Regolamento di esecuzione (UE) 2019/823 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/823 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/823 of 17 May 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
22.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 134/16
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/823 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo composto da capelli e consistente in una ciocca di capelli saldati alle radici. Le radici saldate della ciocca sono pronte, senza necessitare di ulteriore trattamento, per essere combinate con i capelli naturali mediante applicazione termica.
Cfr. immagine
(
*1
)
.
6704 20 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6704 e 6704 20 00 .
A causa della saldatura alle radici, l'articolo è considerato ulteriormente lavorato rispetto a quanto specificato nella voce 6703 . Si esclude pertanto la classificazione nella voce 6703 come «capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati».
A causa della saldatura alle radici e per il fatto che l'articolo, senza necessitare di ulteriore lavorazione, è pronto per essere combinato con i capelli naturali, va considerato un articolo confezionato del tipo posticcio della voce 6704 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6704 , primo paragrafo, punto 1).
Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 6704 20 00 come «ciocche ed oggetti simili, di capelli».
(
*1
)
L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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