Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0353/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 03/03/2020 In vigore dal: 03/03/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/353 of 3 March 2020 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of steel road wheels originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

4.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/353 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 15 febbraio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («l’avviso di apertura»). La definizione del prodotto dell’inchiesta è stata chiarita nell’avviso che modifica l’avviso di apertura ( 3 ) . (2) La Commissione ha avviato l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2019 dall’Associazione dei fabbricanti europei di ruote («EUWA» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di ruote in acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) La Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis , del regolamento di base, come spiegato nel considerando 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione ( 4 ) («il regolamento provvisorio»). Nessuna delle parti ha presentato osservazioni a tale riguardo. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 19 settembre 2019 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Sebbene le parti interessate siano state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi, non è pervenuta alcuna osservazione. (5) L’11 ottobre 2019 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento provvisorio. (6) Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta» o «PI») e l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). 1.4. Fase successiva della procedura (7) Dopo la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure antidumping provvisorie («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, otto importatori e/o rivenditori e due produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie. (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stata svolta un’audizione con un produttore esportatore cinese. In questa fase non è stata chiesta alcuna audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (11) Il 9 gennaio 2020 un importatore indipendente ha avuto un’audizione con i servizi della Commissione. Il 16 gennaio 2020 un gruppo di produttori esportatori cinesi ha avuto un’audizione in presenza del consigliere-auditore concernente la fase successiva alla divulgazione finale delle informazioni. (12) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento. 1.5. Campionamento (13) In assenza di osservazioni sul campionamento, i considerando da 7 a 18 del regolamento provvisorio sono stati confermati. 1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (14) In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 23 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Obiezioni relative alla definizione del prodotto (15) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio varie parti hanno segnalato ambiguità nella descrizione del codice TARIC 8716909097, uno dei codici soggetti a misure provvisorie. Tali parti hanno chiesto alla Commissione di confermare che detto codice si riferisce unicamente alle ruote per uso stradale e che quindi non comprende le ruote per carriole e carrelli manuali. (16) La Commissione ha confermato che questa interpretazione è corretta e che le ruote per carriole e carrelli manuali non rientrano nell’ambito della presente inchiesta. Per garantire chiarezza, essa ha adeguato di conseguenza la descrizione del codice TARIC in questione. Il 29 ottobre 2019 la Commissione ha anche pubblicato una nota aggiunta al fascicolo, in cui informa le parti interessate riguardo a tale adeguamento. (17) Prima della pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha chiesto l’esclusione delle ruote di scorta in acciaio per autovetture, dato che non presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base di tutti gli altri prodotti che rientrano nella definizione del prodotto. Tale importatore ha sostenuto che le ruote di scorta in acciaio non possono essere utilizzate come ruote normali perché la loro velocità è limitata a 80 km/h. Tale parte ha inoltre affermato che la produzione complessiva di ruote di scorta in acciaio per autovetture è molto limitata nell’Unione e addirittura inesistente nel caso del mercato dei ricambi [nel segmento dei costruttori di apparecchiature originali ( Original Equipment Manufacturers - OEM) le ruote sono invece inserite nell’automobile durante il processo di fabbricazione]. (18) La Commissione ha respinto la richiesta dell’importatore indipendente. Il limite di velocità non altera le caratteristiche fisiche e tecniche di base di una ruota e l’importatore non ha presentato nessun altro elemento di prova che dimostri che tali ruote di scorta hanno caratteristiche tecniche e fisiche diverse da quelle di tutti gli altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre la stessa parte ha confermato l’esistenza di una produzione di questi tipi di ruote nell’Unione e quindi di una concorrenza con le ruote di scorta in acciaio importate. Il fatto che apparentemente queste ruote non siano prodotte e vendute dall’industria dell’Unione attraverso uno dei due principali canali di distribuzione è irrilevante, poiché le ruote in acciaio sul mercato dei ricambi e quelle vendute nel segmento OEM presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. (19) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio