Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0311/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/311 della Commissione, del 14 febbraio 2025, relativo a misure per eradicare le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione

Pubblicato: 14/02/2025 In vigore dal: 14/02/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/311 della Commissione, del 14 febbraio 2025, relativo a misure per eradicare le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/311 of 14 February 2025 on measures to eradicate and to prevent the establishment and spread within the Union territory of fruit flies of the species Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) and Bactrocera zonata (Saunders)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/311 17.2.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/311 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2025 relativo a misure per eradicare le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e i), considerando quanto segue: (1) Le mosche della frutta delle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) («organismi nocivi specificati») sono elencate nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 2 ) come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. (2) Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) sono elencati anche come organismi nocivi prioritari nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione ( 3 ) . (3) Gli organismi nocivi specificati sono frequentemente rilevati nelle partite inviate nell’Unione da paesi terzi. Dal 2019 gli organismi nocivi specificati sono stati rilevati in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Cipro e Austria. Gli Stati membri interessati hanno adottato misure (quali la cattura intensiva, la rimozione dei frutti infestati e di quelli fatti cadere dal vento, il divieto di spostare frutti infestati) e in tali Stati membri gli organismi nocivi specificati sono stati per il momento eradicati o sono in fase di eradicazione. (4) Al fine di garantire un approccio uniforme ed efficiente atto a prevenire l’insediamento e la diffusione degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione, è opportuno adottare misure armonizzate riguardanti le indagini relative agli organismi nocivi specificati, i piani di emergenza, la demarcazione delle aree, come pure l’eradicazione degli organismi nocivi specificati e la prevenzione del loro insediamento e della loro diffusione al di fuori delle aree delimitate. (5) È necessario stabilire un elenco delle piante ospiti degli organismi nocivi specificati coltivate nel territorio dell’Unione («piante ospiti») al fine di effettuare indagini sugli organismi nocivi specificati, eradicarli e prevenirne l’insediamento e la diffusione. Per lo stesso motivo è opportuno adottare misure adeguate per quanto riguarda i frutti di tali piante («frutti specificati»). (6) Gli organismi nocivi specificati possono entrare nel territorio dell’Unione attraverso partite commerciali o i bagagli dei passeggeri e possono diffondersi attivamente. Le norme relative alle indagini riguardano pertanto anche le tecniche per rilevare l’infestazione dei frutti specificati sulle piante ospiti, le indagini nelle aree in cui i frutti specificati sono importati e commercializzati, la cattura degli organismi nocivi specificati e il campionamento dei frutti eventualmente infestati, al fine di consentire alle autorità competenti di adattare tali indagini alla biologia degli organismi nocivi in questione. (7) Alle autorità competenti dovrebbe essere consentito di non definire un’area delimitata in determinati casi, quando, a causa della particolare biologia dell’organismo nocivo specificato o delle caratteristiche del sito, si giunge alla conclusione che l’organismo nocivo può essere eliminato immediatamente. Ciò avviene quando vi sono prove che gli organismi nocivi specificati sono stati introdotti nell’area con i frutti sui quali sono stati rilevati, che tali frutti sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e che l’organismo nocivo specificato non può insediarsi all’interno di tale area, oppure se l’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermato in un sito di produzione isolato fisicamente o in un sito di coltivazione protetta e non può insediarsi al di fuori di tale sito. Le autorità competenti dovrebbero in particolare essere in grado di tenere conto delle situazioni in cui non si prevede che l’organismo nocivo specificato sopravviva a causa di condizioni invernali sfavorevoli. (8) I protocolli di cattura utilizzati nelle indagini effettuate nelle aree delimitate dovrebbero essere specificamente adattati alla biologia degli organismi nocivi specificati. Ciò è necessario per garantire un controllo adeguato della presenza dell’organismo nocivo specificato e del processo di eradicazione. (9) Le misure di eradicazione dovrebbero tenere conto della biologia degli organismi nocivi specificati come mosche della frutta e prevedere pertanto metodi quali trattamenti di annientamento maschile, tecniche di applicazione di esche, raccolta e smaltimento sicuro dei frutti fatti cadere dal vento e dei frutti specificati raccolti (precocemente), trattamento del suolo (ad esempio trattamento meccanico, chimico o microbiologico) nelle aree di produzione delle piante specificate e attorno alle stesse per la distruzione dell’organismo