Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0347/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/347 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario del Regno di Thailandia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 17/02/2026 In vigore dal: 17/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/347 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario del Regno di Thailandia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/347 of 17 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sweetcorn originating in the Kingdom of Thailand, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/347 18.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/347 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario del Regno di Thailandia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 682/2007 ( 2 ) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati con i codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00 , originari della Thailandia («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». La misura ha assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %. (2) Il regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio ( 3 ) ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda l’aliquota del dazio istituito per una società e per «tutte le altre società». I dazi modificati variavano dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni di due produttori esportatori thailandesi, i cui impegni erano stati accettati con la decisione 2007/424/CE della Commissione ( 4 ) , sono state esentate dal dazio. (3) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/2009 ( 5 ) , ha ritenuto che gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all’importazione fissi non fossero più adatti a contrastare l’effetto pregiudizievole del dumping. L’accettazione di tali impegni è stata pertanto ritirata e le offerte d’impegno da parte di altri dieci produttori esportatori thailandesi sono state respinte. (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 ( 6 ) , il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia per altri cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza. (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 ( 7 ) , in seguito a un riesame intermedio parziale il Consiglio ha modificato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 per la società River Kwai International Food Industry Co. Ltd. (6) A seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, il 29 agosto 2019 la Commissione ha riaperto ( 8 ) l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014. L’inchiesta è stata riaperta solo per quanto riguardava River Kwai International Food Industry Co. Ltd. ed è stata ripresa dal punto in cui si era verificata l’irregolarità. (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 ( 9 ) , la Commissione europea («Commissione») ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia per altri cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 ( 10 ) la Commissione ha reistituito il dazio antidumping definitivo per River Kwai International Food Industry Co. Ltd. (9) I dazi antidumping attualmente in vigore consistono in un dazio ad valorem con aliquote comprese tra il 3,1 % e il 14,3 % sulle importazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione, del 12,9 % per le società che hanno collaborato non inserite nel campione e un’aliquota del dazio del 14,3 % per tutte le altre società della Thailandia. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (10) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 11 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (11) La domanda di riesame è stata presentata il 31 agosto 2024 dall’«Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)» («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (12) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 novembre 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia («paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 12 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (13) L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (14) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Thailandia e le autorità della Thailandia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. (16) Una società thailandese, Malee Sampran Public Co. Ltd, ha informato la Commissione di aver cessato la produzione del prodotto in esame. Poiché la società non è più un produttore esportatore del prodotto in esame, la Commissione l’ha rimossa dall’elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione. 1.6. Campionamento (17) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Campionamento dei produttori dell’Unione (18) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano più del [29-38] % del volume totale di produzione stimato e più del [39-48] % delle vendite totali stimate nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione. Il campione dell’industria dell’Unione è stato pertanto confermato. Campionamento degli importatori (19) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (20) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento. Campionamento dei produttori in Thailandia (21) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori in Thailandia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione del Regno di Thailandia presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (22) Sette produttori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha chiesto chiarimenti a due società in merito a incongruenze nelle loro risposte ai moduli di campionamento. Le due società non hanno risposto alla richiesta di chiarimenti. (23) In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni disponibili al momento della decisione sul campionamento, le esportazioni nell’UE delle società inserite nel campione coincidevano con quasi tutte le esportazioni nell’UE di tutte le società che hanno collaborato e rappresentavano oltre l’80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nell’UE. