Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0357/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del

Pubblicato: 23/01/2024 In vigore dal: 23/01/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/357 of 23 January 2024 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People’s Republic of China as extended to imports consigned from India, Indonesia, Malaysia, Taiwan and Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/357 24.1.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/357 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) A seguito di un’inchiesta antidumping (l’«inchiesta inziale»), con il regolamento (UE) n. 791/2011 ( 2 ) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta («stoffe a maglia aperta») originarie della Repubblica popolare cinese («Cina», la «RPC» o il «paese interessato»). (2) Nel luglio 2012, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 ( 3 ) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o no originario della Malaysia. (3) Nel gennaio 2013, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 ( 4 ) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o meno originario di tali paesi. (4) Nel dicembre 2013, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 ( 5 ) il Consiglio ha esteso ulteriormente le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o meno originario di tali paesi. (5) Nel settembre 2014, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 ( 6 ) , ha parimenti esteso i dazi in vigore ad alcune stoffe in fibra di vetro leggermente modificate a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese. (6) Nel settembre 2015, in seguito a un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 ( 7 ) la Commissione ha esentato due produttori indiani dall’estensione del dazio di cui al considerando 4. (7) Nel novembre 2017, con il regolamento (UE) 2017/1993 ( 8 ) , la Commissione ha prorogato di cinque anni le misure iniziali, estese al prodotto in esame spedito dai paesi di cui ai considerando da 2 a 4, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tali misure sono «le misure in vigore». (8) Nel maggio 2018, in seguito a un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 ( 9 ) la Commissione ha esentato un ulteriore produttore indiano dall’estensione del dazio di cui al considerando 4. (9) Infine, nel dicembre 2022, la Commissione ha esentato un altro produttore indiano dal dazio esteso di cui al considerando 4. (10) I dazi antidumping attualmente in vigore: — variano tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di prodotti dei tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale; — sono pari al 57,7 % per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale; — e sono pari al 62,9 % sulle importazioni provenienti da tutte le altre società. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (11) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 10 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (12) La domanda di riesame è stata presentata il 2 agosto 2022 dall’associazione dei produttori europei di stoffe per impieghi tecnici Tech-Fab Europe («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di stoffe a maglia aperta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (13) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 4 novembre 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di stoffe a maglia aperta originarie della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 11 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (14) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (il «periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (15) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (16) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione. 1.6. Campionamento (17) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (18) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 72 % del volume stimato di produzione totale dell’Unione e il 71 % del volume totale stimato delle vendite. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. 1.6.2. Campionamento degli importatori (19) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Solo un importatore indipendente ha presentato le informazioni richieste. La Commissione ha quindi deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento. 1.6.3. Campionamento dei produttori della RPC (20) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (21) Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste entro il termine e/o ha accettato di essere incluso nel campione. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Le fonti utilizzate sono riportate al considerando 35. 1.7. Risposte al questionario (22) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (23) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari, nonché i questionari per importatori indipendenti, utilizzatori ed esportatori cinesi, erano stati messi a disposizione anche online ( 12 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Durante l’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente per ottenere i dati macroeconomici dell’industria dell’Unione. (24) Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente e dal richiedente. 1.8. Visite di verifica (25) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. (26) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società e della seguente associazione: produttori dell’Unione/loro associazione: — Bico Industries SA, Piatra Neamt, Romania; — Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Litomysl, Repubblica ceca; — Valmiera Stikla Skieddra AS, Valmiera, Lettonia; — Tech-Fab Europe (il richiedente), Bruxelles, Belgio. 1.9. Fase successiva della procedura (27) Il 23 ottobre 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. Nessuna parte ha presentato osservazioni. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (28) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m 2 , ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificate ai codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 e 7019699019). (29) Le stoffe in fibra di vetro a maglia aperta esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzate come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del suolo e riparazione di muri). 2.2. Prodotto in esame (30) Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC. 2.3. Prodotto simile (31) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto in esame fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (32) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING (33) In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza della misura in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. 3.1. Osservazioni preliminari (34) Come indicato al considerando 21, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. Il 16 dicembre 2022 la Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Non essendo pervenute risposte, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18. (35) Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare: informazioni fornite nella domanda di riesame, informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (cioè il richiedente e i produttori dell’Unione inseriti nel campione), dati sulle importazioni e statistiche tratte dal Global Trade Atlas ( 13 ) (GTA). 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, per le importazioni di stoffe a maglia aperta originarie della RPC (36) Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova indicanti, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (37) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (38) Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (39) Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha sollevato obiezioni a tale riguardo. (40) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la Russia e l’India sono state individuate come possibili paesi rappresentativi per la RPC. (41) La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , primo trattino, del regolamento di base. (42) Il 10 febbraio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»). Con la nota sulle fonti, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare l’India come paese rappresentativo e ha illustrato le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. (43) La Commissione ha altresì informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per due società, ossia Montex Glass Fibre Industries Private Limited e Pyrotek India Private Limited, produttori del prodotto oggetto del riesame in India. (44) La Commissione ha ricevuto un’osservazione dall’industria dell’Unione a sostegno della decisione della Commissione di utilizzare l’India come paese rappresentativo. (45) Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (46) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (47) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori o produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.3. Esistenza di distorsioni significative 3.3.1. Introduzione (48) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (49) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori indicati nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. (50) La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (51) L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». (52) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC («relazione») ( 14 ) , che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La domanda/denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. (53) Nella sua domanda il richiedente ha sostenuto che il settore cinese delle stoffe a maglia aperta è distorto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Nella sua domanda il richiedente ha asserito, tra l’altro, che il mercato delle stoffe a maglia aperta è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità della RPC. Nella domanda è stato altresì spiegato che le principali materie prime utilizzate nella produzione di stoffe a maglia aperta sono filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e altri filati in fibra di vetro. (54) La domanda faceva riferimento anche alla relazione e alle distorsioni ivi individuate per quanto concerne il settore chimico. Nella domanda sono state inoltre evidenziate, con riferimento alla relazione, le distorsioni esistenti per quanto concerne i costi dell’energia, in particolare del gas naturale e dell’energia elettrica. Il richiedente ha altresì sottolineato l’ingerenza dello Stato per quanto riguarda il mercato del lavoro, i diritti d’uso dei terreni, nonché il fatto che i produttori di stoffe a maglia aperta beneficiavano di un facile accesso a prestiti finanziari da parte delle banche (statali) cinesi. (55) Come indicato al considerando 38, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare quelli esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (56) Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate, compresi i produttori esportatori, in merito all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (57) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (58) A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. 3.3.2. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC (59) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» ( 15 ) . (60) Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è messa in evidenza come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. (61) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 16 ) . (62) Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. (63) A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. (64) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «La leadership del partito comunista cinese è l’elemento distintivo che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi» ( 17 ) . È evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. (65) Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (66) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 18 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (67) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. (68) L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. (69) Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività imprenditoriali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. (70) Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.3.5) ( 19 ) . (71) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. In sede di definizione e attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.3.8) ( 20 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. (72) Anche queste componenti del settore finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì è volto a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 21 ) . (73) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 22 ) . (74) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 23 ) . (75) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato ( 24 ) . 