Regolamento di esecuzione (UE) 2024/796 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 per quanto riguarda le informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/796 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 per quanto riguarda le informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/796 of 4 March 2024 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) No 650/2014 as regards the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/796
8.3.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/796 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2024
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 per quanto riguarda le informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 143, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione
(
2
)
precisa il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi dell’articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. L’articolo 5 di tale regolamento impone alle autorità competenti di aggiornare periodicamente, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale direttiva, a meno che le informazioni pubblicate non abbiano subito alcuna modifica.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione
(
3
)
precisa il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
. L’articolo 5 di tale regolamento impone alle autorità competenti di aggiornare periodicamente, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/2034, a meno che le informazioni pubblicate non abbiano subito alcuna modifica.
(3)
Per affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni della direttiva 2013/36/UE che si sono rivelate non sufficientemente chiare e che sono state pertanto oggetto di interpretazioni divergenti o che sono risultate eccessivamente onerose per taluni enti, la direttiva 2013/36/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. È necessario tener conto di tali modifiche della direttiva 2013/36/UE nel regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014.
(4)
Ora alle imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
si applicano le disposizioni prudenziali a livello dell’Unione contenute nella direttiva (UE) 2019/2034 e non quelle della direttiva 2013/36/UE. Ne consegue che le informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare in merito a tali imprese di investimento sono ora specificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389. Non è pertanto più il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 a dover imporre alle autorità competenti di pubblicare informazioni su tali imprese di investimento.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014.
(6)
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(7)
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 è così modificato:
(1)
all’articolo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le autorità competenti aggiornano entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Tali informazioni riguardano l’anno di calendario precedente.
Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della suddetta direttiva per gli enti soggetti alla loro vigilanza prudenziale, a meno che non vi sia nessuna modifica rispetto all’ultima pubblicazione di tali informazioni.»;
(2)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
(3)
l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;
(4)
l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento;
(5)
l’allegato IV è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell’8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (
GU L 79 del 9.3.2022, pag. 4
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (
GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64
).
(
5
)
Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (
GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (
GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
).
ALLEGATO I
Norme e orientamenti
Elenco dei modelli
Parte 1
Recepimento della direttiva 2013/36/UE
Parte 2
Approvazione dei modelli
Parte 3
Esposizioni da finanziamenti specializzati
Parte 4
Attenuazione del rischio di credito
Parte 5
Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti
Parte 6
Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali
Parte 7
Partecipazioni qualificate in un ente creditizio
Parte 8
Segnalazioni regolamentari e finanziarie
Parte 1
Recepimento della direttiva 2013/36/UE
Recepimento delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE
Disposizioni della direttiva 2013/36/UE
Link al testo nazionale
(
1
)
Riferimento/i alle disposizioni nazionali
(
2
)
Disponibile in EN (Sì/No)
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
I.
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articoli da 1 a 3
030
II.
Autorità competenti
Articoli da 4 a 7
040
III.
Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi
Articoli da 8 a 27
050
1.
Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi
Articoli da 8 a 21 ter
060
2.
Partecipazione qualificata in un ente creditizio
Articoli da 22 a 27
080
V.
Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi
Articoli da 33 a 46
090
1.
Principi generali
Articoli da 33 a 34
100
2.
Il diritto di stabilimento degli enti creditizi
Articoli da 35 a 38
110
3.
Esercizio della libera prestazione dei servizi
Articolo 39
120
4.
Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Articoli da 40 a 46
130
VI.
Relazioni con i paesi terzi
Articoli da 47 a 48
140
VII.
Vigilanza prudenziale
Articoli da 49 a 142
150
1.
Principi di vigilanza prudenziale
Articoli da 49 a 72
160
1.1
Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante
Articoli da 49 a 52
170
1.2
Scambio di informazioni e segreto professionale
Articoli da 53 a 62
180
1.3
Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati
Articolo 63
190
1.4
Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso
Articoli da 64 a 72
200
2.
Processi di revisione
Articoli da 73 a 110
210
2.1
Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno
Articolo 73
220
2.2
Dispositivi, processi e meccanismi degli enti
Articoli da 74 a 96
230
2.3
Processo di revisione e valutazione prudenziale
Articoli da 97 a 101
240
2.4
Misure e poteri di vigilanza
Articoli da 102 a 107
250
2.5
Livello di applicazione
Articoli da 108 a 110
260
3.
Vigilanza su base consolidata
Articoli da 111 a 127
270
3.1
Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata
Articoli da 111 a 118
280
3.2
Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista
Articoli da 119 a 127
290
4.
Riserve di capitale
Articoli da 128 a 142
300
4.1
Riserve
Articoli da 128 a 134
310
4.2
Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica
Articoli da 135 a 140
320
4.3
Misure di conservazione del capitale
Articoli da 141 a 142
330
VIII.
Informativa da parte delle autorità competenti
Articoli da 143 a 144
340
IX.
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
Articolo 150
350
X.
Disposizioni transitorie e finali
Articoli da 151 a 165
360
1.
Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi
Articoli da 151 a 159
361
1
bis. Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista
Articolo 159 bis
370
1.
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
Articolo 160
380
2.
Disposizioni finali
Articoli da 161 a 165
Parte 2
Approvazione dei modelli
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
Descrizione del metodo
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito
020
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IRB
[testo libero]
030
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione
[testo libero]
040
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente
[testo libero]
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato
050
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMA
[testo libero]
060
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione
[testo libero]
070
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente
[testo libero]
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte
080
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo IMM
[testo libero]
090
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione
[testo libero]
100
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente
[testo libero]
Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo
110
Documentazione minima che devono fornire gli enti che chiedono di utilizzare il metodo AMA
[testo libero]
120
Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione
[testo libero]
130
Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente
[testo libero]
Parte 3
Esposizioni da finanziamenti specializzati
Regolamento (UE) n. 575/2013
Disposizioni
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 153, paragrafo 5
L'autorità competente ha pubblicato orientamenti per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati?
