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Regolamento UE 0852/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/852 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione per quanto riguarda l’esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari

Pubblicato: 27/05/2021 In vigore dal: 27/05/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti del Regolamento UE 2021/852 sui contingenti tariffari per le importazioni dal Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/852 modifica la disciplina dei contingenti tariffari comunitari consolidati presso il GATT, escludendo esplicitamente i prodotti originari del Regno Unito dall'accesso a questi contingenti. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2021, data di applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito, e riguarda sia gli importatori che gli operatori economici che commerciano merci da questo paese. In pratica, le importazioni di prodotti britannici non possono più usufruire dei contingenti tariffari OMC precedentemente disponibili, dovendo invece sottostare ai dazi ordinari della tariffa doganale comune. Questo rappresenta una conseguenza diretta della Brexit: mentre prima il Regno Unito era parte dell'Unione doganale e i suoi prodotti accedevano automaticamente ai contingenti, ora è considerato paese terzo con un regime commerciale specifico definito dall'accordo di partenariato commerciale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/852 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione per quanto riguarda l’esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/852 of 27 May 2021 amending Council Regulation (EC) No 32/2000 and Commission Regulation (EC) No 847/2006 as regards the exclusion of imports of products originating in the United Kingdom from tariff quotas

Testo normativo

28.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/54 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/852 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione per quanto riguarda l’esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo») ( 3 ) , è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021. (2) Il regolamento (CE) n. 32/2000 reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ( 4 ) . (3) Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione ( 5 ) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. (4) L’accordo stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti nell’accordo. Esso fa riferimento a contingenti tariffari ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII del GATT avviati dall’Unione con il documento dell’OMC G/SECRET/42/Add.2 ( 6 ) e dal Regno Unito con il documento dell’OMC G/SECRET/44 ( 7 ) e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Tale accordo stabilisce altresì che il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice. (5) I contingenti tariffari OMC esistenti, quali definiti nell’accordo, fanno riferimento alle concessioni OMC dell’Unione di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell’UE-28 nell’ambito del GATT 1994, presentato all’OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 ( 8 ) quale modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2 ( 9 ) . (6) I regolamenti (CE) n. 32/2000 e (CE) n. 847/2006 si applicano attualmente a tali importazioni originarie del Regno Unito. Al fine di conformarsi all’accordo, è opportuno modificare tali regolamenti per escludere le importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti. (7) L’accordo deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Pertanto è opportuno escludere le importazioni di prodotti originari del Regno Unito dall’applicazione dei contingenti tariffari i cui periodi contingentali sono iniziati anteriormente al 1 o gennaio 2021 e che erano ancora in corso a tale data, per quanto riguarda le importazioni che sono state effettuate il 1 o gennaio 2021 o successivamente. (8) Al fine di garantire la conformità all’accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2021, data di applicazione dell’accordo. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Al titolo II del regolamento (CE) n. 32/2000 è aggiunta la seguente sezione 4: « Sezione 4 Elenco dei contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT Articolo 7 bis I contingenti tariffari comunitari elencati nell’allegato I si applicano alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito.». Articolo 2 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/2006 è modificato come segue: 1) al paragrafo 1, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»; 2) al paragrafo 2, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito». Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1 . ( 2 ) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17 . ( 3 ) GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14 . ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti ( GU L 176 del 27.7.1995 pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci ( GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8 ). ( 6 ) https://docs.wto.org ( 7 ) https://docs.wto.org ( 8 ) https://docs.wto.org ( 9 ) https://docs.wto.org

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Il Regolamento 2021/852 è lo strumento normativo che disciplina contingenti tariffari, dazi doganali e regole di origine per le importazioni dal Regno Unito post-Brexit. Operatori del commercio estero, spedizionieri doganali e aziende importatrici devono consultarlo per comprendere l'applicazione della tariffa doganale comune, l'esclusione dai contingenti OMC e la determinazione dell'origine non preferenziale dei prodotti britannici secondo la normativa doganale dell'UE.

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