Regolamento di esecuzione (UE) 2026/319 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/319 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/319 of 12 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of valine originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/319
13.2.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/319 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base», in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Eurolysine SAS («Eurolysine SAS» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di valina ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di valina originaria della Cina.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19
bis
del regolamento di base, il 17 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
(5)
Il 23 luglio 2025 Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. («BHB», insieme alle sue società collegate «Huaheng Group») ha presentato un’osservazione scritta in merito a presunti errori materiali nel calcolo del margine di dumping applicabile al gruppo, sostenendo che la Commissione è incorsa in errore, giacché i) ha detratto due volte le spese bancarie, ii) in relazione all’adeguamento al rialzo del valore di riferimento legato alla maggiorazione per il granturco non geneticamente modificato («non-OGM»), ha considerato solo il prezzo unitario dell’amido di granturco anziché la media dei prezzi unitari dell’amido di granturco e della proteina in polvere, e iii) ha utilizzato il 23,3 % delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») comprendenti un importo di 17 848 USD per i costi di distribuzione, mentre tali costi di distribuzione sarebbero stati detratti dal prezzo all’esportazione.
(6)
La Commissione ha ritenuto giustificata l’argomentazione di cui al punto ii) e ha adeguato di conseguenza il margine di dumping per Huaheng Group. L’argomentazione di cui al punto i) è stata respinta nella fase provvisoria ma, in seguito alla presentazione di ulteriori elementi di prova, è stata successivamente riesaminata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni di cui al considerando 145. Un’argomentazione formulata da CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. («CJS»), simile a quella di cui al punto iii), è stata respinta nella fase provvisoria e nei considerando da 140 a 141.
(7)
Il 14 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di valina originaria della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(8)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante e i due produttori esportatori inseriti nel campione, CJS e le sue società collegate, e Juajeng Group hanno presentato osservazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(9)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, con CJS, insieme alle sue società collegate, e con Huaheng Group.
(10)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ajinomoto Omnichem, Belgio («Ajinomoto»), un importatore collegato al produttore esportatore cinese che non ha collaborato Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co. Ltd, si è registrato come parte interessata e ha presentato osservazioni in merito alla definizione del prodotto. Tali osservazioni sono esaminate nei considerando da 27 a 37.
(11)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(12)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina originaria della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni dal denunciante, da Huaheng Group, da CJS e da Ajinomoto.
(13)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, Huaheng Group e CJS.
1.5.
Campionamento
(14)
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento degli importatori indipendenti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 8 del regolamento provvisorio.
(15)
Per quanto riguarda il campionamento dei produttori esportatori, il denunciante ha sostenuto che i dati del periodo dell’inchiesta («PI»), su cui si basava il campione dei produttori esportatori, non tenevano adeguatamente conto delle dinamiche di mercato iniziate prima del periodo dell’inchiesta. In particolare, il denunciante ha sostenuto che il volume delle vendite di CJS nell’Unione era estremamente esiguo rispetto alle vendite di tale società sul mercato cinese. Il denunciante ha pertanto sostenuto che, poiché il dumping è valutato come la differenza tra il prezzo all’esportazione e il prezzo praticato sul mercato interno, CJS non sarebbe rappresentativa della situazione del mercato.
(16)
La Commissione ha osservato che l’inchiesta ha accertato l’esistenza di distorsioni significative nel mercato della valina in Cina e che pertanto il valore normale non si basa sulle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori. In ogni caso, come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio, la Commissione ha scelto il campione di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, e sotto questo profilo CJS era rappresentativa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(17)
Il denunciante ha inoltre ribadito che CJS non era rappresentativa in quanto non era una società di proprietà cinese. A sostegno di tale argomentazione il denunciante ha rilevato il fatto che CJS figurava tra i denuncianti di inchieste antidumping in corso sulle importazioni di lisina dalla Cina in Brasile e negli Stati Uniti d’America («USA»).
(18)
La Commissione aveva già respinto parte di tale argomentazione, ossia l’affermazione che CJS fosse una società estera attiva in Cina e che pertanto non operasse alle stesse condizioni delle società di proprietà cinese al considerando 16 del regolamento provvisorio, in quanto tale criterio non era pertinente ai fini del campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, che stabilisce che un campione dovrebbe essere basato sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Analogamente, non è pertinente neppure il ruolo delle società coinvolte in relazione ad altri prodotti e che rientrano nell’ambito di competenza di altre giurisdizioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(19)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che le esportazioni di CJS nell’Unione sono drasticamente diminuite a vantaggio di altri esportatori cinesi, in quanto i prezzi della valina di CJS sono notevolmente più elevati. Il denunciante ha aggiunto che tale dato era confermato dalle risultanze della Commissione di cui al considerando 133 in relazione all’uso del margine di profitto dell’importatore indipendente (Quimidroga SA – «Quimidroga»), che non è stato considerato rappresentativo.
(20)
La Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, il campione si basa sui dati disponibili al momento della selezione del campione. Sulla base di tali dati, la Commissione ha ritenuto che il campione fosse rappresentativo per le vendite all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Le circostanze verificatesi dopo il periodo dell’inchiesta non sono pertinenti ai fini della selezione del campione. Analogamente, il prezzo delle importazioni di valina non era pertinente per la selezione del campione, che si basava sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(21)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione beneficeranno indebitamente del margine di dumping ridotto di CJS, dal momento che questo è incluso nel calcolo della media ponderata del margine di dumping delle società inserite nel campione applicabile anche alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Il denunciante ha aggiunto che una media ponderata del margine di dumping del campione non sarebbe sufficiente a proteggere l’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. Il denunciante ha pertanto chiesto alla Commissione di calcolare il margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione in modo da rispecchiare meglio la situazione del mercato e proteggere più efficacemente l’industria dell’Unione.
(22)
Il denunciante non ha fornito alcun metodo specifico per calcolare un margine di dumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Inoltre l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce che, quando si ricorre al campionamento a norma dell’articolo 17 di tale regolamento, il dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione «non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione». Su tale base l’argomentazione è stata respinta.
(23)
In assenza di altre osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 10 a 18 del regolamento provvisorio.
1.6.
Esame individuale
(24)
In assenza di osservazioni riguardanti l’esame individuale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(25)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, è stata effettuata una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede dell’importatore indipendente che ha risposto in modo completo al questionario:
—
Quimidroga SA, Barcellona, Spagna
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(26)
In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta («PI») e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 24 del regolamento provvisorio.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(27)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ajinomoto, un importatore collegato a un produttore esportatore cinese che non ha collaborato, ha presentato osservazioni in merito alla definizione del prodotto, sostenendo che la valina utilizzata per applicazioni farmaceutiche (uso farmaceutico) avrebbe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali diverse, nonché utilizzi previsti, grado di intercambiabilità, norme di qualità e canali di distribuzione diversi dalla valina per uso alimentare e per uso nei mangimi, e ne ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto.
(28)
Ajinomoto ha giustificato la sua argomentazione facendo riferimento alle norme sull’origine non preferenziale per il capitolo 29, in cui rientra il prodotto in esame, in base alle quali la purificazione è considerata una trasformazione sostanziale del prodotto. Su tale base, secondo Ajimoto, la valina per uso farmaceutico non dovrebbe rientrare nella definizione del prodotto, in quanto è sottoposta a tale processo di purificazione.
(29)
L’argomentazione relativa alla definizione del prodotto è stata presentata solo dopo l’istituzione delle misure provvisorie, mentre secondo il termine indicato nell’avviso di apertura, eventuali argomentazioni relative alla definizione del prodotto dovrebbe essere presentate entro10 giorni dall’apertura della presente inchiesta. Di conseguenza, l’argomentazione è stata tardiva e pertanto non più ricevibile in questa fase.
(30)
In ogni caso, la Commissione ha innanzitutto ricordato di aver concluso, al considerando 32 del regolamento provvisorio, che i diversi tipi di valina presentano comunque caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali analoghe, essendo tutte costituite dalla stessa molecola e condividendo tutte le stesse funzioni di base, ossia fornire valina altamente digeribile ad animali ed esseri umani, all’interno di prodotti farmaceutici, alimenti (sotto forma di integratori alimentari) o mangimi. Inoltre tutti i tipi sono prodotti attraverso il medesimo processo di produzione, con livelli diversi di purificazione ed estrazioni. Tutti i tipi di valina sono importati con i medesimi codici TARIC.
(31)
Ajinomoto non ha fornito alcun elemento di prova atto a giustificare l’affermazione secondo cui la valina per uso farmaceutico presentava caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche diverse. Ajinomoto ha infatti confermato che il prodotto, sotto forma di valina per uso alimentare o per uso nei mangimi, è chimicamente identico e si basa sulla stessa molecola (L-valina). Inoltre le norme in materia di qualità asseritamente diverse applicabili ai produttori di valina per uso farmaceutico non modificano la composizione chimica del prodotto.
(32)
Ajinomoto ha sostenuto che la valina per uso farmaceutico sarebbe caratterizzata da un pigmento più cristallino dovuto all’ulteriore trasformazione della valina per uso alimentare operata dalla società stessa. La Commissione osserva tuttavia che, nonostante questa differenza, i prodotti continuano a essere molto simili e le loro caratteristiche di base rimangono le stesse.
(33)
In secondo luogo, come concluso nel considerando 32 del regolamento provvisorio, sebbene sia soggetta a requisiti più elevati in termini di purezza, la valina per uso farmaceutico ha comunque la stessa funzione, vale a dire fornire tale aminoacido essenziale ad animali ed esseri umani, all’interno di prodotti farmaceutici, alimenti (sotto forma di integratori alimentare) o mangimi.
(34)
In terzo luogo, per quanto riguarda le norme sull’origine non preferenziale per il capitolo 29, Ajinomoto ha confermato che la conclusione di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio è applicabile alla valina per uso alimentare, ma non dovrebbe applicarsi a quella per uso farmaceutico, in quanto mediante la purificazione la valina per uso alimentare subisce una trasformazione sostanziale. Tuttavia le norme sull’origine non preferenziale per il capitolo 29 cui fa riferimento l’importatore riguardano la trasformazione non soltanto per le applicazioni farmaceutiche, ma anche per le sostanze alimentari. Pertanto la purificazione per uso farmaceutico costituisce un processo di produzione della stessa categoria di quello per uso alimentare.
(35)
Inoltre, secondo Ajinomoto, la valina per uso farmaceutico non è stata considerata dal denunciante un prodotto in esame. Ajinomoto afferma che la valina per uso farmaceutico è prodotta nell’Unione da una società diversa dal denunciante. Poiché il denunciante ha affermato di rappresentare il 100 % della produzione di valina nell’Unione e non era a conoscenza di altri produttori, secondo Ajinomoto la valina per uso farmaceutico non dovrebbe essere oggetto della denuncia. La Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio, vale a dire che dall’inchiesta è emerso che Eurolysine, dopo avere ottenuto le pertinenti autorizzazioni a livello normativo, aveva la capacità tecnica di produrre tutti i tipi di valina. Inoltre la descrizione del prodotto contenuta nella denuncia definiva il prodotto come un amminoacido con una formula chimica che copre la valina per tutti gli usi, compreso quello farmaceutico.
(36)
In conclusione le argomentazioni dell’importatore sono state respinte.
(37)
In assenza di altre osservazioni riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta, il prodotto in esame e il prodotto simile, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 25 a 33 del regolamento provvisorio.
(38)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ajinomoto ha ribadito le sue osservazioni formulate nella fase provvisoria, che sono già state esaminate dalla Commissione nei considerando da 27 a 36. La società ha presentato osservazioni sulla differenza di prezzo tra la valina per uso farmaceutico e quella per uso nei mangimi, sostenendo che il prezzo del prodotto per uso farmaceutico è notevolmente più elevato e, di conseguenza, non è stato dimostrato che le importazioni per uso farmaceutico abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. La società ha inoltre sottolineato la differenza in termini di attività tra i suoi produttori collegati in Cina e i produttori dell’Unione. Ajinomoto ha affermato che Eurolysine produceva il prodotto oggetto dell’inchiesta, mentre Shanghai Ajinomoto lo purifica trasformandolo in valina per uso farmaceutico, un processo completamente diverso che non può essere effettuato dal denunciante. La società ha inoltre sostenuto che i due prodotti non sono destinati agli stessi utilizzatori, in quanto la valina per uso farmaceutico è utilizzata a fini farmaceutici, mentre la valina per uso nei mangimi è utilizzata per l’alimentazione animale. Ha infine ribadito che la valina per uso farmaceutico non sarebbe stata inclusa nella denuncia e non rientrerebbe pertanto nell’ambito del presente procedimento.
(39)
La Commissione ha confermato le sue valutazioni e ha osservato che la valina per uso farmaceutico, come confermato dalla stessa Ajinomoto, è una versione di valina (ossia il prodotto oggetto dell’inchiesta) con un certo livello di purezza. Pertanto nonostante la differenza di prezzo, il fatto che Ajinomoto svolga una parte diversa del processo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e i diversi usi previsti, come specificato nei considerando da 27 a 36, tali argomentazioni non costituiscono una base sufficiente per ritenere che si tratti di prodotti diversi.
(40)
Inoltre le informazioni relative alla differenza nel processo di produzione, alle presunte caratteristiche specifiche della valina per uso farmaceutico e ai prezzi non hanno potuto essere verificate durante l’inchiesta, in quanto il produttore cinese collegato ad Ajinomoto non ha collaborato alla presente inchiesta e Ajinomoto ha scelto di parteciparvi solo dopo l’istituzione delle misure provvisorie. Le sue affermazioni non sono peraltro suffragate da alcun elemento di prova sostanziale. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che tutti i tipi di valina rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta e, in quanto tali, hanno causato il pregiudizio descritto nelle sezioni 4 e 5 del regolamento provvisorio. La Commissione ha valutato l’incidenza di tutte le importazioni del prodotto in esame sull’industria dell’Unione; pertanto l’argomentazione di Ajinomoto è stata respinta.
(41)
L’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di produrre valina per uso farmaceutico, e che questa non era stata inclusa nella denuncia, è già stata trattata al considerando 35. Peraltro la valina per uso farmaceutico è stata specificamente menzionata nella denuncia nell’ambito della definizione del prodotto. Infine l’industria dell’Unione ha confermato di essere in grado di produrre valina non destinata al mercato dei mangimi e che i diversi gradi di purezza della valina condividono la stessa funzione di base, che è quella di fornire valina per l’alimentazione animale o umana. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(42)
La Commissione ha pertanto confermato la sua valutazione e ha respinto l’argomentazione relativa all’esclusione della valina per uso farmaceutico dalla definizione del prodotto.
