Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0379/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione del 5 marzo 2020 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

Pubblicato: 05/03/2020 In vigore dal: 05/03/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione del 5 marzo 2020 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/379 of 5 March 2020 imposing a provisional countervailing duty on imports of continuous filament glass fibre products originating in Egypt

Testo normativo

6.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 69/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/379 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2020 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 7 giugno 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione europea («l’Unione») di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («GFR») originari dell’Egitto (o «il paese interessato») a norma dell’articolo 10 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («l’avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori rappresentanti il 71 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell’Unione. (3) Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell’Egitto di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell’Egitto ha rifiutato l’offerta di procedere alle consultazioni, che non hanno avuto luogo, ma ha presentato due serie di osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta, una precedente la pubblicazione dell’avviso di apertura e una successiva. (4) Il 3 maggio 2019 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta relativa alle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e del Bahrein ( 3 ) . Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha informato tutte le parti interessate che l’inchiesta sarebbe proseguita senza l’istituzione di dazi antidumping provvisori. (5) Prima dell’apertura dell’inchiesta, il governo dell’Egitto ha dichiarato che la denuncia non conteneva elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni o di un pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di una procedura. Le osservazioni relative alle sovvenzioni sono state trattate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova che è stata inserita nel fascicolo pubblico, mentre le osservazioni relative al pregiudizio sono trattate di seguito. (6) A seguito dell’apertura, la Commissione ha ricevuto dal governo dell’Egitto ulteriori osservazioni sulle sovvenzioni nonché una comunicazione relativa alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall’Egitto indicate nella denuncia. (7) Il governo dell’Egitto ha innanzitutto analizzato i dati contenuti nella denuncia che illustravano i prezzi sul mercato dell’Unione nel 2017 e nel 2018 e ha osservato che i prezzi di vendita dell’Unione non erano scesi e che i prezzi all’importazione dall’Egitto erano diminuiti solo del 2 %. (8) Questa analisi dei prezzi tuttavia raffrontava solo due anni del periodo in esame, non tenendo quindi conto dell’intera serie di dati contenuti nella denuncia, da cui emerge l’andamento completo dei prezzi all’importazione e dei prezzi di vendita dell’Unione, andamento caratterizzato da prezzi all’importazione in calo e prezzi di vendita dell’Unione stagnanti. (9) La Commissione ha preso altresì atto dei dati indicati nei considerando da 84 a 91 sull’andamento dei prezzi e le sue conclusioni sono basate sull’intera serie di dati. (10) Il governo dell’Egitto ha analizzato gli indicatori economici riportati nella denuncia e ha concluso che non indicavano l’esistenza di un pregiudizio notevole. Ciò non coincide con l’analisi effettuata dalla Commissione sui dati forniti nella denuncia, la quale dimostra chiaramente l’esistenza del pregiudizio in virtù del brusco calo dei profitti registrato dal 2016 al 2018. (11) L’analisi della Commissione degli indicatori, sia macroeconomici che microeconomici, è esposta in dettaglio nell’intera sezione 4.4. (12) Il governo dell’Egitto ha quindi affermato che, qualora la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di un pregiudizio notevole, questo sia dovuto ad altre cause. Secondo la sua interpretazione, il pregiudizio sarebbe causato dall’assenza di sviluppo tecnologico, dalla capacità produttiva insufficiente, da una contrazione della domanda, dall’aumento dei costi e delle importazioni da altri paesi. (13) La denuncia prende già in considerazione i suddetti fattori e fornisce elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione ha investito nelle proprie strutture e che non sussiste un nesso di causalità tra le importazioni da altri paesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (14) Tutti questi fattori sono stati oggetto di indagine e le risultanze provvisorie della Commissione sono esposte nella sezione 5. (15) La Commissione ha altresì ricevuto da un gruppo di utilizzatori di GFR nell’Unione una comunicazione in merito alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall’Egitto. (16) Il gruppo di utilizzatori, che desiderava rimanere anonimo, ha formulato osservazioni riguardanti l’assenza di pregiudizio nel 2015, il volume delle importazioni dall’Egitto, il fatto che il volume delle importazioni non sarebbe probabilmente ulteriormente aumentato, e gli indicatori economici riportati nella denuncia. (17) Tutti questi fattori sono stati oggetto di indagine e le risultanze provvisorie della Commissione sono esposte nella sezione 4. La Commissione ha confermato che, in fase di apertura, la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni arrecanti pregiudizio. (18) Il governo dell’Egitto e Jushi Egypt hanno altresì affermato che la remissione dei dazi all’importazione sulle materie prime non rappresenta una sovvenzione nella misura in cui tali prodotti importati sono riesportati in quanto tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle. (19) La Commissione ha riconosciuto che, in particolare quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e di cui agli allegati I, II e III, solo la remissione in eccesso dei dazi all’importazione sulle materie prime rappresenta una sovvenzione compensabile, e ha dedicato particolare attenzione a tale aspetto durante l’inchiesta. (20) La Commissione ha rilevato altresì che l’osservazione del governo dell’Egitto non riguardava le esenzioni dai dazi all’importazione relative alle attrezzature di produzione. 1.2. Modifica dell’avviso di apertura (21) Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso che modifica l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 4 ) . (22) Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova delle pratiche di sovvenzione pertinenti che non erano state pienamente incluse nell’avviso di apertura del 7 giugno 2019. (23) In particolare, la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova di prestiti governativi agevolati che entità di proprietà dello Stato cinese, o controllate dallo stesso, hanno concesso direttamente a Jushi Egypt e indirettamente tramite la società madre di Jushi Egypt nella Repubblica popolare cinese. (24) Per quanto riguarda tali prestiti, la Commissione ha individuato elementi di prova del fatto che essi integrano un contributo finanziario attribuibile al governo dell’Egitto e conferiscono un vantaggio al produttore esportatore del prodotto in esame. (25) Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha individuato nella cooperazione tra l’Egitto e la Repubblica popolare cinese anche altri elementi che possono essere pertinenti per l’esame di altre pratiche di sovvenzione già indicate nell’avviso di apertura, come la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. (26) A norma dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto deciso di includere tali sovvenzioni nell’ambito della presente inchiesta e modificare di conseguenza l’avviso del 7 giugno 2019. A tal riguardo è stata aggiunta una nota al fascicolo e il governo dell’Egitto è stato invitato a procedere a consultazioni in merito a tali ulteriori sovvenzioni. 1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (27) L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). Se del caso, la Commissione ha anche esaminato i dati relativi al periodo successivo all’inchiesta. 1.4. Registrazione (28) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 del 13 febbraio 2020 («il regolamento relativo alla registrazione») ( 5 ) , la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame per le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis , del regolamento di base. 1.5. Parti interessate (29) Nell’avviso di apertura, le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e il governo dell’Egitto, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare. (30) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. (31) Le parti interessate che avevano già collaborato all’inchiesta antidumping distinta sono state invitate a dichiarare che stavano collaborando in entrambe le inchieste e sono state quindi considerate parti interessate in entrambe. Detto questo, la Commissione ha considerato l’inchiesta antidumping e l’inchiesta antisovvenzioni come due procedure distinte e ha chiesto alle parti interessate di indicare chiaramente nelle loro comunicazioni se facessero riferimento all’inchiesta antidumping, all’inchiesta antisovvenzioni oppure a entrambe. 1.6. Campionamento (32) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell’articolo 27 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (33) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione originariamente selezionato era lo stesso dell’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto originario dell’Egitto e del Bahrein. (34) Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione. 1.6.2. Campionamento degli importatori (35) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (36) Dato che solo due importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento, il campionamento non è stato applicato. (37) I due importatori indipendenti sono stati anche selezionati per l’ispezione nell’inchiesta antidumping distinta. 