nocivo specificato nelle fasi del ciclo vitale legate al suolo, o l’uso della tecnica dell’insetto sterile. (10) È opportuno adottare misure per prevenire la diffusione degli organismi nocivi specificati al di fuori delle aree delimitate. Tali misure dovrebbero riguardare gli spostamenti delle piante ospiti da impianto, dei frutti specificati e della terra dalla zona infestata al resto del territorio dell’Unione. Tenendo presente che rappresentano le più probabili vie di diffusione degli organismi nocivi specificati, è opportuno adottare misure per garantire che tali piante ospiti e tale terra siano indenni dagli organismi nocivi specificati in qualsiasi fase del ciclo vitale di questi ultimi. (11) È opportuno concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali tempo sufficiente per adeguarsi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o marzo 2025. (12) Alle autorità competenti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo supplementare per predisporre la progettazione di ciascuna indagine e assegnare risorse sufficienti per il suo svolgimento secondo la metodologia di campionamento statistico. La rispettiva disposizione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2026. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce misure per eradicare Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e prevenirne l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «organismi nocivi specificati»: le mosche della frutta appartenenti alle specie Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) o Bactrocera zonata (Saunders); (2) «piante ospiti»: le piante appartenenti alle specie elencate nell’allegato I; (3) «frutti specificati»: i frutti delle piante ospiti. Articolo 3 Indagini sul territorio dell’Unione sugli organismi nocivi specificati 1.   La progettazione e lo schema di campionamento delle indagini basate sul rischio relative agli organismi nocivi specificati consentono di rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati. Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante e sulle informazioni scientifiche e tecniche di cui alle schede di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità sull’organismo nocivo specificato ( 4 ) («scheda di sorveglianza fitosanitaria»). 2.   Le indagini sono svolte in particolare: a) sulle parti fruttifere delle piante ospiti, utilizzando tecniche in grado di rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato; b) negli aeroporti e nei porti e attorno agli stessi, nelle strutture adibite alla vendita all’asta e al commercio al dettaglio dei frutti specificati e attorno alle stesse, nelle aree in cui i frutti specificati sono imballati, trasformati o scaricati, nelle aree in cui i frutti specificati sono prodotti e in altri siti pertinenti, se del caso; c) mediante cattura con trappole adeguate, come specificato nella norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 26 ( 5 ) ; e d) nel caso in cui si sospetti la presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati, mediante la raccolta di campioni di frutti specificati e l’identificazione dell’organismo nocivo. Articolo 4 Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari Nell’elaborare i loro piani di emergenza per Bactrocera dorsalis e Bactrocera zonata gli Stati membri vi includono procedure volte a: a) identificare i proprietari di proprietà private nelle aree in cui devono essere applicate le misure previste dal presente regolamento; e b) garantire l’accesso delle autorità competenti alle proprietà di cui alla lettera a). Gli Stati membri rivedono annualmente e, se del caso, aggiornano i loro piani di emergenza. Articolo 5 Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, le autorità competenti definiscono senza indugio un’area delimitata. 2.   L’area delimitata è costituita dalle seguenti zone: a) una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di un organismo nocivo specificato, con un raggio di almeno 500 m attorno al luogo o ai luoghi in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; e b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 7 km oltre i confini della zona infestata. 3.   La delimitazione esatta dell’area delimitata tiene conto della biologia degli organismi nocivi specificati, del livello di infestazione, delle caratteristiche dell’attrattivo e della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata. 4.   Nel caso in cui sia rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori della zona infestata, l’area delimitata definita conformemente al presente articolo è adeguata di conseguenza. 5.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate e di eventuali restrizioni relative allo spostamento dei frutti specificati. Articolo 6 Deroghe alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti: a) tali autorità sono giunte alla conclusione che l’organismo nocivo specificato non può insediarsi all’interno della zona in cui è stato osservato; b) vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con la partita in cui è stato rilevato, che i frutti specificati di tale partita sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e che non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato dopo tale introduzione; c) la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito di produzione isolato fisicamente dall’ambiente circostante, il che impedisce all’organismo nocivo specificato di diffondersi al di fuori di tale sito; d) la presenza dell’organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito di produzione protetto in modo tale da evitare l’ulteriore presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante ospiti e sui frutti specificati e le autorità competenti sono giunte alla conclusione che gli organismi nocivi specificati non possono insediarsi al di fuori di tale sito di produzione a causa di condizioni invernali sfavorevoli. 