Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0897/2024

Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Pubblicato: 13/03/2024 In vigore dal: 13/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo EN: Regulation (EU) 2024/897 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Regulation (EU) 2017/2107 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) and Regulation (EU) 2023/2053 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/897 19.3.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/897 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Le raccomandazioni in materia di conservazione e di esecuzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ( International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT) sono state attuate nel diritto dell'Unione da ultimo mediante i regolamenti (UE) 2017/2107 ( 3 ) , (UE) 2023/2053 ( 4 ) e (UE) 2023/2833 ( 5 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107, l'ICCAT, in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali misure riguardano materie disciplinate, tra l'altro, dai regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) 2023/2053. (2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di attuare nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnidi tropicali, il tonno bianco (o alalunga) del Mediterraneo, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, gli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale, e le disposizioni riguardanti la raccolta dei dati relativi al pesce vela, la raccolta e la comunicazione dei dati relativi agli istioforidi, al marlin azzurro, al marlin bianco e all'aguglia imperiale, le catture accessorie di tartarughe, il sistema di controllo dei pescherecci, gli osservatori regionali dell'ICCAT, le responsabilità degli osservatori scientifici e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT, pratiche aggiornate per la manipolazione e la liberazione in condizioni di sicurezza di tartarughe marine, l'introduzione di norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale e orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei dispositivi di concentrazione del pesce ( fish aggregating device – FAD). (3) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/2053 al fine di attuare nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti la gestione del tonno rosso con disposizioni correlate a definizioni, trasferimenti di contingenti, divieto di detenzione, pesca ricreativa, elenchi dei pescherecci, elenchi delle tonnare e delle aziende di allevamento, registro ICCAT delle aziende di allevamento, segnalazioni, trasferimenti, autorizzazioni al trasferimento, identificativi di ingabbiamento, autorizzazioni di ingabbiamento, operazioni di ingabbiamento e loro videosorveglianza, controllo dell'ingabbiamento, operazioni di prelievo, attività di controllo del prelievo nelle aziende dopo l'ingabbiamento, e contrasto, nonché programmi di osservazione nazionali e programma di osservazione regionale dell'ICCAT, norme sul trattamento dei pesci morti o persi, procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto e modello per la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo. (4) Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero limitarsi ad attuare le raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti. (5) Gli atti delegati previsti nel presente regolamento non pregiudicano l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria. (6) È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche e di gestione riguardanti le attività di pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli aspetti seguenti: — le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali in correlazione con la comunicazione del relativo piano annuale di pesca e di gestione della capacità, il numero di navi d'appoggio impegnate nella pesca dei tonnidi tropicali, i riporti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, i requisiti per i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), le restrizioni al numero di navi da cattura dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale, i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine, la misurazione della percentuale di copertura dell'osservazione scientifica e i riferimenti alle raccomandazioni dell'ICCAT, — per quanto riguarda la gestione del tonno rosso: il riporto annuale, i termini per la comunicazione, i periodi previsti per le campagne di pesca, il contenuto delle dichiarazioni di riporto e le disposizioni in materia di ingabbiamento, le deroghe per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca, e la deroga per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento e le condizioni per l'assegnazione degli osservatori regionali alle aziende, e — l'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT, le pratiche riguardanti la manipolazione e la liberazione in condizioni di sicurezza delle tartarughe marine, le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, gli orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei FAD, i programmi di osservazione, i requisiti riguardanti il trattamento dei pesci morti o persi, la procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto, la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 6 ) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (7) Come stabilito nella raccomandazione dell'ICCAT 22-01, il numero di navi d'appoggio registrato nel giugno 2023 non dovrebbe aumentare. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) 2023/2053, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107 Il regolamento (UE) 2017/2107 è così modificato: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «2 bis) “istioforidi”: specie della famiglia delle Istiophoridae regolamentate dall'ICCAT;»; b) il punto 20) è sostituito dal seguente: «20) “nave d'appoggio”: una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca, anche rifornendo una nave da cattura, utilizzando e recuperando un dispositivo di concentrazione del pesce ed eseguendone la manutenzione;»; c) è inserito il punto seguente: «23 bis) “oggetto galleggiante”: qualsiasi oggetto galleggiante naturale o artificiale (in superficie o sotto la superficie) che non è in grado di spostarsi autonomamente; i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) sono oggetti galleggianti artificiali calati intenzionalmente e/o monitorati; i tronchi sono oggetti galleggianti persi accidentalmente da fonti antropiche e naturali;»; d) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “dispositivo di concentrazione del pesce” o “FAD”: oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato o monitorato, e impiegato allo scopo di concentrare il pesce per la successiva cattura; i FAD possono essere ancorati (AFAD) o derivanti (DFAD);»; e) è inserito il punto seguente: «24 bis) “cala sul FAD”: cala di un attrezzo da pesca associato a un FAD attorno a un banco di tonni;»; f) è inserito il punto seguente: «27 bis) “palangari per acque poco profonde”: palangari che, una volta calati, presentano la maggioranza di ami a una profondità inferiore ai 100 metri;»; g) sono aggiunti i punti seguenti: «30) “amo circolare”: amo con la punta girata all'indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale; gli ami circolari dovrebbero presentare un'inclinazione massima di 10 gradi; 31) “boa operativa”: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare, che trasmette la posizione e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Limitazione della capacità per i tonnidi tropicali 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri stabiliscono piani annuali di pesca e di gestione della capacità per i tonnidi tropicali. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della loro flotta con palangari e reti da circuizione a chiusura sia gestita conformemente ai piani annuali di pesca e di gestione della capacità di cui al paragrafo 1, in particolare al fine di limitare le catture di tonnidi tropicali, nel rispetto dei limiti di cattura stabiliti dal diritto dell'Unione. 3.   Gli Stati membri non aumentano il loro numero di navi d'appoggio rispetto al numero registrato nel giugno 2023. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le date in cui è stato raggiunto il limite di cattura delle specie di tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT. 5.   Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura dell'Unione con reti da circuizione a chiusura e i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri) gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di tonnidi tropicali su base mensile e, una volta raggiunto l'80 % dei limiti di cattura, su base settimanale. 6.   Ogni tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni in merito ai quantitativi, per specie, di tonnidi tropicali catturati dalle navi battenti la loro bandiera, entro 15 giorni di calendario dal termine del periodo durante il quale sono state effettuate le catture, ossia entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo, a meno che tali informazioni non siano trasmesse mensilmente alla Commissione. Tali informazioni sono trasmesse, ogni tre mesi o mensilmente, utilizzando il formato per la comunicazione dei dati aggregati sulle catture. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati da pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura 1.   I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali conservano a bordo, sbarcano o trasbordano in porto tutti i tonnidi tropicali catturati. 2.   I tonnidi tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non sono rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. Se si verifica un problema tecnico durante la procedura di chiusura o di recupero della rete tale da non potere applicare tale divieto, i comandanti, o i membri dell'equipaggio per loro conto, devono fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidi in acqua il più rapidamente possibile. 3.   In deroga al paragrafo 1 i tonnidi tropicali possono essere rigettati in mare nei casi seguenti: a) se il comandante stabilisce che i tonnidi tropicali catturati sono impigliati o schiacciati nella rete da circuizione a chiusura, sono danneggiati a causa di evento predatorio, o sono morti e si sono deteriorati nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito le normali attività di recupero della rete, di cattura e di rilascio in mare del pesce vivo; b) se il comandante stabilisce che i tonnidi tropicali sono stati catturati durante l'ultima cala di una bordata e non vi è capacità di stoccaggio sufficiente per immagazzinare i tonnidi catturati durante tale cala; tali pesci possono essere rigettati in mare soltanto a condizione che: i) il comandante o i membri dell'equipaggio tentino di rilasciare i tonnidi vivi il più rapidamente possibile; e ii) non sia effettuata nessun'altra operazione di pesca dopo il rigetto in mare fino al momento in cui i tonnidi presenti a bordo non sono stati sbarcati o trasbordati. 4.   I comandanti dei pescherecci comunicano agli Stati membri di bandiera dei pescherecci tutti i rigetti in mare osservati. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni sui rigetti in mare nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II.» ; 4) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti: «2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonnidi tropicali, comprese le navi d'appoggio, non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT né svolgere alcun tipo di sostegno a tali attività, compresi l'utilizzo e il recupero di FAD o boe. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonnidi tropicali a norma dell'articolo 6 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonnidi tropicali nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera e le informazioni sul modo in cui garantiscono il rispetto di tale limite.» ; 5) l'articolo 8 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 8 Elenco dei pescherecci che praticano la pesca dei tonnidi tropicali in un determinato anno Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci autorizzati battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT o hanno fornito un qualsiasi tipo di sostegno alle attività di pesca (navi d'appoggio) durante l'anno civile precedente. Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura tale elenco comprende anche le navi d'appoggio che hanno prestato sostegno alle attività di pesca, indipendentemente dalla loro bandiera. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri. Articolo 8 bis Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonno obeso 1.   Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno obeso può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno obeso. 2.   Il quantitativo massimo sottoutilizzato di tonno obeso che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.» ; 6) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 300 FAD per peschereccio con boe operative."; 5.   Il numero di FAD con boe operative è verificato attraverso il controllo delle fatture di telecomunicazione. Tali controlli saranno effettuati dalle autorità competenti dello Stato membro. 6.   Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera a effettuare cale su oggetti galleggianti a condizione che il peschereccio disponga a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di verificare il tipo di cala e la composizione delle specie che forniscono informazioni sulle attività di pesca al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.» ; 7) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Nell'utilizzo o nella progettazione dei FAD gli Stati membri: a) garantiscono che tutti i FAD utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato X; b) si adoperano affinché tutti i FAD siano costruiti con materiali biodegradabili, come i materiali non plastici, ad eccezione dei materiali utilizzati per la costruzione di boe di rilevamento dei FAD. 3.   Ogni anno, nei rispettivi piani di gestione dei FAD, gli Stati membri riferiscono alla Commissione le misure adottate per conformarsi al paragrafo 2.» ; 8) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) descrizione del tronco o identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa o ogni altra informazione identificativa del proprietario);»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «g) identificativo (ID) della boa.»; c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa).»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I pescherecci dell'Unione tengono un elenco dei FAD utilizzati contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III e aggiornano l'elenco mensilmente nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II.» ; 9) l'articolo 12 è così modificato: a) le lettere da b) a d) sono sostituite dalle seguenti: «b) il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio radioboa, solo sonar, sonar con ecoscandaglio) installati su base mensile nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II; c) il numero medio di segnalatori/boe attivati e disattivati su base mensile che sono stati seguiti da ciascuna nave; d) il numero medio di FAD con boe attive perduti, su base mensile;»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «f) le catture dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna, lo sforzo di pesca e il numero di cale (per le reti da circuizione a chiusura) per modalità di pesca (pesca su banchi associati a oggetti galleggianti e su banchi liberi) nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II; g) se le attività dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura sono svolte in associazione con pescherecci con lenze a canna, relazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura associati ai pescherecci con lenze a canna nel rispetto dei requisiti per i dati relativi ai compiti I e II.»; 10) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Copertura di osservazione e divieto di utilizzare FAD, a fini di protezione dei giovanili 1.   Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci battenti la loro bandiera non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati alla pesca dei tonnidi tropicali prevedano una copertura minima di osservazione, come segue: a) per i pescherecci con palangari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri, una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca entro il 2022 mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato; b) per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura, una copertura di osservazione pari al 100 % dello sforzo di pesca mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato. Entro il 30 aprile gli Stati membri comunicano le informazioni raccolte nell'anno precedente dagli osservatori o dal sistema di controllo elettronico approvato al segretariato dell'ICCAT e al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT tenendo conto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 72.» ; 11) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Identificazione di pesca INN Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione del pesce, compresi i FAD, durante i periodi di divieto, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.»; 12) il titolo del titolo II, capo II, è sostituito dal seguente: «CAPO II TONNO BIANCO Sezione 1 Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale »; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 17 bis Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT. 2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera. Articolo 17 ter Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale. 2.   Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno. Articolo 17 quater Registro delle catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale Gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci praticano la pesca del tonno bianco dell'Atlantico meridionale comunicano al segretariato dell'ICCAT i dati esatti e convalidati relativi alle loro catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II di cui all'articolo 50. ( *1 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81 ).»;" 14) al titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente: « Sezione 2 Tonno bianco del Mediterraneo Articolo 17 quinquies Pesca ricreativa del tonno bianco del Mediterraneo 1.   Fatti salvi eventuali divieti della pesca ricreativa ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che praticano la pesca ricreativa non catturano, conservano a bordo, trasbordano o sbarcano più di tre esemplari di tonno bianco del Mediterraneo per peschereccio al giorno. 2.   