Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i dazi compensativi definitivi imposti sulle importazioni di fibra di vetro a filamento continuo dalla Cina e quali sovvenzioni sono state riscontrate?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/328 istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (GFR) originari della Repubblica Popolare Cinese, a seguito di un riesame delle misure precedenti. La Commissione europea ha accertato che il governo cinese ha fornito sovvenzioni persistenti attraverso molteplici canali: finanziamenti agevolati da banche statali (prestiti a tassi ridotti e linee di credito gratuite), assicurazione dei crediti all'esportazione a condizioni vantaggiose tramite Sinosure, e fornitura di terreni a prezzi inferiori al valore di mercato. Queste sovvenzioni rientrano in programmi governativi coordinati, come il "Made in China 2025" e i piani quinquennali, che identificano i nuovi materiali e la fibra di vetro come industrie strategiche da promuovere. I dazi cumulati con le misure antidumping precedenti raggiungono il 30,2%, rappresentando il livello necessario per eliminare il pregiudizio all'industria dell'Unione europea, considerando che il governo cinese e i produttori esportatori non hanno collaborato all'inchiesta, costringendo la Commissione a utilizzare dati disponibili da inchieste correlate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/328 of 24 February 2021 imposing a definitive countervailing duty on imports of continuous filament glass fibre products originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 18 of the Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
25.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 65/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/328 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio
(
2
)
, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione
(
3
)
, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione
(
4
)
, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping la Commissione ha esteso i dazi antidumping per altri cinque anni.
(4)
Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultano sono quindi comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.
(5)
Sono in vigore misure anche sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione
(
5
)
, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto. Il dazio, basato sul livello delle sovvenzioni, era del 13,1 %.
1.2.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6)
Il 17 dicembre 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un riesame in previsione della scadenza in relazione alle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(«avviso di apertura»)
(
6
)
.
(7)
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito alla domanda di riesame presentata dall’associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association - «APFE» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La domanda conteneva elementi di prova del rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza e reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.
(8)
Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC»)
(
7
)
di aver ricevuto una domanda debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto e pertanto le consultazioni non hanno avuto luogo.
1.3.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(9)
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1
o
gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.4.
Parti interessate
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il richiedente, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(11)
Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Tuttavia non è stata richiesta alcuna audizione.
1.5.
Campionamento
(12)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 27 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(13)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione originariamente selezionato era lo stesso dell’inchiesta antisovvenzioni riguardante lo stesso prodotto originario dell’Egitto. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. Non sono pervenute osservazioni sul campione.
1.5.2.
Campionamento degli importatori indipendenti
(14)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(15)
Non è pervenuta alcuna risposta.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(16)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(17)
Tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.
(18)
Di conseguenza la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutte le parti che hanno collaborato di compilare e restituire il questionario per i produttori esportatori.
1.6.
Risposte ai questionari e visite di verifica
(19)
I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell’Unione nella RPC sono stati resi disponibili online
(
8
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Il giorno dell’apertura la Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della RPC.
(20)
Non sono pervenute risposte al questionario da parte dei produttori esportatori cinesi.
(21)
La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario inviato al governo della RPC.
(22)
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e rese tempestivamente disponibili dalle parti per la determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione.
(23)
In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base.
(24)
La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze. Essa ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.
Produttori dell’Unione
—
European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgio
—
Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia
—
3B Fibreglass SPRL, Belgio
1.7.
Omessa collaborazione del governo della RPC
(25)
Il governo della RPC non ha risposto al questionario inviatogli entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(26)
Il 10 marzo 2020 la Commissione ha inviato una nota verbale al governo della RPC. Nella nota verbale la Commissione ha informato il governo della RPC di non aver ricevuto alcuna risposta al questionario inviato allo stesso entro il termine stabilito e ha chiesto al governo della RPC di rispondere entro 10 giorni.
(27)
Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC.
(28)
In assenza di una risposta al questionario, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda le informazioni richieste al governo della RPC.
(29)
Tali dati disponibili si riferivano principalmente alle risultanze dell’inchiesta relativa alle sovvenzioni delle importazioni di prodotti in fibra di vetro («l’inchiesta sui prodotti GFF») che è stata pubblicata il 15 giugno 2020
(
9
)
.
(30)
La Commissione ha osservato che i prodotti GFF sono ottenuti dai prodotti GFR, il principale fattore produttivo per la realizzazione di prodotti GFF, che ne rappresenta circa il 70 % dei costi di produzione. Vi è pertanto una notevole sovrapposizione tra i prodotti.
(31)
In base alle informazioni fornite dalla Commissione, i produttori esportatori di prodotti GFR sono gli stessi produttori esportatori recentemente sottoposti a inchiesta nel caso dei prodotti GFF, pertanto vi è una sovrapposizione anche da questo punto di vista.
(32)
Tutti i regimi di sovvenzioni orizzontali quali incentivi fiscali, prestiti agevolati ecc. favoriscono quindi tutte le attività di tali società, compresi i prodotti GFR. Il PI del caso relativo ai prodotti GFF è stato l’anno civile 2018, quindi molto vicino al PIR della presente inchiesta.
(33)
Nel fascicolo non vi sono elementi di prova tali da suggerire che le sovvenzioni per i produttori di prodotti GFF siano state nel frattempo interrotte o che le pertinenti politiche di agevolazione soggiacenti non siano più valide. Per tutti questi motivi le risultanze del caso relativo ai prodotti GFF rappresentano dati adeguati disponibili nel presente caso.
(34)
Nei casi in cui i dati relativi al caso sui prodotti GFF non sono pertinenti o devono essere integrati da ulteriori dati ed elementi di prova, la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, su altre precedenti decisioni pertinenti nelle inchieste sui dazi compensativi riguardanti la RPC o su altri elementi di prova pertinenti.
1.8.
Omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi
(35)
I tre produttori esportatori cinesi che sono stati invitati a presentare le risposte del questionario non lo hanno fatto entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(36)
Il 10 marzo 2020 la Commissione ha inviato una lettera ai tre produttori esportatori cinesi informandoli di non aver ricevuto le loro risposte al questionario e ha chiesto loro di rispondere entro 10 giorni.
(37)
Un solo produttore esportatore cinese non ha fornito risposta.
(38)
Gli altri due produttori esportatori cinesi hanno risposto alla lettera inviata il 10 marzo 2020, ma entrambi hanno chiesto di essere esonerati dalla responsabilità di rispondere al questionario della Commissione. Tale richiesta non era collegata all’epidemia di COVID-19 e non costituiva un motivo valido per non collaborare.
(39)
In assenza di risposte al questionario, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda le informazioni che dovevano essere fornite dai produttori esportatori cinesi.
(40)
Tali dati disponibili comprendevano le risultanze specifiche per società dell’inchiesta sui prodotti GFF per quanto riguarda il vantaggio conferito ai produttori esportatori cinesi durante il periodo dell’inchiesta sui prodotti GFF, ossia l’anno civile 2018, e nella misura in cui tali risultanze si riferiscono ai prodotti GFR.
(41)
In assenza di elementi di prova contrari la Commissione ha ritenuto che il vantaggio riscontrato nell’inchiesta sui prodotti GFF e che poteva essere collegato ai prodotti GFR continuasse nell’anno civile 2019.
(42)
Considerata la mancanza di collaborazione sia da parte dei produttori esportatori cinesi dei prodotti GFR sia da parte del governo della RPC, la Commissione non è stata in grado di calcolare il vantaggio ottenuto dai produttori esportatori cinesi dei prodotti GFR da queste pratiche di sovvenzione nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame.
(43)
La Commissione ha tuttavia potuto prendere in considerazione le risultanze del regolamento sui prodotti GFF per quanto riguarda il vantaggio e ha ritenuto che tali risultanze fossero applicabili ai produttori esportatori cinesi di prodotti GFR nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame.
(44)
Ciò è dovuto al fatto che nessuna delle pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta era direttamente collegata alla produzione o all’esportazione di prodotti GFF, ma si trattava piuttosto di sovvenzioni a vantaggio dell’intera società o gruppo di società cinesi che fabbricavano anche prodotti GFR. Pertanto nell’ambito dell’inchiesta sui prodotti GFF la Commissione dapprima ha determinato il vantaggio ricevuto dal produttore esportatore, successivamente ha distribuito tale vantaggio sul suo fatturato totale per tutti i prodotti venduti dal produttore esportatore, compresi i prodotti GFR.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(45)
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) e 7019 31 00 («il prodotto oggetto del riesame»).
(46)
Il prodotto oggetto del riesame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in svariati campi: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale per turbine eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare ecc.
2.2.
Prodotto simile
(47)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, esportato nell’Unione;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(48)
La Commissione ha ritenuto che tali prodotti fossero pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3.
SOVVENZIONI
3.1.
Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti del governo della RPC
(49)
Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di regimi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. Considerata l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC precedentemente descritta, la Commissione ha utilizzato le informazioni contenute nella domanda di riesame e le risultanze dell’inchiesta sui prodotti GFF nella misura in cui potevano essere collegate ai prodotti GFR.
(50)
La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l’industria dei prodotti GFR, per i motivi esposti in appresso.
(51)
Il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il dodicesimo piano quinquennale») sottolineava l’importanza dell’industria dei nuovi materiali, ivi compresi i prodotti GFR, in quanto industria emergente strategica e afferma che dovrebbe essere trasformata in un’industria leader tramite un sostegno e un orientamento politici completi
(
10
)
. Inoltre il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, è volto a sviluppare ulteriormente le industrie dei nuovi materiali, rafforzando la ricerca e lo sviluppo e migliorando la capacità di innovazione dell’industria manifatturiera
(
11
)
.
