Regolamento (UE) 2025/370 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri
Regolamento (UE) 2025/370 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri
EN: Commission Regulation (EU) 2025/370 of 18 February 2025 establishing a fisheries closure for yellowtail flounder in NAFO Divisions 3LNO for vessels flying the flag of or registered in a Member State of the European Union fishing under the quota allocated to others
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/370
21.2.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/370 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2025
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «Altri»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio
(
2
)
fissa i contingenti per il 2025.
(2)
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO da parte di pescherecci battenti bandiera di una parte contraente dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), o immatricolati presso tale parte contraente, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» hanno determinato l’esaurimento di tale contingente per il 2025.
(3)
Tenuto conto del fatto che pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione stanno praticando la pesca dello stock in questione, è necessario vietare determinate attività di pesca di tale stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato ad «Altri» per il 2025 applicabile alle parti contraenti della NAFO, tra cui l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (
GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj
).
ALLEGATO
N.
1/TQ202
Stato membro
Tutti gli Stati membri dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «
Altri
»
Stock
YEL/N3LNO.
Specie
Limanda a coda gialla
Zona
Divisioni NAFO 3LNO
Data di chiusura
8 gennaio 2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/370/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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