È vietata la commercializzazione di esemplari di tonno bianco del Mediterraneo catturati nell'ambito della pesca ricreativa. 3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutti i pescherecci che praticano la pesca ricreativa autorizzati a pescare il tonno bianco del Mediterraneo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività. I pescherecci non inclusi in detto elenco non sono autorizzati a pescare il tonno bianco del Mediterraneo.»; 15) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 18 bis Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT. 2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera. Articolo 18 ter Sottoutilizzo relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Qualsiasi parte inutilizzata di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale può essere aggiunta al pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale. 2.   Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale o meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.» ; 16) il titolo del titolo II, capo IV, è sostituito dal seguente: «CAPO IV ISTIOFORIDI, PESCE VELA, MARLIN AZZURRO, MARLIN BIANCO E AGUGLIA IMPERIALE »; 17) gli articoli 27, 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 27 Rilascio di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi 1.   Nella misura del possibile, i pescherecci dell'Unione con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura rilasciano tempestivamente tutti gli esemplari di marlin azzurro (Makaira nigricans), marlin bianco (Tetrapturus albidus) e aguglia imperiale (Tetrapturus georgei) che sono vivi al momento del salpamento dell'attrezzo, tenendo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio, in modo da causare il minor danno possibile e da massimizzare la loro sopravvivenza dopo il rilascio. 2.   Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione delle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-05 elaborando orientamenti per la loro flotta. Per il rilascio in condizioni di sicurezza di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi, i pescherecci dell'Unione tengono prontamente a disposizione sul ponte, in un luogo di facile accesso per i membri dell'equipaggio, quanto segue: un dispositivo di sollevamento, un tagliabulloni, uno slamatore e un taglialenza. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i comandanti e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e rilascio e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio dei marlin azzurri, dei marlin bianchi e delle aguglie imperiali conformemente agli orientamenti sulle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo, nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, la mortalità dei marlin azzurri, dei marlin bianchi e delle aguglie imperiali dopo il rilascio. 5.   Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di cattura. Articolo 28 Sbarchi di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali oltre i limiti delle possibilità di pesca Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio. Questi sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro quali definiti sulla base del limite di sbarco dell'Unione di cui al punto 2 della raccomandazione dell'ICCAT 19-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all'articolo 71 del presente regolamento. Articolo 29 Pesca ricreativa del marlin azzurro, del marlin bianco e dell'aguglia imperiale 1.   Gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci praticano la pesca ricreativa del marlin azzurro, del marlin bianco e dell'aguglia imperiale applicano un programma di osservazione scientifica sul 5 % degli sbarchi di tali specie effettuati nell'ambito di campionati di pesca. 2.   Nella pesca ricreativa del marlin azzurro si applica una taglia minima di conservazione di 251 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). 3.   Nella pesca ricreativa del marlin bianco e dell'aguglia imperiale si applica una taglia minima di conservazione di 168 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). 4.   È vietato vendere o offrire in vendita carcasse intere o parti di carcasse di marlin azzurri, marlin bianchi o aguglie imperiali catturati nell'ambito della pesca ricreativa. 5.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché, nell'ambito della pesca ricreativa, i pesci liberati siano reimmessi in mare in modo da causare il minor danno possibile. Articolo 29 bis Raccolta di dati sul pesce vela Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di pesce vela, compresi i rigetti in mare di esemplari vivi e morti, e comunicano annualmente tali dati nell'ambito della presentazione dei dati relativi ai compiti I e II a sostegno del processo di valutazione degli stock. Articolo 29 ter Raccolta e comunicazione di dati sugli istioforidi, il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale 1.   Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione all'ICCAT di dati accurati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di istioforidi nel rispetto dei requisiti dell'ICCAT per la presentazione dei dati relativi ai compiti I e II. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le schede di controllo relative agli istioforidi figuranti nell'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 18-05, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli istioforidi. 3.   La mancata comunicazione dei dati relativi al compito I, compresi i rigetti in mare di esemplari morti, per il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale a norma della risoluzione dell'ICCAT 01-06 e della raccomandazione dell'ICCAT 11-15 comporta il divieto di detenzione di tali specie.» ; 18) l'articolo 33 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 33 Squali mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico settentrionale 1.   Gli squali mako dell'Atlantico settentrionale catturati da pescherecci dell'Unione non subiscono danni e sono reimmessi tempestivamente in acqua per quanto possibile, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale di cui all'allegato IX. Articolo 33 bis Squali mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico meridionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico meridionale di cui all'allegato IX. 2.   Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione tutti gli sbarchi ammissibili di squalo mako dell'Atlantico meridionale effettuati dai pescherecci battenti la loro bandiera. Tali comunicazioni sono presentate alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del mese di calendario in cui sono state effettuate le catture. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il numero di esemplari morti rigettati in mare e di esemplari vivi liberati nonché le catture totali dei pescherecci battenti la loro bandiera. 3.   Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci hanno catturato (sbarchi e rigetti di esemplari morti) squali mako dell'Atlantico meridionale comunicano alla Commissione la metodologia statistica utilizzata per stimare il numero di esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati. Anche gli Stati membri dediti alla pesca artigianale e su piccola scala forniscono informazioni sui loro programmi di raccolta dei dati. 4.   Nell'ambito della presentazione annuale dei dati relativi ai compiti I e II, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati pertinenti per gli squali mako dell'Atlantico meridionale, comprese le stime degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati utilizzando i metodi approvati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. 5.   Ai pescherecci che detengono a bordo squali mako dell'Atlantico meridionale è vietato trasbordare, in tutto o in parte, gli squali mako dell'Atlantico meridionale catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.» ; 19) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 36 bis Raccolta di dati sugli squali 1.   Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione accurata all'ICCAT di dati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di squali nel rispetto dei requisiti per la comunicazione dei dati relativi ai compiti I e II. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le proprie schede di controllo dell'attuazione delle misure relative agli squali che figurano nell'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 18-06, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli squali.» ; 20) l'articolo 41 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis .   Gli Stati membri impongono alle navi battenti la loro bandiera che pescano con palangari per acque poco profonde di: a) utilizzare unicamente ami circolari di grandi dimensioni; b) utilizzare esclusivamente pesci come esca; o c) utilizzare altre misure riesaminate e ritenute efficaci e approvate dall'ICCAT in quanto idonee a ridurre il tasso di interazione con le tartarughe marine nell'ambito della pesca con palangari per acque poco profonde.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Gli Stati membri: a) provvedono affinché le interazioni con le tartarughe marine siano ridotte ed eliminate nella misura del possibile, laddove gli incontri con le tartarughe marine siano stati documentati e segnalati al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, mediante l'adozione o l'uso continuativo di almeno una delle seguenti misure di mitigazione delle catture accessorie: i) tipi di attrezzi alternativi o nuovi e modifiche degli attrezzi; ii) restrizioni e chiusure della pesca per determinati periodi e zone, nei casi in cui il rischio di interazioni con le tartarughe marine è più elevato; iii) marcatura efficace delle reti da pesca fisse, che ne consenta l'individuazione da parte delle tartarughe marine, quali l'uso di reti colorate, catarifrangenti, fili di diametro maggiore, tappi di sughero, o altri materiali all'interno della rete; iv) modifiche nel comportamento e nelle strategie di pesca (ad esempio riduzione del tempo d'immersione, ecc.); b) impongono ai loro pescherecci con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera di: i) evitare nella misura del possibile di accerchiare le tartarughe marine; ii) liberare le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, ove possibile anche nei FAD; e iii) garantire che i FAD utilizzati, realizzati a norma dell'allegato X, eliminino efficacemente il rischio che le tartarughe marine restino impigliate; c) adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza, in modo da massimizzare le probabilità di sopravvivenza imponendo che: i) i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e palangari e altri tipi di navi battenti la loro bandiera, che utilizzano attrezzi nei quali le tartarughe marine potrebbero rimanere impigliate, abbiano a bordo dispositivi per la rimozione degli ami, taglialenze, cestini o retini appropriati per ciascun tipo di attrezzo e conformemente alle migliori pratiche per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine (»Best practices for sea turtle handling and release«) illustrate negli orientamenti della FAO del 2009 per la riduzione della mortalità delle tartarughe marine durante le operazioni di pesca (»orientamenti FAO«); ii) i proprietari, gli operatori e i membri dell'equipaggio delle navi di cui al punto i) nonché gli eventuali osservatori a bordo, utilizzino le attrezzature di cui a tale punto in conformità delle pratiche per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza di cui all'allegato VI e con gli orientamenti FAO; iii) i proprietari, gli operatori e i membri dell'equipaggio delle navi di cui al punto i) siano incoraggiati a seguire corsi di formazione sull'uso delle attrezzature di cui a tale punto; d) impongono ai pescatori che operano su navi dedite alla pesca di specie incluse nell'ICCAT di portare a bordo, ove fattibile, le eventuali tartarughe catturate in stato comatoso o inattive, nella maniera più rapida possibile, e di favorirne la ripresa, anche rianimandole, a norma della sezione C dell'allegato VI, prima di reimmetterle in acqua; e) provvedono affinché i pescatori conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione e manipolazione, come descritto nell'allegato VI. 5.   Gli Stati membri si adoperano per aumentare oltre il livello minimo del 5 % la copertura dell'osservazione scientifica dei pescherecci con palangari nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT in cui sono stati documentati e segnalati al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT incontri con tartarughe marine, portandola al 10 % entro il 1 o gennaio 2024. Tale aumento può essere conseguito attraverso osservatori umani o sistemi di controllo elettronico o entrambi. In deroga al primo comma, per i pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove possa sussistere un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa per raccogliere dati equivalenti a quelli specificati nel presente regolamento, in modo da garantire una copertura comparabile. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma del presente comma sono soggette all'approvazione dell'ICCAT nell'ambito della riunione annuale. 6.   Nel Mar Mediterraneo: a) il paragrafo 2 bis non si applica; b) i paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2026.» ; 21) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 44 bis Sistema di controllo dei pescherecci Laddove i pescherecci abbiano installato dispositivi di localizzazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione dei pescherecci battenti la loro bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e le informazioni siano raccolte e trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro almeno una volta all'ora per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e almeno una volta ogni 2 ore per tutte le altre navi dedite alla cattura di specie regolamentate dall'ICCAT. In caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il dispositivo è riparato o sostituito quanto prima e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'evento, a meno che il peschereccio non operi più nella zona della convenzione ICCAT. I pescherecci dell'Unione non iniziano una bordata di pesca se il dispositivo di localizzazione non è stato riparato o sostituito.»; 22) all'articolo 54, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato esecutivo dell'ICCAT e contiene le informazioni seguenti: — nome della nave, numero di registro, — numero di registrazione ICCAT (se del caso), — numero IMO, — nome precedente (se del caso), — precedente bandiera (se del caso), — informazioni precedenti di radiazione da altri registri (se del caso), — indicativo internazionale di chiamata, — tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda (TSL) e capacità di carico, — nomi e indirizzi dei proprietari e degli operatori, — tipo di trasbordo autorizzato (ossia in porto, in mare), — periodo autorizzato per il trasbordo.» ; 23) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 58 bis Salute e sicurezza degli osservatori dispiegati nel quadro del programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna nave battente la loro bandiera avente a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT sia dotata di equipaggiamenti di sicurezza adeguati per tutta la durata di ogni viaggio, compresi i dispositivi seguenti: a) una zattera di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo e con certificato di ispezione valido per tutto il periodo di permanenza dell'osservatore; b) giubbotti di salvataggio o tute di sopravvivenza in numero sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi alle norme internazionali pertinenti; e c) una radioboa di localizzazione di sinistri debitamente registrata e un radarfaro per la ricerca e il salvataggio ( Search and Rescue – SAR) la cui scadenza sia successiva alla fine del periodo di permanenza dell'osservatore. 2.   Ciascun peschereccio dell'Unione avente a bordo osservatori regionali dell'ICCAT elabora e attua un piano di emergenza da seguire in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore, in caso di malattia grave o di lesioni che mettano a rischio la salute, la sicurezza o il benessere dell'osservatore o nel caso in cui quest'ultimo sia oggetto di aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie. Tale piano di emergenza comprende, tra l'altro, gli elementi di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-10. 3.   Ciascun peschereccio dell'Unione avente a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT presenta il piano di emergenza alla Commissione affinché lo trasmetta all'ICCAT e quest'ultima lo pubblichi sul suo sito web. I piani di emergenza nuovi o modificati sono forniti alla Commissione affinché li trasmetta all'ICCAT e quest'ultima li pubblichi sul suo sito web non appena disponibili. 4.   Un peschereccio dell'Unione può ospitare a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT soltanto se ha presentato un piano di emergenza. Inoltre, qualora individui incongruenze con le norme di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-10 sulla base delle informazioni contenute nel piano di emergenza, la Commissione può decidere che l'invio di un osservatore su una nave dello Stato membro di bandiera interessato sia ritardato fino a quando l'incongruenza non sia stata sufficientemente risolta.» ; 24) l'articolo 61 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura, con lenze a canna, con tonnare, con reti da imbrocco e con reti a strascico, che riguardano specie regolamentate dall'ICCAT;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La percentuale della copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente: a) per la pesca con reti da circuizione a chiusura, in numero di cale o bordate; b) per la pesca con palangari pelagici, in giorni di pesca, numero di cale o bordate; c) per la pesca con lenze a canna e tonnare, in giorni di pesca; d) per la pesca con reti da imbrocco, in ore o giorni di pesca; e e) per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca.» ; 25) l'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Responsabilità degli osservatori scientifici 1.   