1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori dell’Egitto (38) La Commissione non ha fatto ricorso al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori in Egitto, in quanto Jushi Group è l’unico produttore esportatore del prodotto in esame in Egitto. 1.6.4. Risposte al questionario e visite di verifica (39) La Commissione ha inviato questionari al governo dell’Egitto, al produttore esportatore, ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e a due importatori indipendenti. Agli utilizzatori è stato fornito un questionario da compilare, qualora lo desiderassero, invece di presentare una comunicazione. (40) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dal governo dell’Egitto, dal produttore esportatore, da tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione e da entrambi gli importatori indipendenti. Sono pervenuti anche due questionari compilati dagli utilizzatori. (41) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l’esistenza di sovvenzioni, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Presso le sedi del governo dell’Egitto, dell’Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez e dell’Autorità generale per gli investimenti e le zone franche si sono svolte visite di verifica, cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri pertinenti. (42) La metodologia e la correttezza dei dati raccolti dai denuncianti ai fini degli indicatori macroeconomici sono state controllate mediante visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base, condotte presso le sedi dei consulenti legali dei denuncianti. (43) Visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi delle seguenti società: produttori dell’Unione e società collegate: — 3B Fibreglass, Battice, Belgio, — Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovacchia, — European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgio importatori indipendenti nell’Unione europea: — Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Regno Unito, — Helm AG, Amburgo, Germania utilizzatori indipendenti nell’Unione europea: — Polykemi, Ystad, Svezia, — Società A ( 6 ) produttore esportatore con sede in Egitto e società collegate: — Jushi Group: — Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Egitto, — Jushi France SAS, Francia, — Jushi Italia srl, Italia, — Jushi Spain SA, Spagna. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (44) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati tagliati (« chopped strands ») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (« rovings ») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (« mats ») costituiti da filamenti di fibra di vetro («il prodotto in esame»), ad eccezione dei feltri in lana di vetro. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è noto come «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR». (45) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’Egitto. (46) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039). 2.2. Prodotto simile (47) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base: a) il prodotto in esame; b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’Egitto; c) il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (48) La Commissione ha deciso, ai fini della presente inchiesta, che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 3. SOVVENZIONI 3.1. Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta (49) Sulla base delle informazioni disponibili, ivi comprese le informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione, quest’ultima ha aperto un’inchiesta sulle presunte sovvenzioni concesse dal governo dell’Egitto mediante i seguenti strumenti: — prestiti settoriali agevolati, linee di credito, altri finanziamenti, assicurazioni e garanzie; — rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette: — agevolazioni fiscali sul reddito per le imprese ubicate nella zona economica speciale; — rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni: — esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate; — esenzioni IVA ed esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate utilizzate in prodotti finiti esportati; — fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato: — fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato; — fornitura di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato. 3.2. Introduzione (50) Le presunte sovvenzioni in Egitto riguardano Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. («Jushi Egypt»), una società sita nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»). La zona si estende per una superficie di 7,34 km 2 , suddivisa in un’area iniziale di 1,34 km 2 e un’area di espansione di 6 km 2 . (51) Nel 2002 una più vasta zona di 20 km 2 in cui si situava la zona SETC, a nord ovest del Golfo di Suez, è stata ufficialmente classificata come zona economica speciale («zona SE») dal governo egiziano ( 7 ) , che ha reso così le disposizioni della legge egiziana n. 83/2002 sulle zone economiche a carattere speciale («legge 83/2002») applicabili anche alla zona SETC. (52) Nel 2014 l’Egitto ha dato avvio al «piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez». Nell’ambito di questo piano, nel 2015 la zona SE è stata ufficialmente incorporata nella più ampia zona economica del Canale di Suez («zona SC»), che comprende tutta la zona di 461 km 2 circostante il Canale di Suez ed è ora considerata «zona economica a carattere speciale» a norma della legge 83/2002 e delle sue versioni modificate ( 8 ) . In quanto zona speciale, le società site al suo interno beneficiano di trattamenti preferenziali come illustrato nei regimi di sovvenzione indicati di seguito. 3.3. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate (53) Questo regime prevede un’esenzione dall’IVA e dai dazi doganali per le importazioni di apparecchiature utilizzate nei processi di produzione delle società con sede nella zona SC. 3.3.1. Analisi (54) Le basi giuridiche di questo regime sono: a) legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»); b) decreto del presidente della Repubblica araba d’Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»); c) legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017; d) progetto di risoluzione del primo ministro n. 2310, del 2017, relativo all’emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017; e) legge sull’IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016; f) regolamenti esecutivi della legge sull’IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017. 3.3.2. Risultati dell’inchiesta (55) A norma dell’articolo 22 della legge 83/2002, modificata dalla legge 27/2015, la zona SC rientra in uno spazio doganale separato in virtù di un decreto emanato dal ministro delle Finanze. Tale spazio doganale separato è posto sotto il controllo di un comitato doganale superiore, istituito dal presidente dell’autorità di zona. (56) A norma dell’articolo 42 della legge 83/2002, le apparecchiature, gli strumenti o le attrezzature importati sono inoltre esenti da imposte e dazi, purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC. Invece, dato che la zona SC non è una zona di sola esportazione, qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è soggetto alla totalità di imposte e dazi. (57) Infine, ai sensi della pertinente normativa, le società aventi sede al di fuori della zona SC versano in anticipo l’IVA all’importazione e la compensano con l’IVA applicata alle vendite effettuate sul mercato nazionale o, eventualmente, ne ottengono il rimborso al momento dell’esportazione dei prodotti finiti. (58) Per le società con sede nella zona SC, l’IVA all’importazione non viene inizialmente addebitata, in linea con la lettera di intenti siglata su questo punto dal ministero delle Finanze e dall’autorità generale della zona SC. (59) La Commissione ha riscontrato che, dal 2017 e per l’intero periodo dell’inchiesta, l’IVA e i dazi all’importazione sulle apparecchiature importate da Jushi Egypt erano stati di fatto trattenuti. Prima del 2017, la società pagava effettivamente i dazi all’importazione e l’IVA/imposta generale sulle vendite ( 9 ) sulle apparecchiature importate, non essendo ancora entrata a far parte della zona SC. Tuttavia, in seguito all’adesione della società nel 2017 al regime fiscale e amministrativo della zona SC, Jushi Egypt beneficia del trattamento fiscale preferenziale interno alla zona, ivi comprese le esenzioni dall’IVA e dai dazi doganali. (60) Di norma, in Egitto le società che acquistano macchinari soggetti a un’aliquota IVA del 5 % dovrebbero utilizzare gli importi come credito a fronte dei pagamenti successivi ( 10 ) . Tuttavia, laddove il saldo attivo è trattenuto per più di sei periodi d’imposta (mesi) consecutivi, come avviene per le società fortemente impegnate nelle esportazioni tanto da non poter compensare l’IVA a monte come credito a fronte dei successivi pagamenti, il soggetto registrato deve presentare una richiesta scritta, indicando l’importo del saldo attivo. L’autorità fiscale egiziana dovrebbe verificare l’esattezza del saldo e procedere al rimborso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. (61) Dall’inchiesta è emerso tuttavia che nella pratica il governo dell’Egitto non rimborsa l’IVA versata in anticipo, rendendo l’imposta un costo effettivo per tali società. A conferma di ciò, da un’analisi dei crediti relativi a IVA/imposta generale sulle vendite di Jushi Egypt riportati nelle relazioni annuali 2016-2018, è emerso che gli importi dovuti dal governo dell’Egitto a Jushi Egypt risultavano ancora insoluti dopo diversi anni ( 11 ) e la società ha confermato di non aspettarsi di ricevere alcun rimborso ( 12 ) . (62) Occorre altresì considerare che poiché le apparecchiature