 000 000 Spedizione frazionata 1x 11 06 001 000 Indicatore di spedizione frazionata 1x 11 06 002 000 MRN precedente 1x 11 07 000 000 Sicurezza 1x 11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta 1x 11 09 000 000 Regime 1x 11 09 001 000 Regime richiesto 1x 11 09 002 000 Regime precedente 1x 11 10 000 000 Regime aggiuntivo 99x 12 01 000 000 Documento precedente 9,999x 9,999x 99x 99x 99x 99x 99x 12 01 001 000 Numero di riferimento 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 01 002 000 Tipo 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 01 003 000 Tipo di colli 1x 1x 1x 12 01 004 000 Numero di colli 1x 1x 1x 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore 1x 1x 1x 12 01 006 000 Quantità 1x 1x 1x 12 01 079 000 Informazioni aggiuntive 1x 1x 1x 12 01 007 000 Identificatore dell'articolo 1x 1x 1x 1x 1x 12 02 000 000 Menzioni speciali 99x 99x 99x 99x 99x 99x 12 02 008 000 Codice 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 02 009 000 Testo 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 03 000 000 Documento giustificativo 99x 99x 99x 99x 99x 99x 12 03 001 000 Numero di riferimento 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 03 002 000 Tipo 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 03 010 000 Nome dell'autorità di emissione 1x 1x 12 03 005 000 Unità di misura e qualificatore 1x 12 03 006 000 Quantità 1x 12 03 011 000 Data di validità 1x 1x 12 03 012 000 Valuta 1x 12 03 013 000 Numero di riga dell'articolo nel documento 1x 1x 1x 1x 12 03 014 000 Importo 1x 12 03 079 000 Informazioni aggiuntive 1x 1x 12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo 99x 99x 99x 99x 99x 99x 12 04 001 000 Numero di riferimento 1x 1x 1x 1x 1x 12 04 002 000 Tipo 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 05 000 000 Documento di trasporto 9,999x 99x 99x 99x 99x 12 05 001 000 Numero di riferimento 1x 1x 1x 1x 1x 12 05 002 000 Tipo 1x 1x 1x 1x 1x 12 06 000 000 Numero del carnet TIR 1x 12 07 000 000 Riferimento della richiesta di rinvio 1x 12 08 000 000 Numero di riferimento/UCR 1x 1x 1x 1x 1x 1x 12 09 000 000 LRN 1x 12 10 000 000 Dilazione di pagamento 9x 12 11 000 000 Deposito 1x 1x 12 11 002 000 Tipo 1x 1x 12 11 015 000 Identificativo 1x 1x 12 12 000 000 Autorizzazione 99x 99x 12 12 002 000 Tipo 1x 1x 12 12 001 000 Numero di riferimento 1x 1x 12 12 080 000 Titolare dell'autorizzazione 1x 1x 13 01 000 000 Esportatore 1x 1x 1x 13 01 016 000 Nome 1x 1x 1x 13 01 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 1x 13 01 018 000 Indirizzo 1x 1x 1x 13 02 000 000 Speditore 1x 1x 1x 1x 1x 13 02 016 000 Nome 1x 1x 1x 1x 1x 13 02 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 1x 1x 1x 13 02 028 000 Tipologia di persona 1x 1x 1x 1x 1x 13 02 018 000 Indirizzo 1x 1x 1x 1x 1x 13 02 029 000 Comunicazione 9x 9x 13 02 074 000 Persona di contatto 9x 9x 9x 13 03 000 000 Destinatario 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 13 03 016 000 Nome 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 13 03 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 13 03 028 000 Tipologia di persona 1x 1x 13 03 018 000 Indirizzo 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 13 03 029 000 Comunicazione 9x 9x 13 04 000 000 Importatore 1x 13 04 016 000 Nome 1x 13 04 017 000 Numero di identificazione 1x 13 04 018 000 Indirizzo 1x 13 05 000 000 Dichiarante 1x 13 05 016 000 Nome 1x 13 05 017 000 Numero di identificazione 1x 13 05 018 000 Indirizzo 1x 13 05 029 000 Comunicazione 9x 13 05 074 000 Persona di contatto 9x 13 06 000 000 Rappresentante 1x 13 06 016 000 Nome 1x 13 06 017 000 Numero di identificazione 1x 13 06 030 000 Status 1x 13 06 018 000 Indirizzo 1x 13 06 029 028 Comunicazione 9x 13 06 074 000 Persona di contatto 9x 13 07 000 000 Titolare del regime di transito 1x 13 07 016 000 Nome 1x 13 07 017 000 Numero di identificazione 1x 13 07 078 000 Numero di identificazione del titolare del carnet TIR 1x 13 07 018 000 Indirizzo 1x 13 07 074 000 Persona di contatto 1x 13 08 000 000 Venditore 1x 1x 13 08 016 000 Nome 1x 1x 13 08 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 13 08 028 000 Tipologia di persona 1x 1x 13 08 018 000 Indirizzo 1x 1x 13 08 029 000 Comunicazione 9x 13 09 000 000 Acquirente 1x 1x 13 09 016 000 Nome 1x 1x 13 09 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 13 09 028 000 Tipologia di persona 1x 1x 13 09 018 000 Indirizzo 1x 1x 13 09 029 000 Comunicazione 9x 13 10 000 000 Persona che notifica l'arrivo 1x 13 10 017 000 Numero di identificazione 1x 13 10 029 000 Comunicazione 9x 13 11 000 000 Persona che presenta le merci 1x 13 11 017 000 Numero di identificazione 1x 13 12 000 000 Trasportatore 1x 1x 13 12 016 000 Nome 1x 13 12 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 13 12 018 000 Indirizzo 1x 13 12 029 000 Comunicazione 9x 13 12 074 000 Persona di contatto 9x 13 13 000 000 Parte destinataria della notifica 1x 1x 13 13 016 000 Nome 1x 1x 13 13 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 13 13 028 000 Tipologia di persona 1x 1x 13 13 018 000 Indirizzo 1x 1x 13 13 029 000 Comunicazione 9x 9x 13 14 000 000 Attori supplementare della catena di approvvigionamento 99x 99x 99x 99x 99x 99x 13 14 031 000 Ruolo 1x 1x 1x 1x 1x 1x 13 14 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 1x 1x 1x 1x 13 15 000 000 Dichiarante complementare 1x 1x 13 15 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 13 15 032 000 Tipo di presentazione complementare 1x 1x 13 16 000 000 Riferimento fiscale aggiuntivo 99x 99x 13 16 031 000 Ruolo 1x 1x 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA 1x 1x 13 17 000 000 Persona che presenta il manifesto doganale delle merci 1x 13 17 017 000 Numero di identificazione 1x 13 18 000 000 Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali 1x 13 18 017 000 Numero di identificazione 1x 13 19 000 000 Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in regime di custodia temporanea 1x 13 19 017 000 Numero di identificazione 1x 13 20 000 000 Persona che presta la garanzia 1x 13 20 017 000 Numero di identificazione 1x 13 21 000 000 Persona che paga il dazio doganale 1x 13 21 017 000 Numero di identificazione 1x 14 01 000 000 Condizioni di consegna 1x 14 01 035 000 Codice INCOTERM 1x 14 01 036 000 UN/LOCODE 1x 14 01 020 000 Paese 1x 14 01 037 000 Luogo 1x 14 02 000 000 Spese di trasporto 1x 1x 1x 14 02 038 000 Metodo di pagamento 1x 1x 1x 14 03 000 000 Dazi e imposte 99x 14 03 039 000 Tipo di imposta 1x 14 03 038 000 Metodo di pagamento 99x 14 03 042 000 Importo della tassa da versare 1x 14 03 040 000 Base imponibile 99x 14 16 000 000 Importo totale di dazi e imposte 1x 14 17 000 000 Unità monetaria interna 1x 14 04 000 000 Aggiunte e detrazioni 99x 99x 14 04 008 000 Codice 1x 1x 14 04 014 000 Importo 1x 1x 14 05 000 000 Valuta della fattura 1x 1x 14 06 000 000 Importo totale fatturato 1x 1x 14 07 000 000 Indicatori di valutazione 1x 14 08 000 000 Importo dell'articolo fatturato 1x 14 09 000 000 Tasso di cambio 1x 14 10 000 000 Metodo di valutazione 1x 14 11 000 000 Preferenza 1x 14 12 000 000 Valore postale 1x 1x 14 12 012 000 Codice valuta 1x 1x 14 12 014 000 Importo 1x 1x 14 13 000 000 Spese postali 1x 1x 14 13 012 000 Codice valuta 1x 1x 14 13 014 000 Importo 1x 1x 14 14 000 000 Valore intrinseco 1x 14 14 012 000 Codice valuta 1x 14 14 014 000 Importo 1x 14 15 000 000 Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione 1x 1x 14 15 012 000 Codice valuta 1x 1x 14 15 014 000 Importo 1x 1x 15 01 000 000 Data e ora stimate di partenza 1x 15 02 000 000 Data e ora effettive di partenza 1x 15 03 000 000 Data e ora stimate di arrivo 1x 15 04 000 000 Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico 1x 1x 15 05 000 000 Data e ora effettive di arrivo 1x 15 06 000 000 Data della dichiarazione 1x 15 07 000 000 Periodo di validità richiesto per la prova 1x 15 08 000 000 Data e ora di presentazione delle merci 1x 15 09 000 000 Data di accettazione 1x 1x 16 02 000 000 Stato membro destinatario 1x 16 02 020 000 Paese 1x 16 03 000 000 Paese di destinazione 1x 1x 1x 1x 16 04 000 000 Regione di destinazione 1x 1x 16 05 000 000 Luogo di consegna 1x 1x 16 05 036 000 UN/LOCODE 1x 1x 16 05 020 000 Paese 1x 1x 16 05 037 000 Luogo 1x 1x 16 06 000 000 Paese di spedizione 1x 1x 1x 1x 1x 16 07 000 000 Paese di esportazione 1x 1x 16 08 000 000 Paese di origine 1x 1x 16 09 000 000 Paese di origine preferenziale 1x 16 10 000 000 Regione di spedizione 1x 16 11 000 000 Paesi di transito dei mezzi di trasporto 99x 16 11 020 000 Paese 1x 16 12 000 000 Paese di transito della spedizione 99x 99x 16 12 020 000 Paese 1x 1x 16 13 000 000 Luogo di carico 1x 16 13 036 000 UN/LOCODE 1x 16 13 020 000 Paese 1x 16 13 037 000 Luogo 1x 16 14 000 000 Luogo di scarico 1x 16 14 036 000 UN/LOCODE 1x 16 14 020 000 Paese 1x 16 14 037 000 Luogo 1x 16 15 000 000 Ubicazione delle merci 1x 1x 16 15 045 000 Tipo di ubicazione 1x 1x 16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione 1x 1x 16 15 036 000 UN/LOCODE 1x 1x 16 15 047 000 Ufficio doganale 1x 1x 16 15 048 000 GNSS 1x 1x 16 15 051 000 Operatore economico 1x 1x 16 15 052 000 Numero di autorizzazione 1x 1x 16 15 053 000 Identificativo supplementare 1x 1x 16 15 018 000 Indirizzo 1x 1x 16 15 081 000 Indirizzo codice postale 1x 1x 16 15 074 000 Persona di contatto 9x 9x 16 16 000 000 Luogo di accettazione 1x 1x 16 16 036 000 UN/LOCODE 1x 1x 16 16 020 000 Paese 1x 1x 16 16 037 000 Luogo 1x 1x 16 17 000 000 Itinerario vincolante 1x 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita 1x 17 01 001 000 Numero di riferimento 1x 17 02 000 000 Ufficio doganale di esportazione 1x 17 02 001 000 Numero di riferimento 1x 17 03 000 000 Ufficio doganale di partenza 1x 17 03 001 000 Numero di riferimento 1x 17 04 000 000 Ufficio doganale di transito 9x 17 04 001 000 Numero di riferimento 1x 17 05 000 000 Ufficio doganale di destinazione 1x 17 05 001 000 Numero di riferimento 1x 17 06 000 000 Ufficio doganale di uscita per il transito 9x 17 06 001 000 Numero di riferimento 1x 17 07 000 000 Ufficio doganale di prima entrata 1x 17 07 001 000 Numero di riferimento 1x 17 08 000 000 Ufficio doganale di prima entrata effettivo 1x 17 08 001 000 Numero di riferimento 1x 17 09 000 000 Ufficio doganale di presentazione 1x 17 09 001 000 Numero di riferimento 1x 17 10 000 000 Ufficio doganale di controllo 1x 17 10 001 000 Numero di riferimento 1x 18 01 000 000 Massa netta 1x 1x 18 02 000 000 Unità supplementari 1x 18 03 000 000 Massa lorda totale 1x 1x 1x 18 04 000 000 Massa lorda 1x 1x 1x 1x 1x 1x 18 05 000 000 Descrizione delle merci 1x 1x 1x 18 06 000 000 Imballaggio 99x 99x 99x 18 06 003 000 Tipo di colli 1x 1x 1x 18 06 004 000 Numero di colli 1x 1x 1x 18 06 054 000 Marchi di spedizione 1x 1x 1x 18 07 000 000 Merci pericolose 99x 99x 18 07 055 000 Numero UN 1x 1x 18 08 000 000 Codice CUS 1x 1x 1x 18 09 000 000 Codice delle merci 1x 1x 1x 18 09 056 000 Codice della sottovoce del sistema armonizzato 1x 1x 1x 18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata 1x 1x 1x 18 09 058 000 Codice TARIC 1x 18 09 059 000 Codice addizionale TARIC 99x 18 09 060 000 Codice addizionale nazionale 99x 18 10 000 000 Tipo di merci 1x 1x 19 01 000 000 Indicatore del container 1x 1x 1x 19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto 9x 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera 1x 1x 1x 19 04 000 000 Modo di trasporto interno 1x 1x 19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza 999x 999x 999x 19 05 061 000 Tipo di identificazione 1x 1x 19 05 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 19 05 062 000 Nazionalità 1x 1x 19 06 000 000 Mezzo di trasporto all'arrivo 1x 1x 19 06 061 000 Tipo di identificazione 1x 1x 19 06 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 19 07 000 000 Materiale di trasporto 9,999x 9,999x 9,999x 9,999x 9,999x 19 07 063 000 Numero di identificazione del container 1x 1x 1x 1x 1x 19 07 044 000 Riferimento delle merci 9,999x 9,999x 19 07 064 000 Tipo di identificazione e dimensioni del container 1x 1x 1x 1x 19 07 065 000 Stato di riempimento del container 1x 1x 1x 1x 19 07 066 000 Codice del tipo di fornitore del container 1x 1x 1x 1x 19 08 000 000 Mezzo di trasporto attivo alla frontiera 1x 9x 1x 19 08 061 000 Tipo di identificazione 1x 1x 1x 19 08 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 1x 19 08 062 000 Nazionalità 1x 1x 1x 19 08 067 000 Tipo di mezzo di trasporto 1x 19 09 000 000 Mezzo di trasporto passivo alla frontiera 999x 999x 999x 19 09 061 000 Tipo di identificazione 1x 1x 1x 19 09 017 000 Numero di identificazione 1x 1x 1x 19 09 062 000 Nazionalità 1x 1x 1x 19 09 067 000 Tipo di mezzo di trasporto 1x 1x 1x 19 10 000 000 Sigilli 99x 99x 99x 99x 19 10 068 000 Numero di sigilli 1x ( *1 ) 1x ( *1 ) 1x ( *1 ) 1x ( *1 ) 19 10 015 000 Identificativo 1x 1x 1x 1x 19 11 000 000 Numero di identificazione del contenitore 9,999x 9,999x 99 01 000 000 Numero d'ordine del contingente 1x 99 02 000 000 Tipo di garanzia 9x 99 03 000 000 Riferimento della garanzia 99x 99 03 069 000 GRN 1x 99 03 070 000 Codice di accesso 1x 99 03 012 000 Valuta 1x 99 03 071 000 Importo da coprire 1x 99 03 072 000 Ufficio doganale di garanzia 1x 99 03 073 000 Altro riferimento della garanzia 1x 99 04 000 000 Garanzia non valida in 99x 99 05 000 000 Natura dell'operazione 1x 1x 99 06 000 000 Valore statistico 1x TITOLO II Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche (1) Introduzione Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le dichiarazioni e le notifiche presentate per via elettronica. (2) Codici 11 01 000 000 Tipo di dichiarazione Codice Descrizione Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato B, titolo I, Regolamento delegato (UE) 2015/2446 C Merci unionali non vincolate ad un regime di transito D3 CO Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri. Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale di cui alla colonna B3 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione. Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 1 ) o della direttiva 2008/118/CE ( 2 ) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alle colonne B4 e H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. B3, B4, H1, H5, I1 EX Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne B1, B2 e C1 e per la riesportazione di cui alla colonna B1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. B1, B2, C1 IM Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Per il vincolo delle merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 o I1 T Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del presente regolamento. D1, D2, D3 T1 Merci vincolate al regime di transito unionale esterno. D1, D2, D3 T2 Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 227 del codice, tranne ove si applichi l'articolo 293, paragrafo 2. D1, D2, D3 T2F Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. D1, D2, D3 T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali. E1, E2 T2LF Prova attestante la posizione doganale di merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali. E1, E2 T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992. E1 T2SM Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992. D1, D2 TD Merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, del codice. D3 TIR Merci vincolate al regime TIR (Transport Internationaux Routiers). D1, D2 X Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice. D3 11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare A per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice) B per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice) C per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice) D per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice E per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice F per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice R Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) X per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E S per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate di natura generale o periodica codificate come C ed F Z per una dichiarazione complementare di natura generale o periodica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice U per una dichiarazione complementare riepilogativa relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F V per una dichiarazione complementare riepilogativa nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice 11 04 000 000 Indicatore di circostanze particolari Devono essere utilizzati i codici seguenti: Codici Descrizione A20 Dichiarazione sommaria di uscita - Spedizioni per espresso F10 Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico diretta contenente le informazioni necessarie del destinatario F11 Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico principale (master) con sottostanti polizze di carico emesse da spedizionieri contenenti (house) le informazioni necessarie del destinatario al livello della polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere F12 Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master) F13 Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico diretta F14 Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house) F15 Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme parziale di dati - Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house) contenente le informazioni necessarie del destinatario F16 Trasporto via mare e per vie navigabili interne — Insieme di dati parziale — Informazioni necessarie che devono essere fornite dal destinatario al livello più basso del contratto di trasporto (polizza di carico house di livello più basso, in cui la polizza di carico principale (master) non è una polizza di carico diretta) F20 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico F21 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo principale (master) presentata prima dell'arrivo F22 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo - Insieme di dati parziale presentato da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F23 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 senza numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master) F24 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master) F25 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master) presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F26 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contenente informazioni complementari sulla lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) F27 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo F28 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico - Lettera di trasporto aereo diretta F29 Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo - Lettera di trasporto aereo diretta F30 Spedizioni per espresso — Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo F31 Spedizioni per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme completo di dati presentato prima dell'arrivo dall'operatore espresso F32 Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Insieme di dati minimo da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, second o comma F33 Spedizione per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo — Insieme di dati parziale fornito da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F40 Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto su strada principale (master) F41 Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto per ferrovia principale (master) F42 Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo principale (master) contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione F43 Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F44 Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F45 Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master) F50 Modo di trasporto su strada F51 Modo di trasporto per ferrovia G4 Dichiarazione di custodia temporanea G5 Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea 11 05 000 000 Indicatore di reintroduzione I codici applicabili sono: 0 No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che entrano per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione) 1 Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite) 11 06 001 000 Indicatore di spedizione frazionata I codici applicabili sono: 0 No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) completa) 1 Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) frazionata) 11 07 000 000 Sicurezza I codici applicabili sono: Codice Descrizione Spiegazione 0 N. La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata 1 ENS La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata 2 EXS La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita 3 ENS e EXS La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata 11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta I codici applicabili sono: 0 No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta) 1 Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta) 11 09 000 000 Regime I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito. Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto. Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale. Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; terza operazione — riesportazione = 3151). Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea. Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121). I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente. Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro. Elenco dei regimi a fini di codificazione Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre. 00 Indica che non esiste un regime precedente (a). 01 Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano. Esempio : Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie. 07 Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate. Spiegazione : Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Esempi : Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso. Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso. 10 Esportazione definitiva Esempio : Esportazione di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE. 11 Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo. Spiegazione : Esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice. Esempio : Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima che le foglie di tabacco non unionale siano vincolate al regime del perfezionamento attivo. 21 Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22. Esempio : Regime di perfezionamento passivo a norma degli articoli da 259 a 262 del codice. L'applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio) non è coperta da questo codice. 22 Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23. Il presente codice riguarda le seguenti situazioni: — applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ( 3 ) ); — esportazione temporanea di merci dal territorio dell'Unione a fini di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera senza che debbano essere versati dazi doganali alla reimportazione. 23 Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali. Esempio : Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc. 31 Riesportazione Spiegazione : Riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime speciale. Esempio : Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale e successivamente dichiarate per essere riesportate. 40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci. Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale. Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice. Esempi: — Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise — Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania — Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio. 42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. Spiegazione : L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA. Esempi : Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale. Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. 43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo. Esempio : Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione. 44 Uso finale Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esempio : Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea. Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento. 45 Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale Spiegazione : Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica. Esempi : Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso. Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro. 46 Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono. Spiegazione : Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice. Esempio : Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo. 48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose. Spiegazione : Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice. 51 Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo Spiegazione : perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice. 53 Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea. Spiegazione : Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea. Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice. Esempio : Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione. 54 Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a). Spiegazione : Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali. Esempio : Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154). 61 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci. Spiegazione : Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA. 63 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. Spiegazione : L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA. Esempi : Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale. Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. 68 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Spiegazione : Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica. Esempio : Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale. 71 Vincolo delle merci al regime di deposito doganale 76 Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice. Esempio : Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione ( GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7 )). A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice). In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione. 77 Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione. Esempio : Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine ( GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12 )). 78 Vincolo di merci al regime di zona franca a) 95 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate. Spiegazione : Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate. Esempio : Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso. 96 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso. Spiegazione : Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso. Esempio : Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso. Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446] Dichiarazioni Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso B1 Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione 10, 11, 23, 31 B2 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento passivo 21, 22 B3 Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali 76, 77 B4 Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali 10 C1 Dichiarazione semplificata di esportazione 10, 11, 23, 31 H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 H2 Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale 71 H3 Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea 53 H4 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo 51 H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali 40, 42, 61, 63, 95, 96 H6 Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica 01, 07, 40 H7 Dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 4 000 I1 Dichiarazione semplificata di importazione 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68 11 10 000 000 Regime aggiuntivo Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito: Axx Perfezionamento attivo (articolo 256 del codice) Bxx Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice) Cxx Franchigie (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 4 ) ) Dxx Ammissione temporanea (regolamento delegato (UE) 2015/2446) Exx Prodotti agricoli Fxx Altro Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice) Codice Descrizione Importazione A04 Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA) A10 Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice) Codice Descrizione Importazione B02 Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci) B03 Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard) B06 Prodotti trasformati rispediti - solo IVA Esportazione B51 Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo B52 Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia B53 Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA B54 Solo perfezionamento passivo IVA Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) ( *2 ) Codice Descrizione N. dell'articolo C01 Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 3 C02 Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio 12, paragrafo 1 C03 Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio 12, paragrafo 2 C04 Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 17 C06 Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti 21 C07 Spedizioni di valore trascurabile 23 C08 Spedizioni inviate da un privato a un altro privato 25 C09 Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione 28 C10 Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro 34 C11 Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009 42 C12 Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009 43 C13 Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 44-45 C14 Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione 51 C15 Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca 53 C16 Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali 54 C17 Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici 57 C18 Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali 59 C19 Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali 60 C20 Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti 61, paragrafo 1 a) C21 Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti 66 C22 Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili). 