Regolamento di esecuzione (UE) 2025/376 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/376 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
EN: Council Implementing Regulation (EU) 2025/376 of 24 February 2025 implementing Regulation (EU) 2023/2147 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/376
25.2.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/376 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2025
che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
(
1
)
, in particolare l’articolo 13,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/2147.
(2)
L’8 novembre 2024 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) ha aggiunto due persone all’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.
(3)
Le voci relative alle due persone inserite in elenco dal comitato dell’UNSC istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel novembre 2024 dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
Regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (
GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj
).
ALLEGATO
All’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, nella sezione «A. Persone fisiche», sono soppresse le due voci seguenti:
4.
Abdulrahman JUMA BARAKALLAH;
10.
Osman Mohamed HAMID.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/376/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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