3.
DUMPING
(43)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i due produttori esportatori inseriti nel campione, CJS, Huaheng Group, e il denunciante hanno presentato osservazioni.
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(44)
In assenza di osservazioni riguardanti la procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 34 a 40 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(45)
In assenza di osservazioni riguardanti l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 44 a 139 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(46)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto la decisione della Commissione di selezionare la Colombia come paese rappresentativo.
(47)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group si è opposto alla decisione della Commissione di selezionare la Colombia come paese rappresentativo. In primo luogo, Huaheng Group ha affermato che l’Indonesia era il paese rappresentativo più appropriato in quanto era l’unico paese che: i) produceva valina, ii) presentava importazioni esenti da distorsioni di tutti i principali fattori produttivi e iii) offriva dati finanziari prontamente disponibili relativi all’intero periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, Huaheng Group ha affermato che la Commissione, qualora non utilizzasse l’Indonesia, dovrebbe ricorrere alla Malaysia, selezionata nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 4 giugno 2025 («seconda nota»). In terzo luogo, la Colombia dovrebbe essere esclusa a causa delle distorsioni che interessano la maggior parte dei principali fattori produttivi e della mancanza di dati finanziari disponibili. Tuttavia, qualora la Colombia dovesse essere mantenuta, Huaheng Group ha chiesto alla Commissione di sostituire il valore di riferimento per l’amido di granturco.
— Indonesia
(48)
Huaheng Group ha affermato che la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale o allo stesso settore può essere presa in considerazione soltanto se il prodotto oggetto dell’inchiesta non è fabbricato in alcun paese avente un livello di sviluppo economico comparabile. Nel caso di specie, tra i due paesi disponibili sulla base di tali criteri, il Brasile e l’Indonesia, dovrebbe avere la priorità la seconda, in quanto presenta consistenti importazioni dei principali fattori produttivi. Per quanto riguarda il Brasile, nella seconda nota la Commissione ha confermato che, anche se il paese produceva valina durante il periodo dell’inchiesta, mancavano informazioni finanziarie aggiornate. Il Brasile doveva pertanto essere escluso come potenziale paese rappresentativo.
(49)
La Commissione ha osservato che l’approccio di Huaheng Group non teneva conto del fatto che, nel caso di specie, mancavano dati finanziari prontamente disponibili per i produttori di valina in Indonesia. La Commissione ha dovuto pertanto ricorrere a un prodotto appartenente alla stessa categoria generale o al medesimo settore della valina. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, lo stesso Huaheng Group si è limitato a ribadire la possibilità di basarsi sul produttore di acido citrico PT. Indo Acidatama Tbk. In ogni caso la Commissione ha altresì osservato di aver respinto l’Indonesia come paese rappresentativo appropriato sulla base della quota significativa di importazioni dalla Cina per almeno quattro dei fattori produttivi più importanti e delle distorsioni del mercato riguardanti il granturco e il carbone. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(50)
Huaheng Group ha inoltre contestato il parere della Commissione secondo cui, scegliendo il Brasile e la Turchia come possibili paesi rappresentativi rispetto ai quali confrontare l’Indonesia, invece di confrontarla con la Malaysia e la Colombia, Huaheng Group avrebbe operato una scelta di comodo
(
5
)
. In risposta alle risultanze provvisorie della Commissione, Huaheng Group ha sottolineato l’esistenza di importazioni significative di granturco in Indonesia e ha menzionato la prevista apertura da parte della Colombia di un’inchiesta sulle importazioni di granturco originario degli USA. Sebbene tale inchiesta non sia stata avviata, Huaheng Group ha sostenuto che questo dato indicava che il prezzo del granturco in Colombia avrebbe potuto essere oggetto di distorsioni a causa della presenza di importazioni asseritamente sovvenzionate dagli Stati Uniti, dal momento che da questi ultimi proveniva quasi il 97 % delle importazioni totali di granturco in Colombia. La Commissione ha ritenuto l’argomentazione di Huaheng Group speculativa e priva di fondamento, in quanto questi non ha fornito alcun elemento di prova delle presunte sovvenzioni a favore del granturco statunitense e la Colombia non ha avviato un’inchiesta di difesa commerciale sul granturco proveniente dagli Stati Uniti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(51)
Huaheng Group ha sottolineato che i volumi delle importazioni di amido di granturco in Indonesia erano in linea con i volumi delle importazioni in Malaysia e che erano superiori ai volumi delle importazioni in Colombia.
(52)
La Commissione aveva già respinto tali argomentazioni nel considerando 161 del regolamento provvisorio. Poiché Huaheng Group non ha presentato ulteriori elementi a sostegno di tali argomentazioni, la Commissione le ha respinte sulla base del ragionamento di cui al considerando 161 del regolamento provvisorio.
(53)
Huaheng Group ha altresì affermato che il modo in cui la Commissione ha esaminato i fattori produttivi, considerando esclusivamente quelli interessati da una quota significativa di importazioni cinesi, era fuorviante in quanto non teneva conto di tutti i fattori produttivi. Pertanto, secondo Huaheng Group, anche i valori di riferimento basati sulle importazioni in Colombia di amido di granturco, carbone e carbone attivo erano inattendibili. A tale riguardo, Huaheng Group ha ribadito le sue osservazioni sintetizzate al considerando 184 del regolamento provvisorio in relazione alle importazioni di tali fattori produttivi in Indonesia, rispetto alle importazioni in Malaysia e Colombia.
(54)
La Commissione ha tuttavia espresso disaccordo con tale argomentazione, in quanto aveva analizzato tutti i fattori produttivi menzionati da Huaheng Group, compreso il granturco, in Indonesia. A titolo di esempio, nella prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale del 2 aprile 2025 («prima nota»), la Commissione ha sollevato la questione dell’esistenza del divieto di importazione di granturco in Indonesia. Inoltre la Commissione non ha riscontrato distorsioni nelle importazioni di amido di granturco, carbone e carbone attivo in Colombia. Questo aspetto è stato affrontato in modo specifico nei considerando 66, 68 e 70. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(55)
Huaheng Group ha contestato l’interpretazione della Commissione di cui al considerando 187 del regolamento provvisorio, secondo cui il divieto di importazione di granturco in Indonesia potrebbe essere il motivo di un volume di importazioni inferiore rispetto alla Malaysia e alla Colombia
(
6
)
. Secondo Huaheng Group, l’interpretazione della Commissione era contraddetta dal fatto che il prezzo medio all’importazione del granturco in Indonesia era identico al prezzo all’importazione in Malaysia e superiore al prezzo all’importazione in Colombia. Inoltre, secondo Huaheng Group, il divieto di importazione di granturco in Indonesia non ha avuto ripercussioni sui volumi delle importazioni indonesiane. Analogamente, per quanto riguarda il carbone, interessato dalle distorsioni del mercato individuate dalla Commissione nella prima nota, Huaheng Group ha affermato che il prezzo all’importazione in Indonesia era comparabile a quello in Malaysia.
(56)
Il confronto dei prezzi effettuato da Huaheng Group era inteso a dimostrare che le distorsioni del mercato individuate per il granturco e il carbone non incidevano sul prezzo all’importazione di tali fattori produttivi in Indonesia. Tuttavia, sebbene al considerando 187 del regolamento provvisorio abbia sostenuto che il divieto di importazione del granturco avrebbe potuto incidere sul volume delle importazioni, in tale contesto la Commissione non stava valutando l’effetto di tale divieto sui prezzi. Pertanto le argomentazioni presentate Huaheng Group non erano pertinenti al ragionamento della Commissione e non inficiavano le sue risultanze al riguardo. Inoltre, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il divieto di importazione del granturco non si ripercuoteva sui volumi delle importazioni in Indonesia, la Commissione ha ricordato di avere spiegato nella prima nota che, in base a tale divieto di importazione, l’importazione di granturco è consentita nei mesi prescritti e a condizione che la domanda interna non sia soddisfatta dalla produzione locale
(
7
)
. Pertanto il divieto di importazione di granturco non è un divieto totale e le importazioni di granturco continuano ad affluire, anche se a un livello ridotto. Le statistiche sulle importazioni non potevano quindi evidenziare l’assenza di importazioni di granturco in Indonesia, come sembra suggerire Huaheng Group. Al contrario, esse mostrano la presenza di importazioni di granturco, sebbene in volumi inferiori rispetto alla Malaysia e alla Colombia, un aspetto che Huaheng Group non ha affrontato. Infine, in ogni caso, il confronto con i prezzi in Malaysia e Colombia effettuato da Huaheng Group per quanto riguarda sia il granturco che il carbone non dimostra se le distorsioni del mercato abbiano inciso sul prezzo del granturco e del carbone in Indonesia. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(57)
Huaheng Group ha infine sostenuto che, seguendo il ragionamento della Commissione secondo cui un volume modesto implicava una distorsione, in Colombia anche l’amido di granturco sarebbe interessato da distorsioni, a causa del volume ridotto delle importazioni, che si rifletterebbe anche nel prezzo elevato registrato nel paese.
(58)
La Commissione ha esaminato e respinto l’argomentazione secondo cui il prezzo all’importazione dell’amido di granturco in Colombia era distorto al considerando 66.
— Malaysia
(59)
Nelle sue osservazioni formulate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia non potevano rappresentare un valore di riferimento affidabile per le SGAV e i profitti, in quanto Ajinomoto Malaysia ha cessato la produzione, in Malaysia, di glutammato monosodico, l’altro prodotto considerato dalla Commissione appartenente alla stessa categoria generale della valina. A tale riguardo, Huaheng Group ha messo in dubbio l’affidabilità della relazione annuale 2024 di Ajinomoto Malaysia in relazione alla cessazione della produzione di glutammato monosodico a causa della presunta mancanza di chiarezza della formulazione della relazione annuale.
(60)
La Commissione ha osservato che il fatto che Ajinomoto Malaysia non fosse più attiva nella produzione di glutammato monosodico è stato confermato anche in una recente inchiesta, in cui le autorità malesi hanno informato la Commissione che Ajinoriki Malaysia era l’unico produttore di glutammato monosodico nel paese
(
8
)
. Non era pertanto possibile utilizzare i dati di Ajinomoto Malaysia e tale argomentazione è stata respinta.
(61)
Per quanto riguarda Ajinoriki Malaysia, Huaheng Group ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i dati finanziari di Ajinoriki Malaysia non potevano rappresentare un valore di riferimento affidabile per le SGAV e i profitti a causa del suo coinvolgimento in pratiche di elusione
(
9
)
. Secondo Huaheng Group, il coinvolgimento di Ajinoriki Malaysia in pratiche di elusione nella produzione di glutammato monosodico è stato infatti valutato solo per il periodo di riferimento di tale inchiesta (1
o
luglio 2023-30 giugno 2024).
(62)
La Commissione ha osservato che la modificazione della configurazione degli scambi accertata nell’inchiesta antielusione in questione era dovuta all’aumento delle esportazioni in Malaysia da parte dell’operatore commerciale collegato di Ajinoriki Malaysia in Cina, registrato durante il periodo dell’inchiesta antielusione e iniziato a partire dal 2021
(
10
)
. La modificazione della configurazione degli scambi individuata dalla Commissione nell’inchiesta antielusione ha pertanto inciso sui dati finanziari di Ajinoriki Malaysia per il 2022. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(63)
Inoltre, per quanto riguarda il fatto che gli ultimi dati finanziari disponibili di Ajinoriki Malaysia risalivano al 2022, Huaheng Group ha affermato che, al fine di stabilire i profitti degli operatori commerciali e degli importatori collegati, la Commissione si è basata sui dati più obsoleti relativi ai profitti degli importatori indipendenti derivanti dall’inchiesta relativa alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina («inchiesta sui PVA»)
(
11
)
.
(64)
La Commissione ha osservato che il profitto ragionevole di un produttore di un paese rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, da un lato, e il margine di profitto utilizzato per adeguare il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dall’altro, si fondano su una base giuridica diversa e perseguono uno scopo diverso e pertanto non sono comparabili. La Commissione non ha pertanto potuto servirsi dei dati finanziari del 2022 di Ajinoriki Malaysia e tale argomentazione è stata respinta.
— Colombia
(65)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che il valore di riferimento colombiano per l’amido di granturco era distorto e che la Commissione avrebbe dovuto sostituirlo con un valore di riferimento più appropriato, come il prezzo all’importazione in Indonesia, in Malaysia o con un «prezzo globale all’importazione». In primo luogo, Huaheng Group ha affermato che il volume delle importazioni in Colombia non era rappresentativo, ad esempio rispetto all’Indonesia o alla Malaysia, entrambi grandi importatori di amido di granturco. In secondo luogo, Huaheng Group ha sostenuto che il volume estremamente ridotto delle importazioni in Colombia aveva determinato prezzi all’importazione anormalmente elevati, ad esempio rispetto al Brasile (superiori del 37 %), alla Thailandia (del 27 %), all’Indonesia (del 72 %) e alla Malaysia (del 65 %). In terzo luogo, Huaheng Group ha presentato i dati relativi alle importazioni in Colombia per società importatrice e per paese di origine. Huaheng Group ha affermato che una società importatrice era responsabile di quasi il 50 % di tutte le importazioni in Colombia. Huaheng Group ha inoltre sostenuto che tutte le importazioni di tale società importatrice provenivano da fornitori collegati, una circostanza che, secondo Huaheng Group, suscitava dubbi sull’allineamento del prezzo di acquisto alle normali condizioni di mercato. In quarto luogo, Huaheng Group ha affermato che i principali settori di attività della società in questione erano quelli dei prodotti alimentari, delle bevande e dei prodotti farmaceutici e che era pertanto probabile che il prezzo dell’amido di granturco importato da tale società fosse più elevato rispetto a quello dell’amido di granturco industriale impiegato per la valina utilizzata dal produttore di Huaheng Group, ossia BHB.
