Regolamento di esecuzione (UE) 2024/339 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/339 della Commissione, del 12 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/339 of 12 January 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/339
19.1.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/339 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Pneumatici nuovi, di gomma, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a)
dimensioni 155/70R12C;
b)
tipo di costruzione «R»;
c)
larghezza di sezione di 155 mm;
d)
diametro del cerchio di 12 pollici;
e)
indice di carico 104/102 [massa massima corrispondente da trasportare (kg) 900/850];
f)
indice di velocità «N» (massimo 140 km/h).
Gli pneumatici, anche marcati sul fianco con la dicitura «FRT» (pneumatico a rotolamento libero) o «For Trailer Use Only» (solo per rimorchio), hanno un indice di carico non superiore a 104. Sono generalmente presentati per essere utilizzati su rimorchi, ma possono essere utilizzati anche su autobus o autocarri.
4011 20 10
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4011 , 4011 20 e 4011 20 10 .
La classificazione nella sottovoce 4011 90 00 come altri pneumatici è esclusa in quanto le caratteristiche degli pneumatici li rendono idonei all’uso su autobus o autocarri. La dicitura «FRT» (pneumatico a rotolamento libero) o «For Trailer Use Only» (solo per rimorchio) sugli pneumatici e la loro presentazione come pneumatici da utilizzare per i rimorchi non modifica le caratteristiche degli pneumatici, che sono dei tipi utilizzati per autobus o autocarri.
Di conseguenza gli pneumatici devono essere classificati nel codice NC 4011 20 10 come pneumatici dei tipi utilizzati per autobus o autocarri con un indice di carico non superiore a 121.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/339/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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