Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0329/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/329 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Repubblica di Moldova e del Montenegro all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito

Pubblicato: 13/02/2026 In vigore dal: 13/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/329 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Repubblica di Moldova e del Montenegro all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/329 of 13 February 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards adding the Republic of Moldova and Montenegro to the list of countries in the guarantor’s undertakings for transit

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/329 16.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/329 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Repubblica di Moldova e del Montenegro all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il comitato congiunto UE-paesi di transito comune istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( 2 ) («comitato congiunto UE-PTC»), rispettivamente con decisioni n. 3/2025 ( 3 ) e n. 1/2025 ( 4 ) , ha invitato la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a detta convenzione ( 5 ) . (2) Alla luce dell’adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, è necessario allineare gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 nonché la parte II, capo VI e capo VII, dell’allegato 72-04, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 ) , alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito al fine di tener conto dell’adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione, conformemente alle decisioni n. 4/2025 ( 7 ) e n. 2/2025 ( 8 ) del comitato congiunto UE-PTC. Tuttavia, al fine di esaurire la scorta esistente di formulari relativi agli impegni del garante, i modelli di formulari di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, validi fino al giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare a essere di applicazione fino al 31 dicembre 2026, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici di cui al punto 1 dei predetti allegati e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato nella Repubblica di Moldova o in Montenegro al punto 4 di tali allegati. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (4) Poiché la Repubblica di Moldova e il Montenegro hanno aderito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( 9 ) il 1° novembre 2025, anche il presente regolamento di esecuzione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) nell’allegato 32-01, parte I, punto 1, le parole «la Repubblica di Moldova, Montenegro,» sono inserite prima delle parole «la Repubblica di Macedonia del Nord»; 2) nell’allegato 32-02, parte I, punto 1, le parole «la Repubblica di Moldova, Montenegro,» sono inserite prima delle parole «la Repubblica di Macedonia del Nord»; 3) nell’allegato 32-03, parte I, punto 1, le parole «la Repubblica di Moldova, Montenegro,» sono inserite prima delle parole «la Repubblica di Macedonia del Nord»; 4) nell’allegato 72-04, la parte II è così modificata: a) nel capo VI, TC 31 Certificato di garanzia globale, Recto, punto 7, le parole «Moldova – Montenegro –» sono inserite prima delle parole «Macedonia del Nord»; b) nel capo VII, TC 33 Certificato di esonero dalla garanzia, Recto, punto 6, le parole «Moldova – Montenegro –» sono inserite prima delle parole «Macedonia del Nord». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2025. I formulari basati sui modelli di cui all’allegato 32-01, all’allegato 32-02, all’allegato 32-03 e alla parte II, capo VI e capo VII, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella versione applicabile il 7 marzo 2026 possono continuare a essere utilizzati, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato, fino al 31 dicembre 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito ( GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2025/1948 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l’adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all’adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione ( GU L, 2025/1948, 24.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1948/oj ). ( 4 ) Decisione (UE) 2025/1948 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l’adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all’adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione ( GU L, 2025/1948, 24.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1948/oj ). ( 5 ) Decisione 87/415/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito ( GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/415/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 7 ) Decisione n. 4/2025 del comitato congiunto UE-paesi di transito comune, del 19 settembre 2025, per quanto riguarda le modifiche all’appendice III di tale convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell’adesione della Repubblica di Moldova ( GU L, 2025/2255, 7.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2255/oj ). ( 8 ) Decisione n. 2/2025 del comitato congiunto UE-paesi di transito comune, del 19 settembre 2025, per quanto riguarda le modifiche alle appendici III e III bis della convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell’adesione del Montenegro ( GU L, 2025/2201, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2201/oj ). ( 9 ) Convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/267/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/329/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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