una parte ha criticato il fatto che la denuncia utilizzi l’applicazione di una ruota, cioè il suo utilizzo su strada, per determinare se una ruota in acciaio rientri o meno nell’ambito dell’inchiesta. Tale parte ha proposto di usare invece la velocità e il carico come criterio di distinzione per determinare se una ruota in acciaio sia progettata per essere utilizzata su strada e rientri quindi nell’ambito dell’inchiesta. La parte ha sostenuto in particolare che soltanto le ruote progettate per velocità superiori a 50 km/h sono concepite e costruite come ruote da strada. La parte ha ribadito la sua richiesta dopo la divulgazione finale delle informazioni. (20) La Commissione ritiene che tale richiesta non metta in discussione la definizione del prodotto o l’ambito dell’inchiesta stessa, ma suggerisca piuttosto un modo alternativo di descrivere le ruote in acciaio. Essa non ritiene tuttavia che la velocità sia un fattore pertinente per la definizione del prodotto, come spiegato nel considerando 18, e pertanto ha respinto la proposta presentata dalla parte. (21) Un produttore esportatore ha deplorato il fatto che il regolamento provvisorio non contenesse né le definizioni tecniche dei prodotti esclusi, né le procedure per stabilire con le autorità doganali dell’Unione e i servizi della Commissione se determinati prodotti fossero esclusi o no dall’ambito di applicazione delle misure. (22) La Commissione ha tuttavia confermato che le definizioni tecniche dei prodotti esclusi e le procedure doganali vigenti sono sufficienti per la corretta applicazione e il monitoraggio delle attuali misure antidumping e che attualmente non sembrano necessarie definizioni o procedure supplementari. Tale richiesta è stata pertanto respinta. (23) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha sostenuto che le ruote in acciaio per rimorchi o semirimorchi agricoli con un diametro del cerchio pari o superiore a 16 pollici (fino a 54 pollici) dovrebbero essere escluse dall’ambito dell’inchiesta perché presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dalle ruote in acciaio per rimorchi o semirimorchi di autocarri e in termini di velocità, capacità di carico e fori dei perni. Va notato che il regolamento provvisorio menziona l’esclusione dall’ambito di applicazione delle misure delle ruote per rimorchi agricoli e di altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, il cui diametro del cerchio è inferiore a 16 pollici, ai fini di una maggiore chiarezza. Tale esclusione, anche se limita l’ambito dell’inchiesta, non cambia tuttavia il fatto che le ruote progettate principalmente per l’uso fuoristrada non sono mai state incluse nella definizione del prodotto, come spiegato nel considerando 24. (24) Va osservato che il regolamento provvisorio ha escluso provvisoriamente dall’ambito di applicazione delle misure le ruote per rimorchi di autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, che hanno un diametro del cerchio inferiore a 16 pollici. Di conseguenza alcune parti hanno ritenuto che le ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi aventi un diametro del cerchio superiore a 16 pollici fossero comprese nell’ambito di applicazione delle misure. La Commissione ha spiegato tuttavia che con tale esclusione essa non intendeva includere varie altre ruote fuoristrada nell’ambito dell’inchiesta. In effetti, le ruote destinate a usi diversi dall’uso su strade pubbliche sono state espressamente escluse dalla definizione del prodotto nell’avviso di apertura. Ciò era anche nelle intenzioni del denunciante. La versione consultabile della denuncia specificava infatti che le ruote fuoristrada (off the road - OTR), vale a dire le ruote per macchinari normalmente non progettati per la strada, come le ruote agricole, le ruote di macchine per movimento terra ed estrazione mineraria e le ruote per la movimentazione industriale (ad esempio le ruote di carrelli elevatori a forca o gru) sono escluse dalla denuncia. L’inchiesta non ha portato alla luce alcun motivo per mettere in dubbio tale esclusione e quindi le ruote in acciaio per rimorchi o semirimorchi agricoli non sono state incluse nell’ambito dell’inchiesta, indipendentemente dal diametro del cerchio. (25) Dopo la divulgazione finale delle informazioni l’EUWA ha proposto di aggiungere all’elenco dei prodotti esclusi le «ruote usate nei veicoli per l’edilizia». La Commissione ha ritenuto inutile tale aggiunta, poiché queste ruote non sono mai state incluse nella definizione del prodotto. La proposta dell’EUWA è stata pertanto respinta. (26) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha sostenuto che determinate ruote di autovetture per pneumatici invernali dovrebbero essere escluse dall’ambito dell’inchiesta, cioè quelle progettate specificamente per essere montate su molteplici modelli di automobili. La società ha affermato che i produttori dell’Unione si sono rifiutati di produrre questo tipo di ruote e che esse presentano caratteristiche di risparmio di risorse e servono una parte minore del mercato post-vendita o del mercato dei ricambi. La parte ha ribadito le sue affermazioni dopo la divulgazione finale delle informazioni. (27) Dall’inchiesta è emerso che le ruote in acciaio per pneumatici invernali, comprese quelle montabili su molteplici modelli di automobili, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base di altri prodotti che rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La ruota dell’importatore indipendente è una ruota «universale» per autovetture con un anello adattatore per il foro centrale. Quest’ultima caratteristica consente di utilizzare un’unica ruota di base per diversi diametri del foro centrale grazie ad adattatori diversi per il foro centrale. Il risultato è lo stesso di quello di un foro centrale fisso. Il prodotto compete con le ruote per pneumatici invernali fabbricate dai produttori dell’Unione e distribuite sia attraverso il canale OEM sia quello post-vendita. Quindi non esiste alcun motivo per escludere questo tipo di prodotto dall’ambito dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta dell’importatore indipendente. 