3.3.3. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione. (76) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (77) Nel settore delle stoffe a maglia aperta il livello di proprietà statale è significativo in quanto diversi produttori cinesi di stoffe a maglia aperta sono imprese statali («imprese di proprietà dello Stato»). Ad esempio, la Shaanxi Huatek New Material è una società di proprietà dello Stato detenuta da una società di proprietà dello Stato provinciale, ossia la Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., e da altre due soggetti di proprietà dello Stato: Shaanxi Technology Progress Investment Co., Ltd. e Shaanxi Provincial State-owned Assets Management Co., Ltd ( 25 ) . Il presidente del Consiglio di amministrazione della Shaanxi è il segretario del comitato di partito ( 26 ) . (78) Anche un altro produttore di stoffe a maglia aperta, China National Building Material Group («CNBM»), è un’impresa di proprietà dello Stato ( 27 ) . Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale della società sono rispettivamente segretario e vicesegretario del comitato di partito ( 28 ) . L’ingerenza del governo in seno a CNBM è dimostrata anche da un articolo pubblicato sul sito web di CNBM nel 2020 ( 29 ) , che riferisce in merito a una riunione tra il segretario del comitato comunale del partito e il vicepresidente di CNBM: «il comitato comunale di partito e il governo municipale di Tengzhou attribuiscono grande importanza alla cooperazione con China National Building Materials Group e Sinoma Science and Technology Corporation, e le due parti hanno sempre mantenuto una profonda amicizia e buone relazioni di cooperazione. […] Nella prossima fase, Tengzhou combinerà la preparazione del ‘quattordicesimo piano quinquennale’ per formulare piani industriali in merito a settori chiave quali le nuove energie e i nuovi materiali, nonché basi dimostrative per l’industria dell’energia da idrogeno, al fine di garantire che detti piani siano in linea con i piani di sviluppo di China National Building Materials Group e di Sinoma Science and Technology Enterprises». (79) Jiangsu Jiuding New Material, un altro produttore di stoffe a maglia aperta, è un’impresa privata, detenuta da Jiuding Group, detenuta in ultima istanza dal gruppo Shenzhen Zhengwei (denominato AMER GROUP in inglese, un gruppo privato detenuto da una persona fisica) ( 30 ) . Tuttavia l’ingerenza delle autorità statali nella società è dimostrata dal fatto che il presidente, il direttore generale e il vicedirettore sono membri del PCC ( 31 ) . (80) Inoltre la società è considerata un’impresa nazionale ad alta tecnologia ( 32 ) . Per essere considerata tale ( 33 ) , la società in questione deve operare in un settore sostenuto dallo Stato. (81) Di conseguenza neanche i produttori privati del settore delle stoffe a maglia aperta possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità, come indicato anche nel punto 3.3.5. 3.3.4. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (82) Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà ( 34 ) , dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. (83) Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 35 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. (84) Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 36 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 37 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 38 ) . Tali norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di stoffe a maglia aperta e dei fornitori dei relativi fattori produttivi. (85) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo General Office of CCP Central Committee’s Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era («orientamenti») ( 39 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. (86) La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ( 40 ) . (87) Come spiegato nei considerando da 77 a 81, l’inchiesta ha confermato le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali nelle società che producono il prodotto oggetto del riesame e l’appartenenza al partito/l’esercizio di funzioni in seno al partito. (88) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.3.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 41 ) . Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore delle stoffe a maglia aperta e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.3.5. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (89) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. (90) Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 42 ) . (91) Questa strategia del governo centrale si applica anche alle stoffe a maglia aperta, che costituiscono un importante materiale di rinforzo nel settore delle costruzioni. Diversi piani nazionali e regionali, generali e specifici per settore incoraggiano le autorità governative a tutti i livelli e gli istituti finanziari statali a promuovere l’industria cinese delle stoffe a maglia aperta. (92) Un documento del 2022, Guiding Opinions on the High-quality Development of Chemical Fiber Industry («pareri orientativi») pubblicato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dal ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione ( 43 ) , dichiara che «[i]l settore delle fibre chimiche costituisce un pilastro essenziale dello sviluppo stabile e dell’innovazione continua della catena dell’industria tessile, un’industria che gode di un vantaggio competitivo a livello internazionale e costituisce una parte importante della nuova industria dei materiali». L’articolo I.2. dei pareri orientativi esprime esplicitamente l’intenzione del governo della RPC di determinare la struttura geografica e societaria del settore, nonché i parametri essenziali di produzione ( 44 ) . (93) Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale ( 45 ) della RPC (il «tredicesimo piano quinquennale»), relativo al periodo 2016-2020, nonché il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e le prospettive per il 2035 ( 46 ) , relativo al periodo 2021-2025, sottolineano l’importanza del settore dell’edilizia e delle costruzioni. (94) Il governo della RPC sostiene e controlla inoltre l’industria cinese delle stoffe a maglia aperta attraverso il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione ( 47 ) . Tale piano invitava a ottimizzare la struttura industriale cinese espandendo, tra l’altro, le industrie emergenti quali quelle dei materiali e delle fibre ad alte prestazioni basati sul vetro ai quali appartengono le stoffe a maglia aperta. (95) La fibra di vetro è menzionata anche nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime ( 48 ) nella sezione III.3, tabella 1, che fa riferimento agli orientamenti chiave in materia di innovazione tecnologica e comprende i materiali da costruzione: «[p]romuovere l’estrazione mineraria e l’industrializzazione di tecnologie di trasformazione profonda, quali il trafilamento intelligente continuo di filati mediante forni con vasca di fusione chimica in settori quali […] la fibra di vetro speciale, la fibra di basalto e altre fibre ad alte prestazioni». (96) Le stoffe a maglia aperta sono inoltre incluse nel «Repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria» ( 49 ) del 2019. Uno dei settori incoraggiati riguarda i materiali da costruzione: [s]viluppo tecnologico e produzione di fibre di vetro e prodotti di fibra di vetro ultrafini, ad alta resistenza e ad alto modulo di elasticità, resistenti agli alcali, a bassa costante dielettrica, ad alto tenore di silice, degradabili e con sezione trasversale di forma speciale; tecnologia di trafilatura in forni con vasca di fusione per fibre di basalto; fibre di carburo di silicio, fibre composite […]. (97) Inoltre i prodotti tessili in fibra di vetro destinati all’uso nell’edilizia sono oggetto del parere orientativo del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione del 2022 sullo sviluppo di alta qualità di prodotti tessili utilizzati nell’industria ( 50 ) . Nella sezione III.7, Prodotti tessili per l’edilizia si legge: «[r]icerca e promozione dei materiali di rinforzo per l’edilizia in fibra di carbonio. Sviluppo […] di stoffe di base rinforzate con fibre di vetro per migliorare le prestazioni dei materiali impermeabili da costruzione». Inoltre nella sezione IV.1-2, capitolo 4, Misure politiche, figurano anche: Intensificare il sostegno politico. Sostenere le imprese nella creazione di piattaforme innovative quali laboratori nazionali chiave, incoraggiare gli istituti di ricerca scientifica, le università e le imprese a rafforzare la cooperazione e promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e la trasformazione dei risultati. […]. Svolgere appieno il ruolo di piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e guidare gli istituti finanziari affinché sostengano l’innovazione tecnologica delle imprese. Creare un buon ambiente di sviluppo. Incoraggiare le organizzazioni industriali, i parchi industriali, gli istituti di ricerca scientifica, le imprese leader ecc. a costruire piattaforme di servizio pubblico. Sostenere tutte le località tenendo conto delle caratteristiche regionali, aumentare il sostegno per le risorse necessarie per lo sviluppo del settore tessile industriale e costituire un gruppo di basi dimostrative con caratteristiche regionali specifiche. Rafforzare la vigilanza sulle offerte, rispettare il principio di qualità e prezzi elevati e standardizzare la concorrenza ordinata nel settore. (98) La fibra di vetro figura anche nel piano di lavoro della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione del 2023 per la crescita costante dell’industria dei materiali da costruzione ( 51 ) . Alla sezione III.1.1. si legge: «[c]oncentrandosi su cemento, vetro piano, ceramica sanitaria per l’edilizia, fibra di vetro e altri settori, pubblicare ogni anno cataloghi di tecnologie per il risparmio energetico e la riduzione del carbonio e linee guida per le applicazioni, promuovere progetti pilota di analisi dei successi, sintetizzare i piani di trasformazione, sostenere la costruzione di una serie di progetti dimostrativi e sostenere le imprese che operano nel settore dei materiali da costruzione. […] Promuovere una gestione approfondita delle industrie del vetro, della ceramica, della fibra di vetro e di altri settori e promuovere il controllo coordinato dell’inquinamento e la riduzione delle emissioni di carbonio». (99) La sezione III.4.10 del piano di lavoro prevede quanto segue: «[r]afforzare la cooperazione industriale con i paesi e le regioni interessate dell’iniziativa «Belt and Road» e con altri paesi e regioni; sfruttare appieno i vantaggi di una serie completa di tecnologie, attrezzature, norme e servizi di ingegneria in settori quali il cemento e il vetro; e promuovere una cooperazione verde e a basse emissioni di carbonio nell’industria internazionale dei materiali da costruzione. Sostenere le imprese cardine affinché si concentrino su cemento, vetro, ceramica, fibra di vetro, prodotti a base di gesso ecc.; istituire congiuntamente istituti di ricerca e sviluppo e parchi industriali verdi; e migliorare la resilienza e il livello di sicurezza della catena di approvvigionamento della filiera industriale globale». (100) L’attuazione del piano di lavoro costituisce il fulcro della sezione IV.11: «[r]afforzare ulteriormente l’organizzazione: continuare ad assicurare che il Consiglio di Stato attui pacchetti completi ed efficienti di politiche economiche e misure di seguito. I dipartimenti competenti devono guidare le principali aree locali nell’attuazione di misure politiche volte a stabilizzare la crescita dell’industria dei materiali da costruzione, a promuovere politiche più precise e ad aumentare ulteriormente l’impatto di tali politiche. Tutte le aree locali devono tenere conto delle realtà locali, lasciare massimo margine di manovra al meccanismo di coordinamento per la stabilizzazione della crescita industriale, rafforzare la leadership organizzativa, rafforzare il sostegno e l’attuazione delle politiche e promuovere l’industria locale dei materiali da costruzione». (101) Inoltre la sezione IV.13 del piano di lavoro prevede un monitoraggio operativo: «[r]afforzare il monitoraggio della