Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/505 of 19 March 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/632 as regards the prolongation of the temporary measures concerning specified fruits originating in Argentina, Brazil, South Africa, Uruguay and Zimbabwe to prevent the introduction into and the spread within the Union territory of the pest Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/505
20.3.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/505 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione
(
2
)
stabilisce misure per quanto concerne i frutti di
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di
Citrus aurantium
L. e
Citrus latifolia
Tanaka («frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa («organismo nocivo specificato»). Tale regolamento scade il 31 marzo 2025.
(2)
A partire dal 2022 gli Stati membri hanno segnalato vari casi di non conformità dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato nelle importazioni nell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe. Inoltre, e a partire da tale anno, non sono state effettuate importazioni nell’Unione degli agrumi specificati originari del Brasile. Non è stato quindi possibile valutare il livello di conformità del Brasile alle misure del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632.
(3)
È pertanto necessario mantenere le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per i frutti specificati da ciascuno di detti paesi terzi, in quanto tali misure continuano a essere necessarie per mantenere a un livello accettabile il rispettivo rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione.
(4)
Il rischio fitosanitario causato dalla presenza dell’organismo nocivo specificato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e dall’importazione dei frutti specificati da tali paesi terzi nell’Unione, varia di anno in anno a seconda del paese terzo di origine dei frutti specificati. È dunque opportuno che tale rischio sia valutato ulteriormente sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo dell’organismo nocivo specificato.
(5)
Le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 dovrebbero pertanto essere mantenute fino al 31 marzo 2028.
(6)
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 scade il 31 marzo 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
aprile 2025 per evitare lacune giuridiche.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 11
Data di scadenza
Il presente regolamento scade il 31 marzo 2028.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
aprile 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
; ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del 13 aprile 2022, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe, per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa (
GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11
; ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/632/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/505/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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