Regolamento di esecuzione (UE) 2026/330 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consigli
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/330 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/330 of 9 February 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2024/2754 imposing a definitive countervailing duty on imports of new battery electric vehicles designed for the transport of persons originating in the People’s Republic of China following a partial interim review pursuant to Article 19(2) of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/330
10.2.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/330 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2026
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare gli articoli 13, 15 e 19,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchiesta precedente e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione
(
2
)
la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
Il considerando 1422 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 affermava che una soluzione concordata, tra l’altro, con singoli produttori esportatori poteva essere individuata e attuata anche dopo l’istituzione di misure definitive. In tale contesto, la Commissione ha ricevuto un’offerta di impegno da un produttore esportatore del prodotto interessato, Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. («VW (Anhui)»).
1.2.
Apertura di un riesame intermedio
(3)
Avendo stabilito, dopo aver informato il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, che esistevano elementi di prova sufficienti in merito ai criteri pertinenti di cui agli articoli 13 e 19 del regolamento di base, il 4 dicembre 2025 la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio parziale per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
(«avviso di apertura»).
(4)
Detto riesame intermedio parziale si limita all’analisi della forma della misura e, nello specifico, dell’accettabilità e dell’attuabilità di un impegno che è stato offerto da VW (Anhui), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese.
1.3.
Parti interessate
(5)
Nell’avviso di apertura le parti interessate erano state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame intermedio e sull’impegno offerto dal produttore esportatore e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
Osservazioni sull’apertura sono pervenute dal governo della Cina («governo della RPC»), dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») e da Volkswagen (Anhui) insieme al suo importatore collegato nell’UE, SEAT S.A. Le osservazioni sono state trattate come indicato nei considerando che seguono. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione sull’apertura dell’inchiesta.
(7)
Il governo della RPC e la CCCME hanno sostenuto che la CCCME, per conto del gruppo di produttori esportatori cinesi, aveva già proposto in precedenza una soluzione globale che rappresentava la posizione collettiva dell’industria. Hanno criticato la Commissione per aver avviato discussioni bilaterali con singole imprese. Il governo della RPC ha sottolineato che la Commissione dovrebbe rispettare rigorosamente il principio di non discriminazione e proseguire il dialogo con le autorità cinesi. Infine, entrambe le parti hanno chiesto alla Commissione di divulgare maggiori dettagli in merito alle condizioni dell’impegno offerto da VW (Anhui).
(8)
La Commissione ha ricordato che a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base qualsiasi esportatore può obbligarsi «a modificare i suoi prezzi [...] finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, se il pregiudizio causato dalle sovvenzioni è in tal modo eliminato». Tale disposizione è riconosciuta anche nel considerando 1422 del regolamento che istituisce misure definitive, che menziona esplicitamente i singoli produttori esportatori.
(9)
Nel caso specifico, la Commissione ha ricevuto da una singola società un’offerta di impegno contenente elementi sufficienti per essere considerata attuabile e conforme alle condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento di base, che ha costituito la base per l’apertura del presente riesame. Si tratta dell’unica offerta di impegno presentata formalmente alla Commissione dopo l’istituzione delle misure compensative definitive. L’approccio della Commissione non può quindi essere considerato discriminatorio, dato che non vi erano altre situazioni analoghe che avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo. La Commissione ha respinto l’argomentazione.
(10)
Per quanto riguarda la richiesta di tali parti di divulgare maggiori dettagli sull’offerta di impegno, la Commissione ha ricordato che una versione consultabile dettagliata dell’offerta di impegno è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate e ha consentito a queste ultime di comprendere in misura ragionevole la sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ricordato che, a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base, essa è tenuta a non rivelare le informazioni ricevute in applicazione del regolamento di base per le quali era stato chiesto il trattamento riservato. La richiesta di fornire ulteriori informazioni sugli elementi dell’offerta di impegno è stata pertanto respinta.
(11)
Nelle proprie osservazioni VW (Anhui) ha ribadito le caratteristiche principali dell’impegno offerto e ha concluso che, a suo avviso, l’offerta di impegno soddisfa i criteri di cui all’articolo 13 del regolamento di base.
(12)
Il 12 gennaio 2026 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva accettare l’impegno offerto da VW (Anhui) e modificare di conseguenza il regolamento che istituisce misure definitive. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(13)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC e VW (Anhui) insieme a SEAT S.A. hanno presentato le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione.
(14)
Nelle sue osservazioni il governo della RPC ha ribadito le osservazioni già presentate all’apertura dell’inchiesta, sottolineando che la Commissione dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione e le norme dell’OMC e valutare in modo obiettivo e imparziale ciascuna offerta di impegno sui prezzi presentata dalle imprese cinesi. Il governo della RPC ha inoltre chiesto alla Commissione di divulgare maggiori dettagli in merito alle clausole dell’impegno sui prezzi delle società pertinenti.