utilizzate per la fabbricazione dei prodotti, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, saranno con ogni probabilità utilizzate per l’intera vita utile all’interno del territorio egiziano senza essere riesportate o vendute internamente, non vi è motivo per concedere un’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA sul relativo acquisto, tranne che per conferire un vantaggio alle società site nella zona SC. Ciò pertanto rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di dazi doganali e IVA non dovuti senza alcuna giustificazione, in quanto tali apparecchiature sono utilizzate per la fabbricazione locale del prodotto oggetto dell’inchiesta, su cui i produttori aventi sede all’esterno della zona SC pagano normalmente dazi doganali e IVA. (63) Dato che Jushi ha iniziato a usufruire del trattamento preferenziale nel quadro del regime giuridico della zona SC nel 2017, la società ha pertanto beneficiato di un’esenzione di fatto dall’IVA sulle importazioni dei macchinari. Tale esenzione rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate poiché, come indicato nei punti precedenti, sebbene l’IVA dovrebbe essere infine rimborsata, in pratica non sussistono elementi di prova del fatto che il governo dell’Egitto abbia rimborsato a Jushi Egypt l’IVA versata in precedenza sui macchinari. Dagli elementi di prova disponibili emerge infatti che Jushi Egypt non otteneva tali rimborsi quando si trovava al di fuori della zona speciale. (64) Le società aventi sede nella zona SC, che non sono tenute a versare l’IVA in anticipo, ottengono un’esenzione di fatto dall’IVA che consente loro di non sostenere un costo effettivo, oltre a risparmiare loro l’onere amministrativo di dover richiedere il rimborso dell’IVA oppure di compensare i crediti IVA. La stessa conclusione è ancor più valida per quanto riguarda l’esenzione dal versamento di dazi all’importazione sulle apparecchiature importate. 3.3.3. Conclusione (65) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che questo regime assicura un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell’Egitto rinuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base perché le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell’IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Tale regime conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto esse si collocano in una situazione finanziaria migliore di quella nella quale si verrebbero a trovare in sua assenza. Di fatto, in assenza del suddetto regime, le imprese avrebbero dovuto versare l’IVA e i dazi all’importazione al momento dell’importazione delle apparecchiature. (66) Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica unicamente alle società aventi sede in zone economiche di natura speciale, come la zona SC. La legislazione secondo la quale opera l’autorità concedente ne limita l’accesso alle sole imprese situate all’interno di tali zone economiche di natura speciale. 3.3.4. Calcolo dell’importo della sovvenzione (67) L’importo di tale sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario e di cui si è constatata l’esistenza durante il periodo dell’inchiesta. Il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come: a) l’importo dei dazi doganali non applicati alle apparecchiature importate acquistate a partire dal 2017. Per garantire che l’importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell’inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull’arco della vita utile dell’apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali, ad eccezione di una categoria di attività per cui il periodo di ammortamento è stato adattato al fine di riflettere l’effettiva vita utile, come verificato dai servizi della Commissione; b) per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un’esenzione di fatto dall’IVA, il vantaggio è stato calcolato considerando l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell’inchiesta sugli acquisti di apparecchiature importate (durante il PI). (68) L’importo della sovvenzione determinato in via provvisoria per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta per il produttore esportatore è stato pari allo 0,78 %. 3.4. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per i materiali importati (69) A norma della legge 83/2002, i soggetti che operano in una zona economica speciale sono autorizzati a importare materiali in esenzione da dazi doganali, imposte sulle vendite o imposte o dazi di diversa natura altrimenti dovuti, nella misura in cui tali materiali importati sono riesportati come tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle che viene poi esportato. 3.4.1. Base giuridica (70) Le basi giuridiche di questo regime sono: — legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»); — decreto del primo ministro n. 1625 del 2002, recante pubblicazione del regolamento di attuazione della legge sulle zone economiche di natura speciale; — decreto del presidente della Repubblica araba d’Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»); — legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017; — progetto di risoluzione del primo ministro n. 2310, del 2017, relativo all’emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017; — legge sull’IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016; — regolamenti esecutivi della legge sull’IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017. 3.4.2. Risultati dell’inchiesta (71) Come indicato al considerando 46, la zona SC fa parte di uno spazio doganale separato. A norma dell’articolo 42 della legge 83/2002, le materie prime, le forniture, le parti di ricambio e qualsiasi altro materiale o componente importati dall’estero sono esenti da imposte e dazi purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC. Qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è invece soggetto alla totalità di imposte e dazi. (72) Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che, coerentemente con le disposizioni del citato articolo della legge 83/2002, Jushi Egypt aveva beneficiato di esenzioni dall’IVA e dai dazi sulle importazioni in relazione alle importazioni di fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti finiti esportati (e in particolare del prodotto in esame). (73) Per quanto riguarda l’esenzione dai dazi sulle importazioni, tale situazione sembrerebbe corrispondere a un regime di restituzione del dazio, come descritto nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi della lettera i) dell’allegato I, i sistemi di restituzioni del dazio su sostituzioni possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. (74) Al fine di determinare se esistesse tale remissione in eccesso, a norma dell’allegato III, punto II, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive al governo dell’Egitto sul regime di restituzione del dazio in generale e, più specificamente, sull’esistenza e sull’applicazione efficace delle relative procedure di monitoraggio e di verifica. (75) In base alle informazioni inizialmente ricevute, sembrava che il governo dell’Egitto avesse attuato un quadro legislativo per monitorare il sistema di restituzione del dazio, incluso ove possibile il rimborso dei dazi all’importazione versati. Tuttavia, durante le visite di verifica presso Jushi Egypt, è risultato che tale quadro non era stato applicato efficacemente nella pratica. (76) Durante il periodo dell’inchiesta, Jushi Egypt non ha versato alcun dazio all’importazione (o pagato l’IVA) sui propri acquisti di materiali, indipendentemente dal fatto che essi fossero utilizzati per prodotti finiti destinati alla vendita interna o all’esportazione. Di norma è necessario effettuare un deposito su un conto bloccato delle autorità doganali, dal quale i dazi possono essere riscossi periodicamente. Tuttavia, durante il periodo dell’inchiesta, non è stato effettuato alcun deposito e le autorità non hanno riscosso alcun importo. (77) In seguito al periodo dell’inchiesta, Jushi Egypt ha effettuato un modesto versamento alle autorità egiziane, presumibilmente destinato a coprire la remissione in eccesso per le vendite sul mercato interno. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che il versamento fosse stato effettivamente effettuato per la remissione in eccesso delle vendite sul mercato interno, oppure che fosse collegato alle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta. Vi erano tuttavia anche elementi di prova del fatto che a Jushi Egypt erano stati rimborsati i dazi all’importazione versati in precedenza, prima di ottenere l’esenzione da tali dazi. (78) Dopo ulteriori consultazioni con il governo dell’Egitto, sono state ottenute informazioni supplementari dalle quali è emerso che il quadro di monitoraggio e verifica per la riscossione dei dazi doganali nella zona SC era in realtà ancora in fase di elaborazione durante il periodo dell’inchiesta. Ad esempio, il comitato per l’adeguamento dei saldi relativi ai dazi all’importazione è stato istituito soltanto nel 2019 in conformità del decreto n. 158 del responsabile dell’autorità doganale, la costituzione di un comitato di ispezione doganale era ancora in corso nel 2019 e le procedure di esecuzione non erano ancora state pubblicate. