Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0698/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione, del 10 aprile 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia

Pubblicato: 10/04/2025 In vigore dal: 10/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione, del 10 aprile 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/698 of 10 April 2025 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2021/633 on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China to imports of monosodium glutamate consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/698 11.4.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/698 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2025 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Nel dicembre 2008, con il regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio ( 2 ) , il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 36,5 % e il 39,7 % per le importazioni originarie della RPC. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali dazi è stata aperta nel settembre 2007 («inchiesta iniziale») ( 3 ) . (2) Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione ( 4 ) . (3) A ottobre 2020, in seguito a un’inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione ( 5 ) , le misure in vigore sono state estese alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, originario della RPC. (4) Nell’aprile 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha nuovamente prorogato le misure in vigore mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione ( 6 ) . 1.2. Domanda (5) Il 6 giugno 2024 la Commissione ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina mediante importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e di disporre la registrazione di tali importazioni («domanda»). (6) La domanda è stata presentata da Ajinomoto Foods Europe, l’unico produttore di glutammato monosodico nell’Unione («richiedente»). (7) La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina e dalla Malaysia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul glutammato monosodico originario della Cina. (8) La domanda forniva inoltre elementi di prova attestanti che questa modificazione appariva derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’estensione del dazio, vale a dire il trasbordo nell’Unione del prodotto in esame attraverso la Malaysia. Nella misura in cui vi è una trasformazione di fattori produttivi in glutammato monosodico in Malaysia, la domanda sosteneva che tale trasformazione costituirebbe una mera operazione di assemblaggio/completamento che dovrebbe essere considerata elusiva delle misure in vigore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. (9) La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta risultavano entrati nel mercato dell’Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che tali importazioni di glutammato monosodico erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. (10) La domanda conteneva infine sufficienti elementi di prova del fatto che il glutammato monosodico spedito dalla Malaysia era esportato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il glutammato monosodico originario della Cina. 1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta (11) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da glutammato monosodico, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 20) e originario della RPC («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. (12) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso del prodotto in esame, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 , ma spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codice TARIC 2922 42 00 15) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (13) Dall’inchiesta è risultato che il glutammato monosodico esportato nell’Unione dalla Cina e il glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, originario o no della Malaysia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 1.4. Apertura (14) Avendo stabilito, dopo avere informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l’inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976 della Commissione ( 7 ) («regolamento di apertura»). (15) Il regolamento di apertura ha stabilito che, qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta al considerando 12 del regolamento stesso, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. 1.5. Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento (16) L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1 o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l’esistenza di pratiche di dumping. 