Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0479/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/479 della Commissione, del 3 marzo 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 03/03/2026 In vigore dal: 03/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/479 della Commissione, del 3 marzo 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/479 of 3 March 2026 imposing a definitive countervailing duty on imports of biodiesel originating in the Indonesia following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/479 4.3.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/479 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2026 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 18, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (UE) 2019/2092 («regolamento definitivo») la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( 2 ) («paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento (UE) 2025/1883 la Commissione ha rettificato il regolamento definitivo per includere i codici NC ex 2710 19 11 , ex 2710 19 15 , ex 2710 19 21 , ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 e i corrispondenti codici TARIC per i carburanti sostenibili per l’aviazione («SAF») ( 3 ) . La rettifica non ha avuto alcuna incidenza sulla definizione del prodotto delle misure in vigore. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative in vigore ( 4 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell’articolo 18 del regolamento di base («domanda»). (4) La domanda è stata presentata l’8 settembre 2024 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione del biodiesel ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure compensative avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e osservazioni sull’apertura (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato il 6 dicembre 2024, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 6 ) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. (6) Prima dell’avvio del riesame in previsione della scadenza e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’Indonesia («governo dell’Indonesia») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato il governo dell’Indonesia a partecipare a consultazioni preliminari per chiarire la situazione riguardante i contenuti della domanda di riesame e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’Indonesia ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 5 dicembre 2024. Nel corso delle consultazioni non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata. (7) Il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sull’apertura dell’inchiesta. Esso ha affermato che i) né il fondo per le piantagioni di palma da olio ( Oil Palm Plantation Fund , «OPPF») né la fornitura di olio di palma greggio da parte del governo dell’Indonesia per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM dell’OMC») e che ii) la cessazione del dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel dall’Indonesia nell’UE non causerebbe pregiudizio o l’eventuale reiterazione del pregiudizio per i produttori di biodiesel dell’UE. (8) Gli elementi di prova forniti in merito alla persistenza delle sovvenzioni in Indonesia erano sufficienti nella fase di apertura. In concreto, la domanda ha fornito elementi di prova del fatto che i regimi menzionati dal governo dell’Indonesia nelle sue osservazioni sono ancora in vigore, costituiscono sovvenzioni in quanto sono risultati compensabili in precedenti inchieste dell’UE e sono disponibili per i produttori del settore. Nessun elemento di prova a disposizione dei servizi della Commissione al momento dell’apertura contraddiceva gli elementi di prova relativi ai regimi di sovvenzione contenuti nella domanda che ha portato all’apertura dell’inchiesta. (9) Analogamente, gli elementi di prova forniti in merito al rischio di reiterazione del pregiudizio erano sufficienti nella fase di apertura. In concreto, la domanda conteneva elementi di prova relativi alla capacità di produzione di biodiesel in Indonesia, all’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori indonesiani e al livello di prezzo pregiudizievole al quale le importazioni indonesiane entrerebbero nell’Unione in caso di abrogazione delle misure. Sulla base di quanto precede, la domanda ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’abrogazione delle misure comporterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. (10) Il governo dell’Indonesia non ha fornito elementi di prova del contrario nelle sue osservazioni durante il processo di consultazione preliminare. Su tale base la Commissione ha concluso che gli elementi di prova presentati nella domanda erano sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tale affermazione è stata pertanto respinta. 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (11) L’inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti dell’Unione, gli importatori indipendenti noti nell’Unione, gli utilizzatori indipendenti dell’Unione notoriamente interessati, i produttori noti dell’Indonesia e le autorità dell’Indonesia in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. (13) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso. 1.6. Campionamento (14) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base. 1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (15) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione, conformemente all’articolo 27 del regolamento di base. Prima dell’apertura, 32 produttori dell’Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di quattro produttori ritenuti rappresentativi dell’industria dell’Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 12 % della produzione totale stimata dell’industria dell’Unione e circa il 13 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione effettuate nell’Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. 1.6.2. Campionamento degli importatori (16) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessuno di loro si è manifestato. 1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori dell’Indonesia (17) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’Indonesia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica di Indonesia presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (18) Nessun produttore esportatore ha restituito il modulo di campionamento. Successivamente, l’8 aprile 2025 la Commissione ha informato il governo dell’Indonesia che produttori esportatori indonesiani non avevano collaborato e che pertanto poteva basare le proprie conclusioni in merito alla persistenza e alla reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni. 1.7. Questionari e visite di verifica (19) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori dell’Unione inseriti nel campione, al richiedente e al governo dell’Indonesia. Il giorno dell’apertura dell’inchiesta sono stati messi a disposizione online ( 7 ) anche i questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell’Indonesia. (20) Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei quattro produttori dell’Unione inseriti nel campione e del richiedente. (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: a) produttori dell’Unione: — Bioraffineria di Gela SpA, Italia, — Chevron Renewable Energy Group (REG), Paesi Bassi, — Masol Iberia Biofuel S.L.U., Spagna, — Saipol, Francia; b) richiedente: — European Biodiesel Board (EBB), Belgio. 1.8. Fase successiva della procedura (22) Il 24 novembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (23) EBB e il governo dell’Indonesia hanno presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. EBB ha concordato con l’intenzione della Commissione di mantenere i dazi compensativi. Le osservazioni del governo dell’Indonesia sono analizzate nelle sezioni pertinenti del presente regolamento. Nessuna delle parti ha richiesto un’audizione. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (24) Il prodotto oggetto del presente riesame è il medesimo previsto nell’inchiesta iniziale, vale a dire esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518 00 95 21 e 1518 00 95 33), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 33), ex 2710 19 11 (codice TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (codice TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (codice TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (codice TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (codice TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33) ( 8 ) . (25) L’inchiesta iniziale ha stabilito che il biodiesel prodotto in Indonesia è principalmente un estere metilico di olio di palma («PME»), derivato dall’olio di palma ( 9 ) . Dalla presente inchiesta non sono emerse informazioni che avrebbero sminuito tale risultanza. (26) Il biodiesel è utilizzato principalmente nel settore dei trasporti, in particolare nei motori diesel, e può essere miscelato con diesel minerale o utilizzato nella sua forma pura. 2.2. Prodotto in esame (27) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario dell’Indonesia («prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (28) Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta di riesame fabbricato e venduto sul mercato interno dell’Indonesia — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e — il prodotto oggetto dell’inchiesta di riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI (29) Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti avrebbe causato la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni. 3.1. Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base (30) Il 7 marzo 2025 la Commissione ha inviato al governo dell’Indonesia il questionario antisovvenzioni unitamente a un’appendice specifica («appendice A»), costituita da un questionario per i fornitori di fattori produttivi. (31) Né il governo dell’Indonesia né alcun produttore esportatore indonesiano di biodiesel o fornitore di fattori produttivi hanno risposto al questionario o all’appendice A. (32) In una comunicazione del 21 marzo 2025 il governo dell’Indonesia ha comunicato alla Commissione che non avrebbe collaborato all’inchiesta, affermando esplicitamente che «sia il governo dell’Indonesia che i produttori indonesiani di biocarburanti si concentreranno sul contenziosoDS618: Unione europea — Dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel dall’Indonesia ancora in corso presso l’organo di conciliazione (“DSB”) dell’OMC. Pertanto non presentano risposte al questionario dell’inchiesta» ( 10 ) . (33) In assenza di collaborazione, la Commissione non ha potuto raccogliere le informazioni che considerava rilevanti per le proprie risultanze nella presente inchiesta. A titolo di esempio, la Commissione non è riuscita ad ottenere dal governo dell’Indonesia informazioni sul mercato dell’olio di palma basate su informazioni dirette comunicate dai fornitori di olio di palma greggio, né disponeva di informazioni sul ruolo di PT Perkebunan Nusantara («PTPN»), un produttore di olio di palma greggio interamente di proprietà del governo dell’Indonesia, per quanto concerne l’industria del biodiesel. (34) Di conseguenza, come spiegato al considerando 18, con nota verbale dell’8 aprile 2025 la Commissione ha informato le autorità indonesiane che, in ragione dell’omessa collaborazione da parte del governo dell’Indonesia e dei produttori esportatori indonesiani, la Commissione intendeva trarre le sue conclusioni in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori indonesiani sono stati inoltre informati del fatto che le conclusioni basate su dati disponibili possono essere meno favorevoli che nell’ipotesi della collaborazione. (35) Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. In assenza di informazioni da parte del governo dell’Indonesia o dei fornitori di fattori produttivi, la Commissione si è basata sui dati disponibili per stabilire la persistenza delle pratiche di sovvenzione dell’Indonesia nell’industria del biodiesel conformemente all’articolo 28 del regolamento di base. (36) Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare: — la domanda; — le risultanze dell’inchiesta iniziale svolta dalla Commissione sullo stesso prodotto. 3.2. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta (37) Per stabilire l’eventuale persistenza delle sovvenzioni, la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale continuassero a conferire un vantaggio ai produttori esportatori di biodiesel dall’Indonesia. Successivamente, la Commissione ha esaminato se i produttori indonesiani di biodiesel beneficiassero di sovvenzioni non compensate nel contesto dell’inchiesta iniziale («sovvenzioni supplementari») come asserito nella domanda ( 11 ) . 3.2.1. Sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo per le piantagioni di palma da olio («OPPF») 3.2.1.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale (38) In via preliminare, occorre rilevare che nel presente regolamento la Commissione fa riferimento all’OPPF piuttosto che al Biodiesel Subsidy Fund . Quest’ultimo termine è utilizzato dal denunciante nella denuncia iniziale e ancora dal richiedente nella domanda. La denominazione ufficiale del regime di sovvenzioni tuttavia è OPPF. (39) Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato quanto segue: a) secondo il regolamento presidenziale n. 61/2015 il governo dell’Indonesia ha affidato all’agenzia di gestione del fondo per le piantagioni di palma da olio («agenzia di gestione»), il compito di riscuotere prelievi all’esportazione su materie prime derivanti dall’olio di palma in virtù del regolamento del ministro delle Finanze n. 133/PMK.05/2015 ( 12 ) ; b) i fondi così riscossi costituivano le entrate dell’OPPF, che era controllato dall’agenzia di gestione ( 13 ) ; c) il governo dell’Indonesia ha chiarito espressamente che l’OPPF doveva essere impiegato per sostenere gli acquisti di biodiesel da parte di soggetti nominati da enti governativi ( 14 ) ; d) I produttori indonesiani di biodiesel che intendevano partecipare dovevano rispettare l’obbligo di vendere mensilmente la quota di biodiesel loro assegnata ai cosiddetti «enti petrolchimici», ossia PT Pertamina («Pertamina») e Pt AKR Corporindo Tbk («AKR») ( 15 ) ; e) secondo il meccanismo di pagamento specifico previsto dall’OPPF, gli enti petrolchimici corrispondevano ai produttori indonesiani di biodiesel il prezzo di riferimento del diesel (anziché il prezzo di riferimento effettivo del biodiesel che sarebbe stato superiore), mentre l’agenzia di gestione corrispondeva ai produttori indonesiani di biodiesel la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel e il prezzo di riferimento del biodiesel attingendo all’OPPF ( 16 ) ; f) ciascun produttore di biodiesel fatturava agli enti petrolchimici il volume di biodiesel che l’acquirente era tenuto a utilizzare in base all’obbligo di miscelazione applicabile e, in cambio, gli enti petrolchimici corrispondevano al produttore di biodiesel il prezzo di riferimento del diesel per il periodo in esame ( 17 ) ; g) a sua volta, per ottenere il rimborso della differenza di prezzo tra il prezzo pagato dagli enti petrolchimici e il prezzo di riferimento del biodiesel, il produttore di biodiesel doveva inviare all’agenzia di gestione una fattura aggiuntiva per lo stesso volume ( 18 ) ; h) dopo aver ricevuto la fattura e averla verificata, l’agenzia di gestione, a sua volta, corrispondeva al produttore di biodiesel pertinente la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel (pagato dagli enti petrolchimici) e il prezzo di riferimento del biodiesel (fissato dal governo dell’Indonesia per il periodo in questione) ( 19 ) . (40) L’inchiesta iniziale ha stabilito che tutti i produttori esportatori indonesiani di biodiesel hanno scelto di partecipare all’approvvigionamento di biodiesel ed erano pertanto tenuti a vendere il contingente mensile agli enti petrolchimici che gestiscono l’obbligo di miscelazione ( 20 ) . È stato inoltre constatato che il prezzo di riferimento del biodiesel era superiore al prezzo di riferimento del diesel, il che ha comportato pagamenti da parte dell’OPPF a favore dei produttori indonesiani di biodiesel ( 21 ) . Ne consegue che in Indonesia non esisteva un prezzo effettivo di mercato per il biodiesel a causa dell’intervento del governo dell’Indonesia per regolamentare e distorcere l’intera catena del valore dell’olio di palma greggio-biodiesel ( 22 ) . In effetti il prezzo di riferimento del biodiesel fissato dal governo dell’Indonesia non rifletteva il prezzo che si applicherebbe in condizioni di mercato non soggette a distorsioni senza l’intervento del governo dell’Indonesia ( 23 ) . (41) La Commissione ha inoltre constatato che il governo dell’Indonesia ha creato l’OPPF e ha espressamente incaricato l’agenzia di gestione di effettuare pagamenti ai produttori di biodiesel ( 24 ) . Inoltre la qualifica dell’OPPF come ente pubblico non è stata contestata ( 25 ) . I fondi dell’OPPF, finanziati attraverso la normale attività fiscale e di riscossione delle entrate pubbliche del governo dell’Indonesia ( 26 ) , costituivano fondi pubblici riscossi conformemente a un prelievo all’esportazione obbligatorio ( 27 ) , e gli esborsi dell’OPPF a favore dei produttori esportatori indonesiani di biodiesel costituivano un trasferimento diretto di fondi sotto forma di sovvenzione ( 28 ) . (42) L’analisi della Commissione del quadro giuridico di attuazione dell’OPPF ha confermato espressamente che i fondi dell’OPPF erano destinati a vantaggio dei produttori indonesiani di biodiesel ( 29 ) , senza aspettarsi nulla in cambio ( 30 ) . A tal fine, il governo dell’Indonesia ha concesso all’agenzia di gestione il diritto di utilizzare i prelievi all’esportazione imposti sull’olio di palma greggio e ha sancito l’obbligo di approvvigionarsi di biodiesel e di utilizzarlo ( 31 ) . 3.2.1.2.   Persistenza delle sovvenzioni (43) Nella domanda il richiedente ha affermato che il Biodiesel Subsidy Fund è il più importante programma di sovvenzione a disposizione dei produttori indonesiani di biodiesel dal 2015. Il Biodiesel Subsidy Fund è stato previsto per attuare l’obbligo di miscelazione stabilito dal governo dell’Indonesia, che risale al 2006 con una miscela iniziale costituita per l’1 % da biodiesel e per il 99 % da carburante diesel («B01») ed è considerato uno dei più aggressivi al mondo ( 32 ) . Secondo gli elementi di prova addotti dal richiedente, a partire dal 2023 il governo dell’Indonesia aveva introdotto un obbligo di miscelazione con il 35 % di biodiesel e il 65 % di carburante diesel («B35») ( 33 ) . A tale riguardo, il richiedente ha osservato che dal 2018 il governo dell’Indonesia ha esteso l’obbligo di miscelazione anche ai settori che non rientrano negli obblighi di servizio pubblico («OSP»), con un conseguente massiccio aumento delle sovvenzioni ora disponibili sia per gli OSP che per i settori che non rientrano in tali obblighi ( 34 ) . (44) Il Biodiesel Subsidy Fund fa parte dell’OPPF, come stabilito dal regolamento presidenziale n. 61/2015. L’OPPF consiste in una somma di denaro riscossa dall’agenzia di gestione ( 35 ) , un ente pubblico istituito dal governo dell’Indonesia con lo scopo specifico di raccogliere, amministrare, gestire, conservare e distribuire i fondi dell’OPPF ( 36 ) . In virtù della base giuridica sottostante, i fondi comprendono prelievi all’esportazione su materie prime a base di olio di palma greggio e/o sui loro derivati ( 37 ) . A tale riguardo, il richiedente ha sottolineato la disposizione giuridica in base alla quale «[l]’uso dei fondi […] è inteso a colmare il divario tra il prezzo dell’indice di mercato dell’olio combustibile diesel e il prezzo dell’indice di mercato del biodiesel per determinati tipi di olio combustibile» ( 38 ) . (45) Il richiedente ha sostenuto che, secondo il regime di sovvenzione, i produttori indonesiani di biodiesel che desideravano partecipare al programma dovevano vendere sul mercato interno indonesiano la quota di biodiesel agli enti petrolchimici, Pertamina e AKR, a un prezzo di riferimento del diesel minerale anziché al prezzo effettivo del biodiesel ( 39 ) . Così facendo i produttori indonesiani ricevevano in cambio sovvenzioni dal governo dell’Indonesia. Tali sovvenzioni erano pari alla differenza tra il prezzo di riferimento per il biodiesel stabilito dal governo dell’Indonesia e il prezzo di riferimento per il diesel minerale, ossia il prezzo al quale le società petrolifere acquistavano biodiesel. Secondo il richiedente, i sussidi derivavano dai prelievi all’esportazione imposti sui prodotti a base di olio di palma e conferivano un vantaggio ai produttori indonesiani di biodiesel ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. (46) Il richiedente ha inoltre affermato che l’agenzia di gestione esercitava funzioni pubbliche nel settore indonesiano del biodiesel. In particolare l’agenzia di gestione era lo strumento attraverso il quale il governo dell’Indonesia trasferisce direttamente fondi pari alla differenza tra il prezzo di riferimento del diesel e del biodiesel ai produttori indonesiani di biodiesel ( 40 ) , secondo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. (47) Il richiedente ha insistito sul fatto che i prelievi all’esportazione sull’olio di palma greggio riscossi erano destinati principalmente al Biodiesel Subsidy Fund e ha fornito elementi di prova del fatto che il 91,3 % dei fondi raccolti tra il 2015 e il 2023 è stato versato come incentivo ai produttori indonesiani di biodiesel ( 41 ) . A tale riguardo, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che nel 2023 i fondi assegnati al Biodiesel Subsidy Fund ammontavano a 2 124 milioni di EUR, il che si è tradotto in un aumento di otto volte rispetto al 2019 e in una ripartizione stimata della sovvenzione pari a 0,2128 EUR/l per il biodiesel venduto sul mercato interno indonesiano ( 42 ) . (48) Il richiedente ha concluso infine che dal 2015 il governo dell’Indonesia dimostra un fermo sostegno al programma relativo all’obbligo di miscelazione del biodiesel, che aveva consentito ai fondi derivanti dalla riscossione dei prelievi all’esportazione sull’olio di palma greggio gestiti dall’agenzia di gestione di sovvenzionare la differenza di prezzo tra biodiesel e diesel minerale ( 43 ) . 