67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2 C23 Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2 C24 Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2 C25 Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2 C26 Merci importate e destinate alle vittime di calamità 74 C27 Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 81, lett. a) C28 Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti 82, lett. a) C29 Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato 85 C30 Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale 86 C31 Stampati a carattere pubblicitario 87 C32 Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile 90, lett. a) C33 Merci importate per esami, analisi o prove 95 C34 Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale 102 C35 Documentazione a carattere turistico 103 C36 Documentazione di varia natura 104 C37 Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto 105 C38 Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto 106 C39 Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali 107 C40 Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra 112 C41 Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre 113 C42 Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno) 9, paragrafo 1 C43 Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno) 10 C44 Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione 20 C45 Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione 35 C46 Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali. 38 C47 Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo 39 C48 Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA 41 C49 Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose 61, paragrafo 1, lett. b) C50 Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito 61, paragrafo 1, lettera c) C51 Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 81, lett. b) C52 Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione 81, lett. c) C53 Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale 81, lettera d) C54 Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti 82, lett. b) C55 Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia 82, lett. c) C56 Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine 89 C57 Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile 90, paragrafo 1, lett. b) C58 Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione 90, paragrafo 1, lettera c) C59 Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile 90, paragrafo 1, lettera d) C60 Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia) 12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a) C61 Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia) 12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a) Franchigia dai dazi all'esportazione C71 Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo 115 C72 Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione 121 C73 Spedizioni di valore trascurabile 114 C74 Prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento ottenuti nel territorio doganale dell'Unione su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione. 116 C75 Sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio doganale in prossimità immediata di tale paese terzo. 119 Ammissione temporanea Codice Descrizione N. dell'articolo D01 Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi) 208 e 209 D02 Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi) 210 e 211 D03 Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne 212 D04 Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva 219 D05 Materiale destinato al conforto dei marittimi 220 D06 Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi 221 D07 Materiale medico-chirurgico e di laboratorio 222 D08 Animali (di età minima di dodici mesi) 223 D09 Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera 224 D10 Supporti del suono, di immagini o d'informazione 225 D11 Materiale promozionale 225 D12 Materiali professionali 226 D13 Materiali pedagogici e scientifici 227 D14 Imballaggi, pieni 228 D15 Imballaggi, vuoti 228 D16 Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi 229 D17 Utensili e strumenti speciali 230 D18 Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni 231, lett. a) D19 Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita 231, lett. b) D20 Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi) 231, lett. c) D21 Campioni 232 D22 Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi) 233 D23 Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita 234, paragrafo 1 D24 Spedizioni in visione (sei mesi) 234, paragrafo 2 D25 Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato 234, paragrafo 3, lett. a) D26 Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta 234, paragrafo 3, lett. b) D27 Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature 235 D28 Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico 236, lett. b) D29 Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi 236, lett. a) D30 Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio 216 D51 Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione 206 Prodotti agricoli Codice Descrizione Importazione E01 Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6) E02 Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) ( *3 ) Esportazione E51 Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, oggetto di un titolo di esportazione. E52 Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, che non richiedono un titolo di esportazione E53 Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantitativi limitati, che non richiedono un titolo di esportazione E61 Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, subordinati a un titolo di restituzione. E62 Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, non subordinati a un titolo di restituzione. E63 Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantità limitata, senza un titolo di restituzione. E64 Approvvigionamento di merci ammissibili alle restituzioni (articolo 33 del regolamento (CE) n. 612/2009) ( *4 ) E65 Entrata nel deposito di approvvigionamento (articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009) E71 Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo Altro Codice Descrizione Importazione F01 Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice) F02 Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole) F03 Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate) F04 Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice) F05 Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE) F06 Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE F07 Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice) F15 Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice) F16 Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale F21 Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato F22 Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato F44 Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice F45 Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) ( *5 ) F46 Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice F47 Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice F48 Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE F49 Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE Esportazione F61 Approvvigionamento e rifornimento di combustibile F65 Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice F75 Merci spedite nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice) 12 01 000 000 Documento precedente 12 01 001 000 Numero di riferimento Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura: Campo Contenuto Formato Esempi 1 Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA) n2 21 2 Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2) a2 RO 3 Identificativo unico del messaggio per anno e per paese an 12 9876AB889012 4 Identificativo del regime a1 B 5 Cifra di controllo an1 1 Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo. Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente. Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN. Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime Codice Regime A Solo esportazione B Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita C Solo dichiarazione sommaria di uscita D Notifica di riesportazione E Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali J Solo dichiarazione di transito K Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita L Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata M Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata P Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci R Solo dichiarazione di importazione S Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata T Solo dichiarazione sommaria di entrata U Dichiarazione di custodia temporanea V Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali W Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata Z Notifica di arrivo 12 01 002 000 Tipo I documenti precedenti devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC. 12 02 000 000 Menzioni speciali 12 02 008 000 Codice Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre: Codice 0xxxx - categoria generale Codice 1xxxx - importazione Codice 2xxxx - transito Codice 3xxxx - esportazione Codice 4xxxx - altro Codice Base giuridica Oggetto Menzioni speciali 00100 Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione doganale “Autorizzazione semplificata” 00700 Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento del perfezionamento attivo “PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF” 00800 Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale) “PA MCP” 00900 Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento dell'ammissione temporanea “AT” e il pertinente numero di autorizzazione 01000 Articolo 36, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 Il bagaglio personale di un agente diplomatico è esente da ispezione. “Merci diplomatiche - Esenzione dall'ispezione” 10600 Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario. “Destinatario sconosciuto” 20100 Articolo 18 del “regime comune di transito” ( *6 ) Esportazione da un paese di transito comune soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni 20200 Articolo 18 del “regime comune di transito” ( *6 ) Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi 20300 Articolo 18 del “regime comune di transito” Esportazione “Esportazione” 30300 Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice Esportazioni di merci soggette al regime di uso finale “E-U” 30500 Articolo 329, paragrafo 7 Richiesta che l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico per il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell'Unione sia l'ufficio doganale di uscita. Ufficio doganale di uscita 30600 Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario “Destinatario sconosciuto” 30700 Articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Richiesta di un bollettino di informazione INF 3 “INF3” 40100 Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali “Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali” 12 03 000 000 Documento giustificativo 12 03 002 000 Tipo a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC. b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad es.: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro. 12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo 12 04 002 000 Tipo a) I riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC. b) I riferimenti aggiuntivi devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro. 12 05 000 000 Documento di trasporto 12 05 002 000 Tipo I documenti di trasporto devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti di trasporto e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC. 12 11 000 000 Deposito 12 11 002 000 Tipo Carattere che identifica il tipo di deposito: R Deposito doganale pubblico di tipo I S Deposito doganale pubblico di tipo II T Deposito doganale pubblico di tipo III U Deposito doganale privato V Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci S Deposito non doganale Z Zona franca 13 01 000 000 Esportatore 1301 017 000 Numero di identificazione La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente: Campo Contenuto Formato 1 Codice paese a2 2 Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo an..15 Codice paese: si utilizza il codice paese definito nel titolo I per il dato 1 301 018 020 (Esportatore - Indirizzo - Paese). 13 02 000 000 Speditore 13 02 028 000 Tipologia di persona Devono essere utilizzati i codici seguenti: 1 Persona fisica 2 Persona giuridica 3 Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire. 13 02 029 000 Comunicazione 13 02 029 002 Tipo Devono essere utilizzati i codici seguenti: EM Posta elettronica TE Telefono 13 06 000 000 Rappresentante 13 06 030 000 Status Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome e dell'indirizzo completi: 2 Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice) 3 Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice) 13 14 000 000 Attore supplementare della catena di approvvigionamento 13 14 031 000 Ruolo Le seguenti parti possono essere dichiarate: Codice ruolo Parte Descrizione CS Consolidatore Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali FW Spedizioniere Parte che organizza la spedizione di merci MF Fabbricante Parte che fabbrica le merci WH Depositario Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito 13 15 000 000 Dichiarante complementare 13 15 032 000 Tipo di presentazione complementare Possono essere utilizzati i seguenti tipi di presentazione supplementare: Tipo Descrizione 1 Presentazione a livello house 2 Presentazione al sottolivello house (sub-house) 13 16 000 000 Riferimento fiscale aggiuntivo 13 16 031 000 Ruolo Le seguenti parti possono essere dichiarate: Codice ruolo Parte Descrizione FR1 Importatore Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE FR2 Acquirente Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE FR3 Rappresentante fiscale Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore FR4 Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE FR5 Venditore (IOSS) Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva FR7 Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue: Campo Contenuto Formato 1 Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL) a2 2 Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE an..15 Se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime. 14 01 000 000 Condizioni di consegna 14 01 035 000 Codice INCOTERM I codici e le dichiarazioni da inserire sono i seguenti: Codice Incoterm Incoterm - CCI/CEE Significato Luogo da precisare Codici applicabili a tutti i modi di trasporto EXW (Incoterm 2020) Franco fabbrica Luogo di consegna convenuto FCA (Incoterm 2020) Franco vettore Luogo di consegna convenuto CPT (Incoterm 2020) Trasporto pagato fino a Luogo di destinazione convenuto CIP (Incoterm 2020) Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a Luogo di destinazione convenuto DPU (Incoterm 2020) Reso al luogo di destinazione scaricato Luogo di destinazione convenuto DAP (Incoterm 2020) Reso al luogo di destinazione Luogo di destinazione convenuto DDP (Incoterm 2020) Reso sdoganato Luogo di destinazione convenuto DAT (Incoterm 2010) Reso al terminal Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne FAS (Incoterm 2020) Franco sotto bordo Porto d'imbarco convenuto FOB (Incoterm 2020) Franco a bordo Porto d'imbarco convenuto CFR (Incoterm 2020) Costo e nolo Porto di destinazione convenuto CIF (Incoterm 2020) Costo, assicurazione e nolo Porto di destinazione convenuto XXX Altre condizioni di consegna Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto 14 02 000 000 Spese di trasporto 14 02 038 000 Metodo di pagamento Devono essere utilizzati i codici seguenti: A Pagamento in contanti B Pagamento con carta di credito C Pagamento con assegno D