1.6. Inchiesta (17) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina e Malaysia, il produttore esportatore noto della Malaysia (Ajinoriki MSG (M) Sdn Bhd («Ajinoriki»)], l’industria dell’Unione e gli importatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. (18) La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Malaysia presso l’Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a collaborare all’inchiesta, oltre ai produttori esportatori malesi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. La missione della Malaysia ha confermato alla Commissione che Ajinoriki è l’unica società in Malaysia notoriamente coinvolta nella produzione di glutammato monosodico. (19) Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione e questionari per i produttori/esportatori della Malaysia e per gli importatori dell’Unione. (20) Solo Ajinoriki ha presentato un modulo di richiesta di esenzione e una risposta al questionario. (21) Al questionario hanno risposto anche quattro importatori dell’Unione. Una di tali società non ha importato glutammato monosodico dalla Malaysia e dunque la sua risposta non è stata analizzata ulteriormente. La Commissione ha utilizzato le risposte al questionario fornite dagli altri importatori per effettuare un controllo incrociato dei flussi commerciali e dei nomi dei fornitori dalla Malaysia. (22) Durante il processo di verifica delle informazioni e delle statistiche fornite dal richiedente e dalle società malesi che hanno collaborato, la Commissione ha tenuto consultazioni in loco con le autorità malesi, in particolare con il ministero degli Investimenti, del commercio e dell’industria, l’Agenzia malese per lo sviluppo degli investimenti, il Suruhanjaya Syarikat Malaysia (registro pubblico delle imprese), l’agenzia delle entrate, il dipartimento delle autorità doganali malesi e l’autorità portuale di Port Klang. (23) Inoltre, a norma dell’articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato visite di verifica presso i locali di Ajinoriki. (24) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. 2. RISULTATI DELL’INCHIESTA 2.1. Considerazioni generali (25) Nella domanda si asserisce che vi sia il trasbordo del prodotto in esame originario della RPC attraverso la Malaysia e che, nel caso in cui vi fosse una trasformazione in Malaysia, essa equivarrebbe a un’operazione di assemblaggio/completamento che eluderebbe le misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base (cfr. considerando 7). (26) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti: — se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC/Malaysia e l’Unione; — se tale modificazione sia derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure antidumping in vigore; — se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e — se vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame. (27) Poiché l’inchiesta riguardava tutte le pratiche di cui all’articolo 13 del regolamento di base (cfr. considerando 15), la Commissione ha inoltre esaminato se le operazioni di Ajinoriki in Malaysia costituissero operazioni di assemblaggio/completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. A tale riguardo la Commissione ha analizzato in modo specifico i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, in particolare: — se le operazioni di assemblaggio/completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e — se il valore dei pezzi suddetti fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione. 2.2. Collaborazione (28) Come indicato al considerando 25, Ajinoriki, l’unico produttore esportatore noto di glutammato monosodico in Malaysia, ha chiesto di essere esentato dalle misure, qualora fossero estese alla Malaysia. Esso ha collaborato nel corso dell’intero procedimento, presentando un modulo di richiesta di esenzione e una risposta al questionario, nonché acconsentendo allo svolgimento di una verifica in loco. Poiché i volumi aggregati delle vendite di glutammato monosodico nell’Unione riportati da Ajinoriki nel modulo di richiesta di esenzione rappresentavano quasi la totalità dei volumi delle importazioni malesi riportati nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni durante il periodo di riferimento, il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato ( 8 ) . 2.3. Modificazione della configurazione degli scambi tra paesi terzi e l’Unione (29) La tabella 1 mostra l’evoluzione delle importazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia nell’Unione in termini di volume. Tra il 2020 e la fine del PIR il volume è aumentato di oltre diciotto volte, in particolare dall’apertura dell’ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore nel 2020 ( 9 ) ; tale aumento coincide inoltre nel tempo con l’estensione delle misure alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Cina ( 10 ) . Tabella 1 Importazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia nell’Unione (tonnellate metriche). 2020 2021 2022 2023 PR Malaysia 0 -500 500 -1 000 500 -1 000 9 500 -10 000 8 500 -9 000 Indice (base = 2020) 100 133 152 2 109 1 875 Fonte: Eurostat (livello TARIC). (30) Nella tabella 2 si osserva una tendenza al rialzo analoga tra il 2020 e il 2023 per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico dalla Cina in Malaysia da 11 188 tonnellate nel 2020 a 23 923 tonnellate nel 2023. Tabella 2 Importazioni di glutammato monosodico dalla Cina in Malaysia (tonnellate metriche). 