Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0428/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/428 della Commissione, del 25 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 25/02/2026 In vigore dal: 25/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/428 della Commissione, del 25 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/428 of 25 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel road wheels originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/428 26.2.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/428 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione ( 2 ) («regolamento iniziale»), che è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione ( 3 ) («regolamento di modifica»), la Commissione ha istituito dazi antidumping («misure iniziali») sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). (2) I dazi antidumping erano compresi tra il 50,3 % e il 66,4 %. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ( 4 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (4) La domanda di riesame è stata presentata il 4 dicembre 2024 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote («EUWA» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di ruote in acciaio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base («domanda»). La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure contro le importazioni originarie della RPC implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 marzo 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della RPC («paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 5 ) («avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (6) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (7) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare. La Commissione ha informato anche il governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») e gli ha fornito un questionario concernente l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta di riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione. 1.6. Campionamento (9) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (10) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione aveva selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, tenendo conto anche della distribuzione geografica. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione ubicati in tre Stati membri, che insieme rappresentavano oltre il 40 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione. (11) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione e lo ha confermato l’11 marzo 2025. La Commissione ha invitato i produttori dell’Unione inseriti nel campione a rispondere al questionario che era stato reso disponibile online ( 6 ) il giorno dell’apertura. (12) I produttori dell’UE inseriti nel campione, nonché gli altri produttori dell’Unione coinvolti nella presente inchiesta avevano richiesto alla Commissione di mantenere la riservatezza della loro identità per tutta la durata del procedimento, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, per timore di ritorsioni da parte di alcuni clienti. La Commissione, sulla base dei validi motivi indicati nella richiesta, ha accettato di concedere l’anonimato ai produttori dell’Unione. 1.6.2. Campionamento degli importatori (13) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (14) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario. 1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre, ha invitato la missione della RPC presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (16) Nessuno dei produttori della RPC ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto che nessun produttore della Cina abbia collaborato all’inchiesta. 1.7. Risposte al questionario (17) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario trasmesso al governo della RPC di cui al considerando 7. Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte del governo della RPC. (18) I tre produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario. 1.8. Visite di verifica (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei produttori dell’Unione seguenti ( 7 ) : — società 2, Unione europea; — società 6, Unione europea. (20) La Commissione ha inoltre effettuato un controllo incrociato a distanza della risposta al questionario fornita dalla società 3 e una verifica dei macroindicatori comunicati dal richiedente presso la sua sede. 1.9. Fase successiva della procedura (21) L’8 gennaio 2026 la Commissione ha divulgato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (22) Non sono pervenute osservazioni. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (23) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per: — trattori stradali, — autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, — autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori), — rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 , ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97) («prodotto oggetto del riesame»). (24) Sono esclusi i seguenti prodotti: — ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10 , — ruote per quad da strada, — parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio, — ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale], — ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici, — ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi). 2.2. Prodotto in esame (25) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 , ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97) («prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (26) Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori cinesi nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (27) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (28) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le importazioni di ruote in acciaio dalla RPC sono proseguite, anche se a livelli bassi. Tali importazioni hanno detenuto una quota di mercato inferiore all’1 % durante tutto il periodo in esame (0,8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame), mentre la loro quota di mercato aveva raggiunto il 5,3 % nel periodo dell’inchiesta iniziale. (29) Come indicato al considerando 16, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste dal governo della RPC in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. (30) Di conseguenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni fornite nella domanda di riesame e le statistiche basate sui dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6»). La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili, quali le banche dati di Banca mondiale, Global Trade Atlas («GTA») e Orbis Bureau van Dijk («Orbis») e le statistiche ottenute dalla banca dati dell’istituto di statistica turco («TUIK») e dall’Autorità turca di regolamentazione del mercato dell’energia («EMRA»). 3.2. Dumping 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (31) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (32) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Come indicato al considerando 17, entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente, il 15 luglio 2025, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. (33) Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , primo trattino, del regolamento di base. (34) L’11 settembre 2025 la Commissione ha informato tramite una nota le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro (manodopera) e l’energia impiegate nella produzione delle ruote in acciaio («nota sui fattori produttivi»). Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione non ha ricevuto osservazioni concernenti la nota sui fattori produttivi. 3.2.2. Valore normale (35) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore» . (36) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le « spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (37) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.3. Esistenza di distorsioni significative (38) Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC ( 8 ) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (39) Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 9 ) . La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell’acciaio, che costituisce la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 10 ) , ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 11 ) . La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori definiti dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato ( 12 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC ( 13 ) . Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 14 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC ( 15 ) . (40) Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale («relazione») ( 16 ) , che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo. (41) La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base e asseriva che le condizioni di mercato, in particolare i costi e i prezzi, nell’industria cinese dell’acciaio non sono determinate dalle forze di mercato della domanda e dell’offerta, ma sono invece distorte dall’intervento dello Stato nell’economia. (42) La domanda forniva riferimenti alle parti pertinenti della relazione ( 17 ) , e sottolineava in particolare quanto segue. — La presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. Il sistema economico cinese si basa sul concetto di economia di mercato socialista, il cui principio fondamentale è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori. L’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC») e le strutture dello Stato e quelle del PCC sono interconnesse a tutti i livelli. Lo Stato cinese attua inoltre una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Nello specifico, nel settore dell’acciaio, fonte della principale materia prima utilizzata per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC, che è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la sua presenza. — Il mercato dell’acciaio, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC . Nella domanda si affermava che il governo della RPC e il PCC dirigono attivamente la politica economica attraverso imprese di proprietà dello Stato, imponendo una rappresentanza del partito negli organi esecutivi e influenzando le strutture societarie. Le imprese di proprietà dello Stato beneficiano di vantaggi notevoli, tra cui la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale a fattori produttivi fondamentali quali i finanziamenti ( 18 ) . Secondo quanto asserito nella domanda, la presenza di cellule del PCC nelle imprese di proprietà dello Stato e nelle imprese private costituisce un canale di ingerenza dello Stato. Il diritto cinese consente alle autorità statali di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato e il diritto societario impone l’istituzione di un’organizzazione del PCC in ogni società, che richiede almeno tre membri del partito e la presenza delle condizioni necessarie per sostenere le attività del partito ( 19 ) . — Le politiche o le misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato . Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in funzione delle forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o politicamente importanti. Nella domanda è ribadito che l’industria dell’acciaio beneficia dell’intervento costante del governo della RPC, a partire dalle fondamenta del settore (ossia il mercato delle materie prime per la produzione dell’acciaio), che si traduce in un settore caratterizzato da vantaggi sleali e artificiali derivanti dai meccanismi distorti di formazione dei prezzi. Nella domanda si osservava inoltre che, con l’indebolimento della domanda interna, è emerso un notevole eccesso di capacità nell’industria dell’acciaio e nelle industrie correlate. La domanda ha anche affermato che il governo provocava ulteriori distorsioni nel mercato attraverso restrizioni all’esportazione e imposte sui principali fattori produttivi siderurgici quali coke, carbone da coke e rottami metallici ( 20 ) . — Si riscontra l’assenza e un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale , con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. Nella domanda si è ricordato che il sistema fallimentare cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente, poiché le carenze nelle procedure di insolvenza scoraggiano la presentazione di istanze e consentono allo Stato di influenzare l’esito dei casi. Persistono inoltre carenze per quanto riguarda la proprietà fondiaria e i diritti d’uso dei terreni, in quanto le norme di assegnazione basate sul mercato sono spesso ignorate e le decisioni in materia di terreni sono spesso guidate da obiettivi di pianificazione politica o economica ( 21 ) . — I costi salariali sono soggetti a distorsioni . La domanda ha sottolineato che la Cina non ha ratificato diverse convenzioni fondamentali dell’OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva. Di conseguenza, la formazione dei salari basata sul mercato è ostacolata dalle restrizioni al diritto dei lavoratori di organizzarsi collettivamente. L’unico sindacato autorizzato dal diritto cinese non è indipendente dallo Stato. Il sistema di registrazione dei nuclei familiari inoltre limita l’accesso alla sicurezza sociale e ad altre prestazioni, collocando i lavoratori non locali in posizioni occupazionali vulnerabili e limitando la mobilità dei lavoratori ( 22 ) . — L’accesso ai finanziamenti per le imprese è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Secondo quanto affermato nella domanda il sistema finanziario cinese è dominato da banche statali tenute per legge ad allineare il loro processo decisionale alla politica dello Stato, con alti dirigenti nominati dal PCC. Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti dall’influenza del governo, che favorisce le imprese di proprietà dello Stato, le imprese private politicamente collegate e le imprese che operano in settori di importanza strategica ( 23 ) . (43) In conclusione, secondo la domanda le distorsioni sistemiche presenti nella Repubblica popolare cinese incidono sull’intera catena del valore dell’acciaio, comprese le ruote in acciaio. Tali distorsioni si estendono a tutti i principali fattori di produzione, quali le materie prime, l’energia, i terreni, i finanziamenti e la manodopera. Poiché gli interventi pubblici sono pervasivi in tutto il paese, l’intero settore siderurgico cinese è ugualmente soggetto a significative distorsioni non di mercato. (44) Nel settore dell’acciaio in Cina persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Tra le imprese di proprietà dello Stato attive nel settore dell’acciaio figurano ad esempio: Ansteel Group ( 24 ) e Baowu Steel Group ( 25 ) , entrambe imprese di proprietà dello Stato soggette al controllo della commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato («SASAC»); Baotou Steel Group, un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna ( 26 ) ; e Shougang Group ( 27 ) , un’impresa di proprietà dello Stato detenuta interamente da Beijing State-Owned Asset Management Ltd ( 28 ) . (45) Inoltre, i più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal parere orientativo del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e un miglioramento significativo del livello di modernizzazione della catena industriale ( 29 ) , compresa la fornitura di acciaio speciale, un fattore produttivo utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta. Nello specifico, tale parere orientativo richiede di «[p]romuovere le operazioni di fusione e riorganizzazione di imprese. Incoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e riorganizzazioni e a creare una serie di gruppi di vastissime dimensioni di imprese dell’acciaio di livello mondiale. Basandosi sulle imprese dominanti del settore, sviluppare una o due imprese leader specializzate nei settori dell’acciaio inossidabile, dell’acciaio speciale, (...) ». Inoltre richiede esplicitamente di «[S ]ostenere le imprese del settore dell’acciaio per puntare al potenziamento delle industrie a valle e orientare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti, concentrarsi sulla produzione di piccoli lotti e di molteplici varietà di acciai di primaria importanza, come gli acciai speciali di alta qualità, gli acciai speciali legati per le apparecchiature di alta gamma e l’acciaio utilizzato per i componenti di base» ( 30 ) . (46) Un altro esempio dell’intenzione del governo della RPC di intervenire nel settore dell’acciaio si trova nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime («quattordicesimo piano quinquennale»), secondo il quale il settore « aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale » e « svilupperà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base » ( 31 ) . (47) Inoltre il piano di lavoro 2023 del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio ( 32 ) fissa i seguenti obiettivi: « nel 2023, […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici miglioreranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 % » e prevede il consolidamento del settore dell’acciaio su mandato governativo: «[i] ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costituire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni […] interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali ». (48) Esempi analoghi dell’intenzione del governo della RPC di monitorare e orientare gli sviluppi del settore dell’acciaio sono evidenti a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, dove nel 2020 il governo provinciale ha pubblicato il piano d’azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio. Tale piano richiede di « attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sulla riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale e da tre a cinque grandi gruppi in grado di esercitare un’influenza a livello interno» ( 33 ) . Inoltre, il piano dell’Hebei per il settore dell’acciaio afferma quanto segue: «aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento delle imprese e promuovere in modo globale lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese su larga scala, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, nonché alla diversificazione dei processi di produzione e dei prodotti a valle» ( 34 ) . (49) Più specificamente per quanto riguarda i fattori produttivi utilizzati per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, il piano della provincia di Hebei impone di «[a] ccelerare lo sviluppo e l’applicazione di nuovi materiali in acciaio di alta gamma e di primaria importanza, aumentare la percentuale di varietà di acciaio speciali e di alta qualità, rafforzare la stabilità a livello qualitativo di prodotti vantaggiosi su larga scala e di ampia portata e creare una struttura dei prodotti “a piramide”. Entro la fine del 2020 la percentuale di acciai debolmente legati e di acciai legati comuni sarà portata al 20 % ed entro la fine del 2022 raggiungerà circa il 25 %, il che permetterà di sostenere e garantire il potenziamento delle industrie a valle » ( 35 ) . (50) Analogamente, il piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale impone di « concentrarsi sulle esigenze strategiche nazionali, orientare le imprese a promuovere l’ottimizzazione e il potenziamento della struttura dei prodotti, produrre acciaio speciale di alta