Ogni Stato membro incarica gli osservatori di svolgere, in particolare, i compiti seguenti: a) registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti punti: i) raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, catture accessorie e rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame); ii) informazioni su tutte le targhette di marcatura rinvenute; iii) informazioni sull'operazione di pesca, compresa la posizione delle catture in latitudine e longitudine, informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami), data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca, uso di oggetti per la concentrazione del pesce, compresi i FAD, e condizioni generali degli animali liberati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo o morto, ferito); b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali e altre informazioni pertinenti; c) nella misura del possibile, osservare e comunicare le condizioni ambientali (ad esempio stato del mare, clima e parametri idrologici); d) osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali; e e) svolgere qualsiasi altro compito scientifico raccomandato dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e approvato dalla Commissione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori: a) non interferiscano con le attrezzature elettroniche della nave; b) siano a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso; c) se necessario, comunichino con il comandante su questioni e compiti ad essi spettanti; d) non ostacolino né interferiscano con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave; e) partecipino a sessioni di resoconto finale con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma. 3.   Il comandante della nave cui è assegnato l'osservatore: a) garantisce un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni; b) permette all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche: i) garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di bordo in formato elettronico e cartaceo) e alle catture; ii) comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale; iii) garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono: — strumenti per la navigazione via satellite; — mezzi di comunicazione elettronici; iv) garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore e ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i propri compiti; c) fornisce all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie e mediche adeguate; d) mette a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei propri compiti, nonché in coperta. 4.   Ciascuno Stato membro: a) impone alle navi battenti la sua bandiera, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, la presenza a bordo di un osservatore scientifico conformemente al presente regolamento; b) vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori; c) incoraggia, se fattibile e opportuno, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altri Stati membri o PCC per lo scambio reciproco di rapporti di osservazione e di dati di osservazione; d) fornisce, nella sua relazione annuale ad uso della Commissione e del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, informazioni specifiche sull'attuazione della raccomandazione dell'ICCAT 16-14, che comprendano: i) dettagli sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservazione scientifica, tra cui: — il livello della copertura di osservazione stabilito per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo; — i dati che devono essere raccolti; — i protocolli vigenti per la raccolta e il trattamento dei dati; — le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello stabilito dagli Stati membri; — i requisiti di formazione degli osservatori; e — i requisiti professionali degli osservatori; ii) il numero delle navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo e informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura; e) dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma della lettera d), punto i), comunica eventuali modifiche della struttura e della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel caso in cui esse siano apportate e continua a comunicare annualmente alla Commissione le informazioni richieste a norma della lettera d), punto ii); f) ogni anno comunica a tale comitato dell'ICCAT, mediante gli appositi formati elettronici da esso elaborati, le informazioni raccolte attraverso i programmi di osservazione nazionali ad uso della Commissione, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali; g) garantisce che i propri osservatori ricorrano a protocolli affidabili per la raccolta dei dati nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati ai paragrafi 1 e 2, compreso, se necessario e opportuno, l'uso della fotografia.» ; 26) all'articolo 66 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Ciascuno Stato membro ispeziona annualmente almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi nei suoi porti designati. 5.   Gli Stati membri di bandiera esaminano i rapporti di infrazione degli ispettori di uno Stato di approdo e agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti dei propri ispettori, conformemente al regolamento (UE) 2017/2403.» ; 27) al titolo III, capo VII, è inserito l'articolo seguente: «Articolo 66 bis Avvistamento di pescherecci 1.   Gli Stati membri raccolgono quante più informazioni possibile attraverso operazioni di ispezione e sorveglianza svolte dalle loro autorità competenti nella zona della convenzione ICCAT nel caso in cui un peschereccio dell'Unione, di paesi terzi o senza bandiera venga avvistato mentre svolge attività di pesca o connesse alla pesca (ad esempio, operazioni di trasbordo) presumibilmente configurabili come pesca INN. 2.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sugli avvistamenti di pescherecci conformemente alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato della raccomandazione dell'ICCAT 19-09. 3.   In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato (»Stato membro che ha effettuato l'avvistamento«) lo notifica senza indugio e trasmette le eventuali immagini registrate del peschereccio alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato e: a) se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio interessato; sia lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese; b) se il peschereccio avvistato batte bandiera di un'altra PCC o di una parte non contraente cooperante, batte bandiera non determinata o è senza bandiera, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento trasmette senza indugio alla Commissione e all'EFCA tutte le informazioni pertinenti relative all'avvistamento; ove opportuno, la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.» ; 28) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 69 bis Navi INN Gli Stati membri provvedono affinché le navi incluse nell'elenco INN dell'ICCAT non siano autorizzate a sbarcare, a compiere trasbordi, effettuare rifornimento, approvvigionarsi o partecipare ad altre transazioni commerciali.»; 29) all'articolo 71, paragrafo 1, la data «20 agosto» è sostituita dalla data «1 o agosto»; 30) l'articolo 73, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) gli allegati da I a X; a bis ) le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali di cui all'articolo 5 bis in relazione alla comunicazione del piano annuale di pesca e di gestione della capacità di cui al paragrafo 2 di tale articolo e il numero di navi d'appoggio di cui al paragrafo 3 di tale articolo;» b) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 2, all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, all'articolo 69, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 71, paragrafo 1; b bis ) il riporto annuale per il tonno obeso di cui all'articolo 8 bis ; b ter ) i requisiti previsti per i FAD di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2; b quater ) i riferimenti alle raccomandazioni dell'ICCAT di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 28, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 29 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36 bis , paragrafo 2, all'articolo 58 bis , paragrafi 2 e 4, all'articolo 63, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 66 bis , paragrafo 2;» c) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) la copertura minima di osservazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2; c bis ) le restrizioni al numero di navi da cattura dell'Unione dedite alla pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 17; c ter ) il riporto annuale per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 17 ter; c quater ) i piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 18; c quinquies ) il riporto annuale per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 18 ter;»; d) sono aggiunte le lettere seguenti: «j) i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine a norma dell'articolo 41; k) il calcolo della percentuale di copertura a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.»; 31) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; 32) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 33) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegati IX e X. Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053 Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) “ICCAT”: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico; 2) “SCRS”: comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT; 3) “convenzione”: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico; 4) “zona della convenzione”: zona geografica di cui all'articolo I della convenzione; 5) “PCC”: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante; 6) “operatore”: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 7) “Stato membro dell'azienda” o “Stato membro responsabile dell'azienda”: lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda; 8) “Stato membro di bandiera”: lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera; 9) “Stato membro della tonnara” o “Stato membro responsabile della tonnara”: Stati membri nella cui giurisdizione rientra la tonnara; 10) “peschereccio”: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container; 11) “nave da cattura”: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; 12) “rimorchiatore”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie di tonno rosso; 13) “nave officina”: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; 14) “nave d'appoggio”: qualsiasi peschereccio che non sia una nave da cattura, una nave officina, un rimorchiatore, una nave che partecipa a operazioni di trasbordo, una nave da trasporto attrezzata per il trasporto di prodotti del tonno o una nave ausiliaria, autorizzato a operare nel quadro della pesca del tonno rosso con compiti di supporto; 15) “nave ausiliaria”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o allevamento, da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara a un porto designato o a una nave officina; 16) “nave per pesca costiera su piccola scala”: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti: a) lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri; b) la nave esercita attività di pesca esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera; c) la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore; d) l'equipaggio è composto al massimo da quattro membri; e) la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale; 17) “peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni”: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri; 18) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; 19) “rete a circuizione”: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; 20) “operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato; 21) “gruppo di attrezzi”: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo; 22) “sforzo di pesca”: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca; la misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato; per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore; per i pescherecci con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca e tempo di ricerca); 23) “praticare la pesca attiva”: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca; 24) “BCD”: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document); 25) “eBCD”: documento elettronico di cattura del tonno rosso; 26) “trasbordo”: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria; 27) “tonno rosso vivo”: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento, ingabbiato, allevato e infine prelevato o rilasciato in mare; 28) “prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare; 29) “tonnara”: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato; 30) “ingabbiamento”: trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; 31) “ingabbiamento di controllo”: ripetizione dell'operazione di ingabbiamento eseguita su richiesta delle autorità di controllo, allo scopo di verificare il numero di esemplari o il peso medio del pescato ingabbiato; 32) “allevamento” o “ingrasso”: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; 33) “azienda”: zona marina, in uno o più impianti tutti chiaramente delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare o tonniere con reti a circuizione; 34) “capacità di immissione in allevamento”: il quantitativo massimo di tonno rosso selvatico in tonnellate che un'azienda può ingabbiare durante una campagna di pesca; 35) “trasferimento”: qualsiasi trasferimento: a) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto; b) di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore; c) di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto; d) di una gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore; e) di tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda); f) di tonno rosso vivo da una gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto; 36) “trasferimento di controllo”: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata su richiesta delle autorità di controllo; 37) “trasferimento tra aziende”: il trasferimento del tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra, composto da due fasi, ossia il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente a una gabbia da trasporto e l'ingabbiamento dalla gabbia da trasporto alla gabbia dell'azienda ricevente; 38) “primo trasferimento”: il trasferimento di tonno rosso vivo da una rete a circuizione o da una tonnara a una gabbia da trasporto; 39) “ulteriore trasferimento”: qualsiasi trasferimento condotto dopo il primo trasferimento e prima dell'ingabbiamento nell'azienda di destinazione, quali la suddivisione o l'unione del pescato di due gabbie da trasporto, ad eccezione dei trasferimenti volontari o di controllo; 40) “trasferimento volontario”: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata volontariamente dall'operatore cedente; 41) “fotocamera di controllo”: fotocamera stereoscopica o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli a norma del presente regolamento; 42) “fotocamera stereoscopica”: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce; 43) “operatore cedente”: il comandante – o il rappresentante del comandante – della nave da cattura o del rimorchiatore, oppure l'operatore – o il rappresentante dell'operatore – dell'azienda o della tonnara da cui ha origine un'operazione di trasferimento, tranne in caso di trasferimenti volontari e di controllo; 44) “Stato membro dell'operatore cedente”: lo Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'operatore cedente.»; 2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 14 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 56 quater, 56 quinquies e 61.» ; 3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Riporto dei contingenti non utilizzati 1.   Il riporto automatico del contingente non utilizzato è vietato. 2.   Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 5 % del proprio contingente annuale all'anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT.» ; 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e delle PCC interessati. La Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT il quantitativo di contingenti in questione prima del trasferimento degli stessi.» ; 5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente: a) agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 fino al 31 dicembre 2025 e, dopo tale data, conformemente al programma nazionale di controllo elaborato ai sensi dell'articolo 93 bis di tale regolamento.»; 6) l'articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso (“registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso”) oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.» ; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Gli Stati membri comunicano i dati statistici sui quantitativi annuali di ingabbiamento (immissione di pescato selvatico), prelievo ed esportazione alla Commissione, che inoltra i dati al segretariato dell'ICCAT, fino a quando quest'ultimo non svilupperà una funzione di estrapolazione dei dati nel sistema eBCD e detta funzione non sarà disponibile. 7.   Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro il 1 o giugno di ogni anno.» ; 7) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione elaborato conformemente all'articolo 14; e»; 8) all'articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, se le condizioni meteorologiche impediscono le operazioni di pesca, gli Stati membri possono decidere di prolungare le campagne di pesca di cui ai suddetti paragrafi di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni. 5.   La pesca del tonno rosso è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici nel periodo dal 1 o gennaio al 31 maggio di ogni anno, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N.» ; 9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 bis Divieto di detenzione del tonno rosso a bordo delle navi d'appoggio Le navi d'appoggio non detengono a bordo né trasportano il tonno rosso.»; 10) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono assegnare, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della presentazione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.» ; 11) l'articolo 24 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamentano questo tipo di pesca rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio della pesca ricreativa. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per il tonno rosso. La Commissione trasmette tale elenco per via elettronica all'ICCAT. L'elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione: a) nome dell'imbarcazione; b) numero di registro; c) numero di registrazione ICCAT (se del caso); d) nome precedente (se del caso); e) nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ogni Stato membro registra i dati di cattura, comprensivi del peso di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, e comunica alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.» ; 12) l'articolo 26 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione di pesca, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi dei pescherecci: a) l'elenco di tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso; e b) l'elenco di tutti gli altri pescherecci impegnati in attività correlate alla pesca del tonno rosso, diversi dalle navi da cattura. Ciascun elenco dei pescherecci contiene le informazioni seguenti: a) nome e numero di immatricolazione del peschereccio; b) specifica del tipo di peschereccio, operando una distinzione almeno tra navi da cattura, rimorchiatori, navi ausiliarie, navi d'appoggio e navi officina; c) lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL) oppure, ove possibile, stazza lorda (GT); d) numero IMO (se applicabile); e) attrezzo utilizzato (se del caso); f) bandiera precedente (se del caso); g) nome precedente (se del caso); h) eventuali informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri; i) indicativo internazionale di chiamata (se del caso); j) nome e indirizzi degli armatori e degli operatori; e k) periodo autorizzato per la pesca, la cattura e il trasporto del tonno rosso a fini di allevamento. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i pescherecci inclusi in tali elenchi possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione e fornisce: a) i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e b) un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.» ; 13) l'articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco comprende il nome e il numero di registro delle tonnare e le coordinate geografiche del poligono delle tonnare. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata al loro elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT.» ; 14) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 28 bis Elenchi e registro delle aziende 1.   Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco contiene le seguenti informazioni: a) nome dell'azienda; b) numero di registro; c) nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori; d) la capacità di immissione e la capacità totale di allevamento assegnate a ciascuna azienda; e) le coordinate geografiche delle zone autorizzate a svolgere attività di allevamento; e f) lo stato dell'azienda (attiva o inattiva). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le aziende in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso. 2.   Le aziende non iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso non sono considerate autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 3.   Nessuna attività di allevamento, compresi l'alimentazione ai fini di ingrasso o il prelievo, è autorizzata al di fuori delle coordinate geografiche approvate per le attività di allevamento. 4.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata ai loro elenchi delle aziende. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun esemplare di tonno rosso sia introdotto in un'azienda non iscritta nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso e che tali aziende non ricevano tonno rosso da pescherecci non iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi operazione nelle aziende non iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.» ; 15) all'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto di accesso al porto previsto dal diritto internazionale per i pescherecci in difficoltà o in caso di forza maggiore.» ; 16) l'articolo 34 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano all'autorità competente del rispettivo Stato membro di bandiera o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco almeno le seguenti informazioni: a) data e ora di arrivo previste; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c) informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.» ; 17) all'articolo 35, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di trasbordo, o i loro rappresentanti, compilano e trasmettono alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro cinque giorni lavorativi dalla data del trasbordo in porto. I comandanti dei pescherecci che effettuano il trasbordo, o i loro rappresentanti, compilano la dichiarazione di trasbordo ICCAT nel formato di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo ICCAT è collegata all'eBCD per facilitare il controllo incrociato dei dati ivi contenuti.» ; 18) l'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Dichiarazioni di cattura presentate dagli Stati membri Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione dichiarazioni di cattura ogni 2 settimane. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare e le navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.»; 19) l'articolo 38 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In deroga al paragrafo 1, per i rilasci in mare dei tonni delle aziende, sui rimorchiatori sono presenti unicamente gli osservatori regionali dell'ICCAT di cui all'articolo 39. 3.   Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori nazionali sono descritti nell'allegato VIII.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del presente articolo, ogni Stato membro provvede affinché: a) vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo di pesca e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca; b) i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili; c) gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci; d) gli osservatori ricevano, prima del loro invio, un elenco dei contatti presso l'autorità competente dello Stato membro a cui riferire le osservazioni; e) si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione; f) i comandanti dei pescherecci e gli operatori della tonnara consentano agli osservatori di accedere agli strumenti elettronici di comunicazione a bordo dei pescherecci o sulle tonnare.» ; 20) l'articolo 39 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) durante tutti i trasferimenti da una gabbia dell'azienda alle gabbie da trasporto, successivamente rimorchiate in un'altra azienda;»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis .   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro pertinente può autorizzare il prelievo dalle aziende fino a 1 000 kg al giorno e fino a un massimo di 50 tonnellate annue per azienda per rifornire il mercato di tonno rosso fresco, a condizione che un ispettore nazionale autorizzato dello Stato membro dell'azienda sia presente per la totalità delle attività di prelievo e controlli l'intera operazione. Tale ispettore nazionale autorizzato convalida altresì i quantitativi prelevati nel sistema eBCD. In tali casi, la firma dell'osservatore regionale dell'ICCAT non è richiesta nella sezione dedicata alle informazioni sulle attività di prelievo del sistema eBCD.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Gli Stati membri provvedono affinché a ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento e prelievo. In caso di forza maggiore e previa conferma, da parte dello Stato membro dell'azienda, delle circostanze invocate come forza maggiore, o nei casi in cui aziende vicine, autorizzate e controllate dallo stesso Stato membro dell'azienda, operino congiuntamente come una singola unità, un unico osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire la continuità delle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore regionale dell'ICCAT sono debitamente svolti e previa conferma da parte dello Stato membro dell'azienda. 4 bis .   In deroga al paragrafo 4, in caso di trasferimento tra due diverse aziende che rientrano nella giurisdizione dello stesso Stato membro, è possibile assegnare un unico osservatore regionale dell'ICCAT per coprire l'intero processo, compreso il trasferimento del pescato in una gabbia da trasporto a rimorchio, il traino del pescato dall'azienda cedente all'azienda di destinazione e l'ingabbiamento nell'azienda di destinazione. In questo caso, l'osservatore regionale dell'ICCAT è inviato dall'azienda cedente e il costo deve essere ripartito tra l'azienda cedente e quella di destinazione, se non diversamente concordato dagli operatori di tali aziende.« ; d) il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti: «6.   Il comandante, i membri dell'equipaggio e gli operatori delle aziende, delle tonnare e dei pescherecci non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo gli osservatori regionali dell'ICCAT nell'esercizio delle loro funzioni. 7.   Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono descritti nell'allegato VIII.» ; 21) l'articolo 40 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Prima dell'avvio di un'operazione di trasferimento, compreso un trasferimento volontario, l'operatore cedente invia allo Stato membro di bandiera, dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante: a) il numero e il peso stimato degli esemplari di tonno rosso da trasferire; b) il nome e il numero ICCAT della nave da cattura, dei rimorchiatori, dell'azienda o della tonnara; c) la data e il luogo della cattura; d) la data e l'orario previsto del trasferimento; e) la posizione stimata (latitudine e longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri della gabbia cedente e della gabbia ricevente; f) il nome e il numero ICCAT dell'azienda di destinazione; g) il nome e il numero ICCAT dell'azienda cedente, in caso di trasferimento dalla gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto; h) i numeri della gabbia delle due gabbie dell'azienda e delle eventuali gabbie da trasporto utilizzate, in caso di trasferimenti all'interno dell'azienda.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   A tutte le gabbie utilizzate nelle operazioni di trasferimento e nel trasporto associato di tonno rosso vivo è assegnato un numero di identificazione unico di cui all'articolo 45 quater .» ; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento. Il trasferimento non ha inizio senza il numero di autorizzazione preventiva che indica l'autorizzazione positiva (AUT).» ; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I trasferimenti volontari e di controllo non sono soggetti a una nuova autorizzazione di trasferimento.» ; 22) l'articolo 41 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e conseguente ordine di rilascio del tonno rosso »; b) al paragrafo 1, le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti: «b) il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso non siano stati debitamente dichiarati dalla nave da cattura o dalla tonnara, o l'ingabbiamento degli esemplari di tonno rosso non sia stato autorizzato; c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture del pesce non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28; d) il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante; oppure e) l'azienda di destinazione non risulti attiva nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore dopo il verificarsi del guasto tecnico. Il termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.» ; 23) l'articolo 42 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al termine dell'operazione di trasferimento l'operatore cedente compila e trasmette la dichiarazione di trasferimento ICCAT ( ICCAT transfer declaration – ITD) secondo il modello di cui all'allegato VI: a) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della tonnara; b) all'osservatore regionale dell'ICCAT, qualora la presenza di tale osservatore sia obbligatoria; e c) se del caso, al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda di destinazione.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'originale dell'ITD accompagna il trasferimento all'azienda di destinazione in cui gli esemplari di tonno rosso saranno ingabbiati. Al primo trasferimento, l'originale dell'ITD è duplicato dall'operatore cedente se una singola cattura è trasferita dalla rete a circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto. In caso di ulteriore trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna l'ITD compilando la sezione 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette l'ITD aggiornato al rimorchiatore ricevente. Una copia dell'ITD è conservata a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedenti, o dall'operatore della tonnara o dall'azienda cedenti, ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo per l'intera durata della campagna di pesca.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le informazioni relative ai pesci di cui si è constatata la morte durante un trasferimento o durante il trasporto di pescato all'azienda di destinazione sono registrate conformemente all'allegato XIII.» ; 24) l'articolo 43 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti: «1.   L'operatore cedente provvede affinché il trasferimento sia monitorato da una videocamera posta nell'acqua per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, ad eccezione dei trasferimenti di gabbie tra due rimorchiatori che non comportano lo spostamento di esemplari vivi di tonno rosso tra tali gabbie. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. Ciascuna autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente adotta le misure necessarie atte a garantire che l'operatore cedente fornisca senza indugio copie delle videoregistrazioni pertinenti: a) per il primo trasferimento ed eventuali trasferimenti volontari, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente; b) per gli ulteriori trasferimenti, all'osservatore nazionale a bordo del rimorchiatore cedente, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al temine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del rimorchiatore cedente; c) per i trasferimenti tra due diverse aziende, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dell'operatore cedente; e d) se un ispettore nazionale o dell'ICCAT è presente durante l'operazione di trasferimento, a tale ispettore. 1 bis .   La videoregistrazione accompagna il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia è conservata presso le tonnare, nelle aziende o a bordo delle navi cedenti ed è accessibile a fini di controllo in qualsiasi momento della campagna di pesca.« ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L'operatore cedente e le autorità competenti degli Stati membri interessati conservano le videoregistrazioni relative ai trasferimenti per almeno tre anni e le conservano per il tempo necessario a fini di controllo e contrasto.» ; 25) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 43 bis Trasferimenti volontari e di controllo 1.   Se la videoregistrazione di cui all'articolo 43 non soddisfa le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e, in particolare, se la sua qualità e chiarezza non sono sufficienti per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, l'operatore cedente può effettuare trasferimenti volontari. 2.   Se non è stato effettuato alcun trasferimento volontario o se, nonostante il trasferimento volontario, non è ancora possibile determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda dell'operatore cedente ordina un trasferimento di controllo, che è ripetuto fino a quando la qualità della videoregistrazione consenta di determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. 3.   I trasferimenti volontari e di controllo sono effettuati verso una gabbia vuota. Il numero di esemplari tonno rosso trasferiti, determinato durante il trasferimento volontario o di controllo valido, è utilizzato per compilare il giornale di bordo, l'ITD e le pertinenti sezioni dell'eBCD. 4.   La separazione della gabbia da trasporto dalla tonniera con reti a circuizione, dalla tonnara o dalla gabbia dell'azienda non avviene fino a che l'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo della tonniera con reti a circuizione o presente presso l'azienda o sulla tonnara non abbia svolto i pertinenti compiti. 5.   Se la qualità della videoregistrazione dei trasferimenti volontari non consente ancora di determinare il numero di esemplari trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente può consentire la separazione delle gabbie da trasporto dalla tonniera con reti a circuizione, dalla tonnara o dall'azienda. In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente ordina di sigillare le porte delle gabbie da trasporto in questione, secondo la procedura di cui all'allegato XV bis , e richiede che vengano effettuati trasferimenti di controllo a un'ora e in un luogo determinati, alla presenza dell'autorità competente dello Stato di bandiera, della tonnara o dell'azienda interessato. 6.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda non possano essere presenti al trasferimento di controllo, quest'ultimo viene effettuato alla presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT. In tal caso, l'operatore dell'azienda che detiene gli esemplari di tonno rosso trasferiti è responsabile dell'invio dell'osservatore regionale dell'ICCAT ai fini della verifica del trasferimento di controllo.« ; 26) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 Indagine dell'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente 1.   Le autorità competenti dello Stato membro dell'operatore cedente indagano su tutti i casi in cui: a) vi sia una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso dichiarati nell'ITD dall'operatore cedente e il numero di esemplari di tonno rosso determinato dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dall'osservatore nazionale, a seconda dei casi; b) l'osservatore regionale dell'ICCAT non abbia firmato l'ITD. Il margine di errore del 10 % di cui al paragrafo 1, lettera a), è espresso in percentuale dei dati dell'operatore cedente. All'avvio di un'indagine, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente informa dell'indagine l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera dei rimorchiatori interessati e provvede affinché non sia consentito alcun trasferimento da o verso la gabbia da trasporto in questione fino alla conclusione dell'indagine. Se del caso, l'indagine include l'analisi di tutte le pertinenti videoregistrazioni. Salvo casi di forza maggiore, l'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente dell'eBCD non è convalidata. 2.   Per tutte le operazioni di trasferimento per le quali è richiesta una videoregistrazione, una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti dichiarati dall'operatore cedente nell'ITD e il numero stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'operatore cedente costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio, della tonnara o dell'azienda in questione.» ; 27) al capo V, sezione 6, è inserito l'articolo seguente: «Articolo 45 bis Modifiche delle ITD e degli eBCD a seguito delle ispezioni in mare o delle indagini Se, a seguito di un'ispezione in mare o di un'indagine, la differenza del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti risulta essere superiore al 10 % rispetto a quanto dichiarato nell'ITD e nell'eBCD, l'eBCD è modificato dall'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente in modo da tenere conto dei risultati di tale ispezione o indagine.»; 28) al capo V, sezione 7, sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 45 ter Disposizioni generali 1.   