2020 2021 2022 2023 Cina 11 188 17 807 19 294 23 923 Indice (base = 2020) 100 159 172 214 Fonte: dipartimento di statistica della Malaysia, codice della tariffa doganale malese 2922 42 20 00. (31) La tabella 3 mostra l’andamento delle importazioni malesi di acido glutammico dalla Cina. L’acido glutammico è un precursore diretto del glutammato monosodico ( 11 ) . Fino al 2021 non sono state effettuate importazioni di acido glutammico, mentre nel 2023 queste sono state pari a 18 286 tonnellate. Tabella 3 Importazioni di acido glutammico dalla Cina in Malaysia (tonnellate metriche). 2020 2021 2022 2023 Cina n/a 14 367 18 444 18 286 Indice (base = 2021) n/a 100 128 127 Fonte: dipartimento di statistica della Malaysia, codice della tariffa doganale malese 2922 42 10 00. (32) L’aumento delle esportazioni di glutammato monosodico dalla Cina in Malaysia e dalla Malaysia nell’Unione e l’aumento delle esportazioni di acido glutammico dalla Cina in Malaysia costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, la Malaysia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. 2.4. Pratiche, processi o lavorazioni 2.4.1. Operazioni di assemblaggio (33) Ajinoriki ha chiesto un’esenzione in quanto produce glutammato monosodico nel proprio stabilimento e pertanto, a suo avviso, non elude le misure cinesi. A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, l’operazione di trasformazione effettuata deve comunque essere esaminata al fine di escludere un’operazione di assemblaggio in un paese terzo che elude le misure in vigore. Al fine di valutare tale operazione di assemblaggio, devono essere soddisfatti cumulativamente i criteri di cui al considerando 27. 2.4.1.1.   Inizio delle operazioni e portata delle attività (34) Ajinoriki è stata costituita nel 2016. L’investimento iniziale ha comportato l’acquisto di terreni, la realizzazione della fabbrica e l’acquisto di apparecchiature di produzione principalmente cinesi. La fabbrica è diventata operativa nel 2019 e le prime esportazioni di glutammato monosodico prodotto sono state effettuate durante il quarto trimestre del 2019, ossia molto tempo dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. (35) Durante il periodo dell’inchiesta l’evoluzione delle esportazioni del produttore nell’Unione ha registrato l’andamento seguente: Tabella 4 Esportazioni di glutammato monosodico di Ajinoriki nell’Unione (tonnellate metriche). Malaysia 2020 2021 2022 2023 PR Esportazioni 0 -500 1 500 -2 000 1 500 -2 000 8 000 -8 500 8 000 -8 500 Indice (base = 2020) 100 554 493 2 794 2 732 Fonte: dati verificati del produttore, tonnellate metriche. (36) Il passaggio dalle prove iniziali all’attività regolare si riflette anche nei quantitativi di acido glutammico (il precursore immediato del glutammato monosodico) acquistati dal produttore presso fornitori cinesi. Ajinoriki ha acquistato acido glutammico solo dalla Cina. Da un confronto con le statistiche ufficiali (cfr. tabella 3) emerge che Ajinoriki è l’unico produttore di glutammato monosodico in Malaysia e che detta società rappresentava praticamente tutte le importazioni di acido glutammico dalla Cina in Malaysia: Tabella 5. Acquisti di acido glutammico di Ajinoriki dalla Cina. Cina 2020 2021 2022 2023 Acquisti verificati del produttore 7 000 -7 500 15 500 -16 000 18 500 -19 000 17 500 -18 000 Indice (base = 2020) 100 211 252 241 Fonte: dati verificati del produttore, tonnellate metriche. (37) Pertanto la Commissione ha concluso che le operazioni sono iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale e che i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alle misure. 2.4.1.2.   Valore dei pezzi e valore aggiunto (38) Il produttore produce glutammato monosodico facendo reagire l’acido glutammico con il carbonato di sodio in una soluzione acquosa mediante l’impiego di calore (attraverso vapore acqueo generato a gas). Il glutammato monosodico risultante dalla reazione chimica tra l’acido glutammico e il carbonato di sodio è privato delle impurità utilizzando carbone attivato in polvere. Ajinoriki importa carbone attivato in polvere solo dalla Cina, mentre il carbonato di sodio che utilizza proviene dagli Stati Uniti. (39) Sulla base dei dati verificati indicati nelle risposte al questionario, il valore combinato dell’acido glutammico e del carbone attivato in polvere rappresentava l’[85-99] % del valore complessivo di tutti i pezzi del prodotto assemblato nel periodo di riferimento. Pertanto il criterio del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. Inoltre, sulla base delle informazioni verificate fornite nella risposta al questionario nel periodo di riferimento, il valore aggiunto ai pezzi importati era pari all’[11-17] % del costo totale di produzione (i costi di imballaggio sono stati dedotti), dunque al di sotto della soglia del 25 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. 