2.   Qualora si avvalga di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere qualsiasi possibilità che esso si diffonda; b) effettua un’indagine intensiva in una zona con un raggio di almeno 500 m attorno al luogo o ai luoghi in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; e c) se del caso, e in particolare nel caso di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), applica misure efficaci per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato attraverso i frutti specificati o le piante ospiti al di fuori del sito di produzione. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), se le autorità competenti giungono alla conclusione che l’organismo nocivo specificato non è in grado di sopravvivere alle condizioni invernali, il periodo per l’indagine può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali. Articolo 7 Indagini nelle aree delimitate 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Il numero di trappole utilizzate per km 2 in tale indagine aumenta gradualmente dal confine al centro della zona sottoposta a indagine. Nel determinare il numero di trappole, il tipo di trappole, la progettazione delle trappole e gli eventuali attrattivi da utilizzare con le trappole, gli Stati membri tengono conto delle informazioni stabilite negli orientamenti internazionali, in particolare nella norma ISPM n. 26, come pure della scheda di sorveglianza fitosanitaria. 3.   È preso in considerazione il campionamento dei frutti specificati che crescono nella zona sottoposta a indagine. Nel determinare i protocolli di campionamento le autorità competenti applicano la scheda di sorveglianza fitosanitaria e i principi stabiliti nei protocolli riconosciuti a livello internazionale per il controllo ufficiale dell’organismo nocivo specificato. Sono utilizzati una progettazione dell’indagine e schemi di campionamento che consentano di individuare, con un grado di affidabilità almeno del 95 %, un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato pari all’1 %. 4.   I risultati delle indagini effettuate nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II. Articolo 8 Abolizione delle aree delimitate L’area delimitata di cui all’articolo 5 può essere abolita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) l’organismo nocivo specificato, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, non è rilevato nell’area delimitata per un periodo di almeno 120 giorni; oppure b) le autorità competenti sono giunte alla conclusione che l’organismo nocivo specificato è stato esposto a un periodo di temperature sufficientemente basse. Articolo 9 Misure di eradicazione Le autorità competenti applicano, se del caso, una o più delle misure seguenti ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati nella zona infestata: a) uso di trattamenti di annientamento maschile e/o di tecniche di applicazione di esche, utilizzando attrattivi adeguati; b) raccolta e smaltimento sicuro dei frutti fatti cadere dal vento e dei frutti specificati raccolti in una fase precoce di maturazione, come pure trattamento del suolo, compreso il trattamento meccanico, chimico o microbiologico, nelle aree di produzione delle piante specificate e attorno alle stesse, in modo da distruggere l’organismo nocivo specificato nelle fasi del ciclo vitale legate al suolo; c) uso della tecnica dell’insetto sterile; d) uso di prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ; e) se disponibile, cattura massale degli organismi nocivi specificati con un numero sufficiente di trappole, comprese le trappole utilizzate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. Articolo 10 Misure per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato 1.   I frutti specificati coltivati o immagazzinati nella zona infestata possono essere spostati da tale zona alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata solo se sono trattati efficacemente contro l’organismo nocivo specificato. I trattamenti di cui al primo comma comprendono l’uso di prodotti fitosanitari adeguati e sufficientemente efficienti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 o l’uso di metodi alternativi conformi alle norme fitosanitarie riconosciute a livello internazionale, in particolare alla norma ISPM n. 28 ( 7 ) , quali il trattamento termico, il trattamento a freddo o l’irradiazione. I frutti specificati possono anche essere spostati dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata: a) ai fini di un trattamento adeguato, se sono adottate misure efficaci per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante il trasporto e il transito nell’impianto di trattamento; b) se provengono dall’esterno dell’area delimitata, sono spostati solo attraverso la zona infestata e sono adottate misure efficaci per prevenirne l’infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato; oppure c) se i frutti specificati sono stati raccolti in una stagione dell’anno, quale definita dalle autorità competenti, in cui non si prevede che in tali frutti vi siano fasi del ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato in ragione della sua biologia riproduttiva. 