3.2.1.3.   Vantaggio (49) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che il trasferimento diretto di fondi da parte dell’agenzia di gestione ha conferito un vantaggio, sotto forma di sovvenzioni ( 44 ) , ai produttori esportatori indonesiani di biodiesel. Nello specifico, tali sovvenzioni hanno posto i produttori di biodiesel in una posizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbero trovati sul mercato, in quanto, in assenza di tale regime, avrebbero dovuto allinearsi al prezzo di mercato del diesel minerale anziché al prezzo di riferimento ( 45 ) . (50) La Commissione ha pertanto concluso che gli importi corrisposti dall’agenzia di gestione ai produttori di biodiesel per il biodiesel venduto al fine di coprire la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel pagato da Pertamina e il prezzo di riferimento del biodiesel durante il periodo dell’inchiesta di riesame costituivano un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base ( 46 ) . 3.2.1.4.   Specificità (51) Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’OPPF era disponibile solo per le industrie coinvolte nella catena del valore dell’olio di palma greggio, la Commissione ha concluso che l’OPPF è specifico in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ( 47 ) . 3.2.1.5.   Conclusioni (52) Dall’inchiesta non sono emerse informazioni che contraddicano le risultanze iniziali. La Commissione ha pertanto concluso che l’OPPF, considerato una sovvenzione compensabile, è continuato durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.2. Fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato 3.2.2.1.   Risultanze delle inchieste precedenti (53) Nell’inchiesta iniziale ( 48 ) , la Commissione ha stabilito che l’insieme delle misure adottate dal governo dell’Indonesia ha determinato un contributo finanziario sotto forma della fornitura ai produttori esportatori indonesiani di biodiesel di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato ( 49 ) . La Commissione ha stabilito altresì che i produttori indonesiani di olio di palma greggio hanno ricevuto dal governo dell’Indonesia l’incarico e l’ordine di fornire merci ai produttori indonesiani di biodiesel in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base ( 50 ) . (54) Dall’inchiesta iniziale è emerso che il governo dell’Indonesia ha concepito, introdotto e monitorato le restrizioni all’esportazione di olio di palma greggio con l’obiettivo specifico di mantenere i prezzi dell’olio di palma greggio a un livello inferiore a vantaggio delle industrie a valle ( 51 ) . In particolare, attraverso un effetto depressivo sul prezzo dell’olio di palma greggio sul mercato interno indonesiano, il governo dell’Indonesia ha garantito che il prezzo delle materie prime per il biodiesel rimanesse notevolmente inferiore ai prezzi globali, a vantaggio dei produttori indonesiani di biodiesel ( 52 ) . (55) Nell’analisi successiva la Commissione ha concluso che esisteva un vantaggio per i produttori indonesiani di biodiesel ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base ( 53 ) . Tale vantaggio derivava dalla fornitura di materie prime per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato da parte dei produttori di olio di palma greggio, con PTPN che agiva di fatto come soggetto che fissava i prezzi ( 54 ) : il prezzo fissato da PTPN costituiva il prezzo massimo sul mercato interno, a sua volta seguito da tutti i produttori di olio di palma greggio e di biodiesel sul mercato indonesiano ( 55 ) . In effetti il prezzo sul mercato interno dell’olio di palma greggio rispecchiava fedelmente il prezzo di aggiudicazione delle aste giornaliere di PTPN ( 56 ) . Ne consegue che le misure del governo dell’Indonesia inducevano i fornitori di olio di palma greggio a fornire ai produttori indonesiani di biodiesel olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, fissando di fatto un prezzo massimo sul mercato indonesiano ( 57 ) . (56) Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo relativo all’inchiesta iniziale, è stato stabilito che i prezzi dell’olio di palma greggio in Indonesia subivano distorsioni a causa dell’intervento del governo dell’Indonesia. (57) Inoltre tale programma di sovvenzioni è risultato essere specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dato che l’olio di palma greggio era usato in Indonesia soltanto nel processo produttivo di un numero limitato di industrie e imprese ( 58 ) . (58) In ultima analisi, la Commissione ha constatato che, mediante il regolamento presidenziale n. 66/2018, il governo dell’Indonesia aveva posto in essere una politica esplicita a sostegno dello sviluppo dell’industria nazionale del biodiesel ( 59 ) e ha ricordato che il governo dell’Indonesia ha annunciato esplicitamente il suo sostegno all’industria del biodiesel istituendo l’OPPF, il cui mandato strategico era esclusivamente quello di sostenere l’industria del biodiesel ( 60 ) . 3.2.2.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni (59) Nella domanda il richiedente ha sostenuto che durante l’inchiesta di riesame i prezzi dell’olio di palma greggio erano distorti a causa dell’intervento del governo dell’Indonesia e ha sottolineato che dal 1994 il governo dell’Indonesia ha istituito un regime di restrizioni all’esportazione sull’olio di palma greggio, che è la principale materia prima per la produzione di biodiesel in Indonesia, come strumento per controllare e influenzare i prezzi dei prodotti a valle ( 61 ) . In effetti l’olio di palma greggio rappresenta circa l’85 % dei costi totali di produzione del biodiesel ( 62 ) . (60) Il richiedente ha sostenuto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame il regime di restrizioni all’esportazione di olio di palma greggio era ancora pienamente in vigore in Indonesia, nonostante alcune modifiche del quadro giuridico sottostante ( 63 ) . In effetti, con il regolamento n. 154/PMK.05/2022 del ministero delle Finanze della Repubblica di Indonesia in vigore dal 1 o gennaio 2023, il governo dell’Indonesia i) ha modificato la fascia di prezzo per le tasse/i prelievi all’esportazione sull’olio di palma greggio e sul biodiesel, imponendo il dazio all’esportazione ogniqualvolta il prezzo di riferimento dell’olio di palma greggio scende al di sotto di 680 USD/tm (anziché della soglia precedentemente applicabile di 750 USD/tm) ( 64 ) ; e ii) ha adeguato le fasce di prezzo per il prelievo all’esportazione sul biodiesel ( 65 ) . A norma del regolamento n. 123/PMK.010/2022 del ministero delle Finanze, il governo dell’Indonesia ha stabilito fasce di prezzo e i relativi dazi all’esportazione per l’olio di palma greggio e il biodiesel ( 66 ) . Le prime sono state revocate dal regolamento n. 38/PMK.010/2024 del ministero delle Finanze, che tuttavia ha mantenuto i dazi all’esportazione applicabili all’olio di palma greggio e al biodiesel ( 67 ) . (61) Il richiedente ha affermato che il governo dell’Indonesia mantiene tali regimi di sovvenzione dal 2019 ( 68 ) . Oltre ai regimi di restrizione all’esportazione, il governo dell’Indonesia ha continuato a intervenire nel mercato indonesiano per controllare di fatto i prezzi dell’olio di palma greggio attraverso PTPN, ente pubblico e società di proprietà dello Stato interamente controllata dal governo dell’Indonesia ( 69 ) . Attraverso le aste giornaliere PTPN agiva di fatto in veste di soggetto che fissava i prezzi dell’olio di palma greggio secondo l’obiettivo del governo dell’Indonesia di mantenere più bassi i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno, affinché le industrie a valle, in particolare l’industria del biodiesel, potessero beneficiarne ( 70 ) . Così facendo il governo dell’Indonesia ha sostenuto e stimolato artificiosamente l’industria indonesiana del biodiesel. Ne consegue che, secondo il richiedente, i fornitori indonesiani di olio di palma greggio hanno ricevuto dal governo dell’Indonesia l’incarico o l’ordine di fornire fattori produttivi agli utilizzatori nazionali di olio di palma greggio, vale a dire i produttori indonesiani di biodiesel, per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base ( 71 ) . Il richiedente ha concluso che il governo dell’Indonesia ha messo in atto un sistema che crea un’elevata domanda di biodiesel attraverso l’obbligo di miscelazione ( 72 ) e che, di conseguenza, i produttori di olio di palma greggio sono responsabili di un mercato interno dell’olio di palma greggio a prezzi artificiosamente bassi ( 73 ) . 3.2.2.3.   Vantaggio (62) La fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base, in quanto tali fornitori di fattori produttivi hanno ricevuto dal governo dell’Indonesia l’incarico o l’ordine di fornirli a un valore inferiore a quello di mercato. (63) Poiché il governo dell’Indonesia mirava ad abbassare artificiosamente il prezzo dell’olio di palma greggio sul mercato interno, la Commissione ha riscontrato che il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria indonesiana del biodiesel conferiva un vantaggio con riferimento alla differenza tra i prezzi pagati dai produttori nazionali di biodiesel che acquistano olio di palma greggio sul mercato interno e il valore di riferimento basato sulle condizioni di mercato vigenti per l’olio di palma greggio. La differenza tra i due valori ha comportato un vantaggio per i produttori indonesiani di biodiesel, che sono stati messi in condizione di rifornirsi della principale materia prima per il biodiesel a un prezzo inferiore a quello del mercato internazionale ( 74 ) . Per quanto riguarda il valore di riferimento appropriato da utilizzare nel confronto, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto appropriato il prezzo all’esportazione fob dell’olio di palma greggio dall’Indonesia verso il resto del mondo, come riscontrato nelle statistiche sulle esportazioni indonesiane. La Commissione ha confrontato il prezzo sul mercato interno dell’olio di palma greggio pagato dai produttori indonesiani con il valore di riferimento calcolato. Secondo quanto riscontrato, la differenza rappresentava il «risparmio» ottenuto dai produttori indonesiani di biodiesel che acquistavano olio di palma greggio sul mercato interno indonesiano soggetto a distorsioni, rispetto al prezzo che avrebbero pagato in assenza di distorsioni. Tale importo complessivo rappresentava il vantaggio conferito ai produttori indonesiani di biodiesel dal governo dell’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (64) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.2.4.   