Regolamento di esecuzione (UE) 2025/274 della Commissione, del 12 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sul controllo della pesca ricreativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/274 della Commissione, del 12 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sul controllo della pesca ricreativa
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/274 of 12 February 2025 laying down detailed rules for the application of Article 55 of Council Regulation (EC) No 1224/2009 on the control of recreational fisheries
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/274
12.2.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/274 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2025
recante modalità di applicazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sul controllo della pesca ricreativa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 55, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 («regolamento sul controllo»), come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, prevede norme sul controllo della pesca ricreativa, in particolare la raccolta di dati sulle catture effettuate nell’ambito di determinate attività di pesca ricreativa. L’applicazione delle misure di conservazione riguardanti la pesca ricreativa richiede l’adozione di adeguate misure di controllo.
(2)
A norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri costieri sono tenuti a raccogliere dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di determinate specie, stock o gruppi di stock mediante meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia stabilita da ciascuno Stato membro costiero e notificata alla Commissione.
(3)
A norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, gli Stati membri costieri sono tenuti a provvedere affinché i pescatori dediti alla pesca ricreativa dichiarino le rispettive catture di determinate specie, stock o gruppi di stock tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.
(4)
È pertanto opportuno stabilire norme dettagliate per la trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati in forma aggregata sulle catture relative alla pesca ricreativa, al fine di garantire la comparabilità dei dati trasmessi e di consentire una gestione e un controllo efficaci della pesca ricreativa.
(5)
Per combattere la pesca illegale e ridurre l’impatto sulla vita e sugli ecosistemi marini provocato dagli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare, in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e conformemente all’articolo 55, paragrafo 6, del regolamento sul controllo, è opportuno stabilire norme dettagliate sulla marcatura degli attrezzi non portatili utilizzati nella pesca ricreativa. Si tratta principalmente di attrezzi fissi, ad esempio reti, palangari, trappole e nasse. Tali norme dovrebbero garantire che l’attrezzo da pesca possa essere ricondotto alla persona fisica o giuridica che lo utilizza o ne è proprietaria e che la presenza di un attrezzo da pesca sia segnalata ad altri.
(6)
Gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione
(
4
)
sul controllo della pesca ricreativa sono sostituiti dal presente regolamento, che stabilisce nuove norme riguardanti le situazioni previste in tali disposizioni.
(7)
Poiché l’articolo 55 del regolamento sul controllo, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842, è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «attrezzo fisso» si intende un attrezzo non portatile utilizzato nella pesca ricreativa di cui all’allegato I, terza, quarta e quinta riga.
Articolo 2
Trasmissione dei dati sulle catture raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sul controllo
1. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 31 maggio 2027, ciascuno Stato membro costiero trasmette per via elettronica alla Commissione, tramite il server centrale RecFishing
(
5
)
dell’UE, i dati aggregati raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sul controllo riguardanti:
a)
i quantitativi di ciascuna specie con il relativo codice FAO alfa-3, ove applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e detenuti nell’anno civile precedente ed espressi in tonnellate di equivalente peso vivo e, se del caso, il numero di esemplari:
—
per zona geografica,
—
per categoria di modalità di pesca,
—
per tipo di attrezzo da pesca e
—
per lunghezza, se del caso;
b)
il numero di esemplari di ciascuna specie con il relativo codice FAO alfa-3, ove applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e rilasciati nell’anno civile precedente e, se possibile, i quantitativi stimati in tonnellate di equivalente peso vivo:
—
per zona geografica,
—
per categoria di modalità di pesca,
—
per tipo di attrezzo da pesca e
—
per lunghezza, se del caso.
Ai fini di tale trasmissione, gli attrezzi da pesca sono identificati in base ai tipi elencati nell’allegato I e la modalità di pesca in base alle categorie elencate nell’allegato II.
Ai fini di tale trasmissione, la zona geografica interessata in cui le specie sono state catturate corrisponde al territorio dello Stato membro costiero e alle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, almeno per divisione e sottodivisioni CIEM quali definite all’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
oppure, ove applicabile, per sottozone geografiche della CGPM quali definite all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
. Qualora tali zone geografiche CIEM e CGPM non si applichino, è utilizzato il sistema delle zone di pesca FAO al livello più dettagliato disponibile.
2. Gli Stati membri costieri verificano l’esattezza dei dati raccolti trasmessi alla Commissione. Qualora rilevi incongruenze nelle informazioni già trasmesse alla Commissione, lo Stato membro costiero rettifica i dati quanto prima e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione.
