Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0619/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione del 12 aprile 2022 che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni

Pubblicato: 12/04/2022 In vigore dal: 12/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione del 12 aprile 2022 che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/619 of 12 April 2022 terminating the ‘new exporter’ reviews of Implementing Regulation (EU) 2017/2230 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China, for three Chinese exporting producers, imposing the duty with regard to these producers’ imports and terminating the registration of these imports

Testo normativo

13.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 115/66 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/619 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2022 che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Nell'ottobre 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 ( 2 ) («il regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d'America («USA»). I dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC erano compresi tra il 7,3 % e il 40,5 % per le singole società, mentre il dazio su scala nazionale era fissato al 42,6 %. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 ( 3 ) , il Consiglio ha ridotto l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore, portandola dal 14,1 % al 3,2 %. (3) In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio ( 4 ) , misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di TCCA originario della Repubblica popolare cinese. (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 ( 5 ) , la Commissione ha istituito un'aliquota del dazio antidumping del 32,8 % per un nuovo produttore esportatore. Per un altro produttore esportatore la Commissione ha chiuso l'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione ( 6 ) . (5) In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione ( 7 ) , misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di TCCA originario della Repubblica popolare cinese. 2. INCHIESTA ATTUALE 2.1. Domande di riesame (6) La Commissione ha ricevuto tre domande di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Le domande sono state presentate da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (Hebei Xingfei) il 13 luglio 2020, da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Mongolia Likang) il 29 luglio 2019, aggiornata il 12 febbraio 2021, e da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (Shandong Lantian) il 13 aprile 2021 («i richiedenti»), le cui esportazioni nell'Unione sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %. (7) I richiedenti hanno affermato di non aver esportato TCCA nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004 (il «PI»). (8) I richiedenti hanno inoltre dichiarato di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore. I richiedenti hanno infine sostenuto di aver esportato TCCA nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. 2.2. Apertura di riesami relativi ai nuovi esportatori (9) La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di riesami relativi ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione ( 8 ) , tre riesami del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 nei confronti dei richiedenti. 2.3. Prodotto in esame (10) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame» o «TCCA»). (11) Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua di piscine e centri termali. Altri usi includono il trattamento delle acque nelle fosse settiche o nelle torri di raffreddamento e la pulizia di elettrodomestici per la cucina. Il TCCA è venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (disinfettante) e sono pertanto considerati come un unico prodotto. 2.4. Parti interessate (12) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dei riesami i richiedenti, l'industria dell'Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite. (13) La Commissione ha inviato questionari ai tre richiedenti. I questionari erano stati messi a disposizione anche online il giorno dell'apertura dell'inchiesta. (14) In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ( 9 ) . La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza con i tre richiedenti e con una società nel paese di riferimento, vale a dire: Richiedenti — Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd — Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd — Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd Paese di riferimento — Società «A», Giappone. 2.5. Periodo dell'inchiesta di riesame (15) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). 