(66)
Per quanto riguarda il primo e il secondo punto, la Commissione ha concluso nella prima nota che il granturco in Indonesia era interessato da distorsioni del mercato sotto forma di un divieto di importazione di granturco. La Commissione ha altresì valutato i dati relativi al periodo dell’inchiesta forniti dal GTA per quanto riguarda la quantità e il valore delle importazioni in tutti i paesi originarie di tutti i paesi, esclusi la RPC e i paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
12
)
. Dai dati è emerso che, sebbene il prezzo in Malaysia fosse inferiore del 40 % rispetto a quello in Colombia, vi erano anche paesi con grandi volumi di importazioni a prezzi simili o superiori a quelli della Colombia, come la Germania (lo stesso della Colombia), la Francia (più alto del 26 % rispetto a quello della Colombia), il Canada (più alto del 34 % rispetto a quello della Colombia), il Regno Unito (più alto del 64 % rispetto a quello della Colombia) e l’Australia (più alto dell’1 % rispetto a quello della Colombia). La Commissione ha inoltre osservato che, sebbene Huaheng Group abbia citato il Brasile come esempio di paese con un prezzo all’importazione inferiore a quello della Colombia, il volume delle importazioni in Brasile era inferiore del 21 % rispetto a quello della Colombia. La Commissione ha pertanto concluso che il volume delle importazioni in Colombia non determinava un prezzo all’importazione anormalmente elevato. Su tale base, il fatto che i prezzi all’importazione variassero da un paese all’altro non può, di per sé, essere un motivo valido per considerare anomali i prezzi superiori o inferiori e di conseguenza per non prenderli in considerazione. Per quanto riguarda il terzo punto, Huaheng Group non ha presentato prove del fatto che la società importatrice e i suoi fornitori fossero collegati. La Commissione ha inoltre valutato i dati presentati da Huaheng Group e ha osservato che i prezzi ai quali la società importatrice indicata dal gruppo acquistava amido di granturco variavano notevolmente a seconda del paese fornitore e pertanto i dati forniti non dimostravano che la differenza potesse essere spiegata da potenziali politiche in materia di prezzi di trasferimento. Oltretutto in Colombia vi erano altri importatori che avevano acquistato a un prezzo simile dallo stesso paese fornitore. La Commissione ha infine osservato che il sito web della società importatrice
(
13
)
menziona prodotti e attività che non si limitano ai prodotti alimentari, alle bevande e ai prodotti farmaceutici, ad esempio l’alimentazione animale e le applicazioni industriali. La Commissione ha pertanto ritenuto infondata l’argomentazione secondo cui la società importatrice avrebbe probabilmente acquistato amido di granturco a prezzi elevati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni e ha ritenuto che il valore di riferimento colombiano per l’amido di granturco fosse ragionevole.
(67)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sostenuto che i valori di riferimento della Commissione per il carbone attivo e l’acido acetico non erano attendibili. Per quanto riguarda il carbone attivo, CJS ha affermato che il valore di riferimento risultava gonfiato a causa dell’esiguità dei volumi delle importazioni in Colombia, in quanto tutti gli altri paesi a reddito medio-alto individuati dalla Commissione nella prima nota, ossia Brasile, Indonesia, Colombia, Thailandia e Turchia, presentavano volumi di importazioni molto più elevati. CJS ha proposto di utilizzare la media ponderata del prezzo all’importazione in Turchia o un valore di riferimento internazionale come alternativa più rappresentativa, in quanto tali valori di riferimento rifletterebbero in modo più accurato i prezzi di mercato del carbone attivo. A sostegno della sua proposta, CJS ha fatto riferimento anche ad altri casi in cui la Commissione aveva utilizzato valori di riferimento alternativi.
(68)
La Commissione ha ritenuto che CJS non abbia fornito elementi di prova sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui il prezzo all’importazione del carbone attivo in Colombia sarebbe indebitamente gonfiato. I volumi delle importazioni in Colombia erano sufficienti per stabilire un valore di riferimento affidabile. Inoltre l’uso da parte della Commissione di valori di riferimento specifici per paese è coerente con la sua prassi consolidata. CJS ha fatto riferimento ad altri casi in cui sono stati utilizzati valori di riferimento alternativi senza dimostrare le ragioni per cui tali esempi sarebbero pertinenti nel caso di specie e per le specifiche condizioni di mercato al momento dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di CJS.
(69)
Per quanto riguarda l’acido acetico, CJS ha affermato che il prezzo all’importazione è indebitamente gonfiato, in quanto risulta del 40–80 % superiore ai prezzi medi all’importazione negli altri paesi a reddito medio-alto individuati dalla Commissione nella prima nota. CJS ha attribuito tale dato a due fattori principali: in primo luogo, il volume relativamente basso delle importazioni di acido acetico della Colombia rispetto agli altri paesi a reddito medio-alto e, in secondo luogo, al fatto che l’acido acetico importato dalla Colombia sarebbe di un tipo caratterizzato da una purezza superiore, più costoso. Per suffragare tale affermazione, CJS ha osservato che il prezzo delle importazioni della Colombia di acido acetico dalla Germania e dai Paesi Bassi risulta notevolmente più elevato rispetto a quello delle importazioni della Turchia di acido acetico provenienti dagli stessi paesi, probabilmente a causa della differenza nella qualità importata. CJS ha proposto di utilizzare il prezzo all’importazione in Brasile o un valore di riferimento internazionale come valore di riferimento più accurato per l’acido acetico.
(70)
La Commissione ha ritenuto che CJS non abbia fornito elementi di prova sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui il prezzo all’importazione dell’acido acetico in Colombia sarebbe indebitamente gonfiato, avendo fatto riferimento soltanto alle importazioni colombiane dalla Germania e dai Paesi Bassi. La Commissione ha osservato che le importazioni dalla Germania e dai Paesi Bassi rappresentavano meno dello 0,1 % delle importazioni totali della Colombia e non sono pertanto rappresentative dell’andamento complessivo delle importazioni della Colombia. Come indicato al considerando 66, il semplice fatto che i prezzi all’importazione differissero da un paese all’altro non implica di per sé che il prezzo all’importazione in Colombia sia anomalo e non debba essere preso in considerazione. In assenza di elementi di prova dell’esistenza di distorsioni nel mercato colombiano, i valori di riferimento della Commissione per il carbone attivo e l’acido acetico rimangono un indicatore affidabile e rappresentativo del prezzo di mercato. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di CJS.
(71)
Il denunciante ha affermato che le importazioni di carbone in Colombia erano basse perché la Colombia era un grande esportatore di carbone, e ha osservato che, al considerando 161 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha affrontato la questione dell’esiguità di tali importazioni. Il denunciante ha sostenuto che si otterrebbe un risultato più appropriato utilizzando la media ponderata dei prezzi unitari indicati nel GTA delle importazioni in tutti i paesi originarie di tutti i paesi, esclusi la RPC e i paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755.
(72)
La Commissione ha osservato che il denunciante non ha dimostrato e non ha fornito alcun elemento di prova del motivo per cui la presunta esiguità del volume delle importazioni di carbone in Colombia avrebbe pregiudicato l’affidabilità del valore di riferimento nello specifico caso di specie. La Commissione ha pertanto ritenuto che il volume delle importazioni di carbone in Colombia nel caso di specie fosse sufficiente per stabilire un valore di riferimento ragionevole senza la necessità di ricorrere a un valore di riferimento internazionale alternativo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.2.1.
Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
— Indonesia
(73)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha affermato che la Commissione non aveva risposto in modo esaustivo alla sua argomentazione a favore della selezione dell’Indonesia come paese rappresentativo, presentata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui il prezzo all’importazione colombiano del granturco era influenzato da una quota significativa di importazioni dagli Stati Uniti. La Commissione aveva sintetizzato e affrontato tale osservazione al considerando 50. Huaheng Group ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il prezzo delle importazioni dagli Stati Uniti asseritamente oggetto di sovvenzioni era inferiore al prezzo praticato da fonti alternative (Brasile, Paraguay, Argentina ed Ecuador) e aveva fatto diminuire artificialmente il prezzo all’importazione colombiano del granturco rispetto al prezzo all’importazione in Indonesia, Thailandia e Malaysia, che importavano meno granturco dagli Stati Uniti. Huaheng Group ha giustificato il fatto che il Brasile avesse un prezzo all’importazione persino inferiore a quello della Colombia con il fatto che il Brasile è il terzo produttore mondiale di granturco, il che ridurrebbe presumibilmente la domanda di importazioni del Brasile e provocherebbe una diminuzione dei prezzi all’importazione.
(74)
La Commissione ha ribadito la natura speculativa dell’argomentazione di Huaheng Group. In effetti, il ragionamento di Huaheng Group si basa sul fatto che le importazioni di granturco dagli Stati Uniti hanno distorto il valore di riferimento rappresentato dal prezzo all’importazione del granturco in Colombia, che sarebbe quindi meno appropriato del prezzo all’importazione del granturco in Indonesia. Tuttavia, a differenza delle importazioni di granturco dalla Cina, per le quali, come indicato al considerando 138 del regolamento provvisorio, nella presente inchiesta sono state riscontrate distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, non era dimostrato che le importazioni di granturco dagli USA fossero distorte. Di fatto, l’inchiesta antisovvenzioni che la Colombia avrebbe dovuto avviare non è stata aperta. Huaheng Group ha affermato che tale inchiesta non è stata avviata probabilmente per timore di ritorsioni da parte degli Stati Uniti, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Huaheng Group non è pertanto riuscito a dimostrare che le importazioni dagli Stati Uniti fossero distorte. Di conseguenza, il resto dell’argomentazione risultava privo di fondamento. Il fatto che il prezzo delle importazioni dagli USA fosse inferiore a quello delle fonti di approvvigionamento alternative non rendeva i prezzi all’importazione del granturco in Colombia distorti o artificialmente bassi. Tale dato avvalorava piuttosto l’opinione secondo cui il prezzo all’importazione del granturco in Colombia rispondeva alle normali dinamiche di mercato rappresentate dal prezzo basso della sua principale fonte, gli Stati Uniti, ed era il risultato di tali dinamiche. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(75)
Huaheng Group ha contestato il modo in cui la Commissione ha risposto alla sua argomentazione presentata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia era inferiore al volume delle importazioni in Indonesia, che era invece significativo e comparabile a quello della Malaysia. La Commissione ha sintetizzato tale argomentazione al considerando 51 e l’ha trattata al considerando 52, facendo riferimento al considerando 161 del regolamento provvisorio. Huaheng Group ha tuttavia sostenuto che, al considerando 161 del regolamento provvisorio, la Commissione si è limitata ad osservare che in Colombia il numero di fattori produttivi interessati da una quota significativa di importazioni cinesi era inferiore rispetto ad altri potenziali paesi rappresentativi.
(76)
L’argomentazione di Huaheng Group secondo cui il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia era inferiore a quello delle importazioni in Indonesia è stata trattata al considerando 161 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha convenuto con Huaheng Group che le importazioni di amido di granturco in Colombia erano inferiori rispetto a quanto rilevato per l’Indonesia. L’osservazione di Huaheng Group è stata pertanto presa in considerazione, ma un volume di importazioni inferiore rispetto a quello di un altro potenziale paese rappresentativo non metteva, di per sé, in discussione la rappresentatività o l’affidabilità del valore di riferimento da esso ottenuto. La questione distinta se il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia compromettesse l’affidabilità del valore di riferimento è stata affrontata nel considerando 66 e inoltre nei considerando da 97 a 99. Al considerando 161 del regolamento provvisorio il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia è stato anch’esso valutato alla luce della successiva analisi della Commissione sulla quota delle importazioni cinesi (sul totale delle importazioni) dei fattori produttivi, che ha spiegato il motivo per cui l’Indonesia non fosse un paese rappresentativo appropriato. L’argomentazione relativa alla mancata presa in considerazione del volume delle importazioni di amido di granturco è stata pertanto respinta.
(77)
Huaheng Group ha inoltre contestato il modo in cui la Commissione ha affrontato la sua argomentazione presentata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto esaminare quanti fattori produttivi fossero influenzati dalle importazioni cinesi, ma piuttosto la quota dei fattori produttivi potenzialmente influenzati nei costi di produzione dei produttori esportatori. Secondo Huaheng, i volumi delle importazioni di amido di granturco, carbone e carbone attivo in Colombia, che erano inferiori alle importazioni in Indonesia, avrebbero dovuto essere esaminati da questa prospettiva. La Commissione ha sintetizzato tale argomentazione al considerando 53 e l’ha trattata al considerando 54. Huaheng Group ha tuttavia ritenuto che, al considerando 54, la Commissione non abbia confutato la sua argomentazione. Secondo Huaheng Group, i fattori produttivi dovrebbero essere valutati in relazione alla loro quota nel costo di produzione, in quanto ciò rifletterebbe direttamente l’effetto distorsivo esercitato sulla costruzione del valore normale, mentre il conteggio dei fattori produttivi non forniva un quadro accurato dell’entità della distorsione. Huaheng Group ha sostenuto che, tenendo conto di tutti i fattori produttivi, l’effetto distorsivo, misurato rispetto al costo totale di produzione, era notevolmente più elevato in Colombia che in Indonesia o Malaysia, tenendo conto della quota di amido di granturco. Nel giungere a tale conclusione, Huaheng Group ha tenuto conto del fatto che il divieto di importazione di granturco in Indonesia non ha avuto alcun effetto distorsivo sui prezzi all’importazione, come spiegato ai considerando 82 e 83, mentre il basso volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia ha avuto un effetto di distorsione.