2.2. Conclusione (28) Tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato che la definizione del prodotto figurante nel considerando 42 di tale regolamento rispecchia correttamente l’ambito dell’inchiesta. Il prodotto in esame è pertanto costituito da ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per: — trattori stradali, — autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, — autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori), — rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: — ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10, — ruote per quad da strada, — parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio, — ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale], — ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici, — ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi). 3. DUMPING 3.1. Considerazioni preliminari (29) Come spiegato nei considerando da 43 a 48 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. La Commissione non è riuscita a conciliare i conti verificati e le dichiarazioni fiscali del produttore esportatore con le vendite all’esportazione dichiarate. Di conseguenza la Commissione ha constatato l’inattendibilità delle informazioni fornite, che ha reso necessaria l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per completare il calcolo del margine di dumping e di pregiudizio del produttore esportatore. (30) Nelle comunicazioni trasmesse dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la società in questione ha ribadito le sue argomentazioni contro l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, già presentate nella risposta alla lettera inviata alla società il 19 giugno 2019 sul possibile ricorso all’articolo 18 del regolamento di base nonché nelle audizioni durante la fase provvisoria dell’inchiesta. (31) La società ha chiesto inoltre alla Commissione di avvalersi dell’articolo 18, paragrafo 3, anziché dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per calcolare il margine di dumping individuale e il margine di pregiudizio. Essa ha giustificato la sua richiesta affermando di aver collaborato con la massima diligenza e quindi ha chiesto che non fosse respinta la totalità delle informazioni presentate. La società ha suggerito anche metodi alternativi per il calcolo del prezzo all’esportazione, sostenendo che tali alternative avrebbero consentito alla Commissione di determinare un margine di dumping individuale e di pregiudizio per la società. (32) Più specificamente, la società ha proposto: a) alcuni metodi alternativi che consentirebbero di verificare le operazioni di esportazione dichiarate rispetto a fonti esterne, ad esempio l’uso di dati delle autorità doganali dell’Unione o di registri dei suoi clienti nell’Unione; b) l’utilizzo, come base di calcolo del prezzo all’esportazione, dei prezzi indicati nelle fatture IVA nazionali rilasciate a un intermediario indipendente. (33) Tre dei sei importatori indipendenti dell’Unione che hanno acquistato il prodotto in esame dalla società hanno inoltre sostenuto nelle proprie comunicazioni la proposta di utilizzare i loro dati sulle importazioni e di calcolare su tale base un margine di dumping individuale per il produttore esportatore cinese in questione. (34) In risposta a tali osservazioni la Commissione ha ribadito che non sono stati portati alla sua attenzione fatti nuovi che possano modificare la risultanza di base, fondata su elementi di prova raccolti durante la verifica sul posto nei locali del produttore esportatore, secondo la quale le operazioni di vendita nell’Unione dichiarate da tale produttore non concordavano con i conti verificati e le dichiarazioni fiscali. (35) La Commissione ha inoltre osservato che nel caso in esame le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base non potevano aiutare il produttore esportatore, poiché il problema non era dato dal fatto che le informazioni presentate dalla parte non fossero ideali in tutti i sensi, ma piuttosto dall’esistenza di una fondamentale incertezza riguardo all’attendibilità dei registri e delle informazioni fornite alla Commissione. La Commissione non aveva alcun modo di verificare indipendentemente tali dati. Di conseguenza essa non disponeva degli elementi di prova necessari per poter completare i calcoli dei margini di dumping e di pregiudizio del produttore esportatore. In ogni caso, nessuna delle alternative proposte avrebbe permesso di conciliare le cifre relative alle vendite e ai costi dichiarati con i documenti ufficiali (i conti verificati e le dichiarazioni fiscali) controllati nei locali della società in questione. Inoltre nessuna delle alternative proposte avrebbe garantito che alla Commissione fosse fornito l’elenco