Altri (per esempio, con addebito su un conto) H Trasferimento elettronico dei fondi S Titolare del conto presso il trasportatore Z Non prepagato 14 03 000 000 Dazi e imposte 14 03 039 000 Tipo di imposta I codici applicabili sono i seguenti: A00 Dazio all'importazione A30 Dazi antidumping definitivi A35 Dazi antidumping provvisori A40 Dazi compensativi definitivi A45 Dazi compensativi provvisori B00 IVA C00 Dazio all'esportazione E00 Dazi percepiti per altri paesi 14 03 038 000 Metodo di pagamento I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri: A Pagamento in contanti B Pagamento con carta di credito C Pagamento con assegno D Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale) E Dilazione di pagamento G Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE) H Trasferimento elettronico dei fondi J Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi K Credito accise o rimborso accise O Garanzia presso l'organismo d'intervento P Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale R Garanzia dell'importo da corrispondere S Garanzia individuale T Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale U Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente V Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale 14 04 000 000 Aggiunte e detrazioni 14 04 008 000 Codice Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice): AB commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto AD container e imballaggio AE materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate AF utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate AG materiali consumati nella produzione delle merci importate AH i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate AI corrispettivi (royalty) e diritti di licenza AJ proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore AK le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea AL pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice) AN Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice) BA le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione BB le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione BC i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci BD gli oneri per interessi BE le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate BF le commissioni di acquisto. BG detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 14 07 000 000 Indicatori di valutazione Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è “0” o “1”. Ciascuna cifra “1” o “0” indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione. 1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no 2a cifra: restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice 3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice 4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore. Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice “ 1 000 ”. 14 10 000 000 Metodo di valutazione Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente: Codice Articolo pertinente del codice Metodo 1 70 Valore di transazione delle merci importate 2 74, paragrafo 2, lettera a) Valore di transazione di merci identiche 3 74, paragrafo 2, lettera b) Valore di transazione di merci similari 4 74, paragrafo 2, lettera c) Metodo deduttivo 5 74, paragrafo 2, lettera d) Metodo del valore calcolato 6 74, paragrafo 3 Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale) 14 11 000 000 Preferenza Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2. I codici applicabili sono: (1) Prima cifra del codice 1 Regime tariffario “erga omnes” 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2 4 Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea (2) Le due cifre seguenti del codice 00 Nessuno dei casi seguenti 10 Sospensione tariffaria 18 Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto 19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente 20 Contingente tariffario ( *7 ) 25 Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto ( *7 ) 28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo ( *7 ) 50 Certificato che conferma la natura particolare del prodotto 16 15 000 000 Ubicazione delle merci Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3. 16 15 045 000 Tipo di ubicazione Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito: A Luogo designato B Luogo autorizzato C Luogo approvato D Altro 16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito: Qualificatore Identificativo Descrizione T Indirizzo codice postale Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione. U UN/LOCODE Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. V Identificativo dell'ufficio doganale Utilizzare i codici specificati nel dato 1 701 000 000 Ufficio doganale di uscita W Coordinate GNSS Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896 o /8.774792 o o 50.838068 o / 4.381508 o X Codice EORI Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 13 01 017 000 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo di cui trattasi. S Numero di autorizzazione Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione. Z Indirizzo Indicare l'indirizzo del luogo interessato. Se il codice “X” (codice EORI) o “Y” (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo. 16 17 000 000 Itinerario vincolante I codici applicabili sono: 0 Le merci non sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato. 1 Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato. 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita 17 01 001 000 Numero di riferimento. I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura: — i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3; — i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente: i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire “000”. 19 01 000 000 Indicatore del container I codici applicabili sono: 0 Merci non trasportate in container 1 Merci trasportate in container 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera I codici applicabili sono i seguenti: Codice Descrizione 1 Trasporto via mare 2 Trasporto per ferrovia 3 Trasporto su strada 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto) 7 Installazioni di trasporto fisse 8 Trasporto per via navigabile interna 9 Altro modo di trasporto (propulsione propria) 19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza 19 05 061 000 Tipo di identificazione I codici applicabili sono i seguenti: Codice Descrizione 10 Numero IMO di identificazione della nave 11 Nome della nave 20 Numero del vagone 21 Numero del treno 30 Numero di immatricolazione del veicolo stradale 31 Numero di immatricolazione del rimorchio stradale 40 Numero del volo IATA 41 Numero di registrazione dell'aeromobile 80 Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI) 81 Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna 19 07 000 000 Materiale di trasporto 19 07 064 000 Tipo di identificazione e dimensioni del container Devono essere utilizzati i codici seguenti: Codice Descrizione 1 Cisterna con rivestimento “dime” 2 Cisterna con rivestimento epossidico 6 Cisterna pressurizzata 7 Cisterna refrigerante 9 Cisterna di acciaio inossidabile 10 Container refrigerato di 40 piedi senza controllo attivo della temperatura 12 Europaletta - 80 × 120 cm 13 Paletta scandinava - 100 × 120 cm 14 Rimorchio 15 Container refrigerato di 20 piedi senza controllo attivo della temperatura 16 Paletta scambiabile 17 Semirimorchio 18 Container cisterna di 20 piedi 19 Container cisterna di 30 piedi 20 Container cisterna di 40 piedi 21 Container IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 22 Container IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 23 Container IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 24 Cisterna frigorifera di 20 piedi 25 Cisterna frigorifera di 30 piedi 26 Cisterna frigorifera di 40 piedi 27 Container cisterna IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 28 Container cisterna IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 29 Container cisterna IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 30 Cisterna frigorifera IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 31 Container di 30 piedi con controllo della temperatura 32 Cisterna frigorifera IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee 33 Cassa mobile di lunghezza inferiore a 6,15 metri 34 Cassa mobile di lunghezza compresa fra 6,15 metri e 7,82 metri 35 Cassa mobile di lunghezza compresa fra 7,82 metri e 9,15 metri 36 Cassa mobile di lunghezza compresa fra 9,15 metri e 10,90 metri 37 Cassa mobile di lunghezza compresa fra 10,90 metri e 13,75 metri 38 Paletta a cassa (“Totebin”) 39 Container di 20 piedi con controllo della temperatura 40 Container di 40 piedi con controllo della temperatura 41 Container refrigerato di 30 piedi senza controllo attivo della temperatura 42 Rimorchi doppi 43 Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto apribile (“open top”) 44 Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto fisso (“closed top”) 45 Container di lunghezza interna di 40 piedi con tetto fisso (“closed top”) 19 07 000 000 Stato di riempimento del container Devono essere utilizzati i codici seguenti: Codice Descrizione Significato A Vuoto Indica che il container è vuoto. B Non vuoto Indica che il container non è vuoto. 19 07 066 000 Codice del tipo di fornitore del container Devono essere utilizzati i codici seguenti: Codice Descrizione 1 Fornito dallo spedizioniere 2 Fornito dal vettore 99 02 000 000 Tipo di garanzia I codici applicabili sono i seguenti: Codice Descrizione 0 Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice) 1 Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice) 2 Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice) 3 Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice) 4 Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160) 5 Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ) (articolo 89, paragrafo 9, del codice) 8 Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice) B Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR R Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 89, paragrafo 8, lettera a), del codice) C Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice) D Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice) E Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice) F Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice) G Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice) H Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice) I Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice) J Garanzia non richiesta per il tragitto tra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio - articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito TITOLO III Versioni linguistiche e relativi codici Versioni linguistiche Codici — BG Ограничена валидност — CS Omezená platnost — DA Begrænset gyldighed — DE Beschränkte Geltung — EE Piiratud kehtivus — EL Περιορισμένη ισχύς — ES Validez limitada — FR Validité limitée — HR Ograničena valjanost — IT Validità limitata — LV Ierobežots derīgums — LT Galiojimas apribotas — HU Korlátozott érvényű — MT Validità limitata — NL Beperkte geldigheid — PL Ograniczona ważność — PT Validade limitada — RO Validitate limitată — SL Omejena veljavnost — SK Obmedzená platnost' — FI Voimassa rajoitetusti — SV Begränsad giltighet — EN Limited validity Validità limitata - 99200 — BG Освободено — CS Osvobození — DA Fritaget — DE Befreiung — EE Loobutud — EL Απαλλαγή — ES Dispensa — FR Dispense — HR Oslobođeno — IT Dispensa — LV Derīgs bez zīmoga — LT Leista neplombuoti — HU Mentesség — MT Tneħħija — NL Vrijstelling — PL Zwolnienie — PT Dispensa — RO Dispensă — SL Opustitev — SK Upustenie — FI Vapautettu — SV Befrielse — EN Waiver Dispensa - 99201 — BG Алтернативно доказателство — CS Alternativní důkaz — DA Alternativt bevis — DE Alternativnachweis — EE Alternatiivsed tõendid — EL Εναλλακτική απόδειξη — ES Prueba alternativa — FR Preuve alternative — HR Alternativni dokaz — IT Prova alternativa — LV Alternatīvs pierādījums — LT Alternatyvusis įrodymas — HU Alternatív igazolás — MT Prova alternattiva — NL Alternatief bewijs — PL Alternatywny dowód — PT Prova alternativa — RO Probă alternativă — SL Alternativno dokazilo — SK Alternatívny dôkaz — FI Vaihtoehtoinen todiste — SV Alternativt bevis — EN Alternative proof Prova alternativa - 99202 — BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава) — CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země) — DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt…… (navn og land) — DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) — EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja riik) — EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα) — ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina…… (nombre y país) — FR Différences: marchandises présentées au bureau…… (nom et pays) …… (nom et pays) — HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) — IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) — LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts) — LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė) — HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) — MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż) — NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange- bracht …… (naam en land) — PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj) — PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país) — RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara) — SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država) — SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina). — FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) — SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) — EN Differences: office where goods were presented …… (name and country) Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99 203 — BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, — CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č … — DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. … — DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. — EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piir- anguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… — EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … — ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no … — FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no … — HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. … — IT Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …, — LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfize- ésénekkötelezettsége alá esik — MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru … — NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. — PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … — PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o… — RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo- zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr … — SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. … — SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č …. — FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬ vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja — EN Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No … Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … - 99 204 — BG Одобрен изпращач — CS Schválený odesílatel — DA Godkendt afsender — DE Zugelassener Versender — EE Volitatud kaubasaatja — EL Εγκεκριμένος αποστολέας — ES