Regolamento di esecuzione (UE) 2019/643 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/643 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/643 of 15 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
25.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 110/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/643 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo che consiste in una piastra rettangolare di acciaio avente una lunghezza di 48,26 cm (19 pollici) e supporti rettangolari di plastica.
I supporti sono fissati perpendicolarmente alla piastra e posseggono un'apertura sul lato corto opposto alla piastra.
L'articolo è munito di fori su entrambi i lati della piastra per consentirne il fissaggio mediante viti ad armadi di acciaio di lunghezza uguale a quella dell'articolo (armadi da 19 pollici), che possono essere utilizzati nelle telecomunicazioni, nei sistemi per l'elaborazione dei dati ecc.
L'articolo è progettato per essere utilizzato per organizzare cavi negli armadi.
Cfr. immagine
(
*1
)
.
8302 42 00
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera c), e della nota 3 della sezione XV, della nota 1, lettera d), del capitolo 94 e del testo dei codici NC 8302 e 8302 42 00 .
La piastra di acciaio conferisce all'articolo il suo carattere essenziale poiché è la piastra che viene fissata negli armadi e sostiene nonché tiene fermi i supporti.
La voce 8302 riguarda una tipologia multiuso di accessori e guarnizioni di metalli comuni, del tipo ampiamente impiegato in mobili, porte, finestre, carrozzerie ecc. sebbene siano progettati per impieghi particolari (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8302 , primo paragrafo).
Gli armadi di acciaio sono classificati come mobili ai sensi della nota 2 del capitolo 94 (cfr. anche i pareri di classificazione del sistema armonizzato 940320/3 e 940320/4).
L'articolo possiede le caratteristiche obiettive di una parte di metalli comuni idonea ai mobili classificati nella voce 8302 .
Ai sensi della nota 2, lettera c), della sezione XV, gli articoli della voce 8302 sono parti di impiego generale.
La classificazione come parte di mobili della voce 9403 pertanto è esclusa in virtù della nota 1, lettera d), del capitolo 94.
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8302 42 00 come «altra guarnizione, ferramenta ed oggetto simile per mobili, di metalli comuni».
(
*1
)
L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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