Specificità (65) La sovvenzione in questione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, tenendo conto del fatto che la sua disponibilità è limitata a determinate società in Indonesia, vale a dire quelle attive nella catena del valore dell’olio di palma ( 75 ) . 3.2.2.5.   Conclusioni (66) Dall’inchiesta non sono emerse informazioni che contraddicano le risultanze iniziali. (67) La Commissione ha pertanto concluso che la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha confermato inoltre che durante il periodo dell’inchiesta di riesame, tramite una serie di misure tra cui tasse e prelievi all’esportazione, nonché agendo di fatto come soggetto che fissava i prezzi sul mercato, il governo dell’Indonesia ha indotto i produttori nazionali di olio di palma greggio a vendere il loro prodotto sul mercato interno, dando loro l’incarico o l’ordine di fornire questa materia prima in Indonesia per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. 3.2.3. Esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari importati nelle zone franche 3.2.3.1.   Risultanze dell’inchiesta precedente (68) Nell’inchiesta iniziale ( 76 ) la Commissione ha stabilito che il regime delle zone franche denominate bonded zone , in base al quale il governo dell’Indonesia ha applicato i) una sospensione dei dazi all’importazione sui macchinari importati e ii) un’esenzione dall’IVA sui macchinari importati, costituiva una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. (69) La Commissione ha inoltre stabilito che la sovvenzione era specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto il regime delle zone franche era disponibile solo per le «società orientate all’esportazione», ossia le società che ricavavano più del 50 % del loro fatturato dalle esportazioni ( 77 ) . Nell’inchiesta iniziale il governo dell’Indonesia ha tuttavia spiegato alla Commissione che le società dell’industria del biodiesel erano ammissibili al regime anche se non soddisfacevano il requisito di ricavare più del 50 % del loro fatturato dall’esportazione. Il motivo di tale esenzione era che, così facendo, potevano rispettare l’obbligo di miscelazione imposto dal governo dell’Indonesia ( 78 ) . La Commissione ha pertanto concluso che la concessione dell’esenzione relativa ai criteri di ammissibilità era completamente a discrezione del governo dell’Indonesia ( 79 ) . (70) Per quanto riguarda i vantaggi conferiti dal regime delle zone franche, la Commissione ha constatato che comportava i) la sospensione del dazio all’importazione; o ii) l’esenzione dall’IVA sulle merci importate nelle zone franche fino a quando tali merci erano vendute sul mercato interno indonesiano o esportate direttamente. Di conseguenza, se tali merci rimanevano all’interno delle zone franche o erano esportate direttamente, i dazi all’importazione o l’IVA non erano mai dovuti ( 80 ) . In sostanza ciò significa che i produttori esportatori indonesiani non pagavano mai né il dazio all’importazione né l’IVA sui macchinari importati che poi rimanevano all’interno delle zone franche o erano esportati direttamente ( 81 ) . (71) La Commissione ha pertanto concluso che la sospensione dei dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sulle merci importate nelle zone franche costituivano un contributo finanziario del governo dell’Indonesia sotto forma di rinuncia a entrate altrimenti dovute ( 82 ) . In particolare i dazi all’importazione e l’IVA sui macchinari importati restavano soggetti a esenzione fino a quando i beni venivano venduti sul mercato interno indonesiano o esportati direttamente ( 83 ) . 3.2.3.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni (72) Nella domanda il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori indonesiani di biodiesel hanno continuato a beneficiare i) della sospensione dei dazi all’importazione e ii) dell’esenzione dall’IVA sui macchinari importati nelle zone franche ( 84 ) . (73) Il richiedente ha indicato che il regolamento del ministro delle Finanze (PMK) n. 188/PMK.010/2015 sulla seconda modifica del regolamento del ministro delle Finanze (PMK) n. 176/PMK.011/2009 sull’esenzione dai dazi per i macchinari, le merci e i materiali importati per la costruzione industriale e lo sviluppo degli investimenti rappresentava ancora la base giuridica di tale regime di sovvenzioni ( 85 ) . (74) Secondo il richiedente, i) la sospensione dei dazi all’importazione sui macchinari importati equivaleva alla rinuncia a entrate altrimenti dovute o alla mancata riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di base, e ii) l’esenzione dall’IVA equivaleva specificamente alla rinuncia a entrate pubbliche poiché, in circostanze normali, i produttori esportatori indonesiani di biodiesel avrebbero dapprima pagato l’IVA allo Stato per poi compensarla a loro volta al momento della vendita delle merci importate sul mercato interno ( 86 ) . 3.2.3.3.   Vantaggio (75) Né il governo dell’Indonesia né alcun produttore esportatore indonesiano hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l’industria del biodiesel abbia smesso di beneficiare del regime sopra descritto. (76) In assenza di collaborazione da parte del governo dell’Indonesia e di qualsiasi produttore esportatore indonesiano, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’inchiesta precedente ha stabilito che i macchinari utilizzati nelle zone franche sono generalmente importati e una volta installati, in virtù degli incentivi, non hanno mai lasciato le zone franche ( 87 ) . Di conseguenza, il dazio all’importazione su tali macchinari non è mai stato effettivamente dovuto. Analogamente, l’IVA su tali macchinari è stata in realtà sempre esentata, in quanto i produttori esportatori indonesiani hanno beneficiato del mantenimento della disponibilità di cassa ( 88 ) . (77) La Commissione ha confermato che grazie a tale regime i produttori esportatori indonesiani si sono trovati in una situazione migliore rispetto a quella in cui si troverebbero in sua assenza. In effetti, se tale regime non fosse stato in vigore, i produttori esportatori indonesiani avrebbero pagato sia i dazi all’importazione che l’IVA sull’importazione di macchinari nelle zone franche ( 89 ) . (78) Per quanto riguarda le risultanze in merito alla persistenza della sovvenzione nel presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha confermato il calcolo dell’importo della sovvenzione dell’inchiesta iniziale. Per quanto concerne l’esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari importati, il vantaggio è consistito nell’importo totale del dazio non versato, ripartito sul periodo dell’inchiesta di riesame in base alla vita utile degli attivi sottostanti; per quanto riguarda l’esenzione dall’IVA, il vantaggio è stato trascurabile e non ha quindi avuto un’incidenza sostanziale sui risultati finali ( 90 ) . È probabile che le sovvenzioni siano proseguite quanto meno agli stessi livelli dell’inchiesta iniziale. 3.2.3.4.   Specificità (79) La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto durante il periodo dell’inchiesta di riesame era riservato soltanto a determinate società in funzione dell’andamento delle loro esportazioni e della loro ubicazione in zone geografiche specifiche all’interno della giurisdizione dell’autorità concedente ( 91 ) . 3.2.3.5.   Conclusioni (80) La situazione giuridica non è cambiata in modo sostanziale e dalla presente inchiesta non sono emerse informazioni che contraddicano le risultanze iniziali. Di conseguenza la Commissione ha concluso che il regime delle zone franche e l’esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA sui macchinari importati come sovvenzioni compensabili hanno continuato a conferire un vantaggio all’industria del biodiesel durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.4. Altri regimi (81) Nell’inchiesta iniziale il denunciante ha individuato una serie di programmi di sovvenzione supplementari, in particolare gli sgravi dell’imposta sul reddito per determinati investimenti, le sovvenzioni alla creazione di zone industriali e i benefici fiscali a favore dell’industria di punta ( 92 ) . La Commissione ha tuttavia constatato che nessun produttore esportatore indonesiano ha beneficiato di tali programmi ( 93 ) . (82) Nella domanda il richiedente ha ricordato tali programmi di sovvenzione supplementari ( 94 ) e ha riconosciuto che, rispetto all’inchiesta iniziale, il regolamento che istituisce gli sgravi dell’imposta sul reddito per determinati investimenti non è più in vigore in quanto è stato abrogato dal regolamento governativo della Repubblica di Indonesia n. 78 del 2019 ( 95 ) . A tale riguardo, il richiedente ha osservato che il nuovo atto giuridico non includeva più l’industria del biodiesel tra quelle ammissibili agli incentivi alle sovvenzioni ivi elencati ( 96 ) . Il richiedente ha pertanto presentato argomentazioni specifiche riguardanti solo gli altri due programmi di sovvenzione ( 97 ) , vale a dire la sovvenzione per la zona industriale e i benefici fiscali a favore dell’industria di punta. (83) Il richiedente non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che un produttore esportatore indonesiano di biodiesel possa qualificarsi come «società industriale» o sia situato in una zona geografica che soddisfa i requisiti di una «zona industriale», un requisito di ammissibilità per beneficiare della sovvenzione statale per l’industria, o di qualsiasi produttore esportatore indonesiano che disponga di un nuovo piano di investimenti del valore di almeno 500 miliardi di rupie, un requisito di ammissibilità per gli sgravi fiscali a favore dell’industria di punta. In assenza di collaborazione da parte del governo dell’Indonesia e di eventuali produttori esportatori indonesiani, la Commissione non ha potuto accertare un vantaggio in quanto mancano le informazioni per valutare se i produttori esportatori indonesiani di biodiesel si siano avvalsi di tale programma di sovvenzioni. (84) Di conseguenza non esistono elementi di prova che dimostrino che tali regimi fossero in vigore come sovvenzioni compensabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.3. Conclusione concernente