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni. 1.7. Risposte al questionario (24) La Commissione ha chiesto ai produttori esportatori, ai produttori dell’Unione, agli importatori indipendenti e agli utilizzatori di compilare i questionari pertinenti, che sono stati messi a disposizione il giorno dell’apertura sul sito web della Commissione ( 13 ) dedicato agli strumenti di difesa commerciale. Le parti interessate sono state anche invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire elementi di prova a sostegno entro i termini fissati nell’avviso di apertura. (25) Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori esportatori inseriti nel campione, dai due produttori dell’Unione inseriti nel campione e dall’AETMD. 1.8. Verifica (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: a) produttori dell’Unione: — Bonduelle Europe Long LIFE, Francia e Bonduelle Central Europe, Ungheria — Dawtona Sp. z o.o., Polonia b) associazione dei produttori dell’Unione: — la Commissione ha verificato il questionario relativo ai macroindicatori presentato dall’AETMD, Parigi, Francia c) produttori esportatori della Thailandia: — Sunsweet Public Co. Ltd., Chiang Mai, Thailandia — Lampang Food Products Co. Ltd., Bangkok, Thailandia, e società collegate. 1.9. Fase successiva della procedura (27) Il 20 novembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (28) Le parti interessate non hanno presentato osservazioni e non hanno chiesto un’audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (29) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei due precedenti riesami in previsione della scadenza, ossia granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (30) Il granturco dolce è utilizzato per il consumo umano. Il prodotto è solitamente presentato in scatola, ma anche in barattoli di vetro, tetrapack o sacchetti. 2.2. Prodotto in esame (31) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Thailandia («prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (32) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Thailandia; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (33) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Osservazioni in merito all’apertura (34) In seguito all’apertura dell’inchiesta di riesame, il dipartimento del commercio estero del ministero del Commercio del Regno di Thailandia ha sostenuto che l’apertura in sé non era giustificata. Ha sostenuto che le importazioni dalla Thailandia erano minime rispetto a quelle di un altro importante paese esportatore e che erano diminuite nel periodo in esame. Tale dipartimento ha inoltre sostenuto che i prezzi medi all’importazione da tale altro paese erano notevolmente inferiori a quelli della Thailandia. Ha fatto riferimento all’articolo 11.3 dell’accordo antidumping dell’OMC, sostenendo che le condizioni per l’apertura non erano soddisfatte in quanto non vi sarebbero stati elementi di prova della persistenza del dumping e del pregiudizio. (35) La Commissione ha ritenuto infondate tali argomentazioni. Gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame erano sufficienti per giustificare l’apertura. La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 11.3 dell’accordo antidumping dell’OMC e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, gli elementi di prova del persistere del dumping non sono una condizione preliminare per l’apertura dell’inchiesta ed è sufficiente il rischio della reiterazione del dumping. Le argomentazioni sollevate dal dipartimento del commercio estero in merito ai volumi delle importazioni e alle differenze di prezzo non inficiavano gli elementi di prova presentati dal richiedente, né raggiungevano la soglia giuridica richiesta per impedire l’apertura. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (36) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Thailandia di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato sono proseguite, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1 o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005). Secondo la banca dati Comext di Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di granturco dolce dalla Thailandia rappresentavano una quota del mercato dell’Unione pari all’1,3 % circa, rispetto al 12,7 % registrato durante l’inchiesta iniziale, al 6 % registrato durante il primo riesame in previsione della scadenza e al 3,9 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Thailandia ammontavano a 3 638 tonnellate. Antecedentemente si era assistito a un calo delle importazioni dalle 41 973 tonnellate registrate durante l’inchiesta iniziale a 21 856 tonnellate durante il primo riesame in previsione della scadenza, con un ulteriore calo a 13 343 tonnellate nel precedente riesame in previsione della scadenza. 3.2. Valore normale (37) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione del prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione erano rappresentative. (38) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno. (39) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto non erano rappresentative per i produttori esportatori inseriti nel campione. (40) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. (41) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se: a) il volume delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione. (42) Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (43) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame se: a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione. (44) Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto e del produttore esportatore, tra il 50 % e il 100 % di tutte le vendite sul mercato interno è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita è stata superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame o come media ponderata delle sole vendite remunerative. (45) Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, le vendite di un tipo di prodotto simile sono state insufficienti oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nei casi in cui non sono state effettuate vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto simile, la Commissione ha cercato fonti alternative per i prezzi nel corso di normali operazioni commerciali. Dato che non vi sono state vendite sul mercato interno dell’altro produttore inserito nel campione né è stato possibile divulgare in modo significativo il prezzo di vendita praticato sul mercato interno da tale altro produttore inserito nel campione per detto tipo di prodotto senza violare la riservatezza di tale produttore, e dato che non erano disponibili altre fonti di prezzi per tipi di prodotto particolari, la Commissione ha costruito il valore normale per i tipi di prodotto pertinenti conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. (46) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta di riesame i seguenti elementi: a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame; e b) la media ponderata dei profitti dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (47) Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. 