(15)
Poiché il governo della RPC non ha fornito nuove argomentazioni in merito ai fatti e alle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 8 a 10. Come già indicato nel considerando 10, a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione è tenuta a non rivelare le informazioni ricevute in applicazione del regolamento di base per le quali era stato chiesto il trattamento riservato. La Commissione ha pertanto confermato che la richiesta di fornire ulteriori informazioni è stata respinta.
(16)
VW (Anhui) e SEAT S.A. hanno sottolineato nella loro comunicazione congiunta sulla divulgazione finale delle informazioni di aver compiuto progressi nei preparativi per l’applicazione dell’impegno proposto. Le società hanno ribadito il proprio impegno a rispettare tutte le condizioni dell’offerta di impegno.
(17)
Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.
(18)
La Commissione ha pertanto deciso di accettare l’offerta di impegno con la decisione di esecuzione (UE) 2026/328
(
5
)
.
(19)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754
1. All’articolo 1, paragrafo 2:
«Altre imprese che hanno collaborato (allegato)
20,7 %»
è sostituito da:
«Altre imprese che hanno collaborato (allegato I)
20,7 %».
2. Sono aggiunti i nuovi articoli 2
bis
e 2
ter
:
«Articolo 2
bis
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall’articolo 1, purché siano state fabbricate, spedite e fatturate da una società il cui impegno è stato accettato dalla Commissione, elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328 siano state importate in conformità alle disposizioni della stessa decisione di esecuzione.
2.2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio compensativo a condizione che:
a)
per tali importazioni sia presentata in dogana una dichiarazione di impegno contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II del presente regolamento; e
b)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sia nella dichiarazione d’impegno che nella fattura commerciale relativa alla partita di merce importata dichiarata per l’immissione in libera pratica.
All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
a)
qualora sia accertato, in relazione alle importazioni di cui al paragrafo 1, che non sono soddisfatte una o più delle condizioni figuranti in tale paragrafo e nel paragrafo 2; oppure
b)
qualora la Commissione revochi l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione che indica il riferimento a specifiche operazioni e dichiari non conformi le relative fatture corrispondenti all’impegno.
Articolo 2
ter
La società il cui impegno è accettato dalla Commissione, elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328, e soggetta a determinate condizioni ivi specificate, emette altresì fatture per operazioni che non sono esenti da dazio compensativo. Tali fatture sono fatture commerciali contenenti almeno gli elementi di cui all’allegato III del presente regolamento.»
.
3. L’allegato è rinominato «Allegato I». Sono aggiunti i nuovi allegati II e III in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
).
(
4
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2025/6545, 4.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6545/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/328 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che accetta un impegno offerto in relazione alle misure antisovvenzioni relative alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione delle misure definitive (
GU L, 2026/328, 10.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/328/oj
).
ALLEGATO I
Al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 sono aggiunti i nuovi allegati II e III che seguono:
«ALLEGATO II
Nella dichiarazione di impegno relativa alle vendite della società nell’Unione europea di merci assoggettate all’impegno vanno indicate le informazioni che seguono.
1)
L’intestazione: “DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CHE RIGUARDA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”.
2)
Il nome della società che emette la dichiarazione di impegno.
3)
Il numero della fattura commerciale cui si riferisce la dichiarazione di impegno.
4)
La data di emissione della fattura commerciale cui si riferisce la dichiarazione di impegno.
5)
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci cui fa riferimento la dichiarazione di impegno devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea (come specificato nel regolamento che istituisce il dazio compensativo definitivo).
6)
Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
—
il codice TARIC,
—
la quantità (da riportare in unità che indicano il numero di veicoli).
7)
Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
8)
Il nome del responsabile della società che ha emesso la dichiarazione di impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:
“Il sottoscritto certifica che la vendita in esportazione diretta all’Unione europea delle merci cui fa riferimento la presente dichiarazione di impegno è effettuata entro i limiti e alle condizioni dell’impegno offerto da [società] e accettato dalla Commissione europea mediante [regolamento] [decisione]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente dichiarazione di impegno sono complete ed esatte.”.
La dichiarazione di impegno è inoltre accompagnata da informazioni particolareggiate connesse alla richiesta di tracciamento della partita rilasciate sulla piattaforma TRON della DG COMMERCIO E SICUREZZA ECONOMICA della Commissione europea.
ALLEGATO III
Nella fattura commerciale relativa alle vendite della società nell’Unione europea di merci assoggettate ai dazi compensativi vanno indicate le informazioni che seguono.
1)
L’intestazione: “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AI DAZI COMPENSATIVI”.
2)
Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci.
3)
Il numero della fattura commerciale.
4)
La data di emissione della fattura commerciale.
5)
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.
6)
Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS),
il numero di codice del prodotto della società (CPS),
il codice TARIC,
la quantità (da riportare in unità che indicano il numero di veicoli).
7)
La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
il prezzo totale,
le condizioni di pagamento applicabili,
i termini di consegna applicabili,
sconti e riduzioni complessivi.
8)
Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/330/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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