[Sì/No]
030
In caso affermativo, indicare il riferimento agli orientamenti nazionali
[riferimento al testo nazionale]
040
Gli orientamenti nazionali sono disponibili in inglese?
[Sì/No]
Parte 4
Attenuazione del rischio di credito
Regolamento (UE) n. 575/2013
Disposizioni
Descrizione
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 201, paragrafo 2
Pubblicazione dell'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale o dei criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari
Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 o i criteri guida per l'identificazione di tali fornitori ammissibili
Elenco degli enti finanziari o criteri guida per la loro identificazione
[testo libero - si può indicare il collegamento ipertestuale all'elenco o ai criteri guida sul sito web dell'autorità competente]
030
Descrizione dei requisiti prudenziali applicabili
Le autorità competenti pubblicano una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili assieme all'elenco degli enti finanziari ammissibili o ai criteri guida per l'identificazione di tali enti finanziari
Descrizione dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità competente
[testo libero]
040
Articolo 227, paragrafo 2, lettera e)
Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %
Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 %, a condizione che l'operazione sia regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni.
Descrizione dettagliata del perché l'autorità competente ritiene che il sistema di regolamento sia un sistema abilitato
[testo libero]
050
Articolo 227, paragrafo 2, lettera f)
Condizione per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %
Nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % a condizione che la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione sia conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione
Indicazione della documentazione da considerare conforme a quella normalmente utilizzata
[testo libero]
060
Articolo 229, paragrafo 1
Principi di valutazione delle garanzie immobiliari nel quadro del metodo IRB
Il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari
Criteri per la determinazione del valore del credito ipotecario stabiliti nella legislazione nazionale
[testo libero]
Parte 5
Obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti
Direttiva 2013/36/UE
Regolamento (UE) n. 575/2013
Disposizione
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 106, paragrafo 1, lettera a)
Le autorità competenti possono imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissare termini per la pubblicazione
Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili agli enti
[testo libero]
030
Articolo 106, paragrafo 1, lettera b)
Le autorità competenti possono imporre agli enti di utilizzare mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni che non siano il bilancio
Tipo di mezzi specifici che gli enti devono usare
[testo libero]
Parte 6
Deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali
Regolamento (UE) n. 575/2013
Disposizioni
Descrizione
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (Deroghe su base individuale per le filiazioni)
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
La deroga può essere concessa alle filiazioni di un ente, se sia la filiazione che l'ente sono soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato e la filiazione è inclusa nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), lettere da a) a d).
Criteri che l'autorità competente deve applicare per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d).
[testo libero]
030
Articolo 7, paragrafo 3 (Deroghe su base individuale per gli enti imprese madri)
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
La deroga può essere concessa a un ente impresa madre in uno Stato membro in cui tale ente è soggetto all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato ed è incluso nella vigilanza su base consolidata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).
Criteri che l'autorità competente deve applicare per verificare che non vi siano impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività e che l'ente impresa madre sia soggetto alle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio pertinenti per la vigilanza consolidata in uno Stato membro.
[testo libero]
040
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d)
La deroga può essere concessa agli enti di un sottogruppo a condizione che tali enti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), in particolare quella di aver concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
Criteri che l'autorità competente deve applicare per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d).
[testo libero]
Articolo 8, paragrafo 3 (deroghe transfrontaliere alla liquidità)
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri.
La deroga può essere concessa agli enti del singolo sottogruppo le cui autorità competenti concordano sugli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a f), e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21.
Criteri che l'autorità competente deve applicare per verificare il rispetto degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a f).
[testo libero]
050
Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri di includere le filiazioni nel calcolo dei loro requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione inclusa nel calcolo dei requisiti all'ente impresa madre a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.
Criteri che l'autorità competente deve applicare per verificare che non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività
[testo libero]
060
Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)
Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga nella misura in cui non confligga con il regolamento (UE) n. 575/2013 o con la direttiva 2013/36/UE
Normativa/regolamentazione nazionale applicabile in materia di applicazione della deroga
[riferimento al testo nazionale]
Parte 7
Partecipazioni qualificate in un ente creditizio
Direttiva 2013/36/UE
Criteri di valutazione e informazioni necessarie per valutare l'idoneità del candidato acquirente che intende acquisire un ente creditizio e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione
Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)
Requisiti di onorabilità del candidato acquirente
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta l'integrità del candidato acquirente
[testo libero]
030
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta le competenze professionali del candidato acquirente
[testo libero]
040
Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE
[testo libero]
050
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)
Requisiti di onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione che determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione
[testo libero]
060
Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)
Solidità finanziaria del candidato acquirente
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la solidità finanziaria del candidato acquirente
[testo libero]
070
Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE
[testo libero]
080
Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)
Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta la capacità dell'ente creditizio di rispettare i requisiti prudenziali
[testo libero]
090
Articolo 23, paragrafo 1, lettera e)
Sospetto di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo
Descrizione del modo in cui l'autorità competente valuta se vi siano ragionevoli motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività illecite o il finanziamento del terrorismo
[testo libero]
100
Dettagli pratici sul processo di cooperazione tra le autorità competenti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE
[testo libero]
110
Articolo 23, paragrafo 4
Elenco delle informazioni che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica
Elenco delle informazioni che devono essere fornite dal candidato acquirente all'atto della notifica necessarie all'autorità competente per effettuare la valutazione del candidato acquirente e del progetto di acquisizione
[testo libero]
Parte 8
Segnalazioni regolamentari e finanziarie
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione
030
L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 430, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa agli enti che non applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002?