2.4.2. Trasbordo (40) La verifica delle informazioni fornite nel questionario di Ajinoriki ha inoltre rivelato gravi incongruenze per quanto riguarda le scorte di glutammato monosodico di produzione propria. Tenendo conto del costo di produzione del glutammato monosodico contenuto nelle scorte di Ajinoriki indicato nella risposta al questionario e del relativo costo di produzione nel periodo di riferimento, o il valore delle scorte all’inizio di detto periodo è stato sottovalutato o il volume delle scorte è stato sovrastimato. Di conseguenza, poiché la Commissione non ha potuto stabilire il volume delle scorte all’inizio del periodo di riferimento né riconciliare la quantità totale venduta con la quantità totale prodotta nel periodo di riferimento, non è stato possibile per essa stabilire che tutti i quantitativi di glutammato monosodico venduti fossero stati effettivamente prodotti dalla società, come dichiarato nella risposta al questionario. La società non è stata in grado di spiegare le incongruenze. La Commissione ha pertanto informato Ajinoriki della propria intenzione, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, di basarsi sui dati disponibili per quanto riguarda i quantitativi che la società non era in grado di spiegare («lettera ex articolo 18»). (41) Nella risposta alla lettera ex articolo 18, Ajinoriki ha dichiarato che le informazioni riportate nella risposta al questionario erano corrette. Ajinoriki ha fornito la contabilità di magazzino del revisore, che ha costituito la base per la valutazione delle scorte nei rendiconti finanziari e che ha confermato i quantitativi riportati nel questionario. Al fine di risolvere la discrepanza tra il valore riportato nei rendiconti finanziari e il quantitativo presente nelle scorte, Ajinoriki ha spiegato che, anziché il costo di produzione di [5-6] MYR al chilo indicato in una versione precedente della risposta al questionario, ai fini dei rendiconti finanziari per l’esercizio finanziario compreso tra il 1 o settembre 2022 e il 31 agosto 2023 erano stati ipotizzati solo [1-2] MYR. La revisione del costo di produzione si è basata essenzialmente su una resa di glutammato monosodico compresa tra tre e quattro volte il volume del fattore produttivo acido glutammico. I costi medi di produzione di [1-2] MYR per chilogrammo così ottenuti sono stati inclusi in una versione riveduta della risposta al questionario e avrebbero consentito una riconciliazione tra il valore riportato nei rendiconti finanziari e il corrispondente quantitativo di glutammato monosodico presente nelle scorte. (42) La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute da Ajinoriki e le ha ritenute non conclusive. In particolare le informazioni sui quantitativi di materie prime utilizzate per produrre glutammato monosodico non erano coerenti né con i dati verificati della società né con le informazioni generalmente disponibili. Ad esempio, il rapporto tra acido glutammico e glutammato monosodico sulla base della documentazione relativa alla produzione propria di Ajinoriki nel periodo di riferimento non corrispondeva a quello indicato nella sua risposta alla lettera ex articolo 18. Data una reazione chimica che è identica per tutti i produttori, il rapporto ottenuto sulla base della documentazione relativa alla produzione di Ajinoriki è in linea con le informazioni generalmente disponibili per questo settore ( 12 ) . La Commissione ha pertanto concluso che le spiegazioni fornite da Ajinoriki non erano in grado di risolvere le incoerenze. Le informazioni incoerenti presentate da Ajinoriki non costituivano dunque le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. (43) Utilizzando il costo medio di produzione di [5-6] MYR per chilogrammo (come da precedente versione della risposta al questionario di Ajinoriki, che è coerente con il volume dei fattori produttivi necessari secondo la documentazione relativa alla produzione propria) per convertire in volume il valore del glutammato monosodico semilavorato (ossia non imballato) e del glutammato monosodico finito (ossia già imballato) così come indicato nei rendiconti finanziari sottoposti ad audit al 31 agosto 2023, e tenendo conto dei successivi volumi di produzione e di vendita fino alla fine del periodo di riferimento, risulta un volume compreso tra 3 000 e 4 000 tonnellate di glutammato monosodico venduto all’UE e ad altri paesi terzi che non può provenire dalla produzione propria. (44) Su tale base la Commissione ha concluso che il produttore, durante un periodo di arresto della produzione dovuto all’espansione degli impianti di stoccaggio e imballaggio, ha esportato nell’UE anche il glutammato monosodico che era stato precedentemente importato dalla Cina dalla sua società commerciale collegata. 2.5. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio (45) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di parti/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. (46) Dall’inchiesta è emerso che Ajinoriki, unico produttore in Malaysia, che rappresentava la quasi totalità delle importazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia, è stata costituita dopo l’istituzione delle misure iniziali; le operazioni di assemblaggio da essa effettuate, che costituiscono un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, hanno avuto inizio nel 2019 (cfr. considerando 35). (47) Alla luce di tutti i suddetti elementi, la Commissione ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio per l’avvio delle operazioni di trasformazione effettuate da Ajinoriki in Malaysia e il conseguente aumento delle esportazioni di glutammato monosodico nell’Unione. La modificazione della configurazione degli scambi era dovuta al fatto che le operazioni sono iniziate dopo l’istituzione delle misure iniziali. 2.6. Elementi di prova dell’esistenza di un pregiudizio o dell’indebolimento dell’effetto riparatore delle misure in termini di quantitativi e/o di prezzi (48) In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (49) I quantitativi di glutammato monosodico importati nell’Unione sono aumentati notevolmente in termini di volumi assoluti durante il periodo dell’inchiesta ed equivalevano al 10 % circa del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento. Il consumo nell’Unione è stato stimato sulla base della domanda ( 13 ) . (50) I prezzi all’importazione del glutammato monosodico dalla Malaysia nel periodo di riferimento erano inferiori ai prezzi dell’Unione indicati dal richiedente nella domanda ( 14 ) . (51) La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Malaysia. 2.7. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (52) In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. (53) La Commissione ha confrontato i prezzi medi all’esportazione del glutammato monosodico dalla Malaysia nel periodo di riferimento, sulla base dei dati verificati di Ajinoriki, con i valori normali accertati per la Cina nell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza, adeguati per tenere conto dell’inflazione ( 15 ) . (54) Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all’esportazione è emerso che il glutammato monosodico esportato da Ajinoriki è stato esportato a prezzi di dumping durante il periodo di riferimento. 2.8. Conclusioni (55) Le quattro condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base sono soddisfatte. In primo luogo, la Commissione ha rilevato una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione, la RPC e la Malaysia. In secondo luogo, considerando che Ajinoriki rappresentava la quasi totalità delle esportazioni nell’Unione durante il periodo di riferimento, si è stabilito che tale modificazione derivava da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. In terzo luogo, la Commissione ha constatato che gli effetti riparatori del dazio antidumping risultavano indeboliti. In quarto luogo, la Commissione ha riscontrato elementi di prova dell’esistenza del dumping. 3. MISURE (56) Sulla base delle risultanze di cui sopra la Commissione ha concluso che i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC era oggetto di elusione mediante l’importazione di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia. (57) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (58) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, è opportuno estendere il dazio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, ossia un dazio antidumping definitivo del 39,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto. (59) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità alle risultanze dell’inchiesta. 4. RICHIESTE DI ESENZIONE (60) Come descritto sopra, Ajinoriki è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è stato quindi possibile concedere a tale società un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. 5. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI (61) Il 21 febbraio 2025 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. (62) La Commissione ha riscontrato un errore materiale nel considerando 44, in cui il termine «probabilmente» è stato omesso. Il considerando va letto come segue: «che era stato precedentemente importato dalla Cina probabilmente dalla sua società commerciale collegata». (63) Ajinoriki ha presentato osservazioni sostenendo l’assenza di una modificazione della configurazione degli scambi, né a livello nazionale né a livello di società, tali da indicare un’elusione. In particolare Ajinoriki non aveva mai importato glutammato monosodico cinese, mentre la sua società commerciale collegata aveva importato glutammato monosodico cinese a un tasso stabile e ne aveva venduto l’intero quantitativo in Malaysia. Inoltre le importazioni di glutammato monosodico malese nell’Unione non hanno sostituito quelle di glutammato monosodico cinese. Entrambe le importazioni sono invece aumentate contemporaneamente, il che indica un aumento della domanda di glutammato monosodico importato indipendentemente dalla sua origine. Per quanto riguarda l’aumento dei volumi delle esportazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia, questo sarebbe giustificato da un reale aumento della produzione