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che non esisteva un sistema di restituzione del dazio efficace e adeguato. (79) Come indicato al considerando 50, nella zona SC l’IVA sulle merci importate viene inoltre trattenuta anziché essere versata in anticipo, e le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente. (80) Dall’inchiesta è emerso altresì che per determinati fattori produttivi utilizzati da Jushi Egypt nel processo produttivo, provenienti da fornitori con sede in Egitto, è stata addebitata una regolare aliquota IVA a prescindere dal fatto che la società fosse sita nella zona speciale in cui l’IVA non era normalmente dovuta. Tali operazioni hanno generato un credito IVA per Jushi Egypt. Alle vendite di fattori produttivi tra società site all’interno della zona speciale non è stata invece applicata l’IVA nazionale, a prescindere dal fatto che i prodotti realizzati con tali fattori produttivi fossero esportati o venduti sul mercato interno. Jushi Egypt non è stata in grado di dimostrare quali fattori produttivi (ottenuti a livello nazionale oppure importati) erano stati utilizzati o consumati per la fabbricazione dei prodotti esportati oppure venduti sul mercato interno. (81) Tutti questi elementi dimostrano che questa zona speciale non è una classica zona di trasformazione per l’esportazione e che si distingue da altre zone franche speciali presenti all’interno dell’Egitto, trattandosi infatti di una tipologia ibrida e unica di zona speciale con diverse peculiarità specifiche che la contraddistinguono dalle altre zone. La normativa vigente non sembra essere concretamente applicata all’interno della zona, pertanto la Commissione ha basato le proprie risultanze provvisorie su quanto appreso circa le modalità di svolgimento pratico delle operazioni nella zona. (82) È inoltre importante osservare che l’assenza di autorità amministrative incaricate di gestire, monitorare e attuare il sistema fiscale e gli obblighi fiscali relativi al sistema fiscale speciale applicabile nella zona la rendono un luogo unico, in cui le società site al suo interno sono assolutamente libere di rispettare o eludere le norme fiscali senza alcuna conseguenza di sorta. Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari di tale zona, e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha deciso in via provvisoria di considerare le esenzioni dall’IVA sui fattori produttivi importati come un’esenzione di fatto dal versamento dell’IVA, a prescindere dal fatto che tali fattori produttivi siano successivamente incorporati all’interno di prodotti finiti esportati oppure venduti sul mercato nazionale. 3.4.3. Conclusione (83) La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che il sistema di monitoraggio del regime di restituzione del dazio del governo dell’Egitto non è stato applicato efficacemente e non poteva essere qualificato come tale per tutte le motivazioni esposte nella sezione soprastante e sintetizzate al considerando 73. Di fatto, come esposto al considerando 68 e al considerando 70, dall’inchiesta è emerso che il governo dell’Egitto non ha neppure incaricato un’autorità della gestione e dell’applicazione di eventuali obblighi fiscali per le entità site nella zona, ivi compresi i dazi doganali e l’IVA dovuti sui materiali importati. (84) La Commissione ha altresì stabilito che il presunto regime di restituzione del dazio per i fattori utilizzati per i prodotti finiti esportati ha determinato una rinuncia a entrate che costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto comporta la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. Il governo dell’Egitto non ha provveduto a un ulteriore esame delle operazioni in oggetto. (85) Le remissioni in eccesso sono altresì specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non sono generalmente applicabili in Egitto e si applicano unicamente alle società aventi sede nella zona SC. (86) L’esenzione di fatto dall’IVA sui materiali importati rappresenta inoltre un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell’Egitto rinuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell’IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Essa conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la normativa limita l’esenzione dall’IVA solo alle imprese aventi sede nella zona SC. 3.4.4. Calcolo dell’importo della sovvenzione (87) L’importo di tale sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario e di cui si è constatata l’esistenza durante il periodo dell’inchiesta. (88) Per quanto riguarda i dazi all’importazione, il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come la differenza tra l’importo dei dazi all’importazione dovuti durante il periodo dell’inchiesta e l’importo effettivo dei dazi all’importazione versati durante tale periodo. (89) Al fine di determinare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, la Commissione ha ritenuto che il coefficiente medio di consumo per tutti i tipi di prodotti finiti sia lo stesso poiché appartengono tutti alla stessa categoria generale di prodotti. La Commissione ha definito il coefficiente di consumo sulla base della documentazione contabile del produttore esportatore. Ha quindi determinato in primo luogo il quantitativo di materiali importati durante il periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, ha calcolato il rapporto tra le vendite sul mercato nazionale e le vendite totali di Jushi Egypt. In terzo luogo, la Commissione ha applicato tale rapporto al volume complessivo dei materiali importati e ha determinato il quantitativo di materiali importati per il quale sarebbero stati esigibili i dazi all’importazione. (90) Infine, per stabilire l’importo del vantaggio, la Commissione ha calcolato l’importo dei dazi all’importazione dovuti per i quantitativi di materiali utilizzati per la produzione di beni venduti sul mercato interno. (91) Per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un’esenzione di fatto dall’IVA, il vantaggio è stato calcolato considerando l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell’inchiesta sugli acquisti di fattori produttivi importati. (92) L’importo della sovvenzione determinato in via provvisoria per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta per i produttori esportatori è stato pari al 7,42 %. 3.5. Imposta sul reddito (93) Le basi giuridiche di questo regime sono: — la legge relativa all’imposta sul reddito, attuata dalla legge n. 91 del 2005; e — il decreto del ministero degli Investimenti n. 16 del 2017, che inserisce un addendum (a) dal titolo «Gli effetti delle modifiche ai tassi di cambio delle valute» al principio contabile egiziano n. 13. 3.5.1. Analisi (94) Jushi Egypt è soggetta alla normale imposta sul reddito egiziana del 22,5 %. (95) Nel 2016 il governo egiziano ha deciso di modificare il tasso di cambio fisso della sterlina egiziana (EGP) in un tasso di cambio flessibile sulla base di una raccomandazione del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, nel giro di un mese la sterlina egiziana ha perso circa la metà del suo valore rispetto ad altre principali valute quali il dollaro USA e l’euro. Al fine di affrontare questa improvvisa fluttuazione della valuta, il governo dell’Egitto ha emesso un principio contabile speciale nonché una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio. Di conseguenza, alle società è stato consentito detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa. (96) Sebbene tale normativa fosse generalmente applicabile a tutte le società in Egitto e fosse intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana, essa ha generato di fatto un vantaggio sostanziale solo per un ridotto numero di società in Egitto, ovvero le società orientate all’esportazione che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l’euro. Questa particolare categoria di società non ha subito alcuna perdita effettiva in seguito alla svalutazione della sterlina egiziana, ma ha potuto beneficiare del principio contabile speciale emesso dal governo dell’Egitto a fini fiscali. Di conseguenza, le società che conducono la propria attività in valuta estera sembrano operare in perdita in termini fiscali nonostante la loro situazione finanziaria possa registrare cospicui profitti. Le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane hanno invece subito effettive perdite che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività, situazione per cui il governo dell’Egitto ha emesso una norma fiscale speciale. (97) Jushi Egypt ha beneficiato in maniera sproporzionata di tale misura, poiché dall’inchiesta è emerso che essa gestisce la sua attività quasi esclusivamente in dollari USA o in euro e che quasi nessuna operazione si svolge in sterline egiziane. Di fatto, la società è quasi esclusivamente orientata all’esportazione, importa la quasi totalità delle sue apparecchiature, così come la maggior parte dei suoi materiali, e i prestiti avvengono in valuta estera. Di conseguenza, le perdite registrate da Jushi Egypt a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in particolare a causa dei cospicui prestiti in valuta estera, non sono effettive e sono solo utilizzate a fini fiscali per ridurre il reddito imponibile. (98) La deduzione fiscale era inoltre intesa come misura temporanea, applicabile unicamente alle operazioni interessate al momento della svalutazione. Ciononostante, durante il periodo dell’inchiesta, Jushi Egypt ha dedotto ingenti somme dal proprio reddito imponibile nell’ambito di differenze di cambio realizzate e non realizzate. Di conseguenza, secondo le dichiarazioni dei redditi la società risultava in perdita, nonostante dai rendiconti finanziari emergessero cospicui e costanti profitti. 3.5.2. Conclusione (99) Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha concluso che tali benefici fiscali rappresentano una rinuncia alla riscossione di entrate da parte del governo dell’Egitto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e hanno conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento. (100) Inoltre, essi sono di fatto specifici per il produttore esportatore Jushi Egypt, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto ne beneficia principalmente un ristretto gruppo di società che operano quasi esclusivamente in valuta estera. 