Expedidor autorizado — FR Expéditeur agréé — HR Ovlašteni pošiljatelj — IT Speditore autorizzato — LV Atzītais nosūtītājs — LT Įgaliotasis siuntėjas — HU Engedélyezett feladó — MT Awtorizzat li jibgħat — NL Toegelaten afzender — PL Upoważniony nadawca — PT Expedidor autorizado — RO Expeditor agreat — SL Pooblaščeni pošiljatelj — SK Schválený odosielateľ — FI Valtuutettu lähettäjä — SV Godkänd avsändare — EN Authorised consignor Speditore autorizzato — 99206 — BG Освободен от подпис — CS Podpis se nevyžaduje — DA Fritaget for underskrift — DE Freistellung von der Unterschriftsleistung — EE Allkirjanõudest loobutud — EL Δεν απαιτείται υπογραφή — ES Dispensa de firma — FR Dispense de signature — HR Oslobođeno potpisa — IT Dispensa dalla firma — LV Derīgs bez paraksta — LT Leista nepasirašyti — HU Aláírás alól mentesítve — MT Firma mhux meħtieġa — NL Van ondertekening vrijgesteld — PL Zwolniony ze składania podpisu — PT Dispensada a assinatura — RO Dispensă de semnătură — SL Opustitev podpisa — SK Upustenie od podpisu — FI Vapautettu allekirjoituksesta — SV Befrielse från underskrift — EN Signature waived Dispensa dalla firma - 99207 — BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY — DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE — DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT — EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD — EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ — ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA — FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE — HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO — IT GARANZIA GLOBALE VIETATA — LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS — LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA — HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS — MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA — NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO GENERALNEJ — PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA — RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ — SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE — SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY — FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY — SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN — EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208 — BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ — DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE — DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG — EE PIIRAMATU KASUTAMINE — ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ — ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA — FR UTILISATION NON LIMITÉE — HR NEOGRANIČENA UPORABA — IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS — LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS — HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT — MT UŻU MHUX RISTRETT — NL GEBRUIK ONBEPERKT — PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE — PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA — RO UTILIZARE NELIMITATĂ — SL NEOMEJENA UPORABA — SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE — FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU — SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING — EN UNRESTRICTED USE UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209 — BG Разни — CS Různí — DA Diverse — DE Verschiedene — EE Erinevad — EL Διάφορα — ES Varios — FR Divers — HR Razni — IT Vari — LV Dažādi — LT Įvairūs — HU Többféle — MT Diversi — NL Diverse — PL Różne — PT Diversos — RO Diverși — SL Razno — SK Rôzne — FI Useita — SV Flera — EN Various Vari - 99211 — BG Насипно — CS Volně loženo — DA Bulk — DE Lose — EE Pakendamata — EL Χύμα — ES A granel — FR Vrac — HR Rasuto — IT Alla rinfusa — LV Berams(lejams) — LT Nesupakuota — HU Ömlesztett — MT Bil-kwantità — NL Los gestort — PL Luzem — PT A granel — RO Vrac — SL Razsuto — SK Voľne ložené — FI Irtotavaraa — SV Bulk — EN Bulk Alla rinfusa - 99212 — BG Изпращач — CS Odesílatel — DA Afsender — DE Versender — EE Saatja — EL Αποστολέας — ES Expedidor — FR Expéditeur — HR Pošiljatelj — IT Speditore — LV Nosūtītājs — LT Siuntėjas — HU Feladó — MT Min jikkonsenja — NL Afzender — PL Nadawca — PT Expedidor — RO Expeditor — SL Pošiljatelj — SK Odosielateľ — FI Lähettäjä — SV Avsändare — EN Consignor» Speditore - 99213 ( *1 ) La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container. ( 1 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 ). ( 2 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi ( GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 ). ( *2 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 ). ( *3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1 ). ( *4 ) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1 ). ( *5 ) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) ( GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5 ). ( *6 ) Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ( GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2 ). ( *7 ) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza. ( *8 ) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23 ). ALLEGATO II «ALLEGATO C FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS) NOTE INTRODUTTIVE 1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico, nonché alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo. 3. Il titolo I comprende i formati relativi ai dati. 4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II. 5. Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali. Esempi di lunghezze e formati del campo: a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa a..4 fino a 4 caratteri alfabetici n..5 fino a 5 caratteri numerici an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore. 6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione. 8. Gli Stati membri possono utilizzare i codici nazionali per i dati 1/11 Regime aggiuntivo, 2/2 Menzioni speciali, 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari, 4/3 Calcolo delle imposte (tipo di imposta), 4/4 Calcolo delle imposte (base imponibile) e 6/17 Codice delle merci (codici aggiuntivi nazionali). Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici. TITOLO I Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche Numero d'ordine del dato Denominazione del dato Formato del dato (Tipo/Lunghezza) Elenco dei codici nel titolo II (S/N) Cardinalità a livello di intestazione Cardinalità a livello di articolo Note 1/1 Tipo di dichiarazione a2 S 1x 1/2 Tipo di dichiarazione supplementare a1 S 1x 1/6 Numero di articolo n..5 N 1x 1/8 Firma/autenticazione an..35 N 1x 1/10 Regime Codice regime richiesto: an2 + Codice regime precedente: an2 S 1x 1/11 Regime aggiuntivo Codici unionali: a1 + an2 OPPURE Codici nazionali: n1 + an2 S 99x I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. 2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Tipo di documento precedente: an..3 + Riferimento del documento precedente: an..35 + Identificatore degli articoli: n..5 + Tipo di colli: an..2 Numero di colli: n..8 Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 + Quantità: n..16,6 S 9,999x 99x Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4. 2/2 Menzioni speciali Versione codificata (Codici unionali): n1 + an4 OPPURE ( codici nazionali ): a1 + an4 OPPURE Descrizione con testo libero: an..512 S 99x 99x I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3 + (se applicabile) Identificativo del documento: an..35 OPPURE Tipo di documento (codici nazionali): n1 + an3 + (se applicabile) Identificativo del documento: an..35 + (se applicabile) Nome dell'autorità di emissione: an..70 + Data di validità: n8 (aaaammgg) + Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 + Quantità: n..16,6 + Codice valuta: a3 + Importo: n..16,2 S 99x 99x Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4. I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. 2/4 Numero di riferimento/UCR an..35 N 1x 1x Questo dato può assumere la forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. 2/5 LRN an..22 N 1x 2/6 Dilazione di pagamento an..35 N 1x 2/7 Identificazione del deposito Tipo di deposito: a1 + Identificativo del deposito: an..35 S 1x 3/1 Esportatore Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 N 1x 1x Codice paese: I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori ( 1 ) per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese ( GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2 ). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice “00200” insieme a un elenco degli esportatori a norma delle note descritte per il dato 3/1 Esportatore al titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 3/2 N. di identificazione dell'esportatore an..17 N 1x 1x La struttura del codice EORI è definita nel titolo II. La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II. 3/15 Importatore Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 3/16 N. di identificazione dell'importatore an..17 N 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/17 Dichiarante Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 3/18 N. di identificazione del dichiarante an..17 N 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/19 Rappresentante Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 3/20 N. di identificazione del rappresentante an..17 N 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/21 Codice di qualifica del rappresentante n1 S 1x 3/24 Venditore Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 3/25 N. di identificazione del venditore an..17 N 1x 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/26 Acquirente Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Numero di telefono: an..50 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 3/27 N. di identificazione dell'acquirente an..17 N 1x 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/37 N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento Codice ruolo: a..3 + Identificativo: an..17 S 99x 99x I codici ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II. Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/39 Numero di identificazione del titolare dell'autorizzazione Codice del tipo di autorizzazione: an..4 + Identificativo: an..17 N 99x Per il codice del tipo di autorizzazione devono essere utilizzati i codici definiti nell'allegato A per il dato 1/1 Tipo di codice domanda/decisione. Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi Codice ruolo: an3 + Numero di identificazione IVA: an..17 S 99x 99x I codici ruolo dei riferimenti fiscali aggiuntivi sono definiti nel titolo II. 3/41 N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione preventiva di una dichiarazione doganale an..17 N 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/45 N. di identificazione della persona che presta la garanzia an..17 N 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/46 N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale an..17 N 1x Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 4/1 Condizioni di consegna Versione codificata: Codice INCOTERM: a3 + UN/LOCODE: an..17 OPPURE Descrizione con testo libero: Codice INCOTERM: a3 + codice paese: a2 + nome del luogo: an..35 S 1x I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. Il codice previsto per la descrizione del luogo deve essere conforme alla struttura dell'UN/LOCODE. Se non esiste alcun codice UN/LOCODE per il luogo, utilizzare il codice paese indicato per il dato 3/1 Esportatore seguito dal nome del luogo. 4/3 Calcolo delle imposte — Tipo di imposta Codici unionali: a1 + n2 OPPURE Codici nazionali: n1 + an2 S 99x I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II. 4/4 Calcolo delle imposte — Base imponibile Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..6 + Quantità: n..16,6 OPPURE Importo: n..16,2 N 99x Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori sarà an.. 6, ma non sarà mai un formato n.. 6, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato sarà n..6. 4/5 Calcolo delle imposte — Aliquota d'imposta n..17,3 N 99x 4/6 Calcolo delle imposte — Importo della tassa da versare n..16,2 N 99x 4/7 Calcolo delle imposte - Totale n..16,2 N 1x 4/8 Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento a1 S 99x 4/9 Aggiunte e detrazioni Codice: a2 + Importo: n..16,2 S 99x 99x 4/10 Valuta della fattura a3 N 1x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. 4/11 Importo totale fatturato n..16,2 N 1x 4/12 Unità monetaria interna a3 N 1x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. 4/13 Indicatori di valutazione an4 S 1x 4/14 Prezzo/importo dell'articolo n..16,2 N 1x 4/15 Tasso di cambio n..12,5 N 1x 4/16 Metodo di valutazione n1 S 1x 4/17 Preferenza n3 (n1+n2) S 1x La Commissione pubblicherà periodicamente l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e note. 4/18 Valore Codice valuta: a3 + Valore: n..16,2 N 1x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. 4/19 Spese di trasporto a destinazione finale Codice valuta: a3 + Importo: n..16,2 N 1x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. 5/8 Codice del paese di destinazione a2 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166 alfa-2. 5/9 Codice della regione di destinazione an..9 N 1x 1x I codici sono definiti dallo Stato membro interessato. 5/14 Codice paese di spedizione/esportazione a2 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 5/15 Codice del paese di origine a2 N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 5/16 Codice del paese di origine preferenziale an..4 N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Se la prova dell'origine si riferisce a un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. 5/23 Ubicazione delle merci Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + In forma codificata: Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OPPURE Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 S 1x La struttura del codice è definita nel titolo II. 5/26 Ufficio doganale di presentazione an8 N 1x L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). 5/27 Ufficio doganale di controllo an8 N 1x L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). 5/31 Data di accettazione n8 (aaaammgg) N 1x 1x 6/1 Massa netta (kg) n..16,6 N 1x 6/2 Unità supplementari n..16,6 N 1x 6/5 Massa lorda (kg) n..16,6 N 1x 1x 6/8 Descrizione delle merci an..512 N 1x 6/9 Tipo di colli an..2 N 99x L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente della raccomandazione UNECE 21. 6/10 Numero di colli n..8 N 99x 6/11 Marchi di spedizione an..512 N 99x 6/13 Codice CUS an8 N 1x Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS). 6/14 Codice della merce - codice della nomenclatura combinata an..8 N 1x 6/15 Codice della merce - codice TARIC an2 N 1x Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione). 6/16 Codice della merce - codice/i aggiuntivo/i TARIC an4 N 99x Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi). 6/17 Codice merci — Codice o codici aggiuntivi nazionali an..4 N 99x Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati. 6/18 Totale dei colli n..8 N 1x 6/19 Tipo di merci an..3 N 1x Si deve utilizzare l'elenco di codici 136 UPU. 7/2 Container n1 S 1x 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera n1 S 1x 7/5 Modo di trasporto interno n1 N 1x Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera. 7/9 Identità del mezzo di trasporto all'arrivo Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35 N 1x Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. 