Regolamento di esecuzione (UE) 2020/523 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 90211010 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/523 sulla classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia nella nomenclatura tariffaria?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/523 del 7 aprile 2020 modifica la nomenclatura combinata per chiarire la classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia nella sottovoce 9021 10 10. Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda importatori, esportatori e operatori doganali che commercializzano dispositivi ortopedici. Il regolamento stabilisce che gli "oggetti e apparecchi di ortopedia" sono prodotti specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, distinguendoli dai prodotti ordinari di uso generale. In pratica, un dispositivo ortopedico deve impedire completamente determinati movimenti della parte del corpo compromessa per evitare ulteriori lesioni o deformazioni, caratteristica che lo differenzia da prodotti che semplicemente alleviano il dolore o impediscono solo i movimenti riflessi. Questa distinzione è rilevante per le aziende perché determina l'applicazione corretta dei dazi doganali e la corretta classificazione tariffaria delle merci.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/523 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 90211010 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/523 of 7 April 2020 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff as regards subheading 90211010 (orthopaedic appliances)
Testo normativo
15.4.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 116/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/523 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9021 10 10 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell’allegato I del medesimo regolamento.
(2)
Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia della sottovoce 9021 10 10 della nomenclatura combinata.
(3)
Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-260/00 a C-263/00
(
2
)
, alle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 9021 e alla nota 6 del capitolo 90, gli oggetti e apparecchi di ortopedia sono definiti come prodotti specialmente concepiti per rispondere ad una funzione ortopedica determinata.
(4)
Nella predetta sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che gli oggetti e gli apparecchi ortopedici svolgono una funzione medica specifica, a differenza dei prodotti di uso comune (semplici) destinati a un uso generale. I criteri che possono differenziare i prodotti che rispondono ad una funzione medica da quelli semplici o ordinari comprendono anche il metodo di confezione, i materiali di cui sono composti, le modalità di funzionamento o la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente.
(5)
La nota 6 del capitolo 90 dispone che gli oggetti e apparecchi di ortopedia servono a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.
(6)
La sezione I delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 fornisce esempi di oggetti e apparecchi di ortopedia che rientrano nella voce nonché esempi di prodotti che non rientrano nella voce 9021. L’ambito di applicazione delineato da tali note esplicative è coerente con la nuova nota complementare.
(7)
Ai fini della certezza del diritto, è necessario fornire esempi di usi medici ai quali taluni prodotti potrebbero essere destinati, che li distinguano da oggetti e apparecchi di ortopedia concepiti per un particolare uso ortopedico.
(8)
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fornire spiegazioni in merito alle modalità di funzionamento (grande precisione) degli oggetti e apparecchi di ortopedia intesi a evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche, che li distinguono dai prodotti ordinari che non sono considerati concepiti con grande precisione e sono quindi inidonei a evitare completamente movimenti indesiderati.
(9)
Di conseguenza, per garantirne un’interpretazione uniforme occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 90 della parte seconda della nomenclatura combinata.
(10)
La nuova nota complementare è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione
(
3
)
che classifica una cavigliera nelle note esplicative vigenti della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 9021 10 10, e rispecchia la prassi di classificazione consolidata degli Stati membri.
(11)
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(12)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capitolo 90 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1)
la voce «Nota complementare» dopo la nota 7 è sostituita dalla voce «Note complementari»;
2)
è aggiunta la seguente nota complementare:
«2)
Ai fini della sottovoce 9021 10 10 l’espressione «oggetti e apparecchi di ortopedia» indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un’infiammazione).
Gli «oggetti e apparecchi di ortopedia» devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020
Per la Commissione
A nome della presidente,
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
.
(
2
)
Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002,
Lohmann e Medi Bayreuth
, cause riunite C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (
GU L 134 del 31.5.2018, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2020/523 è il riferimento principale per la classificazione tariffaria degli oggetti e apparecchi di ortopedia secondo la nomenclatura combinata e il codice doganale comune. Operatori doganali, importatori e consulenti commerciali lo consultano per determinare la corretta sottovoce 9021 10 10, distinguere i dispositivi ortopedici dai prodotti ordinari, e applicare correttamente i dazi doganali e le note complementari del capitolo 90.
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