Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della Commissione, del 6 luglio 2018, relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della Commissione, del 6 luglio 2018, relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/963 of 6 July 2018 on the allocation to Spain of additional days at sea within ICES divisions 8c and 9a excluding the Gulf of Cádiz
Testo normativo
9.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 172/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/963 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2018
relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127
(
1
)
, in particolare il punto 8 dell'allegato IIB,
considerando quanto segue:
(1)
L'allegato IIB del regolamento (UE) 2018/120 specifica nella tabella I il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo, possono trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1
o
febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
(2)
Conformemente all'allegato IIB, punto 8.5, del regolamento (UE) 2018/120, la Commissione, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo fra il 1
o
febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018, può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona avendo a bordo attrezzi regolamentati.
(3)
Il 26 marzo 2018, conformemente all'allegato IIB, punto 8.1, prima frase, del regolamento (UE) 2018/120, la Spagna ha presentato una domanda di giorni aggiuntivi in mare sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca. La Spagna ha confermato che 9 navi hanno cessato le attività di pesca tra il 1
o
febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018.
(4)
Sulla base dei dati presentati alla Commissione e tenuto conto del metodo di calcolo di cui all'allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2018/120, è opportuno assegnare alla Spagna tre giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 del suddetto allegato per il periodo dal 1
o
febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, avendo a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza essere soggetta a condizioni speciali nel periodo dal 1
o
febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, quale precisato nell'allegato IIB, tabella I, del regolamento (UE) 2018/120, è portato a 129 giorni.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 27 del 31.1.2018, pag. 27
.
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