Regolamento di esecuzione (UE) 2026/701 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2026/701 al regime dei dazi antidumping sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Cina?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/701 modifica il precedente Regolamento UE 2022/191, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica Popolare Cinese. La modifica riguarda specificamente l'inclusione di una nuova società cinese, Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd., nell'elenco dei produttori esportatori che beneficiano dell'aliquota agevolata del 39,6% (anziché l'aliquota nazionale del 86,5%). Questa inclusione è stata concessa perché Anhui Newshengda è collegata a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., già presente nell'elenco originario, e ha dimostrato di aver assunto obblighi contrattuali irrevocabili di esportazione significativa verso l'Unione Europea. Dal punto di vista pratico, la nuova società avrà applicato il codice addizionale TARIC C853, precedentemente riservato solo a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., il che consente alle sue esportazioni di beneficiare dell'aliquota daziale ridotta. La modifica non altera le risultanze dell'inchiesta iniziale poiché l'aliquota del 39,6% era già stata calcolata come media ponderata dei produttori campionati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/701 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/701 of 23 March 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2022/191 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/701
24.3.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/701 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
a)
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina») con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
(
2
)
(«regolamento iniziale»).
(2)
Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping definitivi («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Cina in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(3)
Per i produttori esportatori della Cina inseriti nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,4 % sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («elementi di fissaggio» o «prodotto in esame»). Ai produttori esportatori della Cina che hanno collaborato non inseriti nel campione è stata imposta un’aliquota del dazio del 39,6 %, che corrisponde all’aliquota del dazio medio ponderato dei produttori esportatori della Cina inseriti nel campione per i quali sono state accertate pratiche di dumping. I nomi dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato non inseriti nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio su scala nazionale dell’86,5 % sugli elementi di fissaggio provenienti dalle società della Cina che non hanno collaborato all’inchiesta.
b)
RICHIESTA E ANALISI
(4)
La società Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ricevere il dazio antidumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione in virtù del suo legame con la società Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., che era stata inclusa nel regolamento iniziale come produttore esportatore che ha collaborato non inserito nel campione.
(5)
Il richiedente ha fornito informazioni a dimostrazione del fatto che Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. è il suo azionista principale.
(6)
Il richiedente ha inoltre fornito la propria licenza commerciale, che ne confermava la costituzione nel giugno 2022, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020. La Commissione ha pertanto confermato che il richiedente non avrebbe potuto essere indicato da Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. come società collegata all’epoca in cui è stato effettuato l’esercizio di campionamento nell’inchiesta iniziale.
(7)
Infine, il richiedente ha fornito informazioni in base alle quali aveva assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione un quantitativo significativo del prodotto in esame.
(8)
Poiché il dazio applicabile all’entità Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. si basava sulla media ponderata dei produttori esportatori inseriti nel campione, l’inclusione del richiedente non altera le risultanze della Commissione a tale riguardo. La Commissione ritiene pertanto opportuno che il dazio antidumping sulle esportazioni di Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. diventi applicabile anche alle esportazioni del richiedente.
(9)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l’allegato del regolamento iniziale aggiungendo Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. come produttore esportatore collegato a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., figurante nell’elenco con il codice addizionale TARIC C853.
c)
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(10)
Il richiedente, l’industria dell’Unione e altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno modificare l’allegato del regolamento iniziale aggiungendo Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. come produttore esportatore collegato a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., figurante nell’elenco con il codice addizionale TARIC C853.
(11)
Il codice addizionale TARIC C853, precedentemente attribuito unicamente a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., dovrebbe applicarsi anche a Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd.
(12)
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(13)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è così modificato:
«Repubblica popolare cinese
Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd.
C853»
è sostituito da:
«Repubblica popolare cinese
Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd.
Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd.
C853»
Articolo 2
Il codice addizionale TARIC C853, precedentemente attribuito unicamente a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. si applica a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. e a Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/701/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/701 disciplina i dazi antidumping, le misure commerciali difensive e la classificazione tariffaria TARIC per le importazioni da paesi terzi. È rilevante per importatori, esportatori cinesi e operatori del settore degli elementi di fissaggio che devono verificare l'applicazione delle aliquote daziali corrette e gestire la compliance doganale secondo il codice addizionale TARIC assegnato.
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