interna. Inoltre i dati doganali cinesi considerati da AFE sono stati prodotti da una società sconosciuta e contraddicono i dati ufficiali del governo. Qualsiasi cambiamento di tendenza rilevato dalla Commissione per quanto riguarda l’aumento dei volumi delle importazioni di glutammato monosodico cinese in Malaysia durante il periodo dell’inchiesta e l’inizio delle importazioni di acido glutammico cinese in Malaysia a partire dal 2021 non può essere attribuito ad Ajinoriki o alla sua società commerciale collegata. (64) La Commissione osserva di aver basato la sua analisi delle tendenze esclusivamente sulle informazioni verificate di Ajinoriki e sulle statistiche commerciali ufficiali pubblicamente disponibili. La Commissione non concorda con l’argomentazione di Ajinoriki secondo cui non vi è alcuna modificazione della configurazione degli scambi, in quanto ciò richiederebbe una relazione inversa tra le esportazioni cinesi e malesi di glutammato monosodico nell’UE, il che implicherebbe la sostituzione delle esportazioni dalla Cina. In effetti, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base non contiene alcun riferimento a un requisito di sostituzione delle importazioni originarie dei paesi soggetti al dazio antidumping con importazioni originarie di paesi che eludono le misure come condizione per la constatazione dell’elusione ( 16 ) . La modificazione della configurazione è dovuta piuttosto all’aumento delle esportazioni di acido glutammico dalla Cina in Malaysia, come dimostrano le statistiche malesi sulle importazioni pubblicamente disponibili. (65) Ajinoriki ha inoltre sostenuto che non vi era alcun legame tra l’avvio della propria produzione e le misure antidumping istituite dall’Unione. Al contrario, i fondatori della società operano nel settore del glutammato monosodico dal 2005, ossia da prima dell’apertura del procedimento antidumping nel 2007. Inoltre la produzione è iniziata nel 2019, ossia 11 anni dopo la prima istituzione dei dazi nel 2008 e quattro anni dopo la seconda istituzione dei dazi nel 2015 (di fatto cinque mesi prima della scadenza regolamentare delle misure nel gennaio 2020). Data la lacuna di mercato per la produzione di glutammato monosodico in Malaysia, l’operazione di espansione in senso verticale dell’attività nella produzione di glutammato monosodico, portata avanti dai fondatori della società grazie alle conoscenze del settore, al know-how e ai segreti commerciali accumulati, sarebbe ragionevole, naturale e in linea con il buon senso. Pertanto esiste effettivamente una motivazione e una giustificazione economica per la creazione e la messa in funzione di un impianto di produzione. (66) Per quanto riguarda le argomentazioni presentate da Ajinoriki, la Commissione sottolinea che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base richiede che le operazioni siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. A tale riguardo, a condizione che l’operazione in questione sia iniziata dopo l’apertura dell’inchiesta, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base non prevede alcuna prescrizione in merito alla prossimità temporale tra l’apertura e l’inizio delle operazioni di assemblaggio. Il semplice fatto che Ajinoriki abbia avviato le proprie operazioni mentre le misure erano in vigore soddisfa già il requisito di legge. Ne consegue che, poiché i criteri minimi rappresentati dalle prove del 60 % e del 25 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non erano soddisfatti per quanto riguarda le attività di produzione di Ajinoriki, il semplice fatto che le operazioni di assemblaggio fossero iniziate anni dopo l’istituzione del dazio iniziale non costituisce una motivazione. (67) Ajinoriki ha inoltre contestato che le sue attività di produzione apportassero leggere modificazioni al prodotto in esame al fine di escluderlo dall’ambito di applicazione delle misure. Ajinoriki ha inoltre affermato di non essere coinvolta nella spedizione del prodotto in esame dalla Cina attraverso la Malaysia, né in una riorganizzazione dei canali di distribuzione con lo stesso risultato. Inoltre le attività di produzione della società non costituivano operazioni di assemblaggio. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, senza presentare osservazioni in merito alla prova del 60 %, Ajinoriki ha contestato la risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto ai materiali utilizzati nella produzione di glutammato monosodico non superava il 25 %. (68) La Commissione osserva innanzitutto che il suo documento di divulgazione delle informazioni non menziona pratiche di elusione che comportano leggere modificazioni. Per quanto riguarda la pratica di elusione del trasbordo del glutammato monosodico cinese in Malaysia, la Commissione è giunta a tale conclusione confrontando, da un lato, i quantitativi di glutammato monosodico esportati nell’Unione, ricavati dalle statistiche commerciali pubbliche per la Malaysia e l’UE, e, dall’altro, i quantitativi di glutammato monosodico venduti da