[Sì/No]
040
In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti enti?
[testo libero]
050
In caso affermativo, a quale livello si applica l'obbligo di segnalazione? (su base individuale/consolidata o subconsolidata)
[testo libero]
060
L'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 430, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?
[Sì/No]
070
In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?
[testo libero]
080
In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?
[testo libero]
090
Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?
[Sì/No]
100
Attuazione della segnalazione sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione
110
L'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata estesa ai soggetti finanziari diversi da enti creditizi o imprese di investimento?
[Sì/No]
120
In caso affermativo, quale disciplina contabile si applica a detti soggetti finanziari?
[testo libero]
130
In caso affermativo, quali tipi di soggetti finanziari (ad esempio imprese finanziarie) sono sottoposti ai predetti obblighi di segnalazione?
[testo libero]
140
In caso affermativo, quali sono le dimensioni di tali soggetti finanziari in termini di totale di bilancio (su base individuale)?
[testo libero]
150
Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?
[Sì/No]
(
1
)
Link al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.
(
2
)
Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.
ALLEGATO II
Opzioni e facoltà
Elenco dei modelli
Parte 1
Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
Parte 2
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
Parte 3
Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)
Parte 1
Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
Direttiva 2013/36/UE
Regolamento (UE) n. 575/2013
Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
Destinatari
Denominazione
Descrizione dell'opzione o della facoltà
Esercitata (S/N/NA)
(
1
)
Testo nazionale
(
2
)
Riferimenti
(
3
)
Disponibile in EN (Sì/No)
Dettagli/Osservazioni
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 9, paragrafo 2
Stati membri
Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi
Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
030
Articolo 12, paragrafo 3
Stati membri
Capitale iniziale
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
040
Articolo 12, paragrafo 3
Stati membri
Capitale iniziale
Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
050
Articolo 12, paragrafo 4
Stati membri
Capitale iniziale
Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta opzione.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
060
Articolo 21, paragrafo 1
Autorità competenti
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
090
Articolo 40
Autorità competenti
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
121
Articolo 133, paragrafo 1
Stati membri
Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
Gli Stati membri possono introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
130
Articolo 134, paragrafo 1
Stati membri
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
140
Articolo 152, primo comma
Stati membri
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
150
Articolo 152, secondo comma
Stati membri
Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
155
Articolo 131, paragrafo 5
Autorità competenti
Riserve
L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
156
Articolo 160, paragrafo 6
Autorità competenti
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
165
Articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettera b)
Stati membri
Classificazione di "ente piccolo e non complesso"
Gli Stati membri possono abbassare la soglia di 5 miliardi di EUR per la media del quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale del valore totale delle attività degli enti su base individuale o, se del caso, su base consolidata conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
170
Articolo 4, paragrafo 2
Stati membri o autorità competenti
Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili
Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
190
Articolo 24, paragrafo 2
Autorità competenti
Reporting e uso obbligatorio degli IFRS
Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
200
Articolo 89, paragrafo 3
Autorità competenti
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
i)
l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
ii)
l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
201
Articolo 89, paragrafo 3
Autorità competenti
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
220
Articolo 430, paragrafo 4
Autorità competenti
Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie
Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
230
Articolo 124, paragrafo 2
Autorità competenti o designate
Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
L'autorità designata a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di cui al presente paragrafo, quarto comma, o imporre criteri più rigorosi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
240
Articolo 129, paragrafo 1
Autorità competenti
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
241
Articolo 129, paragrafo 1 bis, lettera c)
Autorità competenti
Esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati
Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell'ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che negli Stati membri interessati possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione dei requisiti per le classi di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
242
Articolo 129, paragrafo 3 bis
Stati membri
Livello minimo di eccesso di garanzia per le obbligazioni garantite
Gli Stati membri possono fissare un livello minimo di eccesso di garanzia per le obbligazioni garantite inferiore al 5 % o autorizzare le loro autorità competenti a fissare tale livello, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
250
Articolo 164, paragrafo 6
Autorità competenti
Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili
Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, siano appropriati per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni. L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano tali valori della LGD.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
260
Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)
Autorità competenti
Default del debitore
Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
261
Articolo 178, paragrafo 2, lettera d)
Autorità competenti
Soglia di rilevanza
Le autorità competenti definiscono la soglia per valutare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
270
Articolo 284, paragrafo 4
Autorità competenti
Valore dell’esposizione
Le autorità competenti possono richiedere un valore di α superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità all'articolo 284, paragrafo 9.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
280
Articolo 284, paragrafo 9
Autorità competenti
Valore dell’esposizione
Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di alfa.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
290
Articolo 327, paragrafo 2
Autorità competenti
Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante
Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
300
Articolo 395, paragrafo 1
Autorità competenti
Limiti delle grandi esposizioni verso enti
Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
310
Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
320
Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
330
Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, le esposizioni di un ente nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni di tale impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
340
Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
350
Articolo 400, paragrafo 2, lettera e), e articolo 493, paragrafo 3, lettera e)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
360
Articolo 400, paragrafo 2, lettera f), e articolo 493, paragrafo 3, lettera f)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
370
Articolo 400, paragrafo 2, lettera g), e articolo 493, paragrafo 3, lettera g)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
380
Articolo 400, paragrafo 2, lettera h), e articolo 493, paragrafo 3, lettera h)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
390
Articolo 400, paragrafo 2, lettera i), e articolo 493, paragrafo 3, lettera i)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
400
Articolo 400, paragrafo 2, lettera j), e articolo 493, paragrafo 3, lettera j)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
410
Articolo 400, paragrafo 2, lettera k)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, elementi dell'attivo che costituiscono esposizioni sotto forma di garanzie reali o di garanzie per prestiti su immobili residenziali.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
411
Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
412
Articolo 400, paragrafo 2, lettera l)
Autorità competenti
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
420
Articolo 412, paragrafo 5
Stati membri
Requisito in materia di copertura della liquidità
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
430
Articolo 412, paragrafo 5
Stati membri o autorità competenti
Requisito in materia di copertura della liquidità
Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
460
Articolo 420, paragrafo 2
Autorità competenti
Tasso di deflusso della liquidità
Le autorità competenti determinano i deflussi da assegnare ai prodotti e ai servizi che non sono inclusi nel regolamento, purché la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità siano significativi. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
461
Articolo 428 septdecies, paragrafo 10
Autorità competenti
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate nel CRR.