completo delle operazioni di esportazione effettuate dal produttore esportatore interessato durante il periodo dell’inchiesta. Quindi la Commissione non poteva garantire l’ottenimento di un risultato ragionevolmente preciso riguardo al margine di dumping e di pregiudizio, in assenza di un insieme di dati completi e verificabili sulle operazioni di esportazione effettuate nel corso del periodo d’inchiesta. (36) Le informazioni fornite dalla società sono state pertanto considerate inattendibili e di conseguenza non sono state prese in considerazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base ( 5 ) . (37) Dopo la divulgazione finale delle informazioni la società ha ribadito che il suo prezzo all’esportazione, necessario per determinare i margini di dumping e di pregiudizio, avrebbe potuto essere stabilito in base ai metodi alternativi spiegati nei considerando da 31 a 33. La società ha inoltre osservato che nella causa EBMA/Giant (China) la Corte ha spiegato che «la nozione di informazioni necessarie rinvia alle informazioni in possesso delle parti interessate che le istituzioni dell’Unione chiedono loro di fornire per elaborare le conclusioni necessarie nell’ambito dell’inchiesta antidumping» ( 6 ) . A tale riguardo la società ha sostenuto che la Commissione non ha mai richiesto particolari dati supplementari per confermare la completezza dell’elenco delle operazioni di esportazione nell’Unione. (38) La Commissione ha ricordato che la società era già stata informata in occasione della divulgazione provvisoria delle informazioni specifiche che la Commissione non disponeva dei dati menzionati nel considerando 37, in particolare di un insieme di dati completi e verificabili sulle operazioni di esportazione effettuate nel periodo dell’inchiesta. La società non è stata in grado di dimostrare la completezza dei dati e, in ogni caso, come già spiegato, la Commissione non ha potuto verificarli. Pertanto l’asserzione che la Commissione non ha mai richiesto informazioni supplementari non è pertinente. Date le specifiche circostanze, la Commissione non è stata in grado di confermare l’insieme di dati relativi alle operazioni di esportazione fornito da questa società. (39) La società ha inoltre ripetuto di avere collaborato con la massima diligenza nel corso del procedimento e ha ricordato, facendo riferimento a un’inchiesta precedente ( 7 ) , che è prassi della Commissione utilizzare il più possibile le informazioni fornite dalla società. (40) La Commissione ha ricordato che le circostanze uniche di ciascuna inchiesta debbono essere considerate individualmente. Nel caso in esame il suo problema principale consisteva nella fondamentale inaffidabilità dei registri della società, che essendo un problema di fondo non poteva essere risolto applicando adeguamenti alle informazioni che aveva fornito. Dato che i registri della società non potevano essere verificati, la Commissione non ha nemmeno potuto stabilire con il necessario grado di certezza se l’insieme dei dati sulle operazioni di esportazione (compresi i prodotti esportati, i volumi e i valori) fosse esatto e completo. A tale riguardo la Commissione ha anche osservato che l’insieme dei dati sui prezzi all’esportazione forniti e confermati con altri mezzi, come i dati degli importatori o le statistiche sulle esportazioni, non concordava con i conti verificati della società, il che conferma ulteriormente che i dati non erano attendibili. (41) La società ha inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione del valore normale, perché solo le informazioni sul prezzo all’esportazione erano state ritenute inattendibili. A tale riguardo la società ha ribadito che nella causa DS 337: CE – Salmone (Norvegia) ( 8 ) la relazione del panel rinvia all’allegato II dell’accordo antidumping dell’OMC, secondo il quale tutte le informazioni che siano verificabili e presentate correttamente in modo da poter essere utilizzate nell’inchiesta senza eccessive difficoltà, che siano comunicate in maniera tempestiva e, se del caso, sul supporto o nel linguaggio informatico richiesto dalle autorità, dovrebbero essere prese in considerazione nell’elaborazione delle conclusioni. (42) La Commissione ha ritenuto che, nonostante le disposizioni dell’allegato II dell’accordo antidumping dell’OMC, la determinazione del valore normale non abbia effetto nel caso in esame. La società ha fornito informazioni per il calcolo del suo margine di dumping individuale. La Commissione ha constatato che le informazioni per la determinazione del prezzo all’esportazione, elemento fondamentale per la determinazione del margine di dumping, non erano attendibili perché non potevano essere verificate. Le carenze erano tali che nessuna delle informazioni fornite per la determinazione del prezzo all’esportazione ha potuto essere utilizzata. In tal caso qualsiasi determinazione del valore normale sarebbe inutile, dato che in mancanza del prezzo all’esportazione non si poteva stabilire alcun margine di dumping. (43) La società ha infine affermato che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa non avendo comunicato il calcolo del valore normale. A tale proposito la società ha chiesto anche un’audizione con il consigliere-auditore, che è stata organizzata il 16 gennaio 2020. (44) Come spiegato nel considerando 42, nel caso in esame il valore normale per la società non è stato determinato. Quindi la Commissione non ha ritenuto di aver omesso di divulgare