2.6. Divulgazione di informazioni (16) Il 25 febbraio 2022 la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di chiudere le inchieste di riesame senza accertare i margini di dumping individuali nei confronti dei richiedenti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. (17) In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che i loro diritti di difesa erano stati violati a causa di una divulgazione inadeguata. In particolare, i richiedenti hanno sostenuto che la Commissione non aveva comunicato informazioni relative al valore normale, il che avrebbe consentito ai richiedenti di presentare ulteriori osservazioni sulla decisione della Commissione. (18) La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe comunicare i principali fatti e considerazioni in base ai quali intende adottare una decisione. Alla luce dei risultati delle inchieste, le informazioni relative al valore normale non erano un elemento su cui la Commissione aveva basato le proprie risultanze. Non era quindi necessario divulgare tali informazioni per consentire ai richiedenti di esercitare i loro diritti procedurali. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. 2.7. Audizioni (19) In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno chiesto e ottenuto un'audizione con i servizi della Commissione. I richiedenti hanno inoltre chiesto un'audizione con il consigliere-auditore, che si è svolta l'11 marzo 2022. Il consigliere-auditore ha constatato che i diritti procedurali dei richiedenti erano stati pienamente rispettati. 3. RISULTATI DELL'INCHIESTA 3.1. Criteri relativi al «nuovo produttore esportatore» (20) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, un nuovo produttore esportatore deve soddisfare i seguenti criteri: a) non aver effettuato esportazioni del prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure antidumping sono state istituite; b) non essere collegato agli esportatori o ai produttori della RPC nei confronti dei quali sono state istituite le misure antidumping in vigore; e c) avere effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale oppure aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione. (21) L'inchiesta ha confermato che i tre richiedenti non avevano effettuato esportazioni del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale e che le loro esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo. (22) L'inchiesta ha inoltre confermato che i richiedenti non erano collegati ai produttori esportatori cinesi nei confronti dei quali erano state istituite le misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. (23) Quanto al criterio secondo cui i richiedenti avevano iniziato ad esportare nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, considerato che ogni richiedente aveva effettuato solo un'unica operazione di esportazione di volume limitato durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR»), la Commissione ha esaminato se tale operazione di esportazione potesse essere considerata sufficiente a rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni dei richiedenti. In particolare la Commissione ha ulteriormente analizzato, per ciascun richiedente: la quota della quantità esportata rispetto al totale delle esportazioni e della produzione; i prezzi di vendita nell'UE rispetto ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi; i prezzi di vendita nell'UE rispetto ai prezzi medi di altri produttori esportatori cinesi che hanno esportato volumi significativi nell'UE durante il PIR. 3.1.1. Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (24) Per quanto riguarda Hebei Xingfei, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata solo un'unica operazione di vendita nell'UE, per un volume di 9 tonnellate. Tale operazione ha rappresentato, durante lo stesso periodo, lo 0,09 % del volume totale della produzione della società e lo 0,63 % del volume totale delle sue esportazioni. (25) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che, per i tipi di TCCA esportati nell'UE, il prezzo all'esportazione per l'unica operazione effettuata è stato del 115-140 % superiore al prezzo medio all'esportazione di Hebei Xingfei verso i paesi terzi durante il PIR. (26) La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione nell'UE di Hebei Xingfei e di altri produttori esportatori cinesi che hanno rifornito il mercato specifico dell'UE ( 10 ) durante il PIR. Si è constatato che il prezzo a livello CIF dell'operazione di Hebei Xingfei era superiore del 53 % al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi. Dopo l'aggiunta del dazio antidumping applicabile, il prezzo dell'operazione di Hebei Xingfei era superiore del 105 %. (27) Per i motivi di cui sopra, l'unica operazione di vendita all'esportazione di Hebei Xingfei verso l'UE durante il PIR non è stata considerata sufficientemente rappresentativa da rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni di Hebei Xingfei. 3.1.2. Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. (28) Per quanto riguarda Shandong Lantian, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata solo un'unica operazione di vendita nell'UE, per un volume di 29 tonnellate. Tale operazione ha rappresentato, durante lo stesso periodo, lo 0,07 % del volume totale della produzione della società e lo 0,02 % del volume totale delle sue esportazioni. (29) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che, per i tipi di TCCA venduti nell'UE, il prezzo all'esportazione per l'unica operazione effettuata è stato del 60-86 % superiore al prezzo medio all'esportazione di Shandong Lantian verso i paesi terzi durante il PIR. (30) La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione nell'UE di Shandong Lantian e di altri produttori esportatori cinesi che hanno rifornito il mercato specifico dell'UE durante il PIR. Si è constatato che il prezzo a livello CIF dell'operazione di Shandong Lantian era superiore del 43 % al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi. Dopo l'aggiunta dei dazi antidumping applicabili, il prezzo dell'operazione di Shandong Lantian era superiore dell'87 %. (31) Per i motivi di cui sopra, l'unica operazione di vendita all'esportazione di Shandong Lantian verso l'UE durante il PIR non è stata considerata sufficientemente rappresentativa da rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni di Shandong Lantian. 3.1.3. Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd. (32) Per quanto riguarda Mongolia Likang, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata solo un'unica operazione di vendita nell'UE, per un volume di 9 tonnellate. Tale operazione ha rappresentato, durante lo stesso periodo, lo 0,10 % del volume totale della produzione della società e lo 0,71 % del volume totale delle sue esportazioni. (33) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che, per i tipi di TCCA venduti nell'UE, il prezzo all'esportazione per l'unica operazione effettuata è stato del 50 % superiore al prezzo medio all'esportazione di Mongolia Likang verso i paesi terzi durante il PIR. (34) La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione nell'UE di Mongolia Likang e di altri produttori esportatori cinesi che hanno rifornito il mercato specifico dell'UE durante il PIR. Si è constatato che il prezzo a livello CIF dell'operazione di Mongolia Likang era superiore dell'11 % al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi. Dopo l'aggiunta dei dazi antidumping applicabili, il prezzo dell'operazione di Mongolia Likang era superiore del 48 %. (35) Per i motivi di cui sopra, l'unica operazione di vendita all'esportazione di Mongolia Likang verso l'UE durante il PIR non è stata considerata sufficientemente rappresentativa da rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni di Mongolia Likang. 3.2. Conclusioni (36) Nel corso dell'inchiesta, in risposta alle domande della Commissione sul motivo per cui i prezzi variassero tra i mercati di esportazione, i richiedenti hanno fatto riferimento a differenze in termini di imballaggio, qualità e a un maggiore sovrapprezzo che erano stati in grado di ottenere sul mercato dell'Unione. Si era però già tenuto conto delle differenze di imballaggio e di qualità tramite il numero di controllo del prodotto assegnato ai prodotti al momento del confronto con le altre destinazioni di esportazione. Inoltre i confronti con le esportazioni di altri produttori cinesi durante il PIR hanno dimostrato che il mercato dell'Unione non ha comportato un sovrapprezzo tale da spiegare la differenza di prezzo osservata. (37) In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che le risultanze della Commissione erano prive di base giuridica in quanto fondate su una valutazione della rappresentatività delle operazioni non prevista dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che la valutazione della Commissione in merito alla rappresentatività delle operazioni non era conforme alla giurisprudenza dell'OMC. Essi hanno fatto riferimento al caso DS295 Mexico – Antidumping Measures on Rice , in cui l'istituzione di un requisito supplementare per l'apertura di un riesame, ossia un volume rappresentativo, è stata ritenuta incompatibile con l'articolo 9, paragrafo 5, dell'accordo antidumping. La stessa argomentazione è stata presentata da un importatore dell'Unione. (38) La Commissione ha ritenuto che le conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC nel caso DS295 non fossero strettamente pertinenti per il presente caso. Tale conclusione riguardava circostanze diverse, ossia la questione della conformità all'accordo antidumping di una disposizione giuridica del diritto interno messicano, la quale limitava la possibilità di aprire un riesame relativo a un nuovo esportatore imponendo l'esistenza di volumi rappresentativi minimi. Nel presente caso la Commissione non ha applicato alcun criterio di questo tipo per decidere in merito all'apertura degli attuali riesami relativi agli esportatori. (39) Inoltre, per quanto riguarda la fase dell'inchiesta, la Commissione ha ricordato che la sua decisione di chiudere i riesami non si basava su una mancanza di volumi rappresentativi, bensì su una valutazione volta a stabilire se il prezzo all'esportazione dei richiedenti, tenuto conto dei volumi ridotti di un'unica operazione di vendita per ciascuno dei richiedenti, fosse sufficiente a rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni degli esportatori. Come ricordato al considerando 23, ogni esportatore ha effettuato solo un'unica operazione di esportazione durante il PIR, il che ha indotto la Commissione a effettuare un'analisi approfondita dell'adeguatezza del prezzo di tale singola operazione di esportazione. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza di quanto avviene in un'inchiesta iniziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, nell'ambito di un'inchiesta di riesame, e in particolare nel contesto di un riesame relativo ai nuovi esportatori, è l'esportatore che chiede l'avvio del riesame sulla base di operazioni che sa benissimo saranno normalmente usate come base per il calcolo del margine di dumping. La Commissione ricorda inoltre di essere tenuta a garantire l'efficacia dei dazi in vigore al fine di non vanificare l'obiettivo del regolamento di base di sostenere l'industria dell'Unione eliminando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni che erano risultate oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Su tale base, la presenza di un'unica operazione durante il PIR nel contesto di un'inchiesta di riesame richiede ulteriori garanzie del fatto che tale prezzo all'esportazione sia sufficiente per formulare risultanze ragionevolmente precise relative all'esistenza di pratiche di dumping, evitando così il rischio di indebolimento dei dazi esistenti. La Commissione ha pertanto deciso di considerare ed esaminare tutti gli elementi di prova pertinenti trasmessi dai richiedenti, compresi i prezzi praticati in altri mercati di esportazione e le spiegazioni fornite riguardo all'evidente scostamento rispetto ai prezzi sul mercato dell'Unione di tali singole operazioni. In seguito a tale esame, per i motivi esposti, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all'esportazione delle rispettive operazioni dei tre esportatori non fossero adeguati per formulare risultanze ragionevolmente precise relative all'esistenza di pratiche di dumping. Pertanto, sulla base di tutti gli elementi di prova raccolti nel corso dell'inchiesta e al fine di garantire l'efficacia dei dazi in vigore, la Commissione ha stabilito che l'applicazione del dazio residuo nei confronti dei richiedenti era appropriata nel presente caso. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (40) In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno inoltre contestato il punto di vista della Commissione secondo cui si era già tenuto conto delle differenze di qualità tramite i cosiddetti numeri di controllo del prodotto, utilizzati nei questionari, e i richiedenti hanno pertanto sostenuto che i confronti tra i loro prezzi all'esportazione e i prezzi degli altri esportatori cinesi erano irrilevanti. (41) La Commissione ha ricordato che i numeri di controllo del prodotto utilizzati nel presente caso erano gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale e in tutte le successive inchieste relative al prodotto. La Commissione ha osservato che i numeri di controllo del prodotto classificano i diversi tipi di prodotto che rientrano nella definizione del prodotto in esame in base alle diverse caratteristiche tecniche. Tale classificazione consente il confronto tra prodotti comparabili, in quanto i prodotti sono confrontati in base alle loro caratteristiche distintive simili. I richiedenti non hanno dimostrato che le presunte differenze di qualità fossero state prese in considerazione al momento della fissazione dei prezzi, incidendo in tal modo sulla comparabilità dei prezzi. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (42) In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che il confronto tra i loro prezzi all'esportazione nell'UE e il prezzo medio di altri produttori esportatori cinesi non ha portato a conclusioni significative, poiché 1) tali prezzi sono il risultato di una combinazione di strategie di esportazione; 2) gli esportatori sono soggetti a dazi diversi che possono incidere sui prezzi; 3) il periodo in esame è troppo lungo e le fluttuazioni dei prezzi potevano falsare la valutazione. I richiedenti hanno inoltre presentato una serie di dati di Eurostat sulle importazioni, in base ai quali i prezzi medi all'importazione del prodotto in esame sarebbero superiori ai prezzi del richiedente, sostenendo in tal modo l'esistenza di un sovrapprezzo nell'Unione. (43) L'analisi dei prezzi all'importazione nell'Unione ha tuttavia consentito alla Commissione di stabilire un livello dei prezzi di riferimento al quale il prodotto in