(52)
Il tredicesimo piano quinquennale mette in risalto la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione dei settori chiave. Esso sottolinea ulteriormente il ruolo dell’innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l’importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il capitolo 22 approfondisce tale concetto descrivendo la strategia di modernizzazione dell’industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «
s
ostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, le apparecchiature industriali, la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica
».
(53)
Il tredicesimo piano quinquennale cita i nuovi materiali in un paio di casi: «
[c]i muoveremo più rapidamente per apportare innovazioni in tecnologie fondamentali in settori quali informazione e comunicazione di prossima generazione, nuova energia, nuovi materiali […]
»
(
12
)
. Il piano prevede inoltre lo svolgimento di progetti relativi a ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi materiali chiave
(
13
)
.
(54)
L’industria dei nuovi materiali è un’industria incoraggiata anche nel contesto dell’iniziativa Made in China 2025
(
14
)
e può quindi beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. È stata creata una serie di fondi a sostegno dell’iniziativa Made in China 2025 e quindi indirettamente dell’industria dei prodotti GFR, come ad esempio il fondo nazionale per il circuito integrato, il fondo per la produzione avanzata e il fondo di investimento per le industrie emergenti
(
15
)
.
(55)
Inoltre i prodotti GFR sono spesso inseriti sotto la dicitura più ampia di «nuovi materiali». La tabella di marcia di Made in China 2025
(
16
)
elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa descrive nel settore 9 i «nuovi materiali» e le relative sottocategorie, ivi compresi materiali fondamentali avanzati (punto 9.1), materiali strategici chiave (punto 9.2), tra cui le fibre ad alta prestazione e i materiali compositi, i nuovi materiali energetici
(
17
)
. I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato
(
18
)
.
(56)
Oltre alla tabella di marcia dell’iniziativa Made in China 2025, nel novembre 2016 l’elenco dei 10 settori strategici è stato inoltre perfezionato in un repertorio di quattro elementi essenziali pubblicato dal comitato consultivo per la strategia manifatturiera nazionale (NMSAC), un gruppo consultivo del gruppo ristretto di direzione nazionale sulla costruzione di una potenza manifatturiera nazionale. In questo repertorio ognuno dei 10 settori strategici è suddiviso in quattro capitoli: i) pezzi di ricambio essenziali di base, ii) materiali essenziali chiave, iii) processi/tecnologie essenziali avanzati/e e iv) piattaforme tecnologiche dell’industria. La fibra di vetro si trova nel settore 7: materiale elettrico, sezione II materiale essenziale chiave: punto 16 pannelli isolanti in fibra di vetro, e nel settore 9: nuovi materiali, sezione II materiali essenziali chiave, punto 10: fibra ad alta prestazione, monomero e materiali compositi e punto 24: materiali a base di vetro.
(57)
Inoltre anche il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020) promuove l’industria dei prodotti GFR. Tale piano esorta a un’ottimizzazione della struttura industriale, espandendo, tra l’altro, le industrie emergenti quali i materiali a base di vetro, la ceramica a uso industriale, le lenti intraoculari, le fibre e i materiali compositi ad alta prestazione, il grafene e i materiali modificati. Tale risultato è da conseguire tramite finanziamenti pubblici, misure tributarie, politiche finanziarie e in materia di prezzi, energia e protezione ambientale, e sostegno al capitale per partecipare a fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni di imprese di materiali da costruzione mediante vari strumenti tra cui i prestiti
(
19
)
.
(58)
L’industria dei prodotti GFR rientra altresì nel piano quinquennale per la fabbricazione intelligente per il periodo 2016-2020 pubblicato dal ministero cinese dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione (il «MIIT») che definisce 10 mansioni chiave volte ad abbreviare il ciclo di sviluppo del prodotto, migliorare l’efficienza produttiva e la qualità del prodotto, ridurre i costi operativi e il consumo di risorse ed energie e accelerare lo sviluppo della fabbricazione intelligente.
(59)
Inoltre il repertorio di prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell’amministrazione generale delle dogane suddivide in 8 categorie 1900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione da parte del governo della RPC. Una delle categorie è quella dei «nuovi materiali», che comprende i prodotti GFR
(
20
)
. In aggiunta il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia e dal ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato fa riferimento a 11 settori, tra i quali figura la «categoria dei nuovi materiali».
(60)
Inoltre, in virtù della normativa della RPC sul progresso scientifico e tecnologico, le imprese ad alta tecnologia site nelle zone ad alto sviluppo tecnologico possono beneficiare di una serie di politiche preferenziali, tra cui: i) un tasso di imposta sul reddito delle imprese (Enterprise Income Tax - «EIT») del 15 %, anziché il tasso ordinario del 25 %; ii) se il valore di produzione dei prodotti di esportazione raggiunge il 70 % del valore totale per tale anno, il tasso di imposta sul reddito delle imprese viene ulteriormente ridotto al 10 %; iii) le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esenti dall’imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni dall’inizio della produzione; iv) le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esenti dall’imposta sulla costruzione; v) per lo sviluppo e la produzione di nuove tecnologie e strutture operative, il terreno destinato a R&S è esente da imposte; vi) le apparecchiature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia per la produzione e lo sviluppo ad alta tecnologia sono soggette ad ammortamento accelerato; vii) i prodotti di esportazione fabbricati da imprese ad alta tecnologia sono esenti dalle tariffe di esportazione a eccezione di quelle limitate dallo Stato o relative a prodotti specifici, eccetera
(
21
)
.
3.2.
Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta
(61)
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame e nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato le seguenti pratiche di sovvenzione:
1)
il trasferimento diretto di fondi;
2)
la rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o la mancata riscossione delle stesse;
3)
la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; e
4)
i versamenti a un meccanismo di finanziamento o un incarico conferito o un ordine impartito a un ente privato per lo svolgimento di una o più funzioni tra quelle sopra descritte.
(62)
Più precisamente, la Commissione ha esaminato:
—
la concessione di prestiti agevolati e di linee di credito da parte di banche statali;
—
programmi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione e programmi di sussidi;
—
un trattamento preferenziale in relazione all’imposta sul reddito e crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, un ammortamento accelerato degli strumenti e delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia;
—
un’esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate, una riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi;
—
esenzioni dall’imposta sull’uso di terreni e abbuoni di imposte sull’esportazione, sgravi dei dazi doganali all’importazione, esenzioni dall’IVA, sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate e rimborsi dell’IVA sugli acquisti di apparecchiature di fabbricazione cinese da parte delle imprese a investimento estero (foreign invested enterprises - FIE).
(63)
La Commissione ha inoltre esaminato la concessione da parte della pubblica amministrazione di terreni, elettricità e materie prime per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.
(64)
Tali pratiche di sovvenzione sono state oggetto di misure compensative nell’inchiesta antisovvenzioni iniziale mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
3.3.
Finanziamenti agevolati
3.3.1.
Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati
(65)
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, l’Export-Import Bank of China («banca EXIM») concede prestiti condizionati all’andamento delle esportazioni a tassi agevolati alle società cinesi che producono prodotti a nuova e alta tecnologia, prodotti che godono di diritti intellettuali locali, marchi propri, prodotti ad alto valore aggiunto e prodotti software registrati presso le autorità responsabili per l’industria e il commercio
(
22
)
.
(66)
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, i produttori cinesi di prodotti GFR ottengono prestiti orientati all’esportazione per prodotti a nuova e alta tecnologia e/o per marchi propri, dato che diversi produttori sono riconosciuti quali «imprese nazionali ad alta tecnologia» oppure è stato loro attribuito lo status di marchio rinomato, marchio d’eccellenza ecc.
(67)
Inoltre la banca EXIM assiste altresì gli esportatori mediante crediti all’esportazione per gli acquirenti. I crediti all’esportazione per gli acquirenti sono concessi alle società estere per finanziare le loro importazioni di prodotti, tecnologie e servizi cinesi
(
23
)
.
(68)
In inchieste precedenti, e segnatamente nell’inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un’impresa statale è un ente pubblico è la seguente
(
24
)
:
(69)
«
[q]uello che conta è sapere se un soggetto è investito dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L’attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici ».
(70)
La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Tuttavia a causa dell’omessa collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha dovuto basarsi interamente sui dati disponibili. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che le risultanze dell’inchiesta sui prodotti GFF rappresentassero una fonte di informazione affidabile. Tali risultanze sono di fatto molto recenti e hanno analizzato lo stesso comportamento degli stessi istituti finanziari e degli stessi regimi applicabili al presente caso.
(71)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF e in altre inchieste la Commissione ha concluso che le seguenti banche erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: banca EXIM, China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank. Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. e Sinotruk Finance Co., Ltd. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha confermato la medesima conclusione nella presente inchiesta.
(72)
La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie, la proprietà e il controllo del governo della RPC sulla base di indizi formali. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti delle banche statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC.
(73)
In tali inchieste la Commissione ha inoltre concluso che il governo della RPC esercita il proprio controllo su tali istituti finanziari in maniera significativa.
(74)
Nella sua analisi la Commissione ha esaminato i seguenti testi normativi:
a)
l’articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);
b)
l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People’s Bank of China);
c)
la decisione n. 40;
d)
le misure di attuazione della China Banking Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC);
e)
le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC); e
f)
le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3).
(75)
Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell’adottare decisioni finanziarie per i motivi definiti in appresso.
(76)
L’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato».
(77)
Benché affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica», l’articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l’articolo 34 di tale codice. Quando lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.