2.   Le piante ospiti destinate all’impianto e spostate dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata non devono avere frutti e, in caso vi aderisca terra o altro substrato colturale, tale terra è indenne dagli organismi nocivi specificati. Le piante ospiti con i frutti possono tuttavia essere spostate al di fuori della zona infestata o attraverso di essa se provengono da zone al di fuori dell’area delimitata e sono adottate misure efficaci per prevenire l’infestazione delle piante da parte degli organismi nocivi specificati. 3.   I 10 cm superiori dello strato superficiale del suolo dei siti di produzione in cui sono stati coltivati i frutti specificati possono essere spostati dalla zona infestata alla zona cuscinetto o al di fuori dell’area delimitata solo se: a) sono stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato; oppure b) sono interrati in discarica con almeno 50 cm di materiale di copertura, sotto la supervisione delle autorità competenti. Il trasporto di tale suolo verso il luogo di trattamento o di interramento avviene in condizioni volte a prevenire efficacemente la diffusione dell’organismo nocivo specificato. 4.   I residui dei frutti specificati sono smaltiti in modo sicuro in maniera da prevenire lo sviluppo e la diffusione dell’organismo nocivo specificato. Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o marzo 2025. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1 o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari ( GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj ). ( 4 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Story map for surveillance of non-EU Tephritidae in the EU . https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/tephritidae-pestsurveycards . ( 5 ) Norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 26. Establishment of pest-free areas for fruit flies (Tephritidae). https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms . ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj ). ( 7 ) Norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 28. Phytosanitary treatments for regulated pests . https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms . ALLEGATO I Elenco degli ospiti per ciascuna specie dell’organismo nocivo specificato Bactrocera dorsalis: Abelmoschus spp. Annona cherimola Annona montana Annona muricata Annona reticulata Annona senegalensis Annona squamosa Averrhoa carambola Capparis spp. Capsicum annuum Capsicum frutescens Carica papaya Citrofortunella floridana Citrofortunella macrocarpa Citrullus colocynthis Citrullus lanatus Citrus amblycarpa Citrus aurantifolia Citrus aurantium Citrus depressa Citrus jambhiri Citrus latifolia Citrus limon Citrus maxima Citrus meyerii Citrus natsudaidai Citrus nobilis Citrus paradisi Citrus reticulata Citrus sinensis Citrus swinglei Citrus unshiu Coccinia grandis Cucumis ficifolius Cucumis melo Cucumis prophetarum Cucumis sativus Cucurbita spp. Cydonia oblonga Diospyros dasyphylla Diospyros decandra Diospyros ebenaster Diospyros lotus Diospyros mespiliformis Diospyros montana Eriobotrya spp. Ficus spp. Fortunella spp Fragaria chiloensis Fragaria vesca Juglans nigra Juglans regia Lagenaria siceraria Malus domestica Malus sylvestris Mangifera indica Momordica balsamina Momordica charantia Momordica cochinchinensis Morus alba Morus nigra Passiflora edulis Persea americana Physalis minima Physalis peruviana Prunus armeniaca Prunus avium Prunus bokhariensis Prunus cerasoides Prunus domestica Prunus persica Psidium cattleianum Psidium guajava Punica granatum Pyrus communis Pyrus pashia Pyrus pyrifoli Sambucus spp. Solanum aculeatissimum Solanum aethiopicum Solanum americanum Solanum anguivi Solanum betaceum Solanum capsicoides Solanum donianum Solanum erianthum Solanum granuloso-leprosum Solanum incanum Solanum lasiocarpum Solanum linnaeanum Solanum lycopersicum Solanum mauritianum Solanum melongena Solanum nigrum Solanum pimpinellifolium Solanum pseudocapsicum Solanum seaforthianum Solanum sessiliflorum Solanum sodomeum Solanum stramoniifolium Solanum torvum Solanum trilobatum Vaccinium reticulatum Vitis vinifera (including hybrids) Ziziphus mauritiana Ziziphus mucronata Bactrocera latifrons: Capsicum annuum Capsicum baccatum Capsicum chinense Capsicum frutescens Citrullus lanatus Citrus aurantifolia Cucumis dipsaceus Cucumis melo Cucumis sativus Cucurbita spp. Lagenaria siceraria Momordica charantia Momordica trifoliolata Passiflora foetida Persea americana Physalis alkekengi Physalis angulate Physalis peruviana Psidium guajava Punica granatum Solanum aculeatissimum Solanum aethiopicum Solanum americanum Solanum anguivi Solanum capsicoides Solanum donianum Solanum erianthum Solanum granuloso-leprosum Solanum incanum Solanum indicum Solanum lanceifolium Solanum lasiocarpum Solanum linnaeanum Solanum lycopersicum Solanum macrocarpon Solanum mammosum Solanum melongena Solanum muricatum Solanum nigrescens Solanum nigrum Solanum pimpinellifolium Solanum pseudocapsicum Solanum scabrum Solanum seaforthianum Solanum sisymbriifolium Solanum stramoniifolium Solanum torvum Solanum trilobatum Solanum viarum Solanum violaceum Solanum