la persistenza delle sovvenzioni (85) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori indonesiani di biodiesel hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili. (86) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che né l’OPPF né la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato costituiscono sovvenzioni a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC. Tale affermazione si basava sulle sue osservazioni nell’inchiesta iniziale e sulle risultanze del panel nella controversia DS618 ( 98 ) : Unione europea – dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel dall’Indonesia. (87) A causa dell’esplicita omessa collaborazione da parte del governo dell’Indonesia e dei produttori indonesiani, le conclusioni della Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni nel presente riesame in previsione della scadenza si sono basate sui dati disponibili, come spiegato ai considerando da 32 a 36. A tal fine la Commissione ha utilizzato la domanda di riesame e le risultanze dell’inchiesta precedente. Le osservazioni presentate nell’inchiesta iniziale e la loro sostanza sono già state esaminate in tale inchiesta, che ha stabilito che entrambi i regimi costituivano sovvenzioni compensabili ( 99 ) . L’Unione europea ha presentato ricorso contro le risultanze del panel nella controversia DS618 ( 100 ) . Secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, le risultanze del panel nella controversia DS618 dunque non sono definitive e non hanno alcuno status giuridico nel sistema dell’OMC ( 101 ) , in quanto non sono state avallate dall’organo di conciliazione mediante una decisione dei membri dell’OMC e non sono pertanto in grado di mettere in discussione le risultanze del presente riesame in previsione della scadenza. Inoltre le osservazioni del governo dell’Indonesia sono state presentate solo dopo la divulgazione finale delle informazioni e in ogni caso non hanno fornito informazioni fattuali o nuovi elementi di prova contrari alle conclusioni del riesame in previsione della scadenza. Le osservazioni del governo dell’Indonesia sono state pertanto respinte. 3.4. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure (88) Oltre a constatare l’esistenza di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il probabile andamento delle importazioni oggetto di sovvenzioni nell’Unione dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Data la mancanza di collaborazione, tali elementi sono stati stabiliti in base ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, ossia la domanda e le conclusioni dell’inchiesta precedente. 3.4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia (89) Secondo le informazioni pubblicamente disponibili comunicate da EBB e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione, nel 2024 la capacità produttiva in Indonesia è stimata a oltre 16 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo sono stimati a circa 11 milioni di tonnellate ( 102 ) . Su tale base, la capacità inutilizzata in Indonesia è stimata a quasi 5 milioni di tonnellate, pari a circa il 30 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (90) Di conseguenza, anche alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 91 a 93 sull’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori indonesiani di biodiesel sarebbero in grado di aumentare le loro esportazioni verso il mercato dell’Unione. 3.4.2. Attrattività del mercato dell’Unione (91) Il mercato dell’Unione rimane molto attraente per i produttori indonesiani di biodiesel. L’Unione è di fatto il più grande mercato mondiale per il biodiesel e si prevede che sarà il primo utilizzatore di biodiesel a livello mondiale nel 2028, con il 33 % del consumo totale di biodiesel a livello mondiale, davanti agli Stati Uniti d’America («USA») con il 22 % del consumo totale di biodiesel a livello mondiale ( 103 ) . Dal 2018 inoltre gli USA hanno istituito misure antidumping e compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, entrambe prorogate nel luglio 2023, rispettivamente con margini di dumping compresi tra il 92,52 % e il 276,65 % e tassi di sovvenzione compresi tra il 34,45 % e il 64,73 % ( 104 ) . (92) Per i produttori esportatori indonesiani il mercato dell’Unione è attraente anche in termini di prezzi. Come indicato ai considerando 108 e 146, senza i dazi compensativi il livello dei prezzi delle importazioni dall’Indonesia nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame sarebbe inferiore del 5,8 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all’esportazione indonesiani verso l’Unione con i prezzi all’esportazione indonesiani verso i mercati di altri paesi terzi. In assenza di collaborazione, la Commissione ha utilizzato le statistiche del GTA ( 105 ) per le esportazioni indonesiane con riferimento alle sottovoci 1516 20 , 1518 00 , 2710 19 , 2710 20 , 3826 00 e 3824 99 del sistema armonizzato («SA») a livello fob. Dal confronto è emerso che nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio all’esportazione verso l’Unione era di 989 EUR per tonnellata, mentre il prezzo medio all’esportazione verso tutti gli altri paesi terzi era di 642 EUR per tonnellata. Ne consegue che il mercato dell’Unione è attraente in quanto offre ai produttori indonesiani prezzi migliori rispetto ad altri mercati e che tali prezzi sarebbero comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. (93) La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, è probabile che i produttori indonesiani di biodiesel indirizzino almeno una parte della loro capacità inutilizzata verso l’Unione e riorientino le esportazioni verso l’Unione. 3.5. Conclusione concernente il rischio di persistenza delle sovvenzioni (94) La Commissione ha constatato che esistono sufficienti elementi di prova attestanti che le sovvenzioni a favore dell’industria del biodiesel in Indonesia sono continuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È probabile che continuino anche in futuro, tenuto conto del crescente obbligo di miscelazione di cui al considerando 43. In particolare, per quanto riguarda l’OPPF e la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, considerando le modalità di funzionamento di tali regimi sin dalla loro istituzione, i vantaggi che ne derivano per i produttori esportatori indonesiani di biodiesel probabilmente continueranno in futuro ( 106 ) . (95) La Commissione ha anche riscontrato che l’abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un aumento delle esportazioni di biodiesel indonesiano sovvenzionato verso il mercato dell’Unione. (96) La Commissione ha pertanto concluso che esiste un forte rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure compensative. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (97) Il prodotto simile era fabbricato da 40 produttori dell’Unione membri dell’EBB, più circa altri 20 produttori dell’Unione non aderenti all’EBB. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. (98) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 14 179 182 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle risposte verificate al questionario sui macroindicatori fornito dall’EBB. I dati dell’EBB sulla produzione di biodiesel dell’Unione sono stati stimati sulla base dei dati trasmessi da un fornitore esterno di informazioni di mercato ( 107 ) per il 2023, ai quali è stata applicata l’evoluzione percentuale della produzione dei membri dell’EBB tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta di riesame. (99) Come indicato al considerando 15, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 12 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.2. Consumo dell’Unione (100) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione indicati nella risposta al questionario sui macroindicatori dell’EBB e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat (Comext). (101) Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 PIR Consumo totale dell’Unione 17 411 472 18 082 244 18 071 684 16 174 232 Indice (2021 = 100) 100 104 104 93 Fonte : risposta verificata al questionario sui macroindicatori ed Eurostat. (102) Nel periodo in esame il consumo di biodiesel dell’Unione è diminuito complessivamente del 7 %. È aumentato del 4 % dal 2021 al 2022, è rimasto stabile nel 2023 ed è diminuito dell’11 % dal 2023 al periodo dell’inchiesta di riesame. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (103) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle statistiche sulle importazioni fornite da Eurostat. La quota di mercato è stata calcolata sulla base dei volumi delle importazioni dal paese interessato e del consumo dell’Unione. (104) Nel periodo in esame le importazioni dall’Indonesia nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Quantitativo delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 PIR Volume delle importazioni dall’Indonesia (in tonnellate) 101 576 132 030 48 223 61 806 Indice (2021 = 100) 100 130 47 61 Quota di mercato (%) 0,6 0,7 0,3 0,4 Indice (2021 = 100) 100 123 48 68 Fonte : risposta verificata al questionario sui macroindicatori ed Eurostat. (105) Il volume delle importazioni di biodiesel dall’Indonesia è stato trascurabile durante tutto il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo in esame le importazioni hanno registrato fluttuazioni, ma nel complesso sono diminuite (-39 % in totale). Anche la loro quota di mercato è stata trascurabile, scendendo dallo 0,6 % nel 2021 allo 0,4 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dall’Indonesia e undercutting dei prezzi (106) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dall’Indonesia nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 PIR Indonesia 1 159 1 590 1 142 1 113 Indice (2021 = 100) 100 137 99 96 Fonte : Eurostat. (107) I prezzi delle importazioni indonesiane sono aumentati del 37 % nel 2022, per poi tornare nuovamente al livello precedente e diminuire leggermente (del 4 %) tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni indonesiane è stato di 1 113 EUR/tonnellata. (108) A causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto confrontato il prezzo medio all’importazione registrato da Eurostat, stabilito a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei normali dazi doganali e dei costi successivi all’importazione, con la media ponderata dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Su tale base non è stato riscontrato alcun undercutting. Come indicato tuttavia anche al considerando 146, detraendo i dazi compensativi i prezzi indonesiani risultano inferiori del 5,8 % rispetto al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. 