3.3. Prezzo all’esportazione (48) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. (49) Pertanto il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.4. Confronto (50) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (51) Per le vendite dei tipi di prodotto per i quali il valore normale è stato costruito, come spiegato al considerando 46, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (52) Per le vendite di tipi di prodotto per i quali sono state effettuate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, al fine di riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto. Inoltre sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese bancarie e delle commissioni. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per applicare altri adeguamenti al valore normale. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (53) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di nolo, assicurazione, movimentazione e carico e delle spese accessorie. (54) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni. 3.5. Margini di dumping (55) Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (56) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era compresa tra il 4 % e il 5,7 % per i produttori esportatori inseriti nel campione. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING (57) Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Per quanto riguarda il probabile andamento delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure, sono stati analizzati i seguenti elementi aggiuntivi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Thailandia e l’attrattiva del mercato dell’Unione. 4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Thailandia (58) Le informazioni a disposizione della Commissione sulla produzione e sulla capacità inutilizzata consistono nei dati presentati e messi a disposizione dai cinque produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, compresi due produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito risposte dettagliate al questionario. I produttori esportatori inseriti nel campione hanno rivisto la loro produzione effettiva e la loro capacità produttiva a seguito di lettere di richiesta di maggiori informazioni e visite di verifica. (59) La capacità produttiva di detti cinque produttori esportatori che hanno collaborato, sulla base di dati verificati per i due produttori esportatori inseriti nel campione e dei moduli di campionamento per i restanti tre, ammontava ad almeno 180 000 tonnellate del prodotto oggetto del riesame per il periodo dell’inchiesta di riesame. Non era utilizzato quasi il 50 % di tale capacità, pari al 32 % del consumo totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché tali produttori rappresentavano solo il 40 % circa della produzione totale di tutti i produttori thailandesi stimata nella domanda di riesame (240 000 tonnellate) ( 14 ) , è probabile che la capacità inutilizzata in Thailandia superasse di gran lunga il 32 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. (60) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori thailandesi di granturco dolce dispongono di un’ampia capacità inutilizzata che consentirebbe loro di aumentare le esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. 4.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (61) Nonostante i dazi antidumping in vigore, nel periodo dell’inchiesta di riesame la Thailandia ha continuato ad esportare nell’Unione, detenendo una quota di mercato dell’1,3 %, a dimostrazione del fatto che l’Unione è rimasta un mercato interessante e una destinazione di esportazione attraente. (62) In assenza dei dazi antidumping in vigore, le importazioni dalle due società thailandesi inserite nel campione sarebbero effettuate a prezzi inferiori del 37,7 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, come stabilito al considerando 134. Entrambe le società thailandesi hanno effettuato notevoli vendite all’esportazione in altri paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame e il prezzo medio all’esportazione nell’UE del tipo di prodotto più esportato è stato superiore al prezzo medio per lo stesso tipo di prodotto venduto in altri paesi. Tali dati indicano che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori thailandesi in termini di prezzi, in quanto offre prezzi migliori per i loro prodotti rispetto ad altri mercati, e detti prezzi sarebbero probabilmente ancora più bassi di quelli dell’industria dell’Unione. È di conseguenza probabile che, in caso di scadenza delle misure, alcune di tali esportazioni in paesi terzi sarebbero reindirizzate verso l’Unione. (63) Pertanto, in caso di scadenza delle misure, è probabile che le importazioni nell’Unione dalla Thailandia aumenterebbero in misura significativa ed entrerebbero nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. 4.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping (64) Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame come stabilito ai considerando da 36 a 56 e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato ai considerando da 57 a 63, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Thailandia comporti la persistenza del dumping. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Unità di misura (65) Le statistiche sulle importazioni sono riportate in Eurostat (Comext) in peso netto, corrispondente al peso della granella di granturco dolce e del liquido. Il peso netto è pertanto utilizzato come unità di misura nella presente inchiesta. 5.2. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (66) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori e gruppi di produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (67) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 259 400 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali le informazioni dirette fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e dai produttori dell’Unione che sostengono la domanda. Come precisato al considerando 18, i due produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il [29-38] % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 5.3. Consumo dell’Unione (68) Il consumo dell’Unione è stato stabilito sulla base i) delle statistiche Eurostat sulle importazioni; e ii) dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione nell’Unione indicati dal richiedente. (69) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale dell’Unione (in tonnellate) 299 021 307 619 295 208 272 245 Indice 100 103 99 91 Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e da Eurostat (Comext). (70) Il consumo totale dell’Unione è aumentato del 3 % tra il 2021 e il 2022, passando da 299 021 tonnellate nel 2021 a 307 619 tonnellate nel 2022. Tra il 2022 e il 2023 il consumo è diminuito di 4 punti percentuali, fino a 295 208 tonnellate. Alla fine del periodo dell’inchiesta il consumo è ulteriormente diminuito di 8 punti percentuali, scendendo a 272 245 tonnellate. 5.4. Importazioni dal paese interessato 5.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (71) La Commissione ha stabilito il volume e la quota di mercato delle importazioni in base ai dati di Eurostat (Comext). (72) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) 4 345 4 863 3 293 3 638 Indice 100 112 76 84 Quota di mercato (in %) 1,5 1,6 1,1 1,3 Indice 100 109 77 92 Fonte: Eurostat (Comext). (73) Il volume delle importazioni dalla Thailandia è diminuito nel periodo in esame, passando da 4 345 tonnellate nel 2021 a 3 638 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Questa tendenza si è riflessa anche nella quota di mercato, che nello stesso periodo è scesa dall’1,5 % all’1,3 %. 5.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (74) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base degli EUR per tonnellata (peso netto) indicati nelle statistiche di Eurostat (Comext). L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (75) La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio dal paese interessato (in EUR/tonnellata) 1 115 1 392 1 186 1 264 Indice 100 125 106 113 Fonte: Eurostat (Comext). (76) Il prezzo medio delle importazioni dalla Thailandia ha registrato un aumento del 25 % tra il 2021 e il 2022, passando da 1 115 EUR per tonnellata a 1 392 EUR per tonnellata. Tali prezzi tuttavia sono diminuiti di 19 punti percentuali nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi sono nuovamente aumentati di 7 punti percentuali, attestandosi a 1 264 EUR per tonnellata. Nel complesso, nel periodo in esame i prezzi all’importazione sono rimasti al di sotto dei prezzi dell’Unione, come indicato nella tabella 8. (77) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto del dazio convenzionale, dei dazi antidumping e dei costi successivi all’importazione. (78) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un significativo margine di undercutting compreso tra il 29,8 % e il 33,2 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. 5.5. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Thailandia (79) Le importazioni di granturco dolce da paesi terzi diversi dalla Thailandia provenivano prevalentemente dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). (80) Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di granturco dolce provenienti da altri paesi terzi hanno registrato l’andamento seguente: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame RPC Volume (in tonnellate) 6 484 17 712 46 631 40 052 Indice 100 273 719 618 Quota di mercato (in %) 2 6 16 15 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 164 1 570 1 285 1 192 Indice 100 135 110 102 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 3 309 5 767 4 245 2 701 Indice 100 174 128 82 Quota di mercato (in %) 1 2 1 1 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 325 1 534 1 824 1 813 Indice 100 116 138 137 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Volume (in tonnellate) 9 793 23 479 50 876 42 754 Indice 100 240 519 437 Quota di mercato (in %) 3 8 17 16 Prezzo medio (in EUR/unità di misura) 1 220 2 106 2 063 1 735 Indice 100 173 169 142 Fonte: Eurostat (Comext). (81) Le importazioni dalla RPC sono aumentate significativamente, passando da 6 484 tonnellate nel 2021 a 46 631 tonnellate nel 2023. Durante il PIR il volume delle importazioni è leggermente diminuito, scendendo a 40 052 tonnellate. (82) Tale tendenza si è riflessa anche nella quota di mercato, con un aumento dal 2 % nel 2021 al 16 % nel 2023, cui ha fatto seguito un leggero calo al 15 % durante il PIR. (83) I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati da 1 164 EUR/tonnellata nel 2021 a 1 570 EUR/tonnellata nel 2022, registrando un calo nel 2023 e nel PIR, quando il prezzo medio per tonnellata è sceso a 1 192 EUR/tonnellata. Durante il periodo in esame il livello dei prezzi è rimasto costantemente al di sotto del livello dei prezzi e del costo unitario delle merci vendute dall’industria dell’Unione. (84) La Commissione ha ritenuto che le importazioni da altri paesi terzi siano aumentate significativamente durante tutto il periodo in esame. La quota di mercato di tutti gli altri paesi terzi è aumentata dal 3 % nel 2021, raggiungendo il 16 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come spiegato al considerando 81, la totalità di tale aumento può essere attribuita alle importazioni dalla Cina, in quanto le importazioni da altri paesi terzi, ad eccezione della Cina e della Thailandia, sono rimaste complessivamente a un volume molto basso. Il prezzo medio delle importazioni cinesi è rimasto al di sotto del livello dei prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. 5.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione 5.6.1. Osservazioni generali (85) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (86) Come indicato al considerando 18, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (87) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nella risposta al questionario presentata dal richiedente, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (88) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (89) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 5.6.2. Indicatori macroeconomici 5.