(78)
Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «[c]onformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone».
(79)
Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, l’industria dei prodotti GFR rientra nella categoria dei progetti «incoraggiati». La decisione n. 40 conferma che le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali
(
25
)
:
—
l’approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede che di filiali. L’approvazione della CBIRC è richiesta per l’assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e
—
un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l’apertura di filiali, l’avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede o le modifiche dell’assetto organizzativo ecc.
(80)
In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei dati disponibili, la Commissione nel presente caso è giunta alla stessa conclusione.
(81)
Su questa base la Commissione ha concluso che le banche statali erano enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.
3.3.2.
Finanziamenti agevolati: prestiti
(82)
In inchieste precedenti, e segnatamente nell’inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha riscontrato che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il 2018. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i prestiti agevolati come una sovvenzione compensabile.
(83)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha riscontrato che tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati (compresi i prestiti rotativi).
(84)
La Commissione ha osservato che i) le società attive nell’industria dei prodotti GFF erano generalmente integrate verticalmente e pertanto erano attive anche nell’industria dei prodotti GFR; e che ii) il periodo dell’inchiesta sui prodotti GFF era vicino al PIR. Pertanto, in assenza di informazioni contrarie, la Commissione ha ritenuto che le risultanze di quel caso si applicassero anche al presente caso. Le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF a tale riguardo sono state quindi utilizzate come dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.
(85)
La Commissione ha pertanto concluso che le società attive nell’industria dei prodotti GFR hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il PIR.
3.3.2.1. Vantaggio
(86)
In inchieste precedenti, e segnatamente nell’inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha concluso che, a norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consisteva nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.
(87)
A tale riguardo la Commissione ha osservato che i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiavano un marcato intervento pubblico e non tenevano conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. Nel contesto di un riesame in previsione della scadenza la Commissione non è tenuta a calcolare l’importo del vantaggio conferito ai produttori esportatori durante il PIR. In assenza di informazioni contrarie la Commissione ha quindi ritenuto che le risultanze di quel caso (con l’importo della sovvenzione che oscillava tra il 2,53 % e il 7,39 %)
(
26
)
si applicassero anche al presente caso. Le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF a tale riguardo sono state quindi utilizzate come dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che l’importo della sovvenzione continuasse a essere significativo.
3.3.2.2. Specificità
(88)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha concluso che il governo della RPC, in vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore, ha dato ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all’industria dei prodotti GFF. Pertanto la Commissione ha concluso che da tali documenti si evinceva che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC.
(89)
In tale inchiesta la Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non erano erogate indistintamente, ma erano specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che i prestiti agevolati fossero basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
(90)
L’industria dei prodotti GFR ha lo stesso status dell’industria dei prodotti GFF e la stragrande maggioranza delle società attive in un settore, essendo integrata verticalmente, è attiva anche nell’altro. In assenza di collaborazione e di indicazioni contrarie, la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF come dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base ai fini del presente caso.
(91)
La Commissione ha quindi concluso che tali sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non erano erogate indistintamente, ma erano specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
3.3.2.3. Conclusione
(92)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite prestiti a tassi agevolati.
3.3.3.
Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
3.3.3.1. Linee di credito
(93)
Il richiedente ha altresì sostenuto che il governo della RPC ha sovvenzionato l’industria dei prodotti GFR mediante l’apertura di ingenti linee di credito a favore di imprese attive in tale industria.
(94)
In inchieste precedenti, e segnatamente nell’inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha concluso che le linee di credito concesse ai produttori esportatori nella RPC hanno costituito una sovvenzione compensabile. Dall’inchiesta è emerso altresì che alcuni istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a condizioni agevolate in abbinamento all’erogazione di finanziamenti alle imprese attive nell’industria dei prodotti GFF. In tale inchiesta la Commissione ha potuto constatare che si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva alle società incluse nel campione di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria, tratte documentarie, altre forme di finanziamento al commercio ecc., entro un certo massimale.
(95)
Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Dall’inchiesta sui prodotti GFF è emerso che i produttori esportatori dei prodotti GFF avevano stipulato con diverse banche accordi sulle linee di credito che contemplavano vari strumenti di finanziamento a breve termine allo scopo di finanziare le spese di esercizio. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito, comprese le cambiali di accettazione bancaria, regolarmente emesse per finanziare le operazioni esistenti.
(96)
In tale inchiesta, la Commissione ha pertanto confrontato l’importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato durante il 2018 con l’importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso durante lo stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l’importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l’importo della linea di credito esistente in una misura pari all’importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori in eccesso rispetto a tale massimale.
(97)
In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d’impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l’apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. In tal caso la Commissione ha rilevato che tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito.
(98)
La Commissione ha quindi calcolato il vantaggio ricevuto come la differenza tra l’importo pagato dalla società a titolo di commissione per l’apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l’importo che la società avrebbe pagato per una linea di credito analoga che la società avrebbe potuto ottenere sul mercato.
(99)
La Commissione ha inoltre concluso che il regime era specifico in quanto il governo della RPC, in vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore, ha dato ordine agli istituti finanziari di fornire tali linee di credito all’industria dei prodotti GFF. Pertanto la Commissione ha concluso che da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC.
(100)
Come già menzionato, la Commissione ha ritenuto che le risultanze relative ai prodotti GFF fossero particolarmente pertinenti per il presente caso, poiché le società attive nel settore dei prodotti GFF sono generalmente attive anche nel settore dei prodotti GFR, il settore dei prodotti GFR ha lo stesso status dell’industria dei prodotti GFF. Inoltre il periodo dell’inchiesta sui prodotti GFF è molto vicino al PIR. La Commissione ha pertanto utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF relative alle linee di credito
(
27
)
come dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.
(101)
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha sostenuto il settore dei prodotti GFR mediante l’apertura di linee di credito. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha inoltre concluso che i prodotti GFR hanno continuato a ricevere sovvenzioni tramite linee di credito a condizioni agevolate.
3.4.
Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all’esportazione
(102)
Il richiedente ha asserito che Sinosure ha fornito tra l’altro l’assicurazione del credito all’esportazione a breve, medio e lungo termine, l’assicurazione degli investimenti e garanzie cauzionali assicurative, a condizioni agevolate per incoraggiare l’industria. Secondo un recente studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene il settore dei prodotti GFR, ha ricevuto il 21 % dell’assicurazione del credito all’esportazione totale fornita da Sinosure
(
28
)
.
(103)
Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell’iniziativa «Made in China 2025», indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l’innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che si «internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale
(
29
)
.
(104)
La Commissione ha analizzato i sistemi di assicurazione del credito all’esportazione offerti da Sinosure in varie inchieste, compresa l’inchiesta sui prodotti GFF.
(105)
La Commissione ha constatato che la base giuridica dell’azione di Sinosure era la seguente:
—
comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure;
—
il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009;
—
comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull’accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011);
—
comunicazione sull’elaborazione del repertorio del 2006 di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l’esportazione, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] n. 16; nonché
—
comunicazione sulla compilazione del repertorio di riferimento dei prodotti cinesi ad alta tecnologia del ministero della Scienza e della tecnologia, G.K.B.J. [2009] n. 61 del 9 ottobre 2009.
(106)
Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni, compresa l’inchiesta sui prodotti GFF, Sinosure è una compagnia assicurativa statale istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all’estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni, la Commissione ha concluso che esistevano indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo.
(107)
In inchieste precedenti, la Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione al settore dei prodotti GFF. In tale contesto la Commissione ha osservato che il repertorio dei prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia della Cina elencava in modo specifico i prodotti GFF come prodotti la cui esportazione è incoraggiata
(
30
)
.
(108)
In tali inchieste la Commissione ha inoltre constatato che, in base alla comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all’esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia. Dovrebbe trattare industrie come i «
n
uovi materiali
» e altre industrie tecnologiche ad alta e nuova tecnologia elencate nel repertorio di prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia della Cina, in quanto la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito.
(109)
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti di Sinosure nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
(110)
La Commissione ha inoltre esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all’assicurazione fornita alle società incluse nel campione e ha constatato che essa non agiva in base ai principi di mercato. La Commissione ha potuto verificare di fatto che i premi versati dalle società incluse nel campione in tali casi sono risultati molto più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi.
(111)
La Commissione ha altresì constatato che alcuni dei produttori esportatori hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale dei premi pagati a Sinosure per l’assicurazione dei crediti all’esportazione.
(112)
La Commissione ha concluso che Sinosure, nell’esercizio delle funzioni governative, aveva attuato il quadro giuridico indicato sopra. La Commissione ha inoltre concluso che Sinosure ha agito come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC.
(113)
La Commissione è giunta anche alla conclusione che l’azione di Sinosure ha conferito un vantaggio ai produttori esportatori, poiché l’assicurazione era fornita a tassi inferiori alla commissione minima necessaria a Sinosure per coprire i suoi costi operativi.
(114)
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione erano specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni ed erano pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
(115)
La Commissione osserva che l’industria dei prodotti GFR rientra nella categoria più generale dei «nuovi materiali» e che nella relazione annuale 2017 di Sinosure si legge che Sinosure ha attivamente assicurato le operazioni di industrie strategiche emergenti, come quella dei nuovi materiali
(
31
)
. La considerazione di cui sopra si applica pertanto anche all’industria dei prodotti GFR.
(116)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
32
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(117)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite l’assicurazione dei crediti all’esportazione concessa da Sinosure.
3.5.
Fornitura di beni da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato
3.5.1.