3.5.3. Calcolo dell’importo della sovvenzione (101) Il vantaggio per Jushi Egypt è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi 2018. Innanzitutto, è stato determinato l’importo dedotto dal reddito imponibile in virtù della disposizione citata nella sezione 3.5.1. In secondo luogo, a tale somma detraibile è stata applicata l’aliquota fiscale generalmente applicabile del 22,5 %. Infine, l’importo è stato espresso in termini di percentuale del fatturato totale di Jushi Egypt durante il periodo dell’inchiesta. (102) Le sovvenzioni riscontrate per questo regime di imposte dirette ammontavano all’1,68 % per Jushi Egypt. 3.6. Altri regimi (103) Per quanto riguarda tutti gli altri regimi di cui al considerando 43, la Commissione prosegue l’inchiesta, anche in considerazione delle modifiche all’avviso di apertura di cui al considerando 18. 3.7. Conclusioni relative alla sovvenzione (104) La Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili per il produttore esportatore in conformità alle disposizioni del regolamento di base esaminando ciascuna sovvenzione o regime di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per il produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva riportata in appresso, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l’importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Successivamente è stato calcolato l’importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata. (105) In considerazione della piena collaborazione dei produttori esportatori egiziani, l’importo per «tutte le altre società» è stato fissato in via provvisoria al livello dell’unico produttore esportatore egiziano. Tabella 1 Tassi di sovvenzione provvisori Società Tasso di sovvenzione provvisorio Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. 8,7 % Tutte le altre società 8,7 % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione (106) Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da sette produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. (107) Come indicato ai considerando 31 e 32, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione, composto da tre produttori dell’Unione che rappresentavano il 68 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta. (108) Sulla base delle informazioni raccolte dal denunciante e verificate durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta la produzione totale di GFR dell’Unione fosse pari a circa 695 000 tonnellate. Tabella 2 Produzione dell’Unione 2016 2017 2018 PI Produzione totale dell’Unione(in tonnellate) 701 611 694 178 693 123 695 324 Indice 100 99 99 99 Fonte: il denunciante. (109) La produzione totale dell’Unione è rimasta stabile tra il 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta, evidenziando una lievissima tendenza al ribasso. 4.2. Consumo dell’Unione (110) Per stabilire il consumo dell’Unione, la Commissione ha sommato le importazioni di GFR nell’Unione alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. (111) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo dell’Unione(in tonnellate) 2016 2017 2018 PI Consumo totale dell’Unione (in tonnellate) 978 454 1 045 331 1 058 263 1 027 982 Indice 100 107 108 105 Fonte: il denunciante, banca dati Surveillance 2. (112) Il consumo dell’Unione di GFR tra l’inizio e la fine del periodo in esame è aumentato del 5 %, mentre dall’andamento annuale risulta una lieve variazione del consumo durante l’intero periodo. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (113) La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni e la rispettiva quota di mercato sulla base dei dati ottenuti dalla banca dati Surveillance 2 ( 13 ) . (114) Le importazioni di GFR nell’Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento: Tabella 4 Volume delle importazioni e quota di mercato 2016 2017 2018 PI Volume delle importazioni dall’Egitto (in tonnellate) 50 529 95 865 146 304 144 169 Indice 100 190 290 285 Quota di mercato (%) 5 9 14 14 Fonte: banca dati Surveillance 2. (115) Le importazioni di GFR dall’Egitto sono aumentate rapidamente dal 2016 al 2018, quasi triplicando. La quota di mercato di tali importazioni, nel contesto di un aumento del consumo del 5 %, è pertanto anch’essa triplicata. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e prezzi inferiori praticati (116) I prezzi medi all’importazione nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Prezzo all’importazione 2016 2017 2018 PI Prezzi all’importazione dall’Egitto (EUR/tonnellata) 993 918 898 904 Indice 100 92 90 91 Fonte: banca dati Surveillance 2. (117) Nel periodo in esame i prezzi all’importazione dall’Egitto hanno registrato un andamento chiaramente discendente. Durante il PI si è registrata una differenza di circa il 20 % tra tali prezzi all’importazione e i prezzi di vendita nell’Unione (tabella 9). (118) La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta confrontando: 1) la media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dal produttore egiziano, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, a condizioni cif (costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione, e 2) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti. (119) La Commissione ha confrontato i prezzi in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario e dopo aver detratto sconti e riduzioni. (120) Dove la vendita dal produttore egiziano al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione è avvenuta tramite una società di vendita collegata con sede nell’Unione, il prezzo all’importazione è stato stabilito a condizioni cif, ma sono stati apportati adeguamenti al fine di tenere conto delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti dell’importatore collegato. (121) Il confronto in base al tipo di prodotto è stato possibile grazie all’utilizzo di un numero di controllo del prodotto («NCP») comune per descrivere i tipi di prodotti GFR esportati nell’Unione dall’Egitto e venduti anche dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (122) Dal calcolo è emersa una media ponderata dei margini di prezzi inferiori praticati per le importazioni di Jushi Egypt sul mercato dell’Unione pari al 16 %. (123) La Commissione ha pertanto stabilito in via provvisoria che i prezzi delle importazioni dall’Egitto sono notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (124) In conformità all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame degli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (125) Come precisato ai considerando da 17 a 20, è stato usato il campionamento per determinare il pregiudizio e le ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita praticati, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato e sui profitti dell’industria dell’Unione. (126) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite dal denunciante. Gli indicatori microeconomici erano basati sui dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione. (127) Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (128) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell’importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping. (129) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti (130) Nel periodo in esame la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti totali dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2016 2017 2018 PI Capacità produttiva (tonnellate) 759 107 760 104 753 688 751 098 Indice 100 100 99 99 Utilizzo degli impianti (%) 92 91 92 93 Fonte: il denunciante. (131) La capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame. Questo perché la capacità si basa principalmente sul numero di forni che alimentano le linee di produzione e l’aumento della capacità rappresenta un’operazione ad alta intensità di capitale. (132) Nel periodo in esame anche l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è rimasto elevato e costante. Una volta che un forno è attivo, è economicamente necessario mantenerlo in funzione senza sosta. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (133) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2016 2017 2018 PI Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 622 504 651 082 609 902 594 097 Indice 100 105 98 95 Quota di mercato (%) 64 62 58 58 Fonte: il denunciante, statistiche delle importazioni e delle esportazioni. (134) Le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate in termini assoluti tra il 2016 e il 2017, sono poi però diminuite di 5 punti percentuali tra il 2016 e la fine del PI. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa per tutto il periodo in esame dal 64 % al 58 %. Tale calo va letto nel contesto della crescita del consumo dell’Unione del 5 % e dell’aumento delle importazioni dall’Egitto a prezzi inferiori e in diminuzione. 4.4.2.3.   Occupazione e produttività (135) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2016 2017 2018 PI Numero di dipendenti 3 620 3 636 3 661 3 686 Indice 100 100 101 102 Produttività (tonnellate/dipendente) 194 191 189 189 Indice 100 99 98 97 Fonte: il denunciante. (136) Sia l’occupazione che la produttività dell’industria dell’Unione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame. 4.4.2.4.   Entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping (137) Dato che la Commissione sta ancora esaminando alcuni dei regimi di sovvenzione, in questa fase non è possibile determinare l’esatta entità delle sovvenzioni. Tuttavia, sulla base dell’importo della sovvenzione per determinati regimi già indicato in precedenza e il margine di sovvenzione provvisorio accertato, la sovvenzione non è da ritenere trascurabile. (138) Sebbene non vi siano evidenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzione da parte dell’Egitto, l’unico produttore esportatore egiziano è parte di una società per cui è stato già accertato il coinvolgimento in pratiche di dumping e l’ottenimento di sovvenzioni in un altro paese (Cina). Di fatto, Jushi Group ha dichiarato che avrebbe costruito uno stabilimento in Egitto per la fabbricazione di prodotti GFR da vendere sul mercato dell’Unione evitando il versamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi in vigore nei confronti delle sue esportazioni di GFR dalla Cina nell’Unione. In seguito all’entrata in funzione dello stabilimento, dai dati riportati in precedenza si evince che le importazioni dall’Egitto a prezzi bassi hanno fatto il loro ingresso sul mercato dell’Unione e sono rapidamente aumentate nel periodo in esame. (139) Si prevede pertanto che Jushi Egypt sia coinvolta e sarà coinvolta nelle stesse pratiche di Jushi Group in Cina. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (140) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell’Unione 2016 2017 2018 PI Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata) 1 167 1 123 1 139 1 136 Indice 100 96 98 97 Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata) 1 035 1 027 1 086 1 107 Indice 100 99 105 107 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (141) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita del 3 %. (142) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è tuttavia aumentato del 7 %. Risulta dunque evidente che non è stato possibile aumentare i prezzi in modo da allinearli agli aumenti del costo di produzione. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (143) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2016 2017 2018 PI Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 55 351 56 722 57 703 57 585 Indice 100 102 104 104 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (144) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato gradualmente. 4.4.3.3.   Scorte (145) Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2016 2017 2018 PI Scorte finali (tonnellate) 80 078 63 974 86 975 95 397 Indice 100 80 109 119 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (146) Durante il periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentati raggiungendo il livello massimo durante il PI. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale (147) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2016 2017 2018 PI Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) 12,6 10 7,4 5,2 Flusso di cassa (EUR) 99 824 451 99 239 696 24 615 552 44 541 758 Indice 100 99 55 45 Investimenti (EUR) 17 532 291 34 598 499 52 191 829 42 018 578 Indice 100 197 298 240 Utile sul capitale investito (%) 18 15 10 7 Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione. (148) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività si basa sul costo del venduto. (149) Durante il periodo in esame la redditività ha registrato un netto calo di 7 punti percentuali, ovvero oltre la metà. (150) Malgrado i bassi livelli di profitto, durante tutto il periodo in esame l’industria dell’Unione ha generato con le proprie operazioni un flusso di cassa positivo. (151) L’industria dell’Unione ha continuato a investire durante tutto il periodo in esame. Durante il periodo in esame, gli investimenti sono aumentati in maniera prevedibile poiché l’industria dei prodotti GFR necessita di investimenti continui per ricostruire i forni. (152) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale utile è stato basso ma positivo poiché il settore è stato redditizio. (153) I risultati finanziari dell’industria dell’Unione in termini di profitti nel periodo dell’inchiesta hanno limitato tuttavia la sua capacità di ottenere capitale. 4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio (154) Durante il periodo in esame sono aumentati rapidamente i quantitativi di prodotti GFR importati dall’Egitto, con volumi triplicati. Ciò va inserito nel contesto dell’aumentato consumo dell’Unione, che comporta una perdita della quota di mercato per l’industria dell’Unione. (155) Tale riduzione della quota di mercato in particolare, combinata all’aumento del consumo nell’Unione, rappresenta un segnale evidente di pregiudizio notevole. Di fronte a un aumento del consumo dell’Unione ci si aspetterebbe dall’industria dell’Unione la capacità di mantenere stabile la propria quota di mercato e aumentare i volumi delle vendite. (156) Anche se il volume di produzione è rimasto stabile, il volume delle vendite e i prezzi di vendita sono diminuiti. L’industria dell’Unione non ha potuto rispondere all’aumento dei costi con un aumento dei prezzi; pertanto, mentre i costi sono aumentati, i profitti sono scesi dal 12 % nel 2016 al 5 % nel PI. (157) La Commissione osserva in particolare che l’industria dell’Unione ha subito una netta flessione dei prezzi durante il periodo in esame, in considerazione del fatto che si è assistito a un drastico aumento delle importazioni egiziane a basso prezzo. In assenza di tali importazioni, la Commissione prevede che l’industria dell’Unione sarebbe in grado di trasferire gli aumenti dei costi ai propri acquirenti. (158) È stata osservata una flessione dei prezzi anche sulla base dell’andamento del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione confrontato con il prezzo unitario di vendita praticato agli acquirenti indipendenti nell’Unione e con il prezzo all’importazione di GFR dall’Egitto. (159) La Commissione ha rilevato che, ad esempio, dal 2016 al 2017 i costi dei produttori dell’Unione sono diminuiti dell’1 %, ma che il prezzo di vendita dell’Unione è diminuito del 4 % al fine di competere con il ridotto prezzo all’importazione dall’Egitto (diminuito dell’8 %). (160) Tra il 2017 e il 2018 i costi dei produttori dell’Unione sono aumentati del 6 %, mentre i loro prezzi di vendita sono aumentati solo del 2 % in quanto il prezzo all’importazione dall’Egitto continuava a scendere. (161) La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate (162) La Commissione ha concluso in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta a causa del brusco calo dei profitti e della riduzione della quota di mercato. Tali sviluppi negativi si inseriscono nel contesto del rapido aumento delle importazioni dall’Egitto a prezzi in continuo calo e sostanzialmente inferiori a quelli applicati dall’industria dell’Unione, soggetta a un’ulteriore pressione sui prezzi. (163) La Commissione prende inoltre atto degli elementi di prova dimostranti che Jushi China ha aperto lo stabilimento in Egitto con l’esplicita finalità di vendere i prodotti GFR sul mercato dell’Unione senza dover versare i dazi in vigore nei confronti delle importazioni provenienti direttamente dalla Cina. (164) La Commissione ha pertanto ritenuto che le importazioni sovvenzionate di GFR dall’Egitto abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. 5.2. Altri fattori noti (165) La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori noti, considerati singolarmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio riscontrato in via provvisoria fino a rendere tale nesso non più autentico e reale. 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (166) Oltre alle importazioni dall’Egitto, solo le importazioni da altri tre paesi, ossia da Malaysia, Cina e Norvegia, presentavano una quota di mercato notevole durante il periodo in esame. Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Importazioni da paesi terzi Paese 2016 2017 2018 PI Malaysia Volume (tonnellate) 98 446 111 373 114 325 102 896 Indice 100 113 116 105 Quota di mercato (%) 10 11 11 10 Prezzo medio 930 941 986 976 Cina Volume (tonnellate) 79 374 58 456 50 177 49 034 Indice 100 74 63 62 Quota di mercato (%) 8 6 5 5 Prezzo medio 1 068 1 058 1 022 1 030 Norvegia Volume (tonnellate) 41 362 43 006 44 289 44 160 Indice 100 104 107 107 Quota di mercato (%) 4 4 4 4 Prezzo medio 1 156 1 126 1 101 1 094 Tutti gli altri paesi Volume (tonnellate) 86 240 85 548 93 266 93 626 Indice 100 99 108 109 Quota di mercato (%) 9 8 9 9 Prezzo medio 1 199 1 148 1 104 1 130 Fonte: banca dati Surveillance 2. (167) Le importazioni dalla Cina sono già soggette sia a misure antidumping che a misure antisovvenzioni e la quota di mercato per tali importazioni è in calo, in quanto gli importatori passano dai prodotti GFR originari della Cina ai prodotti GFR originari dell’Egitto dello stesso Jushi Group. (168) Durante l’intero periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è rimasta stabile. Solo uno stabilimento in Malaysia, di proprietà del gruppo giapponese NEG, possiede stabilimenti anche nell’Unione. Tale stabilimento esporta filati tagliati nell’Unione. La Commissione ha confrontato il prezzo dei filati tagliati provenienti dalla Malaysia con i prezzi dei filati tagliati nell’Unione e ha riscontrato che i prezzi applicati dalla Malaysia non apparivano inferiori a quelli dell’Unione. (169) Le importazioni dalla Norvegia detengono una quota di mercato ridotta e stabile del 4 % durante il periodo in esame ed entrano nell’Unione con prezzi elevati. (170) Le importazioni combinate da tutti gli altri paesi hanno raggiunto una quota di mercato del 9 % stabile durante il periodo in esame. Pertanto, nessuno di questi paesi avrebbe potuto influenzare significativamente l’andamento dell’industria dell’Unione. (171) Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi non influivano sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. In particolare non esiste alcuna correlazione tra l’andamento decrescente dell’industria dell’Unione e le quote di mercato stabili di altre fonti di approvvigionamento. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (172) Il denunciante ha fornito alla Commissione i seguenti dati relativi alle esportazioni: Tabella 14 Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione 2016 2017 2018 PI Volume delle esportazioni (tonnellate) 49 370 44 660 38 704 46 119 Indice 100 90 78 93 Vendite all’esportazione in percentuale delle vendite dell’Unione (%) 8 7 6 8 Fonte: il denunciante. (173) I livelli delle esportazioni dell’industria dell’Unione erano modesti e sono rimasti stabili durante il periodo in esame. Di fatto, non hanno mai superato l’8 % delle vendite in qualsiasi anno del periodo in esame, come indicato nella tabella di cui sopra. (174) Vista la ridotta partecipazione delle vendite all’esportazione alle vendite complessive dell’industria dell’Unione e in virtù del fatto che esse fossero virtualmente stabili durante il periodo in esame, si è riscontrato che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio subito da tale industria. 