Regolamento di esecuzione (UE) 2019/830 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/830 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/830 of 15 May 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
23.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 137/26
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/830 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo rettangolare con spigoli arrotondati, in plastica stampata (policarbonato), a forma di guscio destinato a coprire la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare, avente dimensioni di circa 7 × 14 × 0,8 cm.
La superficie esterna del dorso è ricoperta da uno strato di cuoio e la superficie interna, che entra in contatto con la parte posteriore del telefono cellulare, è rivestita di fibre sintetiche artificiali (microfibre).
L'articolo è destinato a proteggere la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare. La parte anteriore del telefono non deve essere coperta.
Cfr. immagine
(
*1
)
.
3926 90 97
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 .
Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è destinato a contenere e proteggere la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare. La protezione è assicurata dal materiale del guscio (policarbonato).
Lo strato di cuoio che si trova sulla superficie esterna della parte posteriore dell'articolo ne migliora l'aspetto fornendo un mero effetto aggiuntivo alla funzione principale di protezione. Di conseguenza, il policarbonato del guscio protettivo è il materiale che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b).
La classificazione dell'articolo alla voce 4205 come altro lavoro di cuoio è pertanto esclusa.
È esclusa anche la classificazione alla voce 6307 come altro manufatto confezionato poiché le fibre sintetiche artificiali costituiscono solo il rivestimento interno.
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie plastiche.
(
*1
)
L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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