Lo Stato membro di ciascuna azienda designa un'unica autorità competente responsabile del coordinamento della raccolta e della verifica delle informazioni sulle operazioni di ingabbiamento condotte nella sua giurisdizione, del controllo delle attività delle aziende poste sotto la sua giurisdizione e della comunicazione e cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e delle PCC di bandiera e della tonnara i cui pescherecci o le cui tonnare hanno catturato il tonno ingabbiato. 2.   Tutte le attività di pesca e allevamento del tonno rosso sono soggette al controllo descritto nel piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14. 3.   Gli Stati membri coinvolti in attività relative all'ingabbiamento si scambiano informazioni e cooperano al fine di garantire che il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento siano precisi, coerenti con le catture dichiarate dal comandante della tonniera con reti a circuizione o dall'operatore della tonnara e dichiarate nelle pertinenti sezioni dell'eBCD. 4.   Gli Stati membri delle aziende garantiscono che gli operatori delle aziende mantengano sempre un piano schematico accurato delle rispettive aziende, in cui siano indicati i numeri di identificazione unici, di cui all'articolo 45 quater, di tutte le gabbie e la loro ubicazione individuale nell'azienda. Tale piano è messo a disposizione in qualunque momento dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda a fini di controllo e dell'osservatore regionale dell'ICCAT inviato nell'azienda. Qualsiasi aggiornamento del piano schematico è soggetto a notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Il piano schematico è aggiornato ogniqualvolta il numero o la distribuzione delle gabbie dell'azienda subiscono un cambiamento. 5.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva tutte le informazioni, la documentazione e il materiale relativi alle operazioni di ingabbiamento condotte nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Tale obbligo si applica mutatis mutandis agli operatori delle aziende per quanto riguarda le operazioni di ingabbiamento effettuate nelle loro aziende. Articolo 45 quater Numero di identificazione unico 1.   Prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda assegna un numero di identificazione unico (“numero della gabbia”) a ogni gabbia associata alle aziende sotto la sua giurisdizione, comprese le gabbie usate per il trasporto del pescato verso l'azienda. 2.   I numeri della gabbia sono emessi utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro dell'azienda, seguito da tre cifre. I numeri della gabbia sono permanenti e non sono trasferibili da una gabbia all'altra. 3.   I numeri della gabbia sono stampigliati o dipinti sui due lati opposti dell'anello della gabbia e sopra al livello dell'acqua, con un colore che risalta sullo sfondo, e sono visibili e leggibili in qualunque momento a fini di controllo. I caratteri alfanumerici hanno un'altezza di almeno 20 cm e linee di almeno 4 cm di spessore. 4.   In deroga al paragrafo 3, sono ammessi metodi alternativi di marcatura del numero della gabbia, a condizione che offrano le stesse garanzie di visibilità, leggibilità e inviolabilità.»; «Articolo 45 quinquies Autorizzazione di ingabbiamento 1.   Ciascuna operazione di ingabbiamento è soggetta alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4. 2.   L'operatore dell'azienda richiede un'autorizzazione di ingabbiamento che sarà rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. L'autorizzazione di ingabbiamento contiene le seguenti informazioni: a) il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso da ingabbiare di cui all'ITD; b) la pertinente ITD; c) il numero degli eBCD in questione, confermato e convalidato dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara; d) tutte le relazioni sugli esemplari morti durante il trasporto, debitamente registrati conformemente all'allegato XIII. 3.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda notifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alle pertinenti autorità competenti degli Stati membri o delle PCC di bandiera della nave da cattura o delle tonnare e chiede conferma che l'operazione di ingabbiamento può essere autorizzata. 4.   Entro tre giorni lavorativi, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara notificano all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda che l'operazione di ingabbiamento in questione può essere autorizzata o è negata. In caso di diniego, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara ne specifica i motivi. Il diniego comprende il conseguente ordine di rilascio. 5.   Lo Stato membro dell'azienda rilascia l'autorizzazione di ingabbiamento immediatamente dopo la ricezione della conferma da parte dell'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in questione. In mancanza di tale conferma, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non autorizza l'operazione di ingabbiamento. 6.   Le operazioni di ingabbiamento non sono autorizzate se il pescato oggetto dell'autorizzazione di ingabbiamento non è accompagnato da tutte le informazioni richieste a norma del paragrafo 2. 7.   In attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 44 condotta dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara, l'operazione di ingabbiamento non è autorizzata e le pertinenti sezioni dell'eBCD sulle informazioni relative alla cattura e al commercio di pesce vivo non sono convalidate. 8.   Se l'autorizzazione di ingabbiamento non è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte dell'operatore dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda impartisce ed esegue un ordine di rilascio di tutto il pescato contenuto nella gabbia da trasporto in questione, ai sensi dell'allegato XII. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda informa senza indugio del rilascio l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in questione e il segretariato dell'ICCAT.» ; 29) l'articolo 46 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 46 Rifiuto di un'autorizzazione di ingabbiamento 1.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che: a) la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso destinato all'ingabbiamento; b) il quantitativo pescato destinato all'ingabbiamento non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28. 2.   Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara: a) informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda; e b) chiede all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare. Articolo 46 bis Ingabbiamento 1.   All'arrivo del rimorchiatore in prossimità dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché tale rimorchiatore sia mantenuto a una distanza minima di un miglio nautico da qualunque impianto dell'azienda fino a quando l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non sia fisicamente presente. La posizione e l'attività di tale rimorchiatore sono costantemente monitorate. 2.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non autorizza l'avvio dell'ingabbiamento senza la presenza di tale autorità e dell'osservatore regionale dell'ICCAT o prima che le pertinenti sezioni dell'eBCD sulle informazioni relative alla cattura e al commercio di pesce vivo siano state completate e convalidate dalle autorità competenti degli Stati membri o delle PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara. 3.   È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto nell'azienda come gabbie da allevamento, senza trasferimento del pescato, per consentire la registrazione con telecamera stereoscopica. 4.   Una volta trasferiti gli esemplari di tonno rosso dalla gabbia rimorchiata alla gabbia dell'azienda, l'autorità di controllo dello Stato membro dell'azienda provvede affinché le gabbie dell'azienda contenenti esemplari di tonno rosso siano sempre sigillate. L'apertura è possibile solo in presenza dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e previa sua autorizzazione. L'autorità di controllo dello Stato membro dell'azienda stabilisce i protocolli per la sigillatura delle gabbie dell'azienda, garantendo l'uso di sigilli ufficiali e l'affissione di tali sigilli in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza rompersi. 5.   Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine e all'anno di cattura. Tuttavia, se il tonno rosso è catturato nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta, le catture in questione sono introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base all'operazione di pesca congiunta e all'anno di cattura. 6.   L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno è vietato effettuare operazioni di ingabbiamento. Le scadenze di cui sopra non si applicano in caso di trasferimenti tra aziende.» ; 30) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 Documentazione riguardante le catture di tonno rosso È vietato allo Stato membro dell'azienda autorizzare l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) 2023/2833 ( *2 ) . La documentazione deve essere precisa e completa e deve essere convalidata dallo Stato membro o dalla PCC di bandiera delle navi da cattura o dallo Stato membro o dalla PCC della tonnara. ( *2 ) Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 ( GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj ).»;" 31) l'articolo 48 è soppresso; 32) gli articoli da 49 a 52 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 49 Registrazione delle operazioni di ingabbiamento mediante fotocamere di controllo e dichiarazione di ingabbiamento 1.   Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle loro autorità di controllo mediante l'uso di fotocamere convenzionali e stereoscopiche. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. 2.   Se la qualità della videoregistrazione della fotocamera di controllo usata per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati non è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone un ingabbiamento di controllo fino a quando non sia possibile determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati. La ripetizione dell'operazione di ingabbiamento non è soggetta a una nuova autorizzazione di ingabbiamento. 3.   In caso di ingabbiamento di controllo, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché la gabbia dell'azienda cedente sia sigillata e che la gabbia non possa essere manomessa prima della nuova operazione di ingabbiamento. Le gabbie dell'azienda ricevente utilizzate per l'ingabbiamento di controllo sono vuote. 4.   Al termine dell'operazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché l'osservatore regionale dell'ICCAT abbia accesso immediato a tutte le videoregistrazioni delle fotocamere di controllo e sia autorizzato a fare una copia ove necessario per portare a termine il compito di analizzare tali videoregistrazioni in un altro momento o luogo. 5.   Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché, per ogni operazione di ingabbiamento, l'operatore dell'azienda presenti una dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT entro una settimana dall'effettiva operazione di ingabbiamento, utilizzando il modulo di cui all'allegato XIV. Articolo 50 Avvio e svolgimento di indagini 1.   Qualora, per un'unica operazione di cattura, il numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati comunicati dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, si discosti di oltre il 10 % dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati nell'eBCD o nell'ITD, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine per stabilire con precisione il peso delle catture da detrarre dal contingente nazionale di tonno rosso. 2.   A sostegno dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara richiede tutte le informazioni complementari e i risultati delle analisi delle riprese video pertinenti condotte dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e dell'azienda che sono state coinvolte nel trasporto e nell'operazione di ingabbiamento in questione. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi gli Stati membri di bandiera le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione. 4.   L'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara conclude l'indagine entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell'ingabbiamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. 5.   Una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati che sono stati dichiarati dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito dell'indagine costituisce una potenziale violazione da parte della nave o della tonnara in questione. 6.   Il margine di errore del 10 % di cui ai paragrafi 1 e 5 è espresso come percentuale dei dati comunicati dal comandante del peschereccio o dal rappresentante del comandante ovvero dall'operatore della tonnara o dal rappresentante dell'operatore della tonnara ed è applicabile a livello di singola operazione di ingabbiamento. 7.   Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara determina il peso del tonno rosso da detrarre dal proprio contingente nazionale di tonno rosso tenendo conto dei quantitativi ingabbiati, calcolati ai sensi dell'allegato XI, che garantisce che il peso al momento dell'ingabbiamento sia calcolato sulla base del rapporto lunghezza/peso per il pesce selvatico, e dei casi di mortalità comunicati, conformemente all'allegato XIII. 8.   Tuttavia, qualora l'indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo concluda che gli esemplari di tonno rosso sono pesci persi quali definiti nell'allegato XIII, il peso dei pesci persi è detratto dal contingente dello Stato membro conformemente all'allegato XIII, applicando il peso medio individuale all'ingabbiamento comunicato dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda al numero di esemplari di tonno rosso presenti nella cattura stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito della sua analisi delle riprese video del primo trasferimento nel quadro dell'indagine. 9.   Fatto salvo il paragrafo 8, previa consultazione dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera coinvolto nel trasporto del pescato verso l'azienda di destinazione, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara può decidere di non detrarre dal contingente dello Stato membro il pescato che, nel corso dell'indagine, è stato dichiarato pesce perso, qualora le perdite siano state debitamente documentate come casi di forza maggiore dall'operatore (ad esempio, immagini della gabbia danneggiata, riporti meteorologici), le informazioni pertinenti siano state comunicate all'autorità competente dello Stato membro dell'operatore immediatamente dopo l'evento e le perdite non abbiano provocato casi di mortalità noti. Articolo 51 Misure e programmi per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati 1.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda determina il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati, analizzando le riprese video di ciascuna operazione di ingabbiamento fornite dall'operatore dell'azienda. Per effettuare tale analisi, le autorità competenti dello Stato membro dell'azienda seguono le procedure di cui all'allegato XI. 2.   Qualora il numero o il peso stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda si discostino di oltre il 10 % dai corrispondenti dati riportati nella dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda avvia un'indagine per stabilire le ragioni della discrepanza e, a seconda dei casi, adegua il numero e/o il peso degli esemplari di tonno rosso che sono stati ingabbiati. Tale margine di errore del 10 % è espresso in percentuale dei dati forniti dall'operatore dell'azienda. 3.   Dopo il completamento di un'operazione di ingabbiamento o, in caso di un'operazione di pesca congiunta o di tonnare dello stesso Stato membro, dell'ultima operazione di ingabbiamento associata all'operazione di pesca congiunta o alle tonnare in questione, lo Stato membro dell'azienda comunica i risultati del programma stereoscopico di cui all'allegato XI allo Stato membro o alla PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in conformità dell'allegato XI, sezione B, punto 2. 4.   Lo Stato membro dell'azienda comunica inoltre i risultati del programma stereoscopico di cui al paragrafo 3 all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT per conto dell'ICCAT. 5.   Il programma stereoscopico di cui al paragrafo 3 è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della sua riunione annuale. 6.   Ciascuno Stato membro dell'azienda presenta le procedure e i risultati relativi al programma stereoscopico o a metodi alternativi di cui al paragrafo 5 alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno affinché siano trasmessi all'SCRS entro il 31 ottobre di ogni anno. 7.   Tutti gli esemplari di tonno rosso morti durante un'operazione di ingabbiamento sono dichiarati dall'operatore dell'azienda, conformemente all'allegato XIII. 8.   Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui: a) l'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma stereoscopico per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o b) il risultato dell'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati. Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo. 9.   I risultati del programma stereoscopico sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti sono compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio. Articolo 52 Rilasci associati alle operazioni di ingabbiamento 1.   La determinazione del pesce da rilasciare avviene in conformità dell'allegato XI, sezione B, punto 3. 2.   Se il peso del tonno rosso ingabbiato è superiore a quello dichiarato come catturato e/o trasferito, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio e lo comunica senza indugio all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda interessato. L'ordine di rilascio è emesso conformemente all'allegato XI, sezione B, punto 3, tenendo conto dell'eventuale compensazione a livello di operazione di pesca congiunta o di tonnara, conformemente all'allegato XI, sezione B, punto 5. 3.   L'operazione di rilascio è condotta conformemente al protocollo di cui all'allegato XII.» ; 33) gli articoli 53, 54 e 55 sono soppressi; 34) sono aggiunte le sezioni seguenti: «Sezione 7 bis Operazioni di prelievo Articolo 56 bis Prelievo 1.   