Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0916/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione, del 15 maggio 2025, che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

Pubblicato: 15/05/2025 In vigore dal: 15/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione, del 15 maggio 2025, che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/916 of 15 May 2025 operating a deduction from the fishing effort available to Italy in 2025 on account of overfishing in the previous year

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/916 16.5.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/916 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2025 che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 106, paragrafi 1 e 2, considerando quanto segue: (1) Lo sforzo di pesca per il 2024 e il 2025 è stato stabilito, rispettivamente, dai regolamenti (UE) 2024/259 ( 2 ) e (UE) 2025/219 ( 3 ) del Consiglio. (2) A norma dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro. (3) L’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati nello stesso paragrafo. (4) L’Italia ha superato lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a strascico di lunghezza di tipo 10 (T-10) adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 (EFF4/MED4_OTB2) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ad essa assegnato per il 2024. (5) È pertanto opportuno procedere a una detrazione dallo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2025 tenuto conto del superamento di tale sforzo nelle zone e nelle attività di pesca interessate. (6) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardanti lo sforzo di pesca utilizzato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo sforzo di pesca stabilito per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj ). ALLEGATO Detrazione dallo sforzo di pesca relativo al 2025 per lo stock oggetto del superamento Stato membro Codice del gruppo di sforzo di pesca Gruppo di stock Lunghezza dei pescherecci Tipo di pescherecci Sforzo di pesca inizialmente assegnato per il 2024 (in giorni di pesca) Adeguamento dello sforzo di pesca per il 2024 ( 1 ) (in giorni di pesca) Sforzo di pesca totale utilizzato nel 2024 (in giorni di pesca) Sforzo di pesca reale nel 2024 (in %) Superamento rispetto allo sforzo di pesca adeguato nel 2024 (in giorni di pesca) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Detrazione da applicare sullo sforzo di pesca assegnato per il 2025 (in giorni di pesca) ITA EFF4/MED4_OTB2 Nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM T-10 Pescherecci a strascico 188 188 206 109,57  % 18 1,0 18 ( 1 ) Sforzo di cui dispone uno Stato membro a norma del regolamento sulle possibilità di pesca pertinente, tenuto conto dell'eventuale trasferimento di giorni di pesca, degli scambi di possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ), e della detrazione dalle possibilità di pesca conformemente all'articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/916/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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