Ajinoriki, l’unico produttore noto in Malaysia, nella misura in cui potevano essere verificati in quanto parte della sua produzione. La classificazione delle attività di produzione di Ajinoriki come operazioni di assemblaggio/completamento si basa sull’uso delle informazioni verificate sui costi fornite da Ajinoriki nella sua risposta al questionario, conformemente alle disposizioni pertinenti dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché Ajinoriki non ha presentato nuove informazioni verificabili al riguardo, l’argomentazione di cui sopra è respinta. (69) Ajinoriki ha inoltre sostenuto che il richiedente non aveva subito alcun pregiudizio dalle importazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia, facendo riferimento ai risultati finanziari del richiedente, da cui emergeva un aumento delle vendite e dei profitti, e al fatto che il richiedente è interamente di proprietà di una società giapponese, Ajinomoto Co. Inc. Ajinoriki ha inoltre sostenuto che la risultanza della Commissione relativa all’esistenza del dumping non era attendibile a causa dell’uso improprio dei valori normali cinesi, che non riflettevano i costi e le condizioni di mercato in Malaysia. (70) La Commissione osserva innanzitutto che non è necessario effettuare un’analisi completa del pregiudizio nel contesto di un’inchiesta antielusione, in quanto tale elemento è già stato accertato nell’inchiesta iniziale che ha portato all’adozione delle misure oggetto di elusione. A tal fine, l’inchiesta ha sufficientemente dimostrato l’indebolimento degli effetti riparatori dei dazi antidumping in termini di prezzi e/o di quantitativi. Inoltre la disposizione pertinente fa chiaramente riferimento al «valore normale accertato nell’inchiesta iniziale», escludendo dunque l’obbligo di calcolare un nuovo margine di dumping per le esportazioni malesi di glutammato monosodico. La Commissione ha pertanto respinto anche le due argomentazioni di cui sopra. (71) Nelle sue osservazioni il richiedente ha chiesto alla Commissione di fare un uso più ampio dei dati disponibili, in quanto Ajinoriki aveva fornito informazioni inesatte relative al glutammato monosodico di produzione propria, il che avrebbe dovuto portare all’uso dei dati disponibili per l’intera analisi e non solo per la valutazione del trasbordo. Il tentativo di Ajinoriki di indurre in errore la Commissione fornendo informazioni false risulta dalla sua affermazione secondo cui la società può produrre tre o quattro tonnellate di glutammato monosodico a partire da una tonnellata di acido glutammico, un risultato chimicamente impossibile. Il richiedente ha altresì contestato la risultanza della Commissione secondo cui Ajinoriki era un produttore e secondo cui a non poter provenire dalla sua produzione fossero solo tra le 3 000 e le 4 000 tonnellate di glutammato monosodico. Al contrario, il richiedente ha calcolato che il processo di conversione poteva rapportarsi solo a una piccola parte delle esportazioni del glutammato monosodico di Ajinoriki nell’Unione e ha concluso che la maggior parte delle sue esportazioni era piuttosto il risultato di un trasbordo di glutammato monosodico di origine cinese. (72) La Commissione non concorda con la valutazione giuridica delle conseguenze della presentazione di informazioni fuorvianti sulla valutazione delle scorte di glutammato monosodico. La Commissione ha potuto basare il calcolo dei quantitativi di glutammato monosodico risultanti dall’ulteriore trasformazione dell’acido glutammico negli impianti di Ajinoriki su dati verificati riguardanti gli acquisti di materie prime e altri fattori produttivi, sulla documentazione relativa alla produzione e sulle vendite di glutammato monosodico finito. Le informazioni false o fuorvianti erano limitate al volume delle scorte iniziali nel periodo di riferimento, che è stato pertanto escluso dal calcolo. La Commissione osserva inoltre che, secondo la documentazione relativa alla produzione conservata presso Ajinoriki, il rapporto di resa tra acido glutammico e glutammato monosodico era in linea con i dati scientifici. La Commissione osserva inoltre che l’affermazione del richiedente secondo cui la stragrande maggioranza del glutammato monosodico venduto da Ajinoriki all’Unione deve derivare da precedenti acquisti di glutammato monosodico cinese anziché dalla trasformazione di acido glutammico da parte di Ajinoriki si basa in larga misura sulle informazioni ragionevolmente disponibili contenute nella domanda. Contrariamente a tali elementi di prova, che di per sé erano sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta, le risultanze della Commissione si basano esclusivamente su dati verificati della società, che sono più dettagliati. (73) Un importatore dell’Unione che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che le importazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia non costituivano un’elusione delle misure antidumping istituite nei confronti della Cina che giustificherebbe l’estensione delle misure in vigore