462
Articolo 428 octodecies, paragrafo 2
Autorità competenti
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Le autorità competenti possono determinare la durata del gravame per le attività che sono state segregate.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
463
Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10
Autorità competenti
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate nel CRR in relazione al calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
464
Articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2
Autorità competenti
Fattori di finanziamento stabile richiesto
Le autorità competenti possono determinare la durata del gravame per le attività che sono state segregate in relazione al calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
510
Articolo 471, paragrafo 1
Autorità competenti
Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2024 gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
520
Articolo 473, paragrafo 1
Autorità competenti
Introduzioni di modifiche allo IAS 19
In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
530
Articolo 478, paragrafo 3
Autorità competenti
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni:
a)
le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
b)
l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;
c)
ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);
d)
ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
540
Articolo 479, paragrafo 4
Autorità competenti
Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
550
Articolo 480, paragrafo 3
Autorità competenti
Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
560
Articolo 481, paragrafo 5
Autorità competenti
Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori
Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
570
Articolo 486, paragrafo 6
Autorità competenti
Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valore di cui all'articolo 486, paragrafo 5.
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
580
Articolo 495, paragrafo 1
Autorità competenti
Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007.
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
590
Articolo 496, paragrafo 1
Autorità competenti
Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).
(
4
)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
600
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
Autorità competenti
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide
La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di livello 1 a condizione che possa essere ritirata in periodi di stress. Gli scopi per cui le riserve della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente articolo devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
610
Articolo 10, paragrafo 2
Autorità competenti
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — Attività liquide
Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle altre attività di livello 1. I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di scarto nel regolamento delegato LCR) (ad esempio a tutte le obbligazioni garantite di livello 1, ecc.).
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
620
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Autorità competenti
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B
Le azioni possono costituire attività di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'AC di uno Stato membro o dall'autorità pubblica pertinente in un paese terzo.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
630
Articolo 12, paragrafo 3
Autorità competenti
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — attività di livello 2B
Agli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
640
Articolo 24, paragrafo 6
Autorità competenti
Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) — deflussi dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3 %
L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
PARTE 2
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
Direttiva 2013/36/UE
Regolamento (UE) n. 575/2013
Destinatari
Denominazione
Descrizione dell'opzione o della facoltà
Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile)
Esercitata (S/N/NA)
Testo nazionale
Riferimenti
Disponibile in EN (Sì/No)
Dettagli/Osservazioni
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
011
Articolo 160, paragrafo 6
Stati membri
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
012
Articolo 493, paragrafo 3, lettera a)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
013
Articolo 493, paragrafo 3, lettera b)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
014
Articolo 493, paragrafo 3, lettera c)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, le esposizioni di un ente nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni di tale impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
015
Articolo 493, paragrafo 3, lettera d)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
016
Articolo 493, paragrafo 3, lettera e)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
017
Articolo 493, paragrafo 3, lettera f)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
018
Articolo 493, paragrafo 3, lettera g)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
019
Articolo 493, paragrafo 3, lettera h)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
020
Articolo 493, paragrafo 3, lettera i)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
021
Articolo 493, paragrafo 3, lettera j)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
022
Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)
Stati membri
Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
023
Articolo 412, paragrafo 5
Stati membri
Requisito in materia di copertura della liquidità
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
024
Articolo 412, paragrafo 5
Stati membri o autorità competenti
Requisito in materia di copertura della liquidità
Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
025
Articolo 413, paragrafo 4
Stati membri
Requisito di finanziamento stabile
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1.
(
5
)
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
036
Articolo 471, paragrafo 1
Autorità competenti
Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2024 gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
037
Articolo 473, paragrafo 1
Autorità competenti
Introduzioni di modifiche allo IAS 19
In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4.
(
5
)
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
038
Articolo 478, paragrafo 2
Autorità competenti
Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1° gennaio 2014
Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2)
2014 (tra 0 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
039
2015 (tra 10 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
040
2016 (tra 20 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
041
2017 (tra 30 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
042
2018 (tra 40 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
043
2019 (tra 50 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
044
2020 (tra 60 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
045
2021 (tra 70 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
046
2022 (tra 80 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
047
2023 (tra 90 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
048
Articolo 478, paragrafo 3, lettera a)
Autorità competenti
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
(
5
)
2014 (tra 20 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
049
2015 (tra 40 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
050
2016 (tra 60 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
051
2017 (tra 80 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
052
Articolo 478, paragrafo 3, lettera b)
Autorità competenti
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;
(
5
)
2014 (tra 20 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
053
2015 (tra 40 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
054
2016 (tra 60 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
055
2017 (tra 80 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
056
Articolo 478, paragrafo 3, lettera c)
Autorità competenti
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);
(
5
)
2014 (tra 20 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
057
2015 (tra 40 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
058
2016 (tra 60 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
059
2017 (tra 80 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
060
Articolo 478, paragrafo 3, lettera d)
Autorità competenti
Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).