Materie prime per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato
(118)
Nella sua domanda di riesame, il richiedente ha rilevato il chiaro sostegno all’industria dei prodotti GFR nel tredicesimo piano quinquennale e ha pertanto affermato che era ragionevole concludere che le imprese statali e le imprese private operanti sotto la direzione della pubblica amministrazione forniscono materie prime e fattori di produzione all’industria dei prodotti GFR per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.
(119)
Considerata la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non è stata in grado di esaminare in dettaglio tali affermazioni. Tuttavia, alla luce delle conclusioni generali sull’esistenza di una persistenza delle sovvenzioni sulla base di tutti gli altri programmi di sovvenzione e per motivi di economia amministrativa, la Commissione non ha ritenuto necessario proseguire l’inchiesta su tali asserzioni in quanto ciò non avrebbe avuto alcun impatto sulle risultanze del presente riesame. Ciò non pregiudica pertanto un’analisi sostanziale delle affermazioni contenute nella domanda.
3.5.2.
Diritti di uso dei terreni
(120)
Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.
(121)
A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.
(122)
L’articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «
i
l trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all’edilizia abitativa ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, offerta di acquisto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico
».
(123)
Inoltre l’articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e il trasferimento del diritto di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane stabilisce che «
q
ualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all’interno o all’esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità alle disposizioni del presente regolamento
».
(124)
In inchieste precedenti il governo della RPC ha dichiarato di ritenere che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un’impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato.
a)
Base giuridica
(125)
Nella RPC le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
—
legge in materia di proprietà della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 62 del presidente della Repubblica popolare cinese);
—
legge sull’amministrazione fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese);
—
legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);
—
regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);
—
regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]);
—
disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta (avviso n. 39 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);
—
avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario (Guo Fa (2006) n. 31).
b)
Risultanze dell’inchiesta
(126)
Secondo l’articolo 10 delle «Disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta», le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.
(127)
In inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell’offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Le autorità stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale.
(128)
La Commissione ha osservato che esiste anche un sistema di monitoraggio dinamico dei terreni, oltre al sistema di monitoraggio dei terreni urbani. Nel riesame in previsione della scadenza relativo ai pannelli solari originari della Repubblica popolare cinese
(
33
)
, la Commissione ha rilevato che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto questi ultimi venivano aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico venivano aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico.
(129)
Durante l’inchiesta il governo della RPC ha di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani ha permesso di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (105 città) della RPC ed è stato concepito per valutare l’evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d’appalto e delle aste si basavano tuttavia sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni. Ciò continuava a verificarsi durante il periodo dell’inchiesta, vale a dire dal 1
o
ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Inoltre in quel caso la maggior parte dei gruppi di società inclusi nel campione ha ricevuto i lotti di terreno mediante assegnazione.
c)
Conclusione
(130)
In assenza di collaborazione la Commissione si è basata sulle risultanze di inchieste precedenti, compresa l’inchiesta sui prodotti GFF, da cui è emerso che la situazione riguardo all’acquisizione di diritti di uso dei terreni nella RPC non è trasparente e che i prezzi sono stati fissati arbitrariamente dalle autorità e non riflettono i prezzi di mercato.
(131)
Di conseguenza la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Nella RPC non esiste un vero mercato fondiario e l’uso di un parametro di riferimento esterno nelle inchieste precedenti dimostra che l’importo pagato per i diritti di uso dei terreni è generalmente inferiore al normale valore di mercato.
(132)
Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo. Nell’ambito di tale politica industriale, l’industria dei prodotti GFR è repertoriata come settore incoraggiato
(
34
)
. Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni.
(133)
Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore dei prodotti GFR, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.
(134)
La Commissione ha ritenuto che tale sovvenzione rimanesse compensabile.
d)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(135)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
35
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(136)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite la concessione di diritti di uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.
3.6.
Rinuncia della pubblica amministrazione a entrate dovute o mancata riscossione delle stesse
3.6.1.
Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
(137)
Nella domanda di riesame si è osservato che la Commissione ha stabilito, in varie inchieste antisovvenzioni, che le industrie incoraggiate spesso beneficiano di tariffe ridotte dell’energia elettrica e tale risultanza è stata confermata nella relazione sulla Cina. Dato che l’industria dei prodotti GFR è un’industria incoraggiata, nella domanda si è ritenuto ragionevole concludere che anche l’industria dei prodotti GFR avrebbe beneficiato di tariffe agevolate dell’energia elettrica.
a)
Base giuridica
—
Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018;
—
diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9);
—
comunicazione sull’impegno nella costruzione del mercato dell’energia elettrica nel 2017 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, LJXDL [2017] n. 93;
—
comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale, LJNSC [2017] n. 36.
b)
Risultanze dell’inchiesta
(138)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha constatato che alcuni tra i principali grandi utenti industriali di energia elettrica sono autorizzati ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori di elettricità, anziché acquistarla dalla rete, sottoscrivendo contratti di acquisto diretto oppure essendo ammessi a partecipare al «
s
istema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato
». I prezzi pagati dai principali utenti per mezzo di tali contratti/tale sistema di scambio erano più bassi di quelli fissi stabiliti a livello provinciale per i grandi clienti industriali.
(139)
Attualmente non tutti i grandi utenti industriali hanno la possibilità di concludere tali contratti diretti o di essere ammessi a partecipare al «
s
istema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato
». A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, che «
l
e imprese che non si conformano alla politica industriale e nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette
»
(
36
)
.
(140)
In pratica lo scambio diretto di energia elettrica viene eseguito dalle province. Le società devono richiedere l’approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l’acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri.
(141)
Ad esempio, nella provincia di Shandong, la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale stabilisce che «
g
li utenti che partecipano agli scambi diretti di energia elettrica sono confermati conformemente alle condizioni di accesso del 2017 approvate dal comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong
»
. Per partecipare agli scambi diretti di energia elettrica le imprese venditrici di energia elettrica presentano la propria domanda di registrazione al Centro per gli scambi di energia elettrica di Shandong e potrebbero partecipare agli scambi diretti di energia elettrica dopo essere state esaminate e pubblicizzate da tale centro
». A tale riguardo, un elenco delle imprese ammissibili che soddisfano i requisiti necessari per prendere parte al sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato è stilato e pubblicato in una comunicazione del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong
(
37
)
.
(142)
Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di offerta o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell’ambito di contratti diretti non si basano sull’offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utenti di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; sono previste restrizioni nei loro confronti sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall’amministrazione locale.
(143)
In aggiunta, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia o attraverso società di servizio intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall’operatore statale della rete elettrica. Ad esempio, la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale stabilisce che «
l
’operatore statale della rete di energia elettrica di Shandong addebita gli oneri associati agli scambi diretti di energia elettrica
» e che «
l
’operatore statale della rete di energia elettrica di Shandong emette una fattura valida ai fini dell’IVA agli utenti e alle società produttrici di energia elettrica
».
(144)
Infine tutti i contratti di acquisto diretti sottoscritti devono essere registrati presso l’amministrazione locale.
(145)
Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio (Fa Gai Yun Xing [2018] n. 1027). Tuttavia la Commissione ha osservato nell’inchiesta sui prodotti GFF che tale normativa era stata adottata durante il 2018 e non era ancora stata pienamente attuata.
(146)
Inoltre, nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcuni settori, comprese le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia, come settori oggetto di sostegno e traenti beneficio dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
(147)
In particolare, la circolare impone di «
s
ostenere gli utenti con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 5 milioni di kWh nella conduzione di transazioni energetiche dirette con le imprese che producono energia elettrica. Nel 2018 saranno liberalizzati i piani riguardanti la produzione di energia elettrica per i settori del carbone, del ferro e dell’acciaio, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e di altre quattro industrie
».
(148)
La circolare precisa inoltre di «
s
ostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di Internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico
».
(149)
La normativa prevede quindi un’applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica ad alcuni settori, quali le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia. Tale applicazione selettiva si traduce in una riduzione delle tariffe dell’energia elettrica da parte dello Stato a favore delle società attive in tali settori.
c)
Conclusione
(150)
La Commissione ha ritenuto che la tariffa ridotta per l’energia elettrica in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.
(151)
Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sul prezzo dell’energia elettrica, in quanto quest’ultima è stata erogata a tariffe inferiori a quella normale di rete corrisposta da altri grandi utenti industriali che non possono beneficiare della fornitura diretta.
(152)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi non sono stati soppressi in quanto non ammissibili.
(153)
Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.
d)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(154)
La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR continuino a ricevere sovvenzioni nel quadro del programma in oggetto.
(155)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il prezzo complessivo dell’energia elettrica dovuto in base alla tariffa normale di rete e il prezzo complessivo dell’energia elettrica dovuto con la tariffa ridotta.
(156)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
38
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(157)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite la fornitura di energia elettrica per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato.
3.6.2.
Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte
(158)
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che il governo della RPC ha continuato a fornire sovvenzioni sotto forma di rinuncia o mancata riscossione di entrate pubbliche, compresi i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte descritti di seguito.
3.6.2.1. Agevolazioni EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia
(159)
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle imprese per le «imprese ad alta e nuova tecnologia» come descritto di seguito.
(160)
In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»)
(
39
)
, le imprese ad alta e nuova tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, invece del tasso ordinario del 25 %.
a)
Base giuridica
(161)
La base giuridica di questo regime comprende l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC
(
40
)
sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché:
—
la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32;
—
la notifica del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato in merito alla revisione, alla stampa e alla pubblicazione degli «Orientamenti per la gestione del riconoscimento delle imprese a nuova e alta tecnologia», GKFH [2016] n. 195;
—
la comunicazione [2017] n. 24 dell’amministrazione tributaria dello Stato sull’applicazione di politiche preferenziali in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia; e
—
gli Orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.
b)
Risultanze dell’inchiesta
(162)
Le società che possono beneficiare della riduzione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto e nuovo contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia. Tali orientamenti fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per il vetro, compresi i prodotti GFR, in quanto ambito prioritario.