virginianum Ziziphus jujuba Ziziphus mauritiana Ziziphus nummularia Bactrocera zonata: Annona reticulata Annona squamosa Citrullus lanatus Citrus aurantium Citrus limon Citrus paradisi Citrus reticulata Citrus sinensis Cucumis sativus Cucurbita spp. Cydonia oblonga Diospyros kaki Eriobotrya japonica Ficus spp. Lagenaria siceraria Malus domestica Malus sylvestris Mangifera indica Momordica charantia Persea americana Prunus armeniaca Prunus domestica Prunus persica Psidium cattleianum Psidium guajava Punica granatum Pyrus communis Pyrus pyrifolia Pyrus ussuriensis Ziziphus mauritiana ALLEGATO II Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 7 PARTE A MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE INDAGINI ANNUALI 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha) 4. Approccio (eradicazione) 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Zone a rischio individuate 8. Zone a rischio sottoposte a ispezione 9. Materiale vegetale/merce 10. Elenco delle specie vegetali ospiti 11. Calendario 12. Dati relativi all’indagine 13. Numero di campioni sintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 14. Numero di campioni asintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 15. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 1 ) 16. Osservazioni A) Numero di esami visivi B) Numero totale di campioni raccolti C) Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico) D) Numero di trappole (o altro metodo di cattura) E) Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D) F) Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA ecc.) G) Numero totale di prove H) Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione ecc.) Nome Data di definizione Descrizione Numero I) Numero di altre misure Numero Data A B C D E F G H I i ii iii iv i ii iii iv Istruzioni per compilare il modello Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato. Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio adiacente alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione: 1. All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. 2. All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio). 3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio. Per la colonna 8: indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7. Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie). Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere. Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.). Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. PARTE B Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali, effettuate ricorrendo a un approccio su base statistica 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha) 4. Approccio 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Calendario A. Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+) B. Sforzo di campionamento C. Risultati dell’indagine 25. Osservazioni 8. Popolazione bersaglio 9. Unità epidemiologiche 10. Metodi di rilevazione 11. Efficacia di campionamento 12. Sensibilità del metodo 13. Fattori di rischio (attività, luoghi e zone) 14. Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione 15. Numero di esami visivi 16. Numero di campioni 17. Numero di trappole 18. Numero di siti di cattura 19. Numero di prove 20. Numero di altre misure 21. Risultati 22. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 23. Grado di affidabilità raggiunto 24. Prevalenza attesa Nome Data di definizione Descrizione Numero Specie ospiti Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) Unità di ispezione Descrizione Unità Esami visivi Cattura Prove Altri metodi Fattore di rischio Livelli di rischio Numero di luoghi Rischi relativi Proporzione della popolazione ospite Positivi Negativi Indeterminati Numero Data Istruzioni per compilare il modello Spiegare le ipotesi alla base della progettazione dell’indagine per ciascun organismo nocivo. Riassumere e giustificare: — la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; — il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo; — il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti. Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione: 1. All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. 2. All’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio). 3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini. Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi. Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base. Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne. Per la colonna 11: fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Per la colonna 12: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione). Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite. Per la colonna B: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione». Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi). Per la colonna 21: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.). Per la colonna 22: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. Per la colonna 23: indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del grado di affidabilità raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa. Per la colonna 24: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) ( GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/311/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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