Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione del 26 febbraio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Quali sono i dazi supplementari applicati alle importazioni di prodotti statunitensi secondo il Regolamento UE 2021/704 e quali prodotti ne sono interessati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/704 modifica la disciplina dei dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, portando l'aliquota dello 0,1% ad valorem. Questi dazi sono stati istituiti in risposta al mancato adeguamento della legge statunitense CDSOA (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) agli obblighi dell'OMC, e vengono aggiornati annualmente in base all'entità del pregiudizio causato all'Unione europea. Il regolamento si applica a quattro categorie di prodotti identificati da codici NC a otto cifre: ortaggi congelati (0710 40 00), montature di metalli comuni (ex 9003 19 00), autocarri (8705 10 00) e indumenti femminili (6204 62 31). L'aliquota dello 0,1% corrisponde a un valore commerciale annuale non superiore a 236.314,72 USD, calcolato sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale statunitense 2020 (1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020).
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione del 26 febbraio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/704 of 26 February 2021 amending Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and of the Council on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Testo normativo
29.4.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 146/70
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/704 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2021
recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (
Continued Dumping and Subsidy Offset Act
- «CDSOA») agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione europea in tale periodo. Nel 2020 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,012 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza
(
2
)
.
(2)
I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2020 (dal 1
o
ottobre 2019 al 30 settembre 2020). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (
Customs and Border Protection
), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione europea ammonta a 236 314,72 USD.
(3)
L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni, dato che tutti i prodotti dell’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/196 sono già stati aggiunti all’allegato I. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,1 %.
(4)
L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,1 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 236 314,72 USD.
(5)
Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente:
«
A
rticolo 2
È istituito un dazio ad valorem dello 0,1 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
maggio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione, del 21 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (
GU L 133 del 28.4.2020, pag. 1
).
ALLEGATO
«
A
LLEGATO I
I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all’importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
0710 40 00
ex 9003 19 00
“montature di metalli comuni”
8705 10 00
6204 62 31
»
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Il Regolamento UE 2021/704 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e operatori del commercio estero che gestiscono importazioni da Stati Uniti, in quanto disciplina i dazi doganali supplementari, le aliquote ad valorem e la classificazione doganale secondo i codici NC. Professionisti del settore doganale consultano questa normativa per questioni relative a compensazione dazi, sospensione delle concessioni commerciali OMC e adeguamento annuale dei dazi in base al pregiudizio commerciale.
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