(
5
)
2014 (tra 20 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
061
2015 (tra 40 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
062
2016 (tra 60 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
063
2017 (tra 80 % e 100 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
064
Articolo 479, paragrafo 4
Autorità competenti
Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza
Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.
(
5
)
2014 (tra 0 % e 80 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
065
2015 (tra 0 % e 60 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
066
2016 (tra 0 % e 40 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
067
2017 (tra 0 % e 20 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
068
Articolo 480, paragrafo 3
Autorità competenti
Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.
(
5
)
2014 (tra 0,2 e 1,0)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
069
2015 (tra 0,4 e 1,0)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
070
2016 (tra 0,6 e 1,0)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
071
2017 (tra 0,8 e 1,0)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
072
Articolo 481, paragrafo 1
Autorità competenti
Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3).
(
5
)
2014 (tra 0 % e 80 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
073
2015 (tra 0 % e 60 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
074
2016 (tra 0 % e 40 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
075
2017 (tra 0 % e 20 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
076
Articolo 481, paragrafo 5
Autorità competenti
Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori
Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
(
5
)
2014 (tra 0 % e 80 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
077
2015 (tra 0 % e 60 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
078
2016 (tra 0 % e 40 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
079
2017 (tra 0 % e 20 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
080
Articolo 486, paragrafo 6
Autorità competenti
Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)
2014 (tra 60 % e 80 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
081
2015 (tra 40 % e 70 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
082
2016 (tra 20 % e 60 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
083
2017 (tra 0 % e 50 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
084
2018 (tra 0 % e 40 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
085
2019 (tra 0 % e 30 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
086
2020 (tra 0 % e 20 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
087
2021 (tra 0 % e 10 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
088
Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)
2014 (tra 60 % e 80 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
089
2015 (tra 40 % e 70 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
090
2016 (tra 20 % e 60 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
091
2017 (tra 0 % e 50 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
092
2018 (tra 0 % e 40 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
093
2019 (tra 0 % e 30 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
094
2020 (tra 0 % e 20 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
095
2021 (tra 0 % e 10 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
096
Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)
2014 (tra 60 % e 80 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
097
2015 (tra 40 % e 70 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
098
2016 (tra 20 % e 60 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
099
2017 (tra 0 % e 50 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
100
2018 (tra 0 % e 40 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
101
2019 (tra 0 % e 30 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
102
2020 (tra 0 % e 20 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
103
2021 (tra 0 % e 10 %)
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
104
Articolo 495, paragrafo 1
Autorità competenti
Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007.
(
5
)
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
105
Articolo 496, paragrafo 1
Autorità competenti
Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).
(
5
)
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
106
Articolo 500 bis, paragrafo 2
Autorità competenti
Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui all'articolo 500 bis, paragrafo 1, fino ai limiti specificati al paragrafo 2 del predetto articolo.
[Anno]
[S/N/NA]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
PARTE 3
Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)
Direttiva 2013/36/UE
Destinatari
Disposizioni
Informazioni da comunicare
Esercitata (S/N/NA)
Riferimenti
Disponibile in EN (Sì/No)
Dettagli/Osservazioni
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)
Stati membri o autorità competenti
Gli Stati membri possono stabilire un livello massimo inferiore per il rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)
(
6
)
[Valore in %]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
030
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)
Stati membri o autorità competenti
Gli Stati membri possono stabilire un livello massimo inferiore per il rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)
(
6
)
[Valore in %]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
040
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)
Stati membri o autorità competenti
Gli Stati membri possono stabilire una quota massima inferiore per la remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva)
(
6
)
[Valore in %]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
050
Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)
Stati membri o autorità competenti
Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile
[Testo libero/valore]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
060
Articolo 94, paragrafo 4
Stati membri
In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione che:
a)
l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della soglia:
i)
l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
ii)
la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;
b)
sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.
[Testo libero/valore]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
070
Articolo 94, paragrafo 5
Stati membri
Gli Stati membri possono decidere che ai membri del personale aventi diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera non si applichi l'esenzione ivi prevista a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di tali membri del personale.
[Testo libero/valore]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
080
Articolo 109, paragrafo 6
Stati membri
Gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.
[Testo libero/valore]
[S/N]
Obbligatorio se S
Obbligatorio se S
(
1
)
(1) "S" (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata. "N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata. "NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.
(
2
)
Il testo della disposizione nella legislazione nazionale.
(
3
)
Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.
(
4
)
La disposizione è ora scaduta e pertanto le informazioni sull'esercizio del potere discrezionale coprono storicamente solo il periodo fino alla data di scadenza.
(
5
)
La disposizione è ora scaduta e pertanto le informazioni sull'esercizio del potere discrezionale coprono storicamente solo il periodo fino alla data di scadenza.
(
6
)
Se gli Stati membri non hanno esercitato il potere discrezionale di ridurre le percentuali massime previste per default a valori i) inferiori al 100 % per il massimale del bonus, ii) compresi tra il 100 e il 200 % per il massimale del bonus con l'approvazione degli azionisti o iii) a un tasso di sconto inferiore al 25 %, essi indicano "No" anziché "Sì".