7/10 Numero di identificazione del container an..17 N 9,999x 9,999x 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera a2 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 8/1 Numero d'ordine del contingente an6 N 1x 8/2 Tipo di garanzia Tipo di garanzia: an 1 S 9x 8/3 Riferimento della garanzia GRN: an..24 + Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8 OPPURE Altro riferimento della garanzia: an..35+ Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8 N 99x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). 8/5 Natura dell'operazione n..2 N 1x 1x Devono essere utilizzati i codici di una cifra elencati nella colonna A della tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 113/2010 ( 2 ) della Commissione (2). Se si utilizzano dichiarazioni doganali su supporto cartaceo, tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella n. 24. Gli Stati membri possono eventualmente prevedere una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, la seconda cifra deve essere inserita nella parte destra della casella n. 24. 8/6 Valore statistico n..16,2 N 1x TITOLO II Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche CODICI 1.   INTRODUZIONE Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche standard in formato elettronico e su supporto cartaceo. 2.   CODICI 1/1. Tipo di dichiarazione IM : Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Per il vincolo di merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri. CO : — Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri. — Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 ) o della direttiva 2008/118/CE ( 4 ) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alla colonna H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 1/2. Tipo di dichiarazione supplementare A per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice) B per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice) C per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice) D per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice E per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice F per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice R Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) X per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E S per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F Z per una dichiarazione complementare nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice. 1/10. Regime I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito. Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto. Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale. Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea. Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121). I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente. Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro. Elenco dei regimi a fini di codificazione Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre. 00 Indica che non esiste un regime precedente (a). 01 Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano. Esempio : Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie. 07 Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate. Spiegazione : Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Esempi : Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso. Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso. 40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci. Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale. Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice. Esempi: — Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise — Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania — Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio. 42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. Spiegazione : L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi. Esempi : Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale. Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. 43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo. Esempio : Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione. 44 Uso finale Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esempio : Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea. Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento. 45 Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale Spiegazione : Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica. Esempi : Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso. Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro. 46 Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono. Spiegazione : Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice. Esempio : Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo. 48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose. Spiegazione : Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice. 51 Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo Spiegazione : perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice. 53 Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea. Spiegazione : Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea. Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice. Esempio : Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione. 54 Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a). Spiegazione : Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali. Esempio : Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154). 61 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci. Spiegazione : Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA. 63 Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. Spiegazione : L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi. Esempi : Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale. Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. 68 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Spiegazione : Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica. Esempio : Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale. 71 Vincolo delle merci al regime di deposito doganale 76 Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice. Esempio : Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione ( GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7 )). A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice). In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione. 77 Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione. Esempio : Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine ( GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12 )). 78 Vincolo di merci al regime di zona franca a) 95 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate. Spiegazione : Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate. Esempio : Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso. 96 Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso. Spiegazione : Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso. Esempio : Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso. Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali Colonne (intestazione della tabella nell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446) Dichiarazioni Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 H2 Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale 71 H3 Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea 53 H4 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo 51 H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali 40, 42, 61, 63, 95, 96 H6 Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica 01, 07, 40 I1 Dichiarazione semplificata di importazione 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68 1/11. Regime aggiuntivo Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito: Perfezionamento attivo Axx Perfezionamento passivo Bxx Franchigie Cxx Ammissione temporanea Dxx Prodotti agricoli Exx Altro Fxx Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice) Codice Descrizione Importazione A04 Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA) A10 Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice) Codice Descrizione Importazione B02 Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci) B03 Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard) B06 Prodotti trasformati rispediti - solo IVA Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio) ( *1 ) Codice Descrizione N. dell'articolo C01 Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 3 C02 Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio 12, paragrafo 1 C03 Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio 12, paragrafo 2 C04 Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 17 C06 Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti 21 C07 Spedizioni di valore trascurabile 23 C08 Spedizioni inviate da un privato a un altro privato 25 C09 Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione 28 C10 Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro 34 C11 Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009 42 C12 Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009 43 C13 Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 44-45 C14 Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione 51 C15 Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca 53 C16 Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali 54 C17 Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici 57 C18 Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali 59 C19 Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali 60 C20 Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti 61, paragrafo 1 a) C21 Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti 66 C22 Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili). 67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2 C23 Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2 C24 Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2 C25 Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili) 68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2 C26 Merci importate e destinate alle vittime di calamità 74 C27 Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 81, lett. a) C28 Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti 82, lett. a) C29 Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato 85 C30 Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale 86 C31 Stampati a carattere pubblicitario 87 C32 Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile 90, lett. a) C33 Merci importate per esami, analisi o prove 95 C34 Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale 102 C35 Documentazione a carattere turistico 103 C36 Documentazione di varia natura 104 C37 Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto 105 C38 Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto 106 C39 Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali 107 C40 Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra 112 C41 Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre 113 C42 Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno) 9, paragrafo 1 C43 Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno) 10 C44 Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione 20 C45 Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione 35 C46 Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali. 38 C47 Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo 39 C48 Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA 41 C49 Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose 61, paragrafo 1, lett. b) C50 Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito 61, paragrafo 1, lettera c) C51 Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione 81, lett. b) C52 Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione 81, lett. c) C53 Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale 81, lettera d) C54 Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti 82, lett. b) C55 Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia 82, lett. c) C56 Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine 89 C57 Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile 90, paragrafo 1, lett. b) C58 Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione 90, paragrafo 1, lettera c) C59 Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile 90, paragrafo 1, lettera d) C60 Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia) 12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a) C61 Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia) 12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a) Ammissione temporanea Codice Descrizione N. dell'articolo D01 Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi) 208 e 209 D02 Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi) 210 e 211 D03 Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne 212 D04 Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva 219 D05 Materiale destinato al conforto dei marittimi 220 D06 Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi 221 D07 Materiale medico-chirurgico e di laboratorio 222 D08 Animali (di età minima di dodici mesi) 223 D09 Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera 224 D10 Supporti del suono, di immagini o d'informazione 225 D11 Materiale promozionale 225 D12 Materiali professionali 226 D13 Materiali pedagogici e scientifici 227 D14 Imballaggi, pieni 228 D15 Imballaggi, vuoti 228 D16 Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi 229 D17 Utensili e strumenti speciali 230 D18 Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni 231, lett. a) D19 Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita 231, lett. b) D20 Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi) 231, lett. c) D21 Campioni 232 D22 Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi) 233 D23 Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita 234, paragrafo 1 D24 Spedizioni in visione (sei mesi) 234, paragrafo 2 D25 Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato 234, paragrafo 3, lett. a) D26 Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta 234, paragrafo 3, lett. b) D27 Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature 235 D28 Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico 236, lett. b) D29 Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi 236, lett. a) D30 Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio 216 D51 Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione 206 Prodotti agricoli Codice Descrizione Importazione E01 Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6) E02 Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) ( *2 ) ( *3 ) Altro Codice Descrizione Importazione F01 Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice) F02 Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole) F03 Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate) F04 Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice) F05 Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE) F06 Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE F07 Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice) F15 Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice) F16 Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale F21 Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato F22 Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato F44 Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice F45 Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) ( *4 ) F46 Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice F47 Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice F48 Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE F49 Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE 2/1. Dichiarazione semplificata/Documento precedente Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–). 