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (90) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in tonnellate) 368 786 319 410 375 541 333 973 Indice 100 87 102 91 Capacità produttiva (in tonnellate) 436 428 449 694 463 575 471 406 Indice 100 103 106 108 Utilizzo degli impianti (in %) 85 71 81 71 Indice 100 84 96 84 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori verificato. (91) Il volume di produzione è diminuito del 13 % tra il 2021 e il 2022, passando da circa 368 786 tonnellate a 319 410 tonnellate. Questo sviluppo può essere collegato allo scarso raccolto di granturco dolce nel 2022 causato dalla siccità di quell’anno, che ha comportato un calo dei volumi di produzione. Nel 2023 il volume di produzione è aumentato di 15 punti percentuali su base annua, fino a 375 541 tonnellate, rispecchiando una ripresa dallo scarso raccolto del 2022 nell’Unione. Durante il periodo dell’inchiesta però il volume di produzione è nuovamente diminuito in misura significativa di 11 punti percentuali fino a 333 973 tonnellate, in corrispondenza dell’aumento delle importazioni cinesi, come stabilito nel regolamento che ha istituito le misure provvisorie nei confronti della Cina ( 15 ) . Nel complesso il volume di produzione è diminuito del 9 % nel periodo in esame. (92) La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha evidenziato un aumento costante dell’8 % nel periodo in esame, rispecchiando investimenti decisi prima dell’aumento delle importazioni cinesi. Tra il 2021 e il 2022 la capacità è aumentata del 3 %, per poi aumentare ulteriormente di 3 punti percentuali nel 2022 e di altri 2 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta. (93) L’utilizzo degli impianti ha seguito l’andamento del volume di produzione. Tra il 2021 e il 2022 è sceso dall’85 % al 71 %, per poi aumentare fino all’81 %. Durante il periodo dell’inchiesta l’utilizzo degli impianti è nuovamente sceso al 71 %. 5.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (94) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato (tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle vendite dell’Unione ad acquirenti indipendenti (in tonnellate) 284 883 279 277 241 039 225 854 Indice 100 98 85 79 Quota di mercato dell’industria dell’Unione (in %) 95,3 90,8 81,7 83,0 Indice 100 96 86 88 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori verificato. (95) Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell’Unione ha registrato un drastico calo, pari al 21 %. Tra il 2021 e il 2022 il volume delle vendite è sceso del 2 %, da 284 883 tonnellate a 279 277 tonnellate. Nel 2023 le vendite hanno subito un brusco calo, di 13 punti percentuali, fino a 241 039 tonnellate. Nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame le vendite sono diminuite di altri 6 punti percentuali, attestandosi a 225 854 tonnellate. (96) In termini di quota di mercato, le vendite dell’Unione sono scese dal 95 % nel 2021 al 91 % nel 2022, registrando un calo di 4 punti percentuali. Nel 2023 la quota di mercato è scesa notevolmente all’82 %, per poi risalire leggermente all’83 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (97) Il calo del volume delle vendite nel 2022 può essere in parte collegato allo scarso raccolto menzionato al considerando 91 e alla riduzione del volume di produzione riportata nella tabella 5. Il calo sostanziale del volume delle vendite dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di riesame è tuttavia stato dovuto alla penetrazione sul mercato delle importazioni cinesi a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, come stabilito nel regolamento che ha istituito le misure provvisorie nei confronti della Cina. (98) L’evoluzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame è stata determinata dagli stessi fattori; la brusca perdita di quota di mercato nel 2023 ha coinciso con la rapida espansione delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione. 5.6.2.3. Crescita (99) Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha perso 12 punti percentuali di quota di mercato, mentre i volumi delle vendite sono diminuiti notevolmente, del 21 %. La principale perdita di quota di mercato può essere attribuita alle importazioni dalla Cina, poiché ha coinciso con la crescita della quota di mercato cinese, che è aumentata notevolmente dal 2 % al 15 % nel periodo in esame, superando la riduzione del consumo dell’Unione, sceso del 9 %. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita in termini di volumi di produzione e delle vendite, nonostante l’espansione della capacità produttiva. 5.6.2.4. Occupazione e produttività (100) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti 3 648 3 449 3 658 3 456 Indice 100 95 100 95 Produttività (in tonnellate/dipendente) 101 93 103 97 Indice 100 92 102 96 Fonte: questionario relativo ai macroindicatori verificato. (101) L’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %, passando da circa 3 460 dipendenti a tempo pieno («ETP») nel 2021 a 3 456 ETP durante il periodo dell’inchiesta. Tale andamento segue in larga misura la tendenza della capacità produttiva indicata nella tabella 5. (102) Poiché i dati relativi alla produzione e all’occupazione sono strettamente correlati, la produttività in termini di tonnellate per dipendente è in linea con l’andamento del volume di produzione indicato nella tabella 5. 5.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (103) I margini di dumping relativi alle importazioni dalla Thailandia stabiliti durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano tutti superiori al livello minimo. Allo stesso tempo il livello delle importazioni dalla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato relativamente limitato in quanto ha rappresentato soltanto l’1,3 % del consumo dell’Unione. Pertanto l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione è stato piuttosto limitato. (104) Sebbene nel 2021 l’industria dell’Unione abbia mostrato segni di ripresa dagli effetti passati del dumping causato dalle importazioni thailandesi, la situazione economica ha risentito delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, come spiegato al considerando 99. 5.6.3. Indicatori microeconomici 5.