5.3. Conclusione (175) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate di prodotti GFR originari dell’Egitto hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. (176) La Commissione ha individuato e valutato altri fattori che potrebbero aver potenzialmente contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, quali le importazioni da altri paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. È tuttavia emerso che questi altri fattori, sia singolarmente che nel complesso, non hanno avuto alcun impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (177) In conformità all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che, nella fattispecie, l’adozione di misure compensative corrispondenti all’importo totale delle sovvenzioni compensabili non è nell’interesse dell’Unione, nonostante l’accertamento di pratiche di sovvenzione arrecanti pregiudizio. Per accertare l’interesse dell’Unione, la Commissione ha effettuato un’analisi di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e dei consumatori. (178) La fibra di vetro a filamento continuo rappresenta un importante materiale con molteplici applicazioni d’uso nell’Unione europea. (179) Essa è utilizzata principalmente come materia prima per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. I prodotti GFR rappresentano dal 10 % al 60 % dei costi di fabbricazione delle resine termoplastiche e termoindurenti, a seconda del prodotto in esame finale. Sono inoltre impiegati in una vasta gamma di applicazioni dall’industria a valle dell’Unione. L’industria dell’Unione ha fornito informazioni di mercato da cui emerge che circa la metà delle vendite confluisce nella produzione di termoplastica. (180) La fibra di vetro a filamento continuo è altresì utilizzata come principale materia prima per la realizzazione di prodotti in fibra di vetro («GFF»). Essa rappresenta un costo significativo dei fattori produttivi per la fabbricazione di prodotti GFF, pari fino al 70 %. La Commissione osserva che sono in corso inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( 14 ) . Attualmente non sono state ancora state istituite misure in tali procedimenti. (181) Le informazioni di mercato fornite dall’industria dell’Unione indicavano che attualmente fino al 20 % dei prodotti GFR realizzati dall’industria dell’Unione confluisce nella fabbricazione di prodotti GFF. Tuttavia, dalle informazioni di mercato si evince altresì che una percentuale maggiore di tutte le importazioni cinesi, e anche le importazioni da altri paesi, sono impiegate per realizzare prodotti GFF. (182) Per valutare l’interesse dell’Unione, la Commissione ha analizzato la posizione dell’industria dell’Unione, che sta registrando un altissimo livello di utilizzo degli impianti e quindi nel breve termine non sarebbe in grado di rispondere a grandi segnali del mercato, ed eventuali altre fonti di approvvigionamento non influenzate dalle misure in vigore. Tale analisi è elaborata ai considerando 154, 170 e 176. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (183) La Commissione ha riscontrato che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni di GFR dall’Egitto. (184) La Commissione osserva che l’industria sta operando a un tasso di utilizzo degli impianti elevatissimo, il che limita la possibilità di aumentare ulteriormente l’approvvigionamento; tuttavia, l’istituzione di misure nei confronti dell’Egitto dovrebbe consentire all’industria di installare le ulteriori capacità di cui necessita per rifornire il mercato dell’Unione. (185) Come riscontrato dalla Commissione nella precedente inchiesta sulle importazioni di GFR dalla Cina, l’istituzione di misure sulle importazioni sleali consente all’industria di investire nell’aumento di capacità ( 15 ) . (186) Vista la risultanza di un pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e dato che tale pregiudizio notevole è causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall’Egitto, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti (187) Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta si sono opposti all’istituzione di misure, in quanto ciò limiterebbe le fonti di GFR in arrivo sul mercato. Hanno anche sollevato la questione della certificazione di nuove fonti di GFR e la relativa complessità, al punto che alcuni clienti continuano a insistere sulle importazioni dalla Cina, dietro pagamento dei dazi, in quanto la società in questione è certificata per l’utilizzo da parte dei loro acquirenti. (188) La Commissione ha osservato che gli importatori continuavano a importare dalla Cina nonostante i dazi in vigore siano superiori a quelli da imporre sulle fonti egiziane. Pertanto, qualsiasi dazio sulle importazioni di GFR dall’Egitto non fermerebbe necessariamente le importazioni in arrivo nell’Unione. (189) La certificazione delle fonti di GFR rappresenta evidentemente una preoccupazione per alcuni utilizzatori di GFR, ma in molti settori la certificazione non rappresenta un problema e, laddove necessario, si osserva la prosecuzione delle importazioni con il versamento di dazi. L’istituzione di dazi sulle importazioni certificate ovviamente ne aumenterà i costi, ma non sussistono elementi di prova a indicare che tale aumento non possa essere trasferito all’acquirente finale, che ha richiesto in prima persona quel determinato prodotto GFR da un preciso fornitore. (190) La Commissione ha effettuato visite presso due importatori di GFR che importavano da varie fonti a livello mondiale e poi rivendevano il prodotto senza trasformarlo. Per un importatore i prodotti GFR rappresentavano una quota estremamente ridotta della sua attività (meno dell’1 %) e quindi l’effetto dei dazi sulle importazioni dall’Egitto sul rendimento dell’importatore sarebbe trascurabile. (191) Per l’altro importatore i prodotti GFR rappresentavano una quota più significativa dell’attività con margini di profitto estremamente ridotti. Per questo importatore, visti i margini ridotti, qualsiasi aumento di prezzo comporterebbe delle perdite qualora l’aumento di prezzo non potesse essere trasferito agli acquirenti. Tuttavia, l’importatore si è trovato ad affrontare tale problema prima che la Commissione istituisse dazi più elevati sulle importazioni di GFR dalla Cina. (192) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di dazi non sarebbe nell’interesse degli importatori in quanto comporterebbe un aumento dei costi. 6.3. Interesse degli utilizzatori (193) Diverse parti interessate si sono manifestate e hanno espresso il loro parere sull’interesse degli utilizzatori nell’istituire misure in tale inchiesta, principalmente inviando regolari lettere senza elementi di prova delle proprie affermazioni. (194) Alcune parti interessate hanno inviato lettere a sostegno delle misure, affinché l’industria dell’Unione continuasse a fungere da fornitore, mentre altre parti hanno inviato lettere in cui si opponevano alle misure al fine di contenere i propri costi. Dall’analisi di tali lettere è emerso che esse provenivano da distributori di GFR nell’Unione oppure da fornitori dell’industria dell’Unione. (195) La Commissione ha tuttavia ricevuto comunicazioni dagli utilizzatori di GFR nell’Unione che esprimevano il proprio parere sull’inchiesta. (196) Un gruppo di utilizzatori, che desiderava rimanere anonimo al fine di tutelarsi contro eventuali ripercussioni negative sulle proprie relazioni commerciali, ha tenuto un’audizione con la Commissione e ha dichiarato che le misure non sarebbero nell’interesse dell’Unione. (197) La Commissione ha preso atto della questione della certificazione di determinati prodotti GFR realizzati in determinati stabilimenti durante le ispezioni condotte presso gli utilizzatori, osservando che alcuni utilizzatori sono tenuti a utilizzare un particolare tipo di GFR proveniente da un particolare stabilimento a prescindere che sia in vigore un dazio o meno. (198) Se durante la fase di ulteriore trasformazione l’utilizzatore è obbligato a utilizzare prodotti GFR provenienti dall’Egitto su cui sono istituite misure, egli sarà quindi soggetto a un aumento dei costi che potrebbe non essere in grado di trasferire ai propri acquirenti. (199) Il gruppo di utilizzatori anonimi ha osservato che la fibra di vetro rappresenta un ingrediente cruciale per la qualità e che gli attuali sistemi di qualità, ad esempio la termoplastica per l’industria automobilistica, richiederebbero un processo di riapprovazione qualora l’utilizzatore cambiasse fornitore. (200) Lo stesso gruppo ha altresì osservato che, anche se un utilizzatore ha diversi fornitori, esso utilizza sempre un fornitore specifico per un composto specifico. (201) Per gli utilizzatori che realizzano altre termoplastiche, i loro clienti sono meno attenti alla fonte delle materie prime in quanto i prodotti GFR sono mescolati con resine e fungono da rinforzo alla termoplastica, anziché rimanere sostanzialmente invariati come avviene nella produzione di GFF. (202) Anche se i prodotti GFR rappresentano fino al 60 % dei costi di fabbricazione, sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono istituite misure, nello specifico Malaysia e Norvegia. Tuttavia, visto l’aumento dei prezzi che la misura determinerebbe, l’utilizzatore sottoposto a ispezione si è detto contrario all’istituzione di misure. Tutti gli utilizzatori di termoplastica che hanno espresso un parere erano contrari all’istituzione di misure. (203) Gli utilizzatori che realizzano prodotti in fibra di vetro (GFF) adottano una posizione totalmente diversa in quanto i prodotti GFR rappresentano la materia prima per la produzione di GFF. La Commissione ha effettuato una visita presso un produttore di GFF e utilizzatore di GFR, che ha chiesto di restare anonimo ai fini della presente inchiesta. Tale