esame era stato commercializzato nell'Unione. Tale analisi ha anche consentito di valutare se i prezzi all'esportazione dei richiedenti verso l'Unione rispondessero alle condizioni del mercato dell'Unione. Dall'analisi dei dati sulle importazioni, a livello TARIC, è emerso che la maggior parte dei prezzi di altri produttori esportatori cinesi che hanno esportato durante il PIR, che potevano avere strategie di esportazione diverse, convergeva all'interno di una fascia precisa e limitata di prezzi a livello CIF e anche più ristretta dopo l'aggiunta del dazio. Come indicato sopra ai considerando 26, 30, e 34, i prezzi dei richiedenti si discostavano in modo significativo dal livello dei prezzi di riferimento così stabiliti, che sono stati considerati come i prezzi di mercato nell'Unione. Non si è potuta trovare una spiegazione ragionevole per tale scostamento. Infine, confrontando i prezzi del mese in cui ha avuto luogo l'operazione, il risultato dell'analisi è rimasto invariato ( 11 ) . (44) Quanto ai dati di Eurostat sulle importazioni forniti dai richiedenti, la Commissione ha rilevato che tali statistiche erano a livello di codice NC a 8 cifre e riguardavano pertanto un paniere di prodotti più ampio. In questo paniere più ampio, il prodotto in esame rappresentava meno del 30 % in termini di volume e meno del 25 % in termini di valore. La valutazione della Commissione si è tuttavia basata su dati a livello di codice TARIC a 10 cifre, che riguardavano esclusivamente il prodotto in esame e costituivano pertanto una fonte di informazioni più accurata. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (45) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le operazioni presentate dai richiedenti non costituissero una base sufficientemente rappresentativa e non rispecchiassero in maniera sufficientemente accurata il comportamento attuale e futuro dei loro prezzi all'esportazione per poter fungere da base per l'accertamento di un margine di dumping individuale. In tale contesto è opportuno chiudere le inchieste di riesame. 4. RISCOSSIONE DI DAZI ANTIDUMPING (46) Alla luce delle risultanze sopraindicate la Commissione ha concluso che i riesami relativi alle importazioni di TCCA fabbricato dai richiedenti e originario della RPC dovrebbero essere chiusi. Il dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati dai richiedenti. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni dei richiedenti e riscuotere su tali importazioni, a partire dalla data di apertura dei presenti riesami, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (42,6 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. Ciò non pregiudica la possibilità per gli importatori di chiedere una restituzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base. (47) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   I riesami relativi ai «nuovi esportatori» avviati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 sono chiusi. 2.   Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 si applica ai prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. Articolo 2 1.   L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è abrogato. 2.   Sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è istituito il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. 3.   Il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è riscosso con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209. 2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1 . ( 3 ) GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1 . ( 4 ) GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6 . ( 5 ) GU L 157 del 27.5.2014, pag. 80 . ( 6 ) GU L 65 del 10.3.2015, pag. 18 . ( 7 ) GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10 . ( 8 ) GU L 263 del 23.7.2021, pag. 1 . ( 9 ) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ( GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6 ). ( 10 ) Per «mercato specifico dell'UE» si intende lo Stato membro in cui il richiedente ha esportato il prodotto in esame e in cui aveva sede il cliente. Il confronto tra i prezzi del richiedente e degli altri produttori esportatori cinesi si è basato sulle informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relative alle importazioni a livello di Stati membri. ( 11 ) L'operazione di Mongolia Likang a livello CIF era superiore del 18 % rispetto al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi verso l'UE nel mese in cui ha avuto luogo l'operazione. Dopo l'aggiunta dei dazi antidumping applicabili, il prezzo dell'operazione di Mongolia Likang era superiore del 58 %. Per quanto riguarda Shandong Lantian, i prezzi a livello CIF erano superiori del 70 % e del 126 % dopo l'aggiunta dei dazi. Per quanto riguarda Hebei Xingfei, i prezzi a livello CIF erano superiori del 78 % e del 138 % dopo l'aggiunta dei dazi.

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