(163)
Inoltre, per essere ammissibili alla riduzione, le società devono soddisfare i criteri seguenti:
—
sostenere una determinata percentuale di spese di ricerca e sviluppo rispetto al loro fatturato;
—
registrare una determinata percentuale di entrate provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico rispetto al totale delle loro entrate; e
—
prevedere nel loro organigramma una determinata percentuale di personale tecnico rispetto al numero complessivo dei loro dipendenti.
(164)
Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L’importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.
(165)
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.
(166)
Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, quali ad esempio alcune tecnologie chiave nell’ambito del settore dei prodotti GFR.
c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(167)
La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.
(168)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta con l’aliquota ridotta.
(169)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
41
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(170)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.
3.6.2.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo
(171)
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano di crediti d’imposta sul reddito delle imprese come descritto di seguito.
(172)
Il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.
(173)
Più nello specifico, le spese relative a R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell’esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono soggette ad ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.
a)
Base giuridica
(174)
La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
—
la comunicazione del ministero delle Finanze, dell’amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119);
—
la comunicazione del 2015 n. 97 dell’amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni pertinenti riguardanti un’ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese delle imprese relative a ricerca e sviluppo;
—
la comunicazione del 2017 n. 40 dell’amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni riguardanti l’entità ammissibile dei calcoli per un’ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo; e
—
gli Orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.
b)
Risultanze dell’inchiesta
(175)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha stabilito che «
l
e nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze
» che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia.
(176)
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.
(177)
Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(178)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore dei prodotti GFR.
c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(179)
La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.
(180)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta al netto dell’ulteriore detrazione del 50 % delle spese effettive imputabili a R&S.
(181)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
42
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(182)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.
3.6.2.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate
(183)
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano di questa esenzione dei dividendi come descritto di seguito.
(184)
La legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive nello sviluppo di settori o progetti specificatamente sostenuti e incoraggiati dallo Stato. In particolare la legge prevede esenzioni dall’imposta sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili.
a)
Base giuridica
(185)
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese.
b)
Risultanze dell’inchiesta
(186)
In inchieste precedenti la Commissione ha riscontrato che alcune società ispezionate hanno ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate.
(187)
L’articolo 25 dell’EIT stabilisce che «
[l]o Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato
». L’articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «
i
mprese residenti ammissibili
», che ne limita l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti.
(188)
Come concluso nell’inchiesta sui prodotti GFF, tale politica fiscale agevolata è limitata ad alcuni settori e progetti, vale a dire ai settori che sono specificamente sostenuti e incoraggiati dallo Stato, come l’industria dei prodotti GFR, ed è pertanto specifica.
(189)
La Commissione ritiene che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.
(190)
Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
(191)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo.
c)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(192)
La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.
(193)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
43
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(194)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.
3.6.2.4. Esenzione dall’imposta sull’uso di terreni
(195)
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano di questa esenzione dall’imposta sull’uso di terreni come descritto di seguito.
(196)
Un’organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un’imposta sull’uso dei terreni. L’imposta sull’uso di terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni.
(197)
Tuttavia determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall’imposta sull’uso dei terreni.
a)
Base giuridica
(198)
La base giuridica di questo regime è costituita:
—
dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle tasse sui beni immobili (Guo Fa [1986] n. 90, emendati nel 2011); e
—
dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull’uso dei terreni urbani (ordinanza n. 645 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2013]).
b)
Risultanze dell’inchiesta
(199)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha constatato che uno dei gruppi di società inclusi nel campione ha beneficiato di rimborsi del pagamento delle imposte sull’uso di terreni da parte dell’ufficio locale per i terreni, pur non rientrando in nessuna delle categorie esentate secondo la normativa nazionale di cui sopra.
c)
Conclusione
(200)
La Commissione ritiene che l’esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell’imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l’imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alle società interessate.
(201)
Il vantaggio per il beneficiario è pari all’importo rimborsato/al risparmio fiscale.
(202)
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto una delle società incluse nel campione nell’inchiesta sui prodotti GFF ha beneficiato di una riduzione fiscale pur non rientrando in nessuno dei criteri oggettivi.
d)
Calcolo dell’importo della sovvenzione
(203)
La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.
(204)
Nell’inchiesta sui prodotti GFF l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Si è considerato che tale vantaggio fosse l’importo rimborsato nel 2018.
(205)
In considerazione dell’omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell’inchiesta sui prodotti GFF
(
44
)
nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
(206)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.
3.7.
Conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni
(207)
La Commissione conclude, sulla base delle informazioni disponibili, che l’industria dei prodotti GFR della RPC ha continuato a ricevere sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le risultanze dell’inchiesta sui prodotti GFF sono particolarmente significative in quanto riguardano le sovvenzioni alle società che fabbricano sia prodotti GFF sia prodotti GFR e i regimi di sovvenzione non sono specifici per prodotto.
(208)
Poiché i regimi di sovvenzione conferiscono un vantaggio all’intera società e non solo alla parte che fabbrica ed esporta prodotti GFF, è possibile utilizzare nuovamente le informazioni disponibili per «trasporre» i calcoli di base delle sovvenzioni nel caso dei prodotti GFF e presumere, in assenza di altre informazioni, che le società che producono ed esportano prodotti GFR nell’Unione durante il PIR beneficerebbero di un importo di sovvenzione ben superiore al livello minimo. In effetti, viste le risultanze dell’inchiesta sui prodotti GFF, che includevano sovvenzioni non compensate nell’inchiesta iniziale, l’importo medio delle sovvenzioni è risultato pari al 25 % circa.
(209)
Sebbene non possa essere determinato con precisione a causa della mancanza di collaborazione, l’importo delle sovvenzioni può essere considerato significativo.
3.8.
Sviluppi in caso di abrogazione delle misure
(210)
Il fatto che le sovvenzioni siano continuate durante il PIR costituisce un’indicazione del rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre esaminato se vi era la probabilità di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.
(211)
A tale proposito la Commissione ha analizzato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.
(212)
In considerazione dell’omessa collaborazione dei produttori/esportatori della RPC e del governo della RPC, la Commissione ha basato la propria valutazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 28 del regolamento di base.
3.8.1.
Capacità
(213)
Nella loro domanda di riesame in previsione della scadenza, i richiedenti hanno osservato che nel 2018 la domanda mondiale di prodotti GFR era compresa tra 5,3 e 6,5 milioni di tonnellate, mentre la capacità globale era compresa tra 6 e 6,9 milioni di tonnellate.
(214)
Essi hanno osservato che nel 2018 il divario tra la capacità e la domanda nella RPC era di 700 000 tonnellate all’anno, pari al 70 % della domanda di prodotti GFR dell’Unione europea.
(215)
In assenza di altre informazioni la Commissione conclude che i produttori cinesi sarebbero in grado di deviare la loro sovraccapacità verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
3.8.2.
Prezzi sul mercato dell’Unione
(216)
Nella loro domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno osservato che l’UE continua a essere una delle cinque principali destinazioni di esportazione dei prodotti GFR cinesi, anche con le misure in vigore.
(217)
Un’analisi dei dati del GTA
(
45
)
fino alla fine del 2019 conferma questa tendenza.
Importatore/tonnellata
2016
2017
2018
2019
Totale
776 268
872 093
1 000 941
907 082
Stati Uniti
161 619
201 706
272 616
138 253
UE 28
97 684
94 035
97 563
95 610
Corea del Sud
78 324
86 704
87 076
82 324
India
39 318
47 207
66 471
62 973
Giappone
33 190
46 024
51 620
51 653
(218)
I richiedenti hanno inoltre rilevato che, rispetto ad altri mercati, i prezzi europei dei prodotti GFR sono elevati.
(219)
Un’analisi dei prezzi unitari, anch’essi ricavati dal GTA fino alla fine del 2019 per i primi cinque mercati di esportazione cinesi, conferma questa tendenza.
Importatore/EUR per tonnellata
2016
2017
2018
2019
Totale
926,52
867,70
844,54
820,13
Stati Uniti
940,09
916,30
846,45
876,85
UE 28
1 027,18
985,83
1 044,33
1 025,66
Corea del Sud
849,45
796,85
768,97
748,49
India
900,21
891,25
850,06
882,00
Giappone
1 025,70
929,03
906,18
913,94
(220)
La Commissione conclude che l’Unione è un mercato interessante per i produttori cinesi di prodotti GFR. Ciò è confermato anche dai produttori cinesi che investono in impianti nel Bahrein e in Egitto specificamente per accedere al mercato dell’Unione senza pagare i dazi in vigore sulle importazioni dalla RPC.
3.9.
Conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni
(221)
Sulla base delle risultanze dell’inchiesta e applicando l’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che i regimi di sovvenzione specifici dell’industria dei prodotti GFR della RPC restano in vigore e che tali regimi hanno conferito un vantaggio all’industria dei prodotti GFR della RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(222)
La Commissione conclude inoltre che le importazioni oggetto di sovvenzioni di prodotti GFR dalla RPC proseguirebbero anche in caso di scadenza delle misure.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(223)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da nove produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
(224)
La Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(225)
Sulla base delle informazioni raccolte dal richiedente e verificate durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione totale di GFR dell’Unione fosse pari a circa 657 750 tonnellate.