ALLEGATO III
Processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP)
(
1
)
010
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello
(gg/mm/aaaa)
020
Ambito di applicazione dello SREP
(Articoli da 108 a 110 della direttiva 2013/36/UE)
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui:
—
quali tipi di enti sono inclusi nello SREP o sono da esso esclusi, in particolare se l'ambito di applicazione è diverso da quelli specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE;
—
quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP
(
2
)
.
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]
030
Valutazione degli elementi dello SREP
(Articoli da 74 a 96 della direttiva 2013/36/UE)
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP (come indicato negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP - EBA/GL/2022/03), tra cui:
—
quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui:(1) analisi del modello di business;(2) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di ente;(3) valutazione dei rischi per il capitale;(4) valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento;
—
quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP, in particolare il modo in cui gli enti sono stati classificati
(
3
)
.
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]
040
Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP
(Articoli 73, 86, 97 e 98 della direttiva 2013/36/UE)
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione alla revisione e alla valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli del capitale e della liquidità nel quadro dell'ICAAP e dell'ILAAP ai fini della determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri e dei requisiti quantitativi in materia di liquidità, tra cui
(
4
)
:
—
quadro della metodologia applicata dall'autorità competente per la revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP degli enti;
—
informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate;
—
informazioni indicanti se l'ente impone una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP.
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]
050
Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza
(Articoli 102 e 104 della direttiva 2013/36/UE)
Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP
(
5
)
.
Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'ente può essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva
(
6
)
.
[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]
Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla agli enti. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'ente che l'autorità competente può ottenere.
Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi degli articoli 102 e 104 della direttiva 2013/36/UE) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE) ogniqualvolta dalla loro valutazione dell'ente emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singoli enti.
Inoltre, le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'ente, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).
(
1
)
Le autorità competenti comunicano i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva. Il tipo di informazioni da comunicare sotto forma di nota esplicativa è descritto nella seconda colonna.
(
2
)
L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'ente che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultimo.
(
3
)
L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare gli enti in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza.
(
4
)
L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di enti.
(
5
)
In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Si raccomanda di fornire collegamenti ipertestuali a eventuali orientamenti sul sito web.
(
6
)
Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'ILAAP emessi dalle autorità competenti.
ALLEGATO IV
Dati statistici aggregate
Elenco dei modelli
Parte 1
Dati consolidati per autorità competente
Parte 2
Dati sul rischio di credito
Parte 3
Dati sul rischio di mercato
Parte 4
Dati sul rischio operativo
Parte 5
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative
Parte 6
Dati sulle deroghe
Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV
—
Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
—
Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.
—
Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).
—
Le percentuali sono comunicate con due decimali.
—
Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).
—
I dati sono comunicati su base aggregata senza identificare singoli enti creditizi o imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, se del caso.
—
I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.
—
Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.
—
I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta efficiente dei dati e la riservatezza, le informazioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento (imprese MiFID di classe 1 minus) sono segnalate in forma aggregata e in entrambi i casi si applica lo stesso livello di consolidamento.
—
Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.
—
Le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico pubblicano i dati aggregati degli enti stabiliti nella loro giurisdizione, comprese le filiazioni di enti stabiliti negli Stati membri partecipanti all'MVU.
—
I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla direttiva 2013/36/UE. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime instaurato dalla direttiva 2013/36/UE sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.
Parte 1
Dati consolidati per autorità competente (anno XXXX)
Riferimento al modello COREP
Dati
Numero e dimensioni degli enti creditizi
010
Numero di enti creditizi
[Valore]
020
Attività totali della giurisdizione (in MEUR)
(
1
)
[Valore]
030
Attività totali della giurisdizione
(
1
)
in % del PIL
(
2
)
[Valore]
Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri
(
3
)
040
Di paesi terzi
Numero di succursali
(
4
)
[Valore]
050
Attività complessive delle succursali (in MEUR)
[Valore]
060
Numero di filiazioni
(
5
)
[Valore]
070
Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)
[Valore]
Numero di imprese di investimento
(
6
)
075
Numero di imprese di investimento
[Valore]
Capitale totale e requisiti patrimoniali totali di enti creditizi e imprese di investimento
(
6
)
080
Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale
(
7
)
CA1 (riga 0020/riga 0010)
[Valore]
090
Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale
(
8
)
CA1 (riga 0530/riga 0010)
[Valore]
100
Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale
(
9
)
CA1 (riga 0750/riga 0010)
[Valore]
110
Requisiti patrimoniali totali (in MEUR)
(
(
10
)
CA2 (riga 0010) * 8%
[Valore]
120
Coefficiente di capitale totale (in %)
(
11
)
somma (CA1 (riga 0010))/somma (CA2 (riga 0010))
[Valore]
Parte 2
Dati sul rischio di credito (anno XXXX)
Dati sul rischio di credito
Riferimento al modello COREP
dati
Enti creditizi e imprese di investimento
(
12
)
: requisiti di fondi propri per il rischio di credito
010
Requisiti di fondi propri per il rischio di credito
% dei requisiti di fondi propri totali
(
13
)
CA2 (riga 0040)/(riga 0010)
[Valore]
020
Disaggregazione per metodo
% in base al numero totale degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(
12
)
(
14
)
Metodo standardizzato (SA)
[Valore]
030
Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione
[Valore]
040
Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione
[Valore]
050
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito
SA
CA2 (riga 0050)/(riga 0040)
[Valore]