situazione economica operativa del settore dei materiali da costruzione e l’allerta precoce in relazione a detta situazione; migliorare il meccanismo di coordinamento dei dipartimenti governativi, delle associazioni industriali e delle imprese chiave; individuare, valutare e rispondere tempestivamente ai problemi emergenti, ricorrenti e potenziali che incidono sul buon funzionamento del settore; e prevenire i rischi operativi. Stabilizzare le aspettative del mercato. Rafforzare il monitoraggio e l’orientamento dei prezzi dei prodotti di base sfusi quali i combustibili e le materie prime e i prezzi dei fattori di produzione; rafforzare la ricerca e la valutazione delle tendenze dell’offerta e della domanda; e istituire un meccanismo di cooperazione a lungo termine tra i settori a monte e a valle. Rafforzare il monitoraggio dei prezzi dei principali materiali da costruzione; pubblicare l’indice di prosperità dell’industria dei materiali da costruzione; guidare l’equilibrio dinamico tra domanda e offerta; e costruire un contesto di mercato stabile e ordinato». (102) Tale strategia del governo centrale è confermata da numerosi documenti di pianificazione incentrati sul settore delle fibre chimiche pubblicati a livello provinciale. In particolare, le province di Shandong, Zhejiang, Jiangxi, Shaanxi e Shanxi forniscono buoni esempi. (103) Nella sezione IV.4. del quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione ( 52 ) si legge: «Rendere il distretto industriale migliore e più forte. Concentrarsi sulla costruzione di parchi industriali per prodotti realizzati in materiali compositi a Weihai, Taìan, Dezhou e Weifang e sostenere la costruzione di parchi industriali per materiali compositi a Yiyuan. Ottimizzare e rafforzare i distretti industriali della fibra di vetro di Taìan Taishan e Linyi Yishui, i distretti industriali della plastica rinforzata con fibra di vetro di Weifang Anqiu e della zona di Dezhou Wucheng; utilizzare i parchi come piattaforma per incoraggiare l’introduzione di una serie di progetti ad alta tecnologia al fine di conseguire uno sviluppo industriale differenziato e un miglioramento di scala. Sviluppare fibre di vetro ad alte prestazioni e relativi prodotti. Incoraggiare lo sviluppo di fibre di vetro e di prodotti in fibra di vetro ad alte prestazioni quali quelli ultrafini, ad alta resistenza e ad alto modulo di elasticità, resistenti agli alcali, a bassa costante dielettrica, a bassa espansione, ad alto tenore di silice, degradabili e con sezione trasversale di forma speciale. Concentrandosi sulle esigenze dell’informazione elettronica, del settore aerospaziale, delle nuove energie, delle aziende agricole su larga scala, delle serre agricole e di altri settori, sviluppare e promuovere prodotti in materiali compositi, termoplastici e termoindurenti, rinforzati con fibra di vetro e reti composte in fibra di vetro per progetti infrastrutturali». (104) La sezione VI.2 del quattordicesimo piano quinquennale di Shandong riguarda le misure strategiche e stabilisce quanto segue: «[a]umentare il sostegno fiscale e in materia di tassazione, promuovere l’attuazione di politiche nazionali fiscali e di tassazione quali la detrazione maggiorata delle spese di ricerca e sviluppo per le imprese, l’imposta sul valore aggiunto sui prodotti di materiali da costruzione per un utilizzo completo delle risorse e la deduzione dell’imposta sul reddito. Migliorare le politiche di sostegno finanziario, incoraggiare vari istituti finanziari a fornire sostegno creditizio a progetti relativi a materiali da costruzione qualificati, aumentare il sostegno finanziario a favore di fusioni e acquisizioni, coltivazione di marchi, costruzione di centri di ricerca e sviluppo e costruzione di reti di commercializzazione internazionali; nonché sviluppare attivamente servizi di locazione finanziaria e di finanziamento della catena di approvvigionamento ed espandere la scala di finanziamento per le piccole e medie imprese ad alta crescita che si occupano di materiali da costruzione». (105) Zhejiang ha inoltre attuato piani per lo sviluppo dell’industria della fibra di vetro. Il quattordicesimo piano quinquennale di Zhejiang sullo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali ( 53 ) contempla un riferimento specifico alla fibra ad alte prestazioni: «Jiaxing Tongxiang, il nuovo distretto del settore dei nuovi materiali. Facendo affidamento principalmente sulla zona di sviluppo economico di Tongxiang, focalizzarsi su fibra e materiali compositi ad alte prestazioni, materiali per batterie di alimentazione ad alte prestazioni, nuovi materiali e altri sottocampi all’avanguardia, per creare filiere dell’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi ad alte prestazioni e filiere dell’industria dei materiali per batterie di alimentazione e altri prodotti a valle ad alte prestazioni, al fine di conseguire una promozione della catena del valore». (106) Il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di alta qualità di nuovi materiali ( 54 ) menziona anche il settore della fibra di vetro: « [f]ibre ad alte prestazioni e materiali compositi. Concentrarsi sullo sviluppo di prodotti e fibre di vetro a basso costo e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di sviluppo dell’informazione elettronica e di altri settori. Basandosi sui due distretti industriali (basi) a nord e a sud e sulle principali imprese che operano nel settore della fibra di vetro, sarà istituita nello Jiangxi una piattaforma di ricerca, sviluppo e prova del settore delle fibre ad alte prestazioni e dei materiali compositi. Concentrarsi sullo sviluppo di fibra di vetro ad alta resistenza e ad alta robustezza, fibra di vetro facile da formare, fibra di vetro priva di alcali, fibra di vetro ad alta resistenza ad alto modulo di elasticità, fibra composita ad alte prestazioni, fibra di cellulosa vegetale di alta purezza (fibra antibatterica per mascherine, fibra medica ecc.)». (107) Anche il quattordicesimo piano quinquennale di Shaanxi per lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali ( 55 ) prevede un sostegno al settore delle fibre di vetro: «[p]romuovere attivamente lo sviluppo sano dell’industria dei materiali compositi non metallici non organici. Promuovere lo sviluppo di materiali compositi a base di carbonio verso l’industrializzazione e i campi ad uso civile, promuovere il livello tecnologico della fibra di carbonio e della fibra di vetro […].» (108) Analogamente, la sezione IV.5 del quattordicesimo piano quinquennale di Shanxi sui nuovi materiali ( 56 ) menziona il settore della fibra di vetro: «[c]oncentrandosi sulla domanda di materiali nei settori dell’ingegneria marina, dei treni ad alta velocità, della produzione di energia eolica, dei veicoli leggeri da strada, dei recipienti a pressione, dell’ingegneria pubblica, del rinforzo edilizio e della trasmissione di energia ad alta tensione, integrare pienamente le risorse industriali a monte e a valle, mirare alla ricerca e allo sviluppo e alla promozione di materiali compositi in fibra di fascia alta e accelerare e promuovere i progetti di costruzione riguardanti la fibra di carbonio ad alte prestazioni, la fibra di basalto continua, la fibra di vetro ad alte prestazioni, la fibra tessile di fascia alta e i relativi materiali di rinforzo compositi ecc., al fine di creare una filiera industriale completa delle fibre ad alte prestazioni che comprenda materie prime di base, materiali compositi e componenti di prodotti. Entro il 2025 il reddito operativo del settore dei nuovi materiali in fibra deve raggiungere i 10 miliardi di CNY, creando un distretto leader a livello internazionale dell’industria delle fibre e dei materiali compositi ad alte prestazioni». (109) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione delle stoffe a maglia aperta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.3.6. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (110) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. (111) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 57 ) . (112) Nella RPC inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 58 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. (113) Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 59 ) . Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 60 ) . (114) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di stoffe a maglia aperta sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore delle fibre chimiche. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (115) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle fibre chimiche, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame. 3.3.7. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (116) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché lavoratori e datori di lavoro non possono esercitare i propri diritti di organizzazione collettiva. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ( 61 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 62 ) . (117) La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 63 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (118) Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore delle fibre chimiche, compresi i produttori di stoffe a maglia aperta, non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese appena descritto. Il settore delle fibre chimiche subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (durante la produzione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC). 3.3.8. Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato (119) L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni. (120) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 64 ) , che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche da relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 65 ) e, come avviene per le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. (121) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 66 ) . A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 67 ) . (122) Benché si riconosca che varie disposizioni giuridiche menzionano la necessità di seguire le norme di buon comportamento bancario e prudenziali tra cui l’esame dell’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (123) Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 68 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora in particolare prendere in considerazione come i soggetti economici «sono al servizio degli obiettivi di sviluppo nazionale e dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ( 69 ) . (124) Inoltre il repertorio di prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia ( 70 ) elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell’amministrazione generale delle dogane suddivide in otto categorie 1900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione da parte del governo della RPC. Una delle categorie è quella dei «nuovi materiali», nella quale rientrano le stoffe a maglia aperta. In aggiunta, nel repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato, i «nuovi materiali» figurano tra gli 11 settori prioritari. (125) Inoltre, secondo la legge della RPC sul progresso scientifico e tecnologico, le imprese ad alta tecnologia stabilite nelle zone di sviluppo ad alta tecnologia possono beneficiare di un elenco di politiche preferenziali, tra le quali figurano un’aliquota del 15 % dell’imposta sul reddito delle imprese in sostituzione dell’aliquota normale del 25 % e, se il valore della produzione dei prodotti esportati raggiunge il 70 % del valore totale per l’anno in questione, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è ulteriormente ridotta al 10 %. Le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esentate dall’imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni dalla data di inizio della produzione, così come dall’imposta sulle costruzioni. (126) Per lo sviluppo di tecnologie nuove e le case di produzione e gestione, i terreni dedicati alla ricerca e allo sviluppo sono esenti da imposte, le attrezzature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia per la produzione e lo sviluppo ad alta tecnologia sono soggette ad ammortamento accelerato e i prodotti esportati fabbricati da imprese ad alta tecnologia sono esenti da dazi all’esportazione, fatta eccezione per quelli limitati dallo Stato o relativi a prodotti specifici. (127) Jiangxi Luobian Glass Fibre, uno dei maggiori produttori cinesi di stoffe a maglia aperta, dispone di una certificazione nazionale riconosciuta alle imprese ad alta tecnologia ed è pertanto ammissibile a beneficiare delle sovvenzioni e delle politiche preferenziali corrispondenti a favore delle imprese ad alta tecnologia. (128) Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 71 ) . (129) A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 72 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato. (130) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (131) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 73 ) . Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» ( 74 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (132) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha preferito evitare fallimenti, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure trasferire la titolarità del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (133) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. 3.3.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte (134) Le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti nei punti da 3.3.2 a 3.3.5 e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi figurante nei punti da 3.3.6 a 3.3.8 e nella parte II della relazione. (135) Per produrre stoffe a maglia aperta è necessaria una vasta gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di stoffe a maglia aperta acquistano/commissionano tali fattori di produzione, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (136) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle stoffe a maglia aperta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. (137) In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che anche un fattore produttivo prodotto esso stesso nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è esposto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (138) Nel contesto della presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.3.10. Conclusioni (139) Dall’analisi esposta nei punti da 3.3.2 a 3.3.8, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore delle fibre chimiche (incluso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. (140) Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. (141) La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo. 3.4. Paese rappresentativo (142) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 75 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese ( 76 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (143) Come spiegato al considerando 42, il 10 febbraio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. Tale nota ha descritto i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare l’India come paese rappresentativo appropriato, qualora fosse stata confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. In linea con i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la Commissione ha individuato l’India nella nota sulle fonti quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. L’India è classificata dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio basso» in termini di reddito nazionale lordo. L’India è stata anche individuata come un paese nel quale è effettuata la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti. (144) Sebbene l’India non sia un paese a «reddito medio-alto» come la RPC, il paese rappresentativo alternativo proposto nella domanda di riesame era la Federazione russa. Tuttavia, dato che la Federazione russa ha cessato di pubblicare dati dettagliati sulle importazioni e sulle esportazioni dall’aprile 2022, la Commissione non ha ritenuto che la Federazione russa costituisse un paese rappresentativo appropriato. (145) Nella domanda di riesame si osservava che vi erano altri paesi nella fascia di reddito medio-alto nei quali si rilevava la produzione delle stoffe a maglia aperta. Dalle statistiche sulle importazioni nell’Unione emerge che vi è una produzione di stoffe a maglia aperta in quantità ragionevoli in tre paesi a reddito medio-alto, ossia Serbia, Macedonia del Nord e Moldova. (146) Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame, tuttavia, per questi paesi non sarebbero disponibili dati pubblici per tutti i fattori di costo, comprese le statistiche sulle importazioni e i rendiconti finanziari. La Commissione non ha pertanto considerato, nella nota sulle fonti, un altro paese a reddito medio-alto come paese rappresentativo appropriato. (147) La Commissione ha inoltre analizzato le statistiche sulle importazioni riportate nel Global Trade Atlas («GTA») relative alle principali materie prime in tutti e tre i paesi di cui al considerando 145. Le principali materie prime sono riportate nella tabella 1 e si tratta di filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro, altri filati in fibra di vetro, gomma stirene-butadiene e adesivo. (148) L’analisi della Commissione concernente tali paesi, che ha portato alla conclusione che nessuno di essi poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato, è illustrata di seguito. 3.4.1. Serbia (149) Per quanto riguarda la Serbia, la Commissione è stata in grado di reperire informazioni finanziarie pubblicamente disponibili per l’unico produttore noto, DOO Masterplast yu Subotica ( 77 ) . Tale produttore era redditizio nel 2022. (150) Tuttavia nel 2022 il 96 % delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro e il 70 % delle importazioni di altri filati in fibra di vetro in Serbia erano di origine cinese; le importazioni di altri filati in fibra di vetro non erano presenti in quantità abbastanza significative per costituire un parametro di riferimento ragionevole. La Serbia non ha pertanto potuto essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.4.2. Moldova (151) Per quanto riguarda la Moldova, la Commissione è stata in grado di reperire informazioni finanziarie pubblicamente disponibili per l’unico produttore noto, Djofra-M Srl ( 78 ) , che era redditizio nel 2022. (152) Nel caso della Moldova tuttavia, nel 2022, l’86 % delle importazioni di altri filati in fibra di vetro e il 90 % delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro nel paese erano di origine cinese o bielorussa. La Moldova non ha pertanto potuto essere considerata un paese rappresentativo appropriato in quanto i suoi prezzi all’importazione delle materie prime provenivano prevalentemente dalla Cina o da un paese non membro dell’OMC. 3.4.3. Macedonia del Nord (153) Per quanto riguarda la Macedonia del Nord, la Commissione non è stata in grado di reperire informazioni finanziarie per l’unico produttore noto, Technical Textiles DOO ( 79 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la grande maggioranza delle importazioni delle principali materie prime nella Macedonia del Nord era di origine cinese. (154) La Macedonia del Nord non ha pertanto potuto essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.4.4. Conclusioni (155) La Commissione ha ritenuto che l’India potesse essere un paese rappresentativo appropriato in ragione della natura del presente procedimento di riesame in previsione della scadenza, nel contesto del quale la Commissione non intendeva proporre un nuovo livello di margine di dumping ma limitarsi ad esaminare la persistenza o l’eventuale reiterazione del dumping sulla base di una stima del livello di dumping basata sugli attuali prezzi all’esportazione verso l’Unione o verso paesi terzi. (156) Nei paesi a basso-medio reddito, quali l’India, i fattori produttivi saranno probabilmente più economici rispetto ai paesi con un livello di sviluppo economico più elevato, quali la RPC. (157) Ciò potrebbe comportare una sottostima del valore normale, e di conseguenza, del margine di dumping. (158) Poiché tuttavia la presente inchiesta si configura come un riesame in previsione della scadenza in cui ci si interroga sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping indipendentemente dal livello effettivo, la Commissione ha ritenuto che l’India potesse essere considerata in via eccezionale una fonte appropriata per i costi e i prezzi esenti da distorsioni, malgrado il fatto che il conseguente calcolo del valore normale potesse risultare sottostimato. (159) A tale riguardo la Commissione ha osservato che il valore normale stabilito sulla base di tale approccio molto prudente evidenziava già un dumping significativo. (160) In tale contesto l’India è risultata essere un paese rappresentativo appropriato. (161) Infine, data la mancanza di collaborazione e una volta stabilito che l’India era un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. (162) In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che l’India ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione l’ha scelta come paese rappresentativo appropriato. 3.5. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni (163) Nella nota sulle fonti la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. (164) Sempre nella nota sulle fonti la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, in particolare le principali materie prime. (165) La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati di Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd., del ministero per il Petrolio e il gas naturale e del ministero del Lavoro e dell’occupazione del governo indiano per stabilire costi esenti da distorsioni rispettivamente dell’energia elettrica, del gas e del lavoro (manodopera). (166) La Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe incluso nel calcolo un valore per i costi generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi di produzione sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame. (167) Infine la Commissione ha dichiarato che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari dei due produttori indiani del prodotto oggetto del riesame di cui al considerando 43. 3.6. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.6.1. Fattori produttivi (168) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda di riesame e le successive informazioni presentate dal richiedente e verificate in loco e in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o di osservazioni sulla nota sulle fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito. Tabella 1 Fattori produttivi di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta Fattori produttivi Codici delle merci Fonte dei dati Unità di misura Valore esente da distorsioni (CNY) Materie prime Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 7019 12 00 GTA ( 80 ) chilogrammi (kg) 7,08 Altri filati e stoppini 7019 19 00 GTA kg 13,94 Gomma butadiene-stirene 4002 11 00 GTA kg 9,38 Adesivo 3506 91 10 GTA kg 16,99 Energia Energia elettrica N/D Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra ( 81 ) kilowattora (kWh) 0,73 Gas naturale N/D Divisione analisi e pianificazione in materia di petrolio Ministero per il Petrolio e il gas naturale, governo dell’India ( 82 ) 0,08 Lavoro Lavoro N/D Ufficio del lavoro Ministero del Lavoro e dell’occupazione, governo dell’India ( 83 ) Equivalente a tempo pieno (ETP) 0,08 3.6.2. Materie prime (169) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle principali materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata dal GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 84 ) . (170) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (171) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che le medesime distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (172) In seguito all’analisi dei dati sulle materie prime utilizzate per la produzione di stoffe a maglia aperta di un produttore rappresentativo dell’Unione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha deciso di distinguere la costruzione del valore normale per le due categorie di stoffe a maglia aperta: stoffe a maglia aperta sotto forma di rotoli e stoffe a maglia aperta sotto forma di nastri. (173) Per questo motivo, oltre ai fattori produttivi elencati nella nota al fascicolo del 10 febbraio 2023, la Commissione ha aggiunto all’elenco delle materie prime l’adesivo (codice della merce 3506 91 10) utilizzato per la costruzione del valore normale per le stoffe a maglia aperta sotto forma di nastri. (174) La Commissione ha calcolato la quota rappresentata dai materiali di consumo rispetto ai costi totali di produzione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tali componenti di costo e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni sui dati forniti dal richiedente. (175) La quota dei materiali di consumo era specifica per ciascuna categoria di prodotti di stoffe a maglia aperta e rappresentava il 4,9 % e il 5,1 % del costo totale di produzione di tali prodotti sotto forma rispettivamente di rotoli e nastri. Tali percentuali sono state quindi applicate al valore esente da distorsioni del costo di produzione al fine di stabilire il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo. (176) Di norma tali prezzi all’importazione delle materie prime dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione dell’omessa collaborazione, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti si limiterebbero ad aumentare il valore normale e quindi a confermare l’esistenza del dumping di un importo più elevato. 