(78)
L’argomentazione presentata Huaheng Group è in parte priva di fondamento. Facendo riferimento al numero di fattori produttivi interessati da una quota significativa delle importazioni cinesi, la Commissione ha tenuto conto anche della quota dei fattori produttivi nel costo di produzione di entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione (che può variare a seconda della struttura dei costi di ciascun produttore), come spiegato al considerando 186 del regolamento provvisorio. In effetti, al considerando 186 del regolamento provvisorio e nelle relative note a piè di pagina, la Commissione ha spiegato in dettaglio che le importazioni cinesi in Indonesia hanno influito su quattro fattori, con una quota compresa tra il 45 % e l’83 % delle importazioni totali di ciascun fattore: i) glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, ii) acido fosforico, iii) soda caustica e iv) carbone attivo. La Commissione ha indicato che questi quattro fattori produttivi rappresentavano l’[1-10] % del costo di produzione dei produttori esportatori inseriti nel campione. Di contro, le importazioni cinesi in Malaysia hanno influito su tre fattori, con una quota compresa tra il 49 % e l’81 % delle importazioni totali di ciascun fattore: i) glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, ii) acido acetico e iii) carbone attivo. Essi rappresentavano l’[1-6] % del costo di produzione totale dei produttori esportatori inseriti nel campione. Infine le importazioni cinesi in Colombia hanno influito su tre fattori, con una quota compresa tra il 36 % e il 65 % delle importazioni totali di ciascun fattore: i) glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, ii) acido fosforico e iii) carbone attivo. Essi rappresentavano l’[1-8] % del costo di produzione totale dei produttori esportatori inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto tenuto debitamente conto delle quote dei fattori produttivi nel costo di produzione dei produttori esportatori inseriti nel campione. Queste hanno tuttavia dimostrato che l’utilizzo dell’Indonesia come paese rappresentativo avrebbe inciso su una percentuale maggiore del costo di produzione rispetto alla Malaysia e alla Colombia. Il motivo per cui Huaheng Group è giunto alla diversa conclusione che, in base alla quota del costo di produzione interessata, la Colombia era più influenzata dalle importazioni cinesi rispetto all’Indonesia e alla Malaysia si basava sull’ipotesi errata che le importazioni di granturco, amido di granturco, carbone e carbone attivo in Colombia fossero soggette a distorsioni o altrimenti non utilizzabili. Tuttavia ciò non è stato dimostrato per nessuno di questi quattro fattori produttivi. La Commissione ha pertanto concluso, al considerando 74, che il prezzo all’importazione del granturco in Colombia non era soggetto a distorsioni; ai considerando 93 e da 97 a 99, che il prezzo all’importazione dell’amido di granturco in Colombia era ragionevole; al considerando 72, che anche il prezzo all’importazione del carbone in Colombia era ragionevole; e al considerando 68, che il prezzo all’importazione del carbone attivo in Colombia era affidabile. L’argomentazione di Huaheng Group secondo cui, in Colombia, i fattori produttivi interessati dalle importazioni cinesi incidevano su una quota maggiore del costo di produzione si basa pertanto su una serie di premesse false. Inoltre, nel concludere che, in termini di quota delle importazioni cinesi, l’Indonesia era influenzata più della Colombia, la Commissione non ha preso in considerazione il divieto di importazione di granturco in Indonesia. Considerando il divieto di importazione di granturco in Indonesia e le restrizioni in termini di mercato relative al carbone, la Commissione avrebbe comunque concluso che l’Indonesia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato. L’argomentazione di Huaheng Group è stata pertanto respinta.
(79)
Huaheng Group ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha risposto alle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni in merito alle importazioni di glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, acido fosforico, soda caustica e carbone attivo in Indonesia, rispetto alle importazioni di tali fattori produttivi in Malaysia e Colombia.
(80)
Come indicato al considerando 53, Huaheng Group, nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, si è limitato a ribadire le osservazioni già presentate in seguito alla seconda nota. La Commissione ha sintetizzato tali osservazioni al considerando 184 del regolamento provvisorio e le ha trattate ai considerando da 185 a 188 di tale regolamento. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha messo a confronto in particolare l’Indonesia con la Colombia e la Malaysia e ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi in merito a tale confronto. La Commissione ha tuttavia già confutato il parere di Huaheng Group, secondo cui i) il glucosio monoidrato e la polvere di perossido dismutasi, ii) l’acido fosforico, iii) la soda caustica e iv) il carbone attivo avevano una rilevanza limitata nel costo di produzione, al considerando 186 del regolamento provvisorio, dimostrando che la quota delle importazioni cinesi di tali fattori in Malaysia e Colombia era inferiore a quella di tali importazioni in Indonesia.
(81)
In ogni caso, confrontando specificamente la quota delle importazioni cinesi di tali fattori in Indonesia con la quota delle importazioni cinesi degli stessi fattori in Malaysia e Colombia, la Commissione ha concluso quanto segue: Huaheng Group ha riconosciuto che la quota delle importazioni cinesi di carbone attivo in Indonesia (45,11 %) era superiore alla quota delle importazioni cinesi in Colombia (39,59 %). Inoltre la Commissione ha esaminato la rappresentatività del valore di riferimento per il carbonio attivo nel considerando 68. Per quanto riguarda il glucosio monoidrato e la polvere di perossido dismutasi, il fatto che Indonesia, Malaysia e Colombia fossero tutte interessate dalle importazioni cinesi, non smentiva il fatto che la Colombia fosse la meno colpita in termini di quota di importazioni cinesi, con una quota del 36,38 %, contro l’80,55 % della Malaysia e l’83,46 % dell’Indonesia. Analogamente, il fatto che il prezzo delle importazioni di acido fosforico in Indonesia fosse in linea con il prezzo all’importazione in Malaysia e Colombia non smentiva il fatto che il prezzo all’importazione dell’Indonesia fosse il più basso tra i tre paesi e che la quota delle importazioni cinesi dell’82,36 % in Indonesia fosse superiore a quella della Colombia, dove le importazioni cinesi rappresentavano solo il 65,30 %, e della Malaysia, che non era nemmeno considerata interessata dalle importazioni cinesi. Infine, per quanto riguarda la soda caustica, il prezzo all’importazione in Indonesia, nonostante fosse il più elevato, era anche in linea con il prezzo delle importazioni cinesi in Malaysia. La Commissione ha pertanto concluso che nessuno degli elementi addotti da Huaheng Group poteva ribaltare le sue risultanze e ha respinto le osservazioni.
(82)
Infine Huaheng Group ha sostenuto che, fornendo alla Commissione un confronto dei prezzi all’importazione del granturco in Indonesia, Malaysia e Colombia, avrebbe confutato la risultanza della Commissione secondo cui il basso volume delle importazioni di granturco in Indonesia potrebbe essere dovuto al divieto di importazione di granturco. Secondo Huaheng Group, la Commissione avrebbe considerato irrilevanti i prezzi all’importazione e avrebbe basato le sue conclusioni soltanto sui volumi delle importazioni. Huaheng Group ha affermato che, malgrado l’esistenza del divieto di importazione, il prezzo all’importazione per il granturco dell’Indonesia era esente da distorsioni e rappresentativo.
(83)
La Commissione ha contestato l’interpretazione di Huaheng Group secondo cui la Commissione avrebbe preso in considerazione solo i volumi delle importazioni. Al considerando 56, la Commissione ha semplicemente risposto a un’osservazione di Huaheng Group. La Commissione ha concluso che le informazioni fornite dalla società non dimostravano che le distorsioni del mercato non avessero inciso sul prezzo del granturco in Indonesia. Il semplice fatto che durante il periodo dell’inchiesta i prezzi del granturco siano allineati in tutti e tre i paesi (Indonesia, Malaysia e Colombia) non dimostrava di per sé che il prezzo all’importazione del granturco in Indonesia non fosse influenzato dal divieto di importazione. In ogni caso l’Indonesia non è stata scartata come paese rappresentativo solo sulla base del divieto di importazione di granturco, ma anche a causa della quota delle importazioni cinesi per quattro fattori produttivi e delle distorsioni presenti nel mercato del carbone. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
— Malaysia
(84)
Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato la sua argomentazione presentata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la relazione annuale 2024 di Ajinomoto Malaysia non dimostrerebbe chiaramente una cessazione della produzione di glutammato monosodico, ma indicherebbe piuttosto una delocalizzazione o una graduale eliminazione di determinati processi, cosicché i suoi dati finanziari potrebbero comunque essere utilizzati come valore di riferimento affidabile. Huaheng Group ha inoltre affermato che la conferma data dalle autorità malesi nell’ambito di un’altra inchiesta, secondo cui Ajinoriki Malaysia era l’unico produttore di glutammato monosodico nel paese, come indicato al considerando 60, riguardava soltanto i produttori noti alle autorità malesi, non tutti i produttori del paese. Secondo Huaheng Group, questi elementi, considerati nel loro insieme, non dimostravano che la produzione di glutammato monosodico fosse completamente cessata in Malaysia e pertanto la Commissione avrebbe comunque potuto utilizzare i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia del 2024.
(85)
Contrariamente a quanto sostenuto da Huaheng Group, la Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni formulate. Pertanto, come indicato al considerando 60, la conferma pervenuta dalle autorità malesi ha avvalorato la conclusione della Commissione secondo cui i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia non potevano essere utilizzati. Il fatto che la conferma pervenuta dalle autorità malesi possa aver fatto riferimento solo ai produttori noti, e non a tutti i produttori, non era tale da mettere in discussione tale conclusione; la Commissione ritiene infatti che le autorità di un paese siano adeguatamente informate in merito ai produttori del paese in questione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la presunta ambiguità rilevata da Huaheng Group nella relazione annuale 2024 di Ajinomoto Malaysia non potesse giustificare la conclusione di Huaheng Group secondo cui in Malaysia si continuava a produrre glutammato monosodico, in particolare alla luce del fatto che le autorità malesi avevano fornito elementi che indicavano il contrario e delle informazioni contenute nell’avviso di apertura dell’inchiesta e di istituzione di misure provvisorie in relazione al caso consolidato 7950 ai sensi dell’EAPA (Enforce and Protect Act), pubblicato dalla United States Customs and Border Protection
(
14
)
, messo a disposizione della Commissione da altre parti interessate nelle osservazioni relative alla seconda nota, e come indicato al considerando 189 del regolamento provvisorio. Non era pertanto possibile utilizzare i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia e la Commissione ha respinto tale argomentazione.
(86)
Huaheng Group ha inoltre affermato che la sua argomentazione formulata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la Commissione non dovrebbe considerare irragionevoli le SGAV e i profitti di Ajinomoto Malaysia, in quanto questi rispecchiavano i dati del 2024, mentre i dati colombiani si riferivano al 2023, non era stata trattata.
(87)
Al considerando 199 del regolamento provvisorio la Commissione ha tuttavia respinto l’uso dei dati finanziari di Ajinomoto Malaysia come valore di riferimento per importi ragionevoli per le SGAV e i profitti sulla base del fatto che Ajinomoto Malaysia ha cessato di produrre glutammato monosodico in Malaysia e non perché le SGAV e i profitti di Ajinomoto Malaysia non fossero di per sé ragionevoli. L’espressione «importi ragionevoli per le SGAV e i profitti» si riferiva al criterio del valore di riferimento, non a una qualifica dei dati finanziari di Ajinomoto Malaysia in quanto tali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(88)
Con riferimento alle conclusioni della Commissione di cui al considerando 200 del regolamento provvisorio e al considerando 61 in merito al coinvolgimento di Ajinoriki Malaysia in pratiche di elusione, Huaheng Group ha affermato che le esportazioni in Malaysia dell’operatore commerciale collegato di Ajinoriki Malaysia nel 2021 erano ancora molto limitate in termini assoluti
(
15
)
, tanto da mettere in dubbio che tale dato possa equivalere a una modificazione della configurazione degli scambi, che costituisce una delle condizioni affinché le esportazioni possano essere considerate elusive delle misure antidumping. Il gruppo Huaheng ha aggiunto che oltretutto una modificazione della configurazione degli scambi era soltanto una delle quattro condizioni cumulative per stabilire l’esistenza di un’elusione a norma del regolamento di base e che i dati necessari per valutare gli elementi di prova dell’esistenza del dumping, che è una di tali condizioni, sono stati raccolti solo per il periodo di riferimento dell’inchiesta antielusione di cui al considerando 61, vale a dire dal 1
o
luglio 2023 al 30 giugno 2024. Pertanto i dati finanziari di Ajinoriki Malaysia per il 2022 potevano comunque essere utilizzati.
(89)
Al considerando 200 del regolamento provvisorio la Commissione ha respinto i dati finanziari di Ajinoriki Malaysia per il 2022 in quanto tali dati derivavano anche dal trasbordo di glutammato monosodico cinese attraverso la Malaysia e non soltanto dalla produzione effettiva. Seguendo la stessa logica, al considerando 62 la Commissione ha fatto riferimento alla modificazione della configurazione degli scambi. Pertanto, anche se le quattro condizioni cumulative per constatare l’esistenza di un’elusione non sono state accertate per il 2021, il trasbordo ha inciso sui dati finanziari di Ajinoriki Malaysia del 2022, cosicché la Commissione non ha potuto considerarli attendibili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(90)
Huaheng Group ha infine sostenuto che il criterio per determinare un margine di profitto rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base e a norma dell’articolo 2, paragrafi 9 e 10, del medesimo regolamento non dovrebbe essere lo stesso e che la Commissione avrebbe pertanto dovuto basarsi sui dati finanziari di Ajinoriki Malaysia del 2022, in quanto per adeguare il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base ha utilizzato dati ancora più obsoleti.
(91)
La Commissione ha osservato che, per la Colombia, erano disponibili i dati del 2024 e del 2023 del produttore di acido citrico Sucroal e che Huaheng Group non ha spiegato il motivo per cui la Commissione avrebbe dovuto basarsi sui dati finanziari del 2022 di Ajinoriki Malaysia, quando erano disponibili dati finanziari più recenti in Colombia. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che, come spiegato nei considerando 62 e 89, la Commissione ha già accertato che i dati di Ajinoriki Malaysia del 2022 erano influenzati dalle operazioni di trasbordo del suo operatore commerciale collegato. In considerazione di tali elementi, la Commissione non ha potuto basarsi sui dati finanziari del 2022 di Ajinoriki Malaysia. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Un confronto con la determinazione del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base non è appropriato in questo contesto, in quanto la determinazione di un margine di profitto congruo a norma di tali disposizioni segue considerazioni diverse.
— Colombia
(92)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha affermato che, poiché la Commissione aveva scelto la Colombia come paese rappresentativo senza applicare adeguamenti per tenere conto dei suoi prezzi dell’amido di granturco mantenuti alti in modo presumibilmente artificiale, i livelli del dazio che ne risultavano erano in contrasto con la realtà economica. Huaheng Group ha pertanto affermato che, sebbene utilizzasse un processo di produzione che comporta costi inferiori rispetto a quello utilizzato da CJS, il dazio antidumping calcolato per Huaheng Group era superiore di oltre il 20 % rispetto a quello per CJS.
(93)
La Commissione ha osservato che i dazi antidumping risultanti derivavano esclusivamente dall’utilizzo del metodo previsto dal regolamento di base come indicato al considerando 44. Come descritto al considerando 113, la Commissione ha sostituito i costi soggetti a distorsioni praticati in Cina per ciascun fattore produttivo con i corrispondenti valori di riferimento nel paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha inoltre spiegato ai considerando 66, 97, 98 e 99 perché ha ritenuto ragionevole il valore di riferimento per l’amido di granturco in Colombia. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(94)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha contestato la risultanza della Commissione di cui al considerando 66, secondo cui il prezzo dell’amido di granturco in Colombia era ragionevole e ha sostenuto che tale risultanza era in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base e non era in linea con la prassi precedente della Commissione, come illustrato più dettagliatamente di seguito.