060
Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione
CR IRB, IRB di base (riga 0010, col. 0260)/CA2 (riga 0040)
[Valore]
070
Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione
CR IRB, IRB avanzato (riga 0010, col. 0260)/CA2 (riga 0040)
[Valore]
080
Disaggregazione per classe di esposizione IRB
% in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio
Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione
CA2 (riga 0250/riga 0240)
[Valore]
090
Amministrazioni centrali e banche centrali
CA2 (riga 0260/riga 0240)
[Valore]
100
Enti
CA2 (riga 0270/riga 0240)
[Valore]
110
Imprese - PMI
CA2 (riga 0280/riga 0240)
[Valore]
120
Imprese - Finanziamenti specializzati
CA2 (riga 0290/riga 0240)
[Valore]
130
Imprese - Altro
CA2 (riga 0300/riga 0240)
[Valore]
140
Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione
CA2 (riga 0310/riga 0240)
[Valore]
150
Amministrazioni centrali e banche centrali
CA2 (riga 0320/riga 0240)
[Valore]
160
Enti
CA2 (riga 0330/riga 0240)
[Valore]
170
Imprese - PMI
CA2 (riga 0340/riga 0240)
[Valore]
180
Imprese - Finanziamenti specializzati
CA2 (riga 0350/riga 0240)
[Valore]
190
Imprese - Altro
CA2 (riga 0360/riga 0240)
[Valore]
200
Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili
CA2 (riga 0370/riga 0240)
[Valore]
210
Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili
CA2 (riga 0380/riga 0240)
[Valore]
220
Al dettaglio - Rotative qualificate
CA2 (riga 0390/riga 0240)
[Valore]
230
Al dettaglio - Altre PMI
CA2 (riga 0400/riga 0240)
[Valore]
240
Al dettaglio - Altre non PMI
CA2 (riga 0410/riga 0240)
[Valore]
250
Strumenti di capitale in base al metodo IRB
CA2 (riga 0420/riga 0240)
[Valore]
270
Altre attività diverse da crediti
CA2 (riga 0450/riga 0240)
[Valore]
Dati sul rischio di credito
Riferimento al modello COREP
dati
280
Enti creditizi e imprese di investimento
(
12
)
: requisiti di fondi propri per il rischio di credito
290
Disaggregazione per classe di esposizione SA*
% in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio
Amministrazioni centrali o banche centrali
CA2 (riga 0070/riga 0050)
[Valore]
300
Amministrazioni regionali o autorità locali
CA2 (riga 0080/riga 0050)
[Valore]
310
Organismi del settore pubblico
CA2 (riga 0090/riga 0050)
[Valore]
320
Banche multilaterali di sviluppo
CA2 (riga 0100/riga 0050)
[Valore]
330
Organizzazioni internazionali
CA2 (riga 0110/riga 0050)
[Valore]
340
Enti
CA2 (riga 0120/riga 0050)
[Valore]
350
Imprese
CA2 (riga 0130/riga 0050)
[Valore]
360
Al dettaglio
CA2 (riga 0140/riga 0050)
[Valore]
370
Garantite da ipoteche su beni immobili
CA2 (riga 0150/riga 0050)
[Valore]
380
Esposizioni in stato di default
CA2 (riga 0160/riga 0050)
[Valore]
390
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
CA2 (riga 0170/riga 0050)
[Valore]
400
Obbligazioni garantite
CA2 (riga 0180/riga 0050)
[Valore]
410
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
CA2 (riga 0190/riga 0050)
[Valore]
420
Organismi di investimento collettivo
CA2 (riga 0200/riga 0050)
[Valore]
430
Patrimonio netto (equity)
CA2 (riga 0210/riga 0050)
[Valore]
440
Altre posizioni
CA2 (riga 0211/riga 0050)
[Valore]
455
Cartolarizzazioni
Posizioni verso la cartolarizzazione
CA2 (riga 0470/riga 0010)
[Valore]
460
Disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM)
% in base al numero totale degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(
12
)
(
15
)
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
[Valore]
470
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
[Valore]
Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR)
(
16
)
Riferimento al modello COREP
dati
550
Uso di immobili residenziali come garanzia reale
Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali
(
17
)
Perdite CR IP (riga 0010, col. 0050)
[Valore]
560
Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento
(
18
)
Perdite CR IP (riga 0010, col. 0010)
[Valore]
570
Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario
(
19
)
Perdite CR IP (riga 0010, col. 0020)
[Valore]
580
Somma delle perdite complessive
(
20
)
Perdite CR IP (riga 0010, col. 0030)
[Valore]
590
Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario
(
19
)
Perdite CR IP (riga 0010, col. 0040)
[Valore]
600
Uso di immobili non residenziali come garanzia reale
Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali
(
17
)
Perdite CR IP (riga 0020, col. 0050)
[Valore]
610
Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento
(
18
)
Perdite CR IP (riga 0020, col. 0010)
[Valore]
620
Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario
(
19
)
Perdite CR IP (riga 0020, col. 0020)
[Valore]
630
Somma delle perdite complessive
(
20
)
Perdite CR IP (riga 0020, col. 0030)
[Valore]
640
Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario
(
19
)
Perdite CR IP (riga 0020, col. 0040)
[Valore]
Parte 3
Dati sul rischio di mercato
(
21
)
(anno XXXX)
Dati sul rischio di mercato
Riferimento al modello COREP
dati
Enti creditizi e imprese di investimento
(
22
)
: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
010
Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
% dei requisiti di fondi propri totali
(
23
)
CA2 (riga 0520)/(riga 0010)
[Valore]
020
Disaggregazione per metodo
% in base al numero totale degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(
22
)
(
24
)
Metodo standardizzato
[Valore]
030
Modelli interni
[Valore]
040
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato
Metodo standardizzato
CA2 (riga 0530)/(riga 0520)
[Valore]
050
Modelli interni
CA2 (riga 0580)/(riga 0520)
[Valore]
Parte 4
Dati sul rischio operativo (anno XXXX)
Dati sul rischio operativo
Riferimento al modello COREP
dati
Enti creditizi e imprese di investimento
(
25
)
: requisiti di fondi propri per il rischio operativo
010
Requisiti di fondi propri per il rischio operativo
% dei requisiti di fondi propri totali
(
26
)
CA2 (riga 0590)/(riga 0010)
[Valore]
020
Disaggregazione per metodo
% in base al numero totale degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(
25
)
(
27
)
Metodo base (BIA)
[Valore]
030
Metodo standardizzato (TSA) /Metodo standardizzato alternativo (ASA)
[Valore]
040
Metodo avanzato di misurazione (AMA)
[Valore]
050
% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo
BIA
CA2 (riga 0600)/(riga 0590)
[Valore]
060
TSA/ASA
CA2 (riga 0610)/(riga 0590)
[Valore]
070
AMA
CA2 (riga 0620)/(riga 0590)
[Valore]
Enti creditizi e imprese di investimento
(
25
)
: perdite dovute al rischio operativo
080
Perdita lorda totale
Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale
(
28
)
OPR Details (riga 0920, col. 0080)/OPR (somma (da riga 0010 a riga 0130), col. 0030)
[Valore]
Parte 5
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative
(
29
)
(anno XXXX)
Misure di vigilanza
dati
Enti creditizi e imprese di investimento
(
30
)
010
Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)
Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:
[Valore]
011
detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]
[Valore]
012
rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]
[Valore]
013
presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]
[Valore]
014
applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]
[Valore]
015
restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]
[Valore]
016
ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]
[Valore]
017
limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]
[Valore]
018
utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]
[Valore]
019
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]
[Valore]
020
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]
[Valore]
021
imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]
[Valore]
022
richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]
[Valore]
023
Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)
[Valore]
024
Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013
Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:
[Valore]
025
detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]
[Valore]
026
rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]
[Valore]
027
presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]
[Valore]
028
applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]
[Valore]
029
restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]
[Valore]
030
ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]
[Valore]
031
limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]
[Valore]
032
utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]
[Valore]
033
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]
[Valore]
034
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]
[Valore]
035
imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]
[Valore]
036
richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]
[Valore]
037
Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)
[Valore]
Sanzioni amministrative
(
31
)
dati
Enti creditizi e imprese di investimento
(
30
)
065
Sanzioni amministrative
(per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)
Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:
[Valore]
066
dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]
[Valore]
067
ordini che impongono alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]
[Valore]
068
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]
[Valore]
069
sospensioni dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]
[Valore]
070
Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)
[testo libero]
071
Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013)
Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:
[Valore]
072
dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]
[Valore]
073
ordini che impongono alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]
[Valore]
074
revoche dell'autorizzazione dell'ente creditizio e dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]
[Valore]
075
interdizioni temporanee dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi e imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]
[Valore]
076
sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]
[Valore]
077
Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)
[testo libero]
Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.
Parte 6
Dati sulle deroghe
(
32
)
(anno XXXX)
Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 7, paragrafi 1 e 2
(deroghe per le filiazioni)
(
33
)
Articolo 7, paragrafo 3
(deroghe per gli enti imprese madri)
010
Numero totale di deroghe concesse
[Valore]
[Valore]
011
Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni
N.D.
[Valore]
012
Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)
N.D.
[Valore]
013
Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)
N.D.
[Valore]
014
Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)
N.D.
[Valore]
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri di includere le filiazioni nel calcolo dei loro requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 9, paragrafo 1
(Metodo di consolidamento individuale)
015
Numero totale di autorizzazioni concesse
[Valore]
016
Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito
[Valore]
017
Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)
[Valore]
018
Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)
[Valore]
019
Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)
[Valore]
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 8
(Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)
020
Numero totale di deroghe concesse
[Valore]
021
Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro
[Valore]
022
Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri
[Valore]
023
Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale
[Valore]
Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402
Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 10
(Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)
024
Numero totale di deroghe concesse
[Valore]
025
Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
[Valore]
026
Numero di deroghe concesse a organismi centrali
[Valore]
(
1
)
Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico.
(
2
)
PIL a prezzi di mercato; fonte proposta - Eurostat/BCE.
(
3
)
I paesi del SEE non sono inclusi.
(
4
)
Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.
(
5
)
Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.
(
6
)
Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE
(
7
)
Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del predetto regolamento, espresso in percentuale (%).
(
8
)
Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del predetto regolamento, espresso in percentuale (%).
(
9
)
Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del predetto regolamento, espresso in percentuale (%).
(
10
)
L'8 % dell'esposizione complessiva al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
(
11
)
Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale (%).
(
12
)
Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE
(
13
)
Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del predetto regolamento.
(
14
)
Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %.
(
15
)
In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.
(
16
)
L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni.
(
17
)
Quali definite rispettivamente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013; il valore di mercato e il valore del credito ipotecario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74) e 76), del predetto regolamento; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del predetto regolamento;
(
18
)
Quali definite rispettivamente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013; il valore di mercato e il valore del credito ipotecario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74) e 76), del predetto regolamento.
(
19
)
Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario.
(
20
)
Quali definite rispettivamente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013; il valore di mercato e il valore del credito ipotecario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74) e 76), del predetto regolamento.
(
21
)
Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato.
(
22
)
Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE
(
23
)
Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci quali definiti all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del predetto regolamento e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento.
(
24
)
Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato.
(
25
)
Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE
(
26
)
Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del predetto regolamento (in %).
(
27
)
Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.
(
28
)
Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %).
(
29
)
Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione.
A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.
(
30
)
Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE
(
31
)
Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.
(
32
)
Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come "n.d.".
(
33
)
Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0796/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.