Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0505/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Pubblicato: 19/03/2025 In vigore dal: 19/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/505 of 19 March 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/632 as regards the prolongation of the temporary measures concerning specified fruits originating in Argentina, Brazil, South Africa, Uruguay and Zimbabwe to prevent the introduction into and the spread within the Union territory of the pest Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/505 20.3.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/505 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione ( 2 ) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («organismo nocivo specificato»). Tale regolamento scade il 31 marzo 2025. (2) A partire dal 2022 gli Stati membri hanno segnalato vari casi di non conformità dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato nelle importazioni nell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe. Inoltre, e a partire da tale anno, non sono state effettuate importazioni nell’Unione degli agrumi specificati originari del Brasile. Non è stato quindi possibile valutare il livello di conformità del Brasile alle misure del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632. (3) È pertanto necessario mantenere le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per i frutti specificati da ciascuno di detti paesi terzi, in quanto tali misure continuano a essere necessarie per mantenere a un livello accettabile il rispettivo rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione. (4) Il rischio fitosanitario causato dalla presenza dell’organismo nocivo specificato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e dall’importazione dei frutti specificati da tali paesi terzi nell’Unione, varia di anno in anno a seconda del paese terzo di origine dei frutti specificati. È dunque opportuno che tale rischio sia valutato ulteriormente sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo dell’organismo nocivo specificato. (5) Le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 dovrebbero pertanto essere mantenute fino al 31 marzo 2028. (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 scade il 31 marzo 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o aprile 2025 per evitare lacune giuridiche. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 l’articolo 11 è sostituito dal seguente: « Articolo 11 Data di scadenza Il presente regolamento scade il 31 marzo 2028.». Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del 13 aprile 2022, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe, per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ( GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/632/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/505/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0505/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2025

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209 Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche… Provvedimento AdE 390142