Tabella 1
Produzione dell’Unione
2016
2017
2018
PIR (2019)
Produzione totale dell’Unione (in tonnellate)
701 611
694 178
693 123
657 750
Indice
100
99
99
94
Fonte:
domanda e banca dati Surveillance 2
(226)
La produzione totale dell’Unione è rimasta stabile tra il 2016 e il 2018 ma è diminuita durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.2.
Consumo dell’Unione
(227)
Per stabilire il consumo dell’Unione, la Commissione ha sommato le importazioni di GFR alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.
(228)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione
2016
2017
2018
PIR (2019)
Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)
978 454
1 045 331
1 060 071
984 122
Indice (2016 = 100)
100
107
108
101
Fonte:
domanda e banca dati Surveillance 2
(229)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha subito variazioni. Tra il 2016 e il 2018 è aumentato dell’8 %, per poi diminuire significativamente del 7 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.3.
Importazioni dalla Cina
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina
(230)
La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni e la rispettiva quota di mercato sulla base dei dati ottenuti dalla banca dati Surveillance 2
(
46
)
.
(231)
Le importazioni dei prodotti GFR dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato
2016
2017
2018
PIR (2019)
Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)
79 374
58 456
50 177
51 512
Indice
100
74
63
65
Quota di mercato (%)
8
6
5
5
Fonte:
banca dati Surveillance 2
(232)
Le importazioni di GFR dalla Cina nell’UE sono diminuite in termini di volume del 35 % tra il 2016 e il PIR. Nello stesso periodo la quota di mercato corrispondente è diminuita di 3 punti percentuali.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dalla Cina
(233)
I prezzi medi all’importazione nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzo all’importazione
2016
2017
2018
PIR (2019)
Prezzi all’importazione dalla RPC (EUR/tonnellata)
1 068
1 058
1 028
990
Indice
100
99
96
93
Fonte:
banca dati Surveillance 2
(234)
I prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame.
4.3.3.
Undercutting dei prezzi
(235)
In assenza di collaborazione la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
(1)
la media ponderata del prezzo di vendita praticato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e
(2)
i dati sui prezzi adeguati delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina a livello cif ottenuti dalla banca dati Surveillance 2. I dati sulle importazioni ottenuti da Surveillance 2 sono stati raggruppati nei tre tipi di prodotto che insieme costituiscono il 100 % delle importazioni del prodotto oggetto del riesame.
(236)
Il prezzo cif ottenuto da Surveillance 2 è stato adeguato a un prezzo franco banchina mediante l’aggiunta di dazi all’importazione del 7 % oltre al prezzo cif e costi di importazione di circa 30 EUR per tonnellata importata.
(237)
Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(238)
Il confronto ha evidenziato, per le importazioni dalla Cina, prezzi in media inferiori di oltre il 24 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(239)
La Commissione ha pertanto stabilito che i prezzi delle importazioni dalla Cina erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
4.4.
Importazioni da altri paesi terzi
(240)
Il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi all’importazione relativi alle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzi all’importazione da tutti gli altri paesi terzi esclusa la Cina
Paese
2016
2017
2018
PIR (2019)
Egitto
Volume (in tonnellate)
50 529
95 865
147 189
141 809
Indice
100
190
291
281
Quota di mercato (%)
5
9
14
14
Prezzo medio
993
918
897
890
Malaysia
Volume (in tonnellate)
98 446
111 373
115 249
77 410
Indice
100
113
117
79
Quota di mercato (%)
10
11
11
8
Prezzo medio
930
941
985
951
Norvegia
Volume (in tonnellate)
41 362
43 006
44 289
44 479
Indice
100
104
107
108
Quota di mercato (%)
4
4
4
5
Prezzo medio
1 156
1 126
1 101
1 078
Tutti gli altri paesi esclusa la Cina
Volume (in tonnellate)
86 240
85 548
93 266
89 832
Indice
100
99
108
104
Quota di mercato (%)
9
8
9
9
Prezzo medio
1 090
1 045
1 017
1 019
Fonte:
banca dati Surveillance 2
(241)
Le maggiori importazioni da paesi terzi nel periodo in esame erano costituite da volumi in forte aumento dall’Egitto e da importazioni relativamente stabili dalla Malaysia e dalla Norvegia. A queste si aggiungevano anche le importazioni dal Bahrein, con una quota di mercato stabile del 2 %.
(242)
La quota di mercato delle importazioni dall’Egitto è aumentata dal 5 % nel 2016 al 14 % nel PIR.
(243)
Il 16 maggio 2019 la Commissione ha aperto l’inchiesta sulle importazioni di prodotti GFR dall’Egitto
(
47
)
. L’inchiesta si è conclusa nel giugno 2020 e ha constatato che l’aumento delle importazioni era dovuto alle esportazioni di uno stabilimento egiziano gestito dal gruppo cinese CNBM. L’esportatore aveva intrapreso tale operazione con l’esplicito scopo di vendere i prodotti GFR sul mercato dell’Unione senza pagare i dazi in vigore sulle importazioni originarie della Cina
(
48
)
.
(244)
In base agli elementi di prova di cui dispone la Commissione per quel caso, sembra che gli ordini di prodotti GFR al gruppo CNBM siano stati trasferiti al nuovo impianto di produzione in Egitto. Le importazioni di prodotti GFR dall’Egitto sono aumentate rapidamente dal 2016 al 2019, quasi triplicando i volumi. Nel giugno 2020 la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo del 13,1 % sulle importazioni di prodotti GFR dall’Egitto
(
49
)
. Le misure provvisorie erano state istituite nel marzo 2020
(
50
)
.
(245)
I volumi delle importazioni dalla Malaysia sono diminuiti tra il 2018 e il PIR. La loro quota di mercato è scesa dal 10 %-11 % durante il periodo in esame all’8 % nel PIR. La Commissione ha stabilito che la Malaysia esportava verso l’UE solo i filati tagliati
(
51
)
. Confrontando il prezzo medio delle importazioni dei filati tagliati dalla Malaysia con i prezzi dei filati tagliati dell’industria dell’Unione è emerso che i prezzi delle importazioni dalla Malaysia sono in linea con i prezzi dell’industria dell’Unione.
(246)
Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia era stabile al 4 %-5 %. Inoltre i suoi prezzi medi delle importazioni si attestavano a un livello simile a quello dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.
(247)
Le importazioni da altri paesi hanno mantenuto una quota di mercato stabile, pari al 9 %, per tutto il periodo in esame.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(248)
In conformità all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(249)
Come indicato al considerando (13), per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(250)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite dal richiedente e verificate dalla Commissione. Gli indicatori microeconomici erano basati sui dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione.
(251)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell’importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.
(252)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo medio del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(253)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2016
2017
2018
PIR (2019)
Capacità produttiva (in tonnellate)
759 107
760 104
753 688
770 642
Indice
100
100
99
102
Utilizzo degli impianti (in %)
92
91
92
85
Fonte:
richiedente
(254)
La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame. Questo perché la capacità si basa principalmente sul numero di forni che alimentano le linee di produzione e l’aumento della capacità comporta pertanto notevoli investimenti.
(255)
Anche l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è rimasto elevato e stabile dal 2016 al 2018 prima del leggero calo durante il PIR.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(256)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2016
2017
2018
PIR (2019)
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
622 504
651 082
609 902
579 080
Indice
100
105
98
93
Quota di mercato (in %)
64
62
58
59
Fonte:
richiedente e Surveillance 2
(257)
Le vendite dell’industria dell’Unione hanno registrato un calo del 7 % durante il periodo in esame, ad eccezione di una forte crescita nell’anno 2017, in cui si è registrato un aumento del 5 % rispetto al 2016.
(258)
La quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa per tutto il periodo in esame dal 64 % al 59 %. Anche la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è scesa dall’8 % al 5 %. La diminuzione delle quote di mercato sia delle importazioni dalla Cina che dell’industria dell’Unione deve essere considerata alla luce dell’aumento delle importazioni dall’Egitto. In effetti la quota di mercato delle importazioni dall’Egitto è quasi triplicata durante il periodo in esame, passando dal 5 % al 14 %.
4.5.2.3. Occupazione e produttività
(259)
Nel corso del periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2016
2017
2018
PIR
Numero di dipendenti
3 620
3 636
3 661
3 656
Indice
100
100
101
101
Produttività (tonnellate/dipendente (ETP)]
194
191
189
180
Indice
100
99
98
93
Fonte:
richiedente
(260)
L’occupazione dell’industria dell’Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame.
(261)
Il calo della produttività dell’industria dell’Unione nel periodo in esame ha rispecchiato il calo della produzione.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(262)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita nell’Unione
2016
2017
2018
PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)
1 167
1 123
1 139
1 106
Indice
100
96
98
95
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)
1 035
1 027
1 086
1 115
Indice
100
99
105
108
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(263)
Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita del 5 %.
(264)
Nel periodo in esame il costo unitario di produzione per i produttori dell’Unione inclusi nel campione è tuttavia aumentato dell’8 %.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(265)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato in maniera progressiva con il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2016
2017
2018
PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)
55 351
56 722
57 703
58 366
Indice
100
102
104
105
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
4.5.3.3. Scorte
(266)
I livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentati durante il periodo in esame, rimanendo a livelli massimi durante il PIR:
Tabella 11
Scorte
2016
2017
2018
PIR
Scorte finali (in tonnellate)
80 078
63 974
86 975
86 772
Indice
100
80
109
108
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(267)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2016
2017
2018
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
12,6
10
7,4
3,7
Flusso di cassa
99 824 451
99 239 696
54 615 552
49 028 234
Indice
100
99
55
49
Investimenti
17 532 291
34 598 499
52 191 829
29 187 167
Indice
100
197
298
166
Utile sul capitale investito (%)
18
15
10
6
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(268)
La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
(269)
La redditività e il flusso di cassa annuo derivante dalle relative operazioni sono diminuiti considerevolmente durante il periodo in esame.