3.6.3. Lavoro (177) Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato gli ultimi dati disponibili dell’ufficio del lavoro del ministero del Lavoro e dell’occupazione pubblicati dal governo dell’India. Il salario medio per l’industria del vetro nella regione del Maharashtra per il 2016 era di 329,85 INR/giorno. Il salario medio per il 2016 è stato successivamente indicizzato all’ultimo indicatore dell’indice retributivo disponibile, per il secondo semestre del 2020, a 1 566,79 INR/giorno. Ne è risultato un costo orario medio del lavoro per ETP pari a EUR 3,53/ora, corrispondente a 0,08 CNY al metro quadro ( 85 ) . 3.6.4. Energia elettrica (178) Al fine di stabilire il prezzo dell’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato gli ultimi dati disponibili sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale praticati da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica in India, ossia Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, come comunicato dalla Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra ( 86 ) . (179) Secondo le informazioni disponibili, la tariffa industriale media per gli anni 2021-2022 è stata di 8,49 INR/kWh e la tariffa industriale media per gli anni 2022-2023 è stata di 8,54 INR/kWh. Poiché il periodo dell’inchiesta di riesame riguarda sei mesi del 2021 e sei mesi del 2022, la media ponderata della tariffa industriale per il periodo dell’inchiesta di riesame era pari a 8,51 INR/kWh, corrispondenti a 0,73 CNY/kWh ( 87 ) . 3.6.5. Gas naturale (180) Al fine di stabilire il prezzo del gas naturale fornito agli utilizzatori industriali, la Commissione ha utilizzato il prezzo del gas naturale in India per il periodo dell’inchiesta di riesame pubblicato dalla Divisione analisi e pianificazione in materia di petrolio del ministero per il Petrolio e il gas naturale del governo dell’India. (181) Il prezzo unitario del gas naturale in India è stato tratto dalle relazioni sul prezzo del gas naturale praticato sul mercato interno che è stato comunicato corrispondere a 1,8 USD/MMBtu ( 88 ) per il periodo da aprile 2021 a settembre 2021, 2,9 USD/MMBtu per il periodo da ottobre 2021 a marzo 2022 e 6,1 USD/MMBtu per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022. (182) Tale valore è stato convertito in un costo unitario medio pari a 0,08 CNY/kWh per il periodo dell’inchiesta di riesame ( 89 ) . 3.6.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (183) Secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. (184) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori della RPC, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione. Le spese generali di produzione comprendevano il costo per le spese generali di stabilimento, le spese generali di magazzino, l’ammortamento, la manutenzione, la fornitura e i servizi (quali il conferimento dei rifiuti in discarica, i servizi di pulizia e l’esternalizzazione). (185) La quota delle spese generali di produzione rappresentava circa il 7 % e l’11 % del costo totale di produzione delle stoffe a maglia aperta sotto forma rispettivamente di rotoli e nastri. Tali percentuali sono state quindi applicate al valore esente da distorsioni del costo totale di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione in base alla categoria di stoffe a maglia aperta prodotte. (186) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti di due produttori in India che nella nota sulle relative fonti erano stati individuati come produttori attivi e redditizi di prodotti stoffe a maglia aperta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (187) I dati finanziari delle due società sono stati consolidati e la Commissione ha calcolato una quota media di SGAV e profitti applicabile al calcolo del valore normale costruito. Sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, pubblicamente disponibili nella banca dati Orbis Bureau van Dijk ( 90 ) : — Montex Glass Fibre Industries Private Limited (esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2022); — Pyrotek India Private Limited (esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2022). 3.7. Calcolo del valore normale (188) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto (ossia le stoffe a maglia aperta sotto forma di rotoli e le stoffe a maglia aperta sotto forma di nastri, come spiegato al considerando 172) a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (189) Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, successivamente verificate sulla base dei dati di uno dei produttori dell’Unione che ha collaborato nell’inchiesta fornendo informazioni specifiche a tale scopo, le stoffe a maglia aperta sotto forma di rotoli e quelle sotto forma di nastri sono fabbricate entrambe utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsione, altri filati e gomma stirene-butadiene. Le stoffe a maglia aperta sotto forma di nastri presentano anche un rivestimento adesivo. (190) Al fine di calcolare il valore normale delle stoffe a maglia aperta sotto forma di nastri è stato quindi utilizzato il valore esente da distorsioni del rivestimento adesivo e di tutte le altre materie prime, che invece non è stato utilizzato per calcolare il valore normale delle stoffe a maglia aperta sotto forma di rotoli. Il metodo, spiegato nei considerando che seguono, è lo stesso in entrambi i casi. (191) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni ( 91 ) fornite dal richiedente nella domanda di riesame e da un produttore esportatore incluso nel campione, verificate in loco, sul consumo di ciascun fattore (materie prime, lavoro ed energia elettrica) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame. (192) La Commissione ha moltiplicato i volumi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in India, come descritto nel punto 3.6.2. Alcuni fattori produttivi che rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame sono stati espressi come percentuale delle principali materie prime, come spiegato al considerando 166. La Commissione ha applicato tale percentuale al costo esente da distorsioni delle principali materie prime per arrivare a un valore esente da distorsioni. (193) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti come indicato al considerando 183: — spese generali di produzione, come stabilite al considerando 185; — SGAV, che rappresentavano il 43 % del fatturato; e — profitti, che ammontavano al 16 % del fatturato, sono stati applicati al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni. (194) Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto, come spiegato al considerando 189, a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.8. Prezzo all’esportazione (195) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati sulle importazioni di Eurostat, a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»). Da tale prezzo cif sono stati dedotti i costi di nolo marittimo e del trasporto interno in Cina per arrivare al prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. Gli importi dedotti si basavano sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. 3.9. Confronto e margine di dumping (196) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni sui tipi di prodotti esportati. La Commissione ha pertanto confrontato il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, per le stoffe a maglia aperta sotto forma di rotoli e le stoffe a maglia aperta sotto forma di nastri, con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra. (197) Su tale base, il margine di dumping per le importazioni dalla Cina, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari in media al 169 %. (198) Tuttavia la quantità di importazioni dalla Cina era modesta e rappresentava soltanto lo 0,76 % della quota di mercato del mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che un margine di dumping stabilito sulla base di tali quantitativi è indicativo, ma non costituiva una base sufficiente per constatare la persistenza del dumping; pertanto la Commissione ha esaminato anche il rischio di reiterazione del dumping. 3.10. Rischio della reiterazione del dumping (199) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. (200) Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: a) i possibili livelli di dumping nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure; b) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC; e c) l’attrattiva del mercato dell’Unione. 3.10.1. Possibili livelli di dumping nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure (201) Per determinare il possibile livello dei prezzi all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure, e data la mancanza di collaborazione dei produttori cinesi, la Commissione ha basato il prezzo all’esportazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (202) La Commissione ha analizzato i prezzi cinesi all’esportazione di stoffe a maglia aperta nei suoi tre principali mercati di esportazione, come indicati nel GTA. Tali esportazioni rappresentavano complessivamente circa il 50 % del volume delle esportazioni cinesi nel periodo dell’inchiesta di riesame. I mercati di esportazione in questione erano l’India, la Russia e la Turchia. Successivamente la Commissione ha confrontato tali prezzi all’esportazione con i valori normali stabiliti come descritto al punto 3.7. (203) Dal confronto è emerso che il valore normale stabilito dalla Commissione era almeno una volta e mezzo superiore ai prezzi medi all’esportazione dalla Cina verso ciascuno di questi tre mercati, come indicati nel GTA. (204) Nel fascicolo non vi erano informazioni indicanti che, in caso di scadenza delle misure, i prezzi verso l’Unione sarebbero stati in qualche misura diversi. (205) La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni dalla Cina verso l’Unione sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. 3.10.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC (206) In assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi o di altre informazioni disponibili sulla produzione e sulla capacità inutilizzata nella RPC, nel valutare la capacità inutilizzata in Cina la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti nella domanda di riesame e nelle osservazioni presentate dal richiedente. (207) Secondo la domanda e le informazioni presentate di cui sopra, i produttori cinesi di stoffe a maglia aperta dispongono di capacità inutilizzate notevoli. Nel 2021 la capacità di produzione stimata di stoffe a maglia aperta in Cina era di circa 2,8 miliardi di metri quadri, mentre il consumo interno di stoffe a maglia aperta era stimato a soli 1,2 miliardi di metri quadri. Con esportazioni pari a 1,5 miliardi di metri quadrati, i produttori cinesi disponevano di una capacità inutilizzata di circa 450 milioni di metri quadri ( 92 ) . Tale dato corrisponde a quasi la metà delle dimensioni del mercato dell’Unione. 3.10.3. Attrattiva del mercato dell’Unione (208) Nella domanda il richiedente afferma che il mercato di esportazione cinese fa affidamento attualmente su piccole spedizioni verso mercati di volume ridotto, il che è costoso e impone costi elevati in termini di organizzazione, logistica e spedizione. (209) Sarebbe quindi molto più interessante per i produttori esportatori cinesi concentrarsi piuttosto sull’esportazione di grandi quantitativi verso il mercato europeo, un obiettivo questo che costituiva la loro strategia fino al momento dell’istituzione delle misure provvisorie. A quell’epoca l’Unione era diventata il principale mercato di esportazione della Cina. (210) La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all’esportazione cinesi nei suoi principali mercati di esportazione (cfr. considerando da 202 a 203) con il prezzo medio prevalente sul mercato dell’Unione. I prezzi praticati su tali mercati di esportazione sono risultati essere fino al 21 % inferiori rispetto ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione. Da tale confronto emerge chiaramente che i prezzi praticati sul mercato dell’Unione sono più elevati rispetto a quelli presenti in altri mercati di esportazione. L’Unione rimane pertanto un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi e l’incentivo in termini di prezzi a riprendere esportazioni di grandi quantitativi è significativo. (211) La Commissione ha inoltre preso atto delle regolari risultanze di elusione da parte della Cina attraverso altri paesi, fin dalla prima istituzione delle misure, a dimostrazione del desiderio dei produttori esportatori cinesi di rifornire il mercato dell’Unione senza dovere corrispondere il dazio previsto. 