Regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione, del 15 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione, del 15 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/353 of 15 January 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/353
19.1.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/353 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Preparazione costituita dal 17 % in peso del peptide policiclico nisina miscelata con l’83 % in peso di cloruro di sodio.
Il cloruro di sodio è aggiunto per la prima volta durante una fase di purificazione nella produzione della nisina. In una fase successiva è aggiunto ulteriore cloruro di sodio unicamente per standardizzare la preparazione ai fini di un’attività antibiotica definita.
La preparazione è utilizzata come additivo alimentare per prevenire la proliferazione batterica.
3824 99 96
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 del capitolo 29, nonché del testo dei codici NC 3824 , 3824 99 e 3824 99 96 .
Il cloruro di sodio è aggiunto alla preparazione per la standardizzazione e non a fini nutrizionali. La preparazione è utilizzata come additivo alimentare tecnico e non è considerata una miscela di sostanze chimiche e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo ai sensi della nota 1 b) del capitolo 38. La classificazione come preparazione alimentare della voce 2106 è quindi esclusa (cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato NESA del capitolo 38, generale, quinto paragrafo).
La classificazione al capitolo 29 è esclusa, in quanto il cloruro di sodio è stato deliberatamente aggiunto affinché la preparazione sia particolarmente idonea all’uso specifico come additivo alimentare con attività antibiotica definita. Il cloruro di sodio non costituisce inoltre un’impurità derivante dal processo di fabbricazione (cfr. la nota 1 a) del capitolo 29 e la NESA del capitolo 29, considerazioni generali, A), secondo e quinto paragrafo).
La preparazione deve quindi essere classificata nel codice NC 3824 99 96 come altro prodotto chimico e preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominato né compreso altrove (cfr. anche per analogia il parere di classificazione 3824.99/3 del sistema armonizzato).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/353/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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