(95)
In primo luogo, Huaheng Group ha affermato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, la Commissione deve stabilire se un prezzo all’importazione sia ragionevole confrontandolo con paesi che presentano un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e non con paesi che presentano un livello di sviluppo economico diverso. Huaheng Group ha affermato che questo è stato l’approccio seguito dalla Commissione quando ha istituito misure provvisorie sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici («EMD») originari della Cina
(
16
)
(«regolamento provvisorio relativo agli EMD»). Huaheng Group ha aggiunto che il prezzo all’importazione dell’amido di granturco in Colombia risultava, a seconda del metodo di confronto utilizzato, tra il 31 % e il 33 % superiore alla media del prezzo all’importazione nei paesi con lo stesso livello di sviluppo economico della Cina.
(96)
In secondo luogo, per quanto riguarda le importazioni di amido di granturco in Colombia, Huaheng Group ha presentato dati a conferma dell’affermazione secondo cui le quattro società nella cui denominazione figurava «Ingredion» facevano tutte parte del gruppo Ingredion e ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i prezzi non erano influenzati dalle politiche interne di fissazione dei prezzi del gruppo Ingredion. Huaheng Group ha sostenuto che i prezzi delle importazioni effettuate da Ingredion Colombia provenienti da Ingredion Messico e da Ingredion Perù, presentavano solo lievi variazioni, il che indicava che non erano stati fissati a condizioni di mercato. Huaheng Group ha inoltre affermato che, sebbene i prezzi delle importazioni provenienti da Ingredion Brasile risultassero più fluttuanti, tale variabilità avrebbero potuto essere spiegata dal fatto che Ingredion Brasile gestiva diversi siti di produzione. Inoltre, secondo Huaheng Group, il motivo delle differenze nei prezzi all’importazione di Ingredion Colombia potrebbe anche risiedere nelle diverse attività svolte dalla società (alimentazione animale, prodotti alimentari ecc.). Huaheng Group ha altresì affermato che i prezzi medi delle importazioni effettuate da Ingredion Colombia erano superiori di quasi l’80 % rispetto a quelli di altre importazioni di amido di granturco in Colombia e che perfino i prezzi delle importazioni più convenienti effettuate da Ingredion Colombia risultavano del 10–25 % superiori rispetto alla media delle altre importazioni in Colombia. Huaheng Group ha infine sostenuto che in Colombia altre importazioni con prezzi simili a quelli di Ingredion Colombia si registravano soltanto per operazioni che riguardavano volumi molto ridotti.
(97)
Come spiegato ai considerando 98 e 99, la Commissione ha espresso disaccordo con l’affermazione di Huaheng Group secondo cui il prezzo all’importazione dell’amido di granturco in Colombia non era ragionevole e che la risultanza non era conforme all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base o era in contraddizione con la prassi precedente della Commissione.
(98)
Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ritiene che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base elenchi le fonti che la Commissione può utilizzare per sostituire prezzi e costi soggetti a distorsioni, mentre non fornisce orientamenti sulle modalità con cui la Commissione può stabilire se un valore di riferimento specifico sia o meno anormalmente elevato. Al fine di stabilire se il prezzo all’importazione dell’amido di granturco in Colombia fosse anormalmente elevato, la Commissione lo ha confrontato con i paesi del mondo con volumi di importazioni di amido di granturco più elevati rispetto alla Colombia, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico. Come indicato al considerando 66, la Commissione ha constatato che diversi paesi con volumi ingenti di importazioni avevano prezzi all’importazione più elevati rispetto a quelli della Colombia. Anche ipotizzando di accettare la richiesta avanzata da Huaheng Group di limitare il confronto ai paesi che presentano lo stesso livello di sviluppo economico della Cina, la Commissione ritiene che un prezzo superiore del 31–33 % non possa essere considerato anormalmente elevato. Huaheng Group ha fatto riferimento al regolamento provvisorio relativo agli EMD, come ricordato al considerando 95. Sebbene ogni caso sia unico e debba essere analizzato nel merito, la Commissione ha esaminato il riferimento fatto da Huaheng Group e ha constatato che in quel caso i prezzi sono stati considerati anormalmente elevati in quanto erano superiori del 102 %, del 1 115 %, del 1 233 % e del 2 608 % rispetto al prezzo medio all’importazione in tutti i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel regolamento provvisorio relativo agli EMD è stato sostituito anche un fattore produttivo il cui prezzo era superiore del 29 %, in quanto il corrispondente volume di importazioni era pari allo 0,00006 % delle importazioni in tutti i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e nell’ambito di tale inchiesta è stato considerato estremamente basso. La Commissione ha osservato che nella presente inchiesta il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia, pari a oltre 644 000 tonnellate, rappresentava lo 0,8 % delle importazioni in tutti i paesi ammissibili con lo stesso livello di sviluppo della Cina. La Colombia era anche il decimo maggiore importatore di amido di granturco tra i 41 paesi ammissibili appartenenti a tale gruppo
(
17
)
. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(99)
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 66, Huaheng Group non aveva presentato elementi di prova a sostegno del fatto che le entità «Ingredion» fossero collegate e che si trattasse di prezzi di trasferimento. L’aspetto dell’argomentazione relativo alle variazioni dei prezzi delle importazioni effettuate da Ingredion Colombia è risultato non suffragato da elementi di prova. Anche la parte dell’argomentazione relativa alle diverse attività svolte da Ingredion Colombia non era suffragata da elementi di prova. La Commissione ha pertanto constatato che, anche se le società Ingredion fossero collegate, le argomentazioni e i dati giustificativi forniti da Huaheng Group erano speculativi e non costituivano elementi di prova delle variazioni dei prezzi all’importazione osservate. Per quanto riguarda gli ulteriori confronti esposti da Huaheng Group a livello di operazioni di importazione in Colombia, la Commissione non ha riscontrato differenze anomale e ha osservato che Huaheng Group non ha presentato elementi di prova per spiegarle. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(100)
In assenza di altre osservazioni riguardanti il paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 140 a 208 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento
(101)
Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 41 a 261 del regolamento provvisorio.
(102)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sottolineato che i valori esenti da distorsioni dei valori di riferimento per le materie prime riportati nella tabella 1 del regolamento provvisorio non corrispondevano ai valori indicati nell’allegato della comunicazione preventiva contenente i valori di riferimento.
(103)
La Commissione ha confermato che i valori utilizzati nel calcolo sono stati effettivamente quelli indicati nell’allegato contenente i valori di riferimento per le materie prime, preventivamente comunicato alle parti, ad eccezione del granturco e dell’amido di granturco, ai quali è stato aggiunto l’adeguamento descritto al considerando 224 del regolamento provvisorio. Per motivi di chiarezza, la Commissione ha fornito una versione aggiornata e corretta della tabella 1.
«
Tabella 1
Fattori produttivi della valina
Fattore produttivo
Codice della merce
(
18
)
Fonte dei dati
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Materie prime
Granturco
1005 90 11
(
19
)
GTA
1,81
(
20
)
CNY/kg
Amido di granturco
1108 12
GTA
5,75
(
20
)
CNY/kg
Glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi/polvere/temperatura ambiente/c
1702 30
GTA
5,84
CNY/kg
Acido fosforico
2809 20
GTA
8,33
CNY/kg
Ammoniaca liquida
2814 10
GTA
3,77
CNY/kg
Soda caustica (NaOH30 %)/liquida/temperatura ambiente/cn
2815 12
GTA
1,77
CNY/kg
Acido acetico/C2H4O2/liquido/temperatura ambiente/cn
2915 21
GTA
6,22
CNY/kg
Carbone attivo
3802 10
GTA
22,46
CNY/kg
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
N/D
OIL
20,44
CNY/ora
Energia
Carbone
2701 12 00 10, 2701 12 00 90
GTA
0,64
CNY/kg
Energia elettrica
N/D
Tariffe del fornitore colombiano Enel Colombia
(
21
)
1,46
CNY/kWh
Acqua
N/D
Tariffe del fornitore colombiano Acueducto
(
22
)
8,47
CNY/m
3
Sottoprodotti
Germi di granturco
1104 30
GTA
(
23
)
Pro rata
(
23
)
CNY/kg
Proteina in polvere
2309 90
GTA
(
23
)
Pro rata
(
23
)
CNY/kg
Granturco non mondato 40 kg, mangimi composti da glutine di granturco, proteine di granturco in polvere e glicoproteina
2302 10
GTA
(
23
)
Pro rata
(
23
)
CNY/kg
Farina di germi di granturco 40 kg, cn_sy csl(sale), cn_sy glutine di granturco 40 kg, pula di granturco e sciroppo/latte di granturco
2303 10
GTA
(
23
)
Pro rata
(
23
)
CNY/kg
3.2.3.1.
Materie prime
(104)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha affermato che la Commissione, nel decidere se utilizzare il granturco o l’amido di granturco come fattore produttivo pertinente per il calcolo del suo costo di produzione, non aveva tenuto conto della realtà economica. Huaheng Group ha aggiunto che la scelta della Commissione aveva discriminato Huaheng Group rispetto all’altro produttore esportatore inserito nel campione.
(105)
La Commissione ha osservato di aver utilizzato come fattori di produzione tutti i fattori produttivi che erano stati acquistati per la produzione di valina e di aver pertanto tenuto conto della realtà economica. La Commissione ha utilizzato lo stesso approccio per l’altro produttore esportatore inserito nel campione e pertanto non ha operato alcuna discriminazione tra i produttori. La Commissione ha respinto l’argomentazione.
(106)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che l’amido di granturco non avrebbe dovuto essere soggetto a un adeguamento per l’amido di granturco geneticamente modificato («OGM»), in quanto le importazioni dali Stati Uniti, dove il tasso di adozione di prodotti OGM è elevato, erano pressoché assenti
(
24
)
. Secondo Huaheng Group, il livello elevato dei prezzi dell’amido di granturco in Colombia suggerisce che si tratti di importazioni di amido di granturco non OGM, che, come indicato al considerando 224 del regolamento provvisorio, è più costoso di quello geneticamente modificato.
(107)
La Commissione ha convenuto che il volume delle importazioni di amido di granturco dagli USA in Colombia era basso, ma non ha concordato sul fatto che il livello dei prezzi dell’amido di granturco in Colombia indicasse che le importazioni fossero non OGM. Dall’inchiesta è infatti emerso che il granturco coltivato nei tre paesi da cui la Colombia acquistava la maggior parte dell’amido di granturco (fino all’89 %) era in gran parte OGM: 90 % in Brasile
(
25
)
, 99 % in Argentina
(
26
)
e 80 % in Paraguay
(
27
)
. La Commissione ha pertanto mantenuto l’adeguamento e ha respinto l’argomentazione.
(108)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha chiesto conferma del fatto che il valore di riferimento per il granturco comprendesse i costi di trasporto successivi all’importazione.
(109)
Ai considerando 220, 222 e 230 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato di aver aggiunto i costi del trasporto interno ai valori di riferimento esenti da distorsioni per le materie prime.
(110)
Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di chiarire la differenza tra il valore di riferimento per il granturco riportato nella tabella 1, comprendente il sovrapprezzo per il granturco non OGM, e il valore di riferimento per il granturco riportato nel pertinente allegato della comunicazione preventiva.
(111)
Come indicato al considerando 103, la Commissione ha rettificato il valore riportato nella tabella 1. Inoltre, come spiegato al considerando 224 del regolamento provvisorio, il sovrapprezzo per il granturco non OGM, pari al 5,7 % del valore di riferimento indicato nel pertinente allegato della comunicazione preventiva, costituisce un’aggiunta al valore di riferimento. Il valore esente da distorsioni che ne risulta è riportato nella tabella 1.
(112)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha contestato il fatto che la Commissione abbia aggiunto al prezzo all’importazione dei fattori produttivi in Colombia il rapporto tra il costo di trasporto e il valore di acquisto dei fattori produttivi indicato da CJS, anziché il costo di trasporto effettivo dichiarato da CJS, sostenendo che in tal modo la Commissione, senza una motivazione adeguata, non ha tenuto conto del suo costo di trasporto effettivo. In particolare CJS ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che i suoi costi di trasporto erano soggetti a distorsioni e che ha detratto i costi effettivi di movimentazione, carico e trasporto sul mercato interno dal prezzo all’esportazione, senza sostituirli con un valore di riferimento e pertanto considerando tali costi affidabili.
(113)
La Commissione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno cinese a causa dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha pertanto costruito il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tal fine la Commissione ha fatto ricorso al prezzo all’importazione dei fattori produttivi in Colombia come valore di riferimento per sostituire il prezzo degli stessi fattori produttivi per la Cina. Conformemente alla sua prassi comune, la Commissione ha fatto ricorso al rapporto tra i costi di trasporto e il valore effettivo di acquisto dei fattori produttivi indicato dai produttori esportatori cinesi sotto forma di stima dei costi di trasporto in Colombia. Nel corso dell’inchiesta CJS non ha dimostrato in modo certo che i suoi costi fossero esenti da distorsioni. Di conseguenza la stima dei costi di trasporto in Colombia basata sul rapporto tra tali costi e l’effettivo valore di acquisto delle importazioni indicato dai produttori esportatori cinesi è stata considerata accurata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.2.
Sottoprodotti
(114)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha presentato un’argomentazione in merito al riferimento utilizzato dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per i sottoprodotti. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione.
(115)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
(116)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha affermato che la trasformazione dell’amido di granturco in glucosio non generava proteina in polvere come sottoprodotto, in quanto la parte proteica del granturco era già stata estratta nelle fasi precedenti del processo di macinazione a secco. Inoltre, secondo il denunciante, i sottoprodotti ricchi di proteine tendevano ad avere un valore diverso rispetto alla proteina contenente prevalentemente carboidrati.
(117)
Durante la visita di verifica in loco la Commissione ha confermato che, quando sono utilizzati determinati fattori produttivi, la proteina in polvere era presente come sottoprodotto. Per quanto riguarda il valore della proteina in polvere, la Commissione ha ricordato che il metodo utilizzato per valutare i sottoprodotti, descritto al considerando 246 del regolamento provvisorio, non teneva conto del prezzo al quale questi erano commercializzati. La Commissione ha inoltre osservato che il denunciante non ha fornito alcun ulteriore chiarimento sul modo con cui dovrebbe essere determinato il valore della proteina in polvere. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(118)
Il denunciante ha posto la questione se la base per il rapporto dei sottoprodotti calcolato dalla Commissione non dovesse essere diversa. Non ha tuttavia spiegato in dettaglio tale argomentazione e quale base avrebbe dovuto invece essere utilizzata per il rapporto tra il prezzo dei sottoprodotti in Cina e il prezzo del principale fattore produttivo in Cina. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.3.
Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
(119)
Huaheng Group ha affermato che la Commissione non aveva trattato una delle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. In particolare, secondo Huaheng Group, l’approccio della Commissione consistente nell’utilizzare l’amido di granturco anziché il granturco come fattore produttivo era in contrasto con la prescrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base di costruire il valore normale a livello della parte soggetta a inchiesta, ossia Huaheng Group e non BHB.
(120)
La Commissione ha contestato l’affermazione secondo cui non avrebbe trattato l’argomentazione. La Commissione ha sintetizzato tale argomentazione al considerando 104 e l’ha trattata al considerando 105 sulla base delle informazioni rese disponibili nella versione non sensibile delle osservazioni presentate da Huaheng Group. Per quanto riguarda il metodo per calcolare il valore normale costruito, e come spiegato al considerando 105, la Commissione ha considerato come fattori di produzione tutti i fattori produttivi che l’effettivo produttore esportatore, BHB, aveva acquistato per produrre valina. Sebbene la risposta iniziale di BHB al questionario (precedente alle lettere di richiesta di maggiori informazioni e alla verifica) indicasse tra i fattori produttivi sia il granturco che l’amido di granturco, la Commissione ha constatato che BHB non aveva acquistato granturco, ma soltanto amido di granturco da fornitori collegati e indipendenti. La Commissione ha pertanto chiesto a BHB di presentare le tabelle dei costi di fabbricazione a partire dai materiali acquistati, compreso l’amido di granturco. In questo modo sono stati individuati i fattori produttivi corrispondenti al processo di produzione del produttore esportatore per il quale è determinato il valore normale. Queste sono state anche le informazioni verificate in loco dalla Commissione e rispetto alle quali Huaheng Group non ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto considerare un fattore produttivo diverso. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(121)
Eurolysine ha affermato che il valore di riferimento per il carbone utilizzato dalla Commissione non era rappresentativo a causa della struttura del mercato colombiano del carbone. Ha affermato che la Colombia è prevalentemente un esportatore di carbone termico in volumi molto consistenti, mentre le importazioni sono marginali, limitate a tipi specifici come il carbone metallurgico e il coke, e rappresentano una quota trascurabile della produzione interna. Secondo Eurolysine, il basso volume e la qualità eterogenea di tali importazioni rendono i prezzi all’importazione statisticamente inattendibili e probabilmente distorti verso il basso. La società ha inoltre osservato che in una recente inchiesta antidumping sulla lisina originaria della Cina, conclusa dalla Commissione l’11 luglio 2025
(
28
)
(«inchiesta sulla lisina»), in cui si osservavano condizioni di mercato simili, la Commissione ha applicato un valore di riferimento globale per il carbone, e ha sostenuto che l’adozione dello stesso approccio nella presente inchiesta garantirebbe la coerenza.
(122)
La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha osservato che i materiali forniti erano costituiti da fonti statistiche generali sulla produzione e sulle esportazioni colombiane di carbone. Pur confermando la prevalenza di esportazioni di carbone termico, tali dati non forniscono informazioni specifiche per prodotto sui tipi di carbone importati in Colombia né elementi di prova del fatto che i prezzi all’importazione utilizzati nel valore di riferimento non siano rappresentativi o siano distorti. L’argomentazione non ha pertanto stabilito un nesso tra la struttura generale del mercato colombiano del carbone e il valore di riferimento applicato. La Commissione ha inoltre osservato che il riferimento all’inchiesta sulla lisina riguardava una qualità di carbone diversa e non era pertanto di rilevanza decisiva. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(123)
Eurolysine ha altresì affermato che il valore di riferimento per l’acqua utilizzato dalla Commissione non rifletteva i costi effettivi dell’acqua per uso industriale. Ha sostenuto che il valore utilizzato sembrava corrispondere non tanto alla fornitura idrica quanto alle acque reflue, e che tale valore non includeva gli oneri fissi di servizio o i costi di trattamento delle acque reflue.
(124)
Tale argomentazione si basava tuttavia su dati relativi a una regione diversa da quella utilizzata nell’inchiesta. Come descritto al considerando 213 del regolamento provvisorio, la Commissione si è basata sulle informazioni provenienti dal fornitore di acqua di Bogotà, capitale della Colombia, Acueducto SA, mentre Eurolysine ha fatto riferimento ai dati relativi a Soacha. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(125)
Eurolysine ha altresì affermato che il calcolo del costo dell’energia elettrica effettuato dalla Commissione copriva solo i costi di consumo variabili e non rifletteva gli oneri fissi sostenuti dagli utenti industriali. La società ha fatto presente che la struttura tariffaria del fornitore colombiano ENEL comprende diverse componenti fisse non facoltative applicabili ai grandi consumatori, quali gli oneri mensili di base, le tariffe per la messa a disposizione del sistema e per le spese amministrative, i corrispettivi di potenza in base all’accordo contrattuale e i costi relativi alla rete. Tali componenti, secondo Eurolysine, dovrebbero essere aggiunte al valore di riferimento. Eurolysine ha inoltre osservato che nell’inchiesta sulla lisina, in cui sono state ugualmente utilizzate come fonti la Colombia e l’ENEL, la Commissione ha incluso gli oneri fissi per l’energia elettrica nel valore esente da distorsioni, aggiungendo che l’applicazione dello stesso approccio nel caso di specie garantirebbe la coerenza.
(126)
La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha osservato che il ragionamento relativo agli oneri fissi per l’energia elettrica si basava su una lettura errata dell’approccio adottato nell’inchiesta sulla lisina. Infatti, in quel caso, come nel caso di specie, il valore di riferimento si è basato sulle tariffe
Nivel
3 pubblicate da ENEL per il settore industriale (
sector no residencial
). Inoltre, come spiegato al considerando 194 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione
(
29
)
, non sono stati aggiunti oneri supplementari in quanto il prezzo comunicato copre tutte le spese. Pertanto l’approccio adottato nell’inchiesta sulla lisina e nella presente inchiesta era coerente, in quanto in nessuna delle due inchieste sono stati aggiunti oneri supplementari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(127)
In assenza di altre osservazioni in merito alle fonti utilizzate per stabilire i costi e i valori di riferimento per la determinazione del valore normale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 209 a 261 del regolamento provvisorio.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(128)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sostenuto che nel calcolo del prezzo all’esportazione una nota di credito non era stata presa in considerazione in modo corretto, in quanto la Commissione aveva detratto dalle operazioni comunicate soltanto il valore della nota di credito, ma non il volume corrispondente.
(129)
La Commissione ha osservato che la nota di credito si riferiva a un’operazione in cui il volume indicato sul documento di consegna non corrispondeva al volume ricevuto dal cliente, che era inferiore. Pertanto CJ Europe GmbH («CJE») aveva emesso una nota di credito per il valore del volume mancante, senza menzionare il volume in sé. Dagli elementi di prova disponibili si evince che il volume mancante in questione è effettivamente uscito dallo stabilimento di CJE e pertanto il volume iniziale riportato nelle tabelle di CJE era comunque il quantitativo corretto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(130)
CJS ha altresì affermato che il profitto sulla base del quale la Commissione ha effettuato l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si basava su una vecchia inchiesta relativa alle importazioni di PVA originari della Cina
(
30
)
. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione. CJS ha inoltre sottolineato che sia Quimidroga che Millenis SAS («Millenis») hanno risposto al questionario per gli importatori indipendenti.
(131)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
(132)
La Commissione ha osservato che, benché avesse ricevuto le risposte al questionario dai due importatori, una era incompleta e non consentiva di stabilire il margine di profitto. La seconda società ha fornito una serie completa di dati e di profitti relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta e, dopo l’istituzione delle misure provvisorie, ha acconsentito a che la sua risposta al questionario fosse verificata, il suo margine di profitto nel periodo dell’inchiesta fosse divulgato e utilizzato nel calcolo.
(133)
A seguito della verifica dei dati e delle informazioni forniti dalla società, l’inchiesta ha stabilito che l’importatore acquista aminoacidi, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, esclusivamente da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione da più di 10 anni, in qualità di distributore esclusivo in uno Stato membro. Tale esclusiva si basa su un accordo verbale tra le parti. In conseguenza di tale esclusiva, l’importatore non può rifornirsi presso altri fornitori. I fatti accertati dall’inchiesta lo confermano. In effetti, l’importatore ha acquistato valina esclusivamente dal produttore in questione e l’ha venduta solo in tale Stato membro
(
31
)
. L’inchiesta ha inoltre stabilito che, durante il PI, il margine di profitto dell’importatore, per sua stessa ammissione, è stato particolarmente basso, in quanto ha dovuto vendere una parte delle merci importate in perdita, riuscendo a malapena a raggiungere il pareggio. Un profitto così basso era dovuto all’impossibilità per l’importatore di acquistare la valina da altri produttori esportatori cinesi che vendevano a prezzi più convenienti, il che gli avrebbe di conseguenza consentito di rivendere con profitti più elevati, nonché alla situazione di mercato complessivamente sfavorevole caratterizzata da ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso costo in concorrenza con le vendite degli importatori. Di conseguenza la Commissione ha constatato che il margine di profitto realizzato da tale importatore durante il PI non poteva essere considerato rappresentativo del profitto che avrebbe conseguito un importatore indipendente, privo di qualsiasi tipo di associazione con i produttori esportatori e quindi in grado di rifornirsi da tutti i fornitori. Infatti, come osservato in precedenza e riconosciuto dalla società, il suo profitto durante il PI era stato particolarmente basso a causa dell’accordo di esclusiva, cui si era aggiunto il forte aumento dei volumi delle importazioni a basso costo a prezzi sempre più bassi da altri produttori cinesi. Alla luce degli elementi di cui sopra, la Commissione ha concluso che tale profitto non può essere considerato un profitto ragionevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. D’altro canto, il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria della presente inchiesta è rappresentativo di tale attività, per i motivi illustrati al considerando 265 del regolamento provvisorio. L’argomentazione di CJS è stata pertanto respinta e la Commissione si è basata su un profitto del 6,89 % considerato ragionevole nell’inchiesta sulla lisina
(
32
)
e nella precedente inchiesta sui PVA
(
33
)
.
(134)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CJS ha ribadito la sua argomentazione secondo cui nel calcolo del prezzo all’esportazione la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione non soltanto il valore di una nota di credito, ma anche il volume corrispondente delle operazioni comunicate. CJS ha contestato l’affermazione della Commissione secondo cui il volume mancante era effettivamente uscito dallo stabilimento di CJE, adducendo la mancanza di elementi di prova a sostegno di tale conclusione.
(135)
La Commissione ha ricordato i due elementi di prova contenuti nel fascicolo raccolti durante la verifica in loco, che corroboravano la sua conclusione secondo cui il volume mancante in questione ha lasciato i locali di CJE. In primo luogo, il documento di consegna, di cui alla pagina 7 del documento di verifica n. 14, dimostrava che il peso della valina caricata sull’autocarro includeva il volume in questione. In secondo luogo, la nota di credito indicava che era stata emessa solo per il valore del volume mancante, senza alcun adeguamento corrispondente per il volume. La Commissione ha pertanto concluso che la valina è effettivamente uscita dallo stabilimento di CJE, indipendentemente dal fatto che sia stata ricevuta dal cliente. Poiché la stessa CJE, dopo la segnalazione dell’incoerenza da parte del suo cliente, non ha ritenuto opportuno adeguare il volume della valina presente nelle sue scorte, non si può chiedere alla Commissione di operare un adeguamento che non è stato effettuato in primo luogo dalla società. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(136)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CJS ha sostenuto che la Commissione, per costruire il suo prezzo all’esportazione, non dovrebbe utilizzare il profitto obsoleto dell’inchiesta sui PVA, ma piuttosto il margine di profitto dell’[1-5]% utilizzato in una recente inchiesta antidumping sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Cina, di Taiwan e della Thailandia («inchiesta sulle resine epossidiche»)
(
34
)
.
(137)
La Commissione ha osservato che il margine di profitto utilizzato nell’inchiesta sulle resine epossidiche si basava sul profitto di un unico importatore indipendente che ha collaborato
(
35
)
. L’importatore in questione ha acconsentito all’utilizzo da parte della Commissione del suo profitto ai fini dei calcoli nell’inchiesta sulle resine epossidiche, ma non alla sua pubblicazione, e pertanto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 il profitto è stato indicato sotto forma dell’intervallo [1-5] %. Il margine di profitto utilizzato nell’inchiesta sui PVA era invece basato sul margine di profitto di tre importatori indipendenti che hanno collaborato
(
36
)
. La media di tale profitto, non soggetta quindi a vincoli di riservatezza, pari al 6,89 %, è stata pubblicata nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336. La Commissione non poteva utilizzare il margine di profitto fornito nell’ambito di un’inchiesta separata da un unico importatore indipendente che ha collaborato, ma non era stato pubblicato per motivi di riservatezza specifici della società in questione, quando nell’ambito di un’altra inchiesta era pubblicamente disponibile un margine di profitto non soggetto a vincoli di riservatezza. Infine la Commissione ha osservato che CJS non ha spiegato perché il margine di profitto dell’inchiesta sulle resine epossidiche porterebbe a importi più congrui di profitto rispetto al margine di profitto utilizzato nell’inchiesta sui PVA, a parte il fatto di essere stato stabilito nell’ambito di un’inchiesta più recente. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(138)
In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 262 a 263 del regolamento provvisorio.
3.4.
Confronto
(139)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(140)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al considerando 270 del regolamento provvisorio, le SGAV di Sucroal comprendevano i costi di distribuzione e ha pertanto chiesto alla Commissione di detrarli dal valore normale al fine di effettuare un confronto equo a livello franco fabbrica.