1. Il primo elemento (an..3) Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti esposto di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: Elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Elenco dei container 235 Bolle di consegna 270 Distinta del carico 271 Fattura proforma 325 Dichiarazione di custodia temporanea 337 Dichiarazione sommaria di entrata 355 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere (house) 703 Polizza di carico principale (master) 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house) 714 Lettera di vettura ferroviaria 720 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale (master) 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Dichiarazione di transito comune/unionale - Spedizioni miste (T) 820 Dichiarazione di transito comune/unionale esterno (T1) 821 Dichiarazione di transito comune/unionale interno (T2) 822 Documento di controllo T5 823 Prova della posizione doganale di merci unionali T2L 825 Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante CLE Bollettino d'informazione INF3 IF3 Manifesto di carico - procedura semplificata MNS Dichiarazione/Notifica MRN MRN Dichiarazione di transito unionale interno - articolo 227 del codice T2F Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF T2G Prova T2M T2M Dichiarazione semplificata SDE Altro ZZZ Il codice “CLE” incluso in questo elenco corrisponde a “data e riferimento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante” (articolo 182, paragrafo 1, del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg. 2. Il secondo elemento (an..35) Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura: Campo Contenuto Formato Esempi 1 Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA) n2 15 2 Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2) a2 RO 3 Identificativo unico del messaggio per anno e per paese an 12 9876AB889012 4 Identificativo del regime a1 B 5 Cifra di controllo an1 5 Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo. Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente. Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN. Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime Codice Regime Colonne corrispondenti nella tabella del titolo I, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 A Solo esportazione B1, B2, B3 o C1 B Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita Combinazioni di A1 o A2 con B1, B2, B3 o C1 C Solo dichiarazione sommaria di uscita A1 o A2 D Notifica di riesportazione A3 E Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali B4 J Solo dichiarazione di transito D1, D2 o D3 K Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita Combinazioni di D1, D2 o D3 con A1 o A2 L Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata Combinazioni di D1, D2 o D3 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5 M Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci E1, E2 R Solo dichiarazione di importazione H1, H2, H3, H4, H6, H7 ( *5 ) o I1 S Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata Combinazioni di H1, H2, H3, H4, H6, H7 ( *5 ) o I1 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5 T Solo dichiarazione sommaria di entrata F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c o F5 V Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali H5 3. Il terzo elemento (n..5) Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nella dichiarazione sommaria o nel documento precedente. Esempi: — l'articolo interessato della dichiarazione era al 5 o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5” (“821” per il regime di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo); — le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN “16DE9876AB889012R1”. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto “SDE-16DE9876AB889012R1” (“SDE” per la dichiarazione semplificata, “16DE9876AB889012R1” per l'MRN del documento). Se il documento di cui sopra è redatto utilizzando la dichiarazione in dogana su carta (DAU), l'abbreviazione si compone dei codici previsti per la prima suddivisione del dato 1/1 Tipo di dichiarazione (IM, CO e UE). Se, in caso di dichiarazioni di transito su carta, occorre inserire più di un riferimento e gli Stati membri prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali. 2/2. Menzioni speciali Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo. Esempio: in caso d'identità tra dichiarante e speditore, si deve inserire il codice 00300. La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite nei dati diversi dal dato 2/2 Menzioni speciali. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni da inserire specificamente nel dato 2/2 Menzioni speciali. Menzioni speciali - Codice XXXXX Categoria generale — Codice 0xxxx Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione in dogana “Autorizzazione semplificata” 00100 Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Numerosi documenti o parti “Vari” 00200 Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Identità tra dichiarante e speditore “Speditore” 00300 Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Identità tra dichiarante e esportatore “Esportatore” 00400 Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Identità tra dichiarante e importatore “Importatore” 00500 Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento del perfezionamento attivo “PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF” 00700 Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale) “PA MCP” 00800 Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Appuramento dell'ammissione temporanea “AT” e il pertinente numero di autorizzazione 00900 Importazione: Codice 1xxxx Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario “Destinatario sconosciuto” 10600 Altro: Codice 4xxxx Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali “Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali” 40100 2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC. b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad esempio: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro. 2/7. Identificazione del deposito Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di due elementi: — il carattere che identifica il tipo di deposito: R Deposito doganale pubblico di tipo I S Deposito doganale pubblico di tipo II T Deposito doganale pubblico di tipo III U Deposito doganale privato V Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci S Deposito non doganale Z Zona franca — il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione quando tale autorizzazione è rilasciata. 3/1. Esportatore In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali. 3/2. N. di identificazione dell'esportatore Il codice EORI è strutturato nel modo seguente: Campo Contenuto Formato 1 Identificativo dello Stato membro (codice paese) a2 2 Identificativo unico in uno Stato membro an..15 Codice paese: Si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il codice paese del dato 3/1 Esportatore. La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente: Campo Contenuto Formato 1 Codice paese a2 2 Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo an..15 3/21. Codice di qualifica del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi: 2 Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice) 3 Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice) Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]). 3/37. N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento Questo dato è costituito da due elementi: 1. Codice ruolo Le seguenti parti possono essere dichiarate: Codice ruolo Parte Descrizione CS Consolidatore Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali FW Spedizioniere Parte che organizza la spedizione di merci MF Fabbricante Parte che fabbrica le merci WH Depositario Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito 2. N. di identificazione della parte La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi Questo dato è costituito da due elementi: 1. Codice ruolo Le seguenti parti possono essere dichiarate: Codice ruolo Parte Descrizione FR1 Importatore Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE FR2 Acquirente Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE FR3 Rappresentante fiscale Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore FR4 Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE FR5 Venditore (IOSS) Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva FR7 Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE 2. Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue: Campo Contenuto Formato 1 Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL) a2 2 Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE an..15 4/1. Condizioni di consegna I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni sono i seguenti: Prima suddivisione Significato Seconda suddivisione Codice Incoterm Incoterm - CCI/CEE Luogo da precisare Codici applicabili a tutti i modi di trasporto EXW (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Franco fabbrica Luogo di consegna convenuto FCA (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Franco vettore Luogo di consegna convenuto CPT (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Trasporto pagato fino a Luogo di destinazione convenuto CIP (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a Luogo di destinazione convenuto DAT (Incoterm 2010) Reso al terminal Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione DPU (Incoterm 2020) Reso al luogo di destinazione scaricato Luogo di destinazione convenuto DAP (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Reso al luogo di destinazione Luogo di destinazione convenuto DDP (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Reso sdoganato Luogo di destinazione convenuto Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne FAS (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Franco sotto bordo Porto d'imbarco convenuto FOB (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Franco a bordo Porto d'imbarco convenuto CFR (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Costo e nolo Porto di destinazione convenuto CIF (Incoterm 2010 o Incoterm 2020) Costo, assicurazione e nolo Porto di destinazione convenuto XXX Altre condizioni di consegna Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto 4/3. Calcolo delle imposte — Tipo di imposta I codici applicabili sono i seguenti: A00 Dazio all'importazione A30 Dazi antidumping definitivi A35 Dazi antidumping provvisori A40 Dazi compensativi definitivi A45 Dazi compensativi provvisori B00 IVA C00 Dazio all'esportazione E00 Dazi percepiti per altri paesi 4/8. Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri: A Pagamento in contanti B Pagamento con carta di credito C Pagamento con assegno D Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale) E Dilazione di pagamento G Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE) H Trasferimento elettronico dei fondi J Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi K Credito accise o rimborso accise P Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale R Garanzia dell'importo da corrispondere S Garanzia individuale T Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale U Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente V Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale O Garanzia presso l'organismo d'intervento 4/9. Aggiunte e detrazioni Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice) : AB commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto AD container e imballaggio AE materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate AF utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate AG materiali consumati nella produzione delle merci importate AH i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate AI corrispettivi (royalty) e diritti di licenza AJ proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore AK le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea AL pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice) AN Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice) : BA le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione BB le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione BC i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci BD gli oneri per interessi BE le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate BF le commissioni di acquisto. BG detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 4/13. Indicatori di valutazione Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è “0” o “1”. Ciascuna cifra “1” o “0” indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione. 1a cifra : relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no 2a cifra : restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice 3a cifra : la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice 4a cifra : la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore. Esempio : se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice "1000". 4/16. Metodo di valutazione Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente: Codice Articolo pertinente del codice Metodo 1 70 Valore di transazione delle merci importate 2 74, paragrafo 2, lettera a) Valore di transazione di merci identiche 3 74, paragrafo 2, lettera b) Valore di transazione di merci similari 4 74, paragrafo 2, lettera c) Metodo deduttivo 5 74, paragrafo 2, lettera d) Metodo del valore calcolato 6 74, paragrafo 3 Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale) 4/17. Preferenza Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2. I codici applicabili sono: (1)   Prima cifra del codice 1 Regime tariffario “erga omnes” 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2 4 Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea (2)   Le due cifre seguenti del codice 00 Nessuno dei casi seguenti 10 Sospensione tariffaria 18 Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto 19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente 20 Contingente tariffario ( *6 ) 25 Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto ( *6 ) 28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo ( *6 ) 50 Certificato che conferma la natura particolare del prodotto 5/23. Ubicazione delle merci Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 3/1 Esportatore. Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito: A Luogo designato B Luogo autorizzato C Luogo approvato D Altro Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito: Qualificatore Identificativo Descrizione T Codice postale Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione. U UN/LOCODE Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4. V Identificativo dell'ufficio doganale Utilizzare i codici specificati nel dato 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita W Coordinate GNSS Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896 o /8.774792 o o 50.838068 o / 4.381508 o X Codice EORI Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione. S Numero di autorizzazione Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione. Z Indirizzo Indicare l'indirizzo del luogo interessato. Se il codice “X” (codice EORI) o “Y” (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo. 7/2. Container I codici applicabili sono: 0 Merci non trasportate in container 1 Merci trasportate in container 7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera I codici applicabili sono i seguenti: Codice Descrizione 1 Trasporto via mare 2 Trasporto per ferrovia 3 Trasporto su strada 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto) 7 Installazioni di trasporto fisse 8 Trasporto per via navigabile interna 9 Modo sconosciuto (propulsione propria) 8/2. Tipo di garanzia Codici relativi ai tipi di garanzia I codici applicabili sono i seguenti: Codice Descrizione 0 Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice) 1 Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice) 2 Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice) 3 Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice) 4 Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160) 5 Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) (articolo 89, paragrafo 9, del codice) I Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice) 8 Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice) B Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR C Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice) D Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice) E Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice) F Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice) G Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice) H Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice) TITOLO III Versioni linguistiche e relativi codici Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici Versioni linguistiche Codici — BG Ограничена валидност — CS Omezená platnost — DA Begrænset gyldighed — DE Beschränkte Geltung — EE Piiratud kehtivus — EL Περιορισμένη ισχύς — ES Validez limitada — FR Validité limitée — HR Ograničena valjanost — IT Validità limitata — LV Ierobežots derīgums — LT Galiojimas apribotas — HU Korlátozott érvényű — MT Validità limitata — NL Beperkte geldigheid — PL Ograniczona ważność — PT Validade limitada — RO Validitate limitată — SL Omejena veljavnost — SK Obmedzená platnost — FI Voimassa rajoitetusti — SV Begränsad giltighet — EN Limited validity Validità limitata - 99200 — BG Освободено — CS Osvobození — DA Fritaget — DE Befreiung — EE Loobutud — EL Απαλλαγή — ES Dispensa — FR Dispense — HR Oslobođeno — IT Dispensa — LV Derīgs bez zīmoga — LT Leista neplombuoti — HU Mentesség — MT Tneħħija — NL Vrijstelling — PL Zwolnienie — PT Dispensa — RO Dispensă — SL Opustitev — SK Upustenie — FI Vapautettu — SV Befrielse — EN Waiver Dispensa - 99201 — BG Алтернативно доказателство — CS Alternativní důkaz — DA Alternativt bevis — DE Alternativnachweis — EE Alternatiivsed tõendid — EL Εναλλακτική απόδειξη — ES Prueba alternativa — FR Preuve alternative — HR Alternativni dokaz — IT Prova alternativa — LV Alternatīvs pierādījums — LT Alternatyvusis įrodymas — HU Alternatív igazolás — MT Prova alternattiva — NL Alternatief bewijs — PL Alternatywny dowód — PT Prova alternativa — RO Probă alternativă — SL Alternativno dokazilo — SK Alternatívny dôkaz — FI Vaihtoehtoinen todiste — SV Alternativt bevis — EN Alternative proof Prova alternativa - 99202 — BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава) — CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země) — DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt…… (navn og land) — DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) — EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja riik) — EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα) — ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina…… (nombre y país) — FR Différences: marchandises présentées au bureau…… (nom et pays) …… (nom et pays) — HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) — IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) — LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts) — LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė) — HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) — MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż) — NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange- bracht …… (naam en land) — PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj) — PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país) — RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara) — SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država) — SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina). — FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) — SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) — EN Differences: office where goods were presented …… (name and country) Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99 — BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, — CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č … — DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. … — DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. — EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piir- anguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… — EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … — ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no … — FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no … — HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. … — IT Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …, — LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfize- ésénekkötelezettsége alá esik — MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru … — NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. — PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … — PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o… — RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo- zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr … — SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. … — SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č …. — FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬ vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja — SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … — EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No … Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — 99204 — BG Одобрен изпращач — CS Schválený odesílatel — DA Godkendt afsender — DE Zugelassener Versender — EE Volitatud kaubasaatja — EL Εγκεκριμένος αποστολέας — ES Expedidor autorizado — FR Expéditeur agréé — HR Ovlašteni pošiljatelj — IT Speditore autorizzato — LV Atzītais nosūtītājs — LT Įgaliotasis siuntėjas — HU Engedélyezett feladó — MT Awtorizzat li jibgħat — NL Toegelaten afzender — PL Upoważniony nadawca — PT Expedidor autorizado — RO Expeditor agreat — SL Pooblaščeni pošiljatelj — SK Schválený odosielateľ — FI Valtuutettu lähettäjä — SV Godkänd avsändare — EN Authorised consignor Speditore autorizzato — 99206 — BG Освободен от подпис — CS Podpis se nevyžaduje — DA Fritaget for underskrift — DE Freistellung von der Unterschriftsleistung — EE Allkirjanõudest loobutud — EL Δεν απαιτείται υπογραφή — ES Dispensa de firma — FR Dispense de signature — HR Oslobođeno potpisa — IT Dispensa dalla firma — LV Derīgs bez paraksta — LT Leista nepasirašyti — HU Aláírás alól mentesítve — MT Firma mhux meħtieġa — NL Van ondertekening vrijgesteld — PL Zwolniony ze składania podpisu — PT Dispensada a assinatura — RO Dispensă de semnătură — SL Opustitev podpisa — SK Upustenie od podpisu — FI Vapautettu allekirjoituksesta — SV Befrielse från underskrift — EN Signature waived Dispensa dalla firma - 99207 — BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY — DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE — DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT — EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD — EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ — ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA — FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE — HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO — IT GARANZIA GLOBALE VIETATA — LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS — LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA — HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS — MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA — NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO — PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA — RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ — SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE — SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY — FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY — SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN — EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208 — BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ — DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE — DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG — EE PIIRAMATU KASUTAMINE — ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ — ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA — FR UTILISATION NON LIMITÉE — HR NEOGRANIČENA UPORABA — IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS — LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS — HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT — MT UŻU MHUX RISTRETT — NL GEBRUIK ONBEPERKT — PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE — PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA — RO UTILIZARE NELIMITATĂ — SL NEOMEJENA UPORABA — SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE — FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU — SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING — EN UNRESTRICTED USE UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209 — BG Разни — CS Různí — DA Diverse — DE Verschiedene — EE Erinevad — EL Διάφορα — ES Varios — FR Divers — HR Razni — IT Vari — LV Dažādi — LT Įvairūs — HU Többféle — MT Diversi — NL Diverse — PL Różne — PT Diversos — RO Diverși — SL Razno — SK Rôzne — FI Useita — SV Flera — EN Various Vari - 99211 — BG Насипно — CS Volně loženo — DA Bulk — DE Lose — EE Pakendamata — EL Χύμα — ES A granel — FR Vrac — HR Rasuto — IT Alla rinfusa — LV Berams(lejams) — LT Nesupakuota — HU Ömlesztett — MT Bil-kwantità — NL Los gestort — PL Luzem — PT A granel — RO Vrac — SL Razsuto — SK Voľne ložené — FI Irtotavaraa — SV Bulk — EN Bulk Alla rinfusa - 99212 — BG Изпращач — CS Odesílatel — DA Afsender — DE Versender — EE Saatja — EL Αποστολέας — ES Expedidor — FR Expéditeur — HR Pošiljatelj — IT Speditore — LV Nosūtītājs — LT Siuntėjas — HU Feladó — MT Min jikkonsenja — NL Afzender — PL Nadawca — PT Expedidor — RO Expeditor — SL Pošiljatelj — SK Odosielateľ — FI Lähettäjä — SV Avsändare — EN Consignor» Speditore - 99213 ( 1 ) OJ L 328, 28.11.2012, p. 7-15 . ( 2 ) Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements ( OJ L 37, 10.2.2010, p. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12 ). ( *1 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 ). ( *2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1 ). ( *3 ) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1 ). ( *4 ) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) ( GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5 ). ( *5 ) H7 quale definito nell'allegato B, titolo I, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. È limitato alle situazioni in cui la dichiarazione di importazione è indicata come documento precedente in una dichiarazione successiva. ( *6 ) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza. ( *7 ) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23 ). ALLEGATO III «ALLEGATO 21-03 Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1 N. del dato ( 1 ) Nome/denominazione del dato/della classe ( 2 ) Nome/denominazione del sottodato/della sottocategoria Nome del sottodato 11 01 000 000 Tipo di dichiarazione 11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare 11 03 000 000 Numero di articolo 11 09 001 000 Regime Regime richiesto 11 09 002 000 Regime Regime precedente 11 10 000 000 Regime aggiuntivo 12 03 001 000 Documento giustificativo Numero di riferimento 12 03 002 000 Documento giustificativo Tipo 12 03 010 000 Documento giustificativo Nome dell'autorità di emissione 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo Numero di riferimento 12 04 002 000 Riferimento aggiuntivo Tipo 12 05 001 000 Documento di trasporto Numero di riferimento 12 05 002 000 Documento di trasporto Tipo 12 12 001 000 Autorizzazione Numero di riferimento 12 12 002 000 Autorizzazione Tipo 12 12 080 000 Autorizzazione Titolare dell'autorizzazione 13 01 017 000 Esportatore Numero di identificazione 13 01 018 020 Esportatore Paese 13 03 017 000 Destinatario Numero di identificazione 13 04 017 000 Importatore Numero di identificazione 13 04 018 020 Importatore Paese 13 05 017 000 Dichiarante Numero di identificazione 13 16 031 000 Riferimenti fiscali aggiuntivi Ruolo 13 16 034 000 Riferimenti fiscali aggiuntivi Numero di identificazione IVA 14 03 039 000 Dazi e imposte Tipo di imposta 14 03 038 000 Dazi e imposte Metodo di pagamento 14 03 042 000 Dazi e imposte Importo della tassa da versare 14 03 040 000 Dazi e imposte Base imponibile 14 03 040 041 Dazi e imposte Aliquota 14 03 040 005 Dazi e imposte Unità di misura e qualificatore 14 03 040 006 Dazi e imposte Quantità 14 03 040 014 Dazi e imposte Importo 14 10 000 000 Metodo di valutazione 14 11 000 000 Preferenza 16 03 000 000 Paese di destinazione 16 06 000 000 Paese di spedizione 16 08 000 000 Paese di origine 16 09 000 000 Paese di origine preferenziale 18 01 000 000 Massa netta 18 02 000 000 Unità supplementari 18 04 000 000 Massa lorda 18 05 000 000 Descrizione delle merci 18 06 004 000 Imballaggio Numero di colli 18 09 056 000 Codice delle merci Codice della sottovoce del sistema armonizzato 18 09 057 000 Codice delle merci Codice della nomenclatura combinata 18 09 058 000 Codice delle merci Codice TARIC 18 09 059 000 Codice delle merci Codice addizionale TARIC 18 09 060 000 Codice delle merci Codice addizionale nazionale 19 01 000 000 Indicatore del container 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera 19 04 000 000 Modo di trasporto interno 19 07 063 000 Materiale di trasporto Numero di identificazione del container 99 01 000 000 Numero d'ordine del contingente 99 06 000 000 Valore statistico - - Data di accettazione della dichiarazione ( 3 ) - - Numero della dichiarazione (riferimento unico) ( 4 ) - - Emittente ( 5 ) ( 1 ) I formati e le cardinalità dei requisiti in materia di dati della colonna “N. del dato” sono gli stessi indicati nell'allegato B. ( 2 ) Per la classe di dati stampati in corsivo, solo gli attributi indicati sono soggetti a sorveglianza. ( 3 ) Il formato di questa informazione deve essere “aaaammgg”. La cardinalità di questa informazione deve essere “1x” a livello di dichiarazione. ( 4 ) Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato dell'MRN quale definito nel sottoelemento di dati numero 12 01 001 000. La cardinalità di questa informazione deve essere “1x” a livello di dichiarazione. ( 5 ) Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato del dato numero 16 03 000 000. Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3, dell'allegato B. La cardinalità di questo dato deve essere “1x” a livello di dichiarazione.»

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