(270)
L’industria dell’Unione ha continuato a investire durante tutto il periodo in esame. Gli investimenti sono aumentati dal 2016 al 2018 tenendo conto del ciclo di vita dei forni, che devono essere rinnovati periodicamente per garantire la continuità della produzione. Tuttavia gli investimenti sono diminuiti notevolmente durante il PIR.
(271)
L’utile sul capitale investito è espresso come percentuale del profitto sul valore contabile netto dell’investimento. L’andamento negativo ha seguito il calo dei margini di profitto nel periodo in esame.
(272)
I risultati finanziari dell’industria dell’Unione in termini di profitti nel periodo dell’inchiesta di riesame hanno limitato tuttavia la sua capacità di ottenere capitali.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(273)
I profitti dell’industria dell’Unione nel periodo in esame sono stati fortemente colpiti, passando da un profitto del 12,6 % nel 2016 a un profitto del 3,7 % nel PIR, un livello nettamente inferiore al livello sostenibile per un’industria ad alta intensità di capitale. Il notevole calo della redditività evidenzia la situazione particolarmente precaria dell’industria dell’Unione durante il PIR.
(274)
La diminuzione dei quantitativi di vendita e la riduzione dei prezzi hanno causato il deterioramento di tutti gli indicatori di prestazione. Oltre alla redditività sono diminuiti la produttività e l’utilizzo degli impianti. Durante il periodo in esame le scorte finali sono aumentate dell’8 %. Il flusso di cassa nel PI è diminuito del 51 % rispetto al 2016. L’utile sul capitale investito è sceso a un mero 6 % rispetto al 18 % del 2016.
(275)
Il calo della produzione ha avuto un impatto significativo sull’industria a causa degli elevati costi fissi e dell’impossibilità di ridimensionare la produzione in modo flessibile, dato che i forni devono essere pienamente utilizzati in questo specifico processo produttivo.
(276)
Anche in tali circostanze avverse sono stati necessari investimenti continui, principalmente per sostituire i forni con una durata di vita strettamente limitata. La conseguenza è stata un’ulteriore pressione finanziaria sui produttori.
(277)
L’industria dell’Unione ha nel contempo perso parte della sua quota di mercato, con ripercussioni negative sulla redditività.
(278)
In considerazione di quanto precede la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(279)
La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione continuava a subire un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(280)
La Commissione ha tuttavia constatato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Cina. Come osservato dalle statistiche sulle importazioni, durante il periodo in esame le importazioni dall’Egitto sono fortemente aumentate.
(281)
Come indicato al considerando (243), queste importazioni sono state recentemente al centro di un’inchiesta da parte della Commissione e sono risultate essere oggetto di sovvenzioni e causa di un pregiudizio all’industria dell’Unione. In effetti la Commissione ha constatato che il gruppo cinese CNBM aveva avviato un’operazione in Egitto al fine di evitare le misure di difesa commerciale, compresa quella attualmente oggetto di riesame
(
52
)
.
(282)
Nonostante il consueto effetto dissuasivo sulle importazioni che l’inchiesta antisovvenzioni generalmente produce sulle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta, nel periodo dell’inchiesta di riesame relativo al presente riesame le importazioni dall’Egitto si sono attestate a un livello analogo (141 809 tonnellate) rispetto al periodo conclusosi il 31 marzo 2019 (144 169 tonnellate). Nel contempo è proseguita la tendenza al ribasso del prezzo all’importazione, che è sceso da 904 EUR/tonnellata a 890 EUR/tonnellata.
(283)
La pressione sui prezzi sul mercato, causata da tali importazioni egiziane a basso prezzo, si è tradotta nell’incapacità dell’industria dell’Unione di rispecchiare nel prezzo gli aumenti dei costi di produzione.
(284)
È inoltre opportuno ricordare che le misure provvisorie nei confronti delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall’Egitto sono state istituite solo nel marzo 2020. Pertanto, durante il periodo in esame nella presente inchiesta, compreso il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non era protetta dalle importazioni egiziane oggetto di sovvenzioni.
(285)
Sebbene le importazioni cinesi rappresentassero ancora il 5 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta di riesame e i loro prezzi all’importazione fossero ancora inferiori al prezzo osservato per altri paesi e per l’industria dell’Unione, la Commissione rileva che sono in vigore non solo misure antisovvenzioni ma anche misure antidumping nei confronti delle importazioni sleali di prodotti GFR dalla Cina.
(286)
La Commissione ha pertanto confrontato i prezzi delle importazioni dalla Cina, sommando entrambi i dazi, con i prezzi dell’industria dell’Unione.
(287)
Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni dell’UE e ha tenuto conto dei codici addizionali TARIC per assegnare le aliquote applicate a titolo individuale alle società e i codici NC al fine di distinguere i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), i feltri (mats) e i filati tagliati (chopped strands).
(288)
Mediante questo confronto la Commissione non ha riscontrato alcun undercutting per i filati tagliati (chopped strands) e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), che rappresentano la stragrande maggioranza della produzione dell’industria dell’Unione. È stato riscontrato undercutting solo nel caso dei feltri (mats) che, a causa della loro percentuale molto bassa rispetto alla produzione totale dell’Unione (meno del 4 %), non hanno avuto alcun effetto misurabile sulla situazione dell’industria dell’Unione.
(289)
La Commissione ha pertanto concluso che tali misure erano efficaci per proteggere l’industria dell’Unione dal pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC.
6.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(290)
La Commissione ha quindi valutato se esistesse un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni di prodotti GFR dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
(291)
Per stabilire tale rischio la Commissione ha analizzato i seguenti elementi: a) probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure compensative, b) attrattiva del mercato dell’Unione, c) capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina.
6.1.
Probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antisovvenzioni
(292)
L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni dalla Cina hanno beneficiato di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che vi era il rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.
(293)
I prezzi delle importazioni cinesi (senza dazi antidumping/compensativi) erano notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame era di 1 106 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio all’importazione dalla Cina ammontava a 990 EUR/tonnellata. Si era quindi concluso che le esportazioni cinesi di prodotti GFR verso l’Unione sarebbero avvenute a prezzi pregiudizievoli, inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, in caso di scadenza delle misure.
6.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(294)
Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi.
(295)
In base alle informazioni disponibili fornite dal richiedente, i prezzi sul mercato dell’Unione sono in media più elevati che in altri paesi. Le statistiche sulle esportazioni mostrano inoltre che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri mercati di esportazione, ossia gli USA e la Corea del Sud, erano in media inferiori (863 EUR/tonnellata negli USA e 780 EUR/tonnellata nella Corea del Sud) rispetto all’UE (990 EUR/tonnellata)
(
53
)
.
(296)
Infine l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori cinesi di prodotti GFR è confermata anche dal fatto che CPIC e il gruppo CNBM hanno investito ingenti risorse per avviare importanti esportazioni di prodotti GFR da stabilimenti rispettivamente nel Bahrein e in Egitto, al fine di servire il mercato europeo poco dopo l’istituzione delle misure antisovvenzioni e antidumping nel dicembre 2014.
(297)
Come confermato in un’inchiesta precedente, lo stabilimento in Egitto è stato aperto dal gruppo CNBM esplicitamente con l’obiettivo di vendere i prodotti GFR sul mercato dell’Unione per evitare i dazi in vigore sulle importazioni provenienti direttamente dalla Cina
(
54
)
.
6.3.
Capacità inutilizzata in Cina
(298)
Come illustrato nei considerando da (213) a (215) above, in Cina vi sono notevoli capacità inutilizzate.
6.4.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
(299)
L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni dalla Cina hanno continuato ad essere effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e che non vi sono indicazioni che le sovvenzioni cesserebbero in futuro.
(300)
Inoltre, in caso di abrogazione delle misure, si può ragionevolmente prevedere che, a causa dell’attrattiva del mercato dell’Unione, la capacità inutilizzata disponibile in Cina comporterà un aumento sostanziale delle importazioni verso l’Unione effettuate a prezzi sovvenzionati e pregiudizievoli, inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione.
(301)
In tale scenario le esportazioni cinesi nell’Unione guadagnerebbero rapidamente quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, che assisterebbe a un immediato abbassamento dei suoi volumi di vendita e a un aumento dei costi fissi unitari.
(302)
L’aumento dei costi fissi insieme alla diminuzione dei prezzi di vendita si ripercuoterebbe immediatamente in maniera negativa sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è rimasta ben al di sotto del profitto di riferimento per tutto il periodo in esame. Di conseguenza l’industria dell’Unione inizierebbe a registrare perdite, la sua situazione economica complessiva subirebbe ripercussioni negative e il pregiudizio notevole si ripresenterebbe.
(303)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era il rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni originarie della Cina in caso di abrogazione delle misure.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(304)
In conformità all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che nella fattispecie l’adozione di misure compensative corrispondenti all’importo totale delle sovvenzioni compensabili non è nell’interesse dell’Unione, nonostante l’accertamento di pratiche di sovvenzione arrecanti pregiudizio. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell’industria, degli utilizzatori e degli importatori dell’Unione.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(305)
L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione pregiudizievole e che l’abrogazione delle misure determinerebbe il rischio di un aumento della concorrenza sleale da parte delle importazioni cinesi sovvenzionate.