3.10.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (212) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. In particolare, il livello del valore normale stabilito nella RPC confrontato con il livello dei prezzi all’esportazione cinesi verso i mercati di paesi terzi e dell’Unione, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC sono tutti indicatori di un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (213) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 18 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (214) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 918,7 milioni di m 2 . La Commissione ha calcolato tale cifra sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e della risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal richiedente. (215) Come indicato al considerando 18, per determinare l’eventuale persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. I tre produttori dell’Unione selezionati nel campione rappresentavano il 72 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (216) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi su: a) i dati del richiedente concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) e importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat e in Sorveglianza ( 93 ) . (217) Il consumo dell’Unione ha fatto registrare il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (m 2 ) 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale dell’Unione 843 708 606 865 438 401 1 013 312 192 957 318 764 Indice (2019 = 100) 100 103 120 113 Fonte: Eurostat, sistema Sorveglianza, richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (218) Dal riesame è emerso che nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 13 %. Il suo calo tra il picco del 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame è dovuto alla diminuzione delle importazioni tanto dalla Cina quanto da paesi terzi. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato (219) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina sulla base delle statistiche di Eurostat e del sistema Sorveglianza, come debitamente spiegato al considerando 216. La relativa quota di mercato è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2. (220) Le importazioni nella UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla RPC (m 2 ) 9 413 576 11 108 317 9 794 287 7 261 812 Indice (2019 = 100) 100 118 104 77 Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%) 1,12 1,28 0,97 0,76 Indice (2019 = 100) 100 115 87 68 Fonte: Eurostat, sistema Sorveglianza. (221) Il volume delle importazioni dalla Cina è stato esiguo nell’intero periodo in esame. La quota di mercato cinese è stata pari a circa l’1 % negli anni 2019-2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame è scesa allo 0,76 %. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato (222) La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche di Eurostat e del sistema Sorveglianza. (223) La media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (EUR/m 2 ) 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Cina 0,18 0,16 0,24 0,34 Indice (2019 = 100) 100 89 133 189 Fonte: Eurostat, sistema Sorveglianza. (224) I prezzi del paese interessato sono quasi raddoppiati nel periodo in esame. Tali tendenze devono tuttavia essere considerate alla luce dei modesti quantitativi importati, in particolare durante il periodo dell’inchiesta di riesame, quando le importazioni rappresentavano lo 0,76 % della quota di mercato. 4.4. Importazioni originarie di altri paesi terzi oltre alla RPC (225) La Commissione ha stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. punto 4.3). (226) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Serbia Volume delle importazioni (m 2 ) 57 464 814 82 916 688 103 427 374 57 862 648 Indice (2019 = 100) 100 144 180 101 Quota di mercato (%) 6,81 9,58 10,21 6,04 Indice (2019 = 100) 100 141 150 89 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 0,27 0,25 0,30 0,33 Indice (2019 = 100) 100 93 111 122 Moldova Volume delle importazioni (m 2 ) 25 112 047 23 799 781 36 958 795 35 010 746 Indice (2019 = 100) 100 95 147 139 Quota di mercato (%) 2,98 2,75 3,65 3,66 Indice (2019 = 100) 100 92 123 123 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 0,26 0,26 0,28 0,33 Indice (2019 = 100) 100 100 108 127 Macedonia del Nord Volume delle importazioni (m 2 ) 15 329 645 25 493 336 30 786 136 20 687 170 Indice (2019 = 100) 100 166 201 135 Quota di mercato (%) 1,82 2,95 3,04 2,16 Indice (2019 = 100) 100 162 167 119 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 0,31 0,27 0,32 0,37 Indice (2019 = 100) 100 87 103 119 Altri paesi terzi Volume delle importazioni (m 2 ) 23 007 130 15 855 373 27 770 221 26 461 114 Indice (2019 = 100) 100 69 121 115 Quota di mercato (%) 2,73 1,83 2,74 2,76 Indice (2019 = 100) 100 67 101 101 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 0,53 0,58 0,76 0,65 Indice (2019 = 100) 100 109 143 123 Importazioni totali esclusa la RPC Volume delle importazioni (m 2 ) 120 913 636 148 065 178 198 942 526 140 021 678 Indice (2019 = 100) 100 122 165 116 Quota di mercato (%) 14,33 17,11 19,63 14,63 Indice (2019 = 100) 100 119 137 102 Prezzo medio (EUR/m 2 ) 0,32 0,29 0,36 0,39 Indice (2019 = 100) 100 91 113 122 Fonte: Eurostat, sistema Sorveglianza. (227) Tra le importazioni dai paesi terzi, le più rilevanti sono state quelle dalla Serbia, dalla Moldova e dalla Macedonia del Nord. Tutti questi tre paesi, così come altri paesi terzi, hanno aumentato costantemente i volumi e le quote delle importazioni sul mercato dell’Unione nel periodo 2019-2021. Tuttavia, dopo il picco del 2021, i volumi delle loro importazioni sono diminuiti nel periodo dell’inchiesta di riesame e la quota di mercato dei paesi terzi è quasi tornata al livello del 2019. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (228) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (229) Al fine di stabilire il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella risposta al questionario del richiedente, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (230) Gli indicatori macroeconomici sono produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (231) Gli indicatori microeconomici sono prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (232) Nel corso del periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (m 2 ) 830 158 312 795 330 105 871 470 775 918 703 469 Indice (2019 = 100) 100 96 105 111 Capacità produttiva (m 2 ) 996 336 815 997 527 699 1 016 796 092 1 036 403 129 Indice (2019 = 100) 100 100 102 104 Utilizzo degli impianti (%) 83 80 86 89 Indice (2019 = 100) 100 96 103 106 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (233) Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata dell’11 %. L’andamento generale è lo stesso del consumo dell’Unione, sebbene con un impatto leggermente negativo della pandemia di COVID-19 nel 2020 e una evidente ripresa nel 2021 nel periodo dell’inchiesta di riesame. (234) Anche la capacità produttiva è aumentata, del 4 %, nel periodo in esame. (235) Poiché la crescita della produzione ha superato la crescita della capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti è aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo il livello dell’89 %. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (236) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione — acquirenti indipendenti (m 2 ) 713 589 293 706 264 907 804 575 378 810 036 274 Indice (2019 = 100) 100 99 113 114 Quota di mercato (%) 84,6 81,6 79,4 84,6 Indice (2019 = 100) 100 96 94 100 Fonte: Eurostat, richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (237) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 14 %, in modo simile all’aumento del 13 % del consumo indicato nella tabella 2. L’industria dell’Unione ha pertanto mantenuto la propria quota di mercato di quasi l’85 % del mercato in crescita. 4.5.2.3.   Crescita (238) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 13 %, mentre il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato del 14 %. L’industria dell’Unione quindi è cresciuta in termini assoluti ed è rimasta stabile in termini di quota di mercato. L’aumento delle vendite è stato accompagnato anche da una crescita di produzione, capacità produttiva e investimenti. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (239) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di dipendenti 2 277 2 293 2 371 2 409 Indice (2019 = 100) 100 101 104 106 Produttività del lavoro (m 2 /dipendente) 364 653 346 891 367 511 381 401 Indice (2019 = 100) 100 95 101 105 Fonte: richiedente, produttori dell’Unione inclusi nel campione. (240) Nel corso dell’intero periodo in esame il numero di dipendenti è leggermente aumentato. Nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione impiegava più di 2 400 persone rispetto alle 2 277 del 2019. Nel periodo in esame la produttività per dipendente è aumentata del 5 %. Nel 2020 è stata registrata una riduzione temporanea della produttività dovuta al calo della produzione da imputarsi alla COVID-19. 4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (241) Come illustrato al considerando 198, il basso volume delle importazioni dalla Cina non ha fornito una base sufficiente per un’analisi della persistenza del dumping. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping. (242) Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione ha evidenziato tendenze favorevoli. Su questa base, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione si è ripresa da precedenti pratiche di dumping. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (243) Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame MEDIA ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione (EUR/m 2 ) 0,34 0,34 0,35 0,39 Indice (2019 = 100) 100 100 103 115 Costo unitario di produzione (EUR/m 2 ) 0,30 0,28 0,29 0,34 Indice (2019 = 100) 100 93 97 113 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (244) I prezzi di vendita unitari sono rimasti stabili negli anni 2019-2021 per poi aumentare del 15 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, principalmente nella prima metà del 2022. Tale aumento di prezzo ha rispecchiato in una certa misura l’aumento del costo di produzione nel periodo in esame. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (245) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 21 170 20 717 22 242 23 286 Indice 100 98 105 110 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (246) Tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 10 %. 4.5.3.3.   Scorte (247) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (m 2 ) 73 236 531 67 655 734 39 610 546 41 699 457 Indice 100 92 54 57 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 12 12 6 6 Indice 100 100 50 50 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (248) Poiché nella seconda parte del periodo in esame l’aumento dei volumi di vendita ha superato l’aumento dei volumi di produzione, i livelli delle scorte finali sono diminuiti notevolmente tanto in termini assoluti quanto in relazione al volume di produzione. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (249) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) 14 21 21 14 Indice 100 150 150 100 Flusso di cassa (EUR) 29 828 733 49 755 437 61 438 545 40 959 049 Indice 100 167 206 137 Investimenti (EUR) 7 955 638 7 703 226 14 849 596 18 852 344 Indice 100 97 187 237 Utile sul capitale investito (%) 11 17 19 13 Indice 100 155 173 118 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (250) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nell’intero periodo in esame, l’industria dell’Unione è rimasta redditizia, con una tendenza al rialzo negli anni 2019-2021. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività è diminuita, principalmente in ragione dell’aumento del costo dell’energia nella prima metà del 2022, ma i produttori dell’Unione inclusi nel campione presentavano ancora una redditività complessiva che si attestava al 14 %. (251) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel complesso, in termini assoluti, il flusso di cassa si è mantenuto a livelli elevati durante tutto il periodo in esame. (252) I produttori dell’Unione hanno continuato ad investire nel corso dell’intero periodo in esame. Gli investimenti hanno registrato il loro picco nel periodo dell’inchiesta di riesame. (253) L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento è stato positivo nel corso del periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il rendimento delle attività totali dei produttori dell’Unione era di due punti percentuali superiore rispetto al valore del 2019. (254) I produttori dell’Unione inclusi nel campione non hanno segnalato difficoltà nella capacità di ottenere capitale. 4.6. Conclusioni relative al pregiudizio (255) Il volume delle importazioni dal paese interessato è stato trascurabile nel periodo in esame. (256) Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha aumentato la produzione e i volumi di vendita, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzo, l’occupazione e la produttività. Ha inoltre mantenuto una quota di mercato elevata, pari all’85 %, in una situazione di aumento globale dei consumi. (257) In termini di indicatori finanziari, malgrado l’aumento dei costi di produzione, l’industria dell’Unione è rimasta redditizia durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la sua redditività è diminuita rispetto agli anni 2020-2021, ma si è attestata comunque al 14 %. Inoltre l’industria dell’Unione ha mantenuto un flusso di cassa positivo durante l’intero periodo in esame, ha più che raddoppiato gli investimenti nel medesimo periodo e ha ottenuto un buon utile sugli stessi. (258) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (259) Al considerando 258, la Commissione ha espresso la conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure. (260) A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva della Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’incidenza del potenziale volume di importazioni e dei prezzi all’importazione sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.1. Capacità inutilizzata in Cina (261) Come già spiegato al considerando 207, i produttori cinesi di stoffe a maglia aperta mantengono ancora un’elevata capacità inutilizzata di potenziali esportazioni verso l’Unione in caso di scadenza delle misure e di apertura del mercato dell’Unione a tali esportazioni. 5.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (262) Per i produttori esportatori cinesi i prezzi sul mercato dell’Unione sono relativamente elevati, il che rende il mercato dell’Unione attraente. I prezzi cif cinesi sui loro principali mercati di esportazione nel periodo dell’inchiesta di riesame (Turchia, India e Russia) si attestavano su livelli dal 3 % al 21 % inferiori rispetto al prezzo medio dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (263) Inoltre il mercato dell’Unione è attraente anche in termini di dimensioni e, secondo le previsioni, crescerà ulteriormente con lo sviluppo di sistemi compositi di isolamento termico esterno che rappresentano un mercato a valle in crescita per le stoffe a maglia aperta. 5.3. Incidenza del volume e dei prezzi potenziali delle importazioni sull’industria dell’Unione (264) La Commissione ha analizzato altresì il probabile livello dei prezzi ai quali i produttori esportatori cinesi esporterebbero nel mercato dell’Unione. (265) Il confronto dei prezzi all’esportazione cinesi a livello cif, adeguati aggiungendo il dazio doganale convenzionale e i costi successivi all’importazione, con i prezzi di vendita franco fabbrica dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha determinato un margine di undercutting del 5 % per il periodo dell’inchiesta di riesame. (266) Inoltre, prima del periodo dell’inchiesta di riesame, durante l’intero periodo in esame, il divario tra i prezzi cif cinesi e i prezzi dell’industria dell’Unione era persino maggiore. La situazione nel periodo dell’inchiesta di riesame è stata eccezionale: gli aumenti di prezzo cif e franco di tutte le spese allo sbarco rispecchiano principalmente l’aumento dei costi di trasporto; a livello fob i prezzi all’esportazione cinesi sono rimasti stabili. I prezzi dei container per le rotte marittime dalla Cina verso l’Unione sono aumentati in modo significativo dal secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022 a seguito delle misure adottate dal governo in risposta alla pandemia di COVID-19. Durante l’ultima metà del 2022 (subito dopo il periodo dell’inchiesta di riesame) i costi di spedizione sono diminuiti tornando ai livelli del 2019 e il prezzo all’esportazione cinese franco di tutte le spese allo sbarco è tornato ancor più nettamente inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione. (267) Gli aumenti di prezzo durante il periodo dell’inchiesta di riesame non sono stati pertanto il risultato di alcun cambiamento strutturale della politica aggressiva di fissazione dei prezzi e delle pratiche commerciali sleali dei produttori cinesi: i prezzi cinesi delle stoffe a maglia aperta continuano nel complesso a essere inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. (268) Il calcolo dell’undercutting dei prezzi di cui sopra si basa su bassi quantitativi importati. Tuttavia la conclusione relativa al basso livello dei prezzi all’esportazione cinesi è confermata dalle risultanze sulle esportazioni cinesi verso i loro principali mercati in paesi terzi. Come indicato al considerando 262, i prezzi delle esportazioni cinesi verso tali mercati sono inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione. Questi ultimi calcoli si basano su volumi pari al 23 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. (269) In caso di scadenza delle misure, l’impatto dell’aumento dei volumi delle esportazioni cinesi a basso prezzo verso l’Unione comporterà certamente la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione o, qualora quest’ultima cercasse di competere a livello dei prezzi per evitarla, il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. 5.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio (270) La notevole capacità rilevata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il livello dei prezzi cinesi nell’Unione e nei mercati terzi indicano che, in assenza di misure, volumi significativi di esportazioni cinesi sarebbero diretti verso il mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. (271) Ne conseguirebbe che quest’ultima perderebbe rapidamente quote di mercato e sarebbe costretta a diminuire in modo significativo i suoi prezzi di vendita, a scapito della sua redditività e sostenibilità economica. (272) Tenuto conto dell’attuale contesto economico internazionale ed europeo (crisi energetica, guerra, aumento dei costi ecc.), il mercato dell’Unione non può quindi assorbire volumi aggiuntivi di importazioni di stoffe a maglia aperta oggetto di dumping e a basso prezzo dalla Cina. L’abrogazione delle misure consentirebbe alle importazioni cinesi di stoffe a maglia aperta di danneggiare nuovamente i produttori dell’Unione, facendoli fallire rapidamente. (273) Su questa base la Commissione ha concluso che consentire la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli e, di conseguenza, il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (274) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. (275) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. (276) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all’interesse dell’Unione. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (277) Come concluso al considerando 258, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Come concluso al considerando 273, l’industria dell’Unione tuttavia non potrebbe far fronte alla revoca delle misure, che con tutta probabilità comporterebbe l’ingresso nel mercato dell’Unione di una quantità significativa di importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’abrogazione delle misure quindi metterebbe a rischio la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell’industria. Il mantenimento delle misure è pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori (278) Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell’apertura del riesame. (279) Nessun importatore del prodotto in esame ( 94 ) o utilizzatore dell’Unione ha collaborato al riesame in previsione della scadenza né ha presentato dati od osservazioni. Pertanto non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un’incidenza negativa sugli importatori e sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione, né l’inchiesta della Commissione ha stabilito il contrario. (280) Non vi erano quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure. (281) Pertanto non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un’incidenza negativa sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure, né l’inchiesta della Commissione ha stabilito il contrario. 6.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (282) L’Unione è un mercato importante e attraente per le stoffe a maglia aperta. La politica ambientale dell’Unione aumenta la domanda di stoffe a maglia aperta nei sistemi di isolamento esterno. La capacità produttiva dell’Unione è pari a un miliardo di metri quadrati, con una produzione attuale superiore a 900 milioni di metri quadrati e una domanda di 957 milioni di metri quadrati. Ciò significa che i produttori dell’Unione possono rifornire quasi interamente il mercato interno, soprattutto perché persiste il potenziale di crescita della loro capacità. (283) Si registra inoltre una crescente concorrenza interna all’interno del mercato dell’Unione. Dopo l’istituzione delle misure antidumping, il numero dei produttori dell’Unione di stoffe a maglia aperta è aumentato da sei a quattordici società. (284) L’industria delle stoffe a maglia aperta dell’Unione svolge un ruolo significativo nello sviluppo di nuove applicazioni e nel miglioramento delle tecnologie che potenziano le prestazioni dei materiali isolanti, e il mantenimento di un settore sano delle stoffe a maglia aperta dell’Unione è chiaramente di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE. (285) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di stoffe a maglia aperta originarie della Cina. 7. MISURE ANTIDUMPING (286) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di talune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, estese alle importazioni di talune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta modificate originarie o provenienti dalla RPC. (287) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (288) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (289) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (290) Le aliquote individuali del dazio antidumping delle singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (291) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del nome del soggetto. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 95 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (292) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione. (293) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (294) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 96 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (295) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m 2 , ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 e 7019699019) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd 62,9 B006 Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd 48,4 B007 Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd 60,7 B122 Società elencate nell’allegato 57,7 B008 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 62,9 B999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso a: — importazioni delle medesime stoffe a maglia aperta spedite dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi (codici TARIC 7019630014, 7019630015, 7019640015, 7019650014, 7019650015, 7019660014, 7019660015, 7019699014, 7019640014 e 7019699015), — fatta eccezione per quelle prodotte da: — Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942); — Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051); — SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205); e — Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861); — importazioni delle stesse stoffe a maglia aperta spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Malaysia (codici TARIC 7019630011, 7019640011, 7019650011, 7019660011 e 7019699011); — importazioni delle stesse stoffe a maglia aperta spedite da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originare di tali paesi (codici TARIC 7019630012, 7019630013, 7019640012, 7019640013, 7019650012, 7019650013, 7019660012, 7019660013, 7019699012 e 7019699013). 