4.4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dall’Indonesia (109) Le importazioni di biodiesel da paesi terzi diversi dall’Indonesia provenivano principalmente dalla Cina, dal Regno Unito e da Singapore. (110) Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi all’importazione di biodiesel da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 PIR Cina Volume (in tonnellate) 494 930 1 020 300 1 673 107 1 439 186 Indice (2021 = 100) 100 206 338 291 Quota di mercato (%) 2,7 5,3 9,3 8,9 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 258 1 645 1 532 1 378 Indice (2021 = 100) 100 131 122 109 Regno Unito Volume (in tonnellate) 1 146 291 1 164 474 1 128 911 915 077 Indice (2021 = 100) 100 102 98 80 Quota di mercato (%) 6,3 6,1 6,2 5,7 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 743 1 230 943 951 Indice (2021 = 100) 100 165 127 128 Singapore Volume (in tonnellate) 279 098 689 578 648 986 546 345 Indice (2021 = 100) 100 247 233 196 Quota di mercato (%) 1,5 3,6 3,6 3,4 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 922 1 388 1 460 1 121 Indice (2021 = 100) 100 72 76 58 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 2 581 625 3 056 527 2 165 157 1 432 656 Indice (2021 = 100) 100 118 84 55 Quota di mercato (%) 14,3 16 12 8,9 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 985 1 368 1 107 1 053 Indice (2021 = 100) 100 139 112 107 Tutti i paesi terzi eccetto l’Indonesia Volume (in tonnellate) 4 501 944 5 930 878 5 616 160 4 333 265 Indice (2021 = 100) 100 132 125 96 Quota di mercato (%) 24,9 31,1 31,1 26,8 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 012 1 391 1 242 1 148 Indice (2021 = 100) 100 137 123 113 Fonte : Eurostat. (111) Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni da altri paesi terzi sono leggermente calati, ma in considerazione della maggiore diminuzione del consumo complessivo, la loro quota di mercato è aumentata. Le importazioni dalla Cina sono però aumentate notevolmente e la rispettiva quota di mercato è triplicata. Per quanto riguarda i prezzi, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio all’importazione delle importazioni da altri paesi terzi è stato leggermente superiore al prezzo all’importazione dall’Indonesia. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (112) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (113) Come indicato al considerando 15, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (114) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario sui dati macroeconomici fornita dal richiedente. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (115) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di compensazione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. (116) L’analisi degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale) è stata condotta a livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un’apposita visita di verifica in loco. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (117) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 PIR Volume di produzione (in tonnellate) 15 301 256 15 286 729 14 925 455 14 179 182 Indice (2021 = 100) 100 100 98 93 Capacità produttiva (in tonnellate) 21 525 776 21 925 776 21 935 776 21 277 703 Indice (2021 = 100) 100 102 102 99 Utilizzo degli impianti (%) 71 70 68 67 Indice (2021 = 100) 100 98 96 94 Fonte : risposta verificata al questionario sui macroindicatori. (118) La capacità produttiva è leggermente aumentata nel 2022, per poi diminuire nuovamente nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando ha raggiunto un livello analogo a quello del 2021. Il volume di produzione e l’utilizzo degli impianti hanno registrato un calo continuo dal 2020 fino al periodo dell’inchiesta di riesame e nel complesso sono diminuiti rispettivamente del 7 % e del 6 %. 4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione (119) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato 2021 2022 2023 PIR Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione 12 964 160 12 151 019 12 407 301 11 779 162 Indice (2021 = 100) 100 94 96 91 Quota di mercato (%) 74,5 67,2 68,7 72,8 Indice (2021 = 100) 100 90 92 98 Fonte : risposta verificata al questionario sui macroindicatori. (120) Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite durante il periodo in esame, complessivamente del 9 %. Ciò si riflette in un calo della quota di mercato dal 74,5 % nel 2020 al 72,8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 % tra il 2021 e il 2022, per poi riprendersi nel 2023 e registrare un ulteriore aumento nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame era comunque inferiore ai livelli del 2021. 4.5.2.3.   Crescita (121) In un contesto di calo del consumo e della produzione, l’industria dell’Unione ha perso volume di vendita e quota di mercato. In generale l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame. 4.5.2.4.   Occupazione e produttività (122) Nel periodo in esame, il livello di occupazione e produttività nell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 PIR Numero di dipendenti 5 801 6 066 5 498 5 581 Indice (2021 = 100) 100 105 95 96 Produttività (in tonnellate/ETP) 2 638 2 520 2 715 2 541 Indice (2021 = 100) 100 96 103 96 Fonte : risposta verificata al questionario sui macroindicatori. (123) Il numero di dipendenti impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame nell’Unione ha subito fluttuazioni, ma nel complesso è diminuito durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione è diminuita durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.5.2.5.   Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione (124) Le sovvenzioni sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame, come spiegato nella sezione 3. Poiché tuttavia i volumi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’Indonesia erano trascurabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha concluso che l’incidenza dell’entità delle importazioni sovvenzionate dall’Indonesia sull’industria dell’Unione era limitata. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (125) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costi di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 PIR Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo 1 068 1 518 1 387 1 267 Indice (2021 = 100) 100 142 130 119 Costo unitario di produzione 1 057 1 492 1 479 1 357 Indice (2021 = 100) 100 141 140 128 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (126) I prezzi medi di vendita dell’industria sono aumentati drasticamente del 42 % nel 2022 e da allora sono diminuiti, in linea con l’andamento dei costi. Nonostante un calo nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi rimangono notevolmente superiori rispetto al 2021. (127) Il costo unitario di produzione ha registrato un’impennata sostanziale nel 2022e 2023, per poi diminuire durante il periodo dell’inchiesta di riesame, pur rimanendo ben al di sopra del livello osservato nel 2021 e al di sopra del prezzo di vendita. Dal 2023 l’industria dell’Unione non è stata in grado di riflettere il costo di produzione nei suoi prezzi di vendita. 4.5.3.2.   Costo del lavoro (128) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 PIR Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 83 914 85 898 89 669 92 865 Indice (2021 = 100) 100 102 107 111 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (129) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato dell’11 %. Mentre il numero di dipendenti è leggermente diminuito, pur rimanendo complessivamente stabile nello stesso periodo (come mostra la tabella 7), il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato. 4.5.3.3.   Scorte (130) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 PIR Scorte finali (in tonnellate) 140 162 184 957 208 621 201 245 Indice (2021 = 100) 100 132 149 144 Scorte finali in percentuale della produzione (%) 7 9,7 11,6 11,6 Indice (2021 = 100) 100 139 166 166 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (131) Come già stabilito durante l’inchiesta iniziale, il livello delle scorte è un indicatore meno significativo per questo tipo di industria ( 108 ) . La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione si è adoperata per mantenere basse le scorte, ma ciò non è stato sempre possibile alla luce della situazione del mercato, caratterizzata da una forte presenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cina/dal calo della domanda. Essa ha inoltre osservato che, dato che il prodotto oggetto del riesame è venduto sfuso, un’unica consegna può comprendere un volume consistente di oltre 10 000 tonnellate, che può esercitare un notevole impatto sul livello delle scorte, a seconda della data esatta dell’operazione. 4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (132) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 PIR Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 1 1,8 -5 -3,7 Indice (2021 = 100) 100 174 - 493 - 361 Flusso di cassa (in EUR) -26 971 004 -70 149 695 89 921 713 163 151 777 Indice (2021 = 100) - 100 - 260 333 605 Investimenti netti (in EUR) 43 686 329 62 751 636 136 958 178 135 237 420 Indice (2021 = 100) 100 144 314 310 Utile sul capitale investito (%) 5,8 10,5 -16 -4,6 Indice (2021 = 100) 100 183 - 278 -80 Fonte : risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. (133) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Dopo aver conseguito una redditività molto bassa nel 2021 e nel 2022, i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno subito perdite nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (134) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Una drastica flessione nel 2021 è stata seguita da una forte ripresa nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale ripresa era dovuta al fatto che uno dei produttori inseriti nel campione ha venduto grandi quantitativi di biodiesel attingendo alle scorte. (135) Gli investimenti sono stati modesti nel 2021 e nel 2022 e il netto aumento in termini relativi nel 2023 deve essere visto in questo contesto. Nel periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono scesi ancora leggermente. In generale, gli investimenti erano mirati a diversificare la gamma di prodotti con l’obiettivo di passare a prodotti più redditizi e rimanere competitivi. (136) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito è diminuito durante il periodo in esame ed era negativo nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in linea con la redditività negativa. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (137) Durante il periodo in esame, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una tendenza negativa. Tale andamento risulta particolarmente evidente nella tendenza al ribasso della redditività dell’industria dell’Unione e nella sua situazione di perdita a partire dal 2023. Anche altri indicatori importanti hanno avuto un andamento negativo, quali i volumi di produzione e di vendita, l’utilizzo degli impianti, l’occupazione e la produttività, nonché il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito. (138) La tendenza all’aumento evidenziata dalla quota di mercato a partire dal 2023 ha fatto seguito a un netto calo nel 2022 e l’industria dell’Unione, nonostante questo sviluppo positivo, non è stata in grado di raggiungere lo stesso livello del 2021. Anche i prezzi di vendita hanno evidenziato un andamento positivo, ma dato l’aumento parallelo del costo di produzione, negli ultimi due anni del periodo in esame erano inferiori al costo di produzione, determinando una situazione di perdita. Infine, gli investimenti che hanno mostrato una tendenza positiva si sono mantenuti a livelli bassi durante tutto il periodo in esame. (139) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (140) In seguito all’istituzione di misure compensative nel 2019, le importazioni indonesiane di biodiesel sono diminuite e sono rimaste al di sotto della soglia minima di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, con una quota di mercato dello 0,4 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dunque il pregiudizio notevole subito durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere attribuito alle importazioni sovvenzionate dall’Indonesia. (141) La Commissione ha però istituito misure provvisorie nei confronti della Cina il 14 agosto 2024 ( 109 ) , ossia alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame della presente inchiesta. Tali misure sono state confermate il 10 febbraio 2025, quando la Commissione ha istituito misure antidumping definitive ( 110 ) . Come accertato nel corso della presente inchiesta, il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni cinesi ( 111 ) . 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI DALL’INDONESIA (142) La Commissione ha concluso al considerando 139 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso nella sezione precedente che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’Indonesia, in ragione del loro volume limitato. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall’Indonesia in caso di scadenza delle misure in vigore. (143) A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure compensative e il loro impatto sull’industria dell’Unione. 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia (144) Come concluso al considerando 89, i produttori in Indonesia dispongono di una notevole capacità inutilizzata che, in linea con le risultanze sull’attrattiva del mercato dell’Unione riportate di seguito, sarebbe disponibile, almeno in parte, per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. 6.2. Attrattività del mercato dell’Unione (145) Come descritto ai considerando da 91 a 93, il mercato dell’Unione è attraente per i produttori indonesiani a causa delle sue dimensioni e in termini di prezzi, e anche per il fatto che gli USA hanno istituito misure di difesa commerciale, per cui è probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori indonesiani di biodiesel indirizzino almeno una parte della loro capacità inutilizzata verso l’Unione e riorientino le esportazioni verso l’Unione. 6.3. Probabili prezzi delle importazioni indonesiane e impatto sull’industria dell’Unione (146) Come spiegato al considerando 108, i prezzi delle importazioni indonesiane non erano inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre esaminato quale sarebbe il probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’Indonesia in caso di scadenza delle misure e ha concluso che una ragionevole approssimazione per determinare tale livello dei prezzi era il prezzo all’importazione dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta di riesame al netto dei dazi compensativi. Su tale base, la Commissione ha stabilito il margine di undercutting al 5,8 %. Tali livelli di prezzo sarebbero inoltre chiaramente inferiori al livello del costo unitario dell’industria dell’Unione. È ragionevole ritenere che i maggiori volumi di importazioni di biodiesel dall’Indonesia affluirebbero a livelli di prezzo che, a parità di tutte le altre condizioni, sarebbero simili ai livelli osservati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché inoltre i prezzi all’esportazione verso paesi terzi dei produttori indonesiani sono inferiori ai prezzi all’esportazione verso l’Unione, come spiegato al considerando 92, si può concludere che i produttori esportatori hanno la possibilità di abbassare ulteriormente i loro prezzi quando esportano verso l’Unione, in caso di abrogazione delle misure. (147) Tale basso livello dei prezzi, associato a un probabile aumento significativo delle importazioni indonesiane in caso di scadenza delle misure, creerà un’ulteriore pressione sui prezzi nel mercato dell’Unione. Data la redditività negativa dell’industria dell’Unione, l’ulteriore pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione comporterebbe probabilmente un calo ancora maggiore della sua redditività e, in ultima analisi, una perdita di posti di lavoro e di investimenti. È probabile che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di mantenere e tantomeno di aumentare i propri livelli di prezzo al fine di ottenere il suo profitto di riferimento nel prossimo futuro, se le importazioni indonesiane sono autorizzate a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi così bassi. (148) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, non solo le importazioni indonesiane aumenterebbero notevolmente, ma entrerebbero anche a prezzi pregiudizievoli, causando in tal modo un ulteriore aggravamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 6.4. Conclusioni (149) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall’Indonesia a livelli pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dall’Indonesia. (150) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che non esiste alcun rischio comprovato di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione del biodiesel e che le conclusioni contenute nella divulgazione finale delle informazioni violano l’articolo 15.5 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC. L’argomentazione del governo dell’Indonesia si basava sugli argomenti che seguono. (151) Poiché dopo l’istituzione delle misure il volume delle importazioni di biodiesel dall’Indonesia e la loro quota di mercato nell’Unione sono notevolmente diminuiti, tali importazioni non possono comportare perdite. (152) La Commissione non ha esaminato fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate che danneggiano l’industria dell’Unione (quali l’aumento dei costi, le variazioni della domanda, le importazioni da paesi terzi e la normativa settoriale) e non ha distinto il danno causato da tali fattori dagli effetti delle importazioni sovvenzionate. (153) Le risultanze in merito alla reiterazione del pregiudizio si basano interamente su vecchie argomentazioni respinte dall’organo di conciliazione nella controversia DS618 dell’OMC. (154) Come indicato al considerando 140, contrariamente a quanto suggerito dalle osservazioni del governo dell’Indonesia, la Commissione non ha riscontrato che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione sia stato causato dalle importazioni indonesiane. La Commissione ha constatato solo il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni indonesiane in caso di scadenza delle misure. Alla luce di quanto precede, il calo delle importazioni indonesiane, che secondo il governo dell’Indonesia si è verificato in conseguenza dell’istituzione di misure, non contraddice le risultanze della Commissione. Semmai, esso corrobora la conclusione secondo cui, in caso di scadenza delle misure, è probabile che il volume delle importazioni aumenti in misura significativa. (155) Analogamente, poiché il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non è stato causato dalle importazioni indonesiane, l’esame più dettagliato di fattori diversi dalle importazioni indonesiane e l’attribuzione del nesso di causalità a uno qualsiasi di tali fattori sono irrilevanti. (156) Infine, contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del governo dell’Indonesia, le risultanze sul rischio di reiterazione del pregiudizio di cui ai considerando da 142 a 148 si sono basate i) sulla valutazione del probabile andamento del volume delle importazioni, ii) sulla probabile politica dei prezzi dei produttori esportatori indonesiani in caso di scadenza delle misure e iii) sul probabile impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione, in base alle informazioni disponibili nel fascicolo della presente inchiesta. Il governo dell’Indonesia non ha presentato osservazioni su tale valutazione, né elementi di prova tali da confutare le conclusioni della Commissione. (157) In ogni caso la Commissione ha ricordato che le risultanze del panel nella controversia DS618 non sono definitive, poiché l’Unione europea ha presentato ricorso contro la relazione del panel, e pertanto non possono mettere in discussione le risultanze della presente inchiesta. (158) Alla luce di quanto sopra esposto, le argomentazioni del governo dell’Indonesia sono state respinte. 7. INTERESSE DELL’UNIONE (159) A norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (160) L’industria dell’Unione è costituita da circa 60 produttori in tutta l’Unione e occupa direttamente circa 5 500 persone. (161) La Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, la situazione dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente a causa di un’impennata delle importazioni a basso prezzo di biodiesel dall’Indonesia. (162) D’altro canto, il mantenimento delle misure esistenti consentirebbe all’industria dell’Unione di proseguire il suo processo di ripresa e, in ultima analisi, di raggiungere livelli di redditività sostenibili fino al profitto di riferimento, consentendo ulteriori investimenti nel settore. (163) La Commissione ha pertanto concluso che il rinnovo delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti (164) La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato alla presente inchiesta. Due operatori commerciali attivi nell’Unione si sono registrati come parte interessata nel procedimento, ma non hanno presentato osservazioni. Data la mancanza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni contrarie, il mantenimento delle misure non è considerato contrario all’interesse di utilizzatori e importatori. 7.3. Conclusioni (165) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano fondati motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. 