Articolo 3
Trasmissione dei dati sulle catture raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo
1. Entro il 15 di ogni mese, a partire dal 15 marzo 2026, ciascuno Stato membro costiero trasmette per via elettronica alla Commissione, tramite il server centrale RecFishing dell’UE, i dati aggregati raccolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo riguardanti:
a)
i quantitativi di ciascuna specie con il relativo codice FAO alfa-3, ove applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e detenuti nel mese precedente ed espressi in tonnellate di equivalente peso vivo e, se del caso, il numero di esemplari:
—
per zona geografica,
—
per categoria di modalità di pesca,
—
per tipo di attrezzo da pesca e
—
per lunghezza, se del caso;
b)
il numero di esemplari di ciascuna specie con il relativo codice FAO alfa-3, ove applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e rilasciati nel mese precedente e, ove possibile, i quantitativi stimati in tonnellate di equivalente peso vivo:
—
per zona geografica,
—
per categoria di modalità di pesca,
—
per tipo di attrezzo da pesca e
—
per lunghezza, se del caso.
Ai fini di tale trasmissione, gli attrezzi da pesca sono identificati in base ai tipi elencati nell’allegato I e la modalità di pesca in base alle categorie elencate nell’allegato II.
Ai fini di tale trasmissione, la zona geografica interessata in cui le specie sono state catturate corrisponde al territorio dello Stato membro costiero e alle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, almeno per riquadro statistico CIEM oppure, ove applicabile, per unità geografica CGPM equivalente. Qualora tali zone geografiche CIEM e CGPM non si applichino, è utilizzato il sistema delle zone di pesca FAO al livello più dettagliato disponibile.
2. Gli Stati membri costieri verificano l’esattezza dei dati raccolti trasmessi alla Commissione. Qualora rilevi incongruenze nelle informazioni già trasmesse alla Commissione, lo Stato membro costiero rettifica i dati quanto prima e comunque entro 6 mesi dalla data di trasmissione.
Articolo 4
Marcatura degli attrezzi fissi utilizzati nella pesca ricreativa
1. L’attrezzo fisso utilizzato per la pesca ricreativa è chiaramente contrassegnato in modo da poterlo identificare e collegare al pescatore che lo utilizza o al suo proprietario mediante esposizione della marcatura nei modi seguenti:
a)
per le reti, su targhette fissate sulla prima fila (di maglie) superiore e, per la o le boe alla o alle estremità della rete, su targhette o direttamente sulle boe;
b)
per i palangari, su targhette fissate al trave e nel punto di contatto con la o le boe di ormeggio o direttamente sulle boe di ormeggio;
c)
per le trappole, le nasse e i cogolli, su targhette fissate agli attrezzi e, per la o le boe, su targhette o direttamente sulle boe.
La marcatura degli attrezzi fissi utilizzati per la pesca ricreativa è fissata saldamente, non è rimovibile ed è costituita da materiali inalterabili nel tempo.
2. Gli attrezzi fissi utilizzati per la pesca ricreativa sono inoltre contrassegnati in modo da indicare adeguatamente la presenza degli attrezzi da pesca sulla superficie dell’acqua o del ghiaccio.
Articolo 5
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
Gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 sono soppressi.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (
GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj
).
(
3
)
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (
GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (
GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj
).
(
5
)
Il server centrale RecFishing dell’UE è la parte del sistema elettronico sviluppato dalla Commissione a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sul controllo che ospita i dati sulla pesca ricreativa raccolti dagli Stati membri.
(
6
)
Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (
GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (
GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj
).
ALLEGATO I
TIPI DI ATTREZZI DA PESCA UTILIZZATI NELLA PESCA RICREATIVA
Tipi di attrezzi da pesca
1
Canne e lenze (comprese le lenze a mano, le lenze a canna e le lenze trainate)
2
Fucili subacquei e arpioni
3
Reti (compresi le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti, i tramagli e le altre reti fisse e le reti da posta derivanti)
4
Palangari
5
Trappole, nasse e cogolli
6
Strumenti per la raccolta a mano e strumenti portatili diversi da quelli appartenenti alle altre categorie
7
Attrezzi trainati (comprese le reti da traino, le sciabiche, le reti da circuizione e le draghe)
8
Giacchi
ALLEGATO II
CATEGORIE DI MODALITÀ DI PESCA PER LA PESCA RICREATIVA
1
Pesca da riva
2
Pesca da natante
3
Pesca subacquea
4
Pesca su ghiaccio
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/274/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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