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (105) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata) [1 302 -2 028 ] [1 473 -2 294 ] [1 754 -2 732 ] [1 843 -2 870 ] Indice 100 113 135 142 Costo unitario medio del costo delle merci vendute (in EUR/tonnellata) [1 146 -1 784 ] [1 323 -2 059 ] [1 590 -2 476 ] [1 655 -2 577 ] Indice 100 115 139 144 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (106) Il prezzo medio di vendita ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 42 % nel corso del periodo in esame. Tra il 2021 e il 2022 il prezzo medio di vendita è aumentato del 13 %, passando da [1 302-2 028] EUR/tonnellata a [1 473-2 294] EUR/tonnellata. Nel 2023 il prezzo medio di vendita è aumentato di altri 22 punti percentuali, fino a [1 754-2 732] EUR/tonnellata. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio di vendita è aumentato di altri 7 punti percentuali, fino a [1 843-2 870] EUR/tonnellata. (107) Il costo unitario medio del costo delle merci vendute è aumentato del 15 % tra il 2021 e il 2022, da [1 146-1 784] EUR/tonnellata a [1 323-2 059] EUR/tonnellata. Nel 2023 il costo è aumentato ancora a [1 590-2 476] EUR/tonnellata, segnando un ulteriore aumento di 24 punti percentuali rispetto al 2022. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il costo unitario medio per tonnellata è aumentato di 5 punti percentuali, a [1 655-2 577] EUR/tonnellata. Di conseguenza durante il periodo in esame i prezzi medi all’importazione dalla Thailandia di cui al considerando 76 sono rimasti costantemente al di sotto del costo unitario medio del costo delle merci vendute. 5.6.3.2. Costo del lavoro (108) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [29 702 -46 250 ] [34 296 -53 404 ] [30 203 -47 030 ] [33 281 -51 823 ] Indice 100 115 102 112 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (109) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 % nel 2022, per poi scendere del 13 % nel 2023. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il costo medio del lavoro per dipendente è nuovamente aumentato del 12 %. L’aumento del costo medio del lavoro era collegato agli aumenti dei salari minimi dovuti all’inflazione. 5.6.3.3. Scorte (110) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) [72 917 -113 542 ] [70 300 -109 467 ] [89 648 -139 596 ] [112 712 -175 509 ] Indice 100 96 123 155 Scorte finali in percentuale della produzione (in %) [143 -222 ] [150 -234 ] [274 -427 ] [355 -553 ] Indice 100 105 192 249 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (111) Tra il 2021 e il 2022 le scorte finali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono diminuite del 4 %, da [72 917-113 542] a [70 300-109 467] tonnellate. Nel 2023 tuttavia le scorte finali hanno registrato un notevole aumento di 27 punti percentuali, fino a [89 648-139 596] tonnellate, con un aumento ancora maggiore di altri 32 punti percentuali rispetto al 2021, a [112 712-175 509] tonnellate. (112) La riduzione del livello delle scorte nel 2022 può essere collegata allo scarso raccolto nell’Unione. Mentre l’aumento del livello delle scorte può essere riferito a un effetto stagionale alla fine dell’anno civile, l’impennata delle scorte nel 2023 e nel PIR è stata un chiaro effetto dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, per cui i produttori dell’Unione non sono stati in grado di vendere i loro prodotti, come concluso nel regolamento che ha istituito le misure provvisorie nei confronti della Cina 5.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (113) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [8 -13 ] [7 -11 ] [7 -10 ] [7 -11 ] Indice 100 85 78 85 Flusso di cassa (in EUR) [8 548 316 -13 310 950 ] [-7 179 488 --11 179 489 ] [-26 396 595 --41 103 270 ] [- 299 781 - - 466 801 ] Indice 100 -84 - 309 -4 Investimenti netti (in EUR) [5 084 019 -7 916 544 ] [9 363 438 -14 580 211 ] [14 746 664 -22 962 663 ] [12 310 955 -19 169 915 ] Indice 100 184 290 242 Utile sul capitale investito (in %) [17 -27 ] [15 -23 ] [14 -21 ] [13 -20 ] Indice 100 88 79 76 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (114) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (115) Durante il periodo in esame, la redditività è diminuita del 15 %. (116) Pur mantenendosi redditizia, l’industria dell’Unione è rimasta costantemente al di sotto del profitto di riferimento del 14 % durante il periodo in esame. L’andamento della redditività dovrebbe essere considerato alla luce della riduzione significativa dei volumi delle vendite, del calo della produzione, dell’utilizzo degli impianti e dell’occupazione, nonché del notevole aumento dei livelli delle scorte. In sostanza l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere un livello di redditività positivo, ma a scapito dei volumi delle vendite. (117) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Tra il 2021 e il 2022 il flusso di cassa è diminuito drasticamente del 184 %. Nel 2023 il flusso di cassa è diminuito ulteriormente di 225 punti percentuali. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il flusso di cassa è tornato quasi allo stesso livello del 2021. (118) Nel periodo in esame i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno continuato a investire, come dimostrano le cifre relative agli investimenti di cui sopra. Gli investimenti sono aumentati dell’84 %, da [5 084 019-7 916 544] EUR nel 2021 a [9 363 438-14 580 211] EUR nel 2022. Nel 2023 gli investimenti sono aumentati del 96 %, fino a [14 746 664-22 962 663] EUR. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, gli investimenti sono aumentati del 38 %, fino a [12 310 955-19 169 915] EUR. Gli investimenti sono serviti all’espansione della capacità produttiva, come descritto al considerando 92, e alla sostituzione delle attrezzature. Nel complesso, l’industria è ad alta intensità di capitale e necessita di ingenti investimenti negli impianti di produzione. L’industria dell’Unione è stata in grado di ottenere il capitale necessario. (119) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2021 e il 2022 è diminuito del 12 %, passando dal [17-27] % al [15-23] %. Nel 2023 l’utile sul capitale investito è ulteriormente diminuito del 9 %, attestandosi al [14-21] %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito ha registrato un ulteriore calo del 3 %, attestandosi al [13-20] %. 