5.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 6.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: 1) non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1 o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell’inchiesta iniziale), 2) non è collegato agli esportatori o ai produttori della Repubblica popolare cinese nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping dal presente regolamento; e 3) ha effettivamente eseguito esportazioni nell’Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione può modificare l’allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette quindi a un dazio medio ponderato pari al 57,7 %. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1 . ( 3 ) GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1 . ( 4 ) GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1 . ( 5 ) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20 . ( 6 ) GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13 . ( 7 ) GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1 . ( 8 ) GU L 236 del 7.11.2017, pag. 4 . ( 9 ) GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5 . ( 10 ) GU C 63 del 7.2.2022, pag. 1 . ( 11 ) GU C 421 del 4.11.2022, pag. 54 . ( 12 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633 ( 13 ) https://connect.ihsmarkit.com/gta/standard-reports ( 14 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017). ( 15 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 6 e 7. ( 16 ) Relazione — capitolo 2, pag. 10. ( 17 ) Disponibile all’indirizzo: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml (consultato il 3 settembre 2023). ( 18 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 20 e 21. ( 19 ) Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74. ( 20 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 120 e 121. ( 21 ) Relazione, capitolo 6, pagg. da 122 a 135. ( 22 ) Relazione — capitolo 7, pagg. 167 e 168. ( 23 ) Relazione, capitolo 8, pag. 169 e 170, 200 e 201. ( 24 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108 e 109. ( 25 ) Cfr. https://www.qixin.com/company/47d67dfa-24e2-4bfb-b568-4705b6e86623. ( 26 ) Cfr. https://mp.weixin.qq.com/s/TlNbOe1gpJPE9K8Svk1puQ. ( 27 ) Cfr. http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html. ( 28 ) Cfr. https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000100020005/index.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 29 ) Cfr. l’articolo pubblicato sul sito della CNBM nel 2020, disponibile all’indirizzo: http://old.tengzhou.gov.cn/xwzx/jrtz/202011/t20201130_4049343.htm (consultato il 3 settembre 2023). ( 30 ) Cfr. https://www.jiemian.com/article/3659075.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 31 ) Cfr. https://news.fromgeek.com/people/55-45425.html; https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202204291562370883_1.pdf?1651327796000.pdf; e https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202204291562370883_1.pdf?1651327796000.pdf (consultati il 3 settembre 2023). ( 32 ) Cfr. https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E4%B9%9D%E9%BC%8E%E6%96%B0%E6%9D%90%E6%96%99%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/9909303 (consultato il 3 settembre 2023). ( 33 ) Le imprese ad alta tecnologia sono imprese operanti nei «settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato»: continuano a svolgere attività di ricerca, sviluppo e trasformazione dei risultati tecnologici che costituiscono i principali diritti di proprietà intellettuale indipendenti dell’impresa, e svolgono attività commerciali su tale base come imprese residenti registrate in Cina (ad esclusione delle regioni di Hong Kong, Macao e Taiwan). Cfr. http://www.cdht.gov.cn/cdht/c139592/2022-11/28/content_bd4f763a6fb44b09abaab927f317f7a3.shtml (consultato il 3 settembre 2023). ( 34 ) Relazione — capitolo 5, pagg. 100 e 1. ( 35 ) Relazione — capitolo 2, pag. 26. ( 36 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J., Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster ; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 37 ) Relazione — capitolo 2, pagg. 31 e 32. ( 38 ) Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 3 settembre 2023). ( 39 ) Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 3 settembre 2023). ( 40 ) Financial Times (2020) Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise , disponibile all’indirizzo https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 3 settembre 2023). ( 41 ) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3. ( 42 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83. ( 43 ) Disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_a01b7532a39a41e891d2540da6981d72.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 44 ) Ottimizzare la struttura regionale, rafforzare la cooperazione internazionale, promuovere la trasformazione digitale, eliminare la capacità produttiva obsoleta e realizzare fusioni e riorganizzazioni conformemente alle leggi e ai regolamenti, coltivare imprese leader, promuovere l’integrazione e lo sviluppo delle grandi e piccole imprese e consolidare e rafforzare la competitività industriale. ( 45 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm (consultato il 7 settembre 2023) ( 46 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultato il 7 settembre 2023) ( 47 ) Cfr. https://www.gov.cn/xinwen/2017-05/04/5190836/files/3ebd21600fa94ce3947d30f7ba9f47ab.pdf (consultato il 7 settembre 2023). ( 48 ) Cfr. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 49 ) Cfr. pag. 19 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consultato il 3 settembre 2023). ( 50 ) Cfr. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_6ff2a1f968264ee7bc89888fd480a43b.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 51 ) Cfr. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_5ed0072a1d7f400fa18ea61ce5197775.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 52 ) Cfr. https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211129/1190544.shtml (consultato il 3 settembre 2023). ( 53 ) Cfr. https://jxj.jiaxing.gov.cn/art/2021/12/29/art_1229399353_4851032.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 54 ) Cfr. http://www.zgys.gov.cn/ysgxj/c121089/202305/6e02e9c8622b4ea180c0b174349868c8.shtml (consultato il 7 settembre 2023). ( 55 ) Cfr. http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/zcwjk/szfbm_14999/ghwb_15010/202208/t20220812_2244723.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 56 ) Cfr. http://www.lvliang.gov.cn/llxxgk/zfxxgk/xxgkml/sswghzxccx/sjghjjd/wj/202209/t20220919_1693321.html (consultato il 7 settembre 2023). ( 57 ) Relazione — capitolo 6, pagg. da 138 a 149. ( 58 ) Relazione — capitolo 9, pag. 216. ( 59 ) Relazione — capitolo 9, pagg. 213 e 215. ( 60 ) Relazione — capitolo 9, pagg. 209 e 211. ( 61 ) Relazione — capitolo 13, pagg. 332 e 337. ( 62 ) Relazione — capitolo 13, pag. 336. ( 63 ) Relazione — capitolo 13, pagg. 337 e 341. ( 64 ) Relazione — capitolo 6, pagg. 114 e 117. ( 65 ) Relazione — capitolo 6, pag. 119. ( 66 ) Relazione — capitolo 6, pag. 120. ( 67 ) Relazione, capitolo 6, pag. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135. ( 68 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022), disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 3 settembre 2023). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito del discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza». ( 69 ) Cfr. CBIRC, Notice on the Commercial banks performance evaluation method , pubblicata il 15 dicembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 3 settembre 2023). ( 70 ) China High-Tech Export Products Catalogue disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/jrzg/2006-03/24/content_235746.htm. ( 71 ) Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI) Resolving Chinàs Corporate Debt Problem di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 72 ) Relazione, capitolo 6, pag. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135. ( 73 ) Cfr. OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019 , pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29. Disponibile all’indirizzo: OECD Economic Surveys: China 2019 | OECD Economic Surveys: China | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org) ( 74 ) Cfr. https://m.jiemian.com/article/4179811.html (consultato il 3 settembre 2023). ( 75 ) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 76 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 77 ) https://www.masterplast.rs/ (consultato il 16 ottobre 2023). ( 78 ) http://www.fgm.constructor.md/ (consultato il 16 ottobre 2023). ( 79 ) http://www.techtex.mk/index-eng.php (consultato il 16 ottobre 2023). ( 80 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm ( 81 ) Tariffe di distribuzione dell’energia elettrica per la Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, secondo quanto riferito dalla commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra, https://new.merc.gov.in/electric/distribution/. ( 82 ) Prezzi del gas naturale comunicati dalla Divisione analisi e pianificazione in materia di petrolio del ministero per il Petrolio e il gas naturale, governo dell’India, https://ppac.gov.in/natural-gas/gas-price. ( 83 ) Statistiche sul lavoro in India (2018-2019), labourbureaunew.gov.in/UserContent/ILS_2018_2019.pdf e serie dell’indice retributivo (2016 = 100) (2016-2020) labourbureaunew.gov.in/UserContent/ Report_On_37_Industries(Wage_Rate_Index Base_2016=100).pdf. ( 84 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 85 ) Statistiche sul lavoro in India (2018-2019), ILS_2018_2019.pdf (labourbureau.gov.in) e serie dell’indice retributivo (2016 = 100) (2016-2020) Wage Rate Index Series (base:. 2016= 100) (labour.gov.in). ( 86 ) Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra (MERC), https://new.merc.gov.in/. ( 87 ) Tariffe di distribuzione dell’energia elettrica per la Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, secondo quanto riferito dalla commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Maharashtra, https://new.merc.gov.in/electric/distribution/. ( 88 ) 1 MMBtu = 1 milione di unità termiche britanniche = 293,07 kWh. ( 89 ) Prezzi del gas naturale comunicati dalla Divisione analisi e pianificazione in materia di petrolio del ministero per il Petrolio e il gas naturale, governo dell’India, https://ppac.gov.in/natural-gas/gas-price. ( 90 ) https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies ( 91 ) Disponibile all’indirizzo: https://sherlock.trade.ec.europa.eu/sherlock/viewDoc.do?activityId=101&docId=104537. Rif: t22.006603 ( 92 ) Si tratta di un aumento rispetto alle risultanze dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, quando era stato confermato che i produttori cinesi di stoffe a maglia aperta disponevano di capacità libere corrispondenti a circa 406 milioni di metri quadri. ( 93 ) Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci [articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ) e articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 )]. ( 94 ) Alla Commissione è pervenuta una risposta al questionario da un importatore di stoffe a maglia aperta dall’India (dati di base relativi alle importazioni). La società non ha inviato ulteriori osservazioni o comunicazioni. ( 95 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 96 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione: Nome Codice addizionale TARIC Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd B008 Lanxi Jialu Fiberglass NET Industry Co., Ltd B008 Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd B008 Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd B008 Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd B008 Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd B008 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd B008 Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd B008 Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd B008 Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd B008 Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd B008 Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd B008 Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. B008 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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