le informazioni in suo possesso. Inoltre, in risposta a una sua precedente richiesta di comunicazione del valore normale, la Commissione ha informato la società riguardo a tutti gli elementi che avrebbe utilizzato se fosse stato determinato un valore normale. (45) In occasione dell’audizione del 16 gennaio 2020 il consigliere-auditore ha osservato che la Commissione non ha violato i diritti di difesa della società non divulgando il calcolo del valore normale. (46) La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni riportate nei considerando da 43 a 48 del regolamento provvisorio e ha mantenuto la decisione di applicare le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, alla società in questione. Dato che non è stato possibile verificare le vendite all’esportazione della società, la Commissione non ha potuto stabilire con precisione i tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, e in assenza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno che il margine assegnato alla società fosse pari al margine residuo. La Commissione fa inoltre notare che la società può chiedere il rimborso dei dazi riscossi a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base, se in futuro potrà dimostrare che i dati sulle sue esportazioni sono verificabili. 3.2. Valore normale (47) In assenza di osservazioni riguardo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, alla scelta del paese rappresentativo, dei fattori di produzione e dei parametri di riferimento applicati nel calcolo dei costi non soggetti a distorsioni, nonché al calcolo del valore normale, la Commissione ha confermato i considerando da 49 a 178 del regolamento provvisorio. 3.3. Prezzo all’esportazione (48) In assenza di osservazioni concernenti la determinazione del prezzo all’esportazione, il considerando 179 del regolamento provvisorio è stato confermato. 3.4. Confronto e margini di dumping (49) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente dell’Unione ha messo in dubbio l’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame o alle ruote in acciaio per sole autovetture. (50) Tali osservazioni sono semplicemente affermazioni prive di fondamento e non mettono in dubbio le risultanze provvisorie della Commissione relative al valore normale, al prezzo all’esportazione e al loro confronto. L’unico produttore esportatore rimanente del campione, per il quale è stato effettivamente eseguito il calcolo completo del margine di dumping, non ha contestato tali risultanze e calcoli. Anche questa società ha effettuato esportazioni di ruote in acciaio per autovetture nell’Unione. Margini di dumping significativi sono stati constatati sia per le ruote in acciaio per autovetture sia per le ruote in acciaio per veicoli commerciali. (51) In assenza di osservazioni sul metodo di calcolo del margine di dumping residuo, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando 184 e 185 del regolamento provvisorio. (52) Inoltre, in assenza di osservazioni sul confronto e sui margini di dumping, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nei considerando da 180 a 183 e nei considerando 186 e 187 del regolamento provvisorio. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione (53) In assenza di osservazioni su questo punto presentate dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando 188 e189 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo e mercato dell’Unione (54) Un importatore indipendente ha sostenuto che le conclusioni della Commissione contenute nel considerando 190 del regolamento provvisorio erano errate e ha affermato che le ruote per autovetture e le ruote per veicoli commerciali non dovevano essere prese in considerazione insieme in un’unica inchiesta. Secondo tale parte interessata, il dumping sarebbe significativo nel caso delle ruote per veicoli commerciali, mentre non lo è nel caso delle ruote per autovetture. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, lo stesso importatore ha insistito sul fatto che le ruote per autovetture e le ruote per veicoli commerciali non dovrebbero essere esaminate insieme in un’unica inchiesta dato che le ruote per autovetture rappresentano meno dell’1 % del consumo totale dell’Unione in chilogrammi. (55) La Commissione ritiene tuttavia che le ruote per autovetture e quelle per veicoli commerciali abbiano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e che siano solo tipi diversi del prodotto in esame. Quindi la presente inchiesta riguarda un unico prodotto. Le possibili differenze di gravità del dumping tra i diversi tipi del prodotto in esame non sono state in alcun modo rilevanti per la valutazione dell’ambito di un’inchiesta, vale a dire per la definizione del prodotto in esame. In ogni caso, la Commissione ha constatato un dumping sostanziale per tutti i tipi di prodotti esaminati. Di conseguenza, anche se questo elemento fosse stato un fatto rilevante da prendere in considerazione, quod non , l’argomentazione era di fatto errata. Si ricorda che le risultanze riportate nei considerando da 190 a 192 del regolamento provvisorio dimostrano che sia la Cina che i produttori dell’Unione sono ugualmente attivi nella vendita di ruote per autovetture e di ruote commerciali, che rappresentano entrambe una quota significativa delle esportazioni dal paese interessato nell’Unione e delle vendite dell’industria dell’Unione. Nell’Unione circa il 65 % delle vendite di pezzi di ricambio è costituito da ruote per autovetture. Le importazioni oggetto di dumping, indipendentemente dal tipo di prodotto o dal canale di distribuzione, possono influire negativamente sull’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (56) In assenza di altre osservazioni relative al consumo e al mercato dell’Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 190 a 195 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dal paese interessato (57) In assenza di osservazioni su questo punto, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nei considerando da 196 a 204 del regolamento provvisorio. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Considerazioni generali (58) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 205 a 209 del regolamento provvisorio. 4.5. Indicatori macroeconomici (59) In assenza di osservazioni sugli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nei considerando da 210 a 218 del regolamento provvisorio. 4.5.1. Indicatori microeconomici (60) In assenza di osservazioni sugli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 219 a 230 del regolamento provvisorio. 4.5.2. Conclusioni relative al pregiudizio (61) In assenza di osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 231 a 234 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (62) Nella fase provvisoria la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un calo del volume delle vendite e della quota di mercato a causa delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che i prezzi di tali importazioni erano inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione. Nella fase provvisoria è stato anche provato che tali prezzi in dumping hanno causato una contrazione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta. Queste ultime risultanze si riflettono nella tabella 8 del regolamento provvisorio, in cui si nota che già nel 2017 i prezzi di vendita nell’UE dell’industria dell’Unione sono aumentati meno dei costi di produzione, mentre nel periodo dell’inchiesta i produttori dell’Unione sono stati costretti a vendere a prezzi inferiori ai costi di produzione. Tali risultanze sono state confermate nella fase definitiva. (63) Dopo la divulgazione finale delle informazioni e durante un’audizione con il consigliere-auditore, un gruppo cinese ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione non era interamente riconducibile alle importazioni cinesi, perché nel periodo in esame l’aumento della quota di mercato cinese era inferiore al calo della quota di mercato dei produttori dell’Unione ( 9 ) . Lo stesso gruppo ha affermato che, anche se i prezzi delle importazioni cinesi sono calati del 7 % nel periodo in esame, la Commissione non ha spiegato in che modo la bassa quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi abbia influito negativamente sul mercato dell’Unione, dominato dai produttori dell’Unione. (64) La Commissione osserva che non è tenuta ad attribuire tutto il pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto; l’analisi di attribuzione esamina piuttosto se le importazioni in oggetto siano una causa del pregiudizio riscontrato, il che in questo caso non viene contestato da nessuna parte interessata. Come spiegato nei considerando da 239 a 252 del regolamento provvisorio, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha indebolito i volumi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, ma è stata particolarmente dannosa nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta, quando i costi sono aumentati. Tale pressione ha provocato gravi perdite a livello di produzione, vendite e redditività durante il periodo dell’inchiesta. Nessuno degli altri fattori, considerati individualmente o nel loro insieme, attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio causato all’industria dell’Unione. (65) In assenza di altre osservazioni riguardo all’attribuzione del pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 236 a 238 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori (66) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore indipendente ha chiesto perché non era stata aperta un’inchiesta nei confronti della Turchia. Secondo tale società, nel periodo dell’inchiesta le importazioni di ruote in acciaio dalla Turchia erano superiori a quelle dalla RPC e i prezzi delle importazioni erano simili in base alle tabelle 4 e 12 del regolamento provvisorio. (67) La Commissione osserva in primo luogo che l’inchiesta è stata avviata nei confronti del paese per il quale sono stati presentati, al momento dell’apertura del procedimento, sufficienti elementi di prova di pratiche di dumping pregiudizievoli. La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che i prezzi all’importazione dalla Turchia erano a un livello tale da non arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione. In secondo luogo, come spiegato nel considerando 241 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato l’andamento dei volumi e dei prezzi nel periodo in esame sia per le importazioni cinesi che per quelle turche. Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo del caso, la Commissione ha concluso che i prezzi turchi erano mediamente superiori circa del 25 % rispetto a quelli cinesi. (68) Dopo la divulgazione finale delle informazioni un gruppo cinese ha fatto notare che i volumi delle importazioni turche erano superiori a quelli delle importazioni cinesi. Tale parte ha aggiunto che, a differenza dei prezzi delle importazioni dalla Cina, i prezzi delle importazioni turche sono scesi tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta e ha sostenuto che la Commissione ha omesso di analizzare l’impatto di tale tendenza sul pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La parte ha ribadito tali questioni nel corso di un’audizione con il consigliere-auditore, in cui ha anche affermato che nel periodo dell’inchiesta la quota di mercato delle importazioni turche (9,6 %) era significativa rispetto a quella delle importazioni cinesi (5,3 %) e ha indicato la quota di mercato di altre importazioni (5,2 %). (69) La Commissione ha ripetuto che i dati di Eurostat non consentivano di ottenere un quadro preciso del livello dei prezzi delle importazioni, ma ha anche osservato che le tabelle 4 e 12 del regolamento provvisorio indicavano che in ciascun anno del periodo in esame e nel periodo dell’inchiesta i prezzi medi al chilo delle importazioni cinesi erano inferiori ai prezzi delle importazioni turche e molto più bassi di quelli delle importazioni da altri paesi. La differenza nell’andamento dei prezzi delle importazioni cinesi e dei prezzi delle importazioni turche è minima ed è ritenuta irrilevante, viste anche le carenze dei dati di Eurostat evidenziate nel considerando 200 del regolamento provvisorio e le risultanze incontestate sintetizzate nel considerando 241 del regolamento provvisorio, come menzionato nel considerando 67. Di conseguenza la Commissione ritiene che i prezzi delle importazioni turche non mettano in causa la conclusione che le importazioni cinesi di ruote in acciaio abbiano arrecato un pregiudizio ai produttori dell’Unione. (70) In assenza di altre osservazioni riguardo all’attribuzione del pregiudizio constatato alle importazioni in oggetto, la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nei considerando da 239 a 250 del regolamento provvisorio. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (71) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati poteva avere un impatto rilevante sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Inoltre nessuno dei fattori analizzati individualmente o nel loro insieme ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione riportata nel considerando 252 del regolamento provvisorio. 6. INTERESSE DELL’UNIONE 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (72) In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, le conclusioni riportate nei considerando 254 e 255 del regolamento provvisorio sono state confermate. 6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti (73) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore ha affermato che le misure avrebbero effetti devastanti sulle sue attività. Un altro importatore ha sostenuto che l’inchiesta avrebbe effetti negativi sproporzionati sulle sue attività di importazione, sui consumatori e sull’ambiente, ma non ha spiegato ulteriormente né ha quantificato tali effetti. Nessuna delle parti ha fornito elementi di prova a sostegno della propria asserzione. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di elementi di prova, non si potesse concludere che gli asseriti effetti negativi avrebbero superato la necessità di misure volte a ristabilire condizioni di parità sul mercato di ruote in acciaio dell’Unione. L’inchiesta aveva infatti dimostrato l’esistenza di una sufficiente fornitura del prodotto in esame da altre fonti, che garantiva una fornitura adeguata a prezzi di mercato equi. (74) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio nessuna delle parti rappresentanti gli interessi degli utilizzatori si è manifestata o ha presentato osservazioni. (75) In assenza di altre osservazioni sull’interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 256 a 259 del regolamento provvisorio. 6.3. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (76) In considerazione di quanto precede e in assenza di osservazioni, le conclusioni riportate nel considerando 260 del regolamento provvisorio sono state confermate. 7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (77) A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base la Commissione ha valutato l’andamento dei volumi delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 4, al fine di tener conto del pregiudizio aggiuntivo nel caso in cui in tale periodo si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta. Secondo Eurostat, la banca dati costituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, e la banca dati Surveillance 2, da un confronto tra i volumi delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo dell’inchiesta e quelle del periodo di comunicazione preventiva non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni. Di conseguenza non erano soddisfatte le condizioni per un aumento nella determinazione del margine di pregiudizio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e non è stato applicato alcun adeguamento al margine di pregiudizio. (78) In base a ciò e in assenza di osservazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 262 a 269 del regolamento provvisorio. 7.2. Misure definitive (79) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni in dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (80) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. (81) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd 69,4 50,3 50,3 Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd 69,4 50,3 50,3 Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd 69,4 50,3 50,3 Altre società che hanno collaborato 69,4 50,3 50,3 Tutte le altre società 80,1 66,4 66,4 (82) Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale. (83) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 10 ) . Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (84) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (85) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuale, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale. (86) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuale più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, fra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. (87) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (88) Le statistiche relative alle ruote in acciaio sono spesso espresse in numero di pezzi. Un’unità supplementare di questo tipo per le ruote in acciaio non è tuttavia prevista nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 11 ) . È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097. 7.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (89) Visti i margini di dumping constatati e il livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi in via definitiva. 8. OFFERTA DI IMPEGNO (90) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione ha manifestato la sua disponibilità a offrire un impegno sui prezzi. Nell’offerta preliminare della società mancava però l’elemento più importante dell’impegno: il livello del prezzo minimo all’importazione. La Commissione non ha pertanto potuto accettare tale richiesta. 9. DISPOSIZIONE FINALE (91) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (92) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per: — trattori stradali, — autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, — autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori), — rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) («il prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: — ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10, — ruote per quad da strada, — parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio, — ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale], — ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici, — ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice aggiuntivo TARIC Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd 50,3 C508 Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd 50,3 C509 Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd 50,3 C510 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 50,3 Cfr. allegato Tutte le altre società 66,4 C999 3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: « Il sottoscritto certifica che i (pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Articolo 3 Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i. non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, nel periodo dell’inchiesta (tra il 1 o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018); ii. non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e iii. ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta; la Commissione può modificare l’allegato al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari al 50,3 %. Articolo 4 Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’articolo 1, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. GU C 60 del 15.2.2019, pag. 19 . ( 3 ) Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. GU C 111 del 25.3.2019, pag. 52 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15 ). ( 5 ) Causa T-413/13, City Cycle Industries, ECLI:EU:T:2015:164, punti 120 – 121. ( 6 ) Causa C-61/16 P, EBMA contro Giant (China), punto 57, EU:C:2017:968. ( 7 ) Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio ( GU L 134 del 17.5.2001 , considerando 43-44). ( 8 ) Relazione del panel, CE - Salmone (Norvegia), considerando 7.354-355. ( 9 ) Dalla tabella 3 del regolamento provvisorio risulta che la quota di mercato delle importazioni cinesi nel mercato dell’Unione è aumentata dal 2,6 % nel 2015 al 5,3 % nel periodo dell’inchiesta. La tabella 6 del regolamento provvisorio mostra che la quota di mercato dei produttori dell’Unione nel mercato dell’Unione è calata dall’84,9 % nel 2015 al 79,8 % nel periodo dell’inchiesta. ( 10 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 11 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 12 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione Nome Codice aggiuntivo TARIC Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (anche denominata «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd») C511 Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd C512 Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd C513 Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd C514 Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd C515 Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd C516 Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd C517 Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd C518 Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd C519 Xiamen Sunrise Group Co., Ltd C520 Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd C521 Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd C522 Zhejiang Jingu Co., Ltd C523 Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd C524 Zhengxing Wheel Group Co., Ltd C525 Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd C526

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