5.7. Conclusioni sul pregiudizio (120) Le importazioni sul mercato dell’Unione nel periodo in esame sono state dominate da quelle dalla RPC, con importazioni dalla Thailandia a un livello relativamente inferiore. Le importazioni dalla RPC sono aumentate da 6 484 tonnellate nel 2021 a 40 052 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato nella tabella 4. La quota di mercato di tali importazioni è passata dal 2 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. È risultato che tali importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping ( 16 ) . Per contro, le importazioni dalla Thailandia sono rimaste a un livello complessivamente basso durante il periodo in esame e sono diminuite dall’1,5 % all’1,3 % nel periodo in esame, come indicato nella tabella 2. (121) Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione si è verificato in un mercato con una domanda in diminuzione. Nel periodo in esame il consumo è diminuito del 9 %, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta passando dal 95 % nel 2021 all’83 % durante il periodo in esame. Ciò si è dovuto soprattutto alla pressione sui prezzi generata dalle importazioni cinesi, con un notevole undercutting dei prezzi e, in ogni caso, una contrazione dei prezzi, considerando che le importazioni cinesi sono rimaste costantemente al di sotto dei costi unitari medi delle merci vendute. Tale contrazione dei prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di adeguare pienamente i propri prezzi di vendita agli aumenti dei costi, comportando una riduzione della redditività, che nel periodo in esame è rimasta costantemente al di sotto del profitto di riferimento, associata a una notevole diminuzione del volume delle vendite. (122) Sebbene l’andamento dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione abbia evidenziato una tendenza positiva durante il periodo in esame, con un aumento del 42 %, l’incremento dei costi è stato ancora più significativo. (123) La maggior parte degli indicatori ha mostrato un andamento negativo, con una diminuzione dei volumi delle vendite, dei volumi di produzione, dell’utilizzo degli impianti, della redditività e del flusso di cassa. I prezzi delle importazioni thailandesi sono rimasti costantemente al di sotto del livello dei prezzi medi di vendita e dei costi unitari medi dei costi delle merci vendute dell’industria dell’Unione, pur rimanendo tali importazioni a un livello generalmente molto ridotto. (124) Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a effettuare investimenti per espandere le capacità produttive, nell’aspettativa di condizioni di parità nel mercato dell’UE per competere in condizioni eque. (125) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 6. NESSO DI CAUSALITÀ (126) In seguito all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di granturco dolce dalla Thailandia nel 2007, le importazioni da tale paese sono diminuite notevolmente e sono rimaste a livelli molto bassi durante tutto il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Thailandia hanno rappresentato solo l’1,3 % circa del consumo totale dell’Unione. (127) Per contro, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a una crescente concorrenza da parte di volumi significativi di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese. Tali importazioni sono aumentate drasticamente nel periodo in esame, raggiungendo una quota di mercato del 15 % circa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il livello dei prezzi delle importazioni cinesi è rimasto costantemente al di sotto di quello dell’industria dell’Unione e anche al di sotto del costo medio delle merci vendute dai produttori dell’Unione, esercitando una notevole pressione al ribasso sui prezzi, come indicato nei considerando da 120 a 125. (128) In conseguenza di tale pressione sui prezzi l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita coerentemente con l’aumento dei costi. Ciò ha portato a un calo della redditività, a una riduzione dell’utilizzo degli impianti e a una perdita di quota di mercato. Sulla base di quanto precede, nell’inchiesta antidumping parallela relativa alle importazioni di granturco dolce originario della RPC, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese. (129) Di conseguenza, il 7 agosto 2025 la Commissione ha istituito misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni di granturco dolce originario della Cina. (130) Non si può escludere che le importazioni dalla Thailandia abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dato che i loro prezzi erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, come descritto al considerando 78, ma l’impatto di tali importazioni è risultato limitato dato il loro volume ridotto. La Commissione ha pertanto valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio per quanto riguarda la Thailandia. 7. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (131) La Commissione ha concluso al considerando 125 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso ai considerando 128 e 130 che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è causato principalmente dalle importazioni cinesi. In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia in caso di scadenza delle misure concernenti tali importazioni. (132) A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Thailandia, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il probabile impatto delle esportazioni thailandesi sull’industria dell’Unione. 7.1. Capacità produttive e capacità inutilizzate in Thailandia (133) Come descritto al considerando 58, gli esportatori thailandesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per aumentare le loro esportazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure. 7.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (134) Dall’inchiesta è emerso che i prezzi all’importazione thailandesi sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi dei produttori dell’Unione durante tutto il periodo in esame. Dal confronto effettuato dalla Commissione tra la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione (adeguati a livello franco fabbrica) e i prezzi cif delle esportazioni thailandesi, adeguati come spiegato al considerando 77 ma senza dazi antidumping, è emerso un notevole margine di undercutting di oltre il 37 %, che è considerato il migliore indicatore della politica dei prezzi attesa in assenza di misure. Considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere su altri mercati di esportazione, come spiegato al considerando 62, in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile che verrebbero deviate sul mercato dell’Unione quantità significative. (135) Su tale base, in assenza di misure è probabile che i produttori thailandesi intensificherebbero la loro presenza sul mercato dell’Unione in termini di volume e quota di mercato, applicando prezzi di dumping che metterebbero ulteriormente sotto pressione i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. 