qualità, acciaio per l’ingegneria navale ad alte prestazioni, acciaio legato speciale per attrezzature di alta gamma, acciaio per componenti di base e altre varietà primarie “speciali, raffinate, di qualità elevata”, nonché migliorare il valore aggiunto e la competitività dei prodotti in acciaio » ( 36 ) . (51) Obiettivi simili di politica industriale sono presenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come Jiangsu ( 37 ) , Shandong ( 38 ) , Shanxi ( 39 ) o Zhejiang ( 40 ) . (52) Sebbene i produttori di ruote in acciaio in Cina siano prevalentemente società private, il controllo e gli interventi statali non sono esclusi dal quadro generale sopra descritto. Le norme descritte sopra si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di ruote in acciaio e dei fornitori dei loro fattori produttivi. Inoltre, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto dell’inchiesta. (53) Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di Baoshan Iron and Steel Ltd., un produttore di acciaio il cui azionista di controllo è Baowu Steel Group, sono anche, rispettivamente, il segretario e il vicesegretario del comitato di partito della società ( 41 ) . Allo stesso modo il presidente del consiglio di amministrazione di Wuhan Iron and Steel Group, anch’esso controllato da Baowu Steel Group, funge da segretario del comitato di partito ( 42 ) . Inoltre, « nel 2022 presso Wuhan Iron and Steel Group si è tenuto il decimo studio e dibattito a livello centrale del gruppo di studio teorico del comitato di partito per trasmettere e studiare lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico e promuovere l’attuazione delle decisioni e delle disposizioni del 20 o Congresso nazionale del partito e lo spirito della conferenza centrale di lavoro economico presso Wuhan Iron and Steel Group. [Il] rappresentante generale di China Baowu Wuhan Headquarters, segretario del comitato di partito e presidente di Wuhan Iron and Steel Group, ha presieduto la riunione e ha presentato i requisiti per l’attuazione delle prescrizioni del comitato centrale del partito, del comitato provinciale del partito di Hubei e del comitato del partito di China Baowu, nonché per l’ulteriore attuazione dello spirito della conferenza centrale di lavoro economico » ( 43 ) . (54) Inoltre, il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente a Baotou Steel Group, funge anche da segretario del partito della società. Analogamente, il direttore esecutivo di Baotou Steel Union e il presidente del sindacato della società sono entrambi vicesegretari del partito ( 44 ) . Infine all’interno di Shougang Group, il presidente del consiglio di amministrazione svolge la funzione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito della società ( 45 ) . (55) All’articolo 3 del suo statuto, la China Construction Machinery Association («CCMA») afferma che l’organizzazione « aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, istituisce organizzazioni del partito comunista cinese per svolgere attività di partito e fornire le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito. Il soggetto responsabile della registrazione e della gestione di tale associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese e il soggetto responsabile dell’edificazione del partito è il comitato di partito della SASAC » e « accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità responsabili dell’edificazione del partito e dei dipartimenti di gestione dell’industria » ( 46 ) . L’articolo 36 dello statuto della CCMA prevede che i responsabili dell’associazione devono «[a] derire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con determinazione la linea, i principi e le politiche del partito e avere buone qualità politiche » ( 47 ) . (56) Nell’industria cinese dell’acciaio sono inoltre in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, che sono generalmente applicabili al prodotto oggetto dell’inchiesta, dato che le ruote in acciaio rappresentano un sottosettore del settore dell’acciaio. Inoltre come stabilito nell’inchiesta relativa agli elementi di fissaggio, tale industria è elencata come settore incentivato nella comunicazione del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione relativa alla pubblicazione del repertorio di riferimento per la promozione e l’applicazione delle prime attrezzature tecniche principali (set) (edizione 2019) ( 48 ) e anche nel repertorio di riferimento per l’adeguamento della struttura industriale (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, 2019) ( 49 ) . (57) Oltre ai documenti di cui sopra a livello centrale, esistono numerosi documenti di orientamento a livello locale, provinciale o comunale che guidano e sostengono lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio. Ad esempio le politiche del 2019 per l’incentivazione dell’industria degli elementi di fissaggio nel distretto di Haiyan prevedono quanto segue: «Haiyan è la “città natale degli elementi di fissaggio” e l’industria degli elementi di fissaggio è anche una delle importanti industrie tradizionali di Haiyan. [...] Al fine di [...] stimolare l’innovazione e lo sviluppo dell’industria degli elementi di fissaggio nella nostra contea, quest’ultima ha recentemente pubblicato la “Politica d’azione speciale triennale per la digitalizzazione e la trasformazione intelligente dell’industria degli elementi di fissaggio nella contea di Haiyan”. L’ambito di applicazione dei relativi fondi speciali comprende le imprese che attuano una trasformazione digitale e intelligente nell’industria degli elementi di fissaggio» ( 50 ) . (58) L’industria dell’acciaio è costantemente considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 51 ) . Ciò trova conferma nei numerosi piani, nelle direttive e negli altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ( 52 ) . Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il « fondamento dell’economia reale » e « un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale »; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale ( 53 ) . (59) Il piano di lavoro summenzionato sulla crescita stabile dell’industria dell’acciaio (cfr. considerando 47) dimostra inoltre la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s] ostenere le imprese siderurgiche nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, come quello della costruzione navale, dei trasporti, dell’edilizia, dell’energia, il settore automobilistico e della produzione di elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio » ( 54 ) . (60) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (61) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acciaio a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (62) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 42. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) ( 55 ) . (63) Inoltre, nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 42. Il piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 47) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: « incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese ». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (64) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (65) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (66) In sintesi, gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. (67) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (68) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (69) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente. 3.2.4. Paese rappresentativo 3.2.4.1.   Osservazioni generali (70) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 56 ) ; — la disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (71) Come spiegato al considerando 34, l’11 settembre 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale: la nota sui fattori produttivi. In tale nota sono descritti tra l’altro i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri di cui sopra. Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. 3.2.4.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina (72) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, ossia è classificato dalla Banca mondiale come paese «a reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. 3.2.4.3.   Produzione del prodotto oggetto del riesame (73) Inoltre, la Turchia è stata individuata come un paese nel quale il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in quantità significative su un mercato competitivo a livello regionale e globale e attraverso un processo produttivo simile. 3.2.4.4.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (74) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Turchia e ha osservato quanto segue: — la Turchia importava le materie prime necessarie per la produzione del prodotto oggetto del riesame in quantitativi pertinenti e in assenza di distorsioni o restrizioni del mercato; — in Turchia attualmente operano produttori del prodotto oggetto del riesame e per due di essi erano pubblicamente disponibili dati finanziari che evidenziavano un livello positivo di redditività; — le ultime statistiche disponibili pubblicate dall’EMRA relative ai prezzi dell’energia elettrica per i consumatori industriali si riferiscono al periodo oggetto del riesame; — le statistiche pubblicate dal TUIK relative alle retribuzioni mensili, compresi i contributi sociali, del settore manifatturiero dei pezzi di ricambio per veicoli, risalgono al 2022; non erano pubblicamente disponibili dati più recenti. (75) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, mediante la nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni. 3.2.4.5.   