8. MISURE COMPENSATIVE (166) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sul rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dall’Indonesia, nonché sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure compensative sul biodiesel originario dell’Indonesia. (167) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. L’applicazione di dazi compensativi individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’Indonesia». (168) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio compensativo individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (169) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (170) Le aliquote del dazio compensativo applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’Indonesia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni di biodiesel prodotto da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’Indonesia». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo. (171) Una società può chiedere l’applicazione di aliquote individuali del dazio compensativo se modifica in seguito la propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società a beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (172) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 112 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (173) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codici TARIC 1518 00 95 21 e 1518 00 95 33), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 33), ex 2710 19 11 (codice TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (codice TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (codice TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (codice TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (codice TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codici TARIC 2710 19 42 21 e 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codici TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 e 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 e 3824 99 92 17), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 33) e originari dell’Indonesia. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio compensativo (in %) Codice addizionale TARIC PT Ciliandra Perkasa 8,0 B786 PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas) 16,3 B787 PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata) 18,0 B788 PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergu Indonesia (gruppo Wilmar) 15,7 B789 Tutte le altre importazioni originarie dell’Indonesia 18,0 C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di biodiesel venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Indonesia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1883 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU L, 2025/1883, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1883/oj ). ( 4 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni ( GU C, C/2024/2122, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2122/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj ). ( 6 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU C, C/2024/7405, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7405/oj ). ( 7 ) Trade defence investigations, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2760 . ( 8 ) L’elenco figurante nell’avviso di apertura era a titolo puramente informativo. L’elenco definitivo contiene l’attuale classificazione. ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, del 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj ) («regolamento provvisorio»), considerando da 32 a 34. ( 10 ) Comunicazione del governo dell’Indonesia del 21 marzo 2025. ( 11 ) Domanda, punti da 155 a 158. ( 12 ) Regolamento provvisorio, considerando 41; regolamento presidenziale n. 61/015, articolo 1(4). ( 13 ) Regolamento provvisorio, considerando 42. ( 14 ) Regolamento provvisorio, considerando 44. ( 15 ) Regolamento provvisorio, considerando 45 e 46; regolamento definitivo, considerando 37. ( 16 ) Regolamento provvisorio, considerando 47. ( 17 ) Regolamento provvisorio, considerando 49. ( 18 ) Regolamento provvisorio, considerando 50. ( 19 ) Regolamento provvisorio, considerando 50. ( 20 ) Regolamento definitivo, considerando 48. ( 21 ) Regolamento provvisorio, considerando 53. ( 22 ) Regolamento definitivo, considerando 73. ( 23 ) Regolamento definitivo, considerando 84. ( 24 ) Regolamento provvisorio, considerando 56. ( 25 ) Regolamento definitivo, considerando 33. ( 26 ) Regolamento definitivo, considerando 62. ( 27 ) Regolamento definitivo, considerando 43. ( 28 ) Regolamento definitivo, considerando 38, 46 e 50. ( 29 ) Regolamento provvisorio, considerando 59. ( 30 ) Regolamento definitivo, considerando 50. ( 31 ) Regolamento provvisorio, considerando 60. ( 32 ) Domanda, punti 45 e da 47 a 48. ( 33 ) Domanda, punto 48. ( 34 ) Domanda, punto 49. ( 35 ) Articolo 1(4) del regolamento presidenziale n. 61/2015. ( 36 ) Articolo 1(6) del regolamento presidenziale n. 61/2015. ( 37 ) Articolo 3 del regolamento presidenziale n. 61/2015. ( 38 ) Articolo 18 del regolamento presidenziale n. 61/2015. ( 39 ) Domanda, punto 46. ( 40 ) Domanda, punto 58. ( 41 ) Domanda, punto 65. ( 42 ) Domanda, punti da 70 a 72. ( 43 ) Domanda, punto 67. ( 44 ) Regolamento definitivo, considerando 86. ( 45 ) Regolamento provvisorio, considerando 70 e 71. ( 46 ) Regolamento provvisorio, considerando 72. ( 47 ) Regolamento provvisorio, considerando da 73 a 77. ( 48 ) Regolamento provvisorio, considerando 172. ( 49 ) Regolamento provvisorio, considerando 172. ( 50 ) Regolamento definitivo, considerando 112. ( 51 ) Regolamento definitivo, considerando 114, 115 e 118. ( 52 ) Regolamento provvisorio, considerando 85; regolamento definitivo, considerando 116 e 147. ( 53 ) Regolamento provvisorio, considerando 201. ( 54 ) Regolamento definitivo, considerando 131. ( 55 ) Regolamento provvisorio, considerando 150. ( 56 ) Regolamento provvisorio, considerando 139. ( 57 ) Regolamento provvisorio, considerando 169; regolamento definitivo, considerando 160. ( 58 ) Regolamento provvisorio, considerando 202. ( 59 ) Regolamento provvisorio, considerando 182. ( 60 ) Regolamento provvisorio, considerando 186. ( 61 ) Domanda, punto 80. ( 62 ) Regolamento provvisorio, considerando 83. ( 63 ) Domanda, punti da 83 a 93. ( 64 ) Domanda, punti 84 e 85. ( 65 ) Domanda, punto 87. ( 66 ) Domanda, punto 90. ( 67 ) Domanda, punto 91. ( 68 ) Domanda, punto 101. ( 69 ) Domanda, punto 102. ( 70 ) Domanda, punti da 103 a 105. ( 71 ) Domanda, punti 106 e 112. ( 72 ) Domanda, punto 121. ( 73 ) Domanda, punto 106. ( 74 ) Regolamento definitivo, considerando 171. ( 75 ) Regolamento provvisorio, considerando 202; regolamento definitivo, considerando 187. ( 76 ) Regolamento provvisorio, considerando da 209 a 236. ( 77 ) Regolamento provvisorio, considerando 212. ( 78 ) Regolamento provvisorio, considerando 213. Nell’inchiesta iniziale il governo dell’Indonesia ha anche aggiunto che questo regime è accessibile soltanto alle società che importano merci in Indonesia per l’ulteriore trasformazione. Quindi i meri importatori non sono ammissibili allo status di bonded zone . ( 79 ) Regolamento provvisorio, considerando 214. ( 80 ) Regolamento provvisorio, considerando 216 e 217. ( 81 ) Domanda, punti 146 e 147. ( 82 ) Regolamento provvisorio, considerando 228. ( 83 ) Regolamento provvisorio, considerando 229. ( 84 ) Domanda, punti 142 e 143. ( 85 ) Domanda, punto 144. ( 86 ) Domanda, punto 149. ( 87 ) Regolamento provvisorio, considerando 231. ( 88 ) Regolamento provvisorio, considerando 233. ( 89 ) Regolamento provvisorio, considerando 234. ( 90 ) Regolamento provvisorio, considerando 237. ( 91 ) Regolamento provvisorio, considerando 235. ( 92 ) Regolamento provvisorio, considerando 239. ( 93 ) Regolamento provvisorio, considerando 240. Nello specifico, per la sovvenzione per la zona industriale cfr. considerando 251, e per i benefici fiscali a favore dell’industria di punta, cfr. considerando 255. ( 94 ) Domanda, punto 155. ( 95 ) Regolamento governativo della Repubblica di Indonesia n. 78 del 2019 relativo agli sgravi dell’imposta sul reddito per gli investimenti in determinati ambiti di attività e/o in determinati settori. ( 96 ) Domanda, punto 157. ( 97 ) Domanda, punto 158. ( 98 ) Relazione del panel, EU – CVDs on Biodiesel (Indonesia) , WT/DS618/R , distribuita ai membri dell’OMC il 22 agosto 2025, impugnata il 29 settembre 2025. ( 99 ) Cfr. ad esempio le sezioni 3.2 e 3.3. del regolamento definitivo. ( 100 ) European Union - countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia. Notification of an appeal by the European Union under article 16.4 and article 17.1 of the Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes (DSU), and under rule 20(1) of the working procedures for appellate review ( https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/618-5.pdf&Open=True ). ( 101 ) Cfr. ad esempio la relazione dell’organo d’appello, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adottata il 1 o novembre 1996, DSR 1996: I, pag. 97, pagg. 14-15. ( 102 ) 2024 GAIN Report, pag. 20, disponibile all’indirizzo: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2024-0018 . I dati in milioni di litri sono stati convertiti in tonnellate con la seguente equivalenza: 1 000 l = 1 m 3 = 0,885 t. ( 103 ) Domanda, punto 233. ( 104 ) US international trade commission, biodiesel from Argentina and Indonesia Investigation Nos. 701-TA-571-572 and 731-TA-1347-1348 (review), pubblicazione 5428, giugno 2023, disponibile all’indirizzo: https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5428_0.pdf ; and Department of Commerce, International Trade Administration A-357-820, C-357-821, A-560-830, C-560-831, Biodiesel From Argentina and Indonesia: Continuation of Antidumping Duty Orders and Countervailing Duty Orders, ordinanza n. 2023/12827, pag. I-3, disponibile all’indirizzo: https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/15/2023-12827/biodiesel-from-argentina-and-indonesia-continuation-of-antidumping-duty-orders-and-countervailing . ( 105 ) Global Trade Atlas (GTA) è un servizio fornito da S&P (ex IHS Markit) con dati globali sulle esportazioni e sulle importazioni, accessibile all’indirizzo: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/ . ( 106 ) Regolamento definitivo, considerando 198. ( 107 ) Stratas. ( 108 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344, considerando 333. ( 109 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj ). ( 110 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj ). ( 111 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, considerando da 378 a 380. ( 112 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/479/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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