alle importazioni dalla Malaysia. La stessa parte, facendo riferimento ai prezzi notevolmente più elevati del glutammato monosodico malese rispetto a quello cinese, ha sostenuto che l’inchiesta non aveva dimostrato che le spedizioni di glutammato monosodico malese fossero oggetto di dumping e avrebbero arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La parte ha inoltre sostenuto che il processo di produzione in Malaysia apporta un valore aggiunto significativo al prodotto, rappresentando oltre il 25 % del costo di produzione. Infine la parte ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dalla Malaysia avrebbe un impatto negativo sulla libera concorrenza e porterebbe alla monopolizzazione del mercato da parte di un produttore europeo, danneggiando potenzialmente i distributori e i consumatori. (74) La Commissione ha esaminato tali osservazioni e argomentazioni e ribadisce che le disposizioni che disciplinano questo tipo di inchiesta non prevedono l’accertamento dei margini di dumping specifici per la Malaysia e un’analisi del pregiudizio che vada oltre l’accertamento dell’indebolimento delle misure in vigore (cfr. considerando 70). Inoltre le disposizioni pertinenti non riguardano la considerazione dell’interesse dell’Unione di cui all’articolo 21 del regolamento di base. Non sono stati poi ancora forniti dati verificabili a sostegno dei dubbi sollevati dalla parte in merito all’accertamento del valore aggiunto al pezzo originato. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte. (75) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167 ( 17 ) , sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 20) e originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 e spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codice TARIC 2922 42 00 15). 2.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 39,7 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC A999). 3.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976. Articolo 3 La richiesta di esenzione presentata da Ajinoriki MSG (M) Sdn Bhd è respinta. Articolo 4 1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G, ufficio: CHAR 04/39 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 2.   In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1187/oj ). ( 3 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese ( GU C 206 del 5.9.2007, pag. 20 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 ( GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/83/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 336 del 13.10.2020, pag. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1427/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/633/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976 della Commissione, del 19 luglio 2024, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L, 2024/1976, 22.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1976/oj ). ( 8 ) Per tale motivo, al fine di non divulgare informazioni specifiche sulla società, i dati di Eurostat relativi ad Ajinoriki e alle importazioni di glutammato monosodico dalla Malaysia nell’Unione nel presente regolamento sono indicati sotto forma di intervalli. ( 9 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia ( GU C 20 del 21.1.2020, pag. 18 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 336 del 13.10.2020, pag. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1427/oj ). ( 11 ) Il processo di produzione del glutammato monosodico si articola in tre fasi: i) fermentazione di una fonte di zucchero per produrre acido glutammico; ii) estrazione e raffinazione dell’acido glutammico; e iii) conversione dell’acido glutammico raffinato in glutammato monosodico mediante salificazione, e purificazione, cristallizzazione e imballaggio dello stesso (cfr. sezione 24 della domanda). ( 12 ) Cfr. la sezione 70 della domanda: «[p]er la conversione in 1 000 kg di glutammato monosodico sono necessari circa 800 kg di acido glutammico (fattore di conversione)». ( 13 ) Sezioni da 89 a 92, documenti 15 e 17, della domanda. ( 14 ) Sezione 95, documento 18, della domanda. ( 15 ) Fondo monetario internazionale: «Inflation rate, average consumer prices (annual percent change)», https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/CHN/EU . ( 16 ) Sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co. GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen , C-21/13, ECLI:EU:C:2014:2154, punto 49. ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167 della Commissione, del 6 luglio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente a un riesame intermedio parziale ( GU L 181 del 7.7.2022, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1167/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/698/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0698/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2025

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209 Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche… Provvedimento AdE 390142