Livello di protezione sociale e ambientale (76) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.4.6.   Conclusioni (77) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la Turchia soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (78) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (79) La Commissione ha dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha anche dichiarato che avrebbe utilizzato i dati del TUIK e dell’EMRA per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente del lavoro ( 57 ) e dell’energia ( 58 ) . (80) La Commissione ha dichiarato infine che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato la banca dati Orbis e i dati finanziari di due produttori turchi del prodotto in esame, come indicato al considerando 90. 3.2.6. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.2.6.1.   Fattori produttivi (81) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione delle ruote in acciaio. (82) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti: Tabella 1 Fattori produttivi delle ruote in acciaio Fattore produttivo Codice NC Valore esente da distorsioni Unità di misura Fonte di informazione Materie prime Acciaio 7208 10 , 7208 25 , 7208 26 , 7208 27 , 7208 36 , 7208 37 , 7208 38 , 7208 39 , 7208 51 , 7208 52 , 7208 53 , 7208 54 , 7211 13 , 7211 14 , 7211 19 , 7216 50 , 7219 23 , 7225 30 , 7226 91 , 7228 70 5,33 CNY kg GTA Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) N/A 43,39 CNY/ora Ora TUIK Energia Energia elettrica N/A 0,87 CNY/kWh KWh EMRA 3.2.6.2.   Materie prime (83) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione in Turchia come indicato nel GTA. Il prezzo all’importazione in Turchia è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 59 ) . (84) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina in Turchia avendo concluso nella sezione 3.2.3 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina in Turchia, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (85) Questi prezzi all’importazione di norma dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione delle risultanze relative al dumping di cui al considerando 96, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che deve stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti comporterebbero solo un aumento del valore normale e di conseguenza un margine di dumping più elevato. 3.2.6.3.   Lavoro (manodopera) (86) Il TUIK pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili più recenti relative al 2022 per il costo medio del lavoro nel settore della fabbricazione di autoveicoli secondo il codice NACE 29 ( 60 ) . 3.2.6.4.   Energia elettrica (87) I prezzi dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia sono pubblicati dall’EMRA. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale da gennaio a dicembre 2024 nella fascia di consumo corrispondente in kWh per il periodo dell’inchiesta di riesame ( 61 ) . 3.2.6.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti (88) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (89) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dai richiedenti, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. (90) Per stabilire le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dei produttori turchi Maxion Inci Jant Sanayi A.S. e Maxion Jantas Jant Sanayi ve Ticaret A.S. per l’esercizio finanziario 2024, pubblicati nel sito web ufficiale di Iochpe-Maxion Group ( 62 ) . 3.2.7. Calcolo del valore normale (91) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (92) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, e in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito al tasso di utilizzo di ciascun fattore produttivo (materiali e lavoro). I coefficienti di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Turchia, come descritto alla sezione 3.2.6. (93) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le SGAV e il profitto come indicato ai considerando 88 e 89. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari delle due società per l’esercizio 2024 riportati nei conti certificati della società, come indicato al considerando 89. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le SGAV, che rappresentavano il 7,3 % del costo delle vendite consolidato delle due società, e — i profitti, che ammontavano al 12,7 % del costo delle vendite delle due società, sono stati applicati al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni. (94) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.8. Prezzo all’esportazione In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione riferito alle importazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato determinato in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito sono stati utilizzati i dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, debitamente adeguati a livello franco a bordo («FOB») deducendo la movimentazione e il nolo marittimo sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda di riesame. In considerazione della risultanza relativa al dumping di cui al considerando 96, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che non era necessario dedurre il trasporto sul mercato interno, in quanto tale adeguamento comporterebbe soltanto una diminuzione del prezzo all’esportazione e di conseguenza un margine di dumping più elevato. 3.2.9. Confronto e margini di dumping (95) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra. (96) Su tale base, la differenza tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 224 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING (97) Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. A tale proposito, la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione. (98) In conseguenza dell’omessa collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori della Cina, tale esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ossia le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti disponibili, quali le statistiche ufficiali sulle importazioni e il GTA. 4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina (99) Dalle informazioni contenute nel fascicolo è emersa una generale sovraccapacità di ruote in acciaio in Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame. Secondo l’analisi di mercato dei richiedenti, la capacità produttiva stimata per i 20 produttori noti di ruote in acciaio nella RPC comprendeva 102 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con una produzione effettiva di oltre 38 milioni di pezzi. (100) Di conseguenza secondo le stime la capacità inutilizzata cinese era superiore a 63 milioni di pezzi, ossia oltre il 61 %. Tale capacità inutilizzata disponibile corrisponde a due o tre volte il consumo stimato di ruote in acciaio nell’Unione, pari a circa 24 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (101) La Commissione ha pertanto concluso, sulla base dei dati disponibili, che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata che potrebbe essere utilizzata per le esportazioni nell’Unione e rifornire l’intero mercato dell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. 4.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (102) La Commissione ha esaminato le esportazioni di ruote in acciaio prodotte in Cina verso le sue principali destinazioni di esportazione attuali, confrontandole con le esportazioni cinesi nell’Unione. In assenza di collaborazione, la Commissione ha utilizzato i dati statistici contenuti nella banca dati del GTA, che fornisce i volumi e i valori delle esportazioni cinesi di ruote in acciaio in base al peso. (103) La Commissione ha constatato che il mercato dell’Unione è rimasto uno dei due maggiori mercati di esportazione cinesi di ruote in acciaio. Ha inoltre constatato che i prezzi praticati alla maggior parte degli altri principali mercati di esportazione (Brasile, Messico e Regno Unito) erano in media inferiori dal 12 % all’80 % rispetto ai prezzi praticati all’Unione. I prezzi relativamente elevati e il fatto che i produttori cinesi di ruote in acciaio continuino a esportare volumi relativamente consistenti dimostrano l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori cinesi di ruote in acciaio. (104) Sulle ruote in acciaio cinesi inoltre sono in vigore misure antidumping in India ( 63 ) e misure antidumping e compensative negli Stati Uniti ( 64 ) , due grandi mercati per l’industria automobilistica. Tali misure sono in vigore rispettivamente dal 2018 e dal 2019. Secondo la Commissione questi ostacoli all’ingresso in due grandi mercati del prodotto oggetto del riesame costituiscono un ulteriore incentivo per i produttori cinesi di ruote in acciaio a dirottare le loro vendite verso il mercato dell’UE in caso di scadenza delle misure. 4.3. Conclusioni (105) Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che, in assenza di misure, i produttori cinesi esporterebbero nell’Unione quantità significative del prodotto in esame, in considerazione della notevole capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, mentre altri importanti mercati hanno istituito misure di protezione. La Commissione ha pertanto concluso che il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure è molto elevato. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Osservazioni preliminari (106) Al considerando 196 e al considerando 277 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione ( 65 ) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC, la Commissione ha spiegato che, in assenza di statistiche sulle importazioni diverse da quelle espresse in tonnellate, alcuni macroindicatori sarebbero necessariamente elencati in tonnellate, mentre altri indicatori potrebbero essere espressi in pezzi, poiché potrebbero essere basati sui dati dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Il denunciante ha anche presentato una propria stima delle statistiche sulle importazioni, sia in tonnellate che in pezzi, che nessuna parte ha contestato. (107) Inoltre, al considerando 88 del regolamento iniziale, la Commissione ha spiegato che le statistiche relative alle ruote in acciaio sono spesso espresse in numero di pezzi. Un’unità supplementare di questo tipo per le ruote in acciaio non è tuttavia prevista nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 66 ) . È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi. (108) Con il regolamento di modifica, la Commissione ha modificato il considerando 88 e l’articolo 4 del regolamento iniziale nella misura in cui è necessario dichiarare all’importazione il numero di pezzi importati e non solo il peso del prodotto in esame. Nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono effettivamente indicate in base sia al peso che al numero di pezzi, consentendo pertanto alla Commissione di stabilire le importazioni del prodotto oggetto del riesame non solo in base al peso, ma anche in base al numero di pezzi. Nelle statistiche di Eurostat però le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono ancora indicate solo in base al peso. (109) La Commissione ha pertanto messo a disposizione di tutte le parti le statistiche sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame sia in tonnellate che in pezzi ricavate dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. 5.2. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (110) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da undici produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (111) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame era quantificata in circa 22,6 milioni di pezzi. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati verificati presentati nella domanda di riesame e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 10, sono stati selezionati nel campione tre produttori dell’Unione che rappresentano collettivamente oltre il 40 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile nell’Unione. 5.3. Consumo dell’Unione (112) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: (a) i volumi delle vendite verificati dei produttori dell’Unione indicati dal richiedente, che per quanto riguarda i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati sottoposti a controllo incrociato con le loro risposte individuali al questionario verificate; e (b) le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame indicate nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (113) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in migliaia di pezzi) 2021 2022 2023 PIR Consumo totale dell’Unione 28 291 27 191 27 310 23 689 Indice 100 96 97 84 Fonte: industria dell’Unione, banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (114) Il consumo dell’Unione di ruote in acciaio è diminuito del 16 % durante il periodo in esame, con un calo particolare del consumo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La flessione è dovuta ai minori volumi di vendita in pezzi ai costruttori europei di automobili, che a loro volta hanno registrato nel complesso un forte calo dei volumi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame ( 67 ) . 5.4. Importazioni dal paese interessato 5.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (115) Nel periodo in esame le importazioni nell’Unione dalla RPC e la relativa quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in migliaia di pezzi) e quota di mercato 2021 2022 2023 PIR Volume delle importazioni dalla RPC 209 129 169 186 Indice 100 62 81 89 Quota di mercato (in %) 0,7 0,5 0,6 0,8 Indice 100 64 83 106 Fonte: industria dell’Unione, banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (116) I volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti stabili durante il periodo in esame, attestandosi a poco meno dell’1 % del consumo dell’Unione. 5.4.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC (117) La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (in EUR/pezzo) a livello CIF 2021 2022 2023 PIR RPC 23,29 31,97 19,66 21,74 Indice 100 137 84 93 Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (118) Nel complesso i prezzi per pezzo si sono mantenuti stabili durante il periodo in esame, con un aumento del 37 % nel 2022 (dovuto all’aumento complessivo del costo dell’acciaio nello stesso anno), seguito da un forte calo del prezzo nel corso del 2023, fino ad un prezzo inferiore del 7 % rispetto al prezzo del 2021 durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 5.4.3. Undercutting dei prezzi (119) Si ricorda che, in base alla descrizione del prodotto oggetto del riesame (considerando 23 e 24), nell’ambito del presente riesame rientrano molte dimensioni diverse di ruote in acciaio e dunque il prezzo medio per pezzo può variare notevolmente a seconda del diametro, della larghezza e della progettazione di una particolare ruota. (120) Oltre il 97 % delle importazioni dalla Cina in termini di volume (90,5 % in pezzi) è dichiarato con tre codici NC utilizzati per le importazioni di ruote in acciaio da utilizzare per autobus, trattori, autocarri e rimorchi ( 68 ) . (121) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha confrontato i dati sulle importazioni nell’ambito dei tre codici NC dichiarati con il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione delle ruote in acciaio con i diametri maggiori (19-20 pollici), fabbricate prevalentemente per veicoli più grandi come i tipi di cui al considerando precedente. (122) Su tale base, i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori dell’11 % a quelli dell’industria dell’Unione. 5.4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese (123) Le importazioni di ruote in acciaio da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente da India, Svizzera, Turchia e Vietnam. (124) Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di ruote in acciaio provenienti da questi paesi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 PIR Turchia Volume (in migliaia di pezzi) 1 768 2 003 1 630 1 567 Indice 100 113 92 89 Quota di mercato (in %) 6,2 7,4 6,0 6,6 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 56,26 65,32 80,40 76,01 Indice 100 116 143 135 India Volume (in migliaia di pezzi) 810 588 540 274 Indice 100 73 67 34 Quota di mercato (in %) 2,9 2,2 2,0 1,2 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 18,46 21,17 22,65 36,20 Indice 100 115 123 196 Svizzera Volume (in migliaia di pezzi) 176 142 144 171 Indice 100 80 82 97 Quota di mercato (in %) 0,6 0,5 0,5 0,7 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 101,42 121,63 127,46 129,16 Indice 100 120 126 127 Vietnam Volume (in migliaia di pezzi) 59 51 121 97 Indice 100 87 206 165 Quota di mercato (in %) 0,2 0,2 0,4 0,4 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 93,32 117,37 84,90 94,18 Indice 100 126 91 101 Altri paesi terzi Volume (in migliaia di pezzi) 307 566 298 170 Indice 100 185 97 55 Quota di mercato (in %) 1,1 2,1 1,1 0,7 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 46,52 57,88 71,95 73,22 Indice 100 124 155 157 Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC Volume (in migliaia di pezzi) 3 119 3 350 2 732 2 278 Indice 100 107 88 73 Quota di mercato (in %) 11,0 12,3 10,0 9,6 Prezzo medio (in EUR/pezzo) 48,73 59,49 70,74 75,77 Indice 100 122 145 155 Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (125) Le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste stabili durante il periodo in esame, con una quota di mercato che ha oscillato intorno al 10 %. (126) La principale fonte di importazioni è di gran lunga la Turchia. La quota di mercato detenuta dalle importazioni turche è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame, in quanto i volumi delle importazioni sono diminuiti solo in misura leggermente inferiore rispetto al calo del consumo. (127) Per tutte le origini di cui sopra, il prezzo medio delle ruote supera il prezzo medio per ruota fabbricata nell’Unione. Come indicato al considerando 119, nell’ambito del presente riesame rientrano molte dimensioni diverse di ruote in acciaio e di conseguenza il prezzo medio per pezzo può differire notevolmente tra le diverse fonti di approvvigionamento, in particolare a seconda del diametro, della larghezza e della progettazione di una particolare ruota. 5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 5.5.1. Osservazioni generali (128) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. (129) Come indicato al considerando 10, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (130) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nel questionario sui macroindicatori trasmesso dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (131) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (132) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 5.5.2. Indicatori macroeconomici 5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (133) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 PIR Volume della produzione (in migliaia di pezzi) 25 323 24 590 25 482 22 619 Indice 100 97 101 89 Capacità produttiva (in migliaia di pezzi) 40 898 40 987 39 445 38 331 Indice 100 100 96 94 Utilizzo degli impianti (in %) 61,9 60,0 64,6 59,0 Indice 100 97 104 95 Fonte: industria dell’Unione. (134) Durante il periodo in esame i volumi di produzione in pezzi si sono mantenuti relativamente stabili nei primi tre anni. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, tuttavia, il volume di produzione è diminuito notevolmente, dell’11 %. Tale flessione corrisponde a un’analoga tendenza al ribasso dei volumi delle vendite (cfr. tabella 7) ed è in linea con il calo del 13 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2023 (cfr. tabella 2). (135) La capacità produttiva, pari a 52 289 000 pezzi nel periodo dell’inchiesta iniziale, si era ridotta a 40 898 000 pezzi nel 2021. È rimasta stabile nel 2022, ma è ulteriormente diminuita in misura significativa nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. (136) I produttori dell’Unione inseriti nel campione fabbricano tutti su ordinazione. Nonostante la notevole riduzione della capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 5 % nel periodo in esame e si è attestato solo al 59 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, il dato più basso mai osservato dalla Commissione da quando le ruote in acciaio sono state oggetto della prima inchiesta nel 2019-2020. 5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (137) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato 2021 2022 2023 PIR Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in migliaia di unità) 24 963 23 712 24 409 21 226 Indice 100 95 98 85 Quota di mercato (in %) 88,2 87,2 89,4 89,6 Indice 100 99 101 102 Fonte: industria dell’Unione. (138) I volumi delle vendite sono diminuiti del 15 % durante il periodo in esame, con un drastico calo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in linea con il calo del consumo dell’Unione (cfr. tabella 2). (139) Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione si è mantenuta relativamente stabile durante il periodo in esame e si è attestata all’89,6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. 5.5.2.3.   Crescita (140) In un contesto di calo significativo del consumo, l’industria dell’Unione ha perso ingenti volumi di vendita. (141) Il fatturato delle vendite ha evidenziato una crescita nei primi due anni del periodo in esame, attribuibile a prezzi unitari di vendita superiori. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, tuttavia, il fatturato delle vendite è tornato al livello del 2021, poiché i volumi delle vendite sono scesi ben al di sotto dei livelli del 2021 (cfr. tabella 7), mentre i prezzi medi di vendita sono scesi al di sotto del costo di produzione (cfr. tabella 9). Nel corso dell’intero periodo in esame l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere. 5.5.2.4.   Occupazione e produttività (142) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 PIR Numero di dipendenti 2 628 2 555 2 556 2 412 Indice 100 97 97 92 Produttività (in migliaia di pezzi/dipendente) 9,6 9,6 10 9,4 Indice 100 100 103 97 Fonte: industria dell’Unione. (143) Il numero di dipendenti è diminuito durante il periodo in esame, in linea con il calo della produzione. Nel complesso il numero dei dipendenti è diminuito dell’8 % nel corso del periodo in esame. (144) In termini di produttività, durante il periodo in esame la produttività dei produttori dell’Unione è rimasta stabile, poiché hanno adattato le dimensioni della forza lavoro ai volumi di produzione. 5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (145) Il margine di dumping stabilito nel periodo dell’inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo. Allo stesso tempo, il livello delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato molto limitato, pari soltanto all’1 % del consumo dell’Unione. Di conseguenza l’impatto dell’entità dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione è stato limitato. 5.5.3. Indicatori microeconomici 5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (146) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/pezzo) 2021 2022 2023 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti 15,9 21,2 20,7 19,3 Indice 100 133 130 121 Costo di produzione unitario 17,2 21,5 20,3 19,8 Indice 100 125 118 115 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (147) Il prezzo medio di vendita è aumentato del 33 % e più del costo tra il 2021 e il 2022. Il notevole aumento dei costi ha rispecchiato un aumento del costo della principale materia prima utilizzata (bobine laminate a caldo) e dell’energia. Successivamente il prezzo di vendita è diminuito più del costo. La Commissione ha constatato che i contratti di vendita dell’industria dell’Unione contengono spesso una clausola sugli adeguamenti dei prezzi in caso di fluttuazione dei prezzi delle materie prime. 5.5.3.2.   Costo del lavoro (148) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 PIR Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 40 185 39 785 45 804 47 730 Indice 100 99 114 119 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (149) Il costo medio del lavoro, che comprende tutti gli oneri sociali, è aumentato del 19 % durante il periodo in esame. Un particolare aumento è stato osservato nel 2023, poiché in quell’anno i dipendenti hanno ricevuto una compensazione per l’elevato tasso di inflazione del 2022 ( 69 ) . L’aumento del costo del lavoro, quindi, rispecchia la tendenza generale nell’UE, con l’aumento dei salari nominali in risposta all’aumento del costo della vita, compreso il costo dell’energia, in particolare a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina ( 70 ) . 5.5.3.3.   Scorte (150) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte 2021 2022 2023 PIR Scorte finali (in migliaia di unità) 721 705 638 678 Indice 100 98 88 94 Scorte finali in percentuale della produzione 7,7 7,5 6,0 6,8 Indice 100 98 78 89 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (151) Le scorte finali in pezzi si sono mantenute piuttosto stabili durante il periodo in esame, con un calo nel 2023 seguito da una ripresa del livello delle scorte durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, in percentuale della produzione, il livello delle scorte finali è rimasto stabile durante l’intero periodo in esame e il livello relativamente basso in percentuale della produzione rispecchia il fatto che il prodotto oggetto del riesame è fabbricato su ordinazione. 5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (152) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 PIR Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) –1,3 +2,7 +2,9 +0,1 Indice – 100 + 206 + 218 +9 Flusso di cassa (in EUR) –1 165 665 5 960 759 10 789 262 6 964 251 Indice – 100 511 926 597 Investimenti (in EUR) 8 687 026 9 268 020 5 570 079 6 919 161 Indice 100 107 64 80 Utile sul capitale investito –5,1 % –0,5 % +9,4 % –3,6 % Indice – 100 –9 + 184 –70 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione. (153) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. (154) Dopo un anno in perdita (2021), l’industria dell’Unione è tornata a registrare bassi profitti a partire dal 2022. Il calo dei profitti a solo 0,1 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame dovrebbe essere considerato alla luce della perdita di volumi di vendita. L’andamento complessivamente positivo dei profitti durante l’intero periodo in esame è rispecchiato anche nella tabella 9, che evidenzia un aumento del 21 % del prezzo medio di vendita, mentre il costo medio di produzione è aumentato del 15 %. (155) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le loro attività ed è misurato al livello di tutte le destinazioni di vendita (ossia comprese le vendite all’esportazione). L’andamento del flusso di cassa netto ha seguito l’andamento nel complesso leggermente positivo del margine di profitto, con un flusso di cassa negativo nel 2021 seguito però da flussi di cassa positivi a partire dal 2022. (156) Gli investimenti sono rimasti stabili durante il periodo in esame, tra 5 e 10 milioni di EUR all’anno, quindi compresi nello stesso intervallo (da 7 a 13 milioni di EUR) dell’inchiesta iniziale. (157) L’utile sul capitale investito è il profitto derivante da tutte le vendite, comprese le vendite all’esportazione, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel complesso ha seguito lo stesso andamento del margine di profitto sulle vendite nell’UE, ma con cifre leggermente più negative. Tale dato dovrebbe essere considerato alla luce del fatto che le vendite al di fuori dell’Unione affrontano la concorrenza in mercati non protetti dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, il che comporta prezzi medi di vendita inferiori sui mercati di esportazione rispetto al mercato dell’Unione. (158) Nessuno dei produttori dell’Unione ha segnalato problemi specifici relativi alla capacità di ottenere capitale sul mercato. 