Le navi officina che intendono operare in aziende o tonnare inviano una notifica preventiva allo Stato membro dell'azienda o della tonnara almeno 48 ore prima dell'arrivo della nave nella zona dell'azienda o della tonnara. La notifica preventiva include almeno la data e l'orario previsto di arrivo e informazioni in merito all'eventuale presenza di esemplari di tonno rosso a bordo e, in caso affermativo, fornisce dettagli sul carico, compresi i quantitativi di peso trasformato e peso vivo, e sull'origine del tonno rosso a bordo (azienda o tonnara e Stato membro o PCC). 2.   Qualunque operazione di prelievo in azienda o tonnara è soggetta all'autorizzazione dello Stato membro dell'azienda o della tonnara. A tal fine, l'operatore dell'azienda o della tonnara che intende prelevare tonno rosso presenta al proprio Stato membro dell'azienda o della tonnara, a seconda dei casi, una richiesta di autorizzazione, che include almeno le informazioni seguenti: — data o periodo del prelievo, — quantitativi stimati da prelevare in numero di esemplari di tonno rosso e in kg, — numero dell'eBCD associato agli esemplari di tonno rosso da prelevare, — dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione, e — destinazione del tonno rosso prelevato (nave officina, esportazione, mercato locale, ecc.). 3.   Fatti salvi gli esemplari di tonno rosso morenti, non è autorizzata alcuna operazione di prelievo prima che siano determinati i risultati relativi all'utilizzazione del contingente ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 7, 8 e 9, e che siano stati effettuati i rilasci associati. 4.   Le operazioni di prelievo non sono condotte senza la presenza di un osservatore nazionale nel caso delle tonnare o di un osservatore regionale dell'ICCAT in caso di prelievo in azienda. In caso di pescato trasferito su navi officina, l'osservatore nazionale o l'osservatore regionale dell'ICCAT può svolgere i propri pertinenti compiti dalle navi officina. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende o delle tonnare verificano ed eseguono un controllo incrociato dei risultati di tutte le operazioni di prelievo condotte nelle aziende e nelle tonnare sotto la loro giurisdizione, utilizzando tutte le informazioni pertinenti in loro possesso. Le autorità di controllo competenti degli Stati membri delle aziende o delle tonnare controllano tutte le operazioni di prelievo di tonno rosso destinato alle navi officina e una percentuale delle restanti operazioni di prelievo sulla base di un'analisi dei rischi. 6.   Se la destinazione del tonno rosso è una nave officina, il comandante della nave officina o il suo rappresentante compila una dichiarazione di trasformazione. Per il tonno rosso prelevato da sbarcare direttamente in porto, l'operatore dell'azienda o della tonnara compila una dichiarazione di prelievo. Le dichiarazioni di trasformazione e prelievo sono convalidate dall'osservatore nazionale o dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente all'operazione di prelievo. 7.   Le dichiarazioni di trasformazione e di prelievo sono trasmesse per posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro dell'azienda entro 48 ore dall'operazione di prelievo, utilizzando il modello di cui all'allegato XV ter. Sezione 7 ter Attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento Articolo 56 ter Trasferimenti all'interno dell'azienda 1.   I trasferimenti all'interno dell'azienda non vengono effettuati senza l'autorizzazione e la presenza dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Ogni trasferimento è ripreso dalle fotocamere di controllo al fine di confermare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda monitora e controlla tali trasferimenti e provvede affinché ogni trasferimento all'interno dell'azienda sia registrato nel sistema eBCD. 2.   Fatta salva la definizione di ingabbiamento di cui all'articolo 5, punto 30, il trasferimento del tonno rosso tra due luoghi diversi della stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda) per mezzo di una gabbia da trasporto non è considerato ingabbiamento ai fini della sezione 7. 3.   Durante i trasferimenti all'interno dell'azienda, il raggruppamento del pescato della stessa bandiera di origine e della stessa operazione di pesca congiunta può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda, a condizione che siano mantenute la tracciabilità e l'applicabilità dei tassi di crescita dell'SCRS. 4.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e l'operatore dell'azienda conservano tutte le videoregistrazioni relative ai trasferimenti all'interno dell'azienda effettuati nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conservano le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Articolo 56 quater Riporto 1.   Prima dell'inizio della successiva campagna di pesca con tonniere con reti a circuizione e tonnare, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda valuta accuratamente gli esemplari di tonno rosso vivi oggetto di riporto nelle aziende sotto la sua giurisdizione. A tal fine, il tonno rosso vivo in questione è trasferito in gabbie vuote e monitorato mediante fotocamere di controllo, al fine di determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso trasferiti. 2.   In deroga al paragrafo 1, il riporto di tonno rosso da anni e gabbie in cui non è avvenuto alcun prelievo è controllato annualmente applicando la procedura di controlli a campione definita all'articolo 56 sexies. 3.   Gli esemplari di tonno rosso vivo oggetto di riporto sono introdotti in gabbie o serie di gabbie separate nell'azienda e suddivisi in base all'operazione di pesca congiunta o allo stesso Stato membro o PCC di origine della tonnara e all'anno di cattura. 4.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni delle fotocamere di controllo dei trasferimenti per la valutazione del riporto siano conformi alle pertinenti norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e la determinazione del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso oggetto di riporto sia conforme all'allegato XI, sezione A. 5.   Fino a quando l'SCRS non avrà elaborato un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato o allevato, o per entrambi, la determinazione del peso degli esemplari di tonno rosso oggetto di riporto è effettuata utilizzando le tabelle dei tassi di crescita più aggiornate fornite dall'SCRS. 6.   Una differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero previsto dopo il prelievo deve essere debitamente esaminata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e registrata nel sistema eBCD. In caso di superamento del numero, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del corrispondente numero di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero degli esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero di esemplari previsti nella gabbia. 7.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva la videoregistrazione e tutta la documentazione pertinente relative alle valutazioni del riporto effettuate nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva tali informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Articolo 56 quinquies Dichiarazione annuale di riporto 1.   Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende compilano e trasmettono alla Commissione entro dieci giorni dal termine della valutazione del riporto una dichiarazione annuale di riporto, allegata al piano di gestione dell'allevamento riveduto. La dichiarazione contiene almeno le informazioni seguenti: a) lo Stato membro di bandiera; b) il nome e il numero ICCAT dell'azienda; c) l'anno di cattura; d) i riferimenti dell'eBCD corrispondente alle catture riportate; e) i numeri di gabbia; f) i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari di tonno rosso oggetto del riporto; g) il peso medio; h) informazioni su ciascuna delle operazioni di valutazione del riporto: data e numeri di gabbia; e i) informazioni sui precedenti trasferimenti all'interno dell'azienda, ove applicabile. La Commissione trasmette la dichiarazione annuale di riporto al segretariato dell'ICCAT entro 15 giorni dalla data di completamento dell'operazione di valutazione del riporto. 2.   Ove applicabile, alla dichiarazione annuale di riporto è allegata la relazione del sistema stereoscopico. Articolo 56 sexies Controlli a campione 1.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda effettua controlli a campione nelle aziende sotto la sua giurisdizione. I controlli a campione minimi di cui al paragrafo 2 hanno luogo nelle aziende nel periodo che intercorre tra il completamento delle operazioni di ingabbiamento e il primo ingabbiamento dell'anno successivo. Tali controlli comprendono il trasferimento obbligatorio di tutti gli esemplari di tonno rosso dalle gabbie dell'azienda ad altre gabbie dell'azienda in modo da consentire il conteggio degli esemplari di tonno rosso mediante videoregistrazioni di controllo. 2.   Ogni Stato membro dell'azienda stabilisce un numero minimo di controlli a campione da effettuare in ciascuna azienda sotto la sua giurisdizione. Il numero di controlli a campione copre almeno il 10 % del numero di gabbie in ciascuna azienda dopo il completamento delle operazioni di ingabbiamento e comporta almeno un controllo per azienda e l'arrotondamento per eccesso ove necessario. La selezione delle gabbie da controllare si basa sull'analisi dei rischi. La pianificazione dei controlli a campione da effettuare si riflette nel piano di monitoraggio, controllo e ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 14. 3.   Sebbene non sia obbligatorio, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può dare alle aziende interessate un preavviso massimo di due giorni di calendario dei controlli a campione che saranno effettuati. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda comunica all'operatore dell'azienda quali gabbie sono state selezionate soltanto all'arrivo nell'azienda interessata. 4.   Gli operatori dell'azienda adottano tutte le misure opportune per facilitare i controlli a campione e, in caso di preavviso, provvedono affinché siano predisposti tutti i mezzi necessari all'effettuazione dei controlli a campione da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda in qualsiasi momento e in ogni gabbia dell'azienda. 5.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda si adopera per ridurre l'intervallo di tempo tra il momento in cui sono disposti i controlli a campione e la data in cui le operazioni di controllo sono eseguite. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie atte a garantire che l'operatore dell'azienda non abbia la possibilità di manomettere le gabbie interessate prima che sia effettuato il controllo a campione. 6.   Al termine del controllo a campione, l'eventuale differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso riscontrato dai controlli a campione e il numero di esemplari previsti nella gabbia deve essere debitamente esaminata e registrata nel sistema eBCD. In caso di superamento del numero, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del corrispondente numero di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero degli esemplari di tonno rosso risultante dal trasferimento di controllo e il numero di esemplari previsti nella gabbia. 7.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva tutte le videoregistrazioni dei controlli a campione effettuati nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva tali informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. 8.   La Commissione comunica i risultati dei controlli a campione al segretariato dell'ICCAT prima dell'inizio della nuova campagna di pesca con tonniere con reti a circuizione applicabile a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 17, ai fini della loro trasmissione al comitato di controllo della conformità dell'ICCAT. Articolo 56 septies Trasferimenti tra aziende 1.   Il trasferimento di esemplari di tonno rosso vivo tra due diverse aziende è effettuato solo previa autorizzazione scritta delle autorità competenti degli Stati membri delle aziende in questione. 2.   Il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente alla gabbia da trasporto soddisfa i requisiti stabiliti nella sezione 6, tra cui una videoregistrazione di conferma del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, la compilazione dell'ITD e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi in cui un'intera gabbia dell'azienda debba essere spostata nell'azienda di destinazione, non è necessario effettuare la videoregistrazione dell'operazione e la gabbia è trasportata sigillata verso l'azienda di destinazione. 4.   L'ingabbiamento del tonno rosso nell'azienda di destinazione è soggetto ai requisiti per le operazioni di ingabbiamento definiti negli articoli 46 bis e 49 e nell'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 7, ivi incluse una videoregistrazione per confermare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. La determinazione del peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati provenienti da un'altra azienda non sarà applicata fino a quando l'SCRS non avrà elaborato un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato o allevato, o per entrambi.»; 35) l'articolo 57 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per tutti i loro pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri e per tutti i loro rimorchiatori, indipendentemente dalla loro lunghezza, e in conformità dell'allegato XV del presente regolamento. Tutte le navi in questione trasmettono messaggi almeno ogni due ore, ad eccezione dei rimorchiatori e delle tonniere con reti a circuizione che li trasmettono almeno ogni ora. 2.   I pescherecci tenuti a disporre di un VMS in conformità del paragrafo 1, iniziano a trasmettere al segretariato dell'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.» ; b) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione come stabilito al paragrafo 1;»; ii) è inserita la lettera seguente: «b bis) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, il rimorchiatore interessato è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un sistema VMS pienamente funzionante; qualora non sia disponibile un altro rimorchiatore, è installato a bordo, o è utilizzato ove già installato, un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore, tranne in caso di forza maggiore, le cui circostanze dovrebbero essere comunicate al segretariato dell'ICCAT; nel contempo, a partire dal momento in cui il guasto tecnico è rilevato e/o comunicato, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora le coordinate geografiche aggiornate del rimorchiatore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera utilizzando mezzi di telecomunicazione appropriati.»; 36) all'articolo 59, il titolo è sostituito dal seguente: « Ispezioni in caso di presunte infrazioni »; 37) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 Contrasto Fatti salvi gli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro dell'azienda adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale applicabile, questa non rispetta gli articoli da 45 ter a 52 del presente regolamento. Le misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale applicabile, la sospensione dell'autorizzazione o la cancellazione dell'azienda dall'elenco nazionale delle aziende e/o l'imposizione di sanzioni pecuniarie.»; 38) all'articolo 66, il paragrafo 1 è così modificato: a) le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti: «a) il riporto annuale per il tonno rosso di cui all'articolo 8; b) i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 15, paragrafo 7, articolo 16, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 4, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6; c) i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4;»; b) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) gli allegati da I a XV ter;»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «l) il contenuto della dichiarazione di riporto di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e le disposizioni relative all'ingabbiamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b); m) le deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e all'articolo 17, paragrafo 3, per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento; n) le condizioni per l'assegnazione degli osservatori regionali dell'ICCAT alle aziende, di cui all'articolo 39, paragrafo 4.»; 39) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento; 40) l'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; 41) il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegati XV bis e XV ter . Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) GU C 365 del 23.9.2022, pag. 55 . ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2024. ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 ( GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 ( GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso ( Thunnus thynnus ) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 ( GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj ). ( 6 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 . ALLEGATO I «ALLEGATO I Specie regolamentate dall'iccat Famiglia Nome latino Nome italiano Scombridae Acanthocybium solandri Maccarello striato Allothunnus fallai Tonnina Auxis rochei Tombarello Auxis thazard Tombarello Euthynnus alletteratus Tonnetto alletterato Gasterochisma melampus Palamita squamosa Katsuwonus pelamis Tonnetto striato Orcynopsis unicolor Palamita bianca Sarda Palamita/tonnetto Scomberomorus brasiliensis Maccarello reale maculato Scomberomorus cavalla Maccarello reale Scornberomorus maculatus Maccarello reale maculato Scomberomorus regalis Maccarello reale atlantico Scornberomorus tritor Maccarello reale di Guinea Thunnus alalunga Tonno bianco Thunnus albacares Tonno albacora Thunnus atlanticus Tonno pinnanera Thunnus maccoyii Tonno rosso del sud Thunnus obesus Tonno obeso Thunnus thynnus Tonno rosso Istiophoridae Istiophorus albicans Pesce vela atlantico Makaira indica Marlin nero Makaira nigricans Marlin azzurro Tetrapturus albidus Marlin bianco Tetrapturus belone Aguglia imperiale mediterranea Tetrapturus georgii Aguglia imperiale Tetrapturus pfluegeri Aguglia imperiale Xiphiidae Xiphias gladius Pesce spada Alopiidae Alopias superciliosus Squalo volpe occhione Alopias vulpinus Squalo volpe Carcharhinidae Carcharhinus falciformis Squalo seta Carcharhinus galapagensis Squalo delle Galapagos Carcharhinus longimanus Squalo alalunga Prionace glauca Verdesca Lamnidae Carcharodon carcharias Squalo bianco Isurus oxyrinchus Squalo mako Isurus paucus Smeriglio mako Lamna nasus Smeriglio Sphyrnidae Sphyrna lewini Pesce martello Sphyrna mokarran Squalo martello maggiore Sphyrna zygaena Pesce martello Rhincodontidae Rhincodon typus Squalo balena Pseudocarchariidae Pseudocarcharias kamoharai Squalo coccodrillo Cetorhinidae Cetorhinus maximus Squalo elefante Dasyatidae Pteroplatytrygon violacea Trigone viola Mobulidae Manta alfredi N/D ( 1 ) Manta birostris Manta gigante Mobula hypostoma Diavolo di mare minore Mobula japonica N/D ( 1 ) Mobula mobular Diavolo di mare Mobula tarapacana Diavolo di mare cileno Mobula thurstoni Diavolo di mare coda liscia ». ( 1 ) Nome comune non disponibile. ALLEGATO II «ALLEGATO VI Pratiche per la manipolazione e liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza A.   Manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza – Reti a circuizione 1. Nel caso in cui si avvisti una tartaruga marina nella rete, è necessario compiere ogni sforzo ragionevole per salvarla prima che si impigli. 2. In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata. 3. Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, interrompere il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua; la tartaruga deve essere disimpigliata facendo attenzione a non ferirla prima di riprendere il sollevamento della rete. 4. Se, nonostante le misure adottate, una tartaruga marina è accidentalmente issata a bordo ed è viva e vitale, o morta, deve essere liberata il prima possibile. 5. Se la tartaruga marina è issata a bordo ed è in stato comatoso o inattiva, è necessario procedere con la rianimazione conformemente alla sezione C. B.   Manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza – Palangari 1. Ove praticabile e se l'operatore o i membri dell'equipaggio a bordo sono adeguatamente formati, le tartarughe marine in stato comatoso sono issate immediatamente a bordo. 2. Quando si avvista una tartaruga marina, la velocità del peschereccio e del tamburo avvolgilenza deve essere ridotta e la direzione del peschereccio deve essere modificata per avvicinarsi alla tartaruga, riducendo la tensione della lenza. 3. In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata. 4. Se la tartaruga marina è troppo grande o è agganciata in modo tale da impedire l'issaggio a bordo senza infliggere ulteriori danni o lesioni alla tartaruga, è necessario utilizzare le cesoie per tagliare la lenza ed eliminare quanta più lenza possibile prima di liberare la tartaruga. 5. Se si osserva una tartaruga marina agganciata o impigliata in un palangaro durante le operazioni di salpamento, l'operatore del peschereccio deve interrompere immediatamente le operazioni finché la tartaruga marina non sia stata liberata dal palangaro o issata a bordo del peschereccio. 6. Se una tartaruga marina è agganciata esternamente o un amo è completamente visibile, quest'ultimo deve essere rimosso dalla tartaruga marina il più rapidamente e cautamente possibile. Laddove non sia possibile rimuovere l'amo dalla tartaruga marina (ad esempio se è stato ingerito o è infilato nel palato), occorre tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo. 7. Le tartarughe marine vive devono essere reimmesse in acqua procedendo come segue: a) mettere il motore in folle, in modo che l'elica sia disinnestata e il peschereccio sia fermo e liberare la tartaruga marina lontano dagli attrezzi calati; e b) accertarsi che la tartaruga marina sia a una distanza di sicurezza dal peschereccio prima di innestare l'elica e riprendere le operazioni. 8. Se la tartaruga marina issata a bordo è in stato comatoso o inattiva, è necessario procedere con la rianimazione conformemente alla sezione C. C.   Rianimazione di una tartaruga marina a bordo 1. Nel manipolare una tartaruga marina, occorre cercare di tenere l'animale dal carapace, evitando di toccare la testa e il collo, nonché le pinne. 2. Cercare di rimuovere e/o disimpigliare eventuali corpi estranei dalla tartaruga, come oggetti in plastica, reti o ami incastrati, ecc. 3. Collocare la tartaruga sul carapace inferiore (plastron) in modo che sia dritta, isolata in condizioni di sicurezza e immobilizzata su una superficie morbida, come uno pneumatico di automobile senza cerchione, un cuscino per imbarcazioni o una bobina di corda. Lo scopo principale della superficie morbida è sollevare la tartaruga rispetto al ponte per trattenerla con maggiore facilità. Sollevare la parte posteriore di almeno 15 centimetri per un periodo compreso tra 4 e 24 ore. Il grado di sollevamento dipende dalla taglia della tartaruga; le tartarughe di grande taglia richiedono un sollevamento maggiore. Di tanto in tanto, dondolare delicatamente la tartaruga marina da sinistra a destra e viceversa tenendo il bordo esterno del guscio (carapace) e sollevando un lato di circa 8 cm, alternandolo con l'altro lato. Toccare delicatamente gli occhi e pizzicare la coda (test dei riflessi) periodicamente per vedere se c'è una risposta. 4. Le tartarughe marine da rianimare devono essere tenute all'ombra e mantenute umide o bagnate, ma non devono in alcun caso essere immerse in un contenitore d'acqua. Un asciugamano imbevuto d'acqua posto sulla testa, sul carapace e sulle pinne è il metodo più efficace per mantenere umida la tartaruga marina. 5. Le tartarughe marine che si rianimano e diventano attive devono essere liberate a poppa soltanto quando l'attrezzo da pesca non è in uso (ossia non viene calato o trainato attivamente), quando il motore è in folle e in zone in cui è improbabile che vengano nuovamente catturate o ferite dai pescherecci. 6. Le tartarughe che non reagiscono al test dei riflessi o non si muovono entro 4 ore (fino a 24 ore, ove possibile) devono essere reimmesse in acqua con le stesse modalità previste per le tartarughe che si muovono attivamente. ». ALLEGATO III «ALLEGATO IX Norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale Il presente allegato illustra le norme minime riguardanti le pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, comprese raccomandazioni specifiche per la pesca con palangari e reti a circuizione. Tali norme minime si applicano agli squali mako vivi la cui liberazione avviene in virtù di politiche di non detenzione o su base volontaria. Tali norme minime non sostituiscono eventuali norme di sicurezza più stringenti introdotte ai sensi del diritto nazionale. 1. Sicurezza al primo posto: tali norme minime sono esaminate tenendo conto della sicurezza e della praticabilità per i membri dell'equipaggio. La sicurezza dei membri dell'equipaggio ha sempre la priorità. I membri dell'equipaggio indossano, come minimo, guanti idonei ed evitano di lavorare in prossimità della bocca degli squali. 2. Formazione: il materiale per la formazione è a disposizione degli Stati membri nelle tre lingue ufficiali dell'ICCAT. 3. Metodo di liberazione: nella misura del possibile, tutti gli squali liberati rimangono sempre in acqua, fatti salvi i casi in cui sia necessario sollevarli ai fini dell'identificazione della specie. Tale operazione include il taglio della lenza per liberare lo squalo mentre è ancora in acqua, mediante tagliabulloni o dispositivi per la rimozione dell'amo ove possibile, o il taglio della lenza il più vicino possibile all'amo (in modo che la parte residua sia quanto più corta possibile). 4. Preparazione: gli strumenti devono essere preparati preventivamente (ad esempio teli o imbracature, dispositivi di carico o sollevamento, reti o griglie a maglie larghe per coprire portelli o tramogge in caso di pesca con reti a circuizione e taglialenze dal manico lungo e slamatori per la pesca con palangari, elencati nella sezione E). A.   Raccomandazioni generali per tutte le attività di pesca 1. Se sicuro dal punto di vista operativo, fermare il peschereccio o ridurre drasticamente la velocità. 2. Se lo squalo è impigliato (nella rete, nella lenza, ecc.) ed è possibile intervenire in condizioni di sicurezza, tagliare con attenzione la rete o la lenza per liberare lo squalo e liberarlo in acqua il più rapidamente possibile rimuovendo tutto il materiale che ha causato l'impigliamento. 3. Se possibile, e mantenendo lo squalo in acqua, cercare di misurarne la lunghezza. 4. Per evitare morsi, introdurre un oggetto, come un pesce o un bastone o palo di legno di grandi dimensioni, nella bocca dell'animale. 5. Se, per qualunque ragione, uno squalo deve essere issato a bordo, ridurre al minimo la permanenza prima di reimmetterlo in acqua, in modo da aumentare le possibilità di sopravvivenza e ridurre i rischi per i membri dell'equipaggio. B.   Pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza specifiche per la pesca con palangari 1. Avvicinare lo squalo quanto più possibile al peschereccio senza tendere eccessivamente le lenze secondarie in modo da evitare la possibilità che l'amo liberato o la rottura delle lenze secondarie possano causare il lancio a grande velocità dell'amo, di pesi o di altri componenti verso il peschereccio e i membri dell'equipaggio. 2. Fissare l'altro lato della lenza principale del palangaro al peschereccio di modo che eventuali attrezzi rimasti in acqua non tirino la lenza e lo squalo. 3. Se lo squalo è rimasto agganciato e l'amo è visibile sul corpo o in bocca, utilizzare un dispositivo per la rimozione degli ami o un tagliabulloni dal manico lungo per staccare l'ardiglione e rimuovere quindi l'amo. 4. Se non è possibile rimuovere l'amo o l'amo non è visibile, tagliare la lenza principale (o bracciolo, braccio d'incanalamento) quanto più vicino possibile all'amo (lasciando idealmente meno lenza possibile/meno materiale del braccio d'incanalamento possibile e nessun peso attaccato allo squalo). C.   Pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza specifiche per la pesca con reti a circuizione 1. In caso di impigliamento nella rete a circuizione: esaminare visivamente la rete quanto più lontano possibile per individuare prontamente eventuali squali in modo da intervenire rapidamente. Evitare di sollevare gli squali nella rete in direzione del bozzello motorizzato. Ridurre la velocità del peschereccio per allentare la tensione della rete e permettere di liberare dalla rete lo squalo impigliato. Se necessario, utilizzare le cesoie per tagliare la rete. 2. Se lo squalo è nel guadino o sul ponte: utilizzare una rete da carico a maglie larghe specifica, un'imbracatura o un dispositivo simile. Se la struttura del peschereccio lo consente, gli squali potrebbero essere liberati svuotando direttamente il guadino su una tramoggia e una rampa di rilascio in posizione angolata e collegata a un'apertura sul parapetto del ponte superiore, senza essere sollevati o manipolati dai membri dell'equipaggio. D.   Raccomandazioni specifiche e pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza per tutte le attività di pesca 1. Nella misura del possibile, non sollevare gli squali dall'acqua utilizzando la lenza secondaria, soprattutto se sono agganciati, fatti salvi i casi in cui sia necessario sollevarli ai fini dell'identificazione della specie. 2. Non sollevare gli squali utilizzando fili o cavi sottili o afferrandoli solo per la coda. 3. Non urtare lo squalo contro una qualunque superficie, ad esempio per liberare l'animale dalla lenza. 4. Non cercare di staccare un amo se ingerito in profondità e non visibile. 5. Non cercare di staccare un amo tirando bruscamente la lenza secondaria. 6. Non tagliare la coda o altre parti del corpo. 7. Non tagliare o praticare fori nel corpo dello squalo. 8. Non arpionare o scalciare lo squalo e non introdurre le mani nelle fessure branchiali. 9. Non esporre lo squalo al sole per periodi prolungati. 10. Non avvolgere la lenza attorno alle dita, alle mani o alle braccia quando si issa uno squalo a bordo (rischio di lesioni gravi). E.   Strumenti utili per la manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza: a) guanti (la pelle dello squalo è ruvida; garantiscono la manipolazione sicura degli squali e proteggono le mani dei membri dell'equipaggio dai morsi); b) asciugamano o panno (è possibile porre sugli occhi dello squalo un asciugamano o un panno imbevuto d'acqua marina per calmare gli squali); c) dispositivi per la rimozione degli ami (ad es. uno slamatore a coda di porco, un tagliabulloni o una pinza); d) imbracatura o sistema di sollevamento per squali (se necessario); e) fune di rinvio (per mettere in sicurezza uno squalo agganciato qualora debba essere issato fuori dall'acqua); f) tubo con acqua marina (se si prevede che saranno necessari più di cinque minuti per la liberazione di uno squalo, inserire un tubo flessibile nella bocca dell'animale in modo che l'acqua marina vi scorra a un ritmo moderato; assicurarsi che la pompa del ponte sia in funzione da diversi minuti prima di collocare il tubo nella bocca dello squalo); g) dispositivo o metodo di misurazione (ad es. marcatura di un palo, setale e galleggiante, o corda metrica); h) scheda informativa per la registrazione di tutte le catture; i) attrezzi per la marcatura (se pertinente). ALLEGATO X Orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei FAD nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT 1. La struttura di superficie del FAD non è coperta o, se lo è, è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie oggetto di catture accessorie. 2. I componenti sommersi del FAD sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento (ad es. non da funi o teli). 3. Nella progettazione dei FAD è privilegiato l'uso di materiali biodegradabili. ». ALLEGATO IV «ALLEGATO VIII Programmi di osservazione I.   PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE NAZIONALE 1. I compiti dell'osservatore nazionale consistono, in generale, nel controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare. 2. Quando si trova a bordo di una nave da cattura, l'osservatore nazionale registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, in particolare sui seguenti punti: a) il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso catturati (comprese le catture accessorie) stimati dall'osservatore nazionale; b) la destinazione delle catture, ad esempio catture detenute a bordo, rigettate in mare morte o rilasciate vive; c) la zona di cattura, in latitudine e longitudine; d) la misura dello sforzo di pesca (ad es. numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale dell'ICCAT per i diversi attrezzi; e) la data della cattura; f) la verifica della coerenza dei dati registrati nel giornale di bordo rispetto alla stima delle catture effettuata dall'osservatore nazionale. 3. Quando si trova a bordo di un rimorchiatore, l'osservatore nazionale: a) in caso di ulteriore trasferimento che comporti lo spostamento di pesci tra due gabbie da trasporto: i) analizza senza indugio la videoregistrazione dell'ulteriore trasferimento per stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti; ii) comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti le osservazioni dell'osservatore nazionale, compreso il numero di esemplari di tonno rosso stimati dall'osservatore nazionale e il corrispondente numero di esemplari di tonno rosso dichiarati negli ITD dal comandante del rimorchiatore cedente; e iii) include i risultati dell'analisi dell'osservatore nazionale nei rapporti degli osservatori alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti; b) registra tutti gli esemplari di tonno rosso di cui si è constatata la morte osservati durante il trasporto e riferisce al riguardo nei rapporti degli osservatori; c) avvista e prende nota delle navi che si sospetta operino in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT; e d) comunica senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti i rapporti degli osservatori al termine della bordata di pesca. 4. Quando si trova a bordo di una tonnara, l'osservatore nazionale: a) verifica l'autorizzazione di prelievo rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro della tonnara; b) convalida le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e/o di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall'operatore della tonnara. 5. L'osservatore nazionale svolge inoltre attività scientifiche, ad esempio la raccolta di tutti i dati necessari richiesti dalla Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'SCRS. II.   PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT 1. Ciascuno Stato membro impone agli operatori di aziende e tonnare, come pure ai comandanti delle tonniere con reti a circuizione, o ai loro rappresentanti, sotto la sua giurisdizione l'obbligo di inviare un osservatore regionale dell'ICCAT, secondo quanto indicato all'articolo 39. 2. Gli osservatori regionali dell'ICCAT sono nominati ogni anno anteriormente al 1 o aprile, o non appena possibile, e sono inviati nelle aziende, sulle tonnare e a bordo delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera degli Stati membri che attuano il programma di osservazione regionale dell'ICCAT. Per ciascun osservatore è rilasciata una tessera di osservatore regionale dell'ICCAT. 3. Un contratto in cui figurino i diritti e i doveri dell'osservatore regionale dell'ICCAT e del comandante del peschereccio o dell'operatore dell'azienda o della tonnara è firmato da ambo le parti coinvolte. 4. È predisposto un manuale del programma di osservazione dell'ICCAT. A.   Qualifiche degli osservatori regionali dell'ICCAT Per poter svolgere i propri compiti, gli osservatori regionali dell'ICCAT devono essere in possesso: a) di un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca; b) di una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e degli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione; c) della capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati; d) della capacità di analizzare le videoregistrazioni; e) per quanto possibile, di una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro o della PCC di bandiera, dell'azienda o della tonnara in cui svolgono i loro compiti. B.   Obblighi degli osservatori regionali dell'ICCAT 1. L'osservatore regionale dell'ICCAT deve: a) aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT; b) essere cittadino di uno degli Stati membri o delle PCC ma, per quanto possibile, non dello Stato membro o della PCC di bandiera della tonniera con reti a circuizione, dello Stato membro o della PCC dell'azienda o dello Stato membro o della PCC della tonnara oggetto di osservazione; c) essere in grado di svolgere i compiti di cui alla parte II, sezione C; d) essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dal segretariato dell'ICCAT; e) non avere attuali interessi finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso. 2. Gli osservatori regionali dell'ICCAT considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione, dalle aziende e dalle tonnare, e accettano per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per essere nominati osservatori regionali dell'ICCAT. 