produttore si è opposto alla misura perché, quando sono stati istituiti dazi sui prodotti GFR provenienti dalla Cina, i prezzi delle materie prime sono aumentati del 10 % ma non è stato possibile trasferire tale aumento agli acquirenti. (204) Quattro produttori di GFF che hanno espresso un parere erano contrari all’istituzione di misure. La Commissione osserva tuttavia che uno dei produttori di GFR dell’Unione incluso nel campione, Owens Corning, è un produttore integrato che produce anche GFF nell’Unione. Tale gruppo è favorevole alle misure sia sulle importazioni di GFR che di GFF dall’Egitto. (205) Alla Commissione sono tuttavia pervenute comunicazioni da altri due produttori di GFF favorevoli alle misure sui prodotti GFR originari dell’Egitto, al fine di tutelare l’intera catena del valore in Europa e anche di incoraggiare attività di ricerca e sviluppo. (206) La conclusione per gli utilizzatori è che, dato che la fibra di vetro a filamento continuo rappresenta la principale materia prima del loro prodotto finito, le misure non sarebbero nel loro interesse in quanto determinerebbero un aumento dei costi. Tuttavia, le misure sarebbero nell’interesse dei gruppi integrati che utilizzano prodotti GFR di produzione propria. (207) Nel complesso, viste le fonti alternative di approvvigionamento disponibili non soggette alle misure, visto che un utilizzatore integrato era favorevole alle misure e poiché non sussistono evidenti elementi di prova del fatto che i costi aggiuntivi derivanti dalle misure istituite sulle importazioni dall’Egitto non potrebbero essere assorbiti dagli utilizzatori, la Commissione ha concluso che gli effetti negativi sugli utilizzatori non dimostravano chiaramente che l’istituzione delle misure non fosse nell’interesse dell’Unione. 6.4. Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi/ripristino della concorrenza effettiva (208) A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, occorre prestare particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distorsivi degli scambi dovuti a sovvenzioni pregiudizievoli e ripristinare una concorrenza effettiva. (209) L’inchiesta ha stabilito che Jushi Egypt vende ingenti quantitativi di prodotti GFR sovvenzionati a prezzi artificiosamente bassi sul mercato dell’Unione. Se tale situazione dovesse persistere, Jushi Egypt manterrà il suo sleale vantaggio competitivo, indebolendo ulteriormente la già vulnerabile situazione dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, le importazioni egiziane sovvenzionate aumenteranno i loro effetti distorsivi sugli scambi nel corso del tempo e continueranno a negare parità di condizioni all’industria dell’Unione. 6.5. Conclusione relativa all’interesse dell’Unione (210) Le misure sono evidentemente nell’interesse dell’industria dell’Unione. L’impatto negativo su importatori e utilizzatori è limitato, in particolare per i produttori di GFF che rappresentano il gruppo più vulnerabile, vista l’elevata percentuale di GFR nei loro costi di produzione. (211) La Commissione osserva tuttavia che sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono in vigore misure. Rileva inoltre che negli ultimi anni l’industria dell’Unione ha subito un’ampia innovazione e che i produttori dell’Unione stanno collaborando con gli utilizzatori per realizzare il prodotto richiesto secondo le loro specifiche individuali. Tale innovazione sarebbe a rischio qualora il pregiudizio continuasse. (212) La Commissione ha preso atto delle osservazioni relative ai processi di certificazione e approvazione; tuttavia, l’istituzione di misure è concepita per garantire parità di condizioni a tutti gli operatori, e pertanto gli utilizzatori possono continuare a importare i prodotti GFR certificati o approvati dall’Egitto pagando un equo prezzo di mercato. (213) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per ritenere che non sia nell’interesse dell’Unione istituire misure compensative, corrispondenti all’importo totale delle sovvenzioni compensabili, sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto. 7. MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE (214) Sulla base delle conclusioni alle quali la Commissione è giunta in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione e conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, risulta opportuno istituire un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto. 7.1. Misure provvisorie (215) È opportuno istituire misure compensative provvisorie sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, che stabilisce che il dazio provvisorio deve corrispondere all’importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato. (216) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo provvisorio espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Tabella 15 Aliquote del dazio provvisorio Società Dazio compensativo provvisorio Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. 8,7 % Tutte le altre società 8,7 % (217) L’aliquota individuale del dazio compensativo per ogni società, specificata nel presente regolamento, è stata definita in base ai risultati della presente inchiesta. Essa rispecchiava pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione all’unico produttore esportatore. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. (218) Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate all’aliquota individuale del dazio compensativo. (219) La società può chiedere l’applicazione dell’aliquota individuale del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione ( 16 ) . La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se il cambiamento di denominazione della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 8. REGISTRAZIONE (220) Come indicato al considerando 9, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di GFR durante il periodo di comunicazione preventiva a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis , del regolamento di base, pubblicando il regolamento relativo alla registrazione. (221) Il regolamento relativo alla registrazione prevede la registrazione delle importazioni solo per il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane. Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, la registrazione si interrompe. (222) In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antisovvenzioni. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva. 9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (223) Conformemente all’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. (224) Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. (225) La Commissione ha ricevuto da Jushi Egypt osservazioni, che tuttavia non riguardavano l’esattezza del calcolo. Il dazio compensativo provvisorio resta pertanto immutato. 10. DISPOSIZIONI FINALI (226) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (227) I risultati dell’inchiesta relativi all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati (« chopped strands ») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione (« rovings ») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri (« mats ») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto. 2.   Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio compensativo provvisorio Codice aggiuntivo TARIC Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. 8,7 % C540 Tutte le altre società 8,7 % C999 3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/199. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30 . ( 3 ) GU C 151 del 3.5.2019, pag. 4 . ( 4 ) GU C 48 del 12.2.2020, pag. 18 . ( 5 ) Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione del 13 febbraio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto ( GU L 42 del 14.2.2020, pag. 10 ). ( 6 ) La Società A ha chiesto l’anonimato in quanto si esporrebbe a un notevole rischio di ritorsione commerciale qualora alcuni produttori percepissero tale condotta come contraria ai propri interessi. ( 7 ) Cfr. decreto presidenziale n. 35 della Repubblica araba d’Egitto, 15 febbraio 2003. ( 8 ) Decreto del presidente della Repubblica araba d’Egitto n. 330/2015, relativo all’istituzione della zona economica del Canale di Suez, 19 agosto 2015. ( 9 ) Nel luglio 2016, in Egitto l’imposta generale sulle vendite è stata sostituita dall’IVA. Sebbene sussistano talune differenze tra i due regimi fiscali, entrambi consentono ai produttori di beni di detrarre le imposte versate anticipatamente, accumulando quindi crediti qualora l’importo dell’imposta versata sia superiore all’importo dell’imposta riscossa dagli acquirenti, segnatamente società orientate all’esportazione. ( 10 ) Articolo 22, legge 67 del 2016. ( 11 ) In effetti la maggior parte dei crediti relativi all’IVA o ad altra imposta indiretta comunicati nelle relazioni annuali 2016-2018 fanno riferimento ad acquisiti esteri rientranti nel regime di imposta generale sulle vendite al 10 %, che è stato in vigore fino al luglio 2016. ( 12 ) Diverse pubblicazioni internazionali in materia fiscale confermano che il rimborso dell’IVA versata in anticipo in Egitto è estremamente difficoltoso (LINK). Secondo la relazione della Banca mondiale «Doing Business in Egypt 2020», l’Egitto si trova al 156° posto in una classifica di 190 paesi in materia fiscale. ( 13 ) Banca dati di prodotti specifici soggetti a «sorveglianza» o controllo importati nel territorio doganale dell’Unione, gestita dalla direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale. ( 14 ) Procedimento antidumping pubblicato nella GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29 ; procedimento antisovvenzioni pubblicato nella GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11 . ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione ( GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4 ), considerando 149. ( 16 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

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