Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/787 of 25 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
31.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 134/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/787 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Un articolo («cavigliera») composto da molteplici parti di materiali tessili cucite insieme, con un'apertura per il tallone e per le dita, con orlo attorno alle aperture e sui bordi. La parte superiore è chiusa da una lingua di tessuto intrecciato a maglia. Le altre parti tessili sono composte da diversi strati di tessuto elastico a maglia.
Una lastra di plastica elastica è fissata al tessuto ed è solo parzialmente visibile all'esterno dell'articolo. La lastra di plastica gira attorno alla pianta del piede ed è dotata di occhielli lungo la parte superiore dell'articolo e di ganci per i lacci lungo il gambale per poter stringere l'articolo attorno al piede e al polpaccio con lacci in tessuto.
La lastra di plastica offre una certa stabilità all'articolo. Tuttavia, esso resta flessibile e, quando è stretto con i lacci, esercita una pressione sul piede e sul polpaccio.
L'articolo è destinato ad essere indossato all'interno di una calzatura e utilizzato come fasciatura della caviglia in caso di distorsioni e contusioni della caviglia, lacerazioni e lesioni del legamento nonché per la prevenzione di tali infortuni e anche in caso di instabilità del legamento. Esso tuttavia non può impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo infortunata.
Nella riabilitazione postoperatoria, l'articolo facilita il ritorno al pieno sostegno del peso.
Cfr. le illustrazioni
(
*1
)
6307 90 10
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 10 .
L'articolo non può essere adattato ad una specifica disabilità del paziente, ma ha un impiego multifunzionale. È simile a una semplice benda di tessuto che si avvolge intorno a un legamento e si stringe attorno a specifiche zone per esercitarvi pressione al fine di agevolare la guarigione o di prevenire ulteriori infortuni, garantendo che non vengano eseguiti movimenti involontari come i movimenti riflessi (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata (NENC) dell'Unione europea per la voce 9021 10 10 , secondo paragrafo).
Di conseguenza, le caratteristiche oggettive dell'articolo sono tali da non distinguerlo dai normali supporti di uso generale, in particolare a causa dei materiali che lo compongono (materiali flessibili), delle modalità di funzionamento (esercizio di una pressione mediante restringimento) o dell'adattabilità alle agli specifiche disabilità del paziente (cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza del 7 novembre 2002,
Lohmann e Medi Bayreuth
, cause riunite da C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, punti 39 e 45).
Inoltre, l'articolo non può essere classificato come «oggetto o apparecchio di ortopedia» al codice NC 9021 10 10 in quanto, data la sua elasticità, non può impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo infortunata al fine di escludere ulteriori infortuni (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9021 10 10 , secondo paragrafo). Ad esempio, in caso di lacerazione dei legamenti, l'articolo dovrebbe rendere impossibile il piegamento dell'articolazione della caviglia, anche quando si corre o si salta. Peraltro, il materiale tessile e il materiale plastico flessibile che compongono l'articolo non possono sostenere il peso del corpo durante la corsa.
L'effetto desiderato di esercitare pressione è dato dalla plastica e dai materiali tessili. Di conseguenza, entrambi i materiali sono parimenti essenziali ai sensi della regola generale 3 b), per l'interpretazione della nomenclatura combinata e l'articolo deve essere classificato nella voce che figura all'ultimo posto in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione (voci 3926 e 6307 ).
L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti tessili confezionati».
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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