7.3. Incidenza sull’industria dell’Unione (136) Nonostante i dazi antidumping in vigore la Thailandia ha continuato a esportare nell’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con una quota di mercato dell’1,3 %, a prezzi anche inferiori ai costi dell’industria dell’Unione. In assenza di misure, con un aumento delle importazioni thailandesi a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione, questa sarebbe costretta a ridurre ulteriormente i suoi prezzi o, in alternativa, a perdere ulteriori quantitativi di vendita a vantaggio degli esportatori thailandesi. (137) Data la situazione dell’industria dell’Unione, diminuzioni dei volumi di produzione e dei prezzi di vendita provocherebbero un ulteriore deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione. 7.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio (138) Alla luce di quanto precede si può concludere che, in caso di scadenza delle attuali misure antidumping nei confronti della Thailandia, sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia. 8. INTERESSE DELL’UNIONE (139) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti, degli utilizzatori, dei consumatori e degli agricoltori. (140) Nessun importatore, utilizzatore o fornitore si è manifestato nel corso della presente inchiesta. In assenza di collaborazione la Commissione ha pertanto confermato le risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, in cui si concludeva che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore. (141) Inoltre, l’inchiesta antidumping parallela sulle importazioni di granturco dolce dalla Repubblica popolare cinese ha concluso che l’istituzione di misure non inciderebbe in modo sproporzionato sugli importatori, sugli utilizzatori o sui fornitori, data la quota limitata di granturco dolce nel loro fatturato complessivo e la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. (142) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni di granturco dolce originario della Thailandia. 9. MISURE ANTIDUMPING (143) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, nonché all’interesse dell’Unione, le misure antidumping sul granturco dolce originario della Thailandia devono essere mantenute. (144) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Thailandia». (145) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (146) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (147) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Thailandia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Thailandia». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (148) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 17 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (149) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. (150) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non è pervenuta alcuna osservazione. (151) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (152) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) e originario della Thailandia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Karn Corn Co., Ltd 3,1 A789 Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd 14,3 A890 River Kwai International Food Industry Co., Ltd 3,6 A791 Sunsweet Public Company Limited 11,1 A792 Produttori esportatori che hanno collaborato elencati nell’allegato 12,9 (cfr. l’allegato) Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia 14,3 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società) (codice addizionale TARIC) in Thailandia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Thailandia e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Thailandia nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Thailandia o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/682/oj ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/954/oj ). ( 4 ) Decisione 2007/424/CE della Commissione, del 18 giugno 2007 recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/424/oj ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/847/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/875/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/307/oj ). ( 8 ) Avviso a seguito delle sentenze del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU C 291 del 29.8.2019, pag. 3 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 310 del 2.12.2019, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1996/oj ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 68 del 26.2.2021, pag. 149 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/342/oj ). ( 11 ) GU C, C/2024/1814, 4.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1814/oj . ( 12 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia ( GU C, C/2024/7109, 29.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7109/oj ). ( 13 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2761 . ( 14 ) Domanda di riesame, punto 43. ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/1723, 7.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1723/oj ). ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723. ( 17 ) 17 E-mail: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu ; Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. ( 18 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato non inseriti nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC Thailandia Agro-On (Thailand) Co., Ltd 88AA B.N.H. Canning Co., Ltd 88AB Boonsith Enterprise Co., Ltd 88AC Erawan Food Public Company Limited 88AD Great Oriental Food Products Co., Ltd 88AE Lampang Food Products Co., Ltd 88AF O.V. International Import-Export Co., Ltd 88AG Pan Inter Foods Co., Ltd 88AH Siam Food Products Public Co., Ltd 88AI Viriyah Food Processing Co., Ltd 88AJ Vita Food Factory (1989) Ltd 88AK ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/347/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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