(306)
La Commissione ha pertanto concluso che era nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure in vigore.
7.2.
Interesse degli utilizzatori
(307)
I prodotti GFR sono utilizzati per un gran numero di applicazioni quali trasporti (industria automobilistica, marina, aerospaziale, militare), settore elettrico/elettronico, energia eolica, edilizia e costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo.
(308)
Sono utilizzati direttamente nell’industria dei materiali (plastica) o come fattori di produzione per la tessitura di prodotti in fibra di vetro («prodotti GFF») e di tessuti a maglia aperta.
(309)
Per l’uso diretto, quando i prodotti GFR fungono da rinforzo nel materiale, la loro percentuale sul costo totale del materiale è molto bassa, così come l’impatto delle misure sul costo totale.
(310)
Per quanto riguarda la tessitura dei prodotti GFF la situazione è diversa, in quanto i prodotti GFR rappresentano una percentuale importante del costo di produzione e l’industria dei prodotti GFF fa affidamento su prezzi convenienti dei prodotti GFR per competere sul mercato dell’Unione. Tuttavia l’industria dei prodotti GFF può ora beneficiare delle misure antidumping e compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall’Egitto (i principali concorrenti sul mercato dei prodotti GFF).
(311)
Poiché non si è manifestato nessun utilizzatore nell’ambito della presente inchiesta, i migliori dati disponibili in possesso della Commissione al riguardo sono rappresentati dalle conclusioni delle inchieste precedenti: il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione
(
55
)
, in cui si è concluso che l’estensione delle misure avrebbe un impatto limitato sulla situazione degli utilizzatori, e l’inchiesta antisovvenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione
(
56
)
, in cui si è concluso che, data la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative non soggette a misure e in mancanza di prove chiare del fatto che i costi aggiuntivi derivanti dalle misure istituite sulle importazioni non possano essere assorbiti dagli utilizzatori, gli effetti negativi sugli utilizzatori non hanno dimostrato chiaramente che l’applicazione delle misure non è nell’interesse dell’Unione.
7.3.
Interesse degli importatori indipendenti
(312)
La Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a partecipare all’inchiesta, ma nessun importatore indipendente si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all’inchiesta.
(313)
La Commissione ha ritenuto che i prodotti GFR siano in larga misura standardizzati e che le loro fonti di approvvigionamento possano essere modificate in modo efficiente.
(314)
Su tale base, data anche la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative non soggette a misure, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi significativi sulla situazione degli importatori e che il mantenimento delle misure non li pregiudicherebbe indebitamente.
7.4.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(315)
L’abrogazione delle misure avrebbe un’incidenza rilevante e negativa sui produttori dell’Unione.
(316)
L’estensione del dazio compensativo avrebbe un’incidenza limitata sugli importatori e sugli utilizzatori.
(317)
La Commissione osserva tuttavia che sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono in vigore misure.
(318)
Su tale base, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento delle misure compensative sulle importazioni di prodotti GFR originari della Cina.
8.
MISURE COMPENSATIVE
(319)
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio e in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno mantenere i dazi compensativi applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese.
(320)
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame.
(321)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(322)
Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali, sono pervenute due serie di osservazioni, una da Chengdu Chang Yuan Shun Co. Ltd., un produttore esportatore cinese, e una dall’APFE.
(323)
Il produttore esportatore cinese ha espresso il proprio disaccordo con la decisione di mantenere i dazi compensativi e ha affermato di non aver beneficiato di alcuna sovvenzione offerta dal governo della RPC. In particolare, la società ha affermato di non aver beneficiato della «pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l’industria dei prodotti GFR» e di non aver ricevuto alcun sostegno finanziario preferenziale. Ad eccezione di queste dichiarazioni generali, il produttore esportatore cinese non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni. Esse sono pertanto respinte.
(324)
L’APFE ha dichiarato di condividere le conclusioni della Commissione. L’APFE ha inoltre sottolineato che i produttori cinesi hanno mantenuto una posizione forte sul mercato dell’UE non solo grazie alle importazioni dall’Egitto e dal Bahrein, ma anche alle importazioni dalla Cina. L’APFE ha sostenuto che, secondo Eurostat, i produttori cinesi hanno ridotto i loro prezzi all’esportazione verso l’Unione di oltre il 15 % dopo il PIR. L’APFE non era a conoscenza di alcun progresso tecnologico tale da determinare una riduzione dei costi di produzione nel settore dei prodotti GFR e da giustificare una simile diminuzione dei prezzi. Al contrario, l’APFE prevedeva un aumento dei prezzi a causa della situazione economica globale generale e della pandemia.
(325)
L’APFE ha sostenuto che le importazioni di prodotti GFR dalla Cina continuano a causare un pregiudizio all’industria dell’Unione e che dopo il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori cinesi hanno messo in atto una pratica di assorbimento per cui gli effetti riparatori dei dazi attualmente in vigore sulle importazioni di prodotti GFR dalla Cina vengono sostanzialmente meno rispetto a quando sono stati istituiti nel 2014 e agli anni immediatamente successivi.
(326)
La Commissione prende atto del fatto che le osservazioni dell’APFE vanno nella stessa direzione delle conclusioni citate sopra. Ogniqualvolta l’industria dell’Unione sia in possesso di elementi di prova dell’opportunità di un ulteriore riesame delle misure, essa ha il diritto di presentare una domanda a norma del regolamento di base.
(327)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
57
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(328)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:
Società
Dazio compensativo definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.
10,3
B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd;
4,9
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
9,7
B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014
10,2
Tutte le altre società
10,3
A999
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1
.
(
3
)
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22
.
(
4
)
GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4
.
(
5
)
GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10
.
(
6
)
GU C 424 del 17.12.2019, pag. 5
.
(
7
)
Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(
8
)
Disponibili all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (
GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1
) (prodotti GFF).
(
10
)
Cfr. il dodicesimo piano quinquennale, pag. 9.
(
11
)
Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pagg. 23 e 24.
(
12
)
Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese, parte II, capitolo 6, sezione 1.
(
13
)
Ibidem, parte II, capitolo 6, sezione 4.
(
14
)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
(
15
)
Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pag. 12.
(
16
)
https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf
(
17
)
Cfr. la tabella di marcia di Made in China 2025, pagg. 142 e 152.
(
18
)
Cfr. Made in China 2025, capitolo 4: sostegno strategico e approvvigionamento.
(
19
)
Cfr. il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020).
(
20
)
«Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones», pagg. da 12 a 14.
(
21
)
«Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones», pag. 1.
(
22
)
Relazione annuale 2017 della banca EXIM, pag. 5. Consultata all’indirizzo http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/2017/ in data 17.11.2020 e disponibile nel fascicolo pubblico, riferimento t20.007533.
(
23
)
Relazione annuale 2017 della banca EXIM, pag. 33.
(
24
)
WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (US – Carbon Steel [India]), relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(
25
)
In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3).
(
26
)
Considerando 344 del regolamento sui prodotti GFF.
(
27
)
Considerando da 345 a 357 del regolamento sui prodotti GFF.
(
28
)
Studio OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all’esportazione, pag. 7, paragrafo 32.
(
29
)
Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China».
(
30
)
Repertorio dei prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia, nn. da 531 a 545.
(
31
)
Relazione annuale 2017 di Sinosure, pag. 6.
(
32
)
Considerando 483 del regolamento sui prodotti GFF.
(
33
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione,
GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1
(pannelli solari), considerando 421 e 425.
(
34
)
Cfr. la sezione 3.1.
(
35
)
Considerando 519 del regolamento sui prodotti GFF.
(
36
)
Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9).
(
37
)
Ad esempio, comunicazione sulla pubblicazione dell’elenco di utilizzatori pilota ammessi alla transazione diretta di energia elettrica nel 2015 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, L.J.X.D.L. [2015] n. 9, e comunicazione sulla pubblicazione dell’elenco di utilizzatori campione ammessi alla transazione diretta di energia elettrica nel 2017 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, L.J.X.D.L. [2017] n. 117.
(
38
)
Considerando 540 del regolamento sui prodotti GFF.
(
39
)
Decreto n. 23 del presidente della Repubblica popolare cinese.
(
40
)
Regolamento di esecuzione della legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese (emesso con l’ordinanza n. 512 del Consiglio di Stato il 6 dicembre 2007; modificato conformemente alla decisione del Consiglio di Stato di modificare alcuni regolamenti amministrativi mediante l’ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato il 23 aprile 2019).
(
41
)
Considerando 556 del regolamento sui prodotti GFF.
(
42
)
Considerando 568 del regolamento sui prodotti GFF.
(
43
)
Considerando 577 del regolamento sui prodotti GFF.
(
44
)
Considerando 591 del regolamento sui prodotti GFF.
(
45
)
GTA = Global Trade Atlas.
(
46
)
Banca dati di prodotti specifici soggetti a «sorveglianza» o controllo importati nel territorio doganale dell’Unione, gestita dalla direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale.
(
47
)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (
GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11
).
(
48
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, considerando 163.
(
49
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870.
(
50
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379.
(
51
)
Lo stabilimento in Malaysia appartiene allo stesso proprietario di uno dei produttori dell’Unione non inclusi nel campione.
(
52
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 considerando 163.
(
53
)
Domanda di riesame in previsione della scadenza dell’APFE del 18 settembre 2019.
(
54
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, considerando 163.
(
55
)
GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4
.
(
56
)
GU L 69 del 6.3.2020, pag. 14
.
(
57
)
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
.
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