Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati
Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/718 of 14 April 2025 amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/718
27.6.2025
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/718 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2025
che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
(
2
)
e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
(
3
)
.
(2)
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 contiene valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS).
(3)
Il PFOS è stato il primo composto per- e polifluoroalchilico regolamentato nell’Unione, e i valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce sono stati stabiliti molto tempo fa. Più di recente un gruppo simile di sostanze, vale a dire l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, con usi molto simili al PFOS, è stato incluso nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce molto inferiore. Ciò indica che attualmente sono tecnicamente realizzabili livelli inferiori di contaminazione con tali sostanze chimiche.
(4)
I valori limite per la presenza del PFOS come contaminante non intenzionale in tracce dovrebbero pertanto essere rivisti e allineati a quelli specificati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.
(5)
Al fine di garantire un pieno allineamento tra le voci relative a PFOS e PFOA nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, la formulazione della prima colonna della voce PFOS dovrebbe essere modificata sostituendo «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» con «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati».
(6)
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga per l’uso del PFOS come abbattitore di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo (con CrVI). Le informazioni raccolte a livello di Stati membri sulle sostanze utilizzate come abbattitori di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo confermano che, nell’Unione, il PFOS è stato sostituito per tale uso. Pertanto tale deroga specifica non è più necessaria e dovrebbe essere soppressa.
(7)
La voce relativa al PFOS nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 5, fa riferimento alla disponibilità di metodi analitici. Poiché nessun’altra voce del regolamento POP specifica simili dettagli, il punto 5 dovrebbe essere soppresso.
(8)
È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa, perché adottino le misure necessarie a conformarsi ad alcuni elementi del presente regolamento, sia agli Stati membri, perché adottino le misure necessarie alla loro attuazione.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj
.
(
2
)
GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj
.
(
3
)
GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj
.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, parte A, nella tabella, la voce «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» è così modificata:
(1)
il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:
«Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati
C
8
F
17
SO
2
X
(X = OH, sale metallico (O-M
+
), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)»;
(2)
nella quarta colonna, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).»;
(3)
nella quarta colonna, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).»;
(4)
nella quarta colonna, il punto 4 è soppresso;
(5)
nella quarta colonna, il punto 5 è soppresso.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/718/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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