5.5.4. Conclusioni sul pregiudizio (159) Nonostante le misure antidumping in vigore e pur detenendo una quota di mercato del consumo dell’Unione compresa tra l’85 % e il 90 % durante il periodo in esame, l’industria dell’Unione non si trova in una situazione sana. (160) Lo dimostra chiaramente la sua redditività: l’industria dell’Unione era in perdita nel 2021, ha registrato profitti modesti solo nel 2022 e nel 2023 e ha operato praticamente in pareggio nel periodo dell’inchiesta di riesame. Gli altri indicatori finanziari mostrano un quadro altrettanto insoddisfacente. Anche altri indicatori chiave sono negativi: i volumi delle vendite sono diminuiti del 15 % dal 2021 e il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria è sceso del 5 %, nonostante le notevoli riduzioni della capacità produttiva nello stesso periodo. (161) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 6. NESSO DI CAUSALITÀ (162) Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Le importazioni cinesi non hanno contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 116, il livello delle importazioni dalla Cina rappresentava una quota di mercato inferiore all’1 % durante tutto il periodo in esame. (163) Il calo del consumo, del 16 % tra il 2021 e il 2024 e del 40 % rispetto al 2018, il periodo dell’inchiesta iniziale, è il principale fattore che non consente all’industria dell’Unione di conseguire profitti sani. In effetti il forte calo della domanda di ruote in acciaio ha un impatto diretto sui volumi di produzione dell’industria dell’Unione e sull’uso dei suoi macchinari, con un conseguente tasso di utilizzo degli impianti inferiore a quello osservato nell’inchiesta iniziale. Il calo della domanda e, di conseguenza, dei volumi delle vendite dell’industria dell’UE è a sua volta legato alle minori vendite di veicoli che richiedono ruote in acciaio fabbricati nell’Unione negli ultimi 4-5 anni. In tale situazione, l’industria dell’Unione è in grado di ottenere al massimo solo margini modesti. (164) Anche le importazioni da paesi terzi hanno svolto un ruolo. Tali importazioni detenevano una quota di mercato che oscillava tra il 10 % e il 12 %, che è significativa e ha certamente contribuito al pregiudizio in termini di volume, anche se le importazioni da paesi diversi dalla Cina nel complesso sono diminuite nel periodo in esame, sia in termini di volumi che di quota di mercato. Nel contesto, in primo luogo, di un forte calo del consumo e, in misura minore, di una forte presenza di importazioni da paesi diversi dalla Cina, il ruolo che può essere attribuito alle importazioni dalla Cina nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è piuttosto limitato, in considerazione della modesta quota di mercato detenuta da tali importazioni nel periodo in esame. (165) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi non sono responsabili del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, ma che tale pregiudizio è stato causato da altri fattori, in particolare il calo del consumo e il notevole livello delle importazioni da altri paesi. (166) In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi deciso di valutare l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali importazioni. 7. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (167) In assenza di collaborazione delle parti nella RPC, la Commissione si è basata sulle informazioni disponibili nel fascicolo. La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC; il rapporto tra i prezzi nell’Unione e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi dalla Cina; l’attrattiva del mercato dell’UE e l’impatto che i maggiori volumi delle importazioni cinesi avrebbero sull’industria dell’Unione. 7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC (168) Come concluso nei considerando da 99 a 101, si stima che la capacità inutilizzata dei produttori cinesi di ruote in acciaio rappresenti oltre il 250 % del consumo di ruote in acciaio del mercato libero dell’Unione. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per le esportazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure. 7.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (169) Come spiegato ai considerando 102 e 103, il mercato dell’Unione rimane, nonostante le misure, uno dei mercati di esportazione più importanti della Cina e i prezzi medi che può ottenere su tale mercato, anche con le misure in vigore, sono notevolmente superiori ai prezzi nella maggior parte degli altri importanti mercati di esportazione della Cina. Inoltre, dal 2019 il mercato statunitense, tradizionalmente importante, applica misure commerciali proibitive nei confronti delle importazioni cinesi. Analogamente, anche in India, che era uno dei principali mercati di esportazione della Cina, sono in vigore misure antidumping. In conseguenza di tali misure, è probabile che i produttori esportatori che rifornivano tali mercati esplorino mercati di esportazione alternativi e, alla luce delle sue dimensioni e dei suoi prezzi, nonché dello storico interesse cinese, è probabile che l’Unione sia presa di mira da tali parti. 7.3. Impatto dei maggiori volumi delle importazioni cinesi sull’industria dell’Unione (170) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in caso di scadenza delle misure l’industria dell’Unione dovrà far fronte a un considerevole aumento delle importazioni cinesi di qualsiasi tipo di ruote in acciaio. Il probabile ingresso nell’Unione di volumi elevati di importazioni dalla RPC a prezzi molto più bassi in caso di scadenza delle misure costringerebbe quindi l’industria dell’Unione a ridurre i propri volumi di produzione e ad abbassare i prezzi. (171) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sulla base dei codici doganali con i quali è stata dichiarata la maggior parte delle importazioni cinesi, queste ultime hanno concentrato le vendite nei mercati di nicchia delle ruote di dimensioni speciali e delle ruote difficilmente vendute nel segmento delle autovetture. Tali vendite sono state effettuate a prezzi inferiori dell’11 % a quelli dell’industria dell’Unione. (172) Con l’ulteriore contrazione dei volumi di vendita e l’aumento della pressione sui prezzi, i produttori dell’Unione sarebbero riluttanti a investire ulteriormente e incontrerebbero difficoltà sempre maggiori a rispettare i loro impegni, compresi quelli sociali e ambientali. È probabile un rapido passaggio a livelli di profitto negativi per un’industria a così alta intensità di capitale. Ciò comprometterebbe la capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e, a più lungo termine, ne metterebbe a repentaglio la redditività, con la possibile conseguenza della chiusura degli impianti di produzione e quindi anche di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento. 7.4. Conclusioni (173) Su tale base, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di un ulteriore aggravamento della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. 8. INTERESSE DELL’UNIONE (174) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 8.1. Interesse dell’industria dell’Unione (175) Il considerando 110 menziona il numero totale di fabbricanti dell’UE del prodotto oggetto del riesame. La domanda è stata presentata da nove produttori dell’Unione, mentre nessuno degli altri due produttori noti si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come concluso al considerando 161, l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio notevole. Benché, come spiegato al considerando 165, il pregiudizio notevole non sia attribuibile alle importazioni cinesi, una revoca delle misure comporterebbe probabilmente un nuovo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, come concluso al considerando 173. Il mantenimento delle misure è quindi nell’interesse dell’industria dell’Unione. 8.2. Interesse degli importatori indipendenti (176) Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta. (177) La mancanza di collaborazione degli importatori non ha consentito alla Commissione di valutare se i loro risultati fossero negativi o se non fossero in grado di trasferire gli eventuali aumenti di prezzo. (178) La Commissione ha osservato che, a parte l’abbondante produzione dell’Unione, gli importatori e le catene di approvvigionamento possono ricorrere alle importazioni da numerose fonti alternative. (179) Pertanto, si è concluso che non vi sono elementi di prova indicanti che le misure in vigore abbiano inciso significativamente sugli importatori del prodotto oggetto del riesame. 8.3. Interesse degli utilizzatori (180) Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto analizzare l’impatto delle misure esistenti sulla situazione degli utilizzatori. (181) Secondo le risultanze dell’inchiesta iniziale, l’impatto delle misure sulle ruote in acciaio è limitato per i produttori di automobili. Tale conclusione è derivata dalla stima effettuata da un produttore dell’Unione inserito nel campione secondo cui un set completo di ruote in acciaio rappresenta circa lo 0,6 % del costo di produzione di un’autovettura di piccole dimensioni o lo 0,7 % di quello di un autocarro. (182) Non sono disponibili ulteriori informazioni nel fascicolo che dimostrino che le misure avrebbero un’incidenza negativa considerevole sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo del mantenimento delle misure sull’industria dell’Unione. (183) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 8.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (184) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esisteva un valido motivo di interesse dell’Unione contrario al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC. 9. MISURE ANTIDUMPING (185) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della RPC. (186) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». (187) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (188) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (189) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 71 ) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (190) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 72 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (191) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale trasmettere osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni. Le relative osservazioni sono state illustrate in dettaglio nei considerando precedenti. (192) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per: — trattori stradali, — autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, — autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori), — rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 , ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97) («prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: — ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10 , — ruote per quad da strada, — parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio, — ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale], — ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici, — ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd 50,3 C508 Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd. 50,3 C509 Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd. 50,3 C510 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 50,3 Cfr. allegato Tutte le altre società 66,4 C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (numero di pezzi) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, nel periodo dell’inchiesta (dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018); ii) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e iii) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta, la Commissione può modificare l’allegato al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari al 50,3 %. Articolo 3 Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, indipendentemente dalla loro origine, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97, nonché della loro origine. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 65 del 4.3.2020, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/353/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 258 del 7.8.2020, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1165/oj ). ( 4 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C, C/2024/3539, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3539/oj ). ( 5 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/1461, 3.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1461/oj ). ( 6 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2778 . ( 7 ) Tutti e tre i produttori dell’Unione inseriti nel campione costituivano parte del richiedente che ha presentato la domanda con la condizione che a ciascun produttore fosse concesso un trattamento anonimo, adducendo un rischio effettivo di ritorsioni commerciali da parte dei loro clienti nell’Unione, che sono anche clienti di produttori esportatori cinesi. La Commissione ha ritenuto debitamente giustificata la richiesta di anonimato e l’ha accolta di conseguenza. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/1666, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia ( GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj ). ( 9 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208. ( 10 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192. ( 11 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 66-68; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193-194. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 12 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 61-65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 195-201. ( 13 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202. ( 14 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203. ( 15 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666, considerando 73; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204. ( 16 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024)91, del 10 aprile 2024, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it . ( 17 ) Cfr. pag. 11 della domanda (versione consultabile). ( 18 ) Cfr. pag. 11 della domanda (versione consultabile). ( 19 ) Cfr. pag. 12 della domanda (versione consultabile). ( 20 ) Cfr. pag. 12 della domanda (versione consultabile). ( 21 ) Cfr. pagg. 12-13 della domanda (versione consultabile). ( 22 ) Cfr. pag. 13 della domanda (versione consultabile). ( 23 ) Cfr. pag. 13 della domanda (versione consultabile). ( 24 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 25 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 26 ) Cfr.: https://www.baoganggf.com/gsjj (consultato il 20 ottobre 2025). ( 27 ) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/CompanyProfile.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 28 ) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consultato il 17 marzo 2025). ( 29 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 20 ottobre 2025). ( 30 ) Ibidem. ( 31 ) Cfr. sezione IV, sottosezione 3 del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime. ( 32 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 33 ) Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio, capitolo II, sezione 3.8; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 20 ottobre 2025). ( 34 ) Ibidem, capitolo I, sezione 2. ( 35 ) Ibidem, capitolo I, sezione 3.2. ( 36 ) Cfr. piano di attuazione della provincia di Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 20 ottobre 2025). ( 37 ) Piano di lavoro della provincia di Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria dell’acciaio 2019-2025; disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 38 ) Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell’industria dell’acciaio; disponibile all’indirizzo: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 39 ) Piano d’azione della provincia di Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio per il 2020; disponibile all’indirizzo: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 40 ) Piano d’azione della provincia di Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio: « promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo a circa 10 imprese »; disponibile all’indirizzo: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 41 ) Cfr. relazione annuale 2023 di Baoshan Iron and Steel Ltd., pag. 41 https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consultato il 20 ottobre 2025). ( 42 ) Cfr.: https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consultato il 20 ottobre 2025). ( 43 ) Cfr.: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consultato il 20 ottobre 2025). ( 44 ) Cfr.: https://www.baoganggf.com/ggry (consultato il 20 ottobre 2025). ( 45 ) Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 46 ) Cfr.: http://www.cncma.org/article/472 (consultato il 20 ottobre 2025). ( 47 ) Ibidem. ( 48 ) Cfr. https// www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n5084605/c7592204/part/752209.pdf , pag. 55, che elenca gli elementi di fissaggio per la resistenza. ( 49 ) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf , pag. 29. ( 50 ) http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html . ( 51 ) Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e seguenti. ( 52 ) Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 20 ottobre 2025). ( 53 ) Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime. ( 54 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 20 ottobre 2025). ( 55 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33. ( 56 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 57 ) Istituto di statistica turco — TUIK. ( 58 ) Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia — EMRA. ( 59 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 60 ) Cfr. link alla nota 58. La sottovoce NACE 29.3 – Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli non è disponibile sul sito web del TUIK. ( 61 ) Inserire riferimento. ( 62 ) https://www.iochpe.com.br/en/financial-information/results-center/ . ( 63 ) https://info.eepcindia.org/files/1694965929.pdf . ( 64 ) https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2024/er1017_66025.htm . ( 65 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1693/oj ). ( 66 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 67 ) Il denunciante ha fatto riferimento alle statistiche pubblicate dall’Associazione dei costruttori europei di automobili ACEA ACEA-Pocket-Guide-2025-2026.pdf , in particolare alle pagine 19 e 21, che indicano un netto calo della produzione di autovetture (- 6,2 %) e veicoli commerciali (- 9,5 %) nel 2024 rispetto all’anno precedente. ( 68 ) 8708 70 99 80 (ruote in acciaio utilizzate per autocarri, trattori, autobus), 8716 90 90 95 (ruote in acciaio utilizzate per rimorchi e semirimorchi) e 8716 90 90 97 (ruote in acciaio utilizzate per rimorchi e semirimorchi). ( 69 ) Annual inflation more than tripled in the EU in 2022 – Eurostat news article : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230309-2 . ( 70 ) Labour market and wage developments in Europe 2024 — Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, pag. 47: https://op.europa.eu/webpub/empl/lmwd-annual-review-leaflet-2024/ . ( 71 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 72 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi con codici TARIC individuali: Nome Codice addizionale TARIC Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd (detta anche «Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd») C511 Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd C512 Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd C513 Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd C514 Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd C515 Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd C516 Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd C517 Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd C518 Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd C519 Xiamen Sunrise Group Co., Ltd C520 Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd C521 Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd C522 Zhejiang Jingu Co., Ltd C523 Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd C524 Zhengxing Wheel Group Co., Ltd C525 Zhenjiang R & D Auto Parts Co., Ltd C526 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/428/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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