3. Gli osservatori regionali dell'ICCAT soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro o della PCC di bandiera o dell'azienda che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio, sull'azienda o sulla tonnara cui sono assegnati gli osservatori regionali dell'ICCAT. 4. Gli osservatori regionali dell'ICCAT rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale del peschereccio, dell'azienda e della tonnara, purché tali norme non interferiscano con i doveri che competono agli osservatori regionali dell'ICCAT nell'ambito del presente programma o con gli obblighi del personale del peschereccio, dell'azienda e della tonnara di cui al presente allegato. C.   Compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT 1. I compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono, in particolare, i seguenti: a) come compito generale: i) osservare le operazioni di cattura e allevamento del tonno rosso e controllare che rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; ii) svolgere attività scientifiche, quali la raccolta di campioni o di dati di cui al compito 2, secondo la richiesta della Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'SCRS; iii) avvistare e prendere nota dei pescherecci che si sospetta operino in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT nonché verificare e registrare il nome e il numero ICCAT del peschereccio interessato; iv) svolgere qualsiasi altro compito stabilito dalla Commissione; b) per quanto riguarda l'attività di cattura delle tonniere con reti a circuizione o delle tonnare: i) osservare le attività di pesca e riferire al riguardo; ii) osservare le catture ed effettuare una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo; c) per quanto riguarda i primi trasferimenti da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara alle gabbie da trasporto: i) registrare le attività di trasferimento e riferire al riguardo; ii) verificare la posizione del peschereccio impegnato in attività di trasferimento; iii) esaminare e analizzare tutte le videoregistrazioni relative all'operazione di trasferimento in questione, se del caso; iv) stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti e registrare il risultato nell'ITD; v) stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione; vi) registrare il risultato dell'analisi effettuata e riferire al riguardo; vii) verificare i dati inseriti nella notifica preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40, nell'ITD di cui all'articolo 42 e nell'eBCD; viii) verificare che l'ITD di cui all'articolo 42 sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda o della tonnara; ix) per quanto riguarda i trasferimenti di controllo, verificare il numero dei sigilli e far sì che questi siano affissi in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza rompersi; d) per quanto riguarda le operazioni di ingabbiamento, esaminare le videoregistrazioni della fotocamera al momento dell'ingabbiamento per determinare il numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati, in tempo utile per consentire all'operatore dell'azienda di compilare la relativa dichiarazione di ingabbiamento; e) per quanto riguarda la verifica dei dati: i) verificare e certificare i dati riportati nelle ITD, nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nell'eBCD, anche analizzando le videoregistrazioni; ii) stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione, delle aziende e delle tonnare; iii) laddove l'operazione in questione sia conforme alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e le informazioni riportate in tali documenti corrispondano alle osservazioni formulate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, firmare le ITD, le dichiarazioni di ingabbiamento e l'eBCD, scrivendo in modo chiaro il nome e il numero ICCAT; oppure, in caso di disaccordo, annotare la sua presenza nelle IDT e nelle dichiarazioni di ingabbiamento pertinenti o nell'eBCD interessato, o in entrambi, nonché i motivi del disaccordo, citando specificamente le norme o le procedure che, secondo l'osservatore regionale dell'ICCAT, non sono state rispettate; f) per quanto riguarda il rilascio: i) per quanto riguarda il rilascio prima dell'ingabbiamento, osservare l'operazione di rilascio dalla rete a circuizione o dalla gabbia da trasporto, conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII, e riferire al riguardo; ii) per quanto riguarda il rilascio dopo l'ingabbiamento, osservare la previa separazione dei pesci e la successiva operazione di rilascio, conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII, anche verificando che la qualità della videoregistrazione della previa separazione soddisfi le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e determinando il numero di esemplari di tonno rosso rilasciati, e riferire al riguardo; iii) in entrambi i casi, verificare l'ordine di rilascio emesso dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC interessati e convalidare le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio compilata dall'operatore cedente o dall'operatore dell'azienda; g) per quanto riguarda le operazioni di prelievo nelle aziende: i) verificare l'autorizzazione di prelievo rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda; ii) convalidare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall'operatore dell'azienda; h) per quanto riguarda la dichiarazione: i) registrare e verificare la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunicare qualsiasi segno di asportazione recente di marcature; per tutti gli esemplari di tonno rosso che riportano una marcatura elettronica, procedere a un campionamento biologico completo (otoliti, spine e campione genetico) seguendo gli orientamenti stabiliti dall'SCRS; ii) redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità della sezione C e offrire al comandante del peschereccio e all'operatore dell'azienda la possibilità di aggiungere informazioni pertinenti in detti rapporti; iii) presentare i rapporti generali di cui alla lettera h), punto ii), all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione; iv) qualora osservi una potenziale violazione di una raccomandazione ICCAT, l'osservatore regionale dell'ICCAT ne informa senza indugio l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, la quale inoltra senza indugio tale informazione all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda interessato e al segretariato dell'ICCAT; a tal fine, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT predispone un sistema che consente di comunicare tale informazione in modo sicuro; v) acquisire, per quanto possibile, prove (ad es. foto, videoregistrazioni) di potenziali violazioni rilevate e allegarle al rapporto dell'osservatore regionale dell'ICCAT. D.   Obblighi degli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell'azienda 1. Gli Stati membri di bandiera, dell'azienda e della tonnara provvedono affinché, in particolare, gli osservatori regionali dell'ICCAT: a) siano autorizzati ad accedere al personale della tonniera con reti a circuizione, dell'azienda e della tonnara nonché agli attrezzi, alle gabbie, alle attrezzature e alle registrazioni della fotocamera di controllo; b) su richiesta e per svolgere i compiti previsti dal programma di osservazione regionale dell'ICCAT, siano autorizzati ad accedere alle seguenti attrezzature, se presenti sulle navi cui sono assegnati gli osservatori: i) strumenti per la navigazione via satellite; ii) schermi radar, quando in uso; iii) mezzi di comunicazione elettronici; c) beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate; d) dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori. 2. Gli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell'azienda vigilano a che i comandanti, i membri dell'equipaggio e i proprietari dell'azienda e della tonnara nonché gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore regionale dell'ICCAT nell'esercizio dei propri compiti né interferiscano nel suo operato. 3. Gli Stati membri di bandiera, della tonnara o dell'azienda ricevono, nel rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati applicabili, copie di tutti i dati grezzi, delle sintesi e dei rapporti relativi alla bordata di pesca. I rapporti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono presentati al comitato di controllo della conformità e all'SCRS. 4. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera, dell'azienda o della tonnara in cui l'osservatore regionale dell'ICCAT sta prestando servizio possono chiedere che l'osservatore sia sostituito qualora dispongano di prove del fatto che quest'ultimo non soddisfa gli obblighi, o non svolge adeguatamente i compiti, di cui al presente regolamento. Tali casi sono segnalati al gruppo di esperti 2. E.   Canone e organizzazione 1. I costi di attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT sono finanziati dagli operatori delle aziende e delle tonnare nonché dagli armatori delle tonniere con reti a circuizione. Il canone è calcolato sulla base dei costi totali del programma e versato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT utilizzato per l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT. 2. Nessun osservatore regionale dell'ICCAT sarà assegnato a bordo di un peschereccio o di una tonnara o ad un'azienda per cui il canone, a norma del presente allegato, non sia stato pagato. ». ALLEGATO V «ALLEGATO XIII Trattamento dei pesci morti o persi A.   Registrazione degli esemplari di tonno rosso morti o persi 1. Il numero di esemplari di tonno rosso che muoiono durante un'operazione disciplinata dal presente regolamento è segnalato dall'operatore cedente, nel caso di un'operazione di trasferimento e relativo trasporto, o dall'operatore dell'azienda, nel caso di un'operazione di ingabbiamento o di attività di allevamento, ed è detratto dal relativo contingente dello Stato membro interessato. 2. Ai fini del presente allegato, per »pesci persi« si intendono gli esemplari di tonno rosso mancanti che, dopo aver tenuto conto delle potenziali differenze riscontrate durante l'indagine di cui all'articolo 50 del presente regolamento, non sono stati giustificati come mortalità. B.   Trattamento dei pesci che muoiono durante la cattura e il primo trasferimento 1. Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante la cattura e il primo trasferimento da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara sono registrati nel giornale di bordo della tonniera con reti a circuizione o nella dichiarazione di cattura giornaliera della tonnara e segnalati nell'ITD e nella sezione 4 (Informazioni sul trasferimento) dell'eBCD. 2. L'eBCD è fornito al comandante del rimorchiatore una volta compilate le sezioni 2 (Informazioni sulle catture), 3 (Informazioni commerciali) e 4 (Informazioni sul trasferimento), comprese le sottosezioni relative ai »pesci morti«. 3. La sezione 2 (Informazioni sulle catture) dell'eBCD comprende tutti gli esemplari di tonno rosso catturati. I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 (Informazioni commerciali) e 4 (Informazioni sul trasferimento) dell'eBCD (comprese le sottosezioni relative ai »pesci morti«) sono identici a quelli riportati nella sezione 2 (Informazioni sulle catture), previa detrazione di tutte le mortalità osservate tra la cattura e il completamento del trasferimento. 4. L'eBCD è accompagnato dall'ITD conformemente al presente regolamento. 5. Una copia dell'eBCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) compilata è trasmessa al comandante della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura o sulla tonnara). Gli esemplari morti e la suddetta parte dell'eBCD sono accompagnati da tale copia dell'ITD. 6. I quantitativi di pesci morti sono registrati nell'eBCD della nave da cattura che ha effettuato la cattura o, nel caso di operazioni di pesca congiunte, nell'eBCD delle navi da cattura partecipanti o di un peschereccio battente un'altra bandiera che partecipa a tale operazione. C.   Trattamento dei pesci che muoiono o vengono persi nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di trasporto 1. I comandanti dei rimorchiatori comunicano, utilizzando il modello di cui alla sezione F, tutti gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante il trasporto. Le singole righe sono compilate dal comandante del rimorchiatore ogni volta che viene individuato un esemplare di pesce morto o perso. 2. In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente fornisce l'originale del rapporto al comandante del rimorchiatore che riceve il tonno rosso, conservandone una copia a bordo per la durata della campagna. 3. All'arrivo di una gabbia da trasporto nell'azienda di destinazione, il comandante del rimorchiatore consegna all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda o della PCC responsabile dell'azienda l'intera serie dei rapporti sui pesci morti utilizzando il modello di cui alla sezione F. 4. Ai fini dell'utilizzazione del contingente che dovrà essere stabilita dallo Stato membro di bandiera o della tonnara, il peso dei pesci che muoiono o vengono persi durante il trasporto è valutato come segue: a) per i pesci morti: i) in caso di sbarco, si applica il peso effettivo al momento dello sbarco; ii) nel caso in cui i pesci morti siano rigettati in mare, il peso medio degli esemplari di tonno rosso stabilito al momento dell'ingabbiamento si applica al numero di esemplari di tonno rosso rigettati in mare; b) per i pesci altrimenti considerati persi al momento dell'indagine di cui all'articolo 50, il peso medio degli esemplari di tonno rosso stabilito al momento dell'ingabbiamento si applica al numero di esemplari di tonno rosso considerati persi, determinato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara risultante dall'analisi della videoregistrazione del primo trasferimento nell'ambito di tale indagine. D.   Trattamento dei pesci che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento I pesci che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento sono segnalati dall'operatore dell'azienda nella dichiarazione di ingabbiamento. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento siano riportati nella pertinente sottosezione della sezione 6 (Informazioni sull'allevamento) dell'eBCD. E.   Trattamento dei pesci che muoiono o vengono persi nel corso delle attività di allevamento L'operatore dell'azienda segnala all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda i pesci morti o persi nelle aziende o quelli che scompaiono dalle stesse — compresi i pesci presumibilmente rubati o fuggiti — non appena viene rilevata la morte o la perdita dei pesci. La segnalazione dell'operatore dell'azienda è accompagnata dai necessari elementi di prova (ad es. la denuncia relativa al pesce rubato, il rapporto sui danni subiti in caso di danneggiamento della gabbia, ecc.). Una volta ricevuta tale segnalazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda applica le opportune modifiche o l'annullamento dell'eBCD in questione (a seguito dei necessari sviluppi del sistema eBCD). F.   Modello di segnalazione Segnalazione dei pesci che muoiono nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di rimorchio Rimorchiatore Nome N. ICCAT e bandiera N. ITD e n. gabbia Nome del comandante Nave(i) da cattura / tonnara Nome del(dei) pescherecci(o) / tonnara Numero ICCAT e n. operazione di pesca congiunta Numero(i) eBCD Rimorchiatore precedente (se del caso) Nome N. ICCAT e bandiera N. ITD e n. gabbia Numero totale di esemplari di tonno rosso segnalati morti ( *1 ) Azienda di destinazione PCC / Nome / n. ICCAT Data N. di esemplari di tonno rosso morti Firma del comandante TOTALE ». ( *1 ) In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente consegna l'originale del rapporto di mortalità al comandante del rimorchiatore ricevente. ALLEGATO VI « ALLEGATO XV bis Procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto 1. Prima del loro impiego su una tonniera con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT e le autorità competenti dello Stato membro forniscono almeno 25 sigilli ICCAT, rispettivamente, a ciascun osservatore regionale dell'ICCAT e a ciascun osservatore nazionale sotto la sua responsabilità e tiene un registro dei sigilli forniti e utilizzati. 2. L'operatore cedente è responsabile della sigillatura delle gabbie. A tal fine, su ciascuna porta della gabbia devono essere affissi almeno tre sigilli, posti in modo tale da impedire l'apertura della porta senza che si rompano. 3. L'operazione di sigillatura è videoregistrata dall'operatore cedente in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica del corretto posizionamento degli stessi. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. La videoregistrazione accompagna il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia della videoregistrazione è conservata a bordo delle navi cedenti o sulle tonnare ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo durante la campagna di pesca. Una copia della videoregistrazione è messa a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo della tonniera con reti a circuizione o sulla tonnara, o dell'osservatore nazionale sul rimorchiatore ricevente, ai fini della trasmissione all'autorità competente dello Stato membro o della PCC o all'osservatore regionale dell'ICCAT presente al successivo trasferimento di controllo. 4. La videoregistrazione del successivo trasferimento di controllo include l'operazione di rimozione dei sigilli, che viene condotta in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica che questi ultimi non siano stati manomessi. ALLEGATO XV ter Modello per la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo Trasformazione / Prelievo (cerchiare la voce pertinente) Data del prelievo (gg/mm/aaaa): / / Azienda / Tonnara (cerchiare la voce pertinente) Numero/i di gabbia: Numero di esemplari prelevati: Peso vivo in kg dei tonni rossi prelevati: Peso trasformato in kg dei tonni rossi prelevati: Numero/i eBCD associato/i al tonno rosso prelevato: Dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione: Nome: Bandiera: Numero di immatricolazione ICCAT: Destinazione del tonno prelevato (esportazione, mercato locale, altro) (cerchiare la voce pertinente) In caso di destinazione diversa, specificare: Convalida dell'osservatore nazionale o dell'osservatore regionale dell'ICCAT, a seconda dei casi: Nome dell'osservatore: N. ICCAT: Firma: » ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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