(141)
Al considerando 270 del regolamento provvisorio, la Commissione intendeva fare riferimento ai costi di trasporto e non ai costi di distribuzione. Ciò si evince dalla frase che segue l’affermazione menzionata da CJS e in cui la Commissione ha fatto riferimento ad «argomentazioni infondate secondo cui gli importi per le SGAV […] contengono i costi di trasporto». L’affermazione della Commissione di cui al considerando 270 sottolineava il fatto che non erano disponibili informazioni che dimostrassero che le SGAV di Sucroal, e in particolare la voce relativa ai costi di distribuzione, comprendessero eventuali costi di trasporto, che avrebbero dovuto essere detratti dal valore normale. Infatti la categoria contabile «costi di distribuzione» non corrisponde necessariamente alle spese materiali di nolo o di consegna sostenute dopo il livello franco fabbrica. In linea con la prassi contabile comune, tali costi possono coprire una serie di spese commerciali e amministrative, tra cui immagazzinamento, gestione logistica, personale addetto alla vendita e marketing, che fanno parte delle SGAV a livello franco fabbrica e non dovrebbero essere dedotte dal valore normale. Tali SGAV, comprendenti le spese commerciali e amministrative, possono infatti rimanere legittimamente nel valore normale a livello franco fabbrica, a condizione che non risulti che esse si sovrappongono ai costi che sono stati dedotti dal prezzo all’esportazione. La ripartizione dei costi di distribuzione o della voce «altri costi» di Sucroal non era pubblicamente disponibile, né CJS ha fornito elementi di prova del fatto che nella contabilità di Sucroal i «costi di distribuzione» corrispondessero esclusivamente a spese di trasporto o movimentazione a valle comparabili a quelle detratte dal prezzo all’esportazione della società. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(142)
La Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 267 a 271 del regolamento provvisorio.
3.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(143)
Come indicato ai considerando 272 e 273 del regolamento provvisorio, sono stati applicati adeguamenti per tenere condo di dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi per l’imballaggio, costi del credito, commissioni e spese bancarie, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
(144)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sottolineato che la Commissione ha detratto due volte dal prezzo all’esportazione le spese di imballaggio e le spese bancarie sostenute da CJE. CJS ha chiesto alla Commissione di provvedere affinché tali spese fossero dedotte una sola volta. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse giustificata e ha adeguato il suo calcolo.
(145)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione aveva conteggiato due volte una determinata spesa nel calcolo del prezzo all’esportazione. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse giustificata e ha adeguato il suo calcolo.
(146)
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Huaheng Group ha affermato che la Commissione non ha assolto all’onere della prova ad essa incombente ai fini dell’effettuazione dell’adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per le vendite effettuate dal produttore a una società collegata e successivamente oggetto di esportazione nell’Unione, come indicato al considerando 274 del regolamento provvisorio. In particolare, Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato i) perché il fatto di realizzare un profitto o commerciare un’ampia gamma di prodotti trasformerebbe l’operatore commerciale collegato in un soggetto con funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni; e ii) il motivo per cui era necessario effettuare tale adeguamento ai fini della comparabilità dei prezzi tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.
(147)
La Commissione non ha ritenuto giustificata l’argomentazione. Al considerando 275 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che Huaheng Group utilizzava una società del proprio gruppo per fini commerciali. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a Huaheng nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni commerciali riservate. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha concluso che l’operatore commerciale collegato Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd («AHB») svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
(148)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha affermato che le condizioni per applicare l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda il suo operatore commerciale collegato CJ CheilJedang Corp. («CJCJ») non erano soddisfatte e, a sostegno di quanto affermato, ha fornito informazioni riservate sulle operazioni effettuate da CJCJ.
(149)
La Commissione ha esaminato con attenzione le argomentazioni di CJS e le ha ritenute giustificate. La Commissione ha tuttavia valutato se l’assetto specifico del gruppo per quanto riguarda le vendite all’esportazione fosse un fattore che incideva sulla comparabilità dei prezzi ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
(150)
L’inchiesta ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta CJS ha venduto nell’Unione tramite un operatore commerciale collegato e che tale operatore commerciale ha sostenuto costi e realizzato profitti che potevano essere attribuiti alle vendite nell’Unione. D’altro canto, il valore normale per il prodotto in esame è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, includendo quindi un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come osservato al considerando 254 del regolamento provvisorio, tali costi e profitti sono risultati congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica e pertanto non potevano includere i costi e i profitti di un operatore commerciale collegato.
(151)
Ne consegue che il confronto tra tale valore normale e detto prezzo all’esportazione non era equo, in quanto il prezzo all’esportazione comprendeva i costi e i profitti di un operatore commerciale collegato mentre il valore normale era costruito al netto di tali elementi. Ciò ha generato un’asimmetria che incide sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base era giustificato.
(152)
Alla luce di quanto precede, al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, la Commissione ha dedotto dal prezzo all’esportazione le SGAV e i profitti dell’operatore commerciale collegato che non sono stati inclusi nel valore normale. Nella configurazione specifica del canale di vendita all’esportazione del gruppo, l’adeguamento è stato effettuato utilizzando le SGAV effettive sostenute da CJCJ e, data la relazione e la ripartizione dei profitti tra CJCJ e CJS, che influenzavano il profitto realizzato, il profitto nozionale del 6,89 % di cui al considerando 133.
(153)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CJS ha sostenuto che, al fine di applicare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, la Commissione doveva dimostrare in che modo il coinvolgimento di CJCJ nel processo di fatturazione delle vendite all’esportazione incidesse sulla comparabilità dei prezzi con il valore normale. CJS ha inoltre affermato che, pur riconoscendo che le condizioni per applicare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non erano soddisfatte, la Commissione ha applicato lo stesso adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base senza dimostrare che gli acquirenti di CJS pagavano prezzi diversi sul mercato interno a causa del coinvolgimento di CJCJ nelle vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nella versione riservata delle osservazioni, CJS ha aggiunto ulteriori dettagli per quanto riguarda le SGAV e gli adeguamenti dei profitti.
(154)
È incontestabile che CJS venda nell’Unione tramite un operatore commerciale collegato, CJCJ. Una parte delle SGAV di tale operatore commerciale può essere ragionevolmente attribuita alle vendite del prodotto in esame sul mercato dell’Unione. CJCJ genera anche profitti.
(155)
Nella sentenza
CCCME
, il Tribunale ha osservato che su un valore normale costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, «
in linea di principio […] non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente
»
(
37
)
. In altre parole, se non è possibile dimostrare positivamente che un elemento per il quale si chiede un adeguamento è stato utilizzato nella costruzione del valore normale, l’adeguamento non può essere effettuato. Dato che, come indicato ai considerando 253 e da 267 a 271 del regolamento provvisorio, nel caso di specie il valore normale è stato costruito, tra l’altro, utilizzando le SGAV considerate congrue per lo stadio commerciale franco fabbrica, ne consegue che, per definizione, tali spese non potevano includere i costi di un operatore commerciale collegato.
(156)
È difficile dimostrare l’impatto sulla comparabilità dei prezzi tra il prezzo all’esportazione e il valore normale in modo più chiaro che dimostrando che un elemento, in questo caso le SGAV di un operatore commerciale collegato, è presente nel primo e assente nel secondo. In altri termini, dimostrando che il prezzo all’esportazione e il valore normale sono asimmetrici. Il concetto di comparabilità dei prezzi tra il prezzo all’esportazione e il valore normale è intrinsecamente legato alla nozione di simmetria tra di essi. Nella sentenza
Dashiqiao Sanqiang
(
38
)
il Tribunale ha spiegato quanto segue: «
È inoltre stato precisato nella giurisprudenza che, sia dalla lettera sia dall’economia dell’articolo 2, n. 10, del regolamento di base, risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze circa fattori che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Ciò vuol significare, in altre parole, che l’adeguamento ha lo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di un prodotto, cosicché, se l’adeguamento è stato validamente operato, ciò implica che esso ha ristabilito la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione
»
(
39
)
.
(157)
Il Tribunale ha poi concluso che "
[n]ell’ambito della valutazione del carattere equo del metodo di confronto applicato, la nozione di simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione costituisce pertanto un elemento chiave che corrisponde alla necessità di stabilire la comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 1, n. 2, del regolamento di base
»
(
40
)
.
(158)
L’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel contesto di un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), è stata esaminata dal Tribunale nella sentenza
Sinopec
. Il Tribunale ha anzitutto ricordato la constatazione, da parte della Commissione, di un’asimmetria tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, generata dalla presenza dell’IVA non rimborsabile nel primo e dalla sua assenza nel secondo
(
41
)
, per arrivare a concludere che «
la Commissione ha dimostrato la necessità di operare […] [l’]adeguamento contestato
»
(
42
)
. Pur avendo constatato che l’adeguamento non avrebbe potuto essere operato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e che la Commissione era pertanto incorsa in un errore di diritto, il Tribunale ha altresì dichiarato che l’«
errore non [aveva] avuto alcuna influenza determinante sulla valutazione compiuta dall’autore di quest’ultimo
»
(
43
)
. Alla luce di quanto precede, secondo il Tribunale, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base «
consentiva alla Commissione di procedere […] [all’]adeguamento contestato allo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione del prodotto in esame e di garantire un confronto equo tra questi due valori
"
(
44
)
. In altre parole, il Tribunale ha confermato che la valutazione effettuata dalla Commissione, che si limitava alla constatazione di un’asimmetria (analoga a quella effettuata nel caso di specie), era sufficiente per effettuare l’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
(159)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha osservato che l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base era necessario per ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione e quindi per garantire un confronto equo. Il confronto deve infatti essere effettuato a livello franco fabbrica, come spiegato al considerando 117. Mentre il valore normale è stato stabilito a livello franco fabbrica, un prezzo all’esportazione comprensivo delle SGAV e del profitto di un operatore commerciale collegato non può essere considerato franco fabbrica. La Commissione deve pertanto eliminare il costo sostenuto da CJCJ e il profitto nozionale al fine di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso livello. Il coinvolgimento di CJCJ, limitato alle vendite all’esportazione, genera costi e profitti che devono quindi essere presi in considerazione. Infatti CJS non può beneficiare dell’attività economica di CJCJ e dei vantaggi fiscali che essa consente e, al contempo, sostenere che l’assenza di tale attività non cambierebbe nulla nel canale di vendita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(160)
CJS ha inoltre sostenuto che la Commissione ha violato il principio di diritto dell’Unione della
lex specialis
, secondo cui le istituzioni dell’Unione non possono derogare a una disposizione più specialistica sulla base di una disposizione generale. CJS ha sostenuto a tale proposito che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base sarebbe una disposizione generale, mentre l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), sarebbe una disposizione specialistica.
(161)
La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non è una disposizione generale rispetto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ma piuttosto un caso diverso nell’ambito del quale possono essere operati adeguamenti. Infatti l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base fa riferimento ad «altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j)». CJS ha affermato, e la Commissione ha convenuto, che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non poteva applicarsi nel caso di specie in quanto non era stata pagata alcuna commissione ai sensi di tale disposizione. La Commissione, più che derogare a una disposizione specialistica basandosi su una disposizione generale, ha semplicemente attribuito la corretta qualificazione ai fatti del caso di specie. Tale approccio è inoltre in linea con la sentenza del Tribunale nella causa
Sinopec
, sintetizzata nel considerando 158. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(162)
CJS ha infine affermato che, qualora la Commissione dovesse mantenere l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo10, lettera k), del regolamento di base, tale adeguamento non potrebbe essere uguale a quello effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dello stesso regolamento, dal momento che i due adeguamenti non sono identici e che la Commissione ha stabilito che le condizioni per applicare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non erano soddisfatte. Di conseguenza, CJS ha chiesto alla Commissione di quantificare il modo in cui il coinvolgimento di CJCJ nel processo di fatturazione delle vendite all’esportazione incideva sulla comparabilità dei prezzi con il valore normale. In particolare, se la Commissione riteneva che i profitti di CJCJ incidessero sulla comparabilità dei prezzi, secondo CJS tali profitti dovrebbero essere al massimo del 2 %, come quelli utilizzati nell’inchiesta antidumping su determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam («inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo»)
(
45
)
.
(163)
La Commissione ha osservato che, nel calcolare l’adeguamento per le SGAV, la Commissione aveva già escluso dalle SGAV voci che non erano pertinenti per le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione, come indicato al considerando 165. Ai fini dell’adeguamento per le SGAV Commissione ha pertanto preso in considerazione solo le voci derivanti dal ruolo di CJCJ che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda il profitto, la Commissione non ha potuto basarsi sul profitto effettivo di CJCJ, in quanto si tratta di un profitto tra entità collegate, e si è basata sul profitto nozionale dell’inchiesta sui PVA, quale fonte di informazioni più affidabile disponibile nel caso di specie, come stabilito al considerando 265 del regolamento provvisorio e ai considerando 133 e 137. CJS non ha dimostrato perché il profitto utilizzato nell’inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo sarebbe più appropriato, oltre al fatto che si tratta di un profitto inferiore. Inoltre tale profitto è stato stabilito nell’inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo per un settore economico diverso, quello siderurgico, e non è collegato al settore chimico come il profitto nozionale stabilito nell’inchiesta sui PVA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(164)
CJS ha anche presentato un’argomentazione relativa alla quantificazione dell’adeguamento basato sulla detrazione delle SGAV di CJCJ, inizialmente a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in questa fase, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tale argomentazione riguardava in particolare cinque voci pertinenti per stabilire le SGAV di CJCJ. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione.
(165)
La Commissione ha ritenuto tale argomentazione giustificata nella parte riguardante tre delle cinque voci, che sono state pertanto detratte dalle SGAV pertinenti ai fini dell’adeguamento. L’argomentazione è stata respinta per le altre due voci. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
(166)
CJS ha infine presentato un’argomentazione relativa alla quantificazione dell’adeguamento basato sulla detrazione di un profitto ragionevole del 6,89 %, inizialmente a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in questa fase, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione.
(167)
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come spiegato ai considerando da 149 a 152, la Commissione ha deciso di mantenere l’adeguamento per un profitto nozionale del 6,89 %, stabilito come illustrato al considerando 133. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
(168)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione non aveva affrontato l’argomentazione, formulata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la Commissione non aveva fornito i motivi per cui l’adeguamento del prezzo all’esportazione era necessario per garantire la comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. A tale riguardo, Huaheng Group ha sostenuto che le spese connesse ai servizi prestati da AHB erano state detratte dal prezzo all’esportazione, ma che le spese per gli stessi servizi erano state incluse nel valore normale e avrebbero dovuto essere detratte. Huaheng Group ha inoltre sostenuto che le conclusioni di cui al considerando 141, secondo cui alcune SGAV possono effettivamente continuare a far parte legittimamente del valore normale a livello franco fabbrica, a condizione che non risulti che esse si sovrappongono ai costi dedotti dal prezzo all’esportazione, costituirebbero un ulteriore elemento di prova di tale asimmetria.
(169)
La Commissione ha constatato che, avendo concluso al considerando 147 che AHB aveva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, l’adeguamento del prezzo all’esportazione era giustificato. Come spiegato anche ai considerando da 274 a 276 del regolamento provvisorio, AHB riceveva una maggiorazione sulle rivendite del prodotto in esame e, poiché è stato accertato che svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, un adeguamento per tenere conto delle commissioni era giustificato. Ciò in quanto, come spiegato al considerando 261 del regolamento provvisorio, il valore normale è stato calcolato a livello franco fabbrica. In altre parole, come spiegato ai considerando 156 e 157, la presenza di un elemento (una commissione) nel prezzo all’esportazione e la sua assenza nel valore normale hanno creato un’asimmetria tra i due valori, che deve essere corretta al fine di rendere il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione «equo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per quanto riguarda la quantificazione dell’adeguamento per le commissioni, come confermato dal Tribunale nella causa
Çolakoğlu
(
46
)
, la Commissione può tenere conto del rapporto tra il fabbricante e l’operatore commerciale collegato nel determinare l’importo appropriato dell’adeguamento da operare. In caso di associazione tra il fabbricante e l’operatore commerciale, la Commissione può quantificare l’adeguamento applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, l’adeguamento è effettuato per una commissione costruita sulla base delle SGAV dell’operatore commerciale in questione e di un profitto nozionale. In considerazione del fatto che BHB e AHB facevano parte di Huaheng Group e che il loro rapporto non è risultato conforme al principio di libera concorrenza, come confermato dalle disposizioni dell’accordo scritto tra BHB e AHB, l’adeguamento si è basato sulle SGAV sostenute dall’operatore commerciale collegato e su un profitto nozionale. Pertanto la Commissione, non avendo operato l’adeguamento per tenere conto delle SGAV e dei profitti, bensì di una commissione costruita sulla base delle SGAV e di un profitto nozionale, non ha ritenuto applicabile l’argomentazione secondo cui l’adeguamento per le SGAV aveva comportato un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Durante l’inchiesta Huaheng Group non ha mai sostenuto che nel valore normale costruito fosse presente una commissione, né tanto meno ha suffragato o quantificato tale affermazione, come richiesto dalla giurisprudenza di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio. Infatti, come indicato al considerando 168, il valore normale è stato costruito al netto di eventuali commissioni. In ogni caso, anche supponendo che si dovesse operare un adeguamento per le SGAV e i profitti, la Commissione non ha ritenuto di dover detrarre le spese dalle SGAV per garantire la comparabilità tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. In primo luogo, Huaheng Group non ha presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che le SGAV utilizzate per costruire la commissione fossero state incluse nel valore normale. In secondo luogo, le SGAV comprese nel valore normale erano quelle effettivamente sostenute da un produttore, in particolare quelle sostenute da Sucroal in Colombia. In terzo luogo, le SGAV dedotte dal prezzo all’esportazione erano quelle effettivamente sostenute da AHB nelle sue funzioni di operatore commerciale collegato. Poiché le SGAV si riferivano ad attività diverse (produttore esportatore e operatore commerciale collegato), dal valore normale non si sarebbero dovute detrarre spese relative alle SGAV del produttore colombiano Sucroal. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(170)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva soddisfatto l’onere della prova necessario per adeguare il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in particolare, che non poteva essere effettuato alcun adeguamento nei casi in cui società giuridicamente distinte fossero dipartimenti di vendita interni che formavano un’entità economica unica.
(171)
Nel considerando 147 la Commissione ha illustrato i motivi per cui considerava AHB un operatore commerciale con funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La Commissione ha inoltre constatato che tale risultanza era sufficiente per effettuare un adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e che non erano necessarie ulteriori prove in tale contesto. Inoltre Huaheng Group non aveva mai sostenuto che AHB e il produttore esportatore formassero un’entità economica unica. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui la Commissione abbia fornito indizi concordanti atti a dimostrare che un distributore collegato a un produttore esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, incombe a tale distributore o a tale produttore fornire la prova che un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato, ad esempio fornendo la prova che essi formano un’entità economica unica
(
47
)
.
(172)
In assenza di altre osservazioni riguardanti gli adeguamenti del prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 272 a 276 del regolamento provvisorio.
3.5.
Margini di dumping
(173)
Come descritto ai considerando da 144 a 145 e da 164 a 165, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
(174)
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.
31,3
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
53,8
Altre società che hanno collaborato
42,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
53,8
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(175)
In assenza di osservazioni in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 281 a 283 del regolamento provvisorio.
4.2.
Consumo dell’Unione
(176)
In assenza di osservazioni in merito al consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 284 a 289 del regolamento provvisorio.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
(177)
In assenza di osservazioni in merito alle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 290 a 294 del regolamento provvisorio.
4.3.1.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(178)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 295 a 301 del regolamento provvisorio.
(179)
Vista la correzione apportata al calcolo di cui al considerando 195, il risultato del confronto dei prezzi, espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, è stato rivisto e ha evidenziato un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 15,0 % e il 22,2 % per le importazioni dal paese interessato sul mercato dell’Unione.
4.4.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(180)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 302 a 306 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(181)
In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, sono stati confermati i considerando da 307 a 310 del regolamento provvisorio.
4.4.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(182)
In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, sono stati confermati i considerando da 311 a 313 del regolamento provvisorio.
4.4.2.3.
Occupazione e produttività
(183)
In assenza di osservazioni riguardanti l’occupazione e la produttività, sono stati confermati i considerando da 314 a 316 del regolamento provvisorio.
4.4.2.4.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(184)
In assenza di osservazioni riguardanti l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, sono stati confermati i considerando da 317 a 318 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(185)
In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, sono stati confermati i considerando da 319 a 321 del regolamento provvisorio.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(186)
In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, sono stati confermati i considerando da 322 a 323 del regolamento provvisorio.
4.4.3.3.
Scorte
(187)
In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, sono stati confermati i considerando da 324 a 326 del regolamento provvisorio.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(188)
In assenza di osservazioni riguardanti redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, sono stati confermati i considerando da 327 a 332 del regolamento provvisorio.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(189)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze divulgate nel regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, e sono stati confermati i considerando da 333 a 338 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(190)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 339 a 341 del regolamento provvisorio.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(191)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 342 a 343 del regolamento provvisorio.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(192)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 344 a 347 del regolamento provvisorio.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(193)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze esposte nel regolamento provvisorio, che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato né interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Sono stati confermati i considerando da 348 a 352 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di pregiudizio
(194)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 353 a 359 del regolamento provvisorio.
(195)
In assenza di osservazioni, è confermato il considerando 360 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia osservato che i prezzi di un produttore esportatore non sono stati adeguati al livello franco frontiera dell’Unione ai fini del confronto dei prezzi. La Commissione ha rettificato il calcolo di conseguenza e il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:
Paese
Società
Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese
CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.
118,1
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
141,0
Altre società che hanno collaborato
129,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
141,0
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(196)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese
CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.
31,3
118,1
31,3
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
53,8
141,0
53,8
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
42,2
129,2
42,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
53,8
141,0
53,8
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(197)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 363 a 366 del regolamento provvisorio.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(198)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 367 a 369 del regolamento provvisorio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(199)
In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 370 a 374 del regolamento provvisorio.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(200)
In assenza di osservazioni sull’interesse dell’Unione, è stato confermato il considerando 375 del regolamento provvisorio.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(201)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(202)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Repubblica popolare cinese
CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.
31,3
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
53,8
Altre società che hanno collaborato
42,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
53,8
(203)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(204)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuali nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione
(
48
)
. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(205)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(206)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(207)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(208)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(209)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(210)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Riscossione retroattiva
(211)
Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(212)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(213)
Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta, che si attestavano a un livello di [1 750 – 2 417] tm/mese, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (1 455 tm/mese). Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale nemmeno nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (1 320 tm/mese).
Periodo
PI
gennaio – luglio 2025
gennaio – agosto 2025
I volumi medi mensili delle importazioni(tm/mese)
[1 750 – 2 417 ]
1 455
1 320
(214)
Su tale base la Commissione ha concluso che non sussistevano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
(215)
Nella risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha contestato la valutazione della Commissione, affermando che, sulla base dei dati provenienti dalle informazioni di mercato specializzate fornite nella denuncia e nelle risposte al questionario, che la Commissione ha utilizzato anche per stabilire i volumi delle importazioni del prodotto in esame durante l’inchiesta, le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi erano state soddisfatte. In base a tali dati, il denunciante ha sostenuto che le importazioni mensili del prodotto in esame hanno registrato un aumento significativo dopo il PI. In particolare, il denunciante ha affermato che le spedizioni mensili, che nel 2024 erano in media comprese tra 1 e 2,5 tonnellate di valina, in seguito nel febbraio 2025 hanno raggiunto un livello fino a sei volte superiore e che nel febbraio e nel marzo del 2025 sono stati inviati volumi molto elevati nell’Unione, il che indicava la costituzione di scorte. Una simile impennata delle esportazioni dalla Cina nell’Unione dopo il PI dimostrerebbe che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi sono state soddisfatte e pertanto il denunciante ha chiesto alla Commissione di istituire i dazi con effetto retroattivo.
(216)
Nel determinare il volume delle importazioni, la Commissione ha adeguato i dati forniti dal denunciante tratti dalle informazioni di mercato specializzate, come descritto ai considerando 287 e 290 del regolamento provvisorio, apportando correzioni derivanti da un controllo incrociato dei dati presentati dagli esportatori che hanno collaborato e verificati in loco. Inoltre dall’apertura dell’inchiesta al prodotto in esame è stato attribuito un codice TARIC distinto, consentendo alla Commissione di fare pieno affidamento sulle statistiche sulle importazioni fornite dagli Stati membri. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per infirmare tali dati e ha pertanto confrontato la media mensile delle importazioni comunicate dagli Stati membri con la media mensile delle importazioni determinata per il PI, come indicato nella sezione 4.3 del regolamento provvisorio. La Commissione non ritiene pertanto che l’argomentazione del denunciante sia suffragata da elementi di prova e ha confermato la sua conclusione secondo cui le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo non erano soddisfatte.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(217)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
49
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(218)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenenti o meno impurità, attualmente classificata con il codice NC ex 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) e originaria della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.
31,3
89TX
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
53,8
89TY
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
42,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
53,8
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
ottobre 2023 al 30 settembre 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176, 30.6.2016, p. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/7460, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7460/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/326, 19.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/326/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1737, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1737/oj
).
(
5
)
Regolamento provvisorio, considerando 187.
(
6
)
Ibidem.
(
7
)
https://globaltradealert.org/intervention/19519
.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione, del 10 aprile 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (
GU L, 2025/698, 11.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/698/oj
), considerando 18.
(
9
)
Ibidem, considerando 60.
(
10
)
Ibidem, considerando 63 e 64.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj
).
(
12
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
).
(
13
)
https://www.ingredion.com/sa/es-co
.
(
14
)
Notice of Initiation of Investigation and Interim Measures - EAPA Consolidated Case 7950
, 9 luglio 2024, pag. 3.
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698, tabella 4.
(
16
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, dell’12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj
), considerando 133.
(
17
)
Dopo aver escluso la Cina e i paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755.
(
18
)
Fino a sei cifre secondo la definizione del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
(
19
)
Mentre i codici pertinenti comprendono anche i codici 1005 90 10 , 1005 90 90 , 1005 90 99 e 100590000019, i dati del GTA sono stati recuperati soltanto per il codice 1005 90 11 .
(
20
)
Prezzo adeguato per tener conto del premio per il granturco non geneticamente modificato, cfr. considerando 224 del regolamento provvisorio.
(
21
)
https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html
.
(
22
)
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-usuario/tarifas/tarifas_2024
.
(
23
)
I dati GTA utilizzati sono stati i dati GTA per il granturco (codice doganale 1005 90 11 ) o l’amido di granturco, se del caso (codice doganale 1108 12 ). Per pro rata, cfr. considerando 246 del regolamento provvisorio.»
(
24
)
Cfr. considerando 223 e 224 del regolamento provvisorio.
(
25
)
https://www.embrapa.br/tema-transgenicos/sobre-o-tema
.
(
26
)
https://geneticliteracyproject.org/2024/09/12/farmers-in-brazil-and-argentina-ramp-up-growing-of-genetically-modified-drought-tolerant-wheat-that-can-grow-in-subtropical-regions/
.
(
27
)
https://gm.agbioinvestor.com/downloads/9
.
(
28
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1330, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1330/oj
), considerando 42.
(
29
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/74, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/74/oj
).
(
30
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336.
(
31
)
Fatta eccezione per un’operazione isolata tramite la società collegata di Quimidroga in un altro Stato membro.
(
32
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74, considerando 212, e regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330, considerando 53.
(
33
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, considerando 352.
(
34
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia (
GU L, 2025/393, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj
), considerando 208.
(
35
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393, considerando 208.
(
36
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, considerando 32, 352 e 358.
(
37
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188 e giurisprudenza ivi citata.
(
38
)
Sentenza del 16 dicembre 2011,
Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio
, T-423/09, ECLI:EU:T:2011:764.
(
39
)
Ibidem, punto 42 e giurisprudenza citata.
(
40
)
Ibidem, punto 43.
(
41
)
Sentenza del 21 febbraio 2024,
Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione
, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punto 155.
(
42
)
Ibidem, punto 156.
(
43
)
Ibidem, punto 157.
(
44
)
Ibidem
.
(
45
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l’inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell’India (
GU L, 2025/1919, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1919/oj
), considerando 114 e 126.
(
46
)
Sentenza dell’8 maggio 2024,
Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dıș Ticaret/Commissione
, T-630/21, ECLI: EU:T:2024:304, punti da 94 a 97.
(
47
)
Cfr. ad esempio la sentenza dell’11 giugno 2025,
Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret Agnes e altri/Commissione
, T-231/23, ECLI:EU:T:2025:580, punto 155, e la giurisprudenza ivi citata.
(
48
)
Email:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
49
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, (rifusione) (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.;
Tongliao Meihua Biological Sci-tech Co., Ltd